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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2007 C-1765/2007

30. Mai 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·942 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Volltext

Corte III C-1765/2007 { T 0 / 2 } Sentenza del 30 maggio 2007 Composizione: Giudici Francesco Parrino, Franziska Schneider ed Elena Avenati-Carpani; Cancelliere Dario Croci Torti A._______, ricorrente, patrocinato dall'Avv. Marianna Caligiuri, via Interna Marina n. 38, IT-88900 Crotone, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente la decisione del 16 gennaio 2007 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: mediante decisione del 16 gennaio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il 22 dicembre 1956, che in esito a procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° luglio 2003, sarebbe stata soppressa a decorrere dal secondo mese seguente la notifica della decisione stessa; A._______, con atto depositato alla posta il 23 febbraio 2007, regolarmente rappresentato dall'avv. Marianna Caligiuri di Crotone, ha tempestivamente impugnato detto provvedimento amministrativo innanzi allo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI; contemporaneamente, con lettera del 21 febbraio 2007 all'Ufficio AI cantonale (Vaud), il Dott. Rindone, specialista in ortopedia, Vevey, sanitario che figura in più atti dell'istruttoria medica, ha ribadito che il paziente presenta un'incapacità lavorativa totale; ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti all'Ufficio AI del Cantone di Vaud, il quale, nella sua risposta di causa del 30 aprile 2007, ha proposto di procedere ad un approfondimento medico segnatamente presso il Dott. Rindone; nelle sue osservazioni ricorsuali del 2 maggio 2007, l'UAIE propone il parziale accoglimento del ricorso ed il rinvio degli atti perché possa approfondire l'indagine dal punto di vista medico; con ordinanza del 10 maggio 2007, il Giudice istruttore ha comunicato alla parte ricorrente le prese di posizione dell'Ufficio AI cantonale e dell'UAIE ed ha nel contempo indicato alle parti la composizione del collegio giudicante; a tutt'oggi non è pervenuta alcuna domanda di ricusazione; in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa; queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52

3 PA e 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che l'indagine medica proposta appare indispensabile (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi necessario eseguire quanto richiesto per esaminare se l'interessato possa ancora esercitare un'attività lucrativa; in tali circostanze il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria; non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 16 gennaio 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (raccomandata AR) - all'autorità inferiore (n. di rif. X._______; raccomandata) - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

4 Rimedi di diritto Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Il Presidente del collegio: Il Cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Data di spedizione:

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