Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C1715/2010 Sen tenza d e l 1 2 sett emb r e 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena AvenatiCarpani, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, patrocinata dall'Avv. Luigi Potenza, via della Repubblica 23, IT73054 Presicce, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 1° febbraio 2010.
C1715/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1976 e dal 1983 al 2001, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tali periodi (doc. 6). Dopo il rimpatrio, non ha più svolto attività lucrativa (doc. 13). In data 31 ottobre 2002, la nominata ha formulato una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che la richiedente era portatrice di una sindrome fibromialgica, poliartrosi, nevrosi ansiodepressiva. Mediante decisione dell'11 novembre 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE) ha respinto la domanda di cui sopra per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 21). Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 febbraio 2004 (doc. 25), dopo che il Dott. Muggli, dell'UAI, aveva ammesso un tasso d'invalidità come operaia generica del 40% e del 25% come casalinga (doc. 24). A._______ ha impugnato tale provvedimento innanzi alla competente Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero (CFR AVS/AI), la quale, con giudizio del 10 novembre 2004, ha accolto parzialmente il gravame ed ha rinviato gli atti all'amministrazione per completare l'indagine sanitaria e valutare il caso sotto il profilo del metodo generale (e non quello specifico di casalinga). Eseguiti i nuovi accertamenti medici, il servizio medico dell'UAI ha confermato che l'interessata presentava un'incapacità lavorativa del 40% come operaia generica (cfr. rapporto del Dott. Lehmann del 30 gennaio 2006, doc. 66). L'amministrazione, mediante decisione dell'11 dicembre 2006, ha pertanto erogato in favore della nominata un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2003 (doc. 81). L'interessata ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo innanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. Con giudizio del 29 maggio 2007, su proposta dell'UAIE (cfr. rapporto del Dott. Gabris del 31 marzo 2007, doc. 88), il TAF ha parzialmente accolto l'impugnativa,
C1715/2010 Pagina 3 annullato la decisione dell'11 dicembre 2006 ed ha rinviato gli atti all'UAIE affinché eseguisse un accertamento pluridisciplinare completo in Svizzera. B. A._______ è stata visitata dal 14 al 16 gennaio 2008 dal Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM) di Bellinzona. Sono state eseguite visite specialistiche in psichiatria (Dott. Mari), reumatologia (Dott. Mariotti) e neurologia (Dott. Bernasconi). Nella relazione del 12 marzo 2008 è stata sostanzialmente ritenuta la diagnosi di natura invalidante di fibromialgia, rizoartrosi, plurimetatarsalgie, sindrome lombo vertebrale, sindrome cervicale, osteoporosi ed una diagnosi non necessariamente invalidante di personalità con tratti autofrustranti, ipotireosi compensata, ipertensione arteriosa, obesità. La patologia ortopedica causa un'incapacità lavorativa del 30% nell'ultima attività esercitata (operaia) a determinate condizioni di postura, porto pesi, e movimenti e anche come casalinga. Secondo il reumatologo (cfr. perizia del 21 gennaio 2008), l'incapacità sarebbe del 20% in attività adeguate. Le altre affezioni non assumono carattere invalidante. Nella perizia conclusiva del 12 marzo 2008, il SAM ha stimato al 30% l'incapacità lavorativa in qualsiasi lavoro a partire da febbraio 2002. L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Gabris, psichiatra del servizio medico dell'UAIE, il quale, nella sua relazione dell'11 maggio 2008 (doc. 105), ha condiviso diagnosi e valutazioni espresse dal SAM ed ha fissato al 16 gennaio 2008 la decorrenza del tasso d'invalidità in parola (visita al SAM). C. Con progetto di decisione del 16 giugno 2008, l'UAIE ha disposto la soppressione del quarto di rendita (doc. 106). Nel frattempo, l'amministrazione ha interpellato di nuovo il Dott. Gabris alfine di sapere se l'assicurata non avrebbe mai avuto diritto ad un quarto di rendita AI o se il quarto di rendita era giustificato a partire da febbraio 2002 fino alla data della perizia del SAM e se il rapporto del SAM fosse chiaro in proposito (doc. 107 e 109). Con risposta del 21 agosto 2008 (doc. 112), il Dott. Gabris indica che la perizia del SAM non si è occupata dell'evoluzione del tasso d'invalidità dal febbraio 2002 in poi. Con lettera del 14 novembre 2008 (doc. 115, vedi anche nota del 6 novembre 2008, doc. 113), l'UAIE ha interpellato di nuovo il SAM per chiarire l'evoluzione delle patologie in corso e le loro conseguenze sulla capacità di lavoro
