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Bundesverwaltungsgericht 07.06.2007 C-2895/2007

7. Juni 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·674 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti

Volltext

Corte III C-2895/2007 { T 0 / 2 } Sentenza del 7 giugno 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani, giudice unico Paola Carcano, cancelliera. M._______, ricorrente, patrocinato da F._______, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, Casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente Assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Considerato in fatto ed in diritto: che, con decisione del 5 dicembre 2006, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di M._______, cittadino italiano nato l'_______, una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 570.-- in base ad un periodo contributivo di 18 anni ed 8 mesi, di un reddito annuo medio determinante di fr. 26'520.-- e di una scala delle rendite applicabile 18, che, in data 3 gennaio/15 marzo 2007, M._______, regolarmente rappresentato da F._______, ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo in quanto l'importo riconosciuto risulta essere inferiore alle sue aspettative, che, mediante decisione su opposizione del 2 aprile 2007, la CSC ha respinto l'opposizione dell'assicurato ed ha confermato la propria decisione del 5 dicembre 2006; che, con scritto del 16 aprile 2007, M._______, regolarmente rappresentato da F._______, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo postulando che gli sia riconosciuta, oltre alla rendita ordinaria di vecchiaia, anche una rendita completiva per la coniuge, in considerazione del fatto che il calcolo effettuato dalla CSC si riferisce a persone sole mentre lui risulta essere coniugato; a suffragio delle sue conclusioni l'interessato ha esibito un certificato del Comune di Z._______ attestante il suo stato civile; che, nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 maggio 2007, la CSC ha proposto la reiezione del gravame poichè l'assicurato non avrebbe diritto ad una rendita completiva per la moglie in quanto nata il 3 febbraio 1951, che riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti possono essere contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), che, con scritto del 4 giugno 2007, il ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo gravame,

3 che la procedura in questione è così divenuta priva d'oggetto, che, pertanto, il Tribunale quale giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF) stralcia dal ruolo il ricorso del 16 aprile 2007 ed archivia il procedimento in questione. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso del 16 aprile 2007 è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili. 3. Comunicazione: - a F._______, (atto giudiziario), - all'autorità inferiore (n. di rif. _______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi di diritto: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). La giudice: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione:

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