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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2011 C-1454/2011

11. Mai 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·828 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione dell'11 febbraio 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-1454/2011 Decisione dell'11 maggio 2011 Composizione Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, casella postale 6362, 6901 Lugano, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione dell'11 febbraio 2011.

C-1454/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione del 11 febbraio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, in esito a procedura di revisione, ha soppresso, con effetto 1° aprile 2011, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° maggio 2008 il cittadino italiano A.________, nato il ; in data 4 marzo 2011, A.________, regolarmente rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo il ripristino dell'intera prestazione AI dalla data di soppressione; a suffragio di quanto postulato ha prodotto diversa documentazione medica; chiamato a pronunciarsi sull'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la vertenza, ha sottoposto gli atti al proprio medico di fiducia, Dott. Erba, il quale (rapporto del 15 aprile 2011) ha rilevato che la perizia effettuata in sede d'istruttoria è da intendersi come una valutazione differente di un medesimo stato clinico, per cui non sussiste alcun miglioramento dello stato di salute dell'interessato; nelle sua risposta di causa del 29 aprile 2011, l'Ufficio AI cantonale comunica di aver riesaminato il provvedimento impugnato dell'11 febbraio 2011 e di aver emanato (tramite l'UAIE, solo competente per notificare decisioni riguardanti persone residenti all'estero) una nuova decisione il 26 aprile precedente con la quale ha ripristinato il diritto all'intera rendita AI a decorrere dal 1° aprile 2011 (data di soppressione); anche l'UAIE, nella risposta del 5 maggio 2011, comunica di aver emanato la nuova decisione il 26 aprile 2011 che annulla e sostituisce quella impugnata dell'11 febbraio 2011; con lettera del 28 aprile 2011 all'UAIE, l'avv. Sciuchetti ha preso atto della nuova decisione intendendola chiaramente come ripristino della rendita intera AI dalla data di soppressione; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del

C-1454/2011 Pagina 3 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF, sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di d'invalidità possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 69 lett. b della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso; giusta l'art. 58 cpv. 3 PA, l'autorità di ricorso continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; il 26 aprile 2011, l'UAIE ha annullato la propria decisione del 11 febbraio 2011, sostituendola con una nuova, nella quale aderisce alle conclusioni della parte ricorrente; il ricorso è pertanto divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione e la causa può essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF; nel caso in esame non vengono prelevate spese processuali; alla parte ricorrente può essere assegnata un'indennità per le spese ripetibili (art. 5, 8 e 15 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), vista l'ampia memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere, nel caso in esame, un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'500.-, da porre a carico dell'autorità inferiore.

C-1454/2011 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è privo di oggetto e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titolo di spese ripetibili di Fr. 2'500.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con allegato la lettera del 5 maggio 2011 dell'UAIE [doc. TAF 3], la lettera del 29 aprile 2011 dell'UAI TI e le annotazioni del Dott. Erba del 15 aprile 2011) – autorità inferiore (n. di rif. x; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata

C-1454/2011 Pagina 5 e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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