Corte II B-4681/2007/ {T 0/2} Sentenza d e l 4 marzo 2008 Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio), Eva Schneeberger (Presidente di camera), Frank Seethaler, Cancelliere Daniele Cattaneo. A. _______, ricorrente, contro Fondazione Pro Helvetia, Hirschengraben 22, 8024 Zurigo, autorità inferiore. richiesta di sussidio. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
B-4681/2007 Fatti: A. In data 25 maggio 2007 A. _______, (in seguito: il ricorrente), ha inoltrato alla Fondazione Pro Helvetia (in seguito: la Fondazione, Pro Helvetia, autorità inferiore) una domanda di sussidio di fr. 10'080.- per la traduzione di testi tratti da varie opere di Stefan Zweig, scrittore austriaco, nato il 28 novembre 1881 e morto il 22 febbraio 1942, che uscirebbero in italiano con il titolo “Sull'orlo dell'abisso”. B. Con decisione 27 giugno 2007 la Fondazione Pro Helvetia ha respinto la richiesta, adducendo la motivazione, secondo la quale il progetto non rientrerebbe nelle competenze della Fondazione ed in particolare poiché essa concede sussidi di traduzione unicamente per opere letterarie di autori svizzeri. C. In data 5 luglio 2007 il ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Egli sostiene che la decisione sia fuori luogo e che l'applicazione di tali criteri equivarrebbe a penalizzare o ad impedire la pubblicazione di testi importanti sulla Svizzera a favore di autori locali di minore importanza. A questo riguardo il ricorrente evidenzia l'importante significato dello scrittore in narrativa per la Svizzera. Il libro possederebbe un enorme valore letterario e documentaristico perché illustrerebbe il ruolo fondamentale svolto dalla Svizzera nel corso della prima guerra mondiale. Un ruolo non solo di mediazione, ma anche di aiuto nei confronti di persone in difficoltà. Secondo il ricorrente il valore di questo volume sarebbe accresciuto proprio dal fatto che raccoglie le esperienze e le testimonianze di uno scrittore straniero che ha visto e vissuto la realtà elvetica con l'occhio dell'osservatore esterno. D. Con lo scritto del 3 settembre 2007 Pro Helvetia si riconferma nella sua decisione, facendo presente che le direttive della Fondazione permettono al dipartimento letteratura e società di sussidiare soltanto opere letterarie di autori svizzeri, in quanto il suo compito consiste nella mediazione di letteratura svizzera. Poiché Stefan Zweig è uno scrittore austriaco e poiché si tratta di testi letterari la richiesta è stata respinta. La Fondazione evidenzia inoltre che l'alto numero di richieste in Pagina 2
B-4681/2007 materia di sostegno alle traduzioni, campo che dispone di fondi solo limitati, non gli consente di fare eccezioni e di allargare la propria sfera di attività. E. Con scritto del 19 ottobre 2007 il Tribunale amministrativo federale invitava la Fondazione ad esprimersi su due questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 litt. c e 6 in relazione all'articolo 5 cpv. 2 dell'Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia nonché ad inoltrare una breve presa di posizione sullo scritto del ricorrente del 15 ottobre 2007, scritto nel quale egli evidenzia che la Fondazione ha pure sostenuto traduzioni dell'opera di Paolo di Stefano. Con scritto del 25 ottobre 2007 la Fondazione illustra i motivi per aver sostenuto traduzioni dell'opera di questo autore. Ulteriori fatti o argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità o organizzazioni indipendenti dall’Amministrazione federale che decidono nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione. L'art. 11a cpv. 2 della Legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione «Pro Helvetia» (LPH, RS 447.1) prevede che le decisioni del Consiglio di fondazione siano impugnabili dinanzi al TAF. Giusta l'art. 18 cpv. 5 rispettivamente l'art. 19 cpv. 5 del Regolamento della Fondazione Pro Helvetia del 24 gennaio 2002 approvato dal Dipartimento federale dell'interno il 14 marzo 2002 (RS 447.11, in seguito: Regolamento PH), i compiti e le competenze dei responsabili di divisione e dei responsabili di servizio nel trattamento di domande di sussidi inoltrate alla Fondazione sono disciplinati dall'Ordinanza del Consiglio di fondazione del 22 agosto 2002 sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia (Ordinanza sui sussidi di Pro Helvetia, RS 447.12, in seguito: Ordinanza). L'art. 19 cpv. 1 dell'Ordinanza prevede che la decisione relativa a doman- Pagina 3
B-4681/2007 de di sussidi fino a 20'000 franchi spetta al responsabile di servizio, ossia al responsabile di divisione del rispettivo ramo di competenza. La decisione sulla richiesta di sussidio di fr.10'080 è firmata dal responsabile della divisione tematica 'Letteratura e società'. Vista la formulazione letterale del testo di legge, dai materiali legislativi non si evincono punti di riferimento per i quali sarebbe esclusa una differenziazione delle competenze decisionali a seconda dell'importo del sussidio richiesto. Non è inoltre data alcuna eccezione di cui all'art. 32 LTAF. Questo Tribunale è pertanto competente per statuire sul ricorso. Dal ricorso si evince che viene chiesto implicitamente l'annullamento della decisione e postulata la concessione del sussidio di fr. 10'800. In qualità di destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Distinti sono i punti di vista sostenuti dal ricorrente e dalla Fondazione. Nella sua richiesta il ricorrente chiede un sussidio per la traduzione dell'opera di Stefan Zweig per l'importo di fr. 10'080. Nel fare ciò egli mette in evidenza il fatto che l'autore abbia trascorso in Svizzera un periodo di quindici mesi, alla fine della prima guerra mondiale, che coincisero con il crollo della vecchia Europa e che durante questo periodo l'autore scrisse “pagine di grande bellezza e di notevole importanza storica meritevoli di essere fatte conoscere anche al mondo italofono, per il loro alto significato morale e per la lucidità di analisi e la chiarezza di esposizione”. Alla richiesta ha pure allegato un dettaglio dei costi di produzione, una stima delle vendite previste, i prezzi di vendita e l'importo richiesto al Cantone Ticino di fr. 10'000. 2.2 Con la decisione del 27 giugno 2007 la Fondazione Pro Helvetia ha respinto la richiesta allegando da parte sua la motivazione secondo la quale “il progetto non rientrerebbe nelle competenze di Pro Helvetia” Pagina 4
B-4681/2007 e che “la Fondazione concederebbe sussidi di traduzione unicamente per opere letterarie di autori svizzeri”. Nella presa di posizione del 3 settembre 2007, rinviando tra l'altro anche alla 'Guida per richiedenti', la Fondazione ribadisce che “le sue direttive permettono al dipartimento Letteratura e Società di sussidiare soltanto opere letterarie di autori svizzeri, in quanto il suo compito consiste nella mediazione di letteratura svizzera”. Essendo Stefan Zweig uno “scrittore austriaco e trattandosi di testi letterari, la richiesta non ha potuto quindi essere accolta”. In secondo luogo, “l'alto numero di richieste in materia di sostegno alle traduzioni, visti i fondi limitati, non consentirebbe alla Fondazione di fare eccezioni ed allargare la propria sfera di attività”. In primis la Fondazione sostiene quindi che il progetto non soddisfa le condizioni poste dall'Ordinanza relativamente alla nazionalità dell'autore semplicemente per il fatto che egli non sia di nazionalità svizzera. In secondo luogo, nel campo delle traduzioni i mezzi finanziari sarebbero limitati. 2.3 Nell'allegato ricorsuale del 5 luglio 2007 il ricorrente considera la decisione “fuori luogo”, ritenendo che il libro possederebbe un enorme valore documentaristico oltre che letterario in quanto illustrerebbe in maniera molto chiara il ruolo fondamentale svolto dalla Svizzera nel corso della prima guerra mondiale. La permanenza di Stefan Zweig in Svizzera, che inizialmente avrebbe dovuto limitarsi a due mesi, si è di fatto prolungata fino a quindici, ciò che coincise alla fine con l'epilogo del primo conflitto mondiale. Il valore del volume sarebbe accresciuto in particolare dal fatto che esso raccoglierebbe le esperienze e le testimonianze di uno scrittore straniero che vide e visse la realtà elvetica con l'occhio dell'osservatore esterno. Proprio questa visione dall'esterno individuerebbe e porrebbe in particolare risalto il ruolo della Svizzera come terra di soccorso e come modello su scala mondiale. 3. Giusta l'art. 49 PA, il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza. Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, § 2.2.6.5.). Pagina 5
B-4681/2007 4. La Fondazione di diritto pubblico «Pro Helvetia» ha per fine di conservare e di promuovere il patrimonio spirituale della Svizzera come anche di curare i rapporti culturali con l’estero (art. 1 LPH). L’attività della Fondazione è segnatamente intesa a conservare il patrimonio spirituale della Svizzera e preservarne le peculiarità culturali, tenendo particolarmente conto della cultura popolare; promuovere la creazione di opere culturali svizzere, fondandosi sulle forze vitali dei Cantoni, delle varie regioni linguistiche o delle cerchie culturali; incoraggiare lo scambio culturale tra le regioni linguistiche e le cerchie culturali; curare i rapporti culturali con l’estero, segnatamente mediante una propaganda volta a favorire la comprensione del patrimonio culturale e spirituale svizzero. La Fondazione svolge i propri compiti in collaborazione con le istituzioni e le associazioni culturali esistenti, curando di coordinarne l’attività (art. 2 LPH). La Confederazione assegna alla Fondazione Pro Helvetia, mediante decreto federale semplice, contributi annui, stabiliti ordinariamente ogni quadriennio (art. 3 LPH). Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della LPH (art. 14) e approva il regolamento della Fondazione che stabilisce la procedura d’esame e decisione delle domande (art. 11a LPH). Giusta l'art. 1 dell'Ordinanza emanata dal Consiglio di fondazione ed approvata dal Consiglio federale, Pro Helvetia concede sussidi a progetti ed opere che giovino alla produzione e alla mediazione culturale in Svizzera, alla cura dell’eredità culturale svizzera, allo scambio culturale fra le varie regioni linguistiche svizzere oppure alla promozione dei rapporti culturali con l’estero. In concreto la Fondazione concede, previa domanda, sussidi per la realizzazione di progetti a persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico per la presentazione e la divulgazione di opere culturali già esistenti, che non sono state ancora rese note al pubblico oppure che gli dovrebbero essere richiamate alla memoria (art. 3 cpv. 1 Ordinanza). I sussidi per la realizzazione di progetti vengono concessi per via di decisione sotto forma di prestazioni non rimborsabili o di garanzie di deficit (art. 3 cpv. 2 e 3 Ordinanza). 5. 5.1 Trattandosi di sussidi per la realizzazione di progetti concessi da Pro Helvetia, le condizioni generali per la concessione sono regolate all'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza, la quale prevede che, nei limiti dei credi- Pagina 6
B-4681/2007 ti approvati, la Fondazione sostiene progetti ed opere, a condizione che questi: a. corrispondano allo scopo della Fondazione; b. siano convincenti dal punto di vista qualitativo; c. vengano realizzati in modo professionale; d. presentino un rapporto adeguato tra costi e benefici; e. siano d’importanza nazionale o internazionale o possano essere considerati progetti pilota; f. siano accessibili al pubblico. Inoltre, la Fondazione sostiene progetti ed opere soltanto se questi (art. 5 cpv. 2 Ordinanza): a. vengono realizzati da operatori di cultura domiciliati in Svizzera; b. sono stati o vengono creati da cittadini svizzeri; c. trattano argomenti importanti della vita culturale svizzera; d. promuovono lo scambio culturale fra le varie regioni linguistiche svizzere; e. contribuiscono allo scambio culturale tra la Svizzera ed altri Paesi. La Fondazione sostiene progetti ed opere in Svizzera soltanto se questi beneficiano anche del sostegno di altri finanziatori (art. 5 cpv. 3 Ordinanza). In caso di scarsità di denaro, la Fondazione sostiene di preferenza progetti ed opere che adempiono diversi criteri secondo l'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza e che dimostrano di avere un effetto maggiore (art. 6 Ordinanza). Va tenuto presente che le condizioni poste all'art. 5 cpv. 1 dell'Ordinanza devono essere soddisfatte cumulativamente. Si evince per contro dal testo stesso della legge (cfr. la congiunzione “oppure”) nonché dall'art. 6, il quale prevede che in caso di scarsità di denaro la Fondazione sostiene di preferenza progetti ed opere che adempiono “diversi” criteri, che le condizioni di cui all'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza non sono da intendersi come applicabili cumulativamente. 5.2 Per quanto riguarda i sussidi nel settore della letteratura e delle scienze umane, l'art. 10 litt. c dell'Ordinanza prevede che la Fondazione concede sussidi per la traduzione di opere letterarie svizzere e di opere che trattano argomenti rilevanti della vita culturale svizzera. Pagina 7
