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Bundesverwaltungsgericht 21.03.2010 C-1010/2010

21. März 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,056 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione invalidità, decisione del 19 gennaio...

Volltext

Corte II I C-1010/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 marzo 2010 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 19 gennaio 2010) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-1010/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante progetto di decisione del 14 gennaio 2010, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha comunicato a A._______, cittadino italiano, nato il , che avrebbe avuto diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo limitato dal 1° maggio al 31 dicembre 2007; nel contempo l'Ufficio AI ha informato l'interessato che avrebbe avuto la possibilità di presentare delle osservazioni entro un termine di 30 giorni, trascorso il quale sarebbe stata emanata una decisione formale; in data 19 gennaio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per emanare le decisioni per gli assicurati non residenti in svizzera, ha emanato una decisione conformemente al progetto; con il gravame depositato il 18 febbraio 2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha preliminarmente rilevato la violazione della procedura di audizione e, nel merito, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 31 dicembre 2007; produce, a suffragio delle sue conclusioni, una relazione del 12 febbraio 2010 del Dott. Pizzagalli; lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 23 febbraio 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; l'Ufficio AI del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 5 marzo 2010, ha rilevato che la decisione impugnata è stata emanata prima dello scadere del termine per presentare delle osservazioni al progetto del 14 gennaio 2010 ed ha pertanto chiesto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere la procedura dal progetto di decisione; anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 10 marzo 2010, propone l'accoglimento del ricorso in tal senso; in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) Pagina 2

C-1010/2010 emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; non è contestato come nella specie l'amministrazione abbia omesso, per errore, di sentire l'assicurato prima di emanare la decisione formale e ciò in violazione dell'art. 42 LPGA e dell'art. 73 ter cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), secondo il quale le parti possono presentare all'Ufficio le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni; ora, come rilevato dalle parti, fra il progetto di decisione del 14 gennaio 2010 e la decisione formale stessa (19 gennaio) corrono solo 5 giorni ciò che ha reso di fatto impossibile lo svolgimento della procedura di audizione; è quindi indispensabile rinviare gli atti all'amministrazione perché riprenda la procedura a partire dal progetto di decisione del 14 gennaio 2010 ed offra all'assicurato la possibilità di pronunciarsi in merito entro un termine di 30 giorni; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore affinché proceda ai sensi dei considerandi; Pagina 3

C-1010/2010 non vengono prelevate spese; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.--, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore. Dispositivo alla pagina seguente Pagina 4

C-1010/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 19 gennaio 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con allegati le risposte del 5 e 10 marzo 2010) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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