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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2026 C-2148/2024

7. Juli 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,228 Wörter·~26 min·11

Zusammenfassung

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di esonero dall'assoggettamento all'AVS/AI (decisione su opposizione del 22 febbraio 2024)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-2148/2024

Sentenza d e l 7 luglio 2026 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Christoph Rohrer e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Svizzera), rappresentato dall'avv. Massimo Macconi, ricorrente,

contro

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di esonero dall'assoggettamento all'AVS/AI (decisione su opposizione del 22 febbraio 2024).

C-2148/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (…) 1957, risiede in Svizzera, Cantone B._______, dal settembre 2014, è titolare di un permesso B UE/AELS, ha svolto attività lucrativa in Italia fino al 31 dicembre 2017 e percepisce una pensione di vecchiaia del regime di sicurezza sociale italiano dal 1° novembre 2019 (v. le indicazioni di cui al doc. 1 pag. 1 e al doc. 1 pag. 3 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. UFAS 1 pag. 1 e doc. UFAS 1 pag. 3]). A.b Con decisioni del 12 luglio 2023 (doc. UFAS 4 pagg. 58 a 97), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone B._______ (di seguito, CC Cantone B._______) ha stabilito, sulla base del reddito conseguito in forma di rendita, l’importo dei contributi personali (AVS/AI/IPG/CAF/AFI) dell’interessato, quale persona senza attività lucrativa, per il periodo da gennaio 2018 a luglio 2022. A.c Con scritto d’opposizione del 7 agosto 2023 (doc. UFAS 1 pag. 3), l’interessato ha chiesto “lo stralcio” delle decisioni della CC Cantone B._______ del 12 luglio 2023 di fissazione dei contributi per gli anni dal 2018 al 2022, dal momento che ha versato contributi all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ([INPS] fino al settembre 2018; allegato un Estratto Conto Previdenziale dell’INPS) e percepisce una pensione di vecchiaia italiana (dal novembre 2019). A.d Con lettera raccomandata del 21 settembre 2023 (doc. UFAS 1 pag. 15), la CC Cantone B._______ ha informato l’interessato in merito alla procedura di esonero dal pagamento dei contributi personali AVS/AI/IPG, in applicazione dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004. B. B.a Con istanza del 9 ottobre 2023 (doc. UFAS 1 pag. 1), l’interessato ha chiesto l’esonero dal pagamento di “ulteriori tributi sociali”, facendo valere di aver versato contributi previdenziali all’INPS in Italia fino al 29 settembre 2018 (dapprima a titolo di “riscatto della laurea”, poi per “servizio militare”, poi quale “lavoratore indipendente” e “titolare di impresa” [fino al 31 dicembre 2017], infine quale “contribuzione volontaria”) e di percepire una pensione di vecchiaia italiana dal 1° novembre 2019 (allegata, fra gli altri, la comunicazione dell’INPS di (…) del 5 dicembre 2019 di liquidazione della pensione), motivo per cui “un ulteriore carico di oneri sociali non (è) dovuto

C-2148/2024 Pagina 3 in quanto tutti gli obblighi sono già stati adempiuti sufficientemente e correttamente”. B.b Con decisione del 22 novembre 2023 (doc. UFAS 2), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha respinto la richiesta dell’interessato di esonero dall’assoggettamento alla legislazione di sicurezza sociale svizzera, in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e dell’interpretazione di detta normativa da parte del Tribunale federale di cui alla DTF 138 V 197 e alla sentenza del TF 9C_602/2015 del 7 gennaio 2016. B.c Con scritto d’opposizione del 15 gennaio 2024 (doc. UFAS 4), l’interessato ha chiesto all’UFAS di voler modificare la decisione del 22 novembre 2023, nel senso dell’accoglimento della sua richiesta di esonero dall’assoggettamento alla legislazione di sicurezza sociale svizzera, in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (la CC Cantone B._______ essendo competente per determinare la data d’inizio dell’assoggettamento alla legislazione svizzera di sicurezza sociale). B.d Con decisione su opposizione del 22 febbraio 2024 (doc. UFAS 5), l’UFAS ha respinto l’opposizione del 15 gennaio 2024, confermato la propria decisione del 22 novembre 2023 e pertanto l’affiliazione obbligatoria dell’interessato all’AVS/AI svizzera. C. C.a L’8 aprile 2024, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UFAS del 22 febbraio 2024 mediante il quale ha chiesto (la riforma) della decisione impugnata, nel senso dell’accoglimento della sua richiesta di esonero dall’assoggettamento alla legislazione di sicurezza sociale svizzera, ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (doc. TAF 1). C.b Il 19 aprile 2024, l’insorgente ha versato il richiesto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 5). C.c Con scritto del 16 maggio 2024 (doc. TAF 6), il ricorrente ha prodotto, oltre ai documenti indicati nel ricorso quali mezzi di prova (che però non erano stati allegati al gravame), “tutta la documentazione a suo tempo allegata all’opposizione del 15 gennaio 2024” contro la decisione dell’UAIE del 22 novembre 2023, precisando che, a suo parere, “non vi sono altre prove da assumere, la vertenza avendo natura squisitamente giuridica”.

C-2148/2024 Pagina 4 C.d Nella risposta al ricorso del 10 giugno 2024 (doc. TAF 8), l’UFAS ha indicato che “facendo riferimento alla nostra decisione su opposizione, che contiene una motivazione dettagliata, rinunciamo a fornire ulteriori spiegazioni”. Detta autorità ha quindi proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. C.e Con messaggio di posta elettronica del 27 giugno 2024 (doc. TAF 10), l’UFAS ha poi confermato, su richiesta di questa Corte (doc. TAF 9), che i documenti allegati alla risposta al ricorso del 10 giugno 2024 costituiscono il “fascicolo completo” di causa. C.f Con provvedimento del 4 luglio 2024 (notificato l’8 luglio 2024; doc. TAF 12 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 10 giugno 2024, unitamente al fascicolo completo di causa dell’UFAS, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell’autorità inferiore (doc. TAF 11), facoltà di cui l’insorgente non ha fatto uso. C.g Il 19 maggio 2026, il ricorrente ha chiesto l’evasione del gravame (doc. TAF 14). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-2369/2021 del 27 ottobre 2022 consid. 1.1). 1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l’art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS (RS 830.10), le disposizioni della LPGA sono applicabili

C-2148/2024 Pagina 5 all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 50 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2). Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136 V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il Tribunale statuisce in materia d’assicurazioni sociali secondo il grado di prova della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6). Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a motivare il ricorso (art. 52 PA). L'autorità di ricorso si limita, di principio, ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l'esame dell'incarto ne diano sufficiente motivo (DTF 135 I 91 consid. 2.1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2014/24 consid. 2.2 con rinvii). 3. 3.1 Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). 3.2 3.2.1 Secondo l’art. 153a cpv. 1 LAVS, ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea, come nel caso del ricorrente, che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della

C-2148/2024 Pagina 6 Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della LAVS, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC]): Regolamento (CE) n. 883/2004 (lett. a); Regolamento (CE) n. 987/2009 (lett. b); Regolamento (CEE) n. 1408/71 (lett. c); Regolamento (CEE) n. 574/72 (lett. d). Occorre inoltre precisare che l’allegato II ACL prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra loro, dal 1° aprile 2012, il Regolamento (CE) n. 883/2004, che sostituisce il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (in vigore per la Svizzera fino al 31 marzo 2012; art. 90 cpv. 1 del Regolamento [CE] n. 883/2004), e dal Regolamento (CE) n. 987/2009, che sostituisce il Regolamento (CEE) n. 574/72 (art. 96 cpv. 1 Regolamento [CE] n. 987/2009). Peraltro, il Regolamento (CE) n. 883/2024 è stato ulteriormente modificato dai Regolamenti (CE) n. 1244/2010, n. 465/2012 e n. 1224/2012, applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015. 3.2.2 Giusta l’art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell’allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’ACL qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest’ultimo (art. 8 del Regolamento [CE] n. 883/2004). 3.3 Ciò premesso, nella misura in cui l’ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l’organizzazione della procedura, come pure l’esame delle condizioni di assoggettamento all’AVS/AI svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4; sentenza del TAF C-5937/2014 del 15 maggio 2018 consid. 5.3). 4. L’oggetto della presente lite riguarda unicamente la questione di sapere se il ricorrente debba (come previsto nella decisione impugnata), o meno (come richiesto dal ricorrente), essere assoggettato all’AVS/AI svizzera. 5. Secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e l’art. 3 cpv. 1bis LAVS, le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti e sono tenute al pagamento dei contributi sino alla fine del mese in cui compiono i 65 anni.

C-2148/2024 Pagina 7 5.1 Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera pagano i contributi sul reddito della stessa, chiamato salario determinante, il quale comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato, le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi e le altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 1 e 2 LAVS). 5.2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, variante da un minimo ad un massimo pari a cinquanta volte il contributo minimo, secondo le loro condizioni sociali (art. 10 cpv. 1 LAVS). Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo, i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS; RS 831.101). La nozione di reddito conseguito in forma di rendita deve essere intesa in senso molto ampio per evitare che prestazioni importanti, che non costituiscono una rendita propriamente detta od un salario determinante, ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS, siano sottratte all’obbligo contributivo. Il criterio decisivo non è tanto se le prestazioni percepite presentano o meno le caratteristiche di una rendita, quanto piuttosto se contribuiscono al sostentamento dell’assicurato, cioè se si tratta di elementi del reddito che hanno un influsso sulle condizioni di vita di una persona senza attività lucrativa. In tal caso, queste prestazioni devono essere prese in considerazione per il calcolo dei contributi, conformemente all’art. 10 LAVS (DTF 120 V 163 consid. 4a; sentenze del TAF C-5937/2014 consid. 4.1.2 e C- 2635/2016 del 1° novembre 2016 consid. 5.1). 5.3 Ai sensi dell’art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS e dell’art. 3 cpv. 1 OAVS, non sono invece assicurate le persone che partecipano a un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l’assoggettamento all’assicurazione giusta la LAVS costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre; esse devono esserne esentate, a richiesta motivata, da parte della cassa di compensazione competente (sentenza del TF 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.2). 6. 6.1 Il Regolamento (CE) n. 883/2004 si applica, fra gli altri, ai cittadini di uno Stato membro residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 cpv. 1).

C-2148/2024 Pagina 8 6.2 Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, le persone alle quali si applica il regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato (art. 4 del Regolamento [CE] n. 883/2004). 6.3 Il regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, in particolare, le prestazioni di vecchiaia (art. 3 cpv. 1 lett. d del Regolamento [CE] n. 883/2004). 7. Il ricorrente – cittadino italiano residente in Svizzera dal settembre 2014, che ha esercitato un’attività lucrativa in Italia fino a dicembre 2017, ha versato contributi volontari all’INPS dal 1° gennaio al 29 settembre 2018 ed è titolare di una pensione del regime di sicurezza sociale italiano da novembre 2019 (doc. UFAS 1 pag. 5 e 19) – rientra indubitabilmente nel campo d’applicazione temporale, personale e materiale del Regolamento (CE) n. 883/2004. 7.1 Secondo l’art. 8 lett. b ALC, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale garantisce in particolare la determinazione della normativa applicabile. Il titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 11 a 16) contiene delle disposizioni atte a determinare la legislazione di sicurezza sociale nazionale applicabile. L’art. 11 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 enuncia il principio dell’unicità della legislazione applicabile e prevede che le persone alle quali è applicabile questo regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro, legislazione determinata in base alle disposizioni di cui agli art. 11 cpv. 2 a 16 (DTF 146 V 290 consid. 3.1). 7.2 Fatte salve le disposizioni degli articoli 12-16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 cpv. 3 lett. a); un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende (art. 11 cpv. 3 lett. b); una persona che riceve indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro (art. 11 cpv. 3 lett. c); una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (art. 11 cpv. 3 lett. d); qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del regolamento che

