Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C2741/2011 Sen tenza d e l 2 8 luglio 2011 Composizione Giudice unico: Francesco Parrino, Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 12 aprile 2011.
C2741/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 12 aprile 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha confermato al cittadino polacco A._______, nato nel , residente negli Stati Uniti d'America, che la sua richiesta di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta; con scritto (telecopia) del 14 maggio 2011, A._______ ha chiesto a questo Tribunale amministrativo federale (TAF) di concedergli un termine (almeno fino al 15 giugno 2011) alfine di perfezionare un eventuale ricorso contro il suddetto provvedimento; con ordinanza del 31 maggio 2011, il TAF ha invitato l'insorgente a completare il suo fax dell'11 maggio con la firma in originale, le conclusioni ed i motivi di ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa; con la risposta del 15 giugno 2011, A._______ ha di nuovo inviato un fax privo di firma in originale, di conclusioni e motivazioni; ha inoltre esibito copia di documentazione medica già ad atti e in gran parte di antica redazione, nonché una refertazione del Dott. Holden del 17 maggio 2011; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia di assicurazione per l'invalidità, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); giusta l'art. 52 PA (cpv. 13), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata ed i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente; se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le
C2741/2011 Pagina 3 conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi; essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi o la firma, non entrerà nel merito del ricorso; nella specie, l'invio (telecopia) non soddisfa ai requisiti richiesti; in primo luogo manca la firma in originale, sia nel primo che nel secondo scritto di A._______; un atto di ricorso che contiene una firma fotocopiata e/o risultante da un fax non è ricevibile, in quanto l'assenza di una firma olografa in un esposto di ricorso di diritto amministrativo è un errore irreparabile che conduce all'inammissibilità di questo atto giuridico (DTF 121 II 252); in secondo luogo, la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone una manifesta volontà, espressa per iscritto, di contestare la decisione dell'autorità amministrativa (cfr. anche DTF 116 V 356 consid. 2b); l'interessato non motiva adeguatamente i suoi scritti; mancano infatti delle conclusioni chiare alle quali l'autorità giudiziaria possa riferirsi (la volontà di ricorrere e le ragioni per le quali impugna il provvedimento dell'autorità inferiore); peraltro, i due scritti del nominato (11 maggio e 15 giugno 2011) sono sostanzialmente simili e si limitano ad esporre qualche breve considerazione di forma; non basta a colmare la lacuna di cui sopra il semplice invio di diversa documentazione sanitaria (la quasi totalità peraltro già inserita negli atti d'istruttoria); il ricorso è pertanto inammissibile, dovendosi applicare la comminatoria dell'ordinanza del 31 maggio 2011, disposizione ripresa dall'art. 52 cpv. 3 PA; giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili; non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili;
C2741/2011 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: