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Bundesverwaltungsgericht 15.10.2024 A-3761/2021

15. Oktober 2024·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·14,882 Wörter·~1h 14min·7

Zusammenfassung

Tasse di bollo | Tassa di bollo d’emissione. Decisione impugnata davanti al TF.

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Decisione impugnata davanti al TF

Corte I A-3761/2021

Sentenza d e l 1 5 ottobre 2024 Composizione

Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Iris Widmer, Keita Mutombo, cancelliera Sara Pifferi.

Parti

A._______, patrocinata dall’avv. Paolo Bottini e dall’avv. Matthias Bizzarro, ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Tassa di bollo d’emissione.

A-3761/2021 Pagina 2 Fatti: A. La società anonima A._______, con sede a X._______ (in precedenza, sotto la ragione sociale B._______, con sede a Y._______), è iscritta a registro di commercio dal 27 settembre 2004. A partire dal mese di maggio 2010, si prefigge quale scopo sociale « […] (…) […] ». Sempre a far tempo dal mese di maggio 2010, il signor C._______ ricopre il ruolo di presidente della società con firma individuale. B. B.a Con scritto 25 ottobre 2006, la fiduciaria D._______ (di seguito: fiduciaria) ha sottoposto per approvazione alla Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino (di seguito: DDC) il progetto di ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ (designata anche come « C._______ »), con l’intento d’appurare se le tre seguenti ipotetiche varianti di ristrutturazione potevano essere considerate come fiscalmente neutrali dal punto di vista delle imposte dirette: 1) costituzione di una società anonima (di seguito: SA) con apporto di parte dei beni immobiliari e mobiliari attualmente leggibili nel bilancio della ditta individuale C._______; 1b) costituzione di più SA con apporto di parte dei beni immobiliari e mobiliari attualmente leggibili nel bilancio della ditta individuale C._______; 2) costituzione di una o più SA (a seconda della scelta degli scenari di cui al punto 1 o 1b) con apporto di parte dei beni immobiliari e mobiliari attualmente leggibili nel bilancio della ditta individuale C._______ con contestuale cessione dei diritti di partecipazione ad una società holding il cui capitale azionario rimane integralmente nel patrimonio del signor C._______. B.b Con scritto 25 ottobre 2006, la fiduciaria ha inoltrato all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una copia dello scritto 25 ottobre 2006 indirizzato alla DDC, con l’intento d’appurare se, dal punto di vista della tassa di bollo, le tre citate ipotesi di ristrutturazione potevano beneficiare dell’applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB, RS 641.10). B.c Con scritto 2 novembre 2006, la DDC ha confermato alla fiduciaria la neutralità fiscale, dal punto di vista delle imposte dirette, della ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ descritta nello scritto 25 ottobre 2006, purché venissero rispettate determinate condizioni. B.d Con scritto 26 marzo 2007, l’AFC ha risposto alla fiduciaria, indicando che il progetto di ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ di

A-3761/2021 Pagina 3 cui allo scritto 25 ottobre 2006, se rispettate tutte le condizioni poste dalla DDC di cui allo scritto 2 novembre 2006, era approvato. C. C.a Con scritto 28 gennaio 2010, la fiduciaria ha informato la DDC della caducità dell’ipotesi di ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ finalizzata alla costituzione di un fondo immobiliare, indicando di voler procedere diversamente, ossia con delle SA facenti capo ad una holding. Spiegando le modalità di tale operazione, la fiduciaria ha chiesto alla DDC di confermare la neutralità fiscale della ristrutturazione. C.b Con scritto 12 febbraio 2010, la DDC ha fornito alla fiduciaria delle indicazioni di principio, che avrebbero assunto carattere definitivo e vincolante solo dopo la presentazione del caso nella sua completezza. C.c Il 25 febbraio 2010, la fiduciaria ha inviato all’AFC due e-mail, trasmettendo, nella prima, la documentazione relativa al primo progetto di ristrutturazione di cui alla risposta dell’AFC del 26 marzo 2007 e, nella seconda, la documentazione relativa al nuovo progetto di ristrutturazione, affinché questa venisse analizzata dall’AFC per quanto di sua competenza. C.d Con accordo di cessione del 10 maggio 2010, il signor C._______, quale cessionario, ha acquistato 100 azioni al portatore con valore nominale di 1'000 franchi caudana dell’allora B._______ riprendendo il debito del vecchio azionista nei confronti della società di 103'038.75 franchi ed azzerando con questo atto il conto debitore fino a quel momento aperto, contro pagamento del controvalore di 1 franco. In tale contesto, il 10 maggio 2010 la ragione sociale della predetta società è stata modificata in A._______. C.e Con scritto 12 maggio 2010, la fiduciaria ha trasmesso alla DDC i dati concernenti la contabilità dell’allora ditta individuale C._______, indicando che in prima battuta tutte le SA sarebbero state apportate alla E._______ ed in un secondo tempo cedute ad una holding da costituire. C.f Con scritto 16 giugno 2010, la DDC ha risposto alla fiduciaria, per quanto di sua competenza, in relazione alla ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ così come presentata con scritto 12 maggio 2010, fornendogli precise indicazioni circa la qualificazione giuridica delle varie operazioni previste da questa ristrutturazione (ripartizione delle attività aziendali e dei relativi attivi della predetta ditta individuale), con particolare riguardo alla qualifica (o meno) di esercizio dei prospettati trasferimenti di

A-3761/2021 Pagina 4 immobili a varie SA e del prospettato trasferimento dei diritti di partecipazione di varie SA alla E._______. Circa il trasferimento di partecipazioni alla E._______, la DDC ha precisato che qualora fosse stata trasferita tutta l’attività della ditta individuale C._______ (comprensiva quindi del personale presente), il trasferimento dei diritti di partecipazione e dell’attività aziendale avrebbe potuto essere considerato a tutti gli effetti esercizio e quindi neutrale dal profilo fiscale. C.g Con e-mail del 2 dicembre 2010 e del 16 dicembre 2010, la fiduciaria ha informato l’AFC circa la ristrutturazione della ditta individuale e le modalità messe in pratica, trasmettendo la documentazione relativa alla concretizzazione presso i competenti Uffici di tassazione cantonali. C.h Con convenzione 14 dicembre 2011, il signor C._______ ha ceduto alla A._______, al valore contabile/d’investimento, in particolare le seguenti partecipazioni: 1) F._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 2) G._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 3) H._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 4) E._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 5) I._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 6) J._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%). C.i Con scritto 7 marzo 2013, la fiduciaria ha informato l’AFC in merito alla predetta convenzione 14 dicembre 2011, precisando che in tale contesto la A._______ avrebbe assunto il ruolo di « holding del “Gruppo C._______” » e che le modalità di cessione/apporto delle partecipazioni da parte del signor C._______ sarebbero state definite sulla base di accordi stipulati con l’autorità fiscale ticinese, che le avrebbe confermato la neutralità fiscale dell’operazione a determinate condizioni. D. D.a Con conteggio 4 luglio 2016, l’AFC ha imposto la A._______ (di seguito: società contribuente) al pagamento dell’importo di 1'132'740.35 franchi, a titolo di tassa di bollo d’emissione, in correlazione alla convenzione del 14 dicembre 2011 ritenendo che nel caso della cessione di partecipazioni svizzere ivi descritta, si era in presenza di operazioni soggette alla tassa di bollo, poiché qualificabili di versamenti suppletivi ex art. 5 cpv. 2 lett. a LTB effettuati dall’azionista unico – il signor C._______ – nei confronti della società contribuente. In estrema sintesi, l’AFC ha ritenuto detta cessione come non qualificabile di tappa nel processo (unico) di ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ e

A-3761/2021 Pagina 5 dunque, da valutare individualmente dal punto di vista della tassa di bollo, come un’operazione concernente la società contribuente. Non vi sarebbe poi alcun « ruling » vincolante, il progetto di ristrutturazione da lei approvato non essendo mai stato concretizzato. Difetterebbero pure i presupposti per l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB e dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. D.b Con scritto 28 luglio 2016, la fiduciaria ha contestato il suddetto conteggio, indicando le ragioni per cui l’operazione di cessione delle partecipazioni di cui alla convenzione del 14 dicembre 2011 rientrerebbe nel processo di ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ e non sarebbe soggetta alla tassa di bollo di emissione. D.c Con decisione 2 giugno 2017, l’AFC ha confermato il proprio conteggio 4 luglio 2016, dichiarando la società contribuente debitrice dell’importo complessivo di 1'132'740.35 franchi, oltre accessori, a titolo di tassa di bollo di emissione, essenzialmente per gli stessi motivi indicati nel conteggio. D.d Avverso la predetta decisione, la società contribuente – per il tramite della fiduciaria – ha inoltrato reclamo 28 giugno 2017 dinanzi all’AFC, postulandone in sostanza l’annullamento, ribadendo i motivi per cui essa ritiene che l’operazione di cessione delle partecipazioni di cui alla convenzione del 14 dicembre 2011 rientrerebbe nel processo di ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ e non sarebbe soggetta alla tassa di bollo di emissione, facendo valere la sussistenza di un ruling vincolante. Con scritto 17 luglio 2018, la società ricorrente – sempre per il tramite della fiduciaria – ha inoltrato il Memorandum 16 luglio 2018 dello studio di consulenza fiscale K._______ di Z._______, a complemento del suo reclamo, facendo valere l’applicabilità al suo caso dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB e dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, nonché la sussistenza della cessione di un mantello giuridico ai fini della tassa di bollo. Con scritto 13 maggio 2020, la società contribuente – sempre per il tramite della fiduciaria – ha trasmesso delle ulteriori osservazioni, precisando la propria argomentazione circa l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. D.e Con decisione su reclamo del 21 giugno 2021, l’AFC ha respinto integralmente il suddetto reclamo, riconfermandosi nella sua precedente decisione 2 giugno 2017.

A-3761/2021 Pagina 6 E. E.a Avverso la predetta decisione su reclamo, la società contribuente (di seguito: ricorrente o società ricorrente) – per il tramite dei suoi patrocinatori – ha inoltrato ricorso 23 agosto 2021 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ribadendo in sunto i motivi già sollevati dinanzi all’AFC: in particolare, l’accertamento inesatto e incompleto della fattispecie, la sussistenza di un ruling vincolante dell’AFC, l’applicabilità al suo caso dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB e dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, l’inesattezza della valutazione della società F._______ operata dall’AFC in maniera differente rispetto alla DDC. Protestando tasse, spese e ripetibili, essa postula: in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e della precedente decisione 2 giugno 2017 dell’AFC, con conseguente restituzione dell’importo di 1'132'740.35 franchi, oltre interessi al tasso legale dal 14 luglio 2017; in via eventuale, la riforma della decisione impugnata e della precedente decisione 2 giugno 2017 dell’AFC, nel senso che l’importo dovuto a titolo di tassa di bollo d’emissione è stabilito in 872'662.60 franchi, oltre ad interessi al tasso legale per il periodo dal 30 gennaio 2012 al 14 luglio 2017, con conseguente restituzione dell’importo di 260'077.75 franchi, oltre interessi al tasso legale dal 14 luglio 2017. E.b Con risposta 4 novembre 2021, l’AFC (di seguito: autorità inferiore), riconfermandosi nella propria decisione, nonché prendendo puntualmente posizione sul predetto ricorso, ha postulato la sua reiezione e la messa a carico della ricorrente di tasse e spese. E.c Con replica 10 gennaio 2022, la società ricorrente ha motivato ulteriormente il suo ricorso, replicando a quanto indicato dall’autorità inferiore. F. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni emanate dall’AFC su reclamo in materia di riscossione della tassa di bollo – come nel caso concreto – sono impugnabili

A-3761/2021 Pagina 7 dinanzi al Tribunale (cfr. art. 39 LTB, in combinato disposto con l’art. 32 LTAF). Ne discende che lo scrivente Tribunale risulta competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA). Su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA – che per inciso menziona principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell’ambito delle procedure in materia di tassa di bollo – quanto precede vale altresì per la presente procedura di ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-947/2022 del 31 gennaio 2023 consid. 1.1). 1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione su reclamo dell’AFC fondata sul diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che condanna la società ricorrente al pagamento della tassa di bollo. La ricorrente ha chiaramente un interesse a che la stessa venga annullata ed è pertanto legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 48 PA. 1.3 Oltre all’annullamento della decisione su reclamo del 21 giugno 2021 dell’autorità inferiore, la società ricorrente postula altresì l’annullamento della precedente decisione 2 giugno 2017. Sennonché, tenuto conto dell’effetto devolutivo della procedura di ricorso (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4; 129 II 438 consid. 1; [tra le tante] sentenze del TAF A-2845/2020 del 19 luglio 2021 consid. 1.3; A-5576/2018 del 5 dicembre 2019 consid. 1.3), soltanto la decisione su reclamo del 21 giugno 2021 dell’autorità inferiore risulta impugnabile dinanzi allo scrivente Tribunale. Le censure sollevate avverso la decisione 2 giugno 2017 sono pertanto qui irricevibili. In ogni caso, si considera che il gravame, materialmente, è diretto anche contro la precedente decisione 2 giugno 2017. 1.4 Visto quanto precede, il ricorso – su riserva di quanto precisato al consid. 1.3 che precede – è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito dallo scrivente Tribunale. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.149).

A-3761/2021 Pagina 8 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER et al., op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, segnatamente, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2.3 2.3.1 Anche l’interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l’interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica. Per prassi costante la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica; DTF 138 III 166 consid. 3.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 2.4.1 con

A-3761/2021 Pagina 9 rinvii). Allorquando è chiamato ad interpretare la legge, il Tribunale non privilegia un criterio d’interpretazione in particolare; per accedere al vero senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2; 135 III 483 consid. 5.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-7514/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 2.4.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101; cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65 consid. 4.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-4625/2018 del 25 luglio 2019 consid. 3.1). 2.3.2 Le istruzioni dell’Amministrazione federale (come le informazioni generali, le direttive, le circolari, i regolamenti doganali, ecc.) non sono vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. MOSER et al., op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell’ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l’interpretazione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili nel caso specifico (cfr. DTF 141 III 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le tante] sentenze del TAF A-944/2020 del 22 marzo 2021 consid. 2.3 con rinvii; A-5372/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 2.3). 3. La ricorrente solleva innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto ritiene che l’autorità inferiore avrebbe disatteso il suo obbligo di motivazione della decisione impugnata. La sensazione della ricorrente, alla lettura della decisione impugnata, sarebbe infatti che l’unico motivo per cui è stata rifiutata l’applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB risulterebbe dall’assenza di un aumento o costituzione di diritti di partecipazione. Ciononostante, l’autorità inferiore avrebbe ritenuto, senza motivazione, che non vi fosse un ramo d’attività o esercizio. Tale assenza di motivazione – non venendo neppure brevemente indicati il motivo e i fatti che avrebbero portato a tale conclusione – sul requisito centrale della ristrutturazione, ritenuto adempiuto a più riprese dall’autorità cantonale, costituirebbe una violazione dell’obbligo di motivazione (cfr. ricorso 23 agosto 2021, punti n. 50-51). 3.1 3.1.1 Nella misura in cui, il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36 consid. 7), tale doglianza va qui esaminata prioritariamente dal Tribunale.

A-3761/2021 Pagina 10 3.1.2 Il diritto di essere sentito, sancito a livello costituzionale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e a livello procedurale dall’art. 35 PA, implica in particolare il dovere per l’autorità di motivare in maniera chiara la sua decisione, ovvero in modo che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l’autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3). È quindi sufficiente che l’autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell’altro sul giudizio di merito. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 IV 249 consid. 1.3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.1.1; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.2.1). 3.1.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Tale riparazione deve tuttavia rimanere l’eccezione ed è ammissibile, di principio, solo nel caso di una violazione non particolarmente grave dei diritti procedurali della parte lesa. Ciò sancito, una tale riparazione può altresì giustificarsi, anche in presenza di una violazione grave, qualora l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l’interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.1.4; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.3). 3.2 In concreto, da un esame degli atti dell’incarto, il Tribunale constata che dinanzi all’autorità inferiore la società ricorrente ha presentato le proprie censure in tre distinti allegati: con reclamo 28 giugno 2017 (cfr. atto n. 13 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]), con scritto 17 luglio 2018 (cfr. atto n. 9 dell’inc. AFC) e con scritto 13 maggio 2020 (cfr. atto n. 4 dell’inc. AFC). Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha preso atto dei tre predetti allegati, riassumendo e statuendo sulle censure ivi sollevate (cfr. decisione impugnata, fatti sub lett. X, BB e DD e consid. 4). Ora, per quanto attiene più specificamente all’asserita assenza di una motivazione circa l’esigenza del trasferimento di un esercizio o ramo d’attività, il Tribu-

A-3761/2021 Pagina 11 nale constata che nella decisione impugnata l’autorità inferiore, in relazione all’analisi dell’applicabilità dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, si è effettivamente limitata ad indicare che nel caso dell’operazione di cessione delle partecipazioni di cui alla convenzione 14 dicembre 2011 – unica operazione per lei rilevante dal punto di vista della tassa di bollo – non si sarebbe confrontati con « […] una ristrutturazione di un’impresa individuale con relativo trasferimento del patrimonio in una società di capitali (società anonima) in quanto manca fra l’altro la qualifica di esercizio o ramo d’attività […] », senza indicare né i motivi né gli elementi fattuali e/o probatori che l’avrebbero portata a detta conclusione (cfr. decisione impugnata, consid. 4.3 in fine). Ora, così facendo, l’autorità inferiore non ha ottemperato a sufficienza al suo dovere di motivazione, violando dunque il diritto di essere sentita della ricorrente (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Ciò detto, nella misura in cui l’autorità inferiore ha tuttavia rimediato all’assenza di motivazione in questa sede (cfr. risposta 4 novembre 2021, pagg. 5-6), che la ricorrente ha potuto esprimersi al riguardo (cfr. replica 10 gennaio 2022, punto n. 8 segg.) e che il Tribunale avrà modo di entrare nel merito della censura relativa al trasferimento di un esercizio/ramo d’attività nel contesto del presente giudizio, per economia di procedura e nell’interesse delle parti, detta violazione può essere qui eccezionalmente sanata, senza che si renda necessario un rinvio della causa all’AFC (cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio). 4. Nel caso in disamina, oggetto del litigio è l’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione da parte dell’autorità inferiore della cessione di sei partecipazioni svizzere di cui alla convenzione del 14 dicembre 2011 (cfr. atto n. 37 dell’inc. AFC), effettuata dall’azionista unico – il signor C._______ – a favore della società ricorrente, poiché equiparata a dei versamenti suppletivi ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. a LTB. In estrema sintesi, l’autorità inferiore ha ritenuto come non dati i presupposti per considerare detta cessione di partecipazioni quale parte di un’unica operazione di ristrutturazione « in due fasi » dell’allora ditta individuale C._______. A suo avviso, per tale cessione – unica determinante per la tassa di bollo – non vi sarebbero poi gli estremi di una ristrutturazione fiscalmente neutra, rispettivamente per l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB e dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, in quanto dei diritti di partecipazione non sarebbero stati né costituiti né aumentati e nessun esercizio o ramo d’attività sarebbe stato trasferito. Inoltre, l’accordo di cui allo scritto 26 marzo 2007 non sarebbe più valido. Di avviso contrario, la società ricorrente ritiene invece che detta cessione rientrerebbe nel processo unico di ristrutturazione « in due fasi » dell’allora ditta individuale C._______, approvato e

A-3761/2021 Pagina 12 dichiarato neutro dall’autorità inferiore, con scritto 26 marzo 2007, tutt’ora valido e vincolante. Vi sarebbero poi gli estremi per applicare sia l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB che l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, essendo sufficiente il trasferimento di diritti di partecipazione, rispettivamente di un mantello giuridico. Inoltre, vi sarebbe stato il trasferimento di un esercizio. Ciò precisato, il Tribunale rileva come dinanzi all’autorità inferiore sia pendente un’ulteriore procedura concernente la società F._______ e l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, da distinguere dalla presente procedura. 5. Qui litigiosa, è dunque innanzitutto la questione giuridica a sapere se nel caso della società ricorrente trovino o meno applicazione i due regimi fiscali speciali previsti dalla LTB per le operazioni di ristrutturazione, di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB e all’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. Ora, nella misura in cui le parti si trovano in disaccordo in merito alle condizioni di applicazione di questi due regimi fiscali, occorre in primis fare chiarezza al riguardo. Più concretamente, qui di seguito, il Tribunale determinerà le condizioni di applicazione delle due summenzionate disposizioni. 5.1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie (cfr. art. 132 cpv. 1 Cost. e art. 1 cpv. 1 LTB). Stante l’art. 5 cpv. 2 lett. a LTB soggiacciono alla tassa di bollo d’emissione – poiché equiparati alla costituzione di diritti di partecipazione giusta l’art. 5 cpv. 1 LTB – i versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell’ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa (cfr. sentenza del TF 2C_621/2018 del 10 agosto 2018 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-944/2020 del 22 marzo 2021 consid. 3.1 con rinvii). L’art. 5 cpv. 2 LTB completa la regola dell’art. 5 cpv. 1 LTB estendendo l’imposizione a tutti i versamenti suppletivi che i soci o gli azionisti fanno alla società che si possono spiegare soltanto con il rapporto di partecipazione tra il socio/azionista e la società. Non vengono, invece, tassati i versamenti fatti dai soci (o azionisti) che poggiano su un altro fondamento giuridico (ad es. mutui veri e propri) o su una controprestazione. Sono naturalmente tassabili i versamenti suppletivi fatti da persone vicine ai soci e delle quali si fa uso al solo scopo di eludere la tassa (cfr. Messaggio del 25 ottobre 1972 concernente una nuova legge federale sulle tasse di bollo,

A-3761/2021 Pagina 13 FF 1972 II 1068, 1081 [di seguito: Messaggio LTB]; ECKERT/PIGUET, in: Oberson/Hinny [ed.], Commentaire droits de timbre, 2006 [di seguito: Commentaire LT], n. 26 ad art. 5 LTB; STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, Le tasse di bollo e l’imposta preventiva, 2a ed. 1995, n. 3.12). Per versamento, va inteso ogni tipo di vantaggio concesso alla società, spiegabile soltanto con il rapporto di partecipazione tra il socio/azionista e la società. La qualificazione di versamento suppletivo non presuppone l’esistenza di un abuso: è sufficiente che il vantaggio concesso alla società fosse riconoscibile (cfr. sentenze del TAF A-8035/2015 del 14 novembre 2017 consid. 3.5.2; A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 4.1.1; ECKERT/PIGUET, Commentaire LT, n. 27 seg. ad art. 5 LTB con rinvii; Messaggio LTB, FF 1972 II 1068, 1080 seg.). La tassa d’emissione è dell’1% e va calcolata, quanto ai versamenti suppletivi, sul loro ammontare (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LTB). Cose e diritti sono valutati al valore venale all’atto del conferimento (cfr. art. 8 cpv. 3 LTB). Il credito fiscale in rapporto a dei versamenti suppletivi nasce all’atto del versamento (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. e LTB) ed è esigibile 30 giorni dopo ch’esso è sorto (cfr. art. 11 lett. c LTB; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-944/2020 del 22 marzo 2021 consid. 3.1 con rinvii). 5.2 Stante l’art. 27 LTB, per la determinazione delle tasse di bollo fa stato il contenuto reale dei documenti o degli atti giuridici; non si tiene conto delle denominazioni o espressioni inesatte adoperate dagli interessati (cpv. 1). Se non sia accertabile in modo univoco, la fattispecie determinante per l’obbligo fiscale o per il calcolo della tassa deve essere desunta dall’apprezzamento di tutte le circostanze diligentemente constatate (cpv. 2). Conformemente al carattere formale della tassa di bollo d’emissione, determinante è la forma giuridica dell’operazione, non lo scopo economico ricercato dalle persone interessate. Per l’imposizione, le autorità fiscali non devono pertanto attenersi al ruolo economico di una costruzione giuridica (cfr. DTF 149 II 462 consid. 2.2.3; 143 II 350 consid. 2.2 con rinvii; sentenza del TF 2C_638/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 3.1; sentenze del TAF A-5372/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 3.2.2 con rinvii; A-2347/2014 del 29 settembre 2015 consid. 2.2; XAVIER OBERSON, Commentaire LT, n. 37 ad art. 1 LTB; STÉPHANIE EICHENBERGER, Commentaire LT, n. 1 segg. ad art. 27 LTB). Per prassi constante, il contribuente deve tollerare il trattamento fiscale risultante dalla scelta della forma giuridica da esso data ai suoi rapporti giuridici. Di riflesso, l’amministrazione deve anch’essa accettarne le conseguenze fiscali e non può, di principio, fondarsi sul solo apprezzamento

A-3761/2021 Pagina 14 economico dei fatti, salvo nei casi in cui è la legge stessa ad utilizzare delle nozioni di contenuto economico, quali le « quote sociali di una società economicamente liquidata » (ovvero, il cosiddetto « mantello giuridico » o « mantello d’azioni »; cfr. art. 5 cpv. 2 lett. b LTB), le « riunioni aventi economicamente carattere di fusione » (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB) o i titoli stranieri « equiparabili nella loro funzione economica » a quelli svizzeri (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b LTB; DTF 149 II 462 consid. 2.2.3; 143 II 350 consid. 2.2 con rinvii; sentenze del TF 2C_349/2008 del 14 novembre 2008 consid. 2.4; 2A.84/2001 del 5 marzo 2002 consid. 2.2; sentenze del TAF A-5372/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 3.2.2 con rinvii; A-2347/2014 del 29 settembre 2015 consid. 2.2; XAVIER OBERSON, Commentaire LT, n. 38 ad art. 1 LTB; BAUER-BALMELLI/KÜPFER, in: Zweifel/Beusch/Bauer- Balmelli [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Stempelabgaben [StG], 2a ed. 2019 [di seguito: StG- Kommentar], n. 37 ad Vorbemerkungen). 5.3 Dal punto di vista della tassa di bollo di emissione, le operazioni di ristrutturazione di società possono beneficiare, a determinate condizioni, dei regimi fiscali speciali dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB e dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. L’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB prevede, a determinate condizioni, l’esenzione dalla tassa di bollo delle ristrutturazioni di società di capitali (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio circa l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB). Detta norma trova infatti applicazione unicamente nel caso di ristrutturazioni di società di capitali soggette alla tassa di bollo, quali le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata o le società cooperative. Le ristrutturazioni di società di persone non soggette alla tassa di bollo – quali le imprese individuali, le società commerciali senza personalità giuridica, le associazioni, le fondazioni o imprese di diritto pubblico – sono invece escluse dal campo di applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB. Alle ristrutturazioni con società di persone si applica l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, che non prevede un’esenzione come nel caso dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, bensì unicamente un trattamento fiscale privilegiato, nel senso che la tassa di bollo non viene calcolata sul valore venale, bensì sul valore nominale dell’operazione interessata (cfr. PASCAL HINNY, Commentaire LT, n. 73 ad art. 6 LTB; PIERRE-MARIE GLAUSER, Commentaire LT, n. 10-12 ad art. 9 LTB; NORDIN/WILD, StG-Kommentar, n. 33 ad art. 6 LTB; cfr. consid. 5.5 del presente giudizio circa l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB). 5.4 5.4.1 Giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, non soggiacciono alla tassa i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasfor-

A-3761/2021 Pagina 15 mazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative. 5.4.2 Il termine di « riunioni aventi economicamente carattere di fusione » di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB non è definito dalla legge (cfr. DTF 102 Ib 104 consid. 3a; sentenze del TF 2C_1001/2014 del 10 agosto 2015 consid. 3.2; 2C_976/2014 del 10 giugno 2015 consid. 3.2). Si tratta di una nozione propria al diritto tributario, che ha lo stesso significato dei termini di « simile alla fusione » e di « quasi fusione » (« Quasifusion »; cfr. sentenze del TAF A-1121/2020 del 30 giugno 2021 consid. 2.3.1; A-6828/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 2.2.1.1; A-3554/2017 del 19 aprile 2018 consid. 4.1). Le riunioni simili alle fusioni sono transazioni economiche, motivo per cui, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è necessario adottare un approccio economico (cfr. sentenza del TF 2C_976/2014 del 10 giugno 2015 consid. 3.2). 5.4.3 La nozione indeterminata di « riunioni aventi economicamente carattere di fusione » (riunioni simili alla fusione) è stata concretizzata a livello amministrativo dall’AFC per l’imposta sul reddito, l’imposta sull’utile e l’imposta preventiva, compresa la tassa di bollo, con la Circolare dell’AFC n. 5 del 1° giugno 2004 sulle ristrutturazioni (qui di seguito: Circolare n. 5), poi confermata con la nuova Circolare dell’AFC n. 5a del 1° febbraio 2022 sulle ristrutturazioni (qui di seguito: Circolare n. 5a). Entrambe le circolari hanno mantenuto essenzialmente la stessa prassi quanto alle condizioni per ammettere la sussistenza di una « quasi fusione »: « […] Una quasi fusione non porta ad una vera e propria fusione, ma solo ad un controllo della società assunta, attraverso i diritti di voto. A tale proposito è necessario un aumento di capitale da parte della società assuntrice, con soppressione del diritto d’opzione per gli attuali soci ed uno scambio di azioni da parte degli azionisti della società assunta […] » (cfr. Circolare n. 5, punto n. 4.1.1.4 ). « […] In caso di quasi fusione, ai fini giuridici non vi è una fusione di due o più società, ma solo una stretta interdipendenza economica ed azionaria (o con altri diritti di partecipazione) delle società così riunite. La quasi fusione non è regolata dal diritto civile. Per tutte le imposte trattate nella presente circolare vi è una quasi fusione se, dopo la ripresa, la società assuntrice detiene almeno il 50 % dei diritti di voto dell’altra società e se al massimo il 50 % del valore effettivo dei diritti di partecipazione assunti sono accreditati o pagati ai titolari delle quote della società ripresa. Così, una quasi fusione presuppone un aumento di capitale da parte della società assuntrice, destinato allo scambio di azioni con i soci della società assunta (e dunque la soppressione del diritto di sottoscrizione preferenziale per i propri soci) […] » (cfr. Circolare n. 5, punto n. 4.1.7.1). « […] Una quasi fusione non porta a una vera e propria fusione, ma solo a un controllo della società assunta, attraverso i diritti di voto. A tale proposito è necessario un aumento di capitale da parte della società assuntrice, con

A-3761/2021 Pagina 16 esclusione del diritto di opzione per gli attuali titolari di quote e uno scambio di azioni da parte dei titolari di quote della società assunta […] » (cfr. Circolare n. 5a, punto n. 4.1.1.4). « […] In caso di quasi fusione, ai fini giuridici non vi è una fusione di due o più società, ma solo una stretta interdipendenza economica ed azionaria (o con altri diritti di partecipazione) delle società così riunite. La quasi fusione non è regolata dal diritto civile. Per tutte le imposte trattate nella presente circolare vi è una quasi fusione se, dopo la ripresa, la società assuntrice detiene almeno il 50 per cento dei diritti di voto dell’altra società e se al massimo il 50 per cento del valore effettivo dei diritti di partecipazione assunti sono accreditati o pagati ai titolari delle quote della società ripresa. Inoltre, una quasi fusione presuppone un aumento di capitale da parte della società assuntrice (sentenza del Tribunale federale 2C_976/2014 del 10.6.2015) […] » (cfr. Circolare n. 5a, punto n. 4.1.7.1). 5.4.4 La validità di tale prassi amministrativa è stata confermata a più riprese dal Tribunale federale, il quale ha precisato quanto segue. Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, nel caso di una « quasi fusione », deve verificarsi una fusione di società in una stretta unità economica, pur mantenendo l’identità giuridica delle singole società (cfr. sentenza del TF 2C_1001/2014 del 10 agosto 2015 consid. 3.3). Una « quasi fusione » richiede sempre un aumento di capitale della società assuntrice, con esclusione dei diritti di opzione dei precedenti azionisti, e uno scambio di azioni tra gli azionisti della società assunta (cfr. sentenze del TF 2C_1071/2018 del 12 novembre 2019 consid. 4.1; 2C_447/2018 del 12 marzo 2019 consid. 4.3; 2C_976/2014 del 10 giugno 2015 consid. 3.4; sentenza del TAF A-1121/2020 del 30 giugno 2021 consid. 2.3.3; NORDIN/WILD, StG-Kommentar, n. 47 ad art. 6 LTB). In termini economici, si differenzia dal puro acquisto di una partecipazione, in quanto i precedenti azionisti della società assunta continuano a detenere una partecipazione indiretta nella stessa (cfr. sentenze del TF 2C_447/2018 del 12 marzo 2019 consid. 4.3; 2C_976/2014 del 10 giugno 2015 consid. 3.4; 2C_1001/2014 del 10 agosto 2015 consid. 3.4). I diritti di partecipazione di nuova emissione vengono offerti agli azionisti della società assunta in cambio di un conferimento non monetario dei loro diritti di partecipazione alla società assuntrice (cfr. sentenza del TF 2C_976/2014 del 10 giugno 2015 consid. 3.4). L’aumento di capitale e l’emissione di nuovi diritti di partecipazione non sono un criterio meramente formale, bensì un prerequisito affinché un’interdipendenza economica delle società interessate possa verificarsi a livello di partecipazione (cfr. sentenze del TF 2C_447/2018 del 12 marzo 2019 consid. 4.3; 2C_976/2014 del 10 giugno 2015 consid. 4.2). 5.4.5 5.4.5.1 Nel suo ricorso, la ricorrente contesta la giurisprudenza del Tribunale federale citata poc’anzi, in quanto ritiene che vi sarebbero gli estremi

