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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2010 C-2524/2010

20. August 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,059 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, decisione del 4 marzo 20...

Volltext

Corte II I C-2524/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 agosto 2010 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dal Patronato INCA Zurigo, Luisenstrasse 29, casella postale 1614, 8031 Zurigo, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 4 marzo 2010) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2524/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 4 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), ha erogato in favore di A._______, cittadino italiano, nato il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 maggio 2005 (doc. 149); con il ricorso depositato il 4 aprile 2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Zurigo, ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendone l'annullamento ed il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità anche dopo il 31 maggio 2005; a suffragio delle sue conclusioni ha esibito i risultati di un'ecotomografia delle zone ascellari ed inguinali del 2 aprile 2010, un referto d'esame oncologico del 6 aprile 2010 a firma della Dott.ssa Meo nel quale si lascia trasparire l'eventualità che la malattia tumorale possa essere in fase di recidiva, ed un rapporto di visita psichiatrica del 29 aprile 2010 nel quale si attesta una sindrome depressiva endoreattiva severa; ricevuto il gravame, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Muggli, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 25 luglio 2010, vista la documentazione esibita, ha proposto di fare eseguire nuovi accertamenti sotto il profilo oncologico (doc. 152); nelle sue osservazioni ricorsuali del 2 agosto 2010, l'amministrazione propone il parziale accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti per nuovi accertamenti sanitari di carattere oncologico; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente Pagina 2

C-2524/2010 all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'UAIE è opportuno prestare adesione visto che le indagini complementari in materia oncologica appaiono indispensabili; inoltre, alla luce della documentazione prodotta in sede ricorsuale, che attesta un peggioramento dello stato di salute dell'interessato anche sotto il profilo psichiatrico, appare opportuno completare gli esami anche da questo punto di vista; infatti, nell'ambito della perizia effettuata in fase istruttoria presso il Servizio accertamento medico di Bellinzona, l'indagine psichiatrica aveva rilevato solo una semplice "tendenza all'evitamento" non invalidante, mentre attualmente (29 aprile 2010), da un servizio sanitario pubblico italiano specializzato, viene posta la diagnosi di sindrome depressiva endo-reattiva severa; è quindi indispensabile completare l'istruttoria non solo dal profilo oncologico, come richiesto dal Dott. Muggli, ma anche dal punto di vista psichiatrico, al fine di determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato Pagina 3

C-2524/2010 in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso nonché la documentazione esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 4 marzo 2010, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato. Pagina 4

C-2524/2010 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con allegati copia del parere del Dott. Muggli (doc. 152) e della risposta di causa dell'UAIE) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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