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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2012 C-2615/2011

27. April 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,839 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Divieto d'entrata | Divieto d'entrata, decisione del 25 marzo 2011

Volltext

Bu nde s ve rw altungs ge r icht Tr i buna l adm inis trat if fé dé r al Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale Tr i buna l adm inis trativ fe de r al

Corte III C-2615/2011

Sentenza d e l 2 7 aprile 2012 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Blaise Vuille, cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._______, presso B._______, …, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

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Fatti: A. A._______, cittadino del Kosovo, nato il …, è giunto in Svizzera il 7 gennaio 1991 nell'ambito di un ricongiungimento famigliare, ottenendo un permesso di dimora annuale. A decorrere dall'aprile del 1995 egli è stato posto al beneficio del permesso di domicilio C. B. Con decisione del Consiglio per i minorenni del Cantone Ticino del 5 aprile 2006, A._______ (assieme al fratello C._______) è stato ritenuto colpevole di assassinio, furto d'uso, nonché ripetuta infrazione e contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) (in particolare art. 19 cifra 1 LStup). Egli è stato quindi condannato al collocamento in una casa di educazione ("Maison d'éducation au travail de Pramont" nel Cantone Vallese) a tempo indeterminato, ma almeno per due anni. C. Con decisione del 21 gennaio 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (oggi: Sezione della popolazione [SP]), decisione confermata in ultima istanza il 22 luglio 2009 dal Tribunale cantonale amministrativo, ha dichiarato decaduta per gravi motivi di polizia e di ordine pubblico la validità del permesso di domicilio a suo tempo stabilito a favore dell'interessato. L'autorità cantonale ha pure fissato al 31 marzo seguente il termine ultimo per lasciare il territorio svizzero. D. Con decisione del 6 maggio 2009 il Magistrato dei minorenni, tenuto conto che il 30 aprile precedente l'interessato era stato dimesso dall'Istituto di Pramont, ha disposto la sua sorveglianza da parte del servizio Educativo Minorile nonché un trattamento ambulatoriale a tempo indeterminato ed in particolare per il periodo di permanenza in Svizzera. E. Il 22 settembre 2009 l'autorità cantonale ha fissato all'interessato al 31 ottobre seguente il nuovo termine ultimo per lasciare la Svizzera. F. Con istanza del 26 ottobre 2009 l' interessato ha chiesto alla SP il riesame del proprio caso. Il 29 ottobre successivo l'autorità cantonale ha confer-

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Pagina 3 mato la propria decisione ritenendo che non vi fossero elementi nuovi e rilevanti, tali da giustificare un riesame. Al contempo è stato ribadito che A._______ avrebbe dovuto lasciare la Svizzera entro il 31 ottobre 2009. G. In data 3 novembre 2009 l'interessato ha quindi interposto ricorso avverso suddetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale lo ha respinto mediante risoluzione del 9 febbraio 2010. Anche il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino (TRAM) ha respinto l'impugnativa introdotta contro tale decisione con sentenza del 11 maggio 2010. H. Nel frattempo A._______ ha lasciato la Svizzera in data 20 marzo 2010. I. Con decisione del 25 marzo 2011 l'UFM ha disposto nei confronti dell'interessato un divieto d'entrata di durata indeterminata per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici per assassinio, furto d'uso, ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 67 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr]), nonché la pubblicazione nel sistema d'informazione Schengen – SIS. J. Il 5 maggio 2011 A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione, chiedendo in via principale l'annullamento del divieto di entrata e la possibilità di ritornare in Ticino allo scopo di ricongiungersi con la propria famiglia e terminare la formazione professionale. In via subordinata il ricorrente ha chiesto che il menzionato divieto sia limitato ad un anno a contare dalla propria partenza dalla Svizzera. In sostanza egli fa valere che il provvedimento "è una misura estremamente severa e penalizzante" (cfr. ricorso, pag. 2), che pregiudica il proprio futuro a causa delle precarie condizioni economiche e politiche in Kosovo. Inoltre l'assenza di parenti stretti nel proprio paese d'origine come pure l'aver effettuato tutta la formazione scolastica in Ticino, comportano grandi difficoltà d'integrazione. K. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, mediante osservazioni del 28 giugno 2011, l'UFM ha ritenuto il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni. L'autorità di prime cure ha osservato che l'estrema gravità dei fatti all'origine della sentenza del 5 aprile 2006 del Consiglio per i minorenni, sono determinanti nella fattispecie: in proposito l'interesse

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Pagina 4 pubblico all'allontanamento del ricorrente prevale indubbiamente su proprio interesse privato a recarsi in Svizzera. L. Invitato ad esprimersi in merito alla risposta dell'autorità inferiore, il ricorrente non ha replicato.

Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 2. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del di ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di

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Pagina 5 fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1. Il ricorrente, oltre a postulare l'annullamento del divieto di entrata, chiede nel suo gravame di poter nuovamente ricongiungersi con la propria famiglia residente in Ticino, rilevando inoltre che ciò gli permetterebbe di concludere la propria formazione quale gessatore. 4.2. Occorre a tale proposito osservare che oggetto della presente procedura è un divieto d'entrata, il quale impedisce alla persona interessata l'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen per un soggiorno limitato. Un'eventuale revoca del provvedimento querelato non significa che la persona toccata da detta misura possa di seguito stabilirvisi indeterminatamente svolgendo un'attività lavorativa. La richiesta formulata dal ricorrente esula perciò dall'oggetto della causa. Nel caso di specie, le autorità competenti, segnatamente le autorità cantonali, hanno già avuto modo di statuire in merito alla questione: in particolare il permesso di domicilio in Ticino rilasciato a favore dell'interessato è stato revocato il 21 gennaio 2009 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino e tale decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato che dal TRAM ed è pertanto cresciuta in giudicato. Anche la susseguente istanza di revisione è stata respinta dalle competenti autorità. Di conseguenza la conclusione in ordine al ricongiungimento famigliare è inammissibile. 5. 5.1. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in

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Pagina 6 tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen). 5.2. Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio Schengen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è accordato unicamente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in ragione di obblighi internazionali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o definitiva, del provvedimento di allontanamento. Nella presente fattispecie, la Confederazione svizzera non è stata consultata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un titolo di soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS. 6. 6.1. A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, il quale disciplina il divieto d'entrata (Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva 208/115/Ce] RU 2010 5925 e FF 2009 7737). Conformemente al nuovo art. 67 cpv. 2 LStr, l’UFM può vietare l’entrata in Svizzera, ad uno straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). La prassi previgente dell'UFM per quanto concerne la disposizione del di-

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Pagina 7 vieto d'entrata è compatibile con tali principi e può quindi essere ripresa (cfr. FF 2009 7752). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 6.2. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La sicurezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424; cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA WIDMER, in: Rainer J. Schweizer [ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes, SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti). 6.3. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2). In proposito va detto che i reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri, rappresentano delle violazioni di legge e possono dunque in quanto tali condurre all'emissione di un divieto d'entrata (cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429).

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Pagina 8 7.1. Dalle risultanze agli atti emerge che l'interessato (assieme al fratello) è stato condannato mediante decisione del Consiglio per i minorenni del 5 aprile 2006 al collocamento in una casa di educazione a tempo indeterminato, ma per almeno due anni, per assassinio, furto d'uso, e ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup. 7.2. Dalla sentenza di condanna citata emerge: "l'assoluta mancanza di scrupoli dei due autori sia nella decisione di uccidere la vittima, adottata per realizzare un obbiettivo abietto e futile come quello di sottrarre un centinaio di pastiglie di sostanza stupefacente, sia nella sua attuazione effettuata con modalità di una brutalità che difficilmente può trovare confronto, colpendo alle spalle in due una vittima addormentata, sia ancora con l'assoluta mancanza di senso di colpa di pentimento successivi" (sentenza, consid. 2.1, pag. 22). Con riferimento al ricorrente la perizia psichiatrica ha in particolare evidenziato che: "si tratta di un soggetto con spiccate caratteristiche antisociali […]. L'evidenza di una pericolosità sociale richiede una presa a carico accurata e continua nella speranza di favorire la metabolizzazione delle problematiche intrapsichiche suesposte" [sentenza, consid. 7.1.3, pag. 32). E ancora: A._______ "ha dimostrato di essere altamente pericoloso. […] Al momento attuale il peritando va considerato pericoloso per la sicurezza pubblica" (sentenza, consid. 7.1.4, pag. 32). In relazione al pericolo di recidiva la sentenza ha indicato che "una valutazione appare estremamente difficile, molto dipende anche dal contesto sociale in cui il peritando potrà essere inserito/saprà inserirsi. Se adeguatamente sostenuto e isolato da influenze nefaste come quello di personalità più aggressive della sua, capaci di stimolare le sue tendenze gregarie per sfruttarle a fin di male e se saprà tenersi lontano dall'uso di sostanze stupefacenti, il pericolo di recidiva si ridurrà al minimo. In caso contrario, al momento attuale non è possibile escludere un ripetersi di atti illegali, anche gravi" (sentenza, consider. 7.1.4, pag. 32). Inoltre sulla base delle perizie raccolte il Consiglio per i minorenni ha riconosciuto per entrambi i fratelli un altissimo grado di pericolosità, sia in relazione alla gravità degli atti compiuti, sia in relazione dei profili personali emersi, sottolineando perdipiù che essi presentano "un'importante difficoltà di strutturazione della personalità con notevole povertà dell'Io, facoltà intellettive limitate e mancanza di valori e di normative interiorizzati. Ciò può spiegare, almeno in parte, la freddezza emotiva al momento del delitto, nell'occultamento delle prove e durante i giorni precedenti l'arresto" (sentenza, consider. 8, pag. 35). 7.3. Infine l'autorità penale del Cantone Ticino ha rilevato che entrambi i fratelli "hanno riconosciuto di provare tristezza per [la vittima] e di avere