B-4681/2007 La Fondazione ritiene che l'opera di Zweig in oggetto non rientra in questa categoria per essere opera di uno scrittore austriaco. 6. Considerati la motivazione della decisione impugnata e la risposta al ricorso occorre esaminare se il progetto del ricorrente soddisfa alle esigenze degli art. 5 e 10 litt. c e nel caso affermativo, le condizioni secondo l'art. 6 in relazione all'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza. 6.1 L'art. 10 litt. c prevede due possibili oggetti suscettibili di poter ottenere dei sussidi: la traduzione di opere letterarie svizzere e la traduzione di opere che trattano argomenti rilevanti delle vita culturale svizzera. Non vi sono ragioni per concludere che le due condizioni (autore svizzero e opere che trattano argomenti rilevanti della vita culturale svizzera) debbano essere soddisfatte cumulativamente. La motivazione dell'autorità inferiore non si occupa tuttavia della possibilità che l'opera, di cui il ricorrente ne chiede il sussidio per la traduzione, potrebbe trattare argomenti rilevanti delle vita culturale svizzera. Il modulo di richiesta del sussidio specifica sotto la rubrica “Sussidi per pubblicazioni” (pag. 1 del Modulo Divisione Letteratura e società, www.prohelvetia.ch/ downloads ) che possono ottenere un sussidio per traduzioni opere letterarie svizzere, opere con temi svizzeri in campo umanistico, culturale ed artistico, pubblicazioni tematiche in chiaro rapporto storico-artistico con la Svizzera ma anche da quanto previsto nelle disposizioni generali della “Guida per richiedenti Letteratura e Società”. Sotto il punto “1.1 Richieste di sostegno/ requisiti” è infatti previsto che per essere sussidiabili da Pro Helvetia i progetti culturali devono essere in rapporto con la Svizzera, cioè provenire da operatori di nazionalità elvetica (o residenti o regolarmente attivi su suolo elvetico) oppure vertere su temi culturali importanti per la Svizzera. 6.2 Nel caso di specie il criterio ritenuto dalla Fondazione sarebbe quindi unicamente quello della nazionalità dell'autore. Nella decisione impugnata la Fondazione non indica tuttavia specificatamente o comunque non si evincono concreti riferimenti per cui ed in che misura il secondo elemento – la traduzione di opere che trattano argomenti rilevanti delle vita culturale svizzera – in casu non sarebbe soddisfatto. Come evidenzia il ricorrente, e peraltro nemmeno contestato dalla Fondazione Pro Helvetia, le pagine di Stefan Zweig sarebbero in uno stretto rapporto storico culturale con il periodo trascorso dall'autore in Svizzera e illustrerebbero in maniera molto chiara il ruolo svolto dalla Pagina 8 http://www.prohelvetia.ch/ http://www.prohelvetia.ch/downloads
B-4681/2007 Svizzera nel corso della prima guerra mondiale. In questo contesto andrebbe pertanto esaminato l'aspetto della “rilevanza” per la Svizzera di questa parte di opera di Zweig. 6.3 La nozione di “rilevanza”, “argomenti rilevanti” è una cosiddetta nozione giuridica indeterminata (GAAC 59.75), la quale deve essere interpretata di caso in caso, nel rispetto della peculiarità della singola fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituisce una questione giuridica che, di principio, è esaminata con ampio potere d'esame. Nella prassi viene tuttavia esercitato un certo riserbo nel potere d'esame allorquando vengono valutate particolari circostanze personali, locali o tecniche che le istanze precedenti conoscono e possono soppesare meglio dell'autorità chiamata a giudicare (DTF 119 Ia 378 consid. 6a e rif; DTF 117 Ib 114 consid. 4b; DTF 103 Ia 272 consid. 6C; FABIAN MÖLLER, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss., Basilea 2006, pag. 213, con rinvio a GAAC 64 Nr. 43, pag. 541 segg., GAAC 60 Nr. 41, pag. 374 segg.). In sintesi quindi, ritenuto che nell'ambito della letteratura e delle scienze umane, la Fondazione concede sussidi per la traduzione di opere che trattano argomenti rilevanti della vita culturale svizzera, e che dalla decisione impugnata non si evince e non è comprensibile il motivo per il quale venga tralasciata la trattazione di questo aspetto riferito all'opera in questione per la Svizzera, l'invito del Tribunale amministrativo federale alla Fondazione è quello di provvedere ad esaminare questo aspetto della richiesta del ricorrente, nel senso di esprimersi sul concetto di rilevanza per la Svizzera degli argomenti trattati in un'opera ed in base a ciò spiegare il motivo per il quale l'opera di Zweig non soddisferebbe tale presupposto. 7. Ciò posto, il fatto che le condizioni per l'ottenimento dei sussidi siano l'una o l'altra soddisfatte non è di per se ancora decisivo. L'ordinanza stabilisce che nessuno può fare valere alcun diritto ai sussidi (art. 2 Ordinanza). Questo significa che quando i mezzi a disposizione sono limitati, i sussidi possono essere anche negati, quand'anche le condizioni per il loro ottenimento fossero soddisfatte. In una tale evenienza l'autorità decidente deve prevedere un ordine di priorità, a meno che questo, come nel presente caso, non sia già stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 6 in relazione con l'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza. Pagina 9
