Corte II I C-2686/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 gennaio 2009 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, patrocinato dall'avvocato Yari Robbiani, via Lugano 18, casella postale 252, 6982 Agno, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, e B._______, intimato Assicurazione invalidità (decisione del 27 febbraio 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-2686/2007 Fatti: A. Mediante decisione del 22 aprile 1996, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, oggi Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha erogato in favore di B._______, cittadino italiano, nato , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità con effetto dal 1° giugno 1994, con le rendite completive in favore della moglie C._______, nata nel , la figlia D._______, nata nel ed il figlio B._______, nato nel (doc. 5). B. Dando seguito a una richiesta della moglie C.________, mediante decisione del 31 gennaio 2006, l'UAIE ha disposto il pagamento diretto della rendita completiva in favore di quest'ultima. Questa decisione è cresciuta in giudicato (doc. 39). In precedenza, con scritto del 27 gennaio 2006 (doc. 36), anche il figlio A._______ aveva chiesto all'UAIE di volergli versare personalmente la rendita completiva legata alla prestazione principale del padre poiché aveva costituito un domicilio separato dai genitori e provvedeva in maniera autonoma al proprio mantenimento. Con lettera del 31 gennaio 2006, l'UAIE ha informato il padre della richiesta del figlio e lo ha invitato a prendere posizione (doc. 38). Con scritto del 28 febbraio 2006, A._______ si è opposto a tale richiesta (doc. 44). Con nota del 16 maggio 2006, l'UAIE si è rivolto a B._______ per verificare se egli provvedesse al mantenimento del figlio (doc. 47). Viceversa, la stessa domanda è stata fatta al figlio (doc. 48). Con comunicazione del 2 giugno 2006 (doc. 50), A._______ ha spiegato di non ricevere alcun assegno di sostentamento da parte del padre sin dal 31 agosto 2005, salvo un regalo di Fr. 300.- ricevuto a Natale (2005). Da parte sua, B._______, con lettera del 2 giugno 2006 (doc. 54), ha spiegato di aver versato al proprio figlio: Euro 11'620,28 (scrittura privata fra moglie e marito del 23 novembre 2005; versamento in favore del figlio), Fr. 300.- nel gennaio 2006, Euro 6'500.- versati brevi manu con assegno bancario il 29 novembre 2005. Allega le prove di tali atti (doc. 51-53). Pagina 2
C-2686/2007 Con scritto del 3 agosto 2006, l'UAIE ha informato A._______ che, in riferimento al versamento di Euro 11'720,28 (recte: 11'620,28) da parte del padre, la prestazione per il figlio sarebbe stata, come finora, pagata al genitore (doc. 59). Il 26 agosto 2006, A._______ ha informato l'UAIE che la somma in questione non è altro che un aiuto dei genitori in favore dei figli per acquistare una casa propria ed è frutto in parte della vendita della casa famigliare. Il figlio ha inoltre esibito la scrittura privata completa del 23 novembre 2005 (doc. 60.2). In ogni caso, egli ammette di aver ricevuto anche la somma di Euro 6'500.- e che, in base alla scrittura privata, il padre si sarebbe impegnato a versare la differenza di Euro 1'879,72 per giungere ai promessi Euro 20'000.- di importo derivante dalla vendita della casa famigliare. Il nominato dichiara inoltre che il reddito d'apprendistato è di Fr. 960.- netti al mese che servono integralmente a pagare il mutuo della propria casa. Allega le prove di quanto asserito (doc. 60.3-60.7). Con scritto del 1° novembre 2006 (doc. 63), l'UAIE ha chiesto a B._______ di confermare (con giustificativi) se questi ha versato al figlio assegni al solo scopo di formazione (mantenimento). Nella risposta del 22 dicembre 2006 (doc. 68), B._______ afferma di aver versato in favore del figlio la somma totale di Euro 18'000.- e sostiene che questi soldi dovrebbero servire per il suo sostentamento. C. Mediante decisione del 29 gennaio 2007, l'UAIE ha comunicato a B._______ che la rendita completiva del figlio, sospesa da febbraio 2006, gli sarebbe stata versata non appena la decisione stessa fosse cresciuta in giudicato (doc. 70). Le prestazioni in questione riguardavano il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2006. Copia della decisione è stata inviata al figlio. Il 27 febbraio 2007 l'UAIE ha proceduto a una seconda notifica (doc. 72). D. Con scritto del 28 marzo 2007, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Yari Robbiani, ha chiesto all'amministrazione di tenere ancora in sospeso il versamento della rendita in favore del padre in quanto contro il provvedimento impugnato sarebbe stato formato ricorso (doc. 73). L'UAIE, con nota del 13 aprile 2007, ha Pagina 3
