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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2008 C-2425/2006

13. Februar 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,602 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Previdenza professionale (altro) | Previdenza professionale (decisione del 29 maggio ...

Volltext

Corte II I C-2425/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 febbraio 2008 Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Eduard Achermann, Michael Peterli, cancelliere Dario Croci Torti. A._______ Sagl, X., casella Postale 212, 6676 Bignasco ricorrente, contro Fondazione Istituto collettore LPP, via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno autorità inferiore. Previdenza professionale (decisione del 29 maggio 2006). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-2425/2006 Fatti: A. La società a garanzia limitata A._______, di cui X. è socio e gerente, è stata iscritta al Registro di commercio il 26 gennaio 2005 e ha per scopo il recupero degli scarti forestali e agricoli, nonché il riutilizzo e la fermentazione di tutti gli scarti delle aziende agricole per produrre energia biologica. Con lettera raccomandata del 30 dicembre 2005, la Fondazione istituto collettore LPP, su segnalazione della competente Cassa di compensazione AVS, ha constatato che la A._______ Sagl non era affiliata a un istituto di previdenza in qualità di datore di lavoro. Risultava infatti dalla dichiarazione dei salari alla Cassa di compensazione che il datore di lavoro aveva impiegato X. come salariato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005 per un importo di Fr. 13'500.--. La Fondazione ha pertanto invitato la società a garanzia limitata ad affiliarsi a un istituto di previdenza con la comminatoria che, nel caso contrario, l'avrebbe affiliata d'ufficio con susseguenti spese amministrative a suo carico. Alla società veniva impartito un termine al 19 gennaio 2006 per rispondere. Senza risposta da parte di A._______ Sagl, la Fondazione l'ha affiliata d'ufficio, con decisione del 29 maggio 2006, mettendo a suo carico la tassa di decisione di Fr. 825.--, maggiorata da un importo di Fr. 200.-per i costi amministrativi straordinari. B. A._______ Sagl ha inoltrato un "ricorso" il 19 giugno 2006 contro questa decisione presso la Fondazione facendo valere di non avere avuto personale salariato nel 2005, ma solo a partire dal 2006. Produce, tra gli altri documenti, un'offerta di affiliazione presso la PKE Cassa pensione Energia valida dal 1° ottobre 2005. Preso atto della documentazione esibita dall'insorgente, e dopo avere verificato che effettivamente il datore di lavoro era affiliato presso la PKE Cassa pensione energia dal 1° ottobre 2005, la Fondazione, mediante decisione del 18 luglio 2006, ha revocato la decisione del 29 maggio 2006. La Fondazione ha tuttavia confermato che spettava al datore di lavoro pagare le spese amministrative di Fr. 1'025.--, ai quali venivano ora aggiunti Fr. 350.-- per i costi della seconda decisione. Pagina 2

C-2425/2006 C. A._______ Sagl è insorta il 25 luglio 2006 contro questa decisione presso la Commissione federale di ricorso in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità contestando il pagamento delle spese amministrative. L'insorgente fa valere di non avere ricevuto la lettera del 30 dicembre 2005 e di avere pertanto reagito tempestivamente dopo la prima decisione del 29 maggio 2006 dimostrando di essere già affiliata a un istituto di previdenza. Osserva inoltre di non essere sottoposta a nessun obbligo di affiliazione in quanto il socio e gerente deve essere considerato indipendente e ha percepito Fr. 13'500.-- nel 2005, cioè un importo inferiore al minimo legale coperto dalla previdenza professionale. D. Nella sua risposta di causa del 30 agosto 2006, la Fondazione ha proposto di respingere il ricorso con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, nella parte in diritto. In sede di replica, l'insorgente ha ribadito di non avere firmato alcun contratto con la Fondazione e di non doverle pagare alcunché. In data 4 novembre 2006 ha versato l'anticipo per le presunte spese processuali pari a Fr. 400.-- che le era stato richiesto con decisione incidentale del 25 ottobre 2006. Il 23 novembre 2006, la Fondazione ha precisato che la comminatoria del 30 dicembre 2005 era stata recapitata alla ditta interessata come risulta dall'attestato della Posta svizzera. Una copia della duplica è stata trasmessa alla parte ricorrente per conoscenza. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006 davanti alla Commissione di ricorso LPP. Con ordinanza del 7 febbraio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa. Pagina 3

