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Bundesverwaltungsgericht 30.04.2014 C-1312/2014

30. April 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,095 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione-vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 22 gennaio 2014)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-1312/2014

Sentenza d e l 3 0 aprile 2014 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato 50 & Piu' ENASCO, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su opposizione del 22 gennaio 2014).

C-1312/2014 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 22 gennaio 2014, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione del 31 ottobre 2013 (pervenuta il 4 novembre 2013 alla CSC; doc. 15 pag. 1 dell'incarto della CSC) di A._______ ed ha confermato la decisione del 3 giugno 2013 (doc. 13) mediante la quale ha riconosciuto all'interessato un'indennità forfettaria di fr. 17'073.- (doc. 20). 2. 2.1 Il 13 febbraio 2014, il rappresentante dell'interessato ha inoltrato uno scritto, per via elettronica (e-mail), alla CSC mediante il quale ha chiesto di riconoscere dei periodi assicurativi superiori a quelli ritenuti (doc. 21 pag. 1e2e allegato doc. TAF 1). 2.2 Detto scritto è stato trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il 10 marzo 2014 (doc. TAF 1), unitamente all'incarto di causa. 3. Lo scritto inoltrato il 13 febbraio 2014 è stato interpretato quale ricorso contro la decisione su opposizione resa dalla CSC il 22 gennaio 2014. 4. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 5. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

C-1312/2014 Pagina 3 6. 6.1 Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 6.2 Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA). 7. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 24 marzo 2014 (doc. TAF 2; notificata il 1° aprile 2014; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso del 13 febbraio 2014 apponendo la propria firma manoscritta in originale (o quella del rappresentante munito della necessaria procura), entro il termine di cinque giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (art. 52 cpv. 1 e 2 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 8. Il termine, con scadenza al 7 aprile 2014, assegnato al ricorrente per regolarizzare il ricorso nel senso indicato nella decisione incidentale del 24 marzo 2014 di questo Tribunale è scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. 10.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS). 10.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cau-

C-1312/2014 Pagina 4 se dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-1312/2014 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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