C-2686/2007 confermato che nessun pagamento sarebbe stato effettuato fino a definizione della procedura di ricorso. Con il ricorso depositato il 13 aprile 2007, A._______ chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, che la rendita completiva AI gli sia versata. La parte ricorrente fa presente che il problema del versamento separato è nato al momento in cui la moglie ed i figli lasciarono il domicilio coniugale/famigliare nell'agosto 2005. La moglie riceve la sua prestazione completiva separatamente. L'insorgente fa presente che il documento (scrittura privata) del 23 novembre 2005 è stato prodotto in modo incompleto da B._______, dal momento che la seconda parte di tale testo (barrata dal padre) è stato omesso. Da questa seconda parte si evince chiaramente che l'importo complessivo, ossia Euro 20'000.-, è stato assegnato a titolo di liquidazione matrimoniale derivante dalla vendita dell'abitazione già coniugale e non dunque a scopo di mantenimento. A prescindere comunque dalla contraffazione, si tratta di un rapporto esclusivo fra moglie e marito a titolo di liquidazione matrimoniale di cui, per loro intenzione, si fa beneficiare il figlio. E. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 14 giugno 2007, l'UAIE si rimette al giudizio dello scrivente Tribunale. Quale controparte, B._______ è stato invitato ad esprimersi in merito alle osservazioni dell'amministrazione. Inoltre copia di queste è stata inviata alla parte ricorrente con l'invito a presentare un'eventuale replica. B._______ ha preso posizione il 16 luglio 2007. Egli spiega che, come da sentenza di separazione (non esibita) del 2000 (data esatta non indicata) e non del 2005 come indicato dal figlio, la madre era astretta a versare al padre, affidatario dei due figli, la somma di Lit. 600'000.-, ma a partire dal 2004 la madre ha interrotto tale versamento. B._______ ribadisce che i soldi in favore del figlio sono stati versati il 29 novembre 2005 (cfr. attestazione di assegno di Euro 6'500.- e scrittura privata) quando non sapeva che le rendite completive gli sarebbero potute essere tolte ed assegnate alla moglie e al figlio A._____, circostanza avvenuta nel gennaio (recte: febbraio) 2006. Parimenti, anche l'assegno di Fr. 300.- al mese che il padre si era impegnato a versare al figlio (primo versamento: gennaio 2006, doc. Pagina 4
C-2686/2007 53) è stato interrotto quando il padre ha saputo della sospensione della rendita completiva (febbraio 2006). F. Con decisione incidentale del 31 agosto 2007, la parte ricorrente è stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 500.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 18 settembre successivo. Con ordinanza del 23 gennaio 2009 lo scrivente Tribunale ha trasmesso al ricorrente e all'autorità inferiore una copia della replica dell'intimato per conoscenza. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse Pagina 5
C-2686/2007 degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio Pagina 6
C-2686/2007 del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. Secondo una giurisprudenza costante il tribunale chiamato a dirimere una vertenza in materia di assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Nella fattispecie l'oggetto della lite è costituito dal diritto al versamento delle rendite completive per il figlio A._______ per il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2006. La decisione del 27 febbraio 2007 concerne infatti solo questo periodo, l'UAIE avendo disposto il pagamento di queste mensilità direttamente al padre B._______, titolare della rendita d'invalidità, e non al figlio A._______ come richiesto da quest'ultimo. 5. 5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Nella fattispecie le condizioni per avere diritto a una rendita completiva sono adempiute. Il cpv. 4 di questa disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (che non è messo in discussione nella fattispecie, cfr. art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il rinvio dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con Pagina 7
C-2686/2007 quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria (cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2). 5.2 Va anche ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis). 5.3 Queste disposizioni si applicano anche al versamento delle rendite per figli maggiorenni. Le Direttive sulle rendite pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali prevedono che le rendite per figli sono di regola versate unitamente alla rendita principale. Se il beneficiario non provvede al mantenimento dei figli, si applicano le disposizioni sul pagamento delle prestazioni in caso di uso non conforme allo scopo. In tal caso le rendite possono essere versate direttamente ai figli maggiorenni cui sono destinate purché sia adempita la condizione di uso conforme allo scopo (Direttive sulle rendite cifra marginale 10006). 6. 6.1 Nella fattispecie si deve rilevare che A._______ ha presentato la richiesta di versamento della rendita completiva quando B._______ era già al beneficio di una rendita d'invalidità. Il ricorrente vive separato dal padre dall'agosto 2005. Pagina 8
C-2686/2007 Alla luce delle disposizioni menzionate, per dirimere la vertenza è necessario appurare se il genitore che ha diritto alla rendita principale ha già provveduto al mantenimento del figlio effettuando il versamento prima di Euro 11'620,28 e poi di Euro 6'500.-. Da segnalare inoltre un versamento di Fr. 300.- nel dicembre 2005. Se così fosse, in applicazione dell'art. 71ter cpv. 2 OAVS e delle Direttive sulle rendite cifra marginale 10006, B._______ avrebbe diritto al versamento della rendita completiva. Nel caso contrario, la rendita completiva spetterebbe al figlio A._______. In proposito è utile ricordare che non è necessario che i fatti siano accertati con certezza assoluta; la fattispecie deve essere piuttosto esaminata alla luce della regola della verosimiglianza preponderante usuale nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 45 consid. 2a, 204 consid. 6b). 6.2 Dalla scrittura privata sottoscritta dai coniugi B._______ C._________ il 23 novembre 2005 si evince che la somma di Euro 11'620.28 è stata versata dalla moglie al marito, con l'obbligo di stornarla al figlio, a “tacitazione di qualsivoglia pretesa”. In un secondo paragrafo, barrato, viene indicato che la somma di Euro 6'500.- doveva servire a completare la quota spettante al figlio A._______ che risultava dalla vendita dell'abitazione familiare (doc. 60.2). Indipendentemente dal fatto di sapere chi e per quale motivo ha barrato la seconda parte di questo documento, risulta dalle dichiarazioni concordanti delle parti che queste due somme erano destinate al figlio A._______ e che servivano al finanziamento di un mutuo ipotecario per l'acquisto di una abitazione. Nella sua replica del 16 luglio 2007 l'intimato stesso al paragrafo 2 afferma di essere al corrente dell'intenzione del figlio di acquistare una casa e di avere promesso un versamento per contribuire a tale operazione. Una stessa somma di denaro sarebbe stata inoltre data alla seconda figlia dei coniugi, D._______. Nel suo scritto del 16 luglio 2007 l'intimato osserva inoltre che, nonostante il versamento di Euro 11'620,28 e 6'500.-, si sarebbe impegnato a provvedere (in parte) al mantenimento del figlio A._______ accettando di pagare Fr. 300.- mensili. Un versamento di Fr. 300.- è stato del resto fatto nel dicembre 2005/gennaio 2006. Ora, l'intimato aggiunge di avere interrotto questi pagamenti perché la rendita completiva per il figlio A._______ era stata sospesa. Pagina 9
C-2686/2007 6.3 In queste circostanze, lo scrivente tribunale ritiene che B._______ non ha adempito al suo obbligo di mantenere il figlio A._______. Le somme di Euro 11'620,28 e 6'500.- erano infatti destinate in primo luogo all'acquisto di un'abitazione e possono essere – verosimilmente – intese come un anticipo sull'eredità oppure come un elemento della liquidazione matrimoniale dei coniugi. Inoltre, l'intimato riferisce di avere interrotto il versamento di Fr. 300.- quando ha saputo che la rendita completiva in favore del figlio gli sarebbe stata tolta a vantaggio di quest'ultimo. Così facendo, l'intimato ammette che doveva ancora provvedere (almeno in parte) al sostentamento del figlio. L'intimato non avendo dimostrato di avere già garantito al proprio figlio il suo sostentamento, l'art. 71ter cpv. 2 OAVS non trova applicazione. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la decisione del 27 febbraio 2007 annullata. A._______ ha quindi diritto al versamento della rendita completiva per figlio per il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2006 (cfr. consid. 4). 7. 7.1 Visto l'esito del ricorso, non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 500.- prestato dal ricorrente gli è retrocesso. 7.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'500.- a carico dell'UAIE. Pagina 10
C-2686/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione del 27 febbraio 2007 annullata. 2. A._______ ha diritto alla rendita completiva per figli per il periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2006. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 500.- prestato dal ricorrente gli è retrocesso. 4. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 1'500.-, posta a carico dell'autorità inferiore. 5. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - intimato (raccomandata AR) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 11
C-2686/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 12