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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2014 C-1989/2013

27. Juni 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,903 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 marzo 2013)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1989/2013

Sentenza d e l 2 7 giugno 2014 Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Carmine Meoli, Studio legale, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 marzo 2013).

C-1989/2013 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, ha lavorato in Svizzera come operaio edile dal 1979 al 1982 e dal 1984 al 1987, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 23). Ha interrotto il lavoro il 30 settembre 1987 per motivi di salute (doc. 22). Rientrato in Italia, non avrebbe più svolto attività lucrativa per ragioni di salute, salvo aiutare la moglie nell'ambito di un commercio ambulante fino al 2008 (doc. 10 e 22). Il 18 febbraio 2009, ha formulato una prima richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 12). A.b Il 18 gennaio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 34). È stato stabilito, sulla base della documentazione medica agli atti (in particolare, perizia medica E 213 del luglio 2009 [doc. 10]) come pure dei rapporti dell'ottobre 2009 e gennaio 2010 del dott. B._______, del Servizio medico regionale "Rhône" (SMR; doc. 24 e 33), che l'interessato era affetto da esiti di ischemia cerebellare determinante disturbi dell'andatura (andatura a base allargata) e sindrome vertiginosa soggettiva, cervicolombodiscartrosi in assenza di segni clinici e/o manifestazioni funzionali, poliartralgia, ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico, dislipidemia e che lo stesso era in grado di svolgere la precedente attività di commerciante ambulante. A.c Il 7 marzo 2011, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso del 24 febbraio 2010 e confermato la decisione dell'UAIE del 18 gennaio 2010 (doc. 54). A.d Con sentenza del 24 febbraio 2012, il Tribunale federale ha respinto il ricorso del 5 aprile 2011 e confermato la decisione del Tribunale amministrativo federale del 7 marzo 2011 (doc. 63). B. B.a L'11 maggio 2012, l'interessato ha formulato una seconda richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 71). B.b Nel corso dell'istruttoria, l'UAIE ha in particolare assunto documenti medici già agli atti di causa (doc. 64, 66 e 68), i referti di esami radiologici

C-1989/2013 Pagina 3 del marzo 2011 e maggio 2012 (doc. 65 e 67) e la perizia medica particolareggiata E 213 del 27 giugno 2012 (doc. 69), in cui è posta la diagnosi di esiti di ischemia cerebellare determinante disturbi dell'andatura (andatura a base allargata), sindrome vertiginosa cronica, artrosi polidistrettuale con discreto impegno funzionale e segni di radicolopatia periferica, sindrome ansioso-depressiva di grado medio ed ipertensione arteriosa, indicato che le condizioni di salute dell'interessato sono peggiorate e che lo stesso è ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori semipesanti, ma non il suo ultimo lavoro né un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno, e segnalato che il medesimo è considerato invalido al 70%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività (di commerciante ambulante) sia in un'attività adeguata alle sue condizioni. B.c Nel rapporto del 30 agosto 2012, il dott. B._______ ha concluso che la documentazione medica prodotta non fa stato di alcuna modifica dell'incapacità al lavoro dell'interessato (doc. 75). B.d Il 12 settembre 2012, l'autorità inferiore ha segnalato all'assicurato che (sulla base della documentazione medica fornita) non risulta una modifica rilevante del grado d'invalidità. Pertanto, la nuova domanda di rendita d'invalidità svizzera non avrebbe potuto essere esaminata. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 76). B.e Il 10 ottobre 2012 (doc. 80), l'interessato ha postulato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal momento che, secondo la relazione medica del 10 ottobre 2012 del dott. C._______, allegata in copia (doc. 78), "è invalido nella misura (…) dell'85-90%". Ha esibito un rapporto neurologico del 3 ottobre 2012 (doc. 77). B.f Nei rapporti del 9 novembre 2012 e del 31 gennaio ed 8 febbraio 2013, il dott. B._______, il quale, a sua volta, si è basato sul rapporto neurologico del 29 novembre 2012 del dott. D._______ e sul rapporto psichiatrico del 7 febbraio 2013 del dott. E._______, ha rivelato che non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione (doc. 82 e 90). C. Il 7 marzo 2013, l'autorità inferiore ha deciso che, conformemente all'art. 87 cpv. 3 OAI (RS 831.201), non erano date le condizioni per un esame di

C-1989/2013 Pagina 4 merito della nuova domanda di rendita, non avendo l'assicurato reso plausibile una modifica rilevante del grado d'invalidità (doc. 93). D. Il 6 aprile 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 7 marzo 2013 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita d'invalidità di almeno il 70% dal momento che, secondo i rapporti medici agli atti, presenta un'invalidità dell'85-90%. Ha esibito documenti già agli atti (doc. TAF 1). Il 6 maggio 2013, ha versato l'importo di fr. 415.50 (doc. TAF 2 a 6). E. Nella risposta al ricorso del 6 ottobre 2010, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 30 agosto e 9 novembre 2012 nonché del 31 gennaio ed 8 febbraio 2013 del proprio servizio medico, il ricorrente è stato ritenuto in grado di svolgere la precedente attività. Per conseguenza, non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile. L'autorità inferiore ha altresì segnalato che l'insorgente non ha esibito nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata del 7 marzo 2013, l'UAIE è entrato nel merito della seconda domanda di rendita d'invalidità presentata dal ricorrente, detta domanda dovendo tuttavia essere respinta dal momento che l'insorgente non ha subito un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. TAF 8). F. Nella replica del 13 agosto 2013, l'insorgente si è riconfermato, sulla base della documentazione medica agli atti, nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 6 aprile 2013. In particolare, ha segnalato che le affezioni di cui soffre giustificano un'invalidità di almeno il 70%. Ha prodotto segnatamente copia dei verbali del 3 giugno 1989 e del 25 settembre 2008 della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile di F._______ (doc. TAF 12). G. Nella duplica del 3 settembre 2013, l'autorità inferiore, dopo avere rilevato che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento, ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 14), duplica che è poi stata trasmessa, con provvedi-

C-1989/2013 Pagina 5 mento del 16 settembre 2013 (notificato il 24 settembre 2013; doc. TAF 16 [avviso di ricevimento]), da questo Tribunale al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 15). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681). 2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch.

C-1989/2013 Pagina 6 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). 2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. 2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata l'11 maggio 2012, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012.

C-1989/2013 Pagina 7 3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita l'11 maggio 2012. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 4. Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 5 anni (cfr. estratto del conto individuale della Cassa svizzera di compensazione) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione riferita alle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2012. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. 5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

C-1989/2013 Pagina 8 consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c). 5.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e 110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). 5.5 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 6. Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova domanda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima domanda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI [RS 831.201]). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova decisione (in concreto al 7 marzo 2013) con quella esistente al momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto al 18 gennaio 2010) che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF 130 V 108 e 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta

C-1989/2013 Pagina 9 piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame successivo (cfr. sentenza del TF 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse essere il caso, potrà di principio liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (cfr. sentenza del TF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché relativi riferimenti). Peraltro, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di rendita il giudice non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b). 7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3). 8. 8.1 L'autorità inferiore ha osservato, nella presa di posizione del 13 giugno 2013 (doc. TAF 8), che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata del 7 marzo 2013, l'UAIE è entrato nel merito della seconda domanda di rendita d'invalidità presentata dal ricorrente. In particolare, fondandosi sui rapporti del proprio servizio medico, ha ritenuto che (malgrado il danno alla salute) l'insorgente non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile.

C-1989/2013 Pagina 10 8.2 Secondo giurisprudenza, allorquando l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di rendita, come essa stessa indica nella succitata presa di posizione del 13 giugno 2013, l'indicazione contenuta nella decisione impugnata costituendo in tutta evidenza una svista manifesta, il giudice non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 109 V 108 consid. 2b). 8.3 Resta quindi da esaminare, come richiesto dal ricorrente, se il peggioramento del suo stato di salute giustifica un'invalidità ai sensi della legislazione svizzera, segnatamente un'invalidità nella misura dell'85-90%. 8.4 8.4.1 Questo Tribunale rileva che il 18 gennaio 2010, momento in cui è stata respinta la richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, è stato stabilito, in virtù della perizia medica E 213 del luglio 2009 (doc. 10) come pure dei rapporti dell'ottobre 2009 e gennaio 2010 del dott. B._______ (doc. 24 e 33), che l'insorgente era affetto da esiti di ischemia cerebellare determinate disturbi dell'andatura (andatura a base allargata) e sindrome vertiginosa soggettiva, cervicolombodiscoartrosi in assenza di segni clinici e/o manifestazioni funzionali, poliartralgia, ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico e dislipidemia. 8.4.2 Nell'ambito della nuova domanda di rendita, dalla documentazione medica agli atti, in particolare dalla perizia medica E 213 del giugno 2012 (doc. 69) e dai rapporti di agosto e novembre 2012 nonché di gennaio e febbraio 2013 del dott. B._______ (doc. 75, 82 e 90), emerge che l'insorgente soffre di esiti di ischemia cerebellare determinante disturbi dell'andatura (andatura a base allargata) e discreto deficit centrale del nervo facciale destro, sindrome vascolare cerebrale nell'ambito di una malattia cerebrovascolare (con ripercussioni sulla capacità lavorativa), sindrome vertiginosa cronica, artrosi polidistrettuale con discreto impegno funzionale e segni di radicolopatia periferica, poliartralgia, sindrome ansiosodepressiva di grado medio (F 41.2 secondo l'ICD 10), ipertensione arteriosa, policitemia, appendicectomia e broncopneumopatia cronica ostruttiva (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa). 8.5 8.5.1 Quanto alle indicazioni sullo stato di salute somatico, nel rapporto del 29 novembre 2012 (doc. 82 pag. 6), il dott. D._______, specialista in neurologia, ha rilevato che il ricorrente ha subito un'ischemia cerebro-

C-1989/2013 Pagina 11 vascolare nel novembre del 2007. Ha constatato che il referto di esame del cranio del maggio 2012 (doc. 65) mostra le sequele dell'ischemia, ma non evidenzia alcuna nuova lesione, e che le ripercussioni cliniche che l'insorgente presenta, in particolare paresi facciale, lieve instabilità, andatura a base allargata, dismetria alle prove indice-naso e adiadococinesia, sono sempre state poco accentuate. Peraltro, il referto d'esame neurologico dell'ottobre 2012 (doc. 77 pag. 1 e 78 pag. 6), in cui è riferito segnatamente di un'andatura a base allargata e di un equilibrio stabile, è sovrapponibile con quello specificato nel rapporto neurologico del luglio 2010 (doc. 45). Il dott. D._______ ha quindi ritenuto che, dal profilo neurologico, non è ravvisabile, rispetto al quadro clinico esistente nel 2007, una modifica dello stato di salute del ricorrente e che il medesimo presenta una completa capacità al lavoro. 8.5.2 Quanto alla valutazione sullo stato di salute psichico del ricorrente, nel rapporto del 7 febbraio 2013 (doc. 90 pag. 5), il dott. E._______, specialista in psichiatria, ha segnalato che dalla relazione medica dell'ottobre 2012 del dott. C._______ (doc. 78 pag. 6; come pure dal rapporto neurologico del 3 ottobre 2012 [doc. 77]) emerge che l'insorgente presenta orientamento spazio-temporale adeguato, capacità critica e di giudizio conservate, lacune mnesiche per la memoria di fissazione, appiattimento affettivo con eloquio lento, stato ansioso e depresso con atteggiamento a volte taciturno a volte lamentoso. Secondo il medico, dal profilo psichico, non sussiste alcuna malattia invalidante. 8.5.3 In virtù dei menzionati rapporti neurologico e psichiatrico, il dott. B._______, medico SMR, nei rapporti del 30 agosto e 9 novembre 2012 nonché del 31 gennaio ed 8 febbraio 2013 (doc. 75, 82 e 90), ha ritenuto che, sulla base della documentazione medica esibita, non è ravvisabile, rispetto a quanto ritenuto nel 2010, alcun indizio concreto di una modifica significativa dello stato di salute dell'insorgente. Detto medico ha altresì rilevato che la perizia medica E 213 del giugno 2012 (doc. 69) espone le patologie note e precedentemente diagnosticate e riferisce di un esame neurologico nella norma (segnatamente forza, tono e andatura normali). Ha constatato che i referti radiologici del maggio 2012 e marzo 2011 (doc. 65 e 67) fanno stato di alterazioni degenerative alla colonna lombosacrale ed alle ginocchia (segnatamente protrusioni discali L2-L3, L3-L4 con componente erniaria, L4-L5 e L5-S1 con componente erniaria, canale stenotico L3-L4, discreta coxartrosi bilaterale e ipodensità su base degenerativa delle cartilagini meniscali), disturbi peraltro definiti, nella perizia E 213, siccome a discreto impegno funzionale.

C-1989/2013 Pagina 12 8.6 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 27 giugno 2012 (doc. 69), l'insorgente non è certo stato ritenuto capace di svolgere il suo precedente lavoro. Detta valutazione medica non è tuttavia condivisibile. Da un lato, la stessa risulta difficilmente compatibile con le limitazioni funzionali accertate, ossia le condizioni psichiche ansiose, la nuca ipomobile e dolente, la rigidità antalgica del rachide lombosacrale, il segno di Lasègue positivo a destra ai gradi intermedi, l'abduzione delle braccia ridotta e riferita dolente e gli scrosci articolari agli arti inferiori, ma con forza, tono muscolare e andatura normali e riflessi vivaci (doc. 69 pag. 3 e 4 n. 4.1, 4.8 e 4.10). Dall'altro, il medico incaricato dell'esame ha considerato egli stesso che l'insorgente è in grado di svolgere regolari lavori semipesanti (doc. 69 pag. 7 n. 9), ma senza precisare per quale motivo il ricorrente non potrebbe più svolgere a tempo pieno un lavoro leggero adeguato alle sue condizioni rispettivamente perché non potrebbe più svolgere, sempre a tempo pieno, il suo precedente lavoro. Nella perizia E 213 è stata certo evidenziata un'invalidità del 70% nella precedente attività, ritenuta in Italia conformemente alle disposizioni di legge di detto Paese. Sennonché, a tale riguardo giova rammentare che la valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché consid. 2.4 del presente giudizio). In simile evenienza, non soccorre il ricorrente neppure il riferimento alla valutazione di cui ai verbali del 3 giugno 1989 e 25 settembre 2008 della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati d'invalidità civile di F._______ (doc. TAF 12), fermo restando che detti verbali riferiscono segnatamente dei noti esiti di ischemia cerebrale, alterazioni degenerative alla colonna vertebrale ed ipertensione arteriosa e non comportano alcun esame obiettivo. 8.7 Per quanto attiene alla relazione medica del 10 ottobre 2012 del dott. C._______, specialista in chirurgia, prodotta con scritto di obiezioni al progetto di decisione (doc. 78), in cui si segnala che l'interessato è affetto da "sindrome cerebellare da esiti di ictus cerebri, poliartrosi con grave deficit funzionale e miocardiopatia ipertensiva" e si conclude ad un'invalidità dell'85-90%, occorre rilevare che la stessa comporta un esame obiettivo neurologico, reumatologico e cardiaco estremamente generico, non è corroborata da riscontri medici oggettivi e l'indicata incapacità lavorativa appare fondarsi su una valutazione dell'invalidità come vigente in Italia, peraltro di per sé non conciliabile con il sistema svizzero.

C-1989/2013 Pagina 13 8.8 Da quanto esposto, consegue che l'evocato peggioramento dello stato di salute del ricorrente, alle luce degli esperiti accertamenti nel merito, non comporta l'erogazione di una rendita d'invalidità svizzera, non avendo questo Tribunale ragione di scostarsi dalla valutazione convincente dei medici dell'UAIE, basata su sufficiente documentazione medica oggettiva, circa il fatto che fino alla data della decisione impugnata l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa uguale o superiore al 40% nella sua precedente attività lavorativa. 8.9 Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati – deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 415.50, versato dall'insorgente stesso il 6 maggio 2013. È pertanto restituito al ricorrente l'importo eccedente di fr. 15.50. 9.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1989/2013 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 415.50, versato il 6 maggio 2013, è computato con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 15.50 sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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