C-2425/2006 Diritto: 1. 1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio 2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). 1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dagli Istituti collettori concernenti la previdenza professionale possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 33 lett. h LTAF. 2. 2.1 Secondo l'art. 48 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (o è stato privato di farlo), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. A._______ Sagl adempie nella fattispecie queste condizioni. 2.2 Il ricorso del 25 luglio 2006 è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 2.3 Il ricorrente può di principio fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza della decisione (art. 49 PA). L'autorità di ricorso non è comunque vincolata dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA). 3. Secondo l'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40) il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di Pagina 4

C-2425/2006 previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. La Cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato (cpv. 4). La Cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affiliarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato (cpv. 5). Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, la Cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (cpv. 6). L'istituto collettore e la Cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato (cpv. 7). 4. Secondo l'art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP l'istituto collettore è un istituto di previdenza che è tenuto ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. 5. Nella fattispecie, la Fondazione ha revocato l'affiliazione di A._______ Sagl mettendogli tuttavia a carico le spese amministrative causate da questa operazione. L'insorgente contesta di dovere pagare queste spese facendo valere di essere stato affiliato a torto. Per dirimere la vertenza è quindi necessario esaminare la legittimità della decisione del 29 maggio 2006 che lo affiliava d'ufficio. 6. 6.1 Sottostanno all'assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore all'importo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP2, RS 831.441.1]) e che sono assicurati all'AVS (art. 5 cpv. 1 LPP). L'art. 7 LPP precisa che i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre Fr. 18'990.-- sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi di morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. Di regola è tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). Il salario dichiarato alla cassa di compensazione fa fede, con riserva di eventuali salari non dichiarati. Pagina 5

C-2425/2006 6.2 Al momento dell'entrata in vigore della LPP, il 1° gennaio 1985, il salario annuo minimo era di Fr. 16'560.--. In seguito è stato regolarmente aumentato fino a Fr. 25'320.-- nel 2003 e 2004. Con la prima revisione della LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005, l'importo minimo è stato fissato Fr. 19'350.-- (art. 5 OPP2) per permettere ai lavoratori con redditi modesti di beneficiare della previdenza professionale. L'importo minimo è di Fr. 19'890.-- dal 1° gennaio 2007. 7. 7.1 Risulta dalla dichiarazione dei salari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG che nel 2005 la A._______ Sagl ha pagato un salario di Fr. 13'500.-- a X.. Questo salario è stato versato per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005. Ora, se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero di occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). Il salario di Fr. 13'500.-- riportato su un anno è manifestamente superiore al salario minimo previsto dalla LPP e pertanto X. doveva essere assicurato obbligatoriamente alla previdenza professionale. 7.2 Nella fattispecie, la Cassa di compensazione cantonale aveva l'obbligo di segnalare alla Fondazione che la A._______ Sagl doveva essere affiliata a un istituto di previdenza. Dando seguito a questa segnalazione, la Fondazione ha invitato l'insorgente, con lettera del 30 dicembre 2005, ad affiliarsi a un istituto di previdenza con la comminatoria che, nel caso contrario, l'avrebbe affiliata d'ufficio con susseguenti spese amministrative a suo carico. Questa lettera è stata regolarmente notificata alla ricorrente come risulta dall'attestato della Posta svizzera. Nel termine impartito la ditta interessata non ha tuttavia risposto. Ora, la procedura seguita dalla Fondazione è conforme ai dettami dell'art. 11 LPP nella misura in cui la A._______ Sagl è stata regolarmente messa in mora di affiliarsi dalla Fondazione prima che fosse decisa l'affiliazione d'ufficio. 7.3 La ricorrente fa inoltre valere che X. non dovrebbe sottostare all'assicurazione obbligatoria in quanto si tratta di un lavoratore indipendente e non dipendente (vedi art. 2 LPP). Questa tesi non può essere condivisa dalla scrivente autorità. Il Tribunale federale delle assicurazioni (ora Tribunale federale) ha già avuto modo di ricordare a diverse riprese che il socio e gerente di una società a garanzia limitata esercita di per sé un'attività dipendente e che quindi sottostà Pagina 6

