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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2008 C-2620/2008

29. September 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,035 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione invalidità, decisione del 5 marzo 20...

Volltext

Corte II I C-2620/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 settembre 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Madeleine Hirsig; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità (decisione del 5 marzo 2008) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2620/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 6 dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2006; in data 19 settembre 2007, il nominato ha formulato una domanda di revisione postulando, implicitamente, il riconoscimento del diritto ad una prestazione AI più elevata; dopo aver istruito la pratica, mediante decisione del 5 marzo 2008, l'UAIE ha respinto la domanda di revisione; A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità e producendo, a due riprese, diversa documentazione sanitaria; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 25 aprile 2008, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso; l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico ed al consulente in integrazione professionale; l'amministrazione ha ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche ed economiche, che un'incapacità di lavoro del 50% (nella precedente attività di operaio agricolo) è sorta a partire dal gennaio 2008, ciò che comporterebbe, a partire dalla stessa data, una perdita di guadagno del 62%; nella sua presa di posizione del 18 agosto 2008, l'UAIE ha pertanto proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in favore dell'assicurato di tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2008 (tre mesi dopo l'accertamento del peggioramento della capacità di guadagno, art. 88a cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS 831.201); Pagina 2

C-2620/2008 chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il Patronato INCA, con scritto del 18 settembre 2008, ha dichiarato di aderire alla soluzione indicata; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso; ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______ il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2008, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo; il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a A._______ va riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2008; Pagina 3

C-2620/2008 in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, visto l'art. 14 cpv. 2 seconda frase TS-TAF, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a A._______ è riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2008. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. AI IT/) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 4

C-2620/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5