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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2008 B-7816/2006

10. Juli 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·8,126 Wörter·~41 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione contro la disoccupazione | Assicurazione contro la disoccupazione

Volltext

Corte II B-7816/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 luglio 2008 Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Bernard Maitre, David Aschmann, cancelliere Corrado Bergomi. X._______ SA, via Cantonale, casella postale, 6705 Cresciano, patrocinata dall'avv. Carlo Brusatori, via Mulino Rosso 10, casella postale 145, 6517 Arbedo, ricorrente, contro Segreteria di Stato dell'economia SECO, Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, autorità inferiore Assicurazione contro la disoccupazione. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

B-7816/2006 Fatti: A. La ditta X._______ SA con sede a C._______ ha come scopo - conformemente all'estratto del registro di commercio - "l'esercizio di cave di granito; l'estrazione, la lavorazione; il trasporto e il commercio di granito e di ogni altra pietra naturale; nonché l'esercizio di un'impresa di costruzioni, di un ufficio tecnico e l'esecuzione di scavi meccanici; il compimento di tutti gli affari che sono in rapporto diretto o indiretto con questo scopo e la partecipazione ad altre imprese in Svizzera o all'estero.". B. Con decisioni del 16 febbraio 2004, 11 marzo 2005 e 9 marzo 2006 la Sezione del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia della Repubblica e Cantone Ticino ha autorizzato il pagamento delle indennità per intemperie relative ai mesi di gennaio del 2004, 2005 e 2006 in favore della ricorrente in qualità di datore di lavoro. C. Il 23 ottobre 2006 la Segreteria di Stato dell'economia SECO (di seguito: SECO) ha eseguito presso la ricorrente il controllo concernente il diritto alle indennità per perdite di lavoro dovute ad intemperie e indennità per lavoro ridotto durante i mesi di gennaio 2004, 2005 e 2006. Con decisione del 7 novembre 2006 la SECO ha ordinato alla ditta X._______. SA la restituzione di un importo di fr. 24'589.10 a titolo di prestazioni indebite. Essa ha dapprima rilevato che nel periodo di controllo non è stato possibile verificare la realtà e l'ampiezza delle ore perse dovute ad intemperie riguardanti il signor G._______. Per questo dipendente il datore di lavoro non ha potuto presentare alcun documento adeguato di registrazione del tempo di lavoro menzionante tra l'altro le ore effettuate (comprese le ore supplementari e gli straordinari), le ore perse per intemperie (mezza giornata, giornata) od altri motivi. Per il signor G._______ non poteva di conseguenza essere riconosciuto il diritto all'indennità. La SECO ha inoltre ritenuto che, per quanto attiene ai dipendenti T._______ e E._______, nel gennaio 2006 la cassa ha indennizzato i due dipendenti ciascuno per una perdita di lavoro di 168 ore, mentre secondo la relazione delle ore perse per intemperie e del rilevamento mensile delle presenze, le ore perse per Pagina 2

B-7816/2006 intemperie erano rispettivamente di 112 ore per il signor T._______ e di 152 ore per il signor E._______. Di conseguenza la SECO ha provveduto a correggere le ore lavorate e le ore perse figuranti sul conteggio del gennaio 2006. Contro la decisione menzionata la ditta X._______ SA ha sollevato opposizione in data 22 novembre 2006. Essa ha in sostanza riconosciuto la decisione di restituzione per quanto riguarda gli importi relativi ai dipendenti T._______ e E._______, in quanto la Cassa di disoccupazione le aveva versato un importo maggiore di quanto richiesto. La X.______ SA ha tuttavia formalmente contestato la decisione della SECO per quanto concerne il dipendente G._______. Nella sua motivazione essa ha addotto che egli lavora per la maggior parte del suo tempo in cava e in laboratorio, dunque la sua attività è strettamente dipendente dal lavoro degli operai. Se le condizioni metereologiche non consentono l'attività degli operai, nemmeno lui può lavorare, e da questa circostanza si deduce la perdita di lavoro dovuta ad intemperie. Essa ha osservato che il signor G._______ è un dipendente a salario mensile e che a suo avviso la rilevazione delle sue ore di lavoro non è importante, poiché egli è praticamente sempre presente in ditta. Un controllo delle ore perse per intemperie viene tenuto con il formulario "rapporto sulle ore perse", dove figurano tutte le ore perse, con le assenze pagate e non pagate, che lo stesso dipendente ha firmato. Il periodo di intemperie comprende tutto il mese di gennaio, a causa della neve e del gelo, non si tratta quindi di singole assenze durante tutto l'anno, dovute magari alla pioggia, dove la rilevazione del tempo potrebbe essere più importante. Infine la X._______ SA ritiene che una tale mancanza non è sufficiente per giustificare la domanda di restituzione dell'indennità. A suo avviso la SECO è incorsa in un formalismo eccessivo e ingiustificato, considerato che prima d'ora non erano stati effettuati controlli da parte dell'ispettore del SECO e che quest'ultimo non aveva indicato come tenere la rilevazione del tempo di lavoro nel caso specifico. La X._______ SA si appella alla buona fede della ditta. Con decisione del 6 dicembre 2006 la SECO ha respinto l'opposizione del 22 novembre 2006. Essa osserva in sostanza che al momento in cui è stato effettuato il controllo da parte dell'ispettore della SECO l'azienda non disponeva di un sistema di rilevamento dell'orario di lavoro per il dipendente G._______. Per la SECO l'instaurazione di un tale sistema è imperativa per l'insieme del personale e più Pagina 3

B-7816/2006 particolarmente per gli aventi diritto all'indennità. Detta esigenza figura del resto nell'opuscolo INFO-IPI, nonché sul formulario "Domanda d'indennità per intemperie" consegnato ai datori di lavoro. Conseguentemente l'azienda non può prevalersi della sua ignoranza in merito all'esistenza di un tale obbligo. A mente della SECO l'esigenza del rilevamento delle ore per il dipendente G._______ non può essere qualificata come formalismo eccessivo, bensì rappresenta una delle condizioni imperative per l'erogazione delle prestazioni in caso di intemperie. Infatti, i lavoratori la cui perdita di lavoro non può essere determinata o il cui orario di lavoro non è sufficientemente controllabile, non hanno diritto all'indennità. È quindi indispensabile che il datore di lavoro preveda un sistema di controllo individuale alle presenze. La SECO ha preso atto della decisione del 26 marzo 2003 emessa dalla Sezione del lavoro di Bellinzona, secondo la quale il "signor G.________ è occupato in ufficio durante circa il 30 per cento del suo tempo di lavoro, mentre per il rimanente 70 per cento è occupato all'esterno.". Infine la SECO fa presente che l'esame della buona fede e delle gravi difficoltà verrà effettuato nell'ambito di una domanda di condono. D. Contro questa decisione della SECO la X._______ SA (di seguito: ricorrente) è insorta con ricorso del 21 dicembre 2006 presso l'allora competente Commissione di ricorso DFE. La ricorrente postula l'accoglimento del ricorso e l'annullamento integrale della decisione impugnata, protestate spese e ripetibili. Essa postula inoltre "il rinvio dell'incarto alla SECO per il calcolo degli importi da restituire in rapporto alle indennità versate ai dipendenti T._______ e E._______, mentre per il dipendente G._______ non si fa luogo a nessuna restituzione.". In primo luogo la ricorrente è d'accordo con la restituzione degli importi in eccesso versati erroneamente ai dipendenti T._______ e E._______. Secondo i suoi calcoli l'importo da rimborsare ammonterebbe a fr. 1'453,18. In secondo luogo essa contesta nuovamente la restituzione dei contributi per quanto attiene al dipendente G._______. Quest'ultimo percepisce un salario mensile, per cui la ricorrente aveva ritenuto che non fosse tenuta a stilare una rilevazione ad hoc delle ore di lavoro, considerato che egli è sempre presente in ditta. Per la ricorrente l'aver omesso di allestire il rilevamento rappresenta una semplice omissione formale, tanto più che i risultati possono comunque essere stabiliti in base alla documentazione già presente presso la ricorrente e ai dati atmosferici Pagina 4

B-7816/2006 noti alla SECO. La ricorrente sostiene che l'attività del signor G._______ è legata al lavoro degli altri operai; infatti egli la svolge in gran parte all'aperto, in cava, e in laboratorio. Anche il lavoro d'ufficio è sempre svolto in funzione della preparazione del lavoro in cava e sul materiale estratto; in particolare egli elabora ordinazioni, rapporti di cantiere sull'avanzamento dei lavori, prepara il piano di lavoro per la cava, sia per operai che per macchinari, materiale, ecc.. Se le condizioni metereologiche non consentono il lavoro degli altri operai, nemmeno il signor G._______ può svolgere le proprie singole mansioni. A mente della ricorrente nel caso in esame tale circostanza trova conferma nel fatto che i periodi dell'anno per i quali furono versate le indennità erano relativi ai mesi di gennaio, ossia al lasso di tempo nel quale a seguito del gelo e della neve non si può lavorare per l'intero mese. Vale a dire che anche l'intero lavoro di preparazione e di laboratorio non poteva essere eseguito. Nella decisione del 27 febbraio 2003 della Cassa disoccupazione SEI fu accertato che il dipendente G._______ è occupato all'interno per il 30%, mentre per il rimanente 70% all'esterno. In assenza di un conteggio ad hoc delle ore di lavoro effettuate dal signor G._______, il calcolo può essere effettuato a titolo prudenziale attribuendogli un numero di ore di lavoro globali pari a quello dell'operaio che ne ha eseguito il maggior numero, dato che il signor G._______ giunge sempre sul posto di lavoro prima degli altri operai a cui assegna i compiti e rientra più tardi di loro dovendo controllare il lavoro eseguito e la situazione generale del luogo di lavoro. Per la ricorrente il minimo di ore attribuibili al signor G._______ è determinabile in base ai calendari di lavoro. Le contingenze atmosferiche che resero indennizzabili le ore notificate erano ovviamente le medesime per tutti gli operai; questo elemento non è stato comunque posto in discussione dalla decisione impugnata. Il numero delle ore perse ed indennizzabili notificato era pertanto esatto. Inoltre la ricorrente rimprovera alla SECO un certo eccesso di formalismo, sia perché con i dati a disposizione si poteva già chiarire in sede di controllo che le ore annunciate per il signor G._______ erano quelle effettivamente perse, sia perché in via subordinata, essendo in presenza di una decisione cresciuta in giudicato della Cassa di disoccupazione SEI, la SECO doveva riconoscere il diritto all'indennità nella misura del 70% ed effettuare approfondimenti per il rimanente 30%. La ricorrente è dell'avviso che la SECO disponeva di ogni elemento di giudizio (situazione atmosferica dei mesi di gennaio, numero di ore perse dagli altri operai; numero di ore teorico per i mesi Pagina 5

B-7816/2006 di gennaio; genere di attività svolta dal dipendente G._______; quota attività esterna e al coperto; tutti i documenti elencati all'allegato C al ricorso). Per la ricorrente la SECO giudica in pratica che vi sia un solo sistema valido di rilevamento dell'orario di lavoro dei dipendenti. Ciò non è corretto e costituisce un eccesso di formalismo e un superamento del potere di apprezzamento, poiché le esigenze poste dalla SECO sono volte semplicemente a facilitare i propri controlli e non sono indispensabili per la corretta applicazione della legge (LADI). Detta legge richiede unicamente che la perdita di lavoro da indennizzare possa essere determinata e controllabile. Trattasi dunque di evitare abusi e non di rispettare formalità. L'art. 31 cpv. 3 LADI prescrive unicamente che la perdita di lavoro deve essere determinabile e il tempo di lavoro sufficientemente controllabile. A detta della ricorrente queste esigenze sono state da lei rispettate ed adempiute. La ricorrente precisa che dopo il controllo del 23 ottobre 2006 essa ha iniziato ad inserire anche le ore svolte dal dipendente G.________ nella distinta giornaliera in modo da snellire i controlli futuri. Data l'assenza di precedenti controlli e la particolarità della fattispecie, l'obbligo di restituzione delle indennità con effetto retroattivo al 2004 costituisce un onere comunque ingiustificato e una penalità per la quale difetta la base legale. A mente della ricorrente la decisione viola: - la LADI, in quanto i relativi articoli sulla quale si basano le due decisioni del SECO non sono applicabili al caso di specie; - l'art. 8 Cost (parità di trattamento), poiché non vi sono elementi soggettivi o oggettivi che fondino un diritto ad un trattamento differente del caso concernente il dipendente G._______ rispetto alla situazione dei suoi collaboratori e poiché questa disparità di trattamento tocca direttamente la ricorrente medesima, quale oggetto delle sanzioni; - l'art. 27 Cost (libertà economica) poiché l'effetto economico dell'eventuale restituzione dell'importo reclamato dal SECO si ripercuoterà necessariamente sui prezzi della clientela, con effetto al rialzo, vista la necessità della ditta di assorbire la perdita, ciò che la svantaggerà sul mercato; - l'art. 29 Cost (divieto d'eccesso di formalismo) in quanto l'assenza del conteggio orario per attività svolta dal dipendente G._______ era innanzitutto determinato dal suo stipendio su base mensile e non oraria ed inoltre perché tale assenza può comunque essere colmata dagli altri dati e prove a disposizione; - l'art. 29 Cost (arbitrio e abuso del potere di apprezzamento), poiché nel giudizio impugnato non sono stati tenuti in considerazione evidenti elementi di Pagina 6

B-7816/2006 giudizio e prove materiali e la valutazione e motivazione è avvenuta semplicemente sulla base di un elemento formale del tutto secondario ed irrilevante nella fattispecie, data la presenza di criteri di giudizio e prove preponderanti; inoltre non è stato tenuto conto delle risultanze dei documenti G (decisione del 27 febbraio 2003 Cassa disoccupazione SEI), e da H a O (calendari di lavoro 2004-2006 e relative approvazioni degli stessi da parte della CPC) per quanto riguarda il dipendente G._______. Per questi motivi a mente della ricorrente si è in presenza di un diniego materiale di giustizia. E. Nel dicembre 2006 la Commissione di ricorso DFE ha comunicato alla ricorrente di trasmettere l'incarto al Tribunale amministrativo federale per competenza. F. Con osservazioni del 4 maggio 2007 la SECO (di seguito: autorità inferiore) propone di respingere il ricorso. L'autorità inferiore prende in primo luogo atto che nel ricorso viene unicamente contestato il mancato riconoscimento del diritto all'indennità per intemperie per quanto concerne l'impiegato G._______ Inoltre essa menziona esplicitamente il diritto applicabile alla presente fattispecie (art. 42 cpv. 3 LADI, art. 31 cpv. 3 LADI, art. 46b cpv. 1 LADI e punto 7 dell'opuscolo "Indennità per intemperie" e punto 2 della "Domanda indennità per intemperie", istruzioni per il conteggio). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTA 2003 Nr. 29 pag. 258, DTA 2002 Nr. 37 pag. 254), l'argomento secondo cui la ditta non fosse ritenuta obbligata a tenere un controllo del tempo di lavoro, in quanto il dipendente G._______ percepisce un salario mensile, non regge ad un attento esame, né tanto meno l'allegazione che questa esigenza sarebbe da qualificarsi come eccesso di formalismo, in quanto il controllo del tempo di lavoro rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità per intemperie. Per l'autorità inferiore non può nemmeno essere invocata la pretesa della buona fede dell'azienda, poiché l'autorità di sorveglianza non è tenuta ad effettuare controlli sistematici e regolari delle aziende. Essa è inoltre dell'avviso che non è possibile basarsi sui calendari di lavoro aziendale, né tanto meno sulle ore compiute dagli altri operai, in quanto l'attività specifica dell'interessato include periodi all'esterno e periodi al coperto. La decisione della Sezione del lavoro del 26 marzo 2003 che riconosce il diritto dell'interessato all'indennità, si limita a scartare l'ipotesi di una sua posizione influente nella società, valutando genericamente la proporzione di attività effettuata all'esterno e al coperto. Essa non Pagina 7

B-7816/2006 permette però di definire con il criterio di precisione voluto dal legislatore in quali giorni e in quali momenti l'interessato ha lavorato al coperto oppure no. Per l'autorità inferiore basta rilevare che se il fatto di non poter lavorare all'esterno impediva la preparazione del lavoro solitamente effettuata a coperto, ciò non permette di concludere alla totale perdita di lavoro a causa delle intemperie; il maltempo costringe ad esempio a rifare i piani di lavoro, nonché a dover gestire i ritardi delle consegne con i clienti, attività amministrativa che prende un certo tempo, tempo che in casu non è determinabile. L'autorità inferiore reputa infondata la censura dell'assenza di base legale. Nella sua prima decisione l'autorità inferiore ha menzionato a tutte lettere gli art. 95 LADI e 25 LPGA, concernenti la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente. Allo stesso modo l'autorità inferiore definisce ingiustificate tutte le censure relative alla pretesa violazione dei diritti fondamentali. L'uguaglianza di trattamento porta solo sulla relazione tra l'autorità inferiore e il datore di lavoro e non tra i singoli impiegati dell'azienda. Una disparità di trattamento potrebbe quindi solo intervenire come minimo tra due aziende nella medesima situazione, che sarebbero trattate in modo diverso, il che non si presenta nel caso di specie. In merito al rimprovero della violazione della libertà economica, l'azienda non può appellarsi a questo diritto fondamentale, allorché ha subito un arricchimento indebito. A titolo abbondanziale l'autorità inferiore rimarca che l'ammontare della somma da restituire non è tale da mettere a repentaglio l'esistenza della stessa azienda, e che anche se ciò fosse, tale circostanza verrebbe esaminata al momento dell'inoltro di un'eventuale domanda di condono. Infine la ricorrente non ha manifestamente dimostrato l'esistenza di arbitrio e di abuso del potere di apprezzamento. G. Con scritto del 24 luglio 2007 la ricorrente rinucia all'inoltro di una replica, rimanda alle argomentazioni contenute nel ricorso e contesta la motivazione dell'autorità inferiore formulata nelle osservazioni. H. Con scritto dell'11 dicembre 2007 il Tribunale amministrativo federale ha comunicato il trasferimento dell'incarto dalla Corte III alla Corte II. Pagina 8

B-7816/2006 I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 172.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), a meno che non si tratti di un'eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF. L'atto impugnato è una decisione su opposizione conformemente all'art. 5 cpv. 2 PA. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità inferiori menzionate all'art. 33 LTAF. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è un'autorità inferiore giusta l'art. 33 lett. d LTAF. Sulla base dell'art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0) le decisioni della SECO possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Pertanto il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sul presente ricorso. La ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. b e c PA; cfr. anche art. 59 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA, RS 830.1). I disposti relativi alla rappresentazione, al termine per interporre ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 11, 50 e 52 cpv. 1 PA) sono parimenti adempiuti, così come sono osservate le altre condizioni di ricevibilità (art. 46 ss. PA). Occorre quindi entrare nel merito del ricorso. 2. Il presente ricorso è rivolto contro la decisione su opposizione del 6 dicembre 2006, con cui l'autorità inferiore ha deciso la restituzione di fr. 24'589.10 a titolo di prestazioni indebite, da una parte poiché per il Pagina 9

B-7816/2006 dipendente G._________ non era stato possibile controllare in modo sufficiente l'orario di lavoro, dall'altra poiché erano risultate alcune incoerenze nel rapporto del mese di gennaio 2006 tra le ore perse a causa delle intemperie indicate dall'azienda ed il rilevamento del tempo di presenza dei dipendenti T._______ e E._______. Nell'atto ricorsuale la ricorrente conferma che per il mese di gennaio 2006 erano state versate indennità per una perdita di lavoro di 168 ore concernente i lavoratori T._______ e E._______, mentre sulla scorta dei conteggi allestiti dalla ricorrente medesima le ore perse effettivamente ammontavano per il dipendente T._______ a 152 e per il dipendente E._______ a 112. La ricorrente non si oppone alla restituzione delle indennità percepite in eccesso per questi due lavoratori, tanto più che ella stessa fissa l'importo da restituire a fr. 1'453.18. Essa contesta tuttavia l'obbligo di restituzione delle indennità per intemperie ricevute concernenti il dipendente G._______. Oggetto di lite nella presente procedura è di conseguenza soltanto la questione a sapere se l'autorità inferiore ha a giusto titolo deciso la restituzione dei contributi relativi all'indennità per intemperie percepita per il dipendente G._______. 3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), nonché la relativa ordinanza dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11). Poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) vigenti al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche - in concreto il pagamento delle indennità per perdite di lavoro dovute ad intemperie relative ai mesi di gennaio 2004, 2005 e 2006 -, nel presente caso sono applicabili le norme della LPGA e dell'OPGA in relazione con la legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI, RS 837.0) nella versione del 22 marzo 2002 e della relativa ordinanza del 31 agosto 1983 (OADI, RS 837.02) nella versione del 28 maggio 2003, entrambe entrate in vigore il 1° luglio 2003 (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4; DTF 130 V 1 consid. 3.2 pag. 4). Pagina 10

B-7816/2006 4. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LADI la Segreteria di di Stato dell'economia SECO dirige l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie (art. 110 cpv. 4 OADI), mentre la revisione dei pagamenti può essere affidata ad un altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI). Scopo della LADI è di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di: (a.) disoccupazione; (b.) lavoro ridotto; (c.) intemperie; (d.) insolvenza del datore di lavoro. La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro (art. 1a cpv. 1 e 2 LADI). I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:(a.) sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e (b.) subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 42 cpv. 1 LADI). Non hanno diritto all'indennità per intemperie : (a.) i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; (b.) il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; (c.) le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda (art. 42 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 3 LADI). La perdita di lavoro è computabile se: (a.) è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; (b.) la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e (c.) è annunciata regolarmente dal datore di lavoro (art. 43 cpv. 1 LADI). L'ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso (art. 83a cpv. 1 e 3 LADI). Le indennità indebitamente riscosse debbono essere restituite (art. 95 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 1 LPGA). Pagina 11

B-7816/2006 La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori (art. 95 cpv. 2 LADI). La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b OADI). Per tempo di lavoro normale s’intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l’uso locale nel ramo economico interessato (art. 66a cpv. 1 OADI). l tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s’intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a venti ore risultante dall’orario di lavoro flessibile dell’azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero (art. 66a cpv. 2 OADI). L'ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie (art. 110 cpv. 4 OADI). Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo. La cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (art. 111 cpv. 2 OADI). L'opuscolo denominato "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per intemperie" offre ai datori di lavoro una panoramica dei diritti, degli obblighi e di ciò che occorre intraprendere in caso di perdite di lavoro dovute alle intemperie, oltre ad alcune fonti di informazioni. Esso si basa sulle disposizioni della LADI e della OADI. L'opuscolo menzionato indica segnatamente che non hanno diritto all'indennità per intemperie i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. L'adempimento di questa disposizione legale implica che il datore di lavoro introduca un sistema di controllo del tempo di presenza (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore, ecc.). Il datore di lavoro deve conservare tutti i documenti dell'azienda per 5 anni e, su richiesta, presentarli all'ufficio di compensazione. Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero Pagina 12

B-7816/2006 effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale (Info-Service pubblicato dalla SECO, Direzione del lavoro, Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione, edizione 2007, pag. 2, 5, 8 e 9). 5. A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente fa osservare che il dipendente G._______ percepisce un salario mensile e di conseguenza essa aveva ritenuto che non fosse necessario stilare una rilevazione ad hoc delle ore di lavoro, tenuto conto che il signor G._______ è sempre presente in ditta. A mente della ricorrente, la SECO ha commesso un eccesso di formalismo, poiché le ore perse del signor G._______ potevano essere calcolate sulla base del numero delle ore perse dagli altri operai, dal numero di ore teorico da effettuare per il mese di gennaio, delle condizioni atmosferiche dei mesi di gennaio dal 2004, 2005 e 2006, dei calendari di lavoro, e non da ultimo dal grado del genere di occupazione lavorativa del signor G.________ come stabilito nella decisione cresciuta in giudicato della Cassa di disoccupazione SEI del 27 febbraio 2003. Da quest'ultima emerge che il dipendente G._______ è occupato all'interno per il 30%, mentre per il rimanente 70% all'esterno. Per questo motivo l'autorità inferiore avrebbe dovuto riconoscere il diritto all'indennità nella misura del 70% ed effettuare approfondimenti per il rimanente 30%. Secondo l'avviso della ricorrente la decisione impugnata viola la LADI e gli articoli della LADI in essa citati non sono applicabili al caso di specie. Inoltre l'autorità inferiore avrebbe abusato del suo potere di apprezzamento. 5.1 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI i. r. c. art. 42 cpv. 3 LADI). La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (art. 46b cpv. 1 OADI). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b cpv. 2 OADI). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che la giurisprudenza relativa al diritto all'indennità per lavoro ridotto è ugualmente applicabile al diritto all'indennità in caso di intemperie, per cui incombe in principio al datore di lavoro di provare la perdita di lavoro (decisione del Tribunale federale delle assicurazioni Pagina 13

B-7816/2006 dell'8 ottobre 2002, C.140/02, consid. 3.2). Dal momento che il fattore determinante è la riduzione dell'orario di lavoro e che la stessa si misura necessariamente in proporzione alle ore normalmente effettuate dai dipendenti, il datore di lavoro deve essere in grado di stabilire in modo preciso e se possibile indiscutibile, pressoché esatto, l'entità della riduzione che ha dato il motivo per indennizzare ciascun dipendente. Qualora la riduzione non sia sufficientemente controllabile, la concessione di prestazioni appare quindi errata e si giustifica una restituzione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 LADI (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 12 giugno 2001, C.86/01, consid. 1). Salvo che per circostanze del tutto particolari, l'esigenza relativa al controllo dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro è unicamente soddisfatta allorquando sussiste un rilevamento quotidiano e ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente lavorate per tutti i dipendenti interessati. La rilevazione dell'orario di lavoro richiesta non è sostituibile con dei documenti presentati in un periodo successivo. Le ore di lavoro effettuate non devono per forza essere stabilite in modo elettronico o meccanico (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 25 maggio 2004, C.269/03, consid. 3.1). 5.2 I documenti sulla quale l'autorità inferiore ha basato il controllo dell'azienda rispettivamente la decisione impugnata sono le schede di rilevazione del tempo per ogni dipendente, il controllo delle assenze pagate e non pagate, il calendario dell'orario di lavoro, i conteggi salariali per ogni dipendente e attesto di pagamento, i conteggi indennità giornaliere versate dalla cassa malati, i rispettivi contratti di lavoro e contratto collettivo nel ramo del granito (cfr. allegato C al ricorso, pag. 2). Da questi documenti si evince che alle dipendenze dell'azienda ricorrente lavoravano nel 2004 13, nel 2005 14 e nel 2006 15 impiegati, compreso il dipendente G._______. Eccezion fatta per il dipendente G._______, per tutti i rimanenti impiegati è possibile stabilire dalla documentazione fornita (in particolare dai rapporti delle ore mensili) il rispettivo tempo di lavoro nonché il tempo di presenza effettivo. A differenza di tutti gli altri dipendenti, il nominativo del dipendente G.________ non figura in nessun modo nelle liste per il rilevamento del tempo di presenza. 5.3 La ricorrente motiva l'assenza del controllo del tempo di presenza per il dipendente G._______ in parte fondandosi sulla circostanza che egli è remunerato al mese invece che all'ora, come lo è il caso invece per i restanti dipendenti. A questo riguardo il Tribunale federale delle Pagina 14

