Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.07.2007 C-2719/2006

3. Juli 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,420 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Volltext

Corte III C-2719/2006 { T 0 / 2 } Sentenza del 3 luglio 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan Mesmer ed Eduard Achermann, giudici, Paola Carcano, cancelliera. M._______, ricorrente, patrocinato dal Patronato INAS, Via B. Luini 8, IT-21100 Varese, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. M._______, cittadino italiano, nato il _______, separato dal 31 dicembre 2004, ha lavorato in Svizzera svolgendo l'attività di autista e successivamente di magazziniere dal 1981 al mese di aprile 2002 solvendo, durante tali periodi, i contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In Italia ha continuato a lavorare quale autista presso diversi datori di lavoro e, da ultimo, presso la ditta C._______ S.r.l. di G.______ in provincia di Varese a tempo pieno dal 1° febbraio 2005 fino al 31 gennaio 2006 allorquando è scaduto il contratto di lavoro a termine. L'ultimo giorno effettivo di lavoro risale invero al 29 giugno 2005 allorquando M._______ ha riportato la frattura accidentale della tibia e del perone della gamba sinistra. Dal 30 giugno 2005 al 31 gennaio 2006, infatti, è stato in infortunio mentre dal 1° febbraio 2006 è in disoccupazione. A far tempo dal 1° ottobre 2004 percepisce una pensione d'invalidità italiana. In data 27 settembre 2004, M._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 11 e rispettivi allegati, 18, 19, 20, doc. 52 e rispettivi allegati; questionario del datore di lavoro, ditta C._______ S.r.l. di G.______ in provincia di Varese, del 27 giugno 2006 e questionario dell'assicurato del 27 giugno 2006). B. L'assicurato è stato visitato il 21 gennaio 2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese, ove la sanitaria incaricata (Dott.ssa V._______) ha evidenziato la diagnosi di cardiomiopatia dilatativa con ridotta funzione contrattile globale (F.E. 29%) in diabete mellito tipo II in mediocre compenso metabolico, obesità, dislipidemia, ipertensione in trattamento, ipoacusia bilaterale ed ha posto un tasso di invalidità parziale dell'80% per l'ultimo lavoro svolto ritenendolo idoneo a svolgere un'attività diversa dall'ultimo lavoro (doc. 38). C. Nel suo rapporto del 5 luglio 2005 il Dott. B._______ del servizio medico regionale (SMR), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, fissa a partire dal mese di febbraio 2004 fino al 31 marzo 2004 (allorquando l'assicurato è stato ricoverato presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese per scompenso cardiocircolatorio in cardiomiopatia dilatativa di primo riscontro, sospetto focolaio polmonare destro, dislipidemia e diabete mellito di tipo II: doc. 30 e rispettivi allegati) un tasso di invalidità totale (100%) nell'attività precedente (autista), tuttavia considerandolo abile al 100% (seppur a determinate condizioni) in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative (doc. 40 e 41).

3 Con decisione del 14 luglio 2005 l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni di M._______ (doc. 42). D. Quest'ultimo, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Varese, ha formulato il 2 agosto 2005 tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Nulla ha prodotto a suffragio delle sue conclusioni (doc. 43). E. Mediante decisione su opposizione dell'8 marzo 2006, l'UAIE ha respinto l'opposizione del 2 agosto 2005 e confermato nel contempo la propria decisione del 14 luglio 2005 (doc. 47). F. Con tempestivo gravame del 4 aprile 2006 M._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Varese, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce la decisione del 15 settembre 2004 della Commissione medica per gli accertamenti degli stati di invalidità civile dell'azienda sanitaria locale (ASL) di Varese della regione Lombardia attestante un grado di invalidità dell'85% ed un certificato rilasciato dall'Ospedale “S.S. Trinità” di Romano di Lombardia del 6 aprile 2006 che attesta il suo ricovero del 29 marzo 2006 al 6 aprile 2004 per cardiomiopatia dilatativa con severa disfunzione ventricolare sinistra, diabete mellito tipo II ed ipertensione arteriosa. G. In data 29 giugno 2006, l'assicurato ha prodotto, su esplicita richiesta del 9 giugno 2006 dell'UAIE, tutta la documentazione medica in suo possesso inerente il predetto ricovero. H. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 agosto 2006 l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. I. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il Patronato INAS ha ribadito, con scritto del 9 settembre 2006, l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto: la decisione del 15 settembre 2004 della Commissione medica per gli accertamenti degli stati di invalidità civile dell'azienda sanitaria locale (ASL) di Varese della regione Lombardia già agli atti, tutta la documentazione medica in suo possesso inerente il ricovero dal 17 al 20 luglio 2006 presso l'unità operativa di cardiologia dell'Ospedale di Treviglio ed una relazione medico legale del 25 agosto 2006 del Dott. E.______

