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Corte III C-197/2012
Sentenza d e l 2 9 maggio 2012 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz e Francesco Parrino, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 12 dicembre 2011).
C-197/2012 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 12 dicembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato e padre di tre figli nati nel (…), (…) e (…; doc. 3; v. anche doc. 13) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di fr. (…) al mese, a decorrere dal 1° agosto 2011 (doc. 17; v. anche doc. 10 e 11). È stato stabilito che l'interessato presenta una completa incapacità al lavoro dal 20 aprile 2006 e che il diritto ad una rendita d'invalidità avrebbe potuto nascere al più presto il 20 aprile 2007. Tuttavia, ritenuto che la richiesta di una rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità è stata presentata il 15 febbraio 2011 (doc. 3), la rendita intera è versata, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, solo a partire dal 1° agosto 2011, ossia 6 mesi dopo la data della richiesta. Detta rendita è stata calcolata segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 4 anni e 7 mesi (doc. 7; v. anche doc. 6 e 14). 2. L'11 gennaio 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 12 dicembre 2011 mediante il quale ha contestato il periodo contributivo. Ha in particolare segnalato che "mi mancano circa 4 stagioni di contributi, mi mancano gli anni 1975-1976-1978 e 1979". Ha fornito il nominativo di un datore di lavoro nel Cantone B._______ presso cui avrebbe svolto un'attività lucrativa con "un normale contratto di lavoro stagionale". Ha altresì postulato di poter recuperare le mensilità di rendita perse "per aver ritardato a fare la richiesta (…) perché ero in causa con l'INPS perché non mi riconosceva l'inabilità al lavoro". Ha precisato che "non conoscevo le leggi svizzere, pensavo che senza l'inabilità al lavoro dovevo avere 65 anni di età". Infine, ha chiesto di ricevere "l'assegno di famiglia per una figlia di (…) anni che frequenta l'università" (doc. TAF 1; v. anche lo scritto del 30 gennaio 2012, inviato all'autorità inferiore, nel quale l'interessato ha chiesto che "i periodi di contribuzione vengano ricalcolati" nonché "l'integrazione [della] pensione per [la] figlia studente" [doc. 25] e lo scritto, ricevuto dall'autorità inferiore il 20 febbraio 2012, in cui l'interessato ha fornito l'indirizzo del proprio datore di lavoro ed ha precisato le modalità di pagamento del salario [doc. 31]). 3. Nella risposta al ricorso dell'11 aprile 2012, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
C-197/2012 Pagina 3 la stessa possa procedere ad un nuovo calcolo della rendita d'invalidità dal momento che dall'accertamento dei fatti effettuato presso l'Ufficio delle assicurazioni sociali del Cantone B._______ risulta che sono stati versati contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia per gli anni 1975, 1976 e 1979 (ma non per l'anno 1978 [doc. 35]; v. anche doc. 21 a 24). 4. 4.1 Con provvedimento del 1° maggio 2012, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso dell'11 aprile 2012, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni alla risposta al ricorso, nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6). 4.2 Il summenzionato provvedimento è stato notificato al ricorrente il 4 maggio 2012 (doc. TAF 7), senza che quest'ultimo abbia fatto uso, nel termine a tal fine accordato, della facoltà di presentare delle osservazioni. 5. 5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.
C-197/2012 Pagina 4 6. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. 7.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, alfine di integrare i nuovi elementi di cui allo scritto dell'Ufficio delle assicurazioni sociali del Cantone B._______ del 5 marzo 2012 ed all'annesso estratto del conto individuale (doc. 35), è giustificata con riferimento agli elementi del calcolo della rendita d'invalidità da accordare al ricorrente, fermo restando, da un lato, che incomberà all'autorità inferiore di completare ulteriormente l'istruttoria qualora il ricorrente dovesse presentare nuovi elementi decisivi e, dall'altro alto, che in virtù delle risultanze processuali non sussiste l'eventualità che l'autorità inferiore possa procedere ad una reformatio in peius della decisione impugnata qui annullata. L'autorità inferiore dovrà altresì pronunciarsi sull'istanza del ricorrente tendente a "recuperare le mensilità di rendita perse per aver ritardato a fare la richiesta" nonché a ricevere "l'assegno di famiglia per una figlia di (…) anni che frequenta l'università" (cfr. gravame dell'11 gennaio 2012 [doc. TAF 1]; v. altresì doc. 33 [dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'Università degli studi di C._______ del 3 febbraio 2012]). 7.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato ed all'emanazione di una nuova decisione. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). 8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica
C-197/2012 Pagina 5 l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-197/2012 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 12 dicembre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: