Corte II I C-1020/2006 {T 0/2} Sentenza del 6 dicembre 2007 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf (presidente della camera), cancelliere Graziano Mordasini. X._______, patrocinato dall'Avv. Lorenzo Medici, via Motta 24, casella Postale 5708, 6901 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che tra il 25 maggio 1997 ed il 20 settembre 2001 X._______, cittadino serbo nato il..., ha vissuto nel canton Ticino a beneficio di un permesso di dimora (permesso B) ed ha lavorato in qualità di vice presidente presso la Y._______ di Lugano; che egli ha in seguito usufruito di un visto ordinario per la Svizzera per il periodo 14 ottobre 2003 - 13 gennaio 2004; che l'interessato ha soggiornato una seconda volta sul territorio della Confederazione tra il 23 maggio 2006 ed il 22 agosto 2006 a beneficio di un visto per affari, al fine di occuparsi dell'attività della Z._______, società con sede principale a Lugano, costituita nel febbraio 2006; che in data 4 agosto 2006, X._______, agendo per il tramite del suo patrocinatore, ha presentato un'istanza volta all'ottenimento di un permesso di dimora, indicando in particolar modo che la suddetta società intendeva assumerlo in qualità di direttore generale della sede di Lugano e di aver già sottoscritto un contratto di locazione; che con decisione del 5 settembre 2006, l'Ufficio della manodopera estera di Bellinzona, non ravvisando l'esistenza di un sufficiente interesse economico e fiscale nella nuova iniziativa ed in applicazione del principio della priorità dei cittadini degli stati membri della Comunità europea, ha respinto la suddetta richiesta; che in data 25 agosto/19 settembre 2006, X._______ ha presentato all'Ambasciata di Svizzera a Mosca una domanda di visto multiplo per la Svizzera, e meglio 3 volte per 10 giorni nell'arco di 3 mesi, al fine di poter occuparsi dell'attività della Z._______ ed incontrare le autorità ticinesi degli stranieri; che con scritto del 4 ottobre 2006, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino (SPI) ha trasmesso la suddetta domanda di visto all'UFM, facendo particolare riferimento alla decisione negativa emessa in data 5 settembre 2006 dall'Ufficio della manodopera estera; che il 1° novembre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di X._______, Pagina 2
considerando in sostanza che i motivi addotti a sostegno dell'istanza come pure l'insieme delle circostanze della fattispecie facessero sorgere seri dubbi sulle reali intenzioni del richiedente; che l'autorità intimata ha inoltre affermato come il fatto che l'interessato fosse già venuto in Ticino in precedenza non permetteva di considerare un nuovo soggiorno come opportuno e sottolineato che quest'ultimo non poteva avvalersi di legami personali stretti con la Russia, di modo che non si poteva escludere che una volta in Svizzera egli tenti di rimanervi durevolmente con la speranza di trovarvi, per lui e ulteriormente per la sua famiglia, una sistemazione migliore di quella che conoscono nel loro paese d'origine; che essa ha infine ritenuto che la difesa degli interessi del richiedente in Ticino poteva essere assunta dal suo rappresentante legale; che con scritto del 7 dicembre 2006, X._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, attestando come la citata decisione, non sorretta da ragioni oggettive e in palese contraddizione con la situazione reale, fosse arbitraria e rilevando di aver sollecitato l'autorizzazione d'entrata in Svizzera per potere sviluppare le strutture della Z._______ secondo le modalità indicate dall'Ufficio della manodopera estera, nella speranza di ottenere ulteriormente il rilascio di un permesso di dimora; che l'interessato ha poi osservato come il fine ultimo delle pratiche intraprese fosse quello di trasferire definitivamente in Svizzera il suo domicilio e quello della sua famiglia, obiettivo perseguito alla luce del sole ed in ossequio alla legislazione applicabile; che egli ha infine sottolineato di aver beneficiato di un permesso di dimora in Ticino dal 25 maggio 1997 al 20 settembre 2001, nonché di due visti d'affari per i periodi 14 ottobre 2003 - 13 gennaio 2004, rispettivamente 23 maggio 2006 - 22 agosto 2006, e di aver lasciato la Svizzera alla scadenza del periodo autorizzato; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 14 marzo 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria del richiedente, il quale non può avvalersi di legami personali stretti con la Russia, non fosse sufficientemente garantito; Pagina 3
che l'autorità di prime cure ha inoltre rilevato come lo scopo effettivo del soggiorno auspicato non fosse chiaramente dimostrato e sussistessero dubbi sulle reali intenzioni dell'interessato; che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente non ha reagito; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20 cpv. 1 della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF); che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase); che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase); che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che X._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA); Pagina 4
che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS, RS 142.211]); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 823.21]); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OenS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/ Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28ss); Pagina 5
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OenS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che, allorquando l'autorità è chiamata a determinarsi in merito alla questione di sapere se la partenza dalla Svizzera alla fine del soggiorno auspicato sia sufficientemente garantita, essa deve procedere alla ponderazione tra gli elementi che parlano in favore di un ritorno in patria e quelli che lasciano presupporre che il richiedente prolungherà la sua presenza sul territorio della Confederazione allo scadere del visto concessogli; che nella fattispecie, l'UFM ha ritenuto che l'insieme delle circostanze facessero sorgere seri dubbi sulle reali intenzioni di X._______ e che la sua uscita dalla Svizzera alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che, in ragione delle allegazioni del ricorrente secondo cui le pratiche intraprese avevano quale fine ultimo il definitivo trasferimento in Svizzera del suo domicilio e di quello della sua famiglia, i dubbi e le paure espresse dall'autorità intimata non possono essere sottovalutate; che in casu bisogna tuttavia tenere debitamente in considerazione il comportamento da questi tenuto nel corso degli anni nei confronti delle autorità elvetiche; che il richiedente ha sempre rispettato i termini impostigli dalle autorità per lasciare il territorio della Confederazione, sia al termine del suo permesso di dimora nel 2001, che alla scadenza dei visti di cui ha beneficiato tra il 2003 ed il 2004 e nel 2006; che appare verosimile che le pratiche inerenti lo sviluppo delle strutture della Z._______ di Lugano secondo le modalità indicate dall'Ufficio della manodopera estera necessitano, almeno in parte, la Pagina 6
presenza personale del ricorrente e quindi non possono essere demandate in toto al suo patrocinatore; che pertanto, nel quadro delle sue attività professionali, appare legittimo permettere all'interessato di recarsi in Ticino, al massimo 3 volte per una durata di 10 giorni cadauna in un lasso di tempo di 3 mesi, al fine di espletare le suddette incombenze; che, di transenna, il non rispetto da parte di X._______ dei termini dei visti eventualmente concessigli pregiudicherebbe in maniera irrimediabile le sue possibilità di poter beneficiare in futuro di un permesso di dimora in Ticino; che il TAF ritiene pertanto che sarebbe inopportuno, alla luce delle garanzie fornite, rifiutare a X._______ l'autorizzazione d'entrare in Svizzera, l'interesse privato di quest'ultimo a recarvisi per ragioni professionali prevalendo su quello pubblico al rifiuto del visto richiesto; che di conseguenza il ricorso è ammesso; che l'autorità intimata è pertanto invitata ad autorizzare l'entrata in Svizzera di X._______; che, visto l'esito della procedura, non si percepiscono spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che in casu si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di Fr. 800.- a titolo di spese ripetibili (IVA compresa) appaia equa. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: Pagina 7
1. Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 1° novembre 2006 è annullata. La causa è rinviata all'autorità intimata per la concessione di un visto ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 600.-, versato in data 12 febbraio 2007, è restituito al ricorrente. 3. Al ricorrente viene assegnata un'indennità di Fr. 800.- a titolo di ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata, allegato: foglio di informazione per il rimborso) - autorità inferiore, incarto 1 550 856 di ritorno Il presidente della camera : Il cancelliere: Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini Data di spedizione: Pagina 8