B-7816/2006 assicurazioni ha tenuto presente che la perdita di lavoro invocata era sufficientemente controllabile soltanto a condizione che le ore di lavoro effettuate fossero controllabili per ogni giorno, indipendentemente dalla circostanza che i dipendenti lavorassero all'ora o su salario mensile (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni dell'8 ottobre 2002, C.140/02, consid. 3.3). Contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente non si tratta di formalismo eccessivo se giusta l'art. 46b cpv. 1 OADI la perdita di lavoro è considerata come insufficientemente controllabile a causa dell'assenza di controlli dell'orario di lavoro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 4 settembre 2006, C.115/06, consid. 2.2). Dalle disposizioni legali e dalla prassi summenzionata si deduce che la determinabilità e la controllabilità della perdita rispettivamente dell'orario di lavoro devono essere garantite per ogni singolo dipendente e in ogni momento del relativo periodo di controllo. Queste esigenze sono adempiute con l'esistenza di un sistema di registrazione giornaliero dell'orario di lavoro, il quale dà precise informazioni sui tempi di presenza e di assenza quotidiani di ogni dipendente. Se per un datore di lavoro è chiaro quante ore al giorno lavorano i propri dipendenti senza dover far uso di un particolare sistema di registrazione, l'introduzione di un tale sistema si rivela però necessaria in vista di una richiesta di indennità ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'art. 42 cpv. 3 rispettivamente l'art. 31 cpv. 3 LADI portano come titoli nelle rispettive note marginali “Diritto all'indennità” rispettivamente “Presupposti del diritto”. Sulla base di questi disposti la prassi riconosce che un sistema di registrazione dev'essere installato di principio ex ante, ossia prima che avvengano delle perdite di lavoro sfocianti in una richiesta di indennità, poiché una registrazione ex post non garantisce l'esattezza prevista dallo scopo dei disposti di legge. In questo ambito dev'essere riconosciuto che le esigenze della determinabilità e controllabilità, in qualità di presupposti del diritto, sono comprese anche nello scopo di legge di prevenire gli abusi. Sulla base di queste allegazioni si spiega come mai la prassi del Tribunale federale relativa al concetto della determinabilità e controllibilità è relativamente severa. 5.4 Dall'esame degli atti emerge che nei rispettivi annunci della perdita di lavoro che la ricorrente ha inoltrato al Servizio cantonale è indicata una perdita di lavoro per il dipendente G._______ equivalente a 168 ore nel gennaio 2004 e 160 ore per il gennaio 2005 e 2006. La Pagina 15

B-7816/2006 ricorrente, pur consapevole della mancanza di rilevamento dell'orario di lavoro per il dipendente G._______, è convinta che l'orario effettivo di lavoro per questo dipendente può essere stabilito da una parte sulla base dei tempi di presenza degli altri dipendenti, dall'altra poggiandosi sulla decisione della Cassa disoccupazione SEI del 27 febbraio 2003, con cui veniva accertato che il dipendente G._______ è occupato all'interno per il 30% e il 70% all'esterno. Nel caso di specie risulta già in primo luogo impossibile verificare sia le ore di lavoro che il dipendente G._______ ha effettivamente svolto ogni giorno sia le ore effettive relative alle assenze quali vacanze, giorni feriali, malattia, incidente, servizio militare o protezione civile. Non è possibile nemmeno stabilire se e in che misura il dipendente G._______ abbia effettuato delle ore in più rispetto all'orario normale di lavoro previsto dal contratto. Conformemente alla prassi citata finora, il concetto del controllo sufficiente del tempo di lavoro è adempiuto solo a condizione che le ore effettive di lavoro possano essere controllate, in maniera precisa, per ogni singolo dipendente e per ogni singolo giorno. Ciò presuppone che le ore di lavoro effettivamente svolte da ogni dipendente devono essere controllabili con precisione sulla base del rilevamento individuale dell'orario di lavoro di ogni dipendente. Sarebbe evidentemente in contrasto con il senso delle norme giuridiche applicabili e con la giurisprudenza citata, se si permettesse di ricostruire il tempo di lavoro di un dipendente per il quale non è stato tenuto un controllo delle ore di lavoro basandosi esclusivamente sui rilevamenti delle ore di lavoro degli altri operai. Così facendo non è garantito un controllo preciso e individuale delle ore effettivamente svolte dal dipendente per il quale manca un sistema di rilevamento del tempo di lavoro. Nel caso in esame va anche aggiunto che un simile metodo di controllo non può essere approvato già a causa delle differenze di attività tra il dipendente G._______ e gli altri dipendenti, i quali sembrano svolgere l'intera attività solo all'aperto, mentre il signor G._______ adempie una parte dei suoi compiti al coperto. Particolarmente il fatto che il signor G._______ svolge il 30% della sua attività all'interno e il 70% all'esterno, come accertato dalla Cassa disoccupazione SEI nella decisione menzionata cresciuta in giudicato, avrebbe dovuto dar adito al datore di lavoro di adottare l'obbligo di registrare le ore di lavoro in modo ancora più dettagliato del solito, trattandosi in questo caso di distinguere tra ore produttive e ore Pagina 16

