Corte III C-3144/2006 {T 0/2} Sentenza dell'11 giugno 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani, giudice unico Paola Carcano. G._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Considerato in fatto ed in diritto: che, con decisione del 9 novembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha riconosciuto a G._______, cittadino italiano nato l'_______, il diritto ad una rendita intera a partire dal 1° febbraio fino al 30 settembre 2003, che, con la medesima decisione, l'UAIE ha pure comunicato all'assicurato che la decisione concernente la rendita complementare per la moglie M._______ e per i figli (S._______ e V._______) sarebbe stata emessa prossimamente, che, con tempestivo gravame del 5 dicembre 2006, G._______, non ha contestato la prestazione pagata in suo favore ma ha chiesto che non venga concessa alcuna rendita completiva per sua moglie, che, invitata a pronunciarsi in merito all'impugnativa, l'amministrazione ne ha proposto la reiezione nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 aprile 2007 con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nel presente giudizio, che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, 831.20), che, di principio, la decisione di un'autorità amministrativa determina l'oggetto della lite e quindi pure l'oggetto dell'impugnativa (DTF 131 V 164, 125 V 412), che, nel caso di specie, la decisione impugnata riguarda solo ed esclusivamente il riconoscimento del diritto del ricorrente ad una rendita intera a partire dal 1° febbraio fino al 30 settembre 2003, che l'assicurato non ha contestato la prestazione pagata in suo favore con il gravame in oggetto,
3 che, viceversa, la decisione impugnata non riguarda il riconoscimento del diritto della moglie M._______ ad rendita complementare, limitandosi unicamente a specificare che la relativa decisione verrà emessa prossimamente, che pertanto il gravame in oggetto, nella misura in cui è postulato unicamente che non venga concessa alcuna rendita completiva alla moglie dell'assicurato, è inammissibile, che, di conseguenza, il Tribunale quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF) stralcia dai ruoli il ricorso in questione ed archivia il procedimento, che le spese processuali, ammontanti a complessivi fr. 300.--, sono compensate dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente alla scrivente autorità in data 5 giugno 2007. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato inammissibile e la causa è stralciata dai ruoli. 2. A titolo di spese processuali si prelevano fr. 300.--, importo compensato dal corrispondente anticipo versato dal ricorrente alla scrivente autorità in data 5 giugno 2007. 3. Comunicazione: - a G._______ (raccomandata A/R), - all'autorità inferiore (n. di rif. _______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi di diritto: Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte (art. 42 LTF). La giudice: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione: