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Bundesverwaltungsgericht 27.06.2017 C-1762/2017

27. Juni 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,504 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di entrare nel merito di una nuova domanda (decisione del 22 febbraio 2017)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1762/2017

Sentenza d e l 2 7 giugno 2017 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Viktoria Helfenstein, cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A._______, rappresentato dall'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, rifiuto di entrare nel merito di una nuova domanda (decisione del 22 febbraio 2017).

C-1762/2017 Pagina 2

Visto in fatto: A. In data 3 maggio 2013 A._______, cittadino italiano, nato il…, ha formulato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton Vallese (di seguito: Ufficio AI) una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 7-1 a 7-9 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero [UAIE]), in seguito allo sviluppo di un’algodistrofia alla mano destra in postumi di una frattura base del IV° e V° metacarpo a seguito di un infortunio professionale verificatosi l’8 dicembre 2012 (recte: 7 dicembre 2012, doc. UAIE 7, pag. 7). B. B.a L’autorità inferiore ha quindi avviato l’istruttoria assumendo agli atti l’incarto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (IN- SAI, doc. UAIE 99-106) e approntando gli accertamenti necessari a valutare lo stato di salute dell’interessato e a determinane l’eventuale diritto ad essere ammesso a beneficio di una rendita di invalidità. B.b A seguito dell’infortunio professionale l’insorgente si è rivolto al Pronto soccorso dell’Ospedale di B._______ dove gli è stata riscontrata una frattura della base del V metacarpale della mano destra con edema importante del dorso e del bordo ulnare della stessa (doc. UAIE 99-95). Con rapporto del 26 giugno 2013 il dott. C._______, specialista in chirurgia, ha rilevato che l’assicurato soffriva inoltre di disturbi sensitivi e vaso-motori e di segni clinici di irritazione del nervo mediale al carpale Guyon (doc. UAIE 101-22). B.c In data 10 luglio 2013 l’interessato è stato visitato dalla dott.ssa D._______, medico INSAI, generalista, la quale ha posto la diagnosi di “ Fraktur Basis Metacarpale V und kleiner Abriss ulnare Basis Grundphalanx Dig V rechts (dominant) 07.12.201 ” (doc. UAIE 101-8). B.d Con rapporto del 1° ottobre 2013 il dott. E._______, specialista in medicina fisica e riabilitativa e la dott.ssa F._______, medico generalista, entrambi attivi presso la G._______ di H._______, hanno riconosciuto a A._______ un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale di aiuto custode, mentre in un’attività sostitutiva adeguata leggera o medio-pesante che non solleciti troppo la mano destra o comporti dei colpi o delle vibrazioni alla stessa (doc. UAIE 102-7) una capacità lavorativa del 100% (doc. UAIE 102-10).

C-1762/2017 Pagina 3 B.e Queste valutazioni sono state interamente riprese nel rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 9 gennaio 2014 (doc. UAIE 38-3 a 38-6), nel quale il dott. I._______, medico generalista, ha riconosciuto un’inabilità lavorativa totale nella professione abituale dall’8 dicembre 2012 (recte: 7 dicembre 2012) e una capacità lavorativa del 100% dal 26 settembre 2013 (data della dimissione dalla G._______ di H._______) in attività adeguata. B.f Con decisione del 9 aprile 2014 (recte: 2 aprile 2014, doc. UAIE 43), che ha fatto seguito ad un progetto di decisione del 20 febbraio precedente (doc. UAIE 40), l’autorità di prime cure è entrata nel merito della richiesta dell’assicurato e ripreso le suddette conclusioni del SMR. Non presentando più l’assicurato alcuna incapacità lavorativa a partire dal 26 settembre 2013, l’UAIE ha dunque negato il diritto ad una rendita di invalidità. La decisione à passata in giudicato. C. Il 29 ottobre 2015 A._______ ha presentato all’Ufficio AI una nuova richiesta di rendita (doc. UAIE 49-1 a 49-9). C.a Con rapporto finale del 23 novembre 2015 (doc. UAIE 55-2 a 55-4) i dott. L._______ e M._______, entrambi medici generalisti del SMR, hanno ritenuto che non era intervenuto un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, riprendendo nel contempo le conclusioni di cui alla decisione dell’UAIE del 2 aprile 2014 quo alla capacità lavorativa dell’assicurato. C.b Con progetto di decisione del 3 dicembre 2015 (doc. UAIE 57) l’Ufficio AI ha ritenuto che la documentazione medica prodotta dall’interessato non evidenziava un peggioramento del suo stato di salute e non è pertanto entrato nel merito della domanda di rendita. Il suddetto ufficio ha riconosciuto all’assicurato un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale, mentre nell’esercizio di un’attività rispettosa dei limiti funzionali una capacità lavorativa del 100% dal 26 settembre 2013, concedendogli altresì la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni. C.b.a Con scritto del 9 febbraio 2016 (doc. UAIE 62) A._______, per il tramite del suo patrocinatore, l’Istituto Nazionale Confederale di assistenza, ha sostenuto che il suo stato di salute era notevolmente peggiorato posteriormente alla conclusione della prima richiesta di prestazioni, così come risulterebbe in particolare dal rapporto dell’11 marzo 2014 del dott.

C-1762/2017 Pagina 4 N._______, specialista in ortopedia, da cui emerge un’entesia glutea inserzionale/borsite trocanterica sinistra (doc. UAIE 62-8), nonché dagli esami radiologici a cui si era sottoposto il 12 giugno 2014, da cui risulta un’alterazione di segnale a carico dei dischi intersomatici da L2 a S1 con presenza di pressione sul sacco durale (doc. UAIE 62-6 a 62-7) e l’11 luglio seguente, in cui è stata accertata una frattura con decorso obliquo del corno posteriore della fibrocartilagine meniscale mediale di entrambe le ginocchia (doc. UAIE 62-5). C.b.b L’UAIE ha quindi ordinato al SMR l’esecuzione di una perizia bidisciplinare, ortopedica e psichiatrica. Con referto del 6 giugno 2016 (doc. UAIE 72-2 a 72-11) il dott. O._______, specialista in medicina fisica e riabilitativa, ha ritenuto il peritando totalmente inabile al lavoro nella sua professione abituale di aiuto custode dalla data dell’incidente, mentre abile nella misura del 100% in un lavoro che tenga conto dei suoi limiti funzionali dal 26 settembre 2013 (doc. UAIE 72 pag. 8). Dal canto suo con perizia del 12 luglio 2016 (doc. UAIE 72-12 a 72-16) il dott. P._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha indicato che A._______ non presentava nessun disturbo psichiatrico tale da provocare un danno alla salute e una limitazione della capacità lavorativa (doc. UAIE 72 pag. 16). C.b.c Nel rapporto finale del SMR del 24 agosto 2016 (doc. UAIE 72-17 a 72-19) il dott. L._______ ha ripreso le conclusioni della perizia bidisciplinare e integralmente confermato il contenuto della presa di posizione del SMR del 23 novembre 2013 (doc. UAIE 55-2 a 55-4). C.b.d L’interessato, in procedura di audizione ha rinviato al contenuto della documentazione medica già agli atti, trasmesso un rapporto medico del 2 ottobre 2016 e ripreso le argomentazioni e le conclusioni esposte in precedenza (doc. UAIE 74 e 75). C.b.e Con rapporto finale del 19 gennaio 2016 (doc. UAIE 80-2 a 80-4) il dott. L._______ ha ribadito quanto già sostenuto in precedenza. C.c In esito all’istruttoria, con decisione del 22 febbraio 2017 (doc. UAIE 84-1 a 84-3), l’autorità di prime cure ha ripreso il contenuto del progetto di decisione del 3 dicembre 2015 (doc. UAIE 57) e non è pertanto entrato nel merito della domanda di prestazioni.

C-1762/2017 Pagina 5 D. D.a Il 23 marzo 2017, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale avverso la suddetta decisione dell’UAIE, chiedendone l’annullamento e postulando il riconoscimento di almeno una mezza rendita di invalidità. Ha in particolare sostenuto che l’autorità di prime cure non aveva debitamente valutato l’incidenza delle patologie, parzialmente insorte dopo la reiezione della precedente domanda di prestazioni, sulla capacità lavorativa. L’insorgente ha inoltre indicato che detta autorità avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura INSAI prima di chiudere la pratica con una decisione di non entrata nel merito (doc. TAF 1). D.b Il 3 aprile 2017 il ricorrente ha versato l’anticipo spese richiesto (doc. TAF 4). E. Con parere del 21 aprile 2017 l’Ufficio AI ha indicato di avere commesso un errore formale. Sebbene con progetto di decisione del 3 dicembre 2015 avesse pronunciato una decisione di non entrata nel merito della richiesta dell’assicurato del 9 novembre 2015 esso aveva poi sottoposto l’insorgente a valutazione da parte del SMR. Così facendo detto Ufficio era di fatto entrato nel merito della richiesta ed avrebbe di conseguenza dovuto emanare una decisione nel merito. Associandosi a tali conclusioni, con preavviso del 25 aprile 2017 l’UAIE ha proposto al Tribunale adito di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e trasmettere gli atti all'amministrazione per nuova decisione (doc. TAF 7 e documento allegato). F. A._______, con scritto del 18 maggio 2017, ha dichiarato di concordare con la proposta dell'UAIE di accogliere il ricorso e rinviare gli atti all’autorità inferiore perché proceda all’emanazione di una nuova decisione (doc. TAF 9).

e considerato in diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),

C-1762/2017 Pagina 6 i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 1.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) che ha altresì pagato l’acconto spese, il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 2.2. Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso. 3. 3.1. Nel caso di specie oggetto del contendere è la decisione del 22 febbraio 2017 (doc. UAIE 84-1 a 84-3) con la quale l’UAIE non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita presentata dall’interessato, riconoscendogli nel contempo un’incapacità lavorativa totale nell’attività abituale dal 7 dicembre 2012 e una capacità lavorativa del 100% dal 26 settembre 2013 in un’attività rispettosa dei limiti funzionali. 3.2. Con parere del 21 aprile 2017 dell’Ufficio AI al quale si riferisce l'UAIE nel proprio preavviso (doc. TAF 7) e a cui il ricorrente ha aderito completamente (doc. TAF 9), l'autorità inferiore ha indicato di avere commesso un errore formale e proposto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'amministrazione per pronunciarsi sul merito della vertenza.

C-1762/2017 Pagina 7 3.3. In siffatte circostanze, nulla si oppone al rinvio della causa all’autorità inferiore. In effetti l’Ufficio AI non solo ha sottoposto gli atti trasmessi dal ricorrente al proprio SMR, bensì ha pure fatto esperire una perizia disciplinare. L’amministrazione è pertanto entrata nel merito della richiesta. 4. Da quanto esposto discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso che la decisione impugnata viene annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché entri nel merito della domanda del 29 ottobre 2015 e si pronunci in base agli accertamenti esperiti sul diritto del ricorrente ad una rendita di invalidità. 5. 5.1. Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 5.2. L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 3 aprile 2017 (doc. TAF 4), verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della sentenza. 5.3. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'000 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 22 febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché entri nel merito della domanda di rendita del 29 ottobre 2015 e si pronunci sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.- versato in data 3 aprile 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente vertenza sarà cresciuta in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata; allegati: doc. TAF 9 e certificato del 17 maggio 2017 del dott. Q._______) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

(rimedi giuridici alla pagina seguente)

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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