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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2007 C-2749/2006

11. Mai 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,266 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | contributi AVS

Volltext

Corte III C-2749/2006 { T 0 / 2 } Sentenza dell'11 maggio 2007 Composizione: Giudici Francesco Parrino, Johannes Frölicher ed Elena Avenati-Carpani; Cancelliere Dario Croci Torti. A._______, , IT-82026 Morcone (BN), ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, av. Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente la decisione su opposizione del 3 marzo 2006 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Mediante decisione del 20 dicembre 2005, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore del cittadino italiano A._______, nato il 10 agosto 1940, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, a decorrere dal 1° settembre 2005 (doc. 47). L'importo di tale prestazione, Frs 148.-- mensili, è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 5 anni e 8 mesi, una scala rendite 5 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 23'220.--. Alla terza pagina del provvedimento sono stati indicati gli anni d'assicurazione (1961-1966; 1968-1970), la durata contributiva anno per anno ed il relativo reddito conseguito. B. A._______ si è opposto a tale provvedimento amministrativo con atto del 23 gennaio 2006 facendo valere che non gli sarebbero stati conteggiati i contributi relativi alla sua attività nel 1968, quando ha lavorato per 10 mesi, anziché 4 registrati dall'amministrazione. A suffragio delle sue conclusioni produce alcune fotocopie dei permessi di soggiorno e del passaporto di allora. Ricevuta l'opposizione, la CSC ha ricontrollato i dati ed i calcoli che stanno alla base della decisione contestata e ne ha riscontrato l'esattezza. Mediante decisione su opposizione del 3 marzo 2006, la CSC ha respinto l'istanza del ricorrente annotando fra l'altro che un'ulteriore verifica non ha permesso di ritrovare maggiori contributi per il periodo precedente il 1969. C. Con tempestivo gravame del 24 aprile 2006, A._______ contesta di nuovo il periodo contributivo ritenuto dall'amministrazione. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 4 luglio 2006, la CSC propone la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. Con lettera del 6 luglio 2006, il Presidente della I Camera della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residente all'estero (CFR) ha invitato il ricorrente a pronunciarsi in merito alle osservazioni della Cassa, entro il 7 agosto 2006. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica. D. In data 2 novembre 2006, la CFR ha promosso un'inchiesta complementare interpellando l'Ufficio controllo degli abitanti di Münsingen (BE). L'amministrazione comunale, nella sua risposta del 13 novembre successivo, ha comunicato che il nominato ha risieduto in quel Comune al beneficio di un permesso A (stagionale) dal 30 dicembre 1961 al 10 dicembre 1962 e dal 1° marzo 1963 al 12 dicembre 1963; ha poi ancora

3 risieduto con probabile permesso A dal 18 febbraio 1964 al 31 dicembre 1966. Il Comune di Müsingen non ha potuto constatare un'ulteriore residenza dopo il 1966. Continuando l'istruttoria e rilevando che in base alle fotocopie dei permessi di soggiorno l'interessato, anche negli anni successivi al 1966, ha risieduto nel Cantone di Berna, la CFR, con lettera del 16 novembre 2006, ha interpellato l'Ufficio cantonale della popolazione e della migrazione. Nel frattempo, per competenza, la causa è stata assegnata al nuovo Tribunale amministrativo federale (TAF), Berna, a far tempo dal 1° gennaio 2007. L'Ufficio cantonale bernese (risposta del 27 febbraio 2007) ha demandato l'inchiesta all'Ufficio federale della migrazione, il quale, con lettere del 26 febbraio e 15 marzo 2007 ha precisato non possedere più alcun documento riguardante l'interessato. E. Le risposte delle rispettive amministrazioni cantonale e federale sono state inviate all'insorgente con ordinanza del 22 marzo 2007; nel contempo è stata comunicata la composizione del collegio giudicante, contro il quale non è stata chiesta alcuna ricusazione entro il termine stabilito. Considerando in diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.3 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al

4 procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 1.4 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 [LPGA, RS 830.1]); è pertanto necessario entrare nel merito. 2. La presente procedura è disciplinata dall'Accordo del 21 giugno 1999 entrato in vigore il 1° giugno 2002 - tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), in particolare dal suo allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 153a LAVS). Conformemente alla normativa convenzionale, la legislazione applicabile è quella della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione. Deve comunque essere osservato che, in virtù del principio della non discriminazione, i cittadini svizzeri e quelli dell'UE godono della parità di trattamento per quanto concerne le condizioni per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e di quella per l'invalidità. 3. La LPGA è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha comportato la modifica di numerose disposizioni legali, segnatamente nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Dal canto suo, l'art. 1 LAVS, nel tenore vigente a partire dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 4. L'oggetto dell'impugnativa concerne una presunta carenza di un periodo contributivo. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Nella specie, il ricorrente sostiene che non gli sarebbero stati conteggiati dei contributi versati nel 1968 o, in maniera più generale, che la durata contributiva non corrisponde al periodo di lavoro da lui svolto nel nostro Paese.

5 5. 5.1 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 5.2 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 5.3 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA del 24 luglio 1985 in re K.K.G.; H 94/84). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1 lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998 in re P., H 90/97).

6 5.4 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (in re A.D.; H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite 21 agosto 2001 in re S. (H 161/01), 25 settembre 2001 in re B. (H 163/01) e 26 aprile 2002 in re E. (H 336/01). 6. 6.1 Il ricorrente non ha esibito certificati di lavoro e/o buste paga. Solo le tavole sarebbero dunque applicabili. 6.2 La Commissione federale di ricorso ha tuttavia effettuato ricerche complementari presso il Comune di Münsingen, ove l'interessato ha risieduto negli anni in questione e presso l'Ufficio cantonale della migrazione di Berna. L'Ufficio controllo degli abitanti di Münsingen non è stato in grado di certificare la presenza del nominato dopo il 1966, malgrado che le fotocopie dei permessi di soggiorno menzionino tal Comune quale località di residenza anche nel 1968 e per il seguito (cfr. in particolare doc. 58-61). Fino al dicembre 1966, il nominato era al beneficio di un permesso stagionale. Per quel che si riferisce all'Ufficio cantonale della migrazione, Berna, questo si è rivolto all'Ufficio federale competente: ambedue non sono tuttavia stati in grado di ritrovare notizie circa le modalità di residenza di A._______ nel nostro Paese. Per il resto, le fotocopie del passaporto di allora con indicate le date di entrata e di uscita dalla Svizzera di A._______ e le fotocopie dei permessi di dimora non possono costituire delle prove di durata contributiva all'AVS. Visto quanto precede, atteso che l'assicurato era al beneficio di un permesso stagionale, una posizione a lui più favorevole non essendo stata provata, il calcolo della durata contributiva deve essere determinato, fino a tutto il 1968, in base alle apposite tavole, ossia: - 1961 tavola 1 (agricoltura); 1962-63 (tavola 37, costruzione, edilizia); 1964-66 tavola 26 (industria tessile); 1968 tavola 37; il relativo reddito conseguito ed i mesi di contribuzione sono riportati alla terza pagina della decisione del 20 dicembre 2005. Per il periodo successivo al 1968, la durata di contribuzione scaturisce direttamente dal conto individuale. Il periodo contributivo ritenuto dall'amministrazione di 5 anni e 8 mesi è dunque corretto. 7.

7 7.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 7.2 Non si prelevano spese. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese. 3. Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata AR) - all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Rimedi di diritto Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Il Giudice istruttore: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Data di spedizione:

C-2749/2006 — Bundesverwaltungsgericht 11.05.2007 C-2749/2006 — Swissrulings