B-4681/2007 In caso di scarsità dei mezzi a disposizione, l'Ordinanza prevede che la Fondazione sostiene di preferenza progetti ed opere che adempiono diversi criteri secondo l’articolo 5 capoverso 2 dell'Ordinanza e che dimostrano di avere un effetto maggiore (cfr. art. 6 Ordinanza). Ovvero, nell'ipotesi quindi che il progetto soddisfi le condizioni materiali per l'ottenimento dei sussidi, ma venisse escluso dalla cerchia di quelli che ne beneficiano, sarà sufficiente ma necessario indicare i motivi per i quali non può beneficiare, alla luce dei criteri di priorità. Dalla decisione impugnata o dalla risposta al ricorso non si evince per quali motivi il progetto del ricorrente sia escluso dalla cerchia delle domande alla luce dell'ordine di priorità sancito dagli art. 6 e 5 cpv. 2 dell'Ordinanza nei casi di scarsità di denaro. 8. Visto quanto precede l'esclusione del progetto del ricorrente, sia in applicazione dell'art. 10 litt c o dell'art. 6 in relazione con l'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza, non è motivata in modo convincente e comprensibile. E' pur vero che nel caso in cui l'ordine di priorità (in caso di scarsità di denaro) non contemplasse criteri sufficienti per poter escludere dei progetti, non è escluso che l'autorità decidente possa applicare ulteriori criteri fissati da essa stessa. Anche in una tale situazione un ordine di priorità che permette di escludere dei progetti dovrebbe comunque garantire il rispetto dei principi costituzionali dello Stato di diritto, quali parità di trattamento, divieto dell'arbitrio (art. 8 cpv. 2, art. 9 Cost.) e le decisioni dovrebbero fondarsi su una corrispondente motivazione. 9. Da quanto esposto, risulta che la decisione impugnata non si fonda su motivi comprensibili e che l'autorità inferiore, neppure nell'ambito dell'istruzione, ha provveduto a sanare questa situazione. 10. Quando l'autorità di ricorso annulla una decisione, essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti per statuire sull'applicazione del diritto federale, ovvero la situazione di fatto è liquida e l'autorità di ricorso, in relazione alla questione litigiosa concreta, possiede almeno lo stesso potere di cognizione (cfr. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 231 segg.). Pagina 10
B-4681/2007 Nel caso concreto, viste le considerazioni che precedono, tali requisiti non sono adempiuti. Nel rinviare la causa per nuovo giudizio, l'invito del Tribunale amministrativo federale alla Fondazione è pertanto quello di motivare la decisione anche alla luce del criterio delle opere che trattano argomenti rilevanti della vita culturale svizzera di cui all'art. 10 litt. c dell'Ordinanza e, qualora l'opera adempisse i presupposti di questo stesso disposto, di indicare, in caso di scarsità di denaro, sulla base di quale ordine e criterio di priorità il sussidio verrebbe, se del caso, escluso. A seconda dell'esito di queste esami, l'autorità inferiore dovrà esaminare ulteriori aspetti e condizioni di sussidio, che eventualmente finora non sarebbero ancora stati presi in considerazione (per esempio l'art. 5 cpv. 3 dell'Ordinanza). 11. Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Visto l'esito del ricorso al ricorrente non viene messa a carico alcuna spesa processuale. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano (art. 63 cpv. 2 PA). L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). Ex art. 8 TS-TAF le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi necessari di parte. In casu il ricorrente non è rappresentato, con che e secondo la prassi costante, non vi è motivo per l'attribuzione di indennità di ripetibili. 12. Visto che la legislazione federale non conferisce un diritto all'ottenimento di sussidi dalla Fondazione Pro Helvetia, la via di ricorso al Tribunale federale non è data (art. 83 litt. k Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La presente pronuncia è pertanto definitiva. Pagina 11
B-4681/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione del 27 giugno 2007 della Fondazione Pro Helvetia è annullata. 2. L'incarto è rinviato alla Fondazione Pro Helvetia, affinché si pronunci nuovamente ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 1'000.- versato dal ricorrente a titolo di anticipo, gli verrà integralmente restituito. 4. Non si assegnano ripetibili. 5. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegati: atti del ricorso e indirizzo di pagamento) - autorità inferiore (n. di rif. R2007-CH3-650256; raccomandata) La Presidente della camera II: Il cancelliere: Eva Schneeberger Daniele Cattaneo Data di spedizione: 11 marzo 2008 Pagina 12