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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2008 C-2847/2006

22. April 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,675 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | AVS

Volltext

Corte II I C-2847/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 aprile 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Michael Peterli, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2 autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 4 luglio 2006) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2847/2006 Fatti: A. Mediante decisione del 7 marzo 2006, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il 6 dicembre 1940, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (AVS) a decorrere dal 1° gennaio 2006. L'importo di questa prestazione è stato calcolato in base ad 1 anno e 5 mesi di durata contributiva, un scala rendite 1 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 16'770.-. Alla terza pagina della decisione sono stati indicati gli anni di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (1965: 7 mesi; 1966: 7 mesi e 1967: 3 mesi). B. L'assicurato ha formulato tempestiva opposizione contro la suddetta decisione facendo valere di aver lavorato in Svizzera per 37 mesi. Produce, a suffragio delle sue conclusioni, copia del passaporto di allora e copia del permesso di dimora. Ricevuta l'opposizione, la CSC ha effettuato delle ricerche presso l'Ufficio controllo degli abitanti del Comune di Chiasso. È risultato che l'interessato ha risieduto in quel Comune, al beneficio di un permesso annuale (B), dal 15 aprile 1964 al 31 maggio 1967. Da parte sua, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha dichiarato non essere più in possesso delle distinte salari del 1964 (corrispondenza del 14 giugno 2006). Sulla scorta delle risultanze dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di Chiasso, la CSC ha ricalcolato le spettanze di A._______. Mediante decisione su opposizione del 4 luglio 2006, la Cassa ha erogato in favore del nominato una rendita ordinaria AVS calcolata su di una durata assicurativa completa dal 1° gennaio 1965 al 31 maggio 1967 ed una scala rendite 2. C. Con gravame depositato il 24 luglio 2006 presso la Commissione federale di ricorso competente, A._______ chiede, sostanzialmente, che gli sia riconosciuto un periodo contributivo di 3 anni ed 1 mese come risulta dal permesso di dimora ad atti. Pagina 2

C-2847/2006 Il ricorso è stato trasmesso per presa di posizione alla CSC. Nel corso di un'indagine complementare la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha confermato che, per il 1964, la Ditta X di Chiasso era iscritta presso tale Cassa. Quest'ultima ha svolto un'inchiesta presso l'ex datore di lavoro. Con lettera del 5 ottobre 2006, un responsabile della ditta X ha precisato che l'interessato ha effettivamente lavorato dal 15 aprile 1964 al 31 maggio 1967, ma che per i 7 mesi del 1964 non sono stati versati contributi essendo il dipendente in periodo di prova. Lo stipendio mensile ammontava a Fr. 500.-. Allega una copia del conteggio dei salari allora versati. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 15 novembre 2006, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. D. In esito ad una riforma del sistema giudiziario elvetico, la causa è stata demandata al nuovo Tribunale amministrativo federale, competente a partire dal 1° gennaio 2007. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, A._______, con scritto dell'11 gennaio 2007, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso ritenendo che anche durante il periodo di prova il dipendente era astretto all'obbligo contributivo. Con ordinanza del 2 aprile 2008 alle parti è stata comunicata la composizione del collegio giudicante. Non sono state formulate domande di ricusazione. Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Pagina 3

C-2847/2006 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). Pagina 4

C-2847/2006 2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS, RS 831.101]). Nella specie, il ricorrente sostiene che non gli sarebbero stati conteggiati dei contributi versati dal 1964, anno durante il quale ha lavorato per la ditta X di Chiasso. Dal canto suo, quest'ultima conferma che l'interessato ha lavorato, oltre al periodo successivo, anche da aprile a dicembre 1964, ma riconosce di non aver versato contributi AVS/AI in favore del proprio dipendente perché in prova in quel periodo. Inoltre, l'amministrazione, in sede ricorsuale, prende atto di questa situazione ed annota che ogni azione del ricorrente nei confronti dell'ex datore di lavoro è comunque prescritta. Pagina 5

C-2847/2006 5. 5.1 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), oggi Tribunale federale, ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 5.2 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 5.3 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA del 24 luglio 1985 in re K.K.G.; H 94/84). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210): di conseguenza, giusta l'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, l'interessato è da Pagina 6

C-2847/2006 ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998 in re P., H 90/97). 5.4 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (in re A.D.; H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite 21 agosto 2001 in re S. (H 161/01), 25 settembre 2001 in re B. (H 163/01) e 26 aprile 2002 in re E. (H 336/01). 6. 6.1 Nella prima decisione del 7 marzo 2006, l'amministrazione aveva erogato una rendita ordinaria di vecchiaia sulla scorta di una durata contributiva di un anno e 5 mesi in quanto tale durata era stata calcolata in base alle tavole surriferite che facevano trasparire 7 mesi nel 1965 e 1966 e 3 mesi nel 1967 (tav. 41). Dopo l'opposizione, la CSC ha preso atto dell'attestato dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di Chiasso, dal quale risulta una residenza ininterrotta con permesso annuale (B) dal 15 aprile 1964 al 31 maggio 1967, ed ha erogato in favore del nominato una rendita di vecchiaia sulla base di una durata completa da gennaio 1965 a maggio 1967 (cfr. giurisprudenza menzionata al punto 5.3). La CSC non ha invece accreditato all'interessato alcun contributo per il 1964. 6.2 Ora, è vero che la ditta X ha riconosciuto che il nominato ha anche lavorato da aprile a dicembre 1964 ed ha prodotto copia dei fogli paga. Tuttavia, da quest'ultimi si evince chiaramente che non è stata dedotta alcuna contribuzione AVS/AI. Il responsabile della ditta in questione ha esplicitamente affermato che nessun contributo è stato prelevato in quanto il dipendente era in prova. Il collegio giudicante non può che constatare che per il 1964, benché il datore di lavoro confermi l'attività del proprio dipendente, non esiste alcun contributo minimo AVS/AI e non può pertanto riconoscere Pagina 7

C-2847/2006 alcuna contribuzione. Questi contributi non solo non sono stati pagati alla competente Cassa di compensazione, ma nemmeno sono stati prelevati sullo stipendio, come risulta dalle copie dei fogli paga. Il fatto che un contributo AVS avrebbe dovuto essere prelevato anche sugli stipendi versati durante il periodo di prova - conformemente all'art. 5 LAVS - non è di alcun pregio per il ricorrente. Infatti, ai fini della giurisprudenza sopracitata, è solo determinante la circostanza che il datore di lavoro abbia effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto sia stata conclusa. Ora, la prova di un tale accordo è stata smentita dal ex datore di lavoro e non traspare dai fogli paga relativi al 1964. La durata contributiva deve essere dunque fissata in 2 anni e 5 mesi, come risulta dalla decisione su opposizione impugnata. 6.3 Giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di 5 anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi, né pagati. Da quanto precede, ne consegue che sul piano giudiziario, ogni azione dell'interessato volta a farsi riconoscere i contributi non pagati a torto dall'ex datore di lavoro risulta ormai prescritta. In pratica, i contributi non corrisposti, e peraltro non prelevati, dalla ditta X non possono più essere reclamati né versati. 7. 7.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 7.2 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 7.3 Le autorità federali e, di regola, le autorità con qualità di parte, non hanno diritto ad indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 4 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 8

C-2847/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata AR) - autorità inferiore (n. di rif. IT/) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 9

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