Corte II I C-125/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 aprile 2009 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità, decisione del 15 novembre 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-125/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 15 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto a A._______ il diritto ad una mezza rendita d'invalidità, a decorrere dal 1° maggio 2006, che, contro questa decisione, A._______, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano di assistenza sociale (INAS), ha interposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale il 7 gennaio 2008, che, secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale, che, conformemente all’art. 60 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1), il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata, che il ricorso deve essere consegnato al Tribunale amministrativo federale oppure, a lui indirizzato, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 e 60 cpv. 2 LPGA), che, in concreto, la decisione impugnata è stata notificata all'INAS il 19 novembre 2007, come quest'ultimo ha espressamente riconosciuto nel ricorso, sicché il termine per ricorrere è scaduto il 4 gennaio 2008 (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. c LPGA), che il ricorso, inoltrato il 7 gennaio 2008 (data del timbro postale), è pertanto tardivo, Pagina 2
C-125/2008 che, in conformità con l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendo i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso, che il ricorrente non ha addotto con il ricorso nessun impedimento ai sensi dell'art. 41 LPGA, per cui non sussiste alcun motivo per restituire il termine ricorsuale, che il ricorso è, di conseguenza, irricevibile, che, come prescrive l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora, per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in concreto, le spese processuali di Fr. 300.-, avanzate dal ricorrente l'11 luglio 2008, gli sono restituite. Pagina 3
C-125/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese processuali. Di conseguenza, l'anticipo di Fr. 300.-, versato l'11 luglio 2008, è restituito al ricorrente. 3. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (atto giudiziale); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 4
C-125/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5