B-7816/2006 improduttive. Come sottolinea l'autorità inferiore a giusto titolo nelle sue osservazioni, se da una parte il maltempo ha impedito il lavoro all'esterno e la preparazione dello stesso al coperto, dall'altra va rilevato che il maltempo costringe ad esempio a rifare i piani di lavoro, gestire i ritardi nelle consegne con i clienti, insomma ad occuparsi di attività amministrative che prendono un certo tempo e che a causa della mancanza di un rilevamento dell'orario di lavoro non possono essere determinate in maniera precisa. Adducendo che l'autorità inferiore sulla base della decisione della Cassa di disoccupazione SEI doveva riconoscere il diritto all'indennità nella misura del 70% ed effettuare approfondimenti per il rimanente 30%, la ricorrente misconosce che è a lei stessa a cui incombe l'onere della prova della perdita di lavoro e che nonostante i dati proporzionali relativi alle quote di attività all'interno e all'esterno non risulta possibile verificare in modo preciso il tempo di lavoro del dipendente G._______. La giurisprudenza citata finora e quella che si menzionerà successivamente ha già da lungo tempo delineato quali sono i criteri minimi che il controllo dell'orario di lavoro deve soddisfare in riferimento alla determinabilità e controllabilità previsti dalla legge. L'esigenza della controllabilità è posta in un contesto generale con il diritto di poter beneficiare di prestazioni dello Stato. Il diritto all'indennità è dato se una perdita di lavoro è verificabile senza un grave dispendio sulla base del controllo dell'orario di lavoro nell'ambito di una prova a caso. Da ciò si può senz'altro dedurre che la ricorrente si sbaglia se parte dal presupposto che l'autorità inferiore ha l'obbligo di raccogliere essa stessa i dati, i fattori e le informazioni necessarie nonché di studiarli a fondo. In riassunto si conclude che la perdita di lavoro è reputata sufficientemente controllabile unicamente se le ore effettive di lavoro possono essere controllate ogni giorno e per ogni dipendente in modo separato. 6. L'autorità inferiore ha poggiato le sue decisioni sugli art. 42 cpv. 1 e 3, 44a cpv. 1, 83a cpv. 3 e 95 LADI, nonché sugli art. 66a cpv. 2, 111 OADI e art. 25 LPGA e sul formulario "Domanda d'indennità per intemperie" cifra 2 cpv. 4 e sull'opuscolo Info-Service, Indennità per intemperie. Visti i considerandi precedenti non risulta che l'autorità Pagina 17

B-7816/2006 inferiore abbia violato la LADI, tanto più che le disposizioni legali da essa citate sono applicabili al caso in esame. Un'attenta lettura delle basi legali, del formulario e dell'opuscolo citato avrebbe permesso alla ricorrente di informarsi dettagliatamente sulla questione del rilevamento delle ore di lavoro e della controllabilità sufficiente del tempo di lavoro. Anche se la cassa di disoccupazione è obbligata per legge ad esaminare le condizioni per il diritto all'indennità, d'altra parte il legislatore ha previsto che le prestazioni che si sono rivelate indebitamente percepite nel quadro di un controllo ex post effettuato dall'autorità inferiore o da un terzo da lui incaricato devono essere restituite. In questo senso il legislatore ha stabilito in modo esplicito sulla base di quali presupposti occorre ritornare sulla decisione di concessione del diritto all'indennità. Considerato che le prestazioni indebitamente percepite riguardano la perdita di lavoro avvenuta nei mesi di gennaio 2004, 2005 e 2006, si potrebbe porre la domanda se la cassa di disoccupazione, obbligata per legge ad esaminare le condizioni per il diritto all'indennità (cfr. art. 81 LADI), non sarebbe stata tenuta ad intervenire più presto cosicché si sarebbe potuto ridurre l'importo che la ricorrente avrebbe dovuto restituire. Questa problematica non cambia nulla alla circostanza che sono state percepite prestazioni in modo indebito, le quali hanno dato origine al diritto di restituzione delle stesse, bensì riguarderebbe un'eventuale pretesa di responsabilità - per la quale manca comunque un oggetto di impugnazione - oppure potrebbe essere oggetto di una domanda di condono ai sensi dell'art. 95 LADI. La ricorrente non si richiama ad un'informazione o garanzia di un ufficio competente avente come oggetto la controllabilità dell'orario di lavoro. La circostanza che la mancanza del rilevamento dell'orario di lavoro di un dipendente non sia stata notata prima non esonera la ricorrente dall'obbligo statuito nella legge di provvedere d'ora in avanti da sé alla controllabilità dell'orario di lavoro. Di conseguenza l'appello della ricorrente alla buona fede della ditta non è fondato. 7. L'art. 46b cpv. 1 OADI prevede che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b cpv. 2 OADI). Dopo che è stato accertato che la ricorrente non è stata in grado di presentare dei documenti atti a stabilire in maniera precisa la perdita Pagina 18

B-7816/2006 di lavoro del dipendente G._______, risulta che essa non adempie i requisiti richiesti. 8. La ricorrente è del parere che la decisione impugnata viola l'art. 8 Cost poiché non vi sono elementi soggettivi o oggettivi che fondino un diritto ad un trattamento differente nel caso concernente il dipendente G._______ rispetto alla situazione dei suoi collaboratori e poiché questa disparità di trattamento tocca direttamente la ricorrente medesima. Il senso più immediato dell'uguaglianza giuridica è che le leggi devono essere applicate con criteri di uguaglianza, che una medesima autorità le deve interpretare in maniera costante e che essa deve adottare, nelle medesime circostanze, decisioni equivalenti e in circostanze diverse, decisioni diverse (DTF 125 I 1 consid. 2 b/aa, citato in ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, nr. a margine 436 ss.). Non vi è invece disparità di trattamento se, ai fini della decisione, la situazione di fatto è sostanzialmente diversa (DTF 123 II 9 consid. 3, 117 Ia 97 consid. 3, 106 Ia 275). La parità di trattamento è violata solo se in due situazioni di fatto analoghe l'autorità adotta, senza valide ragioni, decisioni diverse (DTF 117 Ia 257 consid. 3, 111 Ib 213 cosid. 4). La ricorrente non sostanzia se e in che misura l'autorità inferiore per le sue valutazioni si sia basata a torto su delle fattispecie che si distinguono tra loro in modo rilevante. Nel caso di specie la parità di trattamento può essere esaminata da una parte in riferimento ai singoli impiegati, dall'altra in riferimento ad altre ditte controllate dall'autorità inferiore. Nel primo caso la perdita di lavoro concernente il dipendente G._______ non aveva potuto essere documentata poiché mancava il controllo del tempo di presenza di questo dipendente. Per gli operai restanti la perdita di lavoro aveva invece potuto essere controllata in modo sufficiente sulla base dei rapporti delle ore mensili di ognuno di loro. In considerazione delle diverse circostanze di fatto, la situazione del dipendente G._______ non poteva essere trattata allo stesso modo di quella degli altri dipendenti. In riferimento al secondo caso, la ricorrente non contesta che l'autorità inferiore avrebbe trattato in modo diverso un'altra azienda nella medesima situazione. Per i motivi suesposti la censura della ricorrente non può che rivelarsi infondata. Pagina 19

B-7816/2006 9. La ricorrente è dell'avviso che la decisione impugnata viola l'art. 27 Cost (libertà economica) poiché l'effetto economico dell'eventuale restituzione dell'importo reclamato dall'autorità inferiore si ripercuoterà necessariamente sui prezzi alla clientela, con effetto al rialzo, vista la necessità della ditta di assorbire la perdita. Le allegazioni della ricorrente non riescono a convincere neanche minimamente. Dalle stesse non risulta come e sulla base di quali ragionamenti il suo libero accesso all’attività economica privata e il suo libero esercizio - nei confronti di una pretesa di rimborso di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ricevute indebitamente - siano limitati. La ricorrente sembra misconoscere che l'istituto dell'indennità per intemperie e i relativi presupposti del diritto sono disciplinati a livello di una legge federale e che tale istituto ha quale scopo di compensare le perdite di lavoro computabili. Inoltre, come l'autorità inferiore fa giustamente osservare, qualora l'importo della somma da restituire fosse tale da mettere a repentaglio l'esistenza dell'azienda, questa circostanza potrebbe essere considerata nell'ambito dell'esame di una domanda di condono. 10. Dai considerandi precedenti si constata che la perdita di lavoro fatta valere per il dipendente G.________ per il periodo gennaio 2004 fino a gennaio 2006 non è sufficientemente controllabile nel suo complesso, mentre, solo per il periodo gennaio 2006, per quanto attiene ai dipendenti E._______ e T._______ si deve partire da una perdita di lavoro di 152 rispettivamente 112 ore, contrariamente alle 168 fatte valere. In questa misura la concessione di indennità per intemperie è stata senza dubbio errata e si impone la rettifica degli importi concessi, così che sono dati i presupposti per la restituzione di fr. 24'589.10 a titolo di prestazioni indebite (art. 83a cpv. 3 e 95 LADI, art. 111 OADI e 25 LPGA). Il calcolo rispettivamente l'importo di per sé non è contestato. 11. La procedura dinanzi a un'autorità federale è retta dalla PA, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali (art. 55 cpv. 2 LPGA). In riferimento all'obbligo di sopportare le spese la LADI non contiene alcuna norma concreta. L'art. 61 lett. a LPGA prevede unicamente che, fatto salvo l’articolo 1 Pagina 20

B-7816/2006 capoverso 3 della PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale e deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Per questo motivo l'art. 61 lett. a LPGA non è applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale. L'art. 55 cpv. 1 LPGA statuisce che “le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa”. Conformemente a ciò, nel presente caso fanno stato le disposizioni della PA. Sulla base della PA era stata emanata l'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0). L'art. 4b della stessa prevedeva di non addossare al ricorrente spese procedurali nel caso di controversie vertenti sulla concessione o sul rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali, a meno che non si trattasse di un comportamento temerario e sconsiderato da parte del ricorrente. La restituzione di prestazioni inerenti alle indennità per perdita di lavoro dovuta ad intemperie va qualificata come rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali e cadeva come tale sotto l'art. 4b dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (cfr. sentenza del Tribunale federale C.114/05 del 26 ottobre 2005, consid. 5). La norma citata è stata però formalmente abrogata per la fine di aprile del 2007 (modifica del 21 febbraio 2007, in vigore dal 1° maggio 2007, RU 2007 1075). Giusta l'art. 63 PA i. r. c. art. 37 LTAF per le procedure dinanzi al Tribunale amministrativo federale sussiste di principio l'obbligo di sopportare le spese. Per la fissazione delle tasse nella procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è determinante la LTAF (cfr. art. 63 cpv. 5 seconda frase PA), mentre le tasse di giustizia sono disciplinate in un apposito regolamento (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF). Il Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2) non prevede un'esenzione da spese in analogia al vecchio art. 4b dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. Ne consegue che le procedure relative all'esecuzione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono soggette a spese, Pagina 21

B-7816/2006 anche se si tratta di controversie che vertono sulla concessione o rifiuto di prestazioni delle assicurazioni sociali (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale del 23 novembre 2007, C/409-2007, consid. 5.1). La ricorrente quale parte soccombente deve quindi sopportare le spese procedurali (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 1 ss. TS- TAF). Nel caso in esame, essendo in gioco interessi patrimoniali, la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 in relazione con l'art. 4 TS-TAF). Sulla base dell'art. 4 TS-TAF la tassa di giustizia è fissata a fr. 1'500.e viene computata con l'anticipo spese dello stesso importo versato in data 27 marzo 2007. Visto quanto precede non si assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. Pagina 22

B-7816/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse saranno computate con l'anticipo spese di fr. 1'500.dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili. 4. La presente decisione è notificata: - alla ricorrente (rappresentante legale; Atto giudiziario) - all'autorità inferiore (n. di rif. TCIN / Vro; Atto giudiziario) - al Dipartimento federale dell'economia (Atto giudiziario) e comunicata con dispositivo: - all'UNIA Arbeitslosenkasse Zentralverwaltung Zürich - alla Sezione del lavoro, Bellinzona Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in Pagina 23

B-7816/2006 possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 23 luglio 2008 Pagina 24

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