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Bundesverwaltungsgericht 21.05.2007 C-3145/2006

21. Mai 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,128 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | AI

Volltext

Corte III C-3145/2006 { T 0 / 2 } Sentenza del 21 maggio 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli e Franziska Schneider, giudici, Paola Carcano, cancelliera. M._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto ed in diritto: che, mediante decisione del 9 novembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a M._______, cittadina spagnola, nata il _______, che la sua domanda presentata il 9 settembre 2005, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile (doc. 2-10, 12, 13, 22 e 26), che, con ricorso del 7 dicembre 2006, M._______ chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. A suffragio delle sue conclusioni produce un certificato medico del Servicio de Salud Mental del Principado de Asturias del 24 agosto 2006 attestante una sindrome ansioso-depressiva oltre ad alcuni disturbi della personalità, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. W._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 27 febbraio 2007 (doc. 30), ritiene necessario, per poter determinare esattamente la capacità lavorativa residua dell'assicurata, assumere un rapporto ortopedico e/o reumatologico aggiornato per verificare se l'intensità dei sintomi dell'affezione alla spalla destra è aumentata col passare del tempo (cosidetta esacerbazione di lunga durata) al punto tale da giustificare un tasso di invalidità parziale per l'ultimo lavoro svolto (ovvero gerente di un bar) superiore al 20% fissato a partire dal mese di marzo 2005 dalla collega (Dott. B._______) nel suo rapporto del 28 agosto 2006 (doc. 24) oltre a richiamare tutti i rapporti specialistici relativi ad una possibile pregressa operazione all'arto in questione. Infine il Dott. W._______, dopo aver rilevato che agli atti non è documentata alcuna patologia psichica invalidante, ritiene comunque necessario, alla luce del certificato medico del Servicio de Salud Mental del 24 agosto 2006 prodotto dalla ricorrente con il gravame oggetto del presente giudizio, ricostruire il probabile excursus dei disturbi psichici lamentati dall'assicurata (ad es. ricoveri e rapporti relativi trattamenti psichiatrici precedenti al 24 agosto 2006), che, pertanto, l'UAIE ha presentato le sue osservazioni responsive il 14 marzo 2007, proponendo di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 23 marzo 2007 il Tribunale amministrativo federale ha invitato la ricorrente a volersi esprimere entro 30 giorni in merito alle osservazioni dell'amministrazione ed al rapporto medico del Dott. W._______ in questione. L'interpellata non ha tuttavia replicato, nè entro il termine impartito nè fino ad oggi,

3 che, in data 2 maggio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b. della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase), che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase), che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA) che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. W._______ nel suo rapporto del 27 febbraio 2007 atti a delucidare lo stato psico-fisico dell'assicurata, che l'UAIE dovrà segnatamente richiedere la documentazione medica attestante il probabile excursus dei disturbi psichici lamentati dalla ricorrente (ad es. ricoveri e rapporti relativi ad eventuali trattamenti psichiatrici precedenti al 24 agosto 2006) come pure una possibile pregressa operazione alla spalla destra dell'assicurata. Inoltre ella dovrà essere sottoposta ad una visita specialistica in ortopedia e/o reumatologia ed eventualmente psichiatria e dovranno essere effettuati tutti gli esami oggettivi che il caso richiede tramite la dirección provincial Asturias dell'Instituto nacional de la seguridad sociale de España. I periti incaricati si pronunceranno segnatamente in merito alle affezioni di cui la ricorrente è portatrice, all'incapacità al lavoro e all'evoluzione di questa a partire dal 9 settembre 2004 (ovvero 12 mesi precedenti la presentazione della domanda conformemente a quanto stabilito dall'art. 48 cpv. 2 LAI in deroga all'art. 24 LPGA), che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA.

4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 9 novembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione: - alla ricorrente (raccomandata A/R), - all'autorità inferiore (n. di rif. _______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi di diritto: Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF). La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione:

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