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Pagina 9 provato vergogna nei confronti dei genitori per quanto da loro fatto. Un senso di vergogna provato comunque solo dopo essere stati scoperti e che rappresenta solo un possibile embrione del senso di colpa. Infatti gli accusati non hanno lasciato trasparire nessuna particolare emozione se non quando il Presidente ha mostrato loro le fotografie del cadavere al momento del rinvenimento" (sentenza, consid. 2.1, pag. 22). 7.4. A fronte di quanto sopra, con tale reato, il ricorrente ha dimostrato di rappresentare una concreta minaccia, sufficientemente grave, da legittimare l'adozione di una misura dettata da motivi d'ordine pubblico. Ne discende che l'autorità di prime cure ha, a giusto titolo, emesso un divieto d'entrata nei confronti di A._______ conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. 8. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo indeterminato, rispetta il principio di proporzionalità. 8.1. A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato. 8.2. Il ricorrente si è reso protagonista di crimini particolarmente efferati per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili, quali la vita umana. Egli ha commesso un assassinio - il più grave re-

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Pagina 10 ato di tutti quelli contemplati nel codice penale svizzero - come pure ripetute infrazioni e contravvenzioni alla LStup (cfr. sentenza del Consiglio per i minorenni del 5 aprile 2006). Quanto agli interessi privati dell'interessato, segnatamente i suoi problemi di integrazione in Kosovo, la difficoltà di trovare un impiego in questo Paese a causa delle difficili condizioni economiche e politiche e il fatto che i genitori, in cattiva salute, e la sorella vivono in Svizzera, dove egli stesso ha frequentato le scuole dell'obbligo, imparato una lingua nazionale ed iniziato una formazione professionale, senza tuttavia terminarla, benché non irrilevanti, non permettono di ritenerli preponderant i rispetto all'interesse pubblico di mantenimento dell'ordine e della sicurezza in Svizzera. In particolare, sebbene non senza una certa difficoltà, i suoi famigliari hanno comunque la possibilità di recarsi in Kosovo a rendergli visita. 8.3. Date le circostanze la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che l' interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene pertanto che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura. La decisione di divieto d'entrata illimitata risulta conforme al principio della proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) che tutela la vita privata e famigliare delle persone. Infatti, protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2), segnatamente in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una grave malattia, cosa che però non è data nel caso di specie (cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 22 luglio 2009, consid. 4 e 5). 9. Si osserva infine che, secondo una prassi costante dell'autorità competente, per quanto concerne i provvedimenti amministrativi di durata indeterminata, malgrado non sia stato fissato alcun limite temporale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una durata perenne e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose non è possibile deter-

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Pagina 11 minarne la durata precisa (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Di principio lo straniero potrà in ogni momento sollecitare il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria. In linea generale si deduce dalla prassi applicata in tale ambito che il diritto ad un riesame approfondito esiste allorquando sono trascorsi circa dieci anni dall'espiazione della pena. Per determinare tale periodo si risale all'epoca dell'ultima condanna penale così come a quella dei delitti perpetrati. Per valutare invece se sussiste a tutt'oggi una minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici è rilevante il comportamento della persona interessata dopo la sua scarcerazione mentre riveste un'importanza minore il comportamento tenuto durante il periodo di detenzione (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui i gravi fatti risalgono al 4/5 aprile 2005, non si può ritenere sia trascorso un lasso di tempo sufficiente per poter limitare la durata della misura disposta dall'autorità inferiore. 10. Ciò detto l'UFM con decisione del 25 marzo 2011 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha nemmeno accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va respinto.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 9 giugno 2011. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. SIMIC_______ / N _______ incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Manuel Borla

Data di spedizione:

C-2615/2011 — Bundesverwaltungsgericht 27.04.2012 C-2615/2011 — Swissrulings