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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2020 C-2492/2020

23. September 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,058 Wörter·~5 min·7

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | assicurazione invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 25 marzo 2020)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-2492/2020

Sentenza d e l 2 3 settembre 2020 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, Cancelliere: Graziano Mordasini.

Parti

A._______, (Italia) patrocinata dall'avv.ssa Lina Ratano, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, nuova domanda di rendita (decisione del 25 marzo 2020).

C-2492/2020 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 25 marzo 2020 l'Ufficio dell'assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda presentata il 28 febbraio 2018 da A._______, cittadina italiana, nata il (…) 1962, volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (allegato 2 al doc. TAF 1). 2. In data 6 maggio 2020, agendo per il tramite dell’avvocata Lina Ratano, A._______ ha interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendone l’annullamento e il riconoscimento di una rendita intera, subordinatamente, di una rendita parziale di invalidità (doc. TAF 1 e allegati). 3. Con decisione incidentale del 4 giugno 2020 (doc. TAF 5, trasmessa il giorno stesso alla rappresentante dell’insorgente - che non ha indicato la data di ricezione sull’avviso di ricevimento - notificata presumibilmente al più presto il 26 giugno 2020 [si confronti timbro delle poste italiane, agenzia di Tricase, apposto sull’avviso di ricevimento; doc. TAF 6]), la giudice dell’istruzione ha invitato l’assicurata a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 ilcpv. 4 PA), nonché a produrre la documentazione attestante che l’integralità dell’importo dovuto era stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore del Tribunale.

Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile. 4. A tutt’oggi non è pervenuto alcun importo a titolo di anticipo spese. 5. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall’UAIE.

C-2492/2020 Pagina 3 6. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase). L'autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili (art. 23 PA). 8. Nel caso in esame il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali, sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 22a cpv. 1 lett. b PA), ha iniziato a decorrere al più presto il 26 giugno 2020 e al più tardi precedentemente al 10 luglio 2020 (si confronti il timbro del TAF sul retro dell’avviso di ricevimento che ne attesta la ricezione, doc. TAF. 6), ed è scaduto infruttuoso al più presto il 27 agosto 2020 e, al più tardi, il 9 settembre 2020. Di conseguenza, il ricorso del 6 maggio 2020 va considerato inammissibile. 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2492/2020 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono assegnate spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

C-2492/2020 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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