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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2008 C-185/2007

21. Oktober 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,765 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | decisione del 29 novembre 2006 in materia di prest...

Volltext

Corte II I C-185/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 ottobre 2008 Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Beat Weber; Cancelliere Dario Croci Torti A._______, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità (decisione del 29 novembre 2006) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-185/2007 Fatti: A. A._______, cittadino spagnolo, nato il _______, ha lavorato in Svizzera dal 1965 al 1968, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa, dal 1994 come pulitore/giardiniere fino al 6 marzo 2002, quando si è ritirato dal lavoro per ragioni di salute ed è stato licenziato con effetto 31 maggio successivo (doc. 9, 10). In data 20 giugno 2003, A._______ ha formulato una prima domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2). B. Il richiedente è stato visitato l'11 agosto 2003 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale di Zaragoza (INSS), ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di miocardiopatia ipertrofica, dispnea da sforzo lieve-moderato, crisi di angor da sforzo moderato, obesità ed ha ritenuto il paziente invalido (doc. 68). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali (quelli più recenti): - diversi esami di carattere cardiologico risalenti al 1998-2001 per problemi di tachicardia ed miocardiopatia ipertrofica, patologie che non hanno causato un'incapacità al lavoro di lunga durata (doc. 11-22); - una cartella clinica relativa al ricovero dal 4 al 17 settembre 2002 per dispnea da sforzo da miocardiopatia ipertrofica, insufficienza cardiaca e sospetta insufficienza coronarica (doc. 28); - un verbale di cateterismo cardiaco del 24 marzo 2003 (doc. 45) con un rapporto di degenza ospedaliera dal 15 al 28 marzo 2003 per infarto non Q anterolaterale (doc. 61); - una cartella clinica concernente il ricovero dal 27 luglio al 1° agosto 2003 per cardiopatia ischemica (angor), insufficienza cardiaca cronica per disfunzionalità diastolica, miocardiopatia ipertrofica, possibile sindrome delle apnee del sonno, obesità (doc. 67); Pagina 2

C-185/2007 - una relazione di degenza ospedaliera dal 23 al 31 marzo 2004 per cardiopatia ischemica (doc. 86); - un'ulteriore cartella clinica concernente la degenza dal 22 al 26 giugno 2004 per cardiopatia ischemica in obeso (doc. 87). L'incarto è stato sottoposto in esame alla Dott.ssa Lingenhel-Bichsel, del servizio medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), la quale, nella sua relazione dell'8 agosto 2004, ha affermato che il richiedente non avrebbe più potuto svolgere il suo precedente lavoro di operaio pulitore, ma a lui sarebbero stati proponibili attività di tipo leggero e/o sedentario in misura dell'80% (doc. 88, 89). L'amministrazione ha proceduto ad un'indagine comparativa dei redditi, dalla quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura dell'80%, il richiedente subirebbe una perdita di guadagno del 36%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 20% per tenere conto delle condizioni dell'assicurato (doc. 90). Mediante decisione del 5 novembre 2004, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 91). A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo (doc. 97), facendo valere di essere al beneficio di una pensione d'invalidità delle patrie assicurazioni sociali. Mediante decisione su opposizione del 9 marzo 2005, l'UAIE ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 5 novembre 2004 (doc. 98). C. In data 29 agosto 2005, A._______ ha formulato una seconda domanda di prestazioni AI (doc. 99). Il richiedente ribadisce di non aver più lavorato dopo il 6 marzo 2002 (doc. 107, 108). Il nominato è stato visitato il 21 ottobre 2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale di Zaragoza, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di aggravamento della Pagina 3

C-185/2007 miocardiopatia ipertrofica, ristenosi dell'aorta, enfisema polmonare di grado severo, polmonite basale nel 2005 ed ha dichiarato il paziente totalmente inabile a qualsiasi lavoro (doc. 114). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: - una cartella clinica relativa alla degenza in data illeggibile (verosimilmente fra gennaio ed il 9 febbaio 2005) per cardiopatia ischemica con angor ai minimi sforzi, miocardiopatia ipertrofica, insufficienza cardiaca cronica, bronchite cronica ostruttiva di grado severo EPOC (doc. 109); - un'ulteriore cartella clinica relativa al ricovero dal 22 febbraio al 25 marzo 2005 per cardiopatia ischemica, malattia dei 2 vasi, rivascolarizzazione percutanea, polmonite basale destra, EPOC riacutizzato, herpes zoster oftalmico, candis albicans orale (doc. 110); - un rapporto d'esame pneumologico del 26 aprile 2005 (doc. 111); - un rapporto di degenza ospedaliera concernente il ricovero dal 18 maggio al 2 giugno 2005 per broncopolmonite con insufficienza respiratoria parziale, sindrome di apnea del sonno grave, obesità, fibrillazione auricolare (doc. 112); - un ulteriore rapporto di degenza ospedaliera dal 4 al 13 dicembre 2005 per infezione respiratoria da probabile polmonite interstiziale, insufficienza respiratoria parziale (doc. 115). L'incarto è stato sottoposto al Dott. Affolter, del servizio medico dell'UAIE, il quale, nella sua relazione dell'11 settembre 2006, ha affermato che il quadro valetudinario non si era modificato di molto rispetto all'ultima domanda di rendita ed il richiedente presentava un tasso d'invalidità del 20% in attività sostitutive come prima (doc. 117). Con progetto di decisione del 26 settembre 2006, l'amministrazione ha comunicato a A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 118). L'interpellato non ha preso posizione in merito a tale progetto. Mediante decisione del 29 novembre 2006, l'UAIE ha respinto la seconda domanda di rendita (doc. 119). Pagina 4

C-185/2007 D. Con il ricorso depositato il 2 gennaio 2007, A._______ chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Produce, a suffragio delle sue conclusioni, della documentazione riguardante la concessione della rendita d'invalidità delle assicurazioni sociali spagnole. E. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 marzo 2007, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Con ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 10 aprile 2007, il ricorrente è stato invitato a volersi pronunciare in merito alla risposta dell'amministrazione, entro il 10 maggio 2007. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica. F. Con ordinanza del TAF del 19 giugno 2007, la parte ricorrente è stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 10 luglio 2007 per un importo di Fr. 288.- e il 27 luglio 2007 per il restante montante di Fr. 12.-. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). Pagina 5

C-185/2007 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale Pagina 6

C-185/2007 del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. Il ricorrente ha presentato la seconda richiesta di rendita il 29 agosto 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 9 marzo 2005 (ossia alla data della precedente decisione su opposizione cresciuta in giudicato), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 29 novembre 2006, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino spagnolo deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver Pagina 7

C-185/2007 versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata Pagina 8

C-185/2007 possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 8. 8.1 A._______ non ha più lavorato dopo il 6 marzo 2002 (doc. 9, 10, 107 e 108). 8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Pagina 9

C-185/2007 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 9. 9.1 Dall'incarto medico si evince che l'assicurato soffre di una grave forma di miocardiopatia ipertrofica con ristenosi dell'aorta, ripetuti episodi di cardiopatia ischemica, enfisema polmonare di grado severo con episodio di polmonite basale nel 2005 e permanenza di situazione di polmonite interstiziale ribelle ai medicamenti, insufficienza respiratoria parziale, grave sindrome delle apnee del sonno. 9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Si tratta, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 10. 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il sanitario incaricato dell'INSS dichiara il paziente del tutto inabile a qualsivoglia lavoro. Dal canto suo, il Dott. Affolter, dell'UAIE, afferma che le condizioni di salute e la derivante incapacità al lavoro dell'assicurato non avrebbero subito modifiche Pagina 10

C-185/2007 rispetto al quadro già evidenziato nel corso della precedente domanda di rendita. 10.2 Va rilevato che quando i pareri sanitari sono divergenti e, circostanza determinante, non si fondano su documentazione oggettiva avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Da una parte, è compito del medico dell'amministrazione stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]). D'altra parte, l'amministrazione e, nella specie, l'UAIE, deve sottoporre al proprio consulente medico tutti quegli esami necessari per una valutazione completa ed attendibile del caso. Nel caso in esame i pareri sono estremamente divergenti, l'incarto medico è lacunoso e le prove oggettive non sono aggiornate. Queste ultime risalgono alla fine del 2005, mentre la decisione impugnata è di fine 2006. Tuttavia, nel caso in esame, è il parere del Dott. Affolter che non sembra adempiere quei requisiti di completezza e attendibilità richiesti nell'ambito di una domanda di rendita AI. Il quadro medico in esame attesta un'indubbia grave situazione di salute. Il paziente è colpito da patologie rilevanti all'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. L'infezione polmonare ha assunto carattere cronico e l'interessato abbisogna di continue cure antibiotiche, se non addiruttura d'ospedalizzazioni nelle fasi acute. La cura farmacologica appare molto severa (cfr. per esempio cartella clinica del 4-13 dicembre 2005, doc. 115) e, ciò malgrado, la stessa non contribuisce ad un miglioramento generale dello stato di salute del paziente. Il medico dell'UAIE non sembra avere preso in debita considerazione la circostanza secondo la quale l'interessato dovrebbe seguire una terapia di 16 ore durante la giornata (doc. 114), limitandosi a contestarne la veridicità (doc. 117, pagina 1 ultimo paragrafo). Se così fosse, l'esigibilità anche di un'attività leggera sarebbe compromessa. Inoltre, la sindrome delle apnee notturne sembra aver subito un sensibile peggioramento. Dal punto di vista cardiologico, la situazione già piuttosto compromessa nel 2003-2004 (in occasione della prima domanda di rendita) è ora indubbiamente peggiorata, in quanto oggettivamente si Pagina 11

C-185/2007 è in presenza di una cardiopatia ischemica con malattia dei due vasi, con crisi di angor anche ai minimi sforzi. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe. 11. 11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. 11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo dopo il marzo 2005 (precedente la decisione su opposizione) fino alla data dell'impugnata decisione (29 novembre 2006). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto a consulti specialistici in pneumologia (compresi i problemi delle apnee notturne) e cardiologia ed effettuerà tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede (come ad es. esami della funzionalità respiratoria, emogasanalisi, radiotorace, elettrocardiogramma normale e sotto sforzo, ecocardiogramma, ecc.). L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il marzo 2005 ed il 29 novembre 2006, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi. 12. Non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.--, corrispondente alle presunte spese processuali, già versato dall'insorgente il 10 ed il 27 luglio 2007 gli viene restituito. Pagina 12

C-185/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 29 novembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero perché proceda ai sensi del consid. 11 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle presunte spese processuali di Fr. 300.-- versato dall'insorgente gli viene restituito. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. _______) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 13

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