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Corte III C-2645/2022
Sentenza d e l 2 6 ottobre 2022 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______ (Italia) patrocinato dall'avv. Maria Rosella De Benedittis, EPAS - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di adeguare il grado di invalidità (decisione dell’11 maggio 2022).
C-2645/2022 Pagina 2 Ritenuto in fatto: che nell’ambito di una procedura di revisione, con decisione dell'11 maggio 2022 l’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), constatato che il grado di invalidità non aveva subito una modificazione pari ad almeno il 5% (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA), ha rifiutato di aumentare in favore di A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1971, il grado della rendita di invalidità (allegato 1 al doc. TAF 1), che, in data 9 giugno 2022 l’interessato, agendo per il tramite del Patronato EPAS, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo (implicitamente) l’annullamento del provvedimento e il riconoscimento di un aumento del grado di invalidità superiore al 5% (doc. TAF 1 e allegati), che con decisione incidentale del 23 giugno 2022 (doc. TAF 3) la giudice dell’istruzione ha invitato A._______ a versare, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento, un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) sulle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto era stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore del Tribunale, che questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del suddetto termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile, che nel termine concessogli il ricorrente ha versato alla cassa del Tribunale l’importo di fr. 782.71 (doc. TAF 5), che con decisione incidentale del 3 agosto 2022 (doc. TAF 7) la giudice dell’istruzione ha informato l’insorgente dell’avvenuta ricezione di un importo parziale di fr. 782.71 intimandogli – con (ulteriore) comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato pagamento dell’importo residuo – di versare, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento, fr. 17.29 mancanti (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente), che mediante bonifico di fr. 17.- del 12 settembre 2022 (doc. TAF 9) l’interessato ha nuovamente saldato solo parzialmente l’importo richiestogli,
C-2645/2022 Pagina 3 che con ordinanza 22 settembre 2022 questa Corte ha informato A._______ che in ragione dell’ulteriore mancato pagamento integrale delle spese processuali il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile, concedendogli nel contempo la facoltà, entro dieci giorni dalla notificazione dell’ordinanza, di prendere posizione sulla discrepanza tra l’importo di fr. 20.- che dichiara di aver versato e quello di fr. 17.- ricevuto dal TAF (doc. TAF 12), che l’insorgente non si è espresso, procedendo tuttavia il 30 settembre 2022 (doc. TAF 14) al versamento alla cassa del Tribunale di ulteriori fr. 56.64,
e considerato in diritto:
che, riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall’UAIE, che in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili, che giusta l'art. 63 cpv. 4 PA l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase). L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili (art. 23 PA), che nel caso in esame il ricorrente ha versato in due occasioni solo parzialmente (dapprima fr. 782.71 e poi fr. 17.-) l’importo delle spese processuali di fr. 800.- richiestogli dal Tribunale con decisione incidentale del 23 giugno 2022, che, chiamata a deliberare circa le modalità di richiesta di importi residui delle spese processuali, nella seduta del 24 febbraio 2022 la Conferenza dei Presidenti di Corte del TAF (di seguito: CP) ha stabilito la concessione di un unico ulteriore breve termine di cinque giorni dalla notifica della richiesta di pagamento delle spese processuali nel caso di versamento non
C-2645/2022 Pagina 4 integrale dell’anticipo spese (si confronti in proposito anche la sentenza del TAF C-2249/2022 del 12 luglio 2022, passata in giudicato), che nella fattispecie le direttive di coordinazione della CP, vincolanti per le Corti, sono state applicate correttamente tramite la seconda decisione incidentale del 3 agosto 2022, che nel caso concreto la giudice dell’istruzione ha addirittura fissato un secondo termine, che, come detto, non essendo intervenuto il pagamento integrale entro i termini impartiti il ricorso del 9 giugno 2022 dev’essere pertanto dichiarato inammissibile, che neppure il fatto che l’importo rimasto impagato sia esiguo è rilevante (si confronti sentenza del TAF succitata), che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili, che, eccezionalmente, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA, nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA), che l’importo totale di fr. 856.35 (fr. 782.71 + fr. 17.- + fr. 56.64), versato (doc. TAF 5 ,9, 14) verrà restituito al ricorrente,
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2645/2022 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. L’importo di fr. 856.35, versato il 22 luglio, 12 e 30 settembre 2022, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
C-2645/2022 Pagina 6
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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