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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2008 C-26/2007

21. Juli 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,725 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | decisione su opposizione del 22 novembre 2006 in m...

Volltext

Corte II I C-26/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 luglio 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Alberto Meuli, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola, corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione su opposizione del 22 novembre 2006) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-26/2007 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera nel 1962 e dal 1964 al 1982 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa in qualità di operaio edile comune fino al 23 gennaio 2004, quando è stato licenziato per fine lavoro. Il dipendente è tuttavia rimasto assente dal lavoro causa malattia già a partire dal 1° settembre 2003 (doc. 11, 12). In data 13 ottobre 2004, A._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4). B. Il richiedente è stato visitato l'8 novembre 2004 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino, ove il sanitario incaricato ha sostanzialmente evidenziato la diagnosi di postumi di recente prostatectomia radicale per adenocarcinoma mediamente differenziato infiltrante entrambi i lobi ed il margine laterale di resezione in attuale negatività del follow-up post-chirurgico, spondilopoliartrosi in attuale assenza di deficit funzionali e/o radicolari, ipertensione arteriosa con stenosi ateromasica carotidea esterna bilaterale non emodinamicamente significativa ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc. 21). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: - un verbale di dimissione ospedaliera relativo al ricovero dal 21 maggio al 19 giugno 2003 per adenocarcinoma prostatico d'ambo i lobi (doc. 15); - una seconda cartella clinica relativa alla degenza dal 1° al 19 settembre 2003 per intervento di prostatectomia radicale (doc. 16); - i risultati della biopsia prostatica del 20 ottobre 2003 (doc. 20); - i risultati di un'ecografia ad alta risoluzione dei tronchi sovraaortici eseguita il 15 ottobre 2004 (doc. 18); Pagina 2

C-26/2007 - l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 22 aprile 2004 (doc. 23). C. Nel suo rapporto del 1° settembre 2005, il Dott. Lanzrein, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che il richiedente non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di operaio edile, ma a lui sarebbero stati proponibili attività leggere e/o semileggere in misura del cento per cento (doc. 25). L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha quindi effettuato un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di muratore, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 37,13% (doc. 26). In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente diminuito del 25% (riduzione massima) per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap). Pertanto, mediante decisione del 4 novembre 2005, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita (doc. 27). D. A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Roberto Coppola, ha formulato tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 28). Mediante decisione su opposizione del 22 novembre 2006, l'UAIE ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 4 novembre 2005 (doc. 29). E. Con atto del 19 dicembre 2006, A._______, rappresentato dall'avv. Coppola, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito documentazione già ad atti. Pagina 3

C-26/2007 Nelle sue osservazioni ricorsuali del 16 febbraio 2007, l'UAIE propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. F. Dopo avere preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'avv. Coppola, con scritto ricevuto il 10 aprile 2007, ha ribadito l'intenzione del proprio assisitito di mantenere il ricorso. Ha esibito una perizia del Dott. Giuseppe Amodeo redatta il 20 marzo 2007. L'esperto di parte ritiene il paziente invalido in quanto affetto dagli esiti della prostatectomia radicale e la successiva chemioterapia, quest'ultima complicata da reazioni allergiche, cervicobrachialgia bilaterale con lombosciatalgia e sindrome ansiosadepressiva. G. L'incarto, con la nuova relazione medica, è stato sottoposto in esame all'autorità amministrativa, la quale, nella sua duplica dell'8 maggio 2007, ha osservato che il referto del Dott. Amodeo non apporta novità rispetto ai precedenti accertamenti, se non per quel che si riferisce alla sindrome ansioso-depressiva. Ora, questa turba viene denunciata, per la prima volta, solo con il rapporto dell'esperto di parte (20 marzo 2007). Le sue eventuali conseguenze sull'invalidità esulano dal periodo di cognizione giudiziaria, l'interessato avendo raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia il 28 agosto 2005. Copia della duplica dell'autorità amministrativa è stata inviata per conoscenza alla parte ricorrente. H. Va rilevato infine che mediante decisione del 4 ottobre 2005, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______ una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° settembre 2005.

Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale Pagina 4

C-26/2007 amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). Pagina 5

C-26/2007 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 13 ottobre 2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 13 ottobre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data Pagina 6

C-26/2007 ed il 28 agosto 2005, data in cui Fernando Ricciardelli ha compiuto 65 anni corrispondente all'insorgenza del diritto all'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure Pagina 7

C-26/2007 quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 8. 8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha continuato a svolgere un'attività lucrativa come operaio edile comune. Dal giugno 1998 era alle dipendenze dell'impresa “Di Dio Felice Mauro” di Mentamarano in ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica; il dipendente non si è più presentato al lavoro causa malattia dal 1° settembre 2003 ed è stato licenziato con effetto dal 23 gennaio 2004 (doc. 11). 8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la Pagina 8

C-26/2007 malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 9. 9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente soffre essenzialmente degli esiti di un adenocarcinoma prostatico infiltrante entrambi i lobi che ha necessitato un intervento di prostatectomia radicale nel settembre 2003; l'attuale follow-up è negativo. Il nominato soffre anche di un processo poliartrosico non funzionalmente limitante, ipertensione arteriosa in compenso labile e di segni di una stenosi ateromasica carotidea esterna bilaterale non patologica. Il rapporto del Dott. Amodeo del 20 marzo 2007, esibito con la replica, attesta anche una sindrome ansioso-depressiva. 9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Pagina 9

C-26/2007 Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno, seguita da incapacità di guadagno di pari tasso. 10. 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia dell'8 novembre 2004, doc. 21) pone un tasso d'invalidità del 70%. Dal canto suo, il sanitario consulente dell'UAIE, Dott. Lanzrein, ritiene che dopo l'operazione l'interessato non avrebbe più potuto riprendere il precedente lavoro di operaio edile, ma a lui sarebbero stati proponibili attività di tipo leggero e/o sedentario in misura completa. Il Dott. Amodeo, esperto di parte (perizia esibita con la replica), ritiene il paziente invalido. 10.2 La patologia principale che affligge l'insorgente segue l'intervento di prostatectomia radicale per adenocarcinoma infiltrante. Ora, questo intervento è avvenuto nel settembre 2003 e da allora non si sono verificate né metastasi né recidive del male. L'intervento chirurgico è pienamente riuscito e, dal punto di vista clinico, l'interessato può considerarsi guarito. Nulla quindi avrebbe impedito che il nominato, dopo un ragionevole periodo di convalescenza, riprendesse un'attività sostitutiva di tipo leggero e/o semileggero. Le altre patologie denunciate da Ferdinando Ricciarelli non sono determinanti. Il fenomeno poliartrosico non comporta alcun deficit funzionale e non presenta infiammazioni radicolari: l'apparato locomotorio/articolare è descritto come indenne da limitazioni (doc. 21 punto 4.8 e seg.). L'ipertensione arteriosa è di tipo labile, ma non provoca nessuna affezione cardiocircolatoria. Una stenosi ateromasica carotidea è descritta come emodinamicamente non significativa (doc. 21 punto 3.1). In altre parole si tratta di un'anomalia che non comporta alcun danno alla salute o alla capacità al lavoro. Il Dott. Amodeo, nella sua relazione del 20 marzo 2007, riferisce anche Pagina 10

C-26/2007 una sindrome ansioso-depressiva, ma questa turba non è mai stata menzionata in precedenza. Peraltro, questa patologia esula dal periodo di cognizione giudiziaria e non può essere presa in considerazione da questo tribunale (cfr. consid. 5). Fatta eccezione della sindrome ansiosa-depressiva il rapporto del Dott. Amodeo, esibito in sede ricorsuale, non apporta novità di rilievo dal punto di vista diagnostico. L'esperto di parte si limita a descrivere le patologie note e l'esito dell'intervento di prostatectomia, affezioni già evidenziate nell'ambito istruttorio. Egli non procede tuttavia ad un'analisi generale del caso, con particolare riferimento alle possibilità, per il paziente, di svolgere lavori di sostituzione leggeri e/o semisedentari, analisi che nell'assicurazione invalidità svizzera è di basilare importanza. 10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del medico dell'UAIE, ritiene che A._______, perlomeno dopo qualche mese dall'intervento di prostatectomia e fino alla data dell'evento assicurabile di rendita di vecchiaia, 28 agosto 2005, non avrebbe più potuto svolgere il precedente lavoro di operaio edile, in quanto controindicato alla luce delle patologie descritte. A lui sarebbero comunque state proponibili, a tempo pieno, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, quali quella di operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte, autista di mezzi leggeri per il trasporto locale di cose e/o persone, custode di museo o di parcheggio, commesso in negozi al dettaglio, ecc. Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo. 11. 11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Pagina 11

C-26/2007 11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 24 ottobre 2005, doc. 26) quale salario privo d'invalidità, quello che il ricorrente conseguiva come dipendente (nel 2003) della ditta per la quale lavorava, ossia Euro 1'439,36 al mese, compresa la parte della tredicesima mensilità e le altre gratifiche (il salario annuale ammontava ad Euro 17'272,32). Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate, generalmente di tipo ripetitivo o semplici. Queste attività comportano (2003) un salario medio di Euro 1'206,62.- mensili. Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una deduzione del 25%, che può essere tutelata, dal momento che si tratta della riduzione massima ammessa. La riduzione del 25% comporta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 904,96 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'439,36 ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 904,96 comporta una perdita di guadagno del 37,13% (arrotondato al 37%), tasso che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 12. 12.1 Non si prelevano spese ricorsuali. 12.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 12

C-26/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata AR) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 13

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