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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2009 C-1724/2009

16. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·708 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 f...

Volltext

Corte II I C-1724/2009 {T 0/2} Decisione d e l 1 6 aprile 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 febbraio 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1724/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 16 febbraio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore del ricorrente una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2008, unitamente alla rendita completiva in favore della figlia dal 1° luglio 2007 al 31 luglio 2008. 2. Il 17 marzo 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI anche a decorrere da gennaio 2009. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 26 marzo 2009 (notificata il 27 marzo 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 5. Con atto scritto del 7 aprile 2009, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 17 marzo 2009. 6. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, Pagina 2

C-1724/2009 essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 3

C-1724/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-1724/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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