C1715/2010 Pagina 4 dalla fine del rapporto lavorativo (31 luglio 2001) fino alla data della perizia e segnatamente indicare se c'è stato un miglioramento a partire dalla data della perizia oppure se non c'è mai stata un'incapacità del 40%, nel qual caso il quarto di rendita sarebbe stato concesso a torto. Con la risposta del 1° dicembre 2008 (doc. 116), i responsabili del SAM hanno annotato che non possono porre in dubbio la valutazione operata dal Dott. Muggli per conto dell'UAI il 26 gennaio 2004 che valutava al 40% il tasso d'invalidità generale a decorrere dal 1° febbraio 2002. Nel gennaio 2008, la situazione era invece quella accertata in sede di perizia. Con nuovo progetto di decisione del 27 marzo 2009, l'UAIE ha stabilito che, in base alla perizia effettuata tra il 14 e il 16 gennaio 2008, l'incapacità lavorativa era del 30% in un'attività confacente allo stato di salute dell'interessata e questo a partire dal 1° febbraio 2002. Il diritto al quarto di rendita veniva tuttavia confermato dal 1° febbraio 2003, ma da subito non vi sarebbe più alcun diritto ad una rendita d'invalidità (doc. 117). Con la risposta del 14 aprile 2009 (doc. 118), A._______, rappresentata dall'avv. Potenza, lamenta dapprima la carenza di motivazione della decisione che non le permetterebbe di tutelare adeguatamente i suoi diritti. Prima di potere prendere posizione sul merito, l'assicurata chiede di prendere visione della perizia medica e di tutti gli atti che hanno portato l'UAIE al provvedimento in questione (doc. 118). La perizia SAM è stata inviata all'avvocato Potenza il 29 aprile 2009 (doc. 119). Con atto del 29 maggio 2009, A._______ ribadisce di non comprendere come si è giunti al progetto in parola e che difetterebbe la produzione di altri documenti importanti che hanno condotto allo stesso progetto. Nel merito, l'assicurata riscontra delle contraddizioni fra la perizia reumatologica, che rinvia a problematiche psichiatriche (fibromialgia), e la perizia psichiatrica che non fa stato di patologie importanti in atto (doc. 120). Mediante decisione del 1° febbraio 2010, l'UAIE ha soppresso il quarto di rendita di cui era al beneficio A._______ con effetto dal 1° aprile 2010 (doc. 122). D. Con il ricorso depositato il 15 marzo 2010, A._______, sempre rappresentata dall'avv. Potenza, lamenta in via preliminare la carenza di motivazione della decisione impugnata. In particolare, l'UAIE non precisa
C1715/2010 Pagina 5 come sia giunto alla decisione contestata. Nel merito censura la contraddizione di alcuni punti della perizia del SAM e soprattutto l'inadeguatezza dell'indagine psichiatrica. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 giugno 2010, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. E. Lo scrivente Tribunale, con ordinanza del 28 giugno 2010, ha inviato all'insorgente copia delle osservazioni dell'amministrazione e di altri documenti di rilievo, tra i quali i rapporti del Dott. Gabris dell'11 maggio e del 21 agosto 2008 (doc. 105 e 112) e la risposta del SAM del 1° dicembre 2008 (doc. 116). A._______, con scritto del 23 agosto 2010, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso contestando in più punti il complemento istruttorio, in particolare l'analisi psichiatrica del SAM, il mancato riferimento all'anamnesi e le contraddizioni ivi contenute. Con decisione incidentale del 24 agosto 2010, il Tribunale amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di Fr. 300., corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 29 settembre 2010. Duplicando in data 8 ottobre 2010, l'UAIE si è riconfermato nelle sue precedenti conclusioni. Copia della duplica dell'amministrazione è stata inviata per conoscenza alla ricorrente con ordinanza del 14 ottobre 2010. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2.
C1715/2010 Pagina 6 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e 2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo relativo alle presunte spese processuali di Fr. 300.. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
C1715/2010 Pagina 7 particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. 4.1. La parte ricorrente censura in primo luogo la carenza di motivazione della decisione impugnata facendo valere che non si capirebbe dalla stessa su quali basi è fondata. Questa censura deve essere esaminata nell'ambito del diritto di essere sentito, la cui violazione va esaminata d'ufficio dallo scrivente Tribunale (DTF 120 V 357 consid. 2a). 4.2. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2 Cst, comprende il diritto per l'assicurato di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 2628 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 2933 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA, vedi anche art. 49 cpv. 3 LPGA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c, 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale
C1715/2010 Pagina 8 federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità (o il giudice) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia 107 consid. 2b). 4.3. Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; 126 V 130 consid. 2b; 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una grave violazione di procedura, malgrado il principio dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss). 5.
C1715/2010 Pagina 9 5.1. Nella fattispecie, la decisione impugnata del 1° febbraio 2010 non contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati. È vero che vengono espresse le norme legali principali applicabili, ma manca – per rispondere alla censura della ricorrente – una descrizione dei risultati del complemento istruttorio ordinato in seguito alla sentenza del 29 maggio 2007. Manca altresì una spiegazione della conferma o meno del quarto di rendita AI. Viene semplicemente indicato che la prestazione sarà soppressa dal 1° aprile 2010, ma senza precisare se la soppressione avviene in seguito a un miglioramento dello stato di salute dell'interessata o se la decisione di concessione del quarto di rendita era manifestamente erronea. Nella motivazione non sono contenute né le valutazioni del servizio medico dell'autorità inferiore, né un breve riassunto dei fatti. Con il progetto di decisione inviato alla richiedente il 27 marzo 2009 era stato illustrato quale sarebbe stato il risultato della sua domanda e nel contempo le era stata offerta la possibilità di pronunciarsi, ma non le erano state fornite più informazioni di quelle contenute nella decisione del 1° febbraio 2010. Questo progetto risulta inoltre contraddittorio nella misura in cui viene indicata un'incapacità di lavoro del 30% dal 1° febbraio 2003, che di principio avrebbe dovuto giustificare il rifiuto di prestazioni, ma anche l'esplicita conferma del quarto di rendita senza spiegazioni. Questa prestazione sarebbe infatti soppressa solo pro futuro. 5.2. Dalla motivazione della decisione del 1° febbraio 2010 l'insorgente non ha potuto dedurre i fatti su cui essa si fondava e le ragioni per cui è stato pronunciata. In queste circostanze, l'assicurata non ha potuto validamente confrontarsi con le ragioni della decisione. Si deve pertanto ammettere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 35 PA e 49 cpv. 3 LPGA, ciò che costituisce una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente. Trattandosi di una grave violazione del diritto di essere sentiti, lo scrivente Tribunale non può sanarla (vedi qui sopra consid. 4.3). Va rilevato che neppure in occasione del suo preavviso (risposta del 17 giugno 2010), l'autorità inferiore ha sanato tale vizio. Nella sostanza, l'UAIE si limita a spiegare che la prestazione va soppressa in seguito alle costatazioni del SAM, dalle quali traspare che l'interessata presenta un'incapacità di lavoro del 30%. Nulla viene precisato in relazione a un eventuale miglioramento della capacità lavorativa dell'interessata, né in merito alla prestazione in corso dal 1° febbraio 2003.
C1715/2010 Pagina 10 5.3. Va inoltre osservato che, in sede di audizione, con lettera del 14 aprile 2009, l'insorgente, per il tramite del suo avvocato, aveva chiesto di prendere visione non solo della perizia del SAM, ma anche di tutti gli atti che hanno portato al progetto di decisione. Ora, con lettera del 29 aprile 2009, l'UAIE ha trasmesso solo la perizia del SAM, ma non gli altri documenti, tra i quali p. es. la lettera del SAM del 1° dicembre 2008 che riveste un'importanza rilevante. Ora, il diritto di essere sentito comprende anche quello di prendere conoscenza dell'incarto. L'UAIE, omettendo di trasmettere tutti i documenti rilevanti per l'esame della vertenza, ha quindi violato il diritto di essere sentito anche per questo motivo. Questo vizio è stato solo in parte sanato dallo scrivente Tribunale che ha provveduto, con ordinanza del 28 giugno 2010, a inviare parte della documentazione mancante (sono stati inviati infatti, oltre alla perizia del SAM, solo i doc. 105, 112 e 116). 5.4. In tali circostanze, si deve concludere che l'autorità inferiore è incorsa in una grave violazione del diritto di essere sentito della ricorrente che non può essere sanata dallo scrivente Tribunale. Ne discende che a prescindere dalle possibilità di successo nel merito – che non occorre esaminare in questa sede –, la pronuncia impugnata va annullata e la causa retrocessa all'autorità inferiore affinché rimedi al vizio e renda un nuovo provvedimento. 6. 6.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo spese versato dalla ricorrente, di Fr. 300., le viene restituito. 6.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200., da porre a carico dell'autorità inferiore. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
C1715/2010 Pagina 11 decisione del 1° febbraio 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del considerando 5.4 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 300. è restituito alla parte ricorrente. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: