Corte II B-3544/2008 {T 0/2} Decisione d i stralcio d e l 2 0 ottobre 2008 Giudice Francesco Brentani, giudice unico, cancelliere Corrado Bergomi. 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, 6. F._______, 7. G._______, tutti patrocinati dall'Avv. Piero Colombo, vicolo Concordia 1, casella postale 147, 6932 Breganzona, ricorrenti, contro 1. H._______, 2. I._______, 3. J._______, 4. K._______, tutti patrocinati dallo Studio legale e notarile Mattei, Avv. Luigi Mattei, via Dogana 2, 6500 Bellinzona, controparti, Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti
B-3544/2008 Gestione progetti Svizzera tedesca, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, patrocinato da L'Etude, Me Denis Esseiva, Avocat, LL.M., 21, boulevard de Pérolles, 1701 Fribourg, autorità aggiudicatrice Aggiudicazione del progetto b709, Ristrutturazione della sede definitiva del Tribunale federale penale di Bellinzona - Team di progettazione. Pagina 2 Oggetto
B-3544/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che in data 11 giugno 2007 l'autorità aggiudicatrice ha pubblicato sul no. 110 del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) un bando di concorso di progetto con procedura selettiva dal titolo “CH-6500 Bellinzona, Viale Stefano Franscini, Progetto (b709), Ristrutturazione della sede definitiva del Tribunale penale federale di Bellinzona – Team di progettazione”; che l'autorità aggiudicatrice ha pubblicato nel FUSC no. 169 del 3 settembre 2007 i nominativi di sette team di progettazione ammessi a partecipare al concorso, tra cui figurano i ricorrenti e le controparti; che nel FUSC no. 51 del 13 marzo 2008 è stata pubblicata la graduatoria dei concorrenti, con la raccomandazione della giuria di affidare il mandato per proseguo dei lavori all'autore del progetto vincente; che con pubblicazione nel FUSC no. 89 del 9 maggio 2008 rispettivamente scritto del 13 maggio 2008 il committente ha aggiudicato la commessa al team di progettazione delle controparti, mentre il team di progettazione dei ricorrenti si è classificato al secondo posto; che contro questa decisione i ricorrenti hanno interposto ricorso in data 29 maggio 2008 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando in via preliminare il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e l'aggiudicazione del progetto “b709” al Team di progettazione dei ricorrenti, protestate spese e ripetibili; che con decisione del 2 giugno 2008 il Tribunale amministrativo federale ha conferito al ricorso in via superprovvisoria l'effetto sospensivo e ha vietato all'autorità aggiudicatrice qualsiasi misura di esecuzione finché non si avrà deciso sulla domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo e inoltre invitato i ricorrenti a versare l'anticipo spese equivalente alle presunte spese processuali per un importo di fr. 14'000.-; che i ricorrenti hanno versato l'anticipo spese entro il termine impartito; che in data 16 rispettivamente 18 giugno 2008 la committente e le Pagina 3
B-3544/2008 controparti si sono espresse sulle conclusioni procedurali e sulla domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo; che con decisione incidentale del 2 luglio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo; che con scritto del 4 luglio 2008 l'autorità aggiudicatrice ha annunciato che la Confederazione e il Cantone Ticino hanno concluso con le controparti il contratto nel quadro del progetto a loro aggiudicato; che con scritto del 17 luglio 2008 i ricorrenti hanno ritirato il ricorso, postulando tuttavia il condono delle spese processuali, in quanto - tra l'altro - il ricorso su un concorso di progetto non ha secondo loro un interesse pecuniario e infine richiesto - nel quadro della fissazione delle ripetitibili - di tener conto della circostanza che le controparti si sono limitate nella loro risposta ad osservazioni sull'effetto sospensivo e che il compito del loro rappresentante legale è stato agevolato dall'aver ricevuto in anticipo le osservazioni da parte dell'autorità aggiudicatrice; che con scritto del 22 agosto 2008 le controparti hanno richiesto la rifusione di un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di fr. 15'056.50; che con scritto del 25 agosto 2008 l'autorità aggiudicatrice ha chiesto che le venga assegnata a titolo eccezionale un'indennità a titolo di spese ripetibili; che con il ritiro del ricorso la presente vertenza è divenuta priva d'oggetto; che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32), il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto; che giusta la cifra 3 del dispositivo della decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale del 2 luglio 2008 le spese processuali sono da definire con la decisione di merito; Pagina 4
B-3544/2008 che, di regola, le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva di oggetto la causa (art. 5 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2), in questo caso ai ricorrenti che con il ritiro del ricorso sono principalmente da considerare parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021); che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio previsto all'art. 65 PA, qualora un ricorso sia regolato da una rinuncia senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale (art. 6 lett. a TS-TAF) oppure se per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b TS-TAF); che i ricorrenti chiedono che vengano loro condonate le spese processuali, da una parte perché secondo loro la presente commessa non ha valore pecuniario, in quanto nell'ambito del concorso di progetto è l'idea e non il contratto l'oggetto della commessa e non è l'offerta più favorevole dal profilo economico che ottiene l'appalto e quindi è unicamente il contratto successivo ad avere valore pecuniario, d'altra parte perché la procedura è cessata a seguito del ritiro del ricorso con la sola decisione in merito all'effetto sospensivo, senza ulteriore scambio di allegati, senza istruttoria, con esame di verosimiglianza e che la tesi della controparte in merito all'urgenza è stata respinta con esame più approfondito e infine perché un concorso di progettazione e di idee non può essere paragonato a opere di fornitura, di servizi o edili da parte di soggetti economici importanti e che l'accesso alla giustizia deve essere consentito concretamente anche a giovani architetti e a studi più piccoli come lo è il caso per i ricorrenti; che di regola è il committente stesso che si occupa della pianificazione di un progetto o che commissiona la pianificazione presso esperti esterni all'amministrazione, mentre mediante l'organizzazione di un concorso egli scarica la pianificazione sui partecipanti al concorso a dipendenza del tipo di concorso e che questo modo di procedere è collegato ad un considerevole impiego di mezzi finanziari (cfr. BEAT MESSERLI, Der Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb im Pagina 5
B-3544/2008 öffentlichen Beschaffungswesen, Berna, 2004, pag. 50); che il dispendio per la pianificazione è compensato con il riconoscimento di un prezzo e in particolare con l'aggiudicazione del concorso rispettivamente della commessa successiva (sempre che nel programma del concorso non si disponga altrimenti) e che i prezzi ammontano ad un multiplo del dispendio che sarebbe necessario per l'elaborazione di una singola proposta di soluzione (MESSERLI, op. cit., pag. 50 seg.); che altri oneri finanziari possono risultare dagli onorari per i componenti della giuria e per eventuali esperti consultati, nonché dalla circostanza che l'autore di lavori in concorso ha diritto ad un'indennità pari ad un terzo della somma totale dei premi se la giuria ha raccomandato che gli sia assegnato un altro mandato di studio o un appalto che il committente attribuisce invece a terzi oppure se il committente utilizza il lavoro in concorso senza assegnare all'autore un altro mandato di studio (art. 55 cpv. 2 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici dell'11 dicembre 1995, OAPub, RS 172.056.11; MESSERLI, op. cit., pag. 51); che i concorsi di progetti e quelli relativi allo studio e alla realizzazione servono al committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente dal profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico o tecnico (art. 40 cpv. 1 OAPub), che nel caso di concorso di progetti, il valore del concorso ammonta alla somma globale del premio e al valore stimato dell'ulteriore lavoro di studio definito nel programma di concorso e che il committente fissa una somma adeguata per il premio globale e che a tal fine egli tiene conto degli importi relativi al premio e all'acquisto dei progetti, usuali nei regolamenti delle organizzazioni professionali, del tipo di concorso, della prestazione richiesta ai partecipanti, del numero di partecipanti atteso, di eventuali indennità fisse per i partecipanti nonché di ulteriori commesse o mandati di studio previsti (art. 44 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OAPub); che giusta il bando di concorso la presente commessa riguarda una prestazione di servizi vertente su un concorso di progetto per la ristrutturazione della sede definitiva del Tribunale penale federale di Bellinzona e che conformemente alla pubblicazione dell'aggiudicazione in FUSC no. 89 del 9 maggio 2008 il prezzo della commessa è di CHF 9,3 milioni (IVA esclusa) e si basa sull'offerta di Pagina 6
B-3544/2008 onorario secondo SIA LHO 102 /103 / 108 e SIA LM 112 nonché sulle attuali stime della somma di entrambi i progetti del Tribunale penale federale e “Pretorio” determinanti per il calcolo dell'onorario (cifra 4.3 dell'aggiudicazione); che anche se l'edificio “Pretorio” verrà risanato dall'Amministrazione cantonale del Cantone Ticino (cifra 2.8 del bando di concorso) e se si dovesse detrarre dal prezzo globale della commessa l'importo relativo a questo progetto, si può ancora partire dal presupposto che il valore soglia previsto per le prestazioni di servizi in riferimento alla ristrutturazione della “Scuola di Commercio” sia comunque raggiunto (cfr. anche decisione incidentale del 2 luglio 2008, consid. 1 in fine); che il credito stanziato per il risanamento e la ristrutturazione dell'edificio, comprese le strutture provvisorie, il trasloco, l'arredamento, le specificità della Confederazione e le riserve, ammonta a 23 milioni di franchi svizzeri (cifra 2.8 del bando di concorso) e che l'importo complessivo messo a disposizione per premi e indennità ammonta a fr. 250'000.- (IVA e spese accessorie comprese) e che in caso di consegna di un progetto di concorso completo viene versata un'indennità di fr. 15'000.- (IVA compresa) (cifra 4.7 e 4.8 del bando di concorso); che, visto quanto precede, i concorsi di progetti come nel caso di specie, contrariamente a quanto vorrebbero far credere i ricorrenti, hanno un valore pecuniario che non si esaurisce soltanto nella stipulazione successiva del contratto, e che le componenti di questo valore pecuniario sono evincibili dall'OAPub (art. 40 e 44) e che in casu non vi sono indizi che lascino concludere ad una violazione dei relativi disposti; che a mente dei ricorrenti non appare equo addossare loro le spese processuali in quanto la formulazione della Commissione dei Beni Culturali (CBC) era “infelice” e aveva indotto a confusioni e poiché il progetto vincente dovrà essere soggetto ad ulteriori modifiche in più punti; che nella decisione incidentale si è concluso che il bando di concorso e la documentazione del bando con le indicazioni sulle norme in materia di diritto di costruzioni, inclusi Piano regolatore e presa di posizione della CBC non escludono a priori l'interpretazione che il Pagina 7
B-3544/2008 progetto delle controparti ha messo alla base della propria offerta e che altri punti contestati dai ricorrenti non toccano il carattere del progetto nella sua sostanza e si dovranno elaborare in fase esecutiva del progetto, e che non sono ravvisabili motivi per ritornare su questi argomenti rispettivamente dai quali risulti inequo che si addossino le spese processuali ai ricorrenti; che secondo la decisione incidentale cresciuta in giudicato il ricorso si è rivelato privo di probabilità di successo e quindi manifestamente infondato e che contrariamente all'opinione dei ricorrenti con l'inoltro del ricorso è stato loro consentito in qualità di piccolo studio di architettura l'accesso alla giustizia, per cui in caso di ritiro di ricorso dopo la decisione incidentale sull'effetto sospensivo si giustifica e non appare inequo che si addossino le spese processuali ai ricorrenti; che, oltre a ciò, nel caso in esame il presente ricorso ha causato al Tribunale amministrativo federale un lavoro considerevole (art. 6 lett. a TS-TAF), tenuto conto della copiosità della documentazione da includere nell'esame prima facie della situazione giuridica (ricorso: 46 pagine e numerosi allegati, osservazioni dell'autorità aggiudicatrice: 34 pagine e numerosi allegati, segnatamente il bando di concorso, osservazioni delle controparti: 20 pagine), ciò che ha avuto come conseguenza il numero di 33 pagine della decisione incidentale, senza contare che con il ritiro del ricorso i ricorrenti hanno formulato conclusioni relative alle spese procedurali e all'indennità che hanno dovuto essere trattate dallo scrivente Tribunale nell'ambito della presente decisione di stralcio; che di conseguenza le spese processuali non possono essere condonate ai sensi dell'art. 6 TS-TAF; che nelle cause con interesse pecuniario come nel caso di specie, la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF i. r. c. art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF); che si può affermare che l'ampiezza e la difficoltà della causa sono notevoli, in quanto, da una parte, nella decisione sull'effetto sospensivo, oltre all'esame prima facie della situazione giuridica materiale (consid. 7 e 8), sono state trattate anche le questioni Pagina 8
B-3544/2008 dell'urgenza (consid. 4) e di eventuali violazioni del diritto di essere sentito rivendicate dai ricorrenti (consid. 5) e, d'altra parte, contemporaneamente al ritiro del ricorso i ricorrenti hanno fatto richiesta motivata di essere esonerati dal pagamento delle spese processuali, causando un ulteriore dispendio al Tribunale amministrativo federale, il quale ha dovuto occuparsi dei singoli motivi alla base della richiesta di condono delle spese processuali (segnatamente sul valore pecuniario per i concorsi di progetti), e che infine la situazione finanziaria delle parti, non essendo stata inoltrata richiesta di assistenza giudiziaria, non può essere definita precaria, tenuto conto che i ricorrenti sono anche stati insigniti di un premio di fr. 40'000.- per essersi qualificati secondi nella classifica dei partecipanti al concorso (cifra 3.3 della decisione impugnata); che con decisione del 2 giugno 2008 i ricorrenti sono stati invitati a versare un anticipo equivalente a fr. 14'000.-, ripartito a fr. 2'000.- per ciascun ricorrente e per il quale essi erano solidalmente responsabili; che, in considerazione di tutti gli aspetti sopra elencati, si giustifica fissare la tassa di giustizia a fr. 6'000.-, ossia fr. 857.15 per ciascun ricorrente, per la quale essi garantiscono solidalmente; che le spese processuali sono computate con l'anticipo spese versato equivalente a fr. 14'000.- e che l'avanzo che ne risulta (fr. 8'000.-) è da rimborsare ai ricorrenti (fr. 1'142.85 per ricorrente); che, visto l'esito della procedura, si prescinde dall'assegnare ai ricorrenti un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA; art. 7 cpv. 1 TS-TAF); che l'autorità aggiudicatrice non ha diritto né per legge né per prassi costante ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA; art. 7 cpv. 1 TS-TAF; art. 7 cpv. 3 TS-TAF; cfr. GAAC 67.6, consid. 4c) e che le sue motivazioni non sono tali da giustificare una deroga dalle norme e dalla prassi menzionate; che le controparti in qualità di parte vincente hanno diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF) e che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese e che il Tribunale fissa Pagina 9
B-3544/2008 l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 e 2 TS- TAF); che il rappresentante legale delle controparti ha inoltrato uno scritto dal titolo “nota attività e spese” datato del 22 agosto 2008, da cui risulta un importo complessivo di fr. 15'056.60 (composto da attività per un importo di fr. 13'449.50 e da spese quantificate per un importo di fr. 543.60 a cui si aggiunge il 7,6% di IVA) e inoltre allegato lo scritto intitolato “elenco dettagliato delle prestazioni”, in cui si leggono le prestazioni svolte, tuttavia senza indicare l'effettivo dispendio di tempo impiegato; che gli scritti presentati dal rappresentante legale delle controparti non possono quindi essere considerati come una nota particolareggiata delle spese ai sensi dell'art. 14 TS-TAF e che di conseguenza l'indennità a titolo di spese ripetibili deve essere fissata d'ufficio sulla base degli atti in causa (art. 14 cpv. 2 frase 2 e art. 15 TS-TAF); che considerato che il contributo delle controparti nel presente procedimento si limita all'inoltro delle osservazioni inerenti alle conclusioni procedurali e alla questione dell'effetto sospensivo (20 pagine) e delle osservazioni relative alle spese processuali e alle ripetibili (4 pagine) e che ci si può infine chiedere se e in che misura le numerose telefonate ed e-mail menzionate nell'elenco delle prestazioni possono essere considerate necessarie ai sensi dell'art. 8 TS-TAF, si giustifica ridurre l'importo dell'indennità a titolo di spese ripetibili e fissare quest'ultima a fr. 5000.-, (fr. 714.30 per ogni ricorrente), per la quale i ricorrenti rispondono solidalmente; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura B-3544/2008 è stralciata dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico dei ricorrenti, i quali rispondono solidalmente per l'intero importo. Essa è computata con Pagina 10
B-3544/2008 l'anticipo spese di fr. 14'000.-. L'avanzo di fr. 8'000.- è rimborsato ai ricorrenti in ragione di fr. 1'142.85 ciascuno. L'importo sarà rimborsato dopo la crescita in giudicato della presente decisione. 3. I ricorrenti versano alle controparti un'indennità di fr. 5'000.- (IVA compresa) a titolo di spese ripetibili (fr. 714.30 per ciascun ricorrente). Essi rispondono solidalmente per l'intero importo. 4. Gli allegati inoltrati dalle parti e dall'autorità aggiudicatrice (atti preliminari, piani, ecc.) verranno inviati separatamente dopo che la presente decisione sarà cresciuta in giudicato. 5. Comunicazione a: - ricorrenti (Atto giudiziario; allegato: formulario indirizzo per il pagamento) - controparti (Atto giudiziario) - autorità aggiudicatrice (n. di rif. FUSC No. 89 del 09.05.2008; Atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Pagina 11
B-3544/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro un termine di 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 82 segg., 90 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), sempre che non vi sia un'eccezione ai sensi dell'art. 83 lett. f LTF. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 23 ottobre 2008 Pagina 12