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Corte III C-2450/2019
Sentenza d e l 2 5 giugno 2019 Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, Cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia) ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 23 aprile 2019).
C-2450/2019 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 23 aprile 2019 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto ad A._______, cittadina italiana, nata l’ (…) 1961, un quarto di rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità dal 1° dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 (doc. TAF 2). 2. Con scritto del 21 maggio 2019 l’interessata ha comunicato al Tribunale amministrativo federale di non poter svolgere attività lavorativa essendo inabile al 100% dal 5 marzo 2019 a causa di un peggioramento dello stato di salute (doc. TAF 1 e allegati). 3. La giudice dell’istruzione, con decisione incidentale del 4 giugno 2019 (doc. TAF 3) ha invitato l’assicurata a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, un anticipo di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché a produrre la documentazione attestante che l’integralità dell’importo dovuto era stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell’autorità.
4. Con scritto del 16 giugno 2019, trasmesso allo scrivente Tribunale per posta elettronica, A._______ ha indicato di non avere avuto, tramite comunicazione del 21 maggio 2019, intenzione di interporre un ricorso, ma unicamente di informare in merito alla propria situazione clinica (doc. TAF 4). 5. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall’UAIE. 6. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
C-2450/2019 Pagina 3 disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7. Nel caso in esame alla luce dello scritto del 16 giugno 2019 si deve concludere che la comunicazione del 21 maggio 2019 non contiene né la volontà di ricorrere contro la decisione del 23 aprile 2019, né una dichiarazione in tal senso. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. L’incarto è trasmesso all’UAIE ai fini di verificare la propria competenza ai sensi dell’art. 29bis OAI (RS 831.201). 10. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Visto quanto precede, la decisione incidentale del 4 giugno 2019 tendente al versamento dell’acconto spese di fr. 800.- (doc. TAF 3) è annullata.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2450/2019 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L’incarto è trasmesso all’UAIE affinché verifichi la propria competenza ai sensi dell’art. 29bis OAI. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La decisione incidentale del 4 giugno 2019 tendente al versamento dell’acconto spese è annullata. 5. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
C-2450/2019 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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