Corte II I C-2443/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 giugno 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentata dal Patronato INCA CGIL, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 gennaio 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-2443/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 19 gennaio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 19 dicembre 2007. 2. Il 31 marzo 2009, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi all'UAIE contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI. Il 15 aprile 2009, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 4. Nella risposta al ricorso del 27 maggio 2009, l'autorità inferiore ha proposto di dichiarare inammissibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 31 marzo 2009, lo stesso essendo stato presentato tardivamente. In effetti, la decisione impugnata essendo stata notificata al rappresentante della ricorrente il 29 gennaio 2009 (richiamato l'annesso attestato della posta), il termine ricorsuale di 30 giorni è scaduto anteriormente al 31 marzo 2009, senza che la ricorrente si sia pronunciata su tale ritardo. 5. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 3 giugno 2009 (notificato il 9 giugno 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato la ricorrente a dimostrare, entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, la tempestività dell'inoltro del ricorso il 31 marzo 2009. Pagina 2
C-2443/2009 Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio statuito sulla base degli atti di causa al loro stato attuale, ed ha altresì trasmesso all'insorgente, per conoscenza, una copia della risposta al ricorso del 27 maggio 2009 dell'UAIE, unitamente ad una copia del citato attestato della posta. 6. Il termine assegnato alla ricorrente dal Tribunale amministrativo federale con il menzionato provvedimento del 3 giugno 2009 è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. 7. 7.1 Giusta l'art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), per rimando dell'art. 1 cvp. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 7.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). 7.3 Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 7.4 L'impugnata decisione dell'UAIE del 19 gennaio 2009 è stata notificata direttamente al rappresentante della ricorrente il 29 gennaio 2009 (cfr. l'attestato della competente posta [doc. 38 dell'incarto dell'UAIE]). Da quanto esposto, discende che il ricorso inoltrato il 31 marzo 2009 (data del timbro postale) lo è stato tardivamente. Per conseguenza, lo stesso è inammissibile. Basti ancora rilevare, per completezza, che dagli atti di causa risulta che il 29 gennaio 2009 è stato spedito alla ricorrente dall'Istituto nazionale della previdenza professionale (INPS) di B._______, il formulario E 211 (v. copia del Pagina 3
C-2443/2009 formulario E 211 pervenuto all'autorità inferiore il 13 febbraio 2009; doc. 36). La ricorrente non ha altresì né preteso né tanto meno dimostrato – come avrebbe potuto e dovuto fare, usando della necessaria diligenza, se tale fosse stato il caso – che il ricorso è stato inoltrato nel termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione del formulario E 211. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 4
C-2443/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5