C-2148/2024 Pagina 9 le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più Stati membri (art. 11 cpv. 3 lett. e). 7.3 In virtù di quest’ultima disposizione (art. 11 cpv. 3 lett. e Regolamento [CE] n. 883/2004), la persona che non esercita un’attività lucrativa subordinata o autonoma (e non adempie le condizioni previste dall’art. 11 cpv. 1 lett. b] a d] del regolamento) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza (DTF 146 V 290 consid. 3.1), segnatamente alla legislazione dello Stato dove ha precedentemente esercitato un’attività se continua a risiedervi oppure alla legislazione dello Stato in cui ha trasferito la sua residenza (DTF 138 V 197 consid. 5.2). 8. 8.1 Nella decisione impugnata, l’UFAS ha rilevato che il ricorrente – che è cittadino italiano, risiede in Svizzera, non vi esercita un’attività lucrativa e beneficia di una pensione di vecchiaia italiana – è legittimato a presentare una richiesta di esonero dall’assoggettamento alla legislazione di sicurezza sociale svizzera, in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004. A tal proposito, ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (di cui alla DTF 138 V 197 [confermata nella sentenza 9C_602/2015 del 7 gennaio 2016 consid. 3.5]), non si giustifica un esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI, se i contributi versati danno diritto a una prestazione. In altri termini, la persona che ha versato contributi all’AVS durante almeno un anno intero (art. 29 LAVS), quando raggiunge l’età di pensionamento svizzera, ha diritto a una rendita di vecchiaia svizzera, a prescindere dalla sua situazione economica. Una persona beneficiaria di una pensione di un altro Stato non subisce dunque alcun pregiudizio in seguito all’affiliazione all’AVS/AI, dato che i contributi versati in Svizzera le daranno diritto, a tempo debito, a una rendita di vecchiaia svizzera, che andrà a completare la rendita estera. Ciò premesso, una volta raggiunta l’età di pensionamento svizzera, nel caso in cui avrà versato contributi all’AVS/AI durante almeno un anno (v. art. 50 OAVS), l’insorgente potrà chiedere il versamento di una rendita di vecchiaia svizzera, calcolata in base alla durata di contribuzione ed al reddito determinante, beneficiando così di una prestazione supplementare, che andrà ad aggiungersi alla pensione di vecchiaia italiana. Secondo l’UFAS, la richiesta del ricorrente di esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI, in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004, va pertanto respinta (v. la decisione su opposizione del 22 febbraio 2024 [doc. UFAS 5]).

C-2148/2024 Pagina 10 8.2 In sede ricorsuale, il ricorrente ha allegato di essere cittadino italiano, di risiedere in Svizzera senza esercitare alcuna attività lucrativa, di aver versato contributi previdenziali all’INPS in Italia fino al 30 (recte: 29 [vedi estratto conto analitico INPS, prodotto dal ricorrente]) settembre 2018, di percepire una pensione di vecchiaia italiana dal 1° novembre 2019, e di essere pertanto legittimato, ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004, a presentare una richiesta di esonero dall’assoggettamento alla legislazione di sicurezza sociale svizzera. L’insorgente ha contestato l’interpretazione dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 come riportata nella decisione (su opposizione) impugnata. A suo giudizio, l’UFAS non si è confrontato con l’opinione dottrinale divergente e più attenta di Basile Cardinaux, secondo la quale sarebbero sufficienti quattro condizioni – ossia possedere la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro dell’UE, risiedere sul territorio svizzero, non esercitare alcuna attività lucrativa e beneficiare di almeno una pensione versata da un regime nazionale di sicurezza sociale soggetto alle norme di coordinazione del regolamento (CE) n. 883/2004 – per poter ottenere l’esonero dall’assoggettamento all’AVS/AI svizzera. Peraltro, la soluzione proposta dall’UFAS violerebbe il principio della proporzionalità dal momento che, a fronte del versamento di contributi elevati (attorno ai fr. 15’000.- l’anno), conseguirebbe poi una rendita minima di qualche centinaio di franchi al mese, ciò che nella sostanza sfocerebbe in un’inutile doppia contribuzione poiché non gli apporterebbe alcun “beneficio corrispondente”, adeguato proporzionato o ragionevole che dir si voglia. Il mancato esonero dall’assoggettamento alla legislazione di sicurezza sociale svizzera costituirebbe pure una disparità di trattamento fra la persona che è sempre stata residente e ha sempre lavorato nello stesso Stato e la persona che si è trasferita in un altro Stato. 9. 9.1 È incontestato in questa sede che compete all’UFAS la decisione in merito all’esonero, ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004, dall’assoggettamento all’AVS/AI svizzera (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_171/2016 consid. 3.2.3 con rinvii). 9.2 9.2.1 In virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004, una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentata, su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di

