Corte II I C-3009/2008 {T 0/2} Decisione d e l 1 ° luglio 2008 Giudice:Francesco Parrino, giudice unico; Cancelliere Dario Croci Torti. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione-invalidità (decisione del 17 aprile 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-3009/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 17 aprile 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha respinto, per carenza d'invalidità di livello pensionabile, la domanda di rendita AI formulata il 5 marzo 2007 dalla cittadina svizzera residente in Argentina, A._______, nata nel ; che in data 29 aprile 2008, l'interessata ha spedito all'UAIE un messaggio elettronico nel quale ha manifestato la sua volontà di impugnare il suddetto provvedimento amministrativo; l'amministrazione ha trasmesso tale invio telematico allo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF); mediante ordinanza del 9 maggio 2008, ricevuta dall'interessata il 17 maggio successivo, il TAF ha impartito all'assicurata un termine la cui scadenza è stata fissata a 10 dieci giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa, per precisare le conclusioni e i motivi del gravame ed apporre la firma sulla versione originale dello stesso, come prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), avvertendola nel contempo che in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; l'interpellata non ha risposto; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni previste dall'art. 32 LTAF; in particolare le decisioni rese dall'UAIE in materia di assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); nella specie, l'invio per posta elettronica del 29 aprile 2008 non soddisfa i requisiti di cui all'art. 52 cpv. 1 PA in quanto non si configura in un atto originale munito della firma della ricorrente; Pagina 2
C-3009/2008 i ricorsi che pervengono via telecopia o per posta elettronica non sono ammissibili per la ragione sopra esposta; infatti, la giurisprudenza ha precisato che la firma deve essere olografa e che quindi un ricorso non può essere inoltrato via telefax o posta elettronica (sentenza del 30 agosto 2005 del Tribunale federale nella causa 1P.254/2005; DTF 121 II 252; 112 Ia 173); facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario applicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza del 9 maggio 2008 e non entrare nel merito della comunicazione del 29 aprile 2008; non si prelevano spese; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (per via consolare) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 3
C-3009/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4