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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2021 C-2384/2021

16. Juni 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,194 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Valutazione dell'invalidità | assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del )

Volltext

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Corte III C-2384/2021

Sentenza d e l 1 6 giugno 2021 Composizione

Giudice Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, c/o OCST, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione del 20 aprile 2021).

C-2384/2021 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 20 maggio 2021, per il tramite del patronato INAS di (…), A._______ ha interposto ricorso cautelativo dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione del 20 aprile 2021, con la quale l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha concesso una rendita intera limitata nel tempo dal 1° maggio 2020 al 31 gennaio 2021 (doc. TAF 1), lamentando il mancato accesso ai referti medici rilevanti assunti agli atti. Nell’attesa di poter consultare l’incarto completo dell’UAIE e completare il proprio ricorso prendendo posizione sugli atti medici sui quali l’autorità inferiore ha fondato il provvedimento impugnato, il ricorrente ne ha chiesto in via cautelativa l’annullamento e il riconoscimento anche oltre il mese di ottobre 2020 di un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale e del 60% almeno in un’attività sostitutiva esigibile, con conseguente attribuzione di una rendita AI (doc. TAF 1). Il ricorrente ha altresì chiesto la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e protestato indennità per ripetibili (doc. TAF 1). 2. Con scritto del 26 maggio 2021 l’autorità inferiore è stata invitata a trasmettere al ricorrente copia dell’incarto AI aggiornato, per invio raccomandato, nel termine di cinque giorni (doc. TAF 2). 3. Con decisione incidentale del 26 maggio 2021 la giudice dell’istruzione ha fissato al ricorrente un termine per completare il ricorso, fornendo le motivazioni e le proprie conclusioni o a ritirare lo stesso (doc. TAF 3). 4. Con scritto del 10 giugno 2021, ricevuto il giorno seguente, il ricorrente ha dichiarato per il tramite del proprio rappresentante di annullare il ricorso cautelativo (doc. TAF 7). 5. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).

C-2384/2021 Pagina 3 6. In seguito alla richiesta di annullare il ricorso cautelativo che equivale inequivocabilmente ad un ritiro del ricorso, intervenuta senza riserve il 10 giugno 2021 (doc. TAF 7), il gravame va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. 8.1 Giusta l’art. 63 cpv. 1 prima frase PA l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Per la terza frase del medesimo articolo per eccezione si possono condonare le spese processuali. Per l'art. 5 prima frase del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2 e art. 63 cpv. 5 PA) se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Queste possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto dall’art. 65 PA, qualora: a. un ricorso sia liquidato in seguito a rinuncia o a transazione senza aver causato un lavoro considerevole del Tribunale; b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 del Regolamento menzionato). 8.2 Nel caso concreto, il ricorrente ha manifestato l’intenzione di ritirare il ricorso – rendendo la procedura priva di oggetto – allo stadio iniziale dell’istruttoria processuale, ancor prima della risposta di causa dell’autorità inferiore e ancor prima che questo Tribunale dovesse pronunciarsi sull’istanza di assistenza giudiziaria (doc. TAF 7). Al di fuori della decisione incidentale mediante la quale è stato chiesto il completamento del ricorso (doc. TAF 3), questo Tribunale non è stato chiamato a svolgere alcun altro atto istruttorio. Tenuto conto dell’insieme delle circostanze, non si prelevano quindi spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv.

C-2384/2021 Pagina 4 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Visto quanto precede – avendo il ricorrente resa priva d’oggetto la causa non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). L’art. 5 TS-TAF si applica infatti per analogia.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura C-2384/2021 è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva di oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata; allegato: dichiarazione di annullare il ricorso cautelativo del 10 giugno 2021 [doc. TAF 7]) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere:

C-2384/2021 Pagina 5 Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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