A-3761/2021 Pagina 17 per discostarsene e considerare che l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB troverebbe applicazione anche nei casi di ristrutturazioni in cui non verrebbero affatto creati o aumentati i diritti di partecipazione. A sostegno di detta tesi, richiama l’opinione di molti autori che avrebbero già dimostrato l’assurdità del criterio formale dell’aumento di capitale quale indizio d’interdipendenza economica (cfr. TOBIAS ROHNER, Quasifusionen – Eine Bestandesaufnahme aus steuerrechtilicher Sicht, in: IFF Forum für Steuerrecht [FStR] 2017/3, pag. 248 segg., pag. 252; STEFAN OESTERHELT, Voraussetzungen der Quasifusion, in: Steuer Revue [StR] 2015, pag. 650 segg., pag. 652 segg.; EDUARD MAIBACH, Erfordernis einer diversifizierten Anwendung in Bezug auf die Voraussetzung der formellen Kapitalerhöhung, in: StR 73/2018, pag. 386 segg.). Essa sottolinea poi che pure lo scrivente Tribunale, con sentenza A-3554/2017 del 19 aprile 2018, avrebbe esaminato dettagliatamente dette critiche ritenendole meritevoli di attenzione. Con sentenza A-1552/2006 del 22 giugno 2009, lo stesso Tribunale avrebbe poi ritenuto detto requisito come contrario al diritto federale. A mente della ricorrente, la giurisprudenza del Tribunale federale di cui alle due sentenze 2C_976/2014 del 10 giugno 2015 e 2C_447/2018 del 19 marzo 2019 che sostiene l’esigenza formale della creazione e/o dell’aumento dei diritti di partecipazione non andrebbe qui seguita. Dette sentenze non sarebbero infatti state pubblicate nella raccolta ufficiale e sarebbero state decise in composizione a tre giudici, per giunta dallo stesso collegio giudicante. Trattandosi di uno « scontro frontale » con la dottrina unanime che sosterrebbe l’assurdità del criterio formale dell’aumento di capitale, nonché di un aspetto mai deciso dal Tribunale federale, a suo avviso, dette sentenze avrebbero dovuto essere prese in composizione a cinque giudici per poter avere effetto di precedente, così come sancito dall’art. 20 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). La ricorrente chiede dunque al Tribunale di discostarsi dalla giurisprudenza dell’Alta Corte (cfr. ricorso 23 agosto 2021, punti n. 101-104). 5.4.5.2 Sennonché il ragionamento della ricorrente non può essere qui seguito dallo scrivente Tribunale. Se è vero che gli autori da lei citati ritengono il requisito della costituzione o dell’aumento di capitale come troppo rigido, sicché andrebbe ammessa una « quasi fusione » anche in presenza di una vendita di azioni, tuttavia, il Tribunale statuente non è legittimato a scostarsi dalla giurisprudenza dell’Alta Corte che – come visto (cfr. consid. 5.4.4 del presente giudizio) – ha confermato a più riprese l’esigenza di un aumento di capitale, quale uno dei presupposti all’ammissione della sussistenza di una « quasi fusione » nel contesto dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che le predette sentenze siano state pronunciate dall’Alta Corte con un collegio

A-3761/2021 Pagina 18 di tre giudici (anziché un collegio di cinque giudici) e non siano state oggetto di pubblicazione, non ne inficia la validità e credibilità. Peraltro detta giurisprudenza è stata nuovamente confermata dall’Alta Corte con sentenza 2C_1071/2018 del 12 novembre 2019, con un collegio giudicante diverso da quello delle due sentenze 2C_447/2018 del 19 marzo 2019 e 2C_976/2014 del 10 giugno 2015. In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che attenersi a quanto sancito dal Tribunale federale, ciò a prescindere dall’opinione contraria di una parte della dottrina. Altra invece è la questione a sapere se, nel contesto dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, sussista o meno lo stesso presupposto, punto su cui il Tribunale si soffermerà qui di seguito (cfr. al riguardo, consid. 5.5 del presente giudizio). 5.5 5.5.1 Giusta l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, la tassa è quanto ai diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni di fusione, scissione o trasformazione di imprese individuali, società commerciali senza personalità giuridica, associazioni, fondazioni o imprese di diritto pubblico, se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni: dell’1% del valore nominale, fatta salva l’eccezione di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. h LTB. Il plusvalore è conteggiato a posteriori in quanto i diritti di partecipazione siano alienati nei cinque anni seguenti la ristrutturazione. 5.5.2 L’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB ha una portata sussidiaria rispetto all’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB: esso si applica unicamente nel caso in cui una delle entità interessate dalla ristrutturazione non era soggetta alla tassa di bollo prima di tale processo. L’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB non è applicabile alle operazioni di ristrutturazione che, tenuto conto della natura delle società interessate, potrebbero beneficiare dell’esenzione dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, ma per le quali è comunque dovuta la tassa di bollo in ragione del non rispetto delle condizioni d’applicazione di detta norma. L’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB non rappresenta dunque una clausola di salvaguardia per le ristrutturazioni d’imprese che non rispettano le condizioni dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB (cfr. PIERRE-MARIE GLAUSER, Commentaire LT, n. 11-12 ad art. 9 LTB; OBERSON/GLAUSER, in: Peter/Trigo Trindade [ed.], Commentaire LFus, 2005 [di seguito: Commentaire LFus], n. 4 ad art. 9 LTB; cfr. consid. 5.4 del presente giudizio circa l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB; consid. 5.5.7 del presente giudizio circa la genesi dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB). 5.5.3 Secondo la prassi dell’autorità inferiore, l’applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB presuppone l’adempimento delle seguenti tre condizioni

A-3761/2021 Pagina 19 (cfr. PIERRE-MARIE GLAUSER, Commentaire LT, n. 13-18 ad art. 9 LTB; NORDIN/WILD, StG-Kommentar, n. 5-19 ad art. 9 LTB): 1) La ristrutturazione di un’impresa di persone in una società di capitali presuppone la costituzione o l’aumento di diritti di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. a LTB. È altresì richiesto il trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività (cfr. DTF 142 II 283 consid. 3.2). 2) La società di persone – ovvero, la società assunta dalla società di capitali – deve esistere da almeno cinque anni. 3) A seguito della ristrutturazione, va rispettato il termine di blocco di cinque anni per l’alienazione dei diritti di partecipazione della società di capitali. 5.5.4 Diversamente dall’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio), l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB non è ancora stato oggetto d’interpretazione né della giurisprudenza dello scrivente Tribunale, né di quella del Tribunale federale. In tale contesto, si pone la questione giuridica a sapere se l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB vada o meno interpretato analogamente all’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, nel senso che pure l’applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB esige la costituzione o l’aumento dei diritti di partecipazione della società assuntrice. Qui litigiosa è infatti unicamente la questione giuridica a sapere se per l’applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB sia richiesta imperativamente la costituzione o l’aumento dei diritti di partecipazione della società assuntrice, così come sostenuto dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, considd. 3.5 e 4.3; risposta 4 novembre 2021, pagg. 6-8). Rispettivamente se, al contrario, detta norma trovi applicazione anche nel caso in cui vi sia una mera compravendita di diritti di partecipazione, rispettivamente di un mantello giuridico, senza costituzione/creazione o aumento dei diritti di partecipazione della società assuntrice, così come sostenuto dalla ricorrente (cfr. ricorso 23 agosto 2021, punti n. 52-59; replica 10 gennaio 2022, punti n. 24-27). In tale ottica, appare qui opportuno procedere all’interpretazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, con particolare riguardo alla nozione di « diritti di partecipazione costituiti o aumentati ». Nella misura in cui non è invece stata messa in discussione l’esigenza in quanto tale dell’adempimento delle altre condizioni legali (trasferimento di un esercizio ai sensi delle imposte dirette, durata di esistenza del soggetto giuridico interessato di 5 anni e termine di blocco di 5 anni) affinché il regime speciale dell’art. 9 cpv.1 lett. e LTB trovi applicazione, il Tribunale non si soffermerà ulteriormente su tali condizioni legali. Nello specifico, qui contestato è infatti unicamente che l’esigenza del trasferimento di un esercizio sia materialmente adempiuta, punto su cui il Tribunale si soffermerà in un secondo momento (cfr. consid. 7.3 del presente giudizio circa l’adempimento del suddetto requisito). In tale frang-