C-2425/2006 all'assicurazione obbligatoria della previdenza professionale (cfr. la sentenza del 2 marzo 2007 nella causa 2A.461/2006 consid. 4.3). La società a garanzia limitata - datrice di lavoro - conserva infatti una personalità propria che deve essere distinta da quella del socio e gerente (per un esempio la sentenza dell'11 settembre 2007 nella causa H 218/06). 8. 8.1 Le spese amministrative relative alla decisione di affiliazione e a quella di revoca sono state stabilite in applicazione dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434). Conformemente all'art. 3 cpv. 4 di questa ordinanza il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. In base a questa disposizione la Fondazione ha emanato un regolamento dei costi a copertura degli oneri amministrativi straordinari che è allegato alle condizioni d'affiliazioni. 8.2 Il regolamento della Fondazione prevede una tassa di decisione per affiliazione obbligatoria di Fr. 450.-- e di gestione affiliazione obbligatoria di Fr. 375.-- per un totale di Fr. 825.--. Ora la decisione di affiliazione del 29 maggio 2006, che non è stata revocata dalla decisione del 18 luglio 2006 per quanto riguarda i costi amministrativi, ha addebitato al datore di lavoro anche Fr. 200.-- per costi amministrativi straordinari. Verosimilmente si tratta dell'importo che di regola viene fatturato retroattivamente per ogni persona assicurata e per ogni anno. Nella fattispecie, viste le particolari circostanze del caso (l'affiliazione d'ufficio è stata revocata e la datrice di lavoro non ha agito intenzionalmente) questo importo di Fr. 200.-- può essere condonato. La decisione del 18 luglio 2006 comporta inoltre un costo di Fr. 350.-a carico della datrice di lavoro. Questo importo è stato (forse) fissato tenendo conto della tariffa oraria per specialisti di Fr. 250.-- e di quella oraria per i collaboratori del servizio alla clientela di Fr. 100.--. In proposito va osservato che né le decisioni impugnate né la presa di posizione della Fondazione spiegano come sono stati stabiliti i costi amministrativi delle relative decisioni rinviando semplicemente al regolamento. Comunque sia, vista la particolarità del caso in esame, è opportuno ridurre i costi della decisione del 28 luglio 2006 all'importo Pagina 7

C-2425/2006 minimo di Fr. 100.--. L'importo di Fr. 250.-- viene annullato. Le spese amministrative a carico della A._______ Sagl sono quindi ridotte a Fr. 925.-- (pari a Fr. 450.-- + Fr. 375.-- + Fr. 100.--). Le decisioni del 29 maggio e 18 luglio 2006 devono essere riformate in tal senso. Per il resto, il ricorso deve essere respinto. 9. 9.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Nella fattispecie, la parte ricorrente è vincente solo parzialmente. Si giustifica pertanto di ridurre le spese processuali da Fr. 400.-- a Fr. 300.--. Questo importo è compensato con l'anticipo già prestato. La differenza di Fr. 100. -- è restituita alla parte ricorrente. 9.2 Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la cifra 4 della decisione del 29 maggio e la cifra 2 della decisione del 18 luglio 2006 sono riformate nel senso che i costi amministrativi a carico di A._______ Sagl sono di Fr. 925.--. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 300.--, sono poste a carico della parte ricorrente. Esse sono compensate con l'anticipo spese di Fr. 400.-- già versato e la differenza di Fr. 100.-- le è restituita. 3. Non sono assegnate indennità per le spese ripetibili. Pagina 8

C-2425/2006 4. Comunicazione a: - parte ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. 21-2079045-154 3072; Atto giudiziario) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 9

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