4 giusta la quale l'assicurato è inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa dal 29 giugno 2005. J. Ricevuta la replica del ricorrente, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti al Dott. B._______ del servizio medico regionale (SMR), il quale, alla luce della nuova documentazione prodotta, nella sua relazione dell'8 novembre 2006 fissa a partire dal mese di marzo 2006 (allorquando l'assicurato ha iniziato il trattamento insulinico) un tasso di invalidità totale (100%) dell'assicurato nella sua attività precedente (autista), tuttavia considerandolo abile al 100% (seppur a determinate condizioni) in attività lucrative sostitutive fisicamente meno impegnative a partire dal mese di marzo 2006 (doc. 54). Con duplica del 13 novembre 2006 l'UAIE propone, pertanto, nuovamente la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono. K. In data 6 marzo 2006, M._______ ha formulato una nuova richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità che è pervenuta alla Commissione federale AVS/AI di ricorso per le persone residenti all'estero (CFR) in data 19 settembre 2006 (doc. 52 e rispettivi allegati). In quest'occasione l'assicurato è stato visitato il 13 luglio 2006 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese, ove la sanitaria incaricata (Dott.ssa V._______) ha evidenziato la diagnosi di malattia coronaria monovasale (occlusione di IVA al tratto medio) già sottoposta a tentativo inefficace di ricanalizzazione in attesa di eventuale valutazione chirurgica in cardiomiopatia dilatativa con funzione sistolica lievemente depressa (FE 48%), diabete mellito tipo II in trattamento insulinico con iniziale retinopatia diabetica, obesità, dislipidemia, ipertensione in buon controllo ed ha posto un tasso di invalidità parziale dell'85% per l'ultimo lavoro svolto ritenendolo idoneo a svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. 52). L. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il Patronato INAS ha ribadito, con scritto dell'11 gennaio 2007, l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso. M. In data 1° gennaio 2007 il il Tribunale amministrativo federale ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR). N. In data 4 giugno 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa.

5 Considerando in diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28- 70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il ricorso appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.

6 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2 febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una rendita di assicurazione-invalidità svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

7 4. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 settembre 2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27 settembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'8 marzo 2006, data della decisione su opposizione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per

8 un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). L'art. 29ter dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201) precisa che vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, allorchè l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi. 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 7. 7.1 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 settembre 2004 ed il 21 gennaio 2005 è stato visitato dalla Dott.ssa V._______ dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese che ha evidenziato la diagnosi di "cardiomiopatia dilatativa con ridotta funzione contrattile globale (F.E. 29%) in diabete mellito tipo II in mediocre compenso metabolico. Obesità. Dislipidemia. Ipertensione in trattamento. Ipoacusia bilaterale” (cfr. perizia medica particolareggiata del 21 gennaio 2005: doc. 38). Detta diagnosi è stata confermata pure dal Dott. B._______ del servizio medico regionale (SMR) nel suo rapporto del 5 luglio 2005 (doc. 40 e 41). Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile),

9 bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% (rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno. 7.2 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurato ha lavorato in Svizzera svolgendo l'attività di autista e successivamente di magazziniere dal 1981 al mese di aprile 2002 e che in Italia ha continuato a lavorare quale autista presso diversi datori di lavoro pressoché ininterrottamente, come affermato dallo stesso nei questionari del 4 maggio 2005 e del 27 giugno 2006 e come risulta altresì dagli estratti dei periodi assicurativi compiuti dallo stesso in Italia agli atti, e da ultimo quale autista a tempo pieno dal 1° febbraio 2005 fino al 29 giugno 2005, ultimo giorno di lavoro effettivo presso la ditta C._______ S.r.l. di G.______ in provincia di Varese (questionario del datore di lavoro del 27 giugno 2006). Ciò significa che, conformemente a quanto esposto sub. consid. 5.3, anche tenendo conto dell'ipotesi più favorevole all'assicurato, il termine di attesa di un anno di cui al combinato disposto degli art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e 29 ter OAI comincerebbe a decorrere dal 30 giugno 2005 e, pertanto, non era ancora scaduto l'8 marzo 2006 (data della decisione su opposizione avversata). M._______ a quella data non poteva vantare pertanto alcun diritto relativamente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 8. L'incarto deve essere tuttavia rinviato all'UAIE affinchè esamini la nuova richiesta formulata da M._______ in data 6 marzo 2006, pervenuta alla CFR in data 19 settembre 2006, volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità che non ha formato oggetto della decisione qui avversata ed emani la relativa decisione impugnabile. 9. Non si prelevano spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006). Non vengono accordate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario).

10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata dell'8 marzo 2006 è confermata. 2. Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero affinchè proceda conformemente a quanto esposto al consider. 8. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R), - all'autorità inferiore (n. di rif._______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi di diritto: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione:

C-2719/2006 — Bundesverwaltungsgericht 03.07.2007 C-2719/2006 — Swissrulings