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Corte I A-4818/2014
Sentenza d e l 1 9 maggio 2016 Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jürg Steiger, Jerôme Candrian, cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, ricorrente,
contro
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Via della Posta, casella postale 5131, 6901 Lugano, controparte,
Ufficio federale dell'energia UFE, Sezione Diritto in materia di elettricità e di acqua, 3003 Bern, autorità inferiore.
Oggetto
Cabina di trasformazione Ecocentro.
A-4818/2014 Pagina 2 Visto in fatto: che il 29 luglio 2008 le Aziende Industriali di Lugano (di seguito: AIL SA) hanno presentato all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) la domanda di approvazione dei piani di impianti ad alta tensione concernente la costruzione di una cabina di trasformazione « Ecocentro » n. 1096 nella zona residenziale di Cureggia (Lugano), progetto S-148676; che il 20 agosto 2008 l'ESTI ha avviato la procedura e trasmesso i documenti relativi al progetto agli uffici interessati, per presa di posizione; che detta domanda è stata pubblicata nel foglio ufficiale del Cantone Ticino e nella stampa locale dal 2 settembre 2008 al 2 ottobre 2008; che la domanda di dissodamento, necessaria alla realizzazione del progetto, è stata inoltrata dall'AIL SA l'11 novembre 2008 e poi pubblicata dal 25 novembre 2008 all'8 gennaio 2009; che, con scritto 21 aprile 2009, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si è espresso favorevolmente al progetto, ponendo alcune condizioni; che, con scritto 17 marzo 2009, il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha emanato il suo preavviso favorevole; che l'11 maggio 2009 il signor A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – ha interposto opposizione avverso la precitata domanda di approvazione, in qualità di proprietario della particella n. (…) del Comune di X._______, adducendo di non avere mai ricevuto formale notifica circa il progetto, sicché non avrebbe potuto presentare per tempo la sua opposizione, nonché contestando l'ubicazione della cabina che inciderebbe sulla sua proprietà, visto l'inquinamento fonico ed elettrostatico; che, a seguito dell'insuccesso delle trattative di opposizione, il 26 ottobre 2009 l'ESTI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio federale dell'energia (UFE); che, con scritto 22 giugno 2010, il signor A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – ha postulato il risarcimento per un totale di 300'000 franchi e il posizionamento della cabina in un luogo più appropriato; che, il 14 febbraio 2011 l'UFE ha condotto una trattativa d'opposizione, durante la quale è stato stabilito che l'AIL SA avrebbero presentato un nuovo progetto con un'altra ubicazione, accontentando tutte le parti coinvolte; che il 23 giugno 2014, l'AIL SA ha poi ritirato formalmente la sua domanda di approvazione dei piani;
A-4818/2014 Pagina 3 che, nella misura in cui la procedura d'approvazione è divenuta priva d'oggetto, con decisione di stralcio del 21 luglio 2014, l'UFE ha dunque stralciato la procedura dai ruoli, senza entrare nel merito dell'opposizione del signor A._______ e addossando le spese processuali all'AIL SA; che, avverso la predetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha interposto ricorso 28 agosto 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo unicamente il riconoscimento di congrue ripetibili negatogli dall'autorità inferiore, in rapporto alle spese legali cagionate dalla procedura d'opposizione e da rimborsare in virtù della legislazione applicabile in materia d'espropriazione; che, con scritto 17 ottobre 2014, l'autorità inferiore si è riconfermata nella propria decisione, indicando i motivi per cui non ha concesso ripetibili al ricorrente e postulando il conseguente rigetto del ricorso; che, con scritti 7 ottobre 2014 e 11 novembre 2014, l'AIL SA (di seguito: controparte) ha preso posizione in merito al ricorso, rimettendosi al giudizio dello scrivente Tribunale; che, con scritti 27 ottobre 2014 e 29 ottobre 2014, il ricorrente si è espresso in merito alle prese di posizione delle parti avverse, ribadendo la legittimità della sua richiesta di risarcimento delle spese legali cagionate dalla procedura di opposizione, in virtù del diritto in materia d'espropriazione; che il 16 febbraio 2015 – secondo quanto emerso dall'analisi da parte dello scrivente Tribunale dell'estratto del registro fondiario – il ricorrente ha venduto il proprio fondo; che, ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, dei considerandi in diritto del presente giudizio;
e considerato in diritto: 1. 1.1. che il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF), quali le decisioni d'approvazione dei piani concernenti gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole emanate dall'UFE (cfr. art. 16h cpv. 2 e art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole [LIE, RS 734.0]);
A-4818/2014 Pagina 4 che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF); che il Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza; 1.2. che, nella misura in cui il ricorrente è destinatario della decisione impugnata e fino al 16 febbraio 2015 – momento della vendita – era proprietario della particella n. (…) RFD del Comune X._______, si deve considerare che al momento dell'inoltro del suo gravame in data 28 agosto 2014 egli disponeva della legittimazione ricorsuale (cfr. art. 48 PA); che il suo ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA); che lo stesso – ammesso e concesso che il ricorrente disponga tutt'ora di un interesse al mantenimento del ricorso, circostanza che può rimanere qui aperta – è ricevibile in ordine e deve pertanto essere esaminato nel merito; 2. che, in concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto alla mera questione di sapere se il ricorrente aveva o meno diritto a delle indennità di ripetibili in rapporto alla decisione di stralcio dell'UFE che ha posto un termine alla procedura d'approvazione dei piani di una cabina di trasformazione; che per rispondere a tale quesito (cfr. consid. 2.2 che segue), occorre dapprima richiamare i principi qui applicabili (cfr. consid. 2.1 che segue); 2.1. che l'approvazione dei piani in oggetto è disciplinata dagli artt. 16 segg. LIE, dall'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE, RS 734.25) e, a titolo sussidiario, dalla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711); che l'autorità competente per rilasciare tale approvazione è l'ESTI; che, allorquando l'ESTI non riesce tuttavia a mediare un'intesa in presenza di opposizioni al progetto o di divergenze tra autorità federali, la competenza passa all'UFE (cfr. art. 16h cpv. 1 LIE); che la domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni (cfr. art. 16d cpv. 2 LIE);
A-4818/2014 Pagina 5 che, al più tardi con il deposito pubblico della domanda, l'impresa deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'art. 31 LEspr un avviso personale sui diritti da espropriare (cfr. art. 16e LIE); che, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della LEspr può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani durante il termine di deposito dei piani; che, se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura (cfr. art. 16f cpv. 1 LIE); che, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura; che successive opposizioni e domande secondo gli artt. 39-41 LEspr devono essere inoltrate all'autorità competente per l'approvazione dei piani (cfr. art. 16f cpv. 2 LIE); che, con l'approvazione dei piani, l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione; che, se, in caso di opposizioni o divergenze tra autorità federali, può mediare un'intesa, l'ESTI accorda l'approvazione dei piani; che in caso contrario trasmette i documenti all'UFE, che prosegue la procedura e decide (cfr. art. 16h LIE); che all'impresa che domanda un'approvazione dei piani spetta il diritto di espropriazione (cfr. art. 43 LIE); che il diritto di espropriazione può essere fatto valere, nel singolo caso, per la costruzione e la modifica di installazioni per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nonché degli impianti a corrente debole necessari per il loro esercizio (cfr. art. 44 LIE); che, dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani, è eseguita, se necessario, la procedura di stima davanti alla Commissione federale di stima secondo le disposizioni della LEspr; che vengono discusse soltanto le pretese annunciate (cfr. art. 45 cpv. 1 LEspr); che, di regola, la fissazione delle spese ripetibili nella procedura d'espropriativa di opposizione e di annuncio delle pretese di indennizzo eseguita con la procedura d'approvazione dei piani, è di rilievo della Commissione federale di stima (cfr. DTF 129 II 106 consid. 4 con rinvii); che, allorquando nella procedura combinata d'approvazione dei piani e d'espropriazione, una decisione su opposizione rende vana la procedura d'espropriazione, la competenza per statuire sull'insieme dei costi spetta tuttavia all'autorità che si è occupata per ultima della causa, i motivi di economia procedurale giustificando che la Commissione federale di stima
A-4818/2014 Pagina 6 non si pronunci al riguardo (cfr. DTF 122 II 291; PIERMARCO ZEN-RUFFI- NEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 1318; parimenti art. 114 cpv. 4 LEspr); che, nell'ambito di una procedura d'espropriazione, in virtù dell'art. 115 LEspr, l'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a questo ultimo dalle procedure di opposizione, di conciliazione e di stima (cpv. 1); che, se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può rinunciare, in tutto o in parte, all'aggiudicazione delle spese ripetibili (cpv. 2); che, nei casi di richieste manifestamente abusive o di pretese palesemente esagerate, che l'espropriato può essere costretto a pagare le spese ripetibili all'espropriante (cpv. 3); che l'eventuale indennizzo ai sensi dell'art. 115 LEspr presuppone la sussistenza di aspetti di diritto espropriativo nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani del progetto in questione, rispettivamente l'apertura formale di una procedura d'espropriazione; 2.2 che, in concreto, dagli atti dell'incarto risulta che, di base, il progetto di costruzione della cabina di trasformazione non prevedeva nessun tipo di espropriazione formale, né a titolo provvisorio, né a titolo definitivo; che neppure in un secondo tempo, segnatamente durante le trattative di opposizione, è emersa l'intenzione da parte dell'istante – ovvero l'AIL SA e controparte – di voler espropriare formalmente il fondo del ricorrente, rispettivamente la necessità di avviare una procedura d'espropriazione nei suoi confronti; che nulla lascia altresì presupporre che le immissioni derivanti dalla progettata cabina avrebbero potuto eventualmente comportare l'espropriazione dei diritti di vicinato ai sensi dell'art. 5 LEspr o cagionare un qualunque altro danno al ricorrente; che, come indicato dall'autorità inferiore (cfr. scritto 17 ottobre 2014, pag. 2), non solo il fondo n. (…) RFD del Comune di X._______ non era edificato, ma stante alla documentazione inoltrata dall'AIL SA le normative ORNI sarebbero verosimilmente state rispettate, sicché il ricorrente non avrebbe sofferto di un sorpasso dei determinanti valori d’immissione; che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente (cfr. scritto 29 ottobre 2014), lo scritto 17 ottobre 2014 dell'autorità inferiore non permette di ritenere in alcun modo una potenziale espropriazione dei diritti di vicinato;
A-4818/2014 Pagina 7 che, in casu, non sussisteva pertanto per l'instante alcun obbligo di notificare al ricorrente un avviso personale giusta l'art. 16e LIE e l'art. 31 LEspr; che i piani del progetto sono stati formalmente pubblicati nel foglio ufficiale e nei giornali locali del Cantone Ticino dal 2 settembre al 2 ottobre 2008; che nel suddetto termine il ricorrente non ha presentato alcuna opposizione al progetto in questione, sicché il suo scritto inoltrato solo l'11 maggio 2009 – tenuto conto dell'inapplicabilità degli artt. 39 segg. LEspr e dell'assenza di validi motivi giustificativi – risulta essere tardivo (cfr. pag. 79 dell'incarto dell'UFE [di seguito: inc. UFE] e suo scritto 17 ottobre 2014); che, peraltro, la richiesta di risarcimento formulata solo con scritto 28 ottobre 2010 (cfr. pag. 34 segg. dell'inc. UFE) va in ogni caso considerata tardiva, sicché l'autorità inferiore avrebbe dovuto dichiararla irricevibile; che su tale questione né l'ESTI, né l'autorità inferiore si sono tuttavia mai formalmente pronunciati, al fine di non ritardare la procedura o pregiudicare gli interessi del ricorrente durante le trattative di opposizione (cfr. protocollo della trattativa d'opposizione del 23 giugno 2009 [pag. 20 dell'inc. UFE] e rapporto del 26 ottobre 2009 [pag. 91 dell'inc. UFE]); che, a seguito del ritiro della domanda d'approvazione dei piani e l'ubicazione della cabina su un altro fondo, la procedura è divenuta priva d'oggetto, sicché l'autorità inferiore l'ha stralciata dai ruoli, senza entrare nel merito dell'opposizione del ricorrente e delle altre parti; che in tale evenienza, è l'autorità inferiore – quale autorità d'approvazione dei piani – a dover statuire sia sulle spese processuali che sulle eventuali indennità di ripetibili (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio); che l'autorità inferiore ha addossato le spese di procedura all'istante, senza assegnare ripetibili ai vari opponenti; che dinanzi allo scrivente Tribunale, il ricorrente, fondandosi sull'art. 115 LEspr, ritiene che è a torto che l'autorità inferiore gli ha negato le ripetibili; che, durante la procedura di ricorso, il ricorrente ha venduto il proprio fondo ad un terzo, perdendo di fatto l'interesse attuale all'ottenimento di ogni eventuale risarcimento di natura espropriativa in rapporto a quest'ultimo; che, visti gli atti dell'incarto e tenuto conto dell'assenza di aspetti di natura espropriativa, gli artt. 114 e 115 LEspr non entrano in linea di conto, sicché è a torto che il ricorrente rivendica delle ripetibili sulla loro base;
A-4818/2014 Pagina 8 che, in ogni caso, pur ammettendo un'ipotetica applicazione dei predetti disposti di legge – ciò che non è tuttavia qui il caso – si dovrebbe comunque confermare la decisione dell'autorità inferiore; che, in effetti, vista la natura poco complessa della causa e del progetto stesso – che si ricorda comportava la mera ubicazione di una cabina di trasformazione sul fondo confinante con quello del ricorrente, senza tuttavia comportare aspetti di natura espropriativa –, il ricorso ad un legale in prima istanza nell'ambito della procedura di opposizione, non appare come strettamente necessario alla tutela degli interessi del ricorrente, sicché le spese legali da lui sostenute non adempiono il carattere della necessità richiesta per il riconoscimento di ripetibili; che, ad ogni modo, tenuto conto del carattere tardivo dell'opposizione, l'autorità inferiore sarebbe comunque stata legittimata a non riconoscere al ricorrente delle ripetibili, in virtù dell'art. 115 cpv. 2 e 3 LEspr; che a tale evenienza nulla cambia il fatto che l'istante abbia per finire deciso di spostare la cabina di trasformazione su un altro fondo, così come postulato dal ricorrente; che, in definitiva, lo scrivente Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore, sicché il ricorso in oggetto non può che essere respinto; 3. che, visto l'esito della presente procedura di ricorso, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente qui parte totalmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]); che, nella fattispecie, esse sono stabilite in 500 franchi (cfr. art. 3 TS-TAF); che, alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente; che, nulla agli atti giustifica per contro l'assegnazione di indennità di ripetibili alla controparte;
A-4818/2014 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali pari a 500 franchi sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 500 franchi versato a suo tempo dal ricorrente. 3. Non vengono assegnate indennità di ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – controparte (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: