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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2010 C-2885/2010

21. September 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,234 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 m...

Volltext

Corte II I C-2885/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 settembre 2010 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Elena Avenati-Carpani, cancelliera Marcella Lurà. A._______, patrocinata dall'avvocato Luigi Potenza, via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 marzo 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2885/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 15 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda dell'assicurata volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 69). 2. Il 21 aprile 2010, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione dell'UAIE, mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto l'annullamento della decisione impugnata, con ogni provvedimento consequenziale, ed indicato che l'istruttoria svolta dall'UAIE è del tutto carente (doc. TAF 1). 3. Nella risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 (doc. TAF 7), l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del proprio servizio medico del 5 settembre 2010. In quest'ultima è segnalato che per completare l'istruttoria è necessario richiedere un complemento d'accertamenti medico-specialistici. In particolare, non sono disponibili consulti reumatologici successivi a settembre del 2008, non è data alcuna informazione in merito ad eventuali complicazioni secondarie alla diagnosi di ipertensione arteriosa né al suo regime terapeutico attuale, non sono disponibili esami di laboratorio (più) recenti concernenti la pregressa infezione HBV e mancano pure le necessarie informazioni dal profilo ortopedico (doc. 73). 4. 4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura Pagina 2

C-2885/2010 amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 5. 5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 6. 6.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché la stessa completi l'istruttoria, conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 5 settembre 2010, è giustificata dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, non essendo altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa della medesima con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. Pagina 3

C-2885/2010 6.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. 7. Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare seguito alle conclusioni presentate dell'insorgente, proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 e la presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 5 settembre 2010 sono trasmesse alla ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare alla ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 8. 8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 4

C-2885/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 15 marzo 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie della risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 e della presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 5 settembre 2010) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pagina 5

C-2885/2010 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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