Corte II I C-2424/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 3 ottobre 2008 Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti. A.________, rappresetata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 7 marzo 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-2424/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 7 marzo 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sostituito la rendita intera d'invalidità percepita da A.________ con un quarto di rendita a partire dal 1° maggio 2008, che, in data 15 aprile 2008, A.________ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b della legge federale del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che con decisione incidentale del 4 agosto 2008, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto alla ricorrente di versare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa un anticipo dell’ammontare di 300.franchi, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso, che l’anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, che il ricorso è pertanto inammissibile, che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, che, virtù dell'art. 6 del regolamento del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2) sulle tasse e sulle spese ripetibili fissate Tribunale amministrativo federale, le spese processuali possono essere condonate Pagina 2
C-2424/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Atti giudiziali) - autorità inferiore (n. di rif. AI ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 3