C-2148/2024 Pagina 11 quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetta a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma. 9.2.2 Come rilevato dall’autorità inferiore, in virtù della giurisprudenza di cui alla DTF 138 V 197 e della sentenza del TF 9C_602/2015 del 7 gennaio 2016, il ricorrente – che avrà versato in Svizzera contributi per almeno un anno, durata minima di contribuzione che dà diritto a una rendita dell’AVS al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento in Svizzera il 29 luglio 2022 – potrà beneficiare in Svizzera di una rendita AVS commisurata alla durata di contribuzione e al reddito determinante, rendita AVS che andrà ad aggiungersi alle prestazioni ottenute in Italia, e non subirà alcun pregiudizio dall’assoggettamento obbligatorio all’AVS svizzera. Per conseguenza, il versamento dei contributi AVS in Svizzera non può essere considerato inutile. 9.2.3 Quanto in particolare all’interpretazione dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004, contestata dal ricorrente, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (Convenzione di Vienna; RS 0.111) e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’interpretazione di una norma di un trattato va tenuto conto non solo del suo tenore letterale ma anche del suo contesto e dei suoi obiettivi, ciò che è appunto stato fatto nella DTF 138 V 197. Tale sentenza è stata confermata nonostante la critica dottrinale di Basile Cardinaux, fondata peraltro sull’interpretazione del tenore letterale (sentenza del TF 9C_602/2015 del 7 gennaio 2016 consid. 3, in particolare 3.2. e 3.4 con rinvii). Non vi è pertanto alcun motivo per il TAF di scostarsi – sulla base dell’opinione dottrinale di Basile Cardinaux – dalla costante giurisprudenza del TF di cui alla DTF 138 V 197 (e poi più volte confermata dallo stesso TF [v. anche le sentenze 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 e 9C_850/2016 del 26 maggio 2017; DTF 140 V 98 consid. 8.3]) in merito all’ interpretazione dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004. 9.2.4 Non meritano migliore sorte neppure le ulteriori censure formulate dal ricorrente con riferimento alla succitata giurisprudenza del Tribunale federale. Egli non ha in effetti fatto valere alcun motivo che non sia già stato esaminato dal Tribunale federale medesimo nella DTF 138 V 197 e poi in particolare nelle sentenze 9C_602/2015 del 7 gennaio 2016, 9C_171/2016 del 15 giugno 2016 e 9C_850/2016 del 26 maggio 2017, segnatamente con riferimento all’assenza di equivalenza/proporzionalità tra i contributi AVS/AI versati e la conseguente rendita AVS, ritenuto che il principio di solidarietà, che prevale nell’assicurazione vecchiaia svizzera, implica

C-2148/2024 Pagina 12 un’assenza di equivalenza, rispettivamente alla pretesa inutilità, per un assicurato straniero già titolare di una rendita di vecchiaia in un Paese dell’UE di una rendita AVS svizzera (cfr. in particolare sentenza del TF 9C_850/2016 consid. 4.3.; v. anche sentenza del TAF C-2369/2021 consid. 5.3 con rinvii). 9.2.5 9.2.5.1 Quanto all’evocata, ma non meglio precisata, disparità di trattamento fra la persona che è sempre stata residente e ha sempre lavorato nello stesso Stato e la persona che si è trasferita in un altro Stato, va rilevato che seppure il diritto comunitario preveda, di principio, che le persone interessate sono soggette al regime di sicurezza sociale di un solo Stato membro, in talune situazioni possono applicarsi due legislazioni nazionali concorrenti. Ciò è il caso in particolare quando il titolare di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro risiede nel territorio di un altro Stato membro. Alla luce dei lavori preparatori di cui all’art. 17bis del Regolamento [CEE] n. 1408/71 e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’esenzione può essere accordata solo a condizioni ben precise, segnatamente se il regime d’assicurazione di cui è chiesta l’esenzione non apporta alla persona interessata un beneficio corrispondente ai contributi versati. Lo scopo perseguito dal sistema d’esenzione è infatti di evitare una doppia assicurazione inutile. Ciò è manifestamente il caso in materia di assicurazione malattia se la persona assicurata ha già diritto a prestazioni equivalenti da questa assicurazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro, ma non per quanto attiene alla rendita AVS svizzera (DTF 138 V 197 consid. 5.6.2), fermo restando che la menzionata giurisprudenza mantiene tutta la sua valenza anche per l’applicazione dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 (sentenza TF 9C_171/2016 consid. 3.2.2 e 9C_602/2015 consid. 3.3). 9.2.5.2 Può ancora essere osservato che una situazione di doppia assicurazione inutile può verificarsi anche in materia di pensioni, come esposto nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 maggio 2001 C-389/99, ma le circostanze di questa sentenza non sono applicabili alla situazione svizzera. L’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera è infatti concepita come un regime d’assicurazione obbligatorio a copertura universale che offre una protezione sia alla popolazione che vive in Svizzera sia alle persone che intrattengono dei rapporti stretti ed effettivi con la Svizzera, quali ad esempio le persone che vi esercitano o vi hanno esercitato un’attività lucrativa. Ogni persona che ha versato contributi per almeno undici mesi ed un giorno (art. 50 OAVS) può pretendere,

C-2148/2024 Pagina 13 al raggiungimento dell’età di pensionamento, una rendita ordinaria di vecchiaia (art. 21 e 29 LAVS). Una persona che beneficia di una pensione o di una rendita di un altro Stato membro non subisce dunque alcun pregiudizio in caso di affiliazione all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera dal momento che i contributi che ha versato le daranno diritto a una rendita che completerà la rendita estera (DTF 138 V 197 consid. 5.6.2; sentenza del TAF C-2635/2016 del 1° novembre 2016 consid. 8.3). 9.2.5.3 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, compete infatti a ciascuno Stato membro determinare le condizioni alle quali una persona può o deve essere affiliata ad un regime di sicurezza sociale, a condizione che ciò non comporti alcuna discriminazione tra i propri cittadini ed i cittadini di altri Stati membri (DTF 140 V 98 consid. 9.3 con rinvii). A tal proposito, l’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è un’assicurazione sociale basata sul principio di solidarietà. Ogni persona che risiede o lavora in Svizzera è tenuta a pagare i contributi fino al raggiungimento dell’età di pensionamento (art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS, art. 3 cpv. 1bis LAVS e art. 21 cpv. 1 LAVS; DTF 138 V 197 consid. 2.3), di modo che non è ravvisabile alcuna disparità di trattamento fra cittadini svizzeri e cittadini di un altro Stato membro dell’UE che risiedono o lavorano ininterrottamente o per certi periodi in Svizzera, come pare dolersi, in modo peraltro generico, l’insorgente. 9.3 Ciò premesso, l’insorgente non può essere esentato dall’assoggettamento alla legislazione di sicurezza sociale svizzera – in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 – come deciso dall’UFAS nella decisione impugnata. Il ricorso inoltrato dal ricorrente, manifestamente infondato, va pertanto respinto e la decisione litigiosa confermata. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dall'insorgente stesso il 19 aprile 2024. 10.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un’indennità a titolo di spese

C-2148/2024 Pagina 14 ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2148/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 400.-, versato il 19 aprile 2024, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-2148/2024 Pagina 16 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-2148/2024 — Bundesverwaltungsgericht 07.07.2026 C-2148/2024 — Swissrulings