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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2026 A-3983/2021

12. Februar 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,698 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Espropriazione | Espropriazione; prova a futura memoria

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

A-3983/2021

Sentenza d e l 1 2 febbraio 2026 Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Alexander Misic, Christine Ackermann, cancelliere Demis Mirarchi.

Parti

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

tutti patrocinati dall'avv. Giorgio De Biasio, Piazza Somazzi, 6948 Porza, ricorrenti,

contro

Ferrovie federali svizzere FFS, Infrastruttura, Progetti, Engineering, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona, controparte,

Commissione federale di stima 13° Circondario (Ticino e Grigioni), Recapito destinatario: c/o avvocato Filippo Gianoni, presidente, Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona, autorità inferiore.

Oggetto

Prova a futura memoria.

A-3983/2021 Pagina 3 Fatti: A. A.a Con istanza del 4 marzo 2019, le Ferrovie Federali Svizzere FFS SA (di seguito: FFS) hanno sottoposto per approvazione all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) il progetto «Terzo binario e fermata Indipendenza». Nell’ambito dell’attuazione del «corridoio 4 m» per il traffico merci su rotaia lungo l’asse del San Gottardo e del Programma di sviluppo strategico della rete ferroviaria (PROSSIF – fase di ampliamento 2025 [FA 2025]) è infatti prevista la realizzazione di un terzo binario completo tra Bellinzona e Giubiasco, volto anche a creare le premesse per l’inserimento della nuova fermata TILO (treni Ticino – Lombardia) Bellinzona Piazza Indipendenza. Il perimetro del progetto è compreso tra il km 151.000 e il km 152.600, in territorio del Comune di Bellinzona. A.b Predetto progetto è stato depositato pubblicamente nei Comuni interessati dal 27 maggio 2019 al 25 giugno 2019. Durante questo intervallo sono pervenute all’UFT varie opposizioni, tra cui anche quella di A.________, B.________, C._______ e D._______ (di seguito: gli opponenti), del 25 giugno 2019. Nell’ambito di predetta opposizione, contestando la validità del rapporto d’impatto ambientale (RIA), essi hanno chiesto all’UFT di procedere a rilevamenti fisici delle immissioni foniche. Nel loro scritto gli opponenti hanno concluso in via principale al respingimento della richiesta d’approvazione ed in subordine formulato richieste d’indennità “per espropriazione formale dei diritti di difesa ex-artt. 684 – 685 CC”. A.c Il progetto sarà oggetto di 5 successive modifiche, tutte oggetto di pubblicazione, tranne la quinta. Gli opponenti hanno inoltrato opposizione nel termine di ciascuna delle pubblicazioni. La terza modifica di progetto, del 31 marzo 2022, comportava una nuova valutazione della modifica dell’impianto che da semplice modifica è poi stata qualificata di modifica sostanziale. B. B.a In data 22 ottobre 2019, gli opponenti di cui sopra (di seguito anche richiedenti) hanno inoltrato una domanda di assunzione di una prova a futura memoria dinanzi alla Commissione federale di stima del 13° Circondario (Ticino e Grigioni; di seguito: CFS), volta al rilievo fisico del rumore della fascia diurna e notturna delle immissioni di rumore provocate dal traffico dei treni nella tratta fra il km 151.600 e il km 151.700, sui

A-3983/2021 Pagina 4 mappali n. (…), (…), (…) e (…) RFD Bellinzona. Predetta richiesta era volta a contestare il RIA del 10 gennaio 2019. B.b Il 23 ottobre 2019, la CFS ha accusato ricevimento di predetta richiesta. B.c Con parere del 14 novembre 2019, le FFS hanno concluso all’inutilità di predetta prova a futura memoria. B.d Con presa di posizione del 17 dicembre 2019, l’UFT ha presentato la stessa conclusione. A predetta presa di posizione era allegato un parere dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del 12 dicembre 2019, che giungeva alla medesima conclusione. B.e Il 19 e il 23 dicembre 2019, i richiedenti hanno nuovamente ribadito i loro dubbi in merito al RIA, segnatamente riguardo ai risultati dei calcoli fonici, ai metodi utilizzati nonché alla qualificazione del progetto sottoposto all’approvazione dell’UFT. A loro avviso, l’impianto avrebbe dovuto essere nuovamente qualificato, con conseguente applicazione dei valori di pianificazione (VP). B.f Il 31 gennaio 2020, la CFS ha designato due periti, nelle persone di E._______ e F._______, affinché si pronunciassero sulla necessità, a loro avviso, di procedere ad una perizia volta a verificare il RIA, segnatamente per quanto concerne il modello CadnaA. B.g Il 4 febbraio 2020, i richiedenti hanno inoltrato domanda di ricusa contro predette persone. La domanda è stata respinta con decisione incidentale della CFS del 9 aprile 2020. B.h In data 24 aprile 2020, i richiedenti hanno inoltrato alla CFS una lista di domande alle quali, secondo loro, i periti dovevano rispondere. B.i Il 30 aprile 2020, con decisione incidentale, la CFS ha definito le domande indirizzate ai periti; tutte riguardano i metodi di calcolo usati nel RIA. B.j Il 12 maggio 2020, i periti hanno steso un preventivo all’attenzione della CFS. Il 20 giugno 2020, hanno steso una prima relazione tecnica (2659 – RT – 001 – PS). B.k Il 13 luglio 2020, l’UFT ha emanato una nuova presa di posizione su predette domande, segnatamente circa il rilevamento fisico del rumore. Vi

A-3983/2021 Pagina 5 ha allegato una nuova presa di posizione dell’UFAM, del 7 luglio 2020, il quale mantiene, alla stregua dell’UFT, l’inutilità di misurazioni. Contemplando la relazione tecnica di cui sopra, l’UFAM esprime il proprio parere circa le valutazioni ivi contenute, contestandole. Egli sottolinea di non avere per giunta ancora emesso il proprio parere nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani. B.l Il 30 luglio 2020, in base alla relazione tecnica dei periti, i richiedenti hanno presentato una richiesta di estensione della prova a futura memoria. B.m Il 31 luglio 2020, anche le FFS hanno ribadito l’inutilità di procedere a misurazioni fisiche del rumore, sottolineando in più punti che la relazione tecnica è conforme al RIA. B.n Il 29 settembre 2020, i periti hanno steso una seconda relazione tecnica (2659 – RT – 002 – PS), volta a rispondere alle osservazioni delle parti, dell’UFT nonché dell’UFAM. B.o Il 30 ottobre 2020, i richiedenti hanno espresso di voler mantenere la loro richiesta, precisando ancora l’ampiezza delle verifiche richieste. B.p Il 3 novembre 2020, l’UFT si è espresso sulle due relazioni tecniche, mantenendo sempre la stessa posizione e segnalando inoltre che le FFS hanno introdotto una richiesta di modifica del progetto, segnatamente su questioni come il rumore, vibrazioni, radiazioni non ionizzanti e aspetti architettonici. L’UFT ha segnalato quindi che ogni ulteriore approfondimento era, visto quanto precede, anche prematuro. L’UFT ha inoltre allegato un nuovo parere dell’UFAM, del 30 ottobre 2020, che conferma la posizione già espressa, ribadendo in particolare che, poiché il progetto non era ancora stato approvato, eventuali richieste dovevano essere presentate nell’ambito della procedura pendente dinanzi all’UFT. B.q Con scritto del 23 novembre 2020, anche le FFS hanno ribadito le proprie conclusioni circa la necessità di misurazioni fisiche del rumore. B.r Con nuova presa di posizione del 24 novembre 2020, i richiedenti hanno ribadito la loro argomentazione. C. Parallelamente alla procedura dinanzi alla CFS, con scritti del 10 dicembre 2020 e, successivamente, del 23 maggio 2022 (quest’ultimo scritto all’occasione della terza modifica di progetto relativa al rumore), gli

A-3983/2021 Pagina 6 opponenti hanno continuato a chiedere all’UFT di procedere a rilevamenti fisici del rumore e tarature dei modelli di calcolo. D. Con decisione incidentale del 5 agosto 2021, il Presidente della CFS, accogliendo parzialmente la richiesta, ha ordinato una prova a futura memoria, nominando i due autori delle relazioni tecniche summenzionate come esperti e incaricandoli “di tarare il modello di calcolo CadnaA ZEB 2025 al senso dei considerandi”. L’effetto sospensivo è stato ritirato ad ogni eventuale ricorso. E. Contro predetta decisione i richiedenti (di seguito: i ricorrenti) hanno, il 7 settembre 2021, interposto ricorso chiedendo il completamento della decisione impugnata nel senso che vengano “accertati i livelli di immissioni foniche attuali dell’impianto ferroviario esistente, secondo i parametri dell’OIF Allegato 4, sulla base di una campagna di misure fisiche, con strumenti certificati dal METAS, presso la tratta del Progetto che interessa gli espropriati” e che sia “esperita la calibrazione e la verifica mediante misurazioni fisiche, del modello EPLAN 2015 (che rappresenta lo stato ipotizzato del rumore di immissione nel 2015)”. F. Con decisione incidentale del 13 settembre 2021, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) ha confermato il ricevimento del ricorso e restituito a titolo superprovvisionale l’effetto sospensivo a ricorso. F.a Con osservazioni del 17 settembre 2021, la CFS (di seguito: l’autorità inferiore) si è rimessa al giudizio del Tribunale in merito al mantenimento dell’effetto sospensivo al ricorso. Con osservazioni del 22 settembre 2021, rispettivamente del 28 settembre 2021, l’UFT e le FFS (di seguito: la controparte) hanno postulato la revoca dell’effetto sospensivo al ricorso e il respingimento del ricorso del 7 settembre 2021. F.b Il Tribunale ha, con decisione incidentale del 13 ottobre 2021, confermato in via provvisionale l’effetto sospensivo concesso in via superprovvisionale, impedendo la prosecuzione di ogni prova a futura memoria.

A-3983/2021 Pagina 7 G. Con decisione del 24 gennaio 2024, l’UFT ha approvato i piani del progetto 3° binario di Bellinzona, respingendo, ammettendo in parte o dichiarando senza oggetto le opposizioni, tra le quali quelle degli opponenti. Per quanto riguarda il rumore e le relative previsioni, l’opposizione è stata respinta. I ricorrenti hanno poi impugnato predetta decisione dinanzi al TAF, il 20 febbraio 2024 (procedura A-1129/2024, congiunta poi con la procedura A-1248/2024). Circa l’oggetto della presente procedura essi hanno, tra le altre censure, invocato un diniego di giustizia in quanto l’UFT non avrebbe trattato le richieste di misurazioni fisiche e taratura dei modelli di calcolo. In sede di ricorso, essi hanno presentato la stessa richiesta di prova a futura memoria al TAF. H. Con lettera del 22 aprile 2024, il Tribunale ha invitato A.________, B.________, C._______ e D._______ ad informarlo circa la volontà di proseguire o meno con questa procedura ricorsuale. I. Il 30 aprile 2024, i ricorrenti hanno comunicato allo scrivente Tribunale di voler mantenere la procedura ricorsuale. J. Con misura istruttoria del 3 maggio 2024, il Tribunale ha invitato le parti e l’autorità inferiore a prendere posizione sul ricorso. K. Con riposta del 16 maggio 2024, la controparte si è riconfermata nelle sue conclusioni precedenti e ha domandato la congiunzione della procedura A-3983/2021 con la procedura A-1129/2024, trattandosi, a suo avviso, del medesimo oggetto. L. Con sentenza del 12 febbraio 2026, lo scrivente Tribunale ha respinto i ricorsi contro l’approvazione dei piani, dopo avere trattato anche le richieste dei qui ricorrenti relative a misurazioni di rumore e modelli di calcolo (cfr. sentenza del TAF A-1248/2024).

A-3983/2021 Pagina 8 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l’art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr, RS 711). 1.2 Per l’art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applicano la LTAF e la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) a titolo diritto suppletivo (art. 110 LEspr). 1.3 La decisione dell’autorità inferiore è stata impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Poiché i ricorrenti sono destinatari della decisione impugnata, il ricorso è ammissibile sotto questo profilo. 1.4 Conformemente all’art. 78 cpv. 1 LEspr sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita. L’adempimento di predetta condizione è molto dubbiosa in quanto la decisione impugnata accordava parzialmente una perizia volta ad esaminare (e contestare) un RIA, parte di un incarto d’approvazione dei piani. Allo stadio della procedura d’approvazione dei piani, siffatta “perdita” non è per niente realizzata (cfr. qui di seguito). 2. Ad ogni modo, il ricorso non è (più) ammissibile per i motivi che seguono. 2.1 La qualità per ricorrere suppone che vi sia un interesse attuale all’annullamento dell’atto impugnato. L’interesse contemplato dall’art. 48 PA è lo stesso di quello di cui art. 89 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). Predetto interesse attuale deve sussistere ancora al momento in cui l’autorità di ricorso decide (cfr. DTF 142 I 135, consid. 1.3.1).

A-3983/2021 Pagina 9 2.2 Dai considerandi in fatto esposti sopra risulta che la richiesta è sempre stata rivolta contro il RIA e, di conseguenza, anche, sotto il profilo ambientale, contro l’approvazione dei piani. Sebbene fosse allegata l’opposizione del 25 giugno 2019, la richiesta del 22 ottobre 2019 non contiene neppure il termine “espropriazione”. Essa è motivata dall’esposizione dei dubbi dei ricorrenti circa i valori assunti nel RIA: i ricorrenti indicano infatti di aver effettuato misurazioni su una (o più) particelle di loro proprietà, ottenendo risultati notevolmente più elevati rispetto a quelli considerati nel RIA. 2.3 Nel decorso della procedura dinanzi alla CFS nonché di quella d’approvazione dei piani, le richieste si sono ampliate e precisate fino ad arrivare alla medesima richiesta, indirizzata alla CFS, all’UFT nonché pure allo scrivente Tribunale in sede ricorsuale (contro l’approvazione dei piani), ossia di fare procedere a misurazioni del rumore attuale e di fare tarare i modelli di calcolo EPLAN 2015 e ZEB 2025. 2.4 Nella misura in cui predette richieste sono volte a contestare il RIA, e di conseguenza l’approvazione dei piani, esse sono state esaminate dallo scrivente Tribunale nella procedura relativa a predetti piani (incarto A-1248/2024). Lo scrivente Tribunale ha in effetti considerato che la “prova a futura memoria” richiesta in sede ricorsuale era una richiesta di perizia. La sentenza relativa viene emanata contemporaneamente alla presente decisione. 2.5 Da quanto precede, risulta che le richieste formulate dinanzi alla CFS ricevono la loro risposta nell’ambito dell’esame dell’approvazione dei piani, segnatamente nell’ambito dell’esame della conformità del progetto al diritto ambientale. Concretamente, visto che i ricorrenti hanno formulato la stessa richiesta allo scrivente Tribunale nel decorso della procedura contro l’approvazione dei piani, la sentenza nella causa A-1248/2024 esamina questa richiesta e considera che delle perizie affidate a esperti esterni sono inutili; di conseguenza, il ricorso di questi ricorrenti viene respinto su questo punto: “In riassunto, le perizie richieste risultano inutili per due ordini di ragioni: EPLAN 2015 non rappresenta uno stato di fatto da verificare empiricamente, bensì un parametro normativo di riferimento, un contingente di rumore vincolante stabilito dalla legge. Eventuali scostamenti dalla realtà attuale non lo invalidano. ZEB 2025 costituisce invece una previsione della situazione futura ancora da realizzare: è quindi per definizione impossibile procedere a misurazioni fisiche attuali. Il

A-3983/2021 Pagina 10 modello è stato validato dall'UFAM mediante sonRAIL e sarà verificato post-operam” (cfr. consid. 9.6 della succitata sentenza). In effetti, dopo un’approvazione dei piani, le autorità devono ancora controllare se l’installazione, una volta messa in esercizio, è conforme alla legge. Il rispetto o il superamento effettivo dei valori pertinenti, e quindi la compatibilità con i disposti legali a tutela dell’ambiente, può – logicamente – essere verificato solo nell’ambito del controllo dell’impianto, ovvero dopo la sua messa in esercizio (cfr. art. 12 dell’Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico [OIF, RS 814.41], per quanto concerne il rumore). È la messa in esercizio il momento pertinente per esaminare se l’installazione arreca dei sorpassi. Predetti controlli, quindi, presuppongono che misure e calcoli vengano di nuovo eseguiti. Nell’ambito di predetti controlli viene calcolato il rumore effettivo (cfr. sentenza del TF 1C_103/2022 del 20 ottobre 2022, in particolare consid. 3.2 e 4.2 segg.); predetto calcolo non segue più la logica prudenziale di uno studio d’impatto ambientale. Di conseguenza, non sarebbe di alcuna utilità, per gli interessi degli “espropriati”, disporre di una perizia volta a contestare il RIA. Di conseguenza, il presente ricorso non presenta più un interesse attuale ed è da considerarsi inammissibile. 3. A titolo aggiuntivo, è utile precisare quanto segue. 3.1 La presente procedura ricorsuale concerne una decisione della CFS, autorità competente per decidere delle indennità dopo l’approvazione di un’espropriazione formale da parte della competente autorità (cfr. art. 33 e 34 LEspr). 3.2 Nella presente fattispecie, i ricorrenti non sono mai stati espropriati formalmente dall’UFT, ne erano minacciati di esserlo al momento in cui hanno inoltrato la loro richiesta di prova a futura memoria: non esiste, all’incarto d’approvazione dei piani del 3° binario, nessuna tabella dei diritti, né tantomeno un qualsivoglia piano d’espropriazione. Ai ricorrenti non è neanche stato comunicato l’avviso personale di cui all’art. 31 LEspr. Del resto, ulteriormente, l’approvazione dei piani non ha sancito nessuna espropriazione di diritti relativamente ai fondi dei ricorrenti. 3.3 Il presupposto per richiedere un’indennità è il rumore eccessivo. Visto l’interesse pubblico legato all’opera che cagiona predette immissioni eccessive, i diritti di vicinato ai sensi degli art. 679 e 684 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) devono essere espropriati.

A-3983/2021 Pagina 11 La CFS può esaminare un’eventuale indennità quando un impianto – esercitato nelle condizioni normali – cagiona un sorpasso dei valori limiti d’immissioni ai sensi della LPAmb e dell’OIF (cfr. sentenza del TF 1C_103/2022 del 20 ottobre 2022, consid. 3.2 e 4.2 segg). Di conseguenza, anche supponendo che predetta richiesta di prova a futura memoria sia stata intesa come una richiesta di “espropriati” volta a salvaguardare i propri diritti (ché non è il caso, cfr. consid di fatto e precedenti di diritto), una siffatta perizia sarebbe stata perlomeno prematura: al momento della pubblicazione del progetto, nel 2019, il normale esercizio del 3° binario era ancora lontano. Dal momento in cui, come esposto qui sopra (cfr. 3.3), un’eventuale espropriazione dei diritti di vicinato riguarda il normale esercizio di un impianto, è soltanto a quel momento che si prosegue alla valutazione del rumore effettivo (cfr. sentenza succitata del TF); questa valutazione non risulta dal RIA perché quest’ultimo – prudenziale per scopo – è lo strumento per valutare il rispetto della legge al momento dell’approvazione dei piani e non la base della prova della sussistenza o del calcolo di un eventuale danno. Anche sotto questo aspetto, l’interesse attuale ad una perizia volta a verificare il RIA non è dato. Dai considerandi che precedono risulta che l’interesse al ricorso, per quanto inizialmente esistente, è nel frattempo venuto meno e che il gravame deve pertanto essere dichiarato privo d’oggetto. 4. Visto l’esito della presente vertenza, occorre statuire sulle spese procedurali e spese ripetibili. La presente causa è stata trattata dalla CFS come autorità di prima istanza, che ha ordinato una misura basata sulla LEspr e l’art. 49 dell’Ordinanza del 13 febbraio 2013 concernente la procedura davanti alle Commissioni federali (OCFS, RU 2013 719), abrogata il 1° gennaio 2021 (RU 2020 3995). Secondo l’art. 116 LEspr, le spese di procedura davanti al TAF, comprese le spese ripetibili dell’espropriato, sono addossate all’espropriante. Se le conclusioni dell’espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. L’ultima frase di questo disposto fa riferimento alla temerarietà. Nella presente fattispecie, i ricorrenti hanno tentato di ottenere da parte della

A-3983/2021 Pagina 12 CFS una perizia (di cui i costi, viste le regole speciali della LEspr, segnatamente l’art. 114 LEspr, dovrebbero essere addossate alla controparte) per mettere in discussione l’approvazione di un progetto ed il RIA sul quale poggia il progetto. Quand’anche lo scrivente Tribunale ha interpellato i ricorrenti per chiedere se volessero mantenere il loro ricorso (cfr. Fatti H), tale modo di procedere non può essere ricondotto con certezza a una condotta temeraria, neppure tenendo conto delle molte prese di posizione dell’UFT, dell’UFAM, nonché della controparte che ripetutamente hanno indicato che critiche al RIA dovevano essere indirizzate all’autorità d’approvazione, ossia l’UFT (cfr. Fatti). Di conseguenza, le spese procedurali non verranno poste a carico dei ricorrenti. Viste però le conclusioni della controparte, il Tribunale non le addosserà alcuna spesa procedurale (cfr. art. 116 cpv. 1 LEspr). Le spese di procedura vengono quindi condonate. I ricorrenti soccombono totalmente, difettano quindi i presupposti per l’assegnazione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 115 cpv. 2 LEspr). Per quanto concerne le FFS, il Tribunale non assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili, disponendo esse di giuristi qualificati e specializzati in questioni come quella qui in esame (cfr. art. 116 LEspr e art. 9 cpv. 2 TS-TAF).

(Il dispositivo si trova alla pagina seguente.)

A-3983/2021 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è divenuto privo d’oggetto. 2. Le spese procedurali sono condonate. 3. Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla controparte e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi

A-3983/2021 Pagina 14 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

A-3983/2021 Pagina 15 Comunicazione a: – ricorrenti (atto giudiziario) – controparte (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. CFS FFS.[…]; atto giudiziario)

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