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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2007 C-1539/2007

14. September 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,060 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | decisione del 24 gennaio 2007 in materia di presta...

Volltext

Corte II I C-1539/2007/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 settembre 2007 Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti. A._______, patrocinato da Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assirati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. decisione del 24 gennaio 2007 in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1539/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: A._______, cittadino italiano, nato il , ha formulato, in data 2 ottobre 2003, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 8); mediante decisione del 12 gennaio 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di rendita per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 54); in data 23 gennaio 2006, A._______, rappresentato dal Patronato INCA di Amburgo, ha presentato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo chiedendo di essere posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (doc. 56); mediante decisione su opposizione del 24 gennaio 2007, l'UAIE ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 12 gennaio 2006 (doc. 63); con gravame del 27 febbraio 2007, A._______, rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a, almeno, la mezza rendita AI a decorrere dal 1° novembre 2001; con la risposta di causa del 30 maggio 2007, l'autorità amministrativa ha proposto la reiezione del gravame; nel frattempo, in data 21 maggio 2007, lo scrivente Tribunale ha ricevuto ulteriore documentazione medica; con ordinanza del 6 giugno 2007, il TAF ha chiesto all'UAIE di completare la sua presa di posizione tenendo conto della recente documentazione pervenuta; l'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione al proprio servizio medico ed ha proceduto ad un'indagine economica dalla quale risulta che A._______ presenta un'incapacità di guadagno del 59,6% (arrotondato al 60%) da aprile 2004; nella sua presa di posizione complementare del 9 luglio 2007, l'UAIE ha proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il riconoscimento in Pagina 2

C-1539/2007 favore dell'assicurato del diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2004; chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta dell'amministrazione, il Patronato INCA, con scritto dell'11 settembre 2007, ha dichiarato l'intenzione del proprio assistito di aderire alla soluzione transattiva prospettata dall'UAIE; in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso; in virtù dell'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione (DTF 131 V 417 e Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2000 UV n. 11); ora, vista la proposta formulata dall'amministrazione, volta ad accogliere parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._______ Pagina 3

C-1539/2007 il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° aprile 2004, atteso che la parte ricorrente ha manifestato la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo; il ricorso è quindi parzialmente accolto e l'impugnata decisione annullata, a A._______ essendo riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2004; non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e la documentazione clinica prodotta, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.--, da porre a carico dell'Ufficio AI intimato; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione del 24 gennaio 2007 annullata. A A._______ viene riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° aprile 2004. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.--, posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Pagina 4

C-1539/2007 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziale) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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