A-3761/2021 Pagina 20 ente, qui di seguito, l’esame del Tribunale si concentrerà pertanto sull’esigenza dell’aumento o costituzione di diritti di partecipazione. 5.5.5 Innanzitutto, è qui opportuno esaminare il tenore letterario dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB (cfr. consid. 2.3.1 del presente giudizio). 5.5.5.1 Dal tenore letterario, risulta che l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB si riferisce alla tassa di bollo quanto ai « diritti di partecipazione costituiti o aumentati » conformemente a decisioni di fusione, scissione o trasformazione di società di persone (imprese individuali, società commerciali senza personalità giuridica, associazioni, fondazioni o imprese di diritto pubblico). Pure nelle versioni in lingua francese e tedesca, viene fatto riferimento ai « diritti di partecipazione costituiti o aumentati »: « […] Beteiligungsrechten […] begründet oder erhöht werden […] » e « […] les droits de participation créés ou augmentés […] ». Dalle tre versioni linguistiche traspare dunque che il trattamento fiscale privilegiato dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, ovvero l’applicazione di una tassa di bollo dell’1% sul valore nominale, è circoscritto alle ristrutturazioni di società di persone con costituzione o aumento di diritti di partecipazione. Secondo il tenore letterario, a difetto di nuovi diritti di partecipazione, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB non trova dunque applicazione (cfr. MARKUS WEIDMANN, in: Martin Zweifel et al. [ed.], Umstrukturierungen, 1a ed. 2016 [di seguito: Umstrukturierungen 1], § 1 n. 268). Detta norma non menziona infatti le ristrutturazioni di società di persone senza costituzione o aumento di diritti di partecipazione. Detta disposizione precisa poi che si tratta di diritti di partecipazione costituiti o aumentati « conformemente a decisioni di fusione, scissione o trasformazione » di società di persone. La nozione di « diritti di partecipazione costituiti o aumentati » va dunque definita in correlazione a quella di « decisioni di fusione, scissione o trasformazione ». A parte ciò, tale norma non contiene tuttavia ulteriori precisazioni circa questa esigenza. 5.5.5.2 Ciò posto, da un confronto con l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, risulta altresì che l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB si riferisce ai « diritti di partecipazione creati o aumentati », mentre l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB ai « diritti di partecipazione costituiti o aumentati ». Tale divergenza linguistica non sussiste invece nelle versioni tedesche e francesi delle due predette disposizioni, che utilizzano esattamente la stessa terminologia: « […] Beteiligungsrechten […] begründet oder erhöht werden […] » e « […] les droits de participation crées ou augmentés […] ». Ne consegue che, a rigor di logica, le due nozioni di « costituzione » e di « creazione » di diritti di partecipazione presenti nella versione italiana vanno interpretati allo stesso modo.

A-3761/2021 Pagina 21 Detto in altri termini, il Tribunale non intravvede validi motivi per interpretare diversamente la nozione di « diritti di partecipazione creati o aumentati » dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB rispetto alla nozione di « diritti di partecipazione costituiti o aumentati » dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. 5.5.5.3 Neppure il resto della LTB e l’ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB, RS 641.101) apportano precisazioni al riguardo. Diversamente dall’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, la prassi amministrativa riportata nelle Circolari n. 5 e n. 5a non fornisce poi chiarimenti in correlazione all’esigenza di « diritti di partecipazione costituiti o aumentati » ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, le stesse limitandosi a citate il testo di detta norma (cfr. Circolari n. 5 e n. 5a, punti n. 2.4.1, 3.2.6, 4.2.1.5, 4.2.4.5, 4.2.5.4). In tale contesto, la Circolare n. 5a precisa unicamente che le riserve palesi e occulte trasferite non soggiacciono alla tassa di bollo (cfr. Circolare n. 5a, punti n. 3.2.6, 4.2.1.5, 4.2.4.5, 4.2.5.4). 5.5.5.4 In tale frangente, dall’interpretazione letteraria si desume che la costituzione o l’aumento dei diritti di partecipazione sono necessari per l’applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. 5.5.6 Ciò posto, occorre poi ricorrere all’interpretazione sistematica della LTB (cfr. consid. 2.3.1 del presente giudizio). 5.5.6.1 Dalla sistematica della LTB, risulta che l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB è ubicato sotto il « Capo primo: Tassa d’emissione », nella sezione « III. Aliquote e calcolo della tassa », con il titolo « Casi speciali », subito dopo l’art. 8 LTB. Se l’art. 8 LTB – anch’esso ubicato sotto il « Capo primo: Tassa d’emissione », nella sezione « III. Aliquote e calcolo della tassa » – regola l’aliquota e il calcolo della tassa di bollo sui diritti di partecipazione in generale, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB prevede invece un’aliquota e un calcolo privilegiato della tassa di bollo sui diritti di partecipazione costituiti o aumentati in correlazione ad una ristrutturazione di società di persone, a determinate condizioni. Diversamente poi dall’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB è invece ubicato sotto il « Capo primo: Tassa d’emissione », nella sezