Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.08.2008 C-1861/2007

6. August 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,138 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Rendite | decisione su opposizione del 9 febbraio 2007

Volltext

Corte II I C-1861/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 6 agosto 2008 Giudice: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su opposizione del 9 febbraio 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1861/2007 Fatti: A. A._______, cittadina svizzera e brasiliana residente in Brasile, nata il , divorziata, ha formulato, in data 18 settembre 2006, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 17). Dopo aver riuniti i conti individuali, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha accertato che in favore dell'interessata figurano accreditati contributi nel 1975 come parte del reddito del marito (doc. 42). Inoltre, la stessa dichiara essere stata residente in Svizzera, a M., da aprile a dicembre 1975 (doc. 9, 15), mentre l'Ufficio controllo abitanti di quel Comune non ha fornito notizie in merito (doc. 20, 27). Mediante decisione del 22 dicembre 2006, la CSC ha comunicato a A._______ che la richiesta di prestazione era stata respinta per carenza della condizione di durata minima di contribuzione (doc. 47). B. La nominata ha presentato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo, senza peraltro far valere motivazioni concernenti la sua durata di contribuzione. Mediante decisione su opposizione del 9 febbraio 2007, l'amministrazione ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 22 dicembre 2006 (doc. 54). C. Con gravame del 6 marzo 2007, A._______ ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. L'insorgente fa valere di essere stata sposata con un cittadino svizzero dal 1971 al 1981 dal quale ha avuto una figlia nel 1981. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 aprile 2007, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa. Da parte sua, la ricorrente non ha esercitato il suo diritto di replica nel termine assegnato. Diritto: Pagina 2

C-1861/2007 1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni su opposizione rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. Per gli art. 1a et 2 LAVS sono assicurate le persone fisiche domiciliate in Svizzera o quelle che vi esercitano un'attività lucrativa, oppure quelle che hanno aderito all'assicurazione facoltativa. Giusta l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti. Questa disposizione non dispensa chi chiede una rendita AVS dall'obbligo di adempiere personalmente la clausola assicurativa. In altre parole, per avere diritto ad una rendita AVS, è necessario essere Pagina 3

C-1861/2007 assicurato personalmente durante un anno. Non è invece indispensabile avere personalmente versato contributi AVS durante un anno per adempiere il requisito della durata di contribuzione minima prevista (DTF 125 V 253). 4. Nella fattispecie, la ricorrente può beneficiare di un periodo di assicurazione di 9 mesi nel 1975 che corrisponde al periodo durante il quale ha soggiornato in Svizzera (vedi formulario di richiesta di rendita, doc. 11). Nel 1975 l'interessata non ha svolto alcuna attività lucrativa. Le può tuttavia essere accreditata la metà del reddito percepito dall'ex marito (cfr. art. 29quinquies LAVS). Nel 1981 i coniugi A.______ hanno avuto una figlia. Questa circostanza è ininfluente ai fini del diritto alla rendita della ricorrente in quanto in quel periodo nessuno dei due coniugi era assicurato alla AVS. Nessun accredito per compiti educativi può pertanto essere conteggiato in favore della ricorrente (cfr. art. 29sexies LAVS). I coniugi A.______ hanno poi divorziato nel 1981 prima del ritorno in Svizzera di P. A._______. Deve quindi essere confermata una durata contributiva di 9 mesi, insufficiente per avere diritto a una rendita AVS. In queste circostanze lo scrivente tribunale, nella composizione del giudice unico (cfr. art. 85bis cpv. 3 LAVS), deve respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata. 5. 5.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 5.2 Le autorità federali e, di regola, le autorità con qualità di parte, non hanno diritto ad indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 4 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 4

C-1861/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata per via consolare) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

C-1861/2007 — Bundesverwaltungsgericht 06.08.2008 C-1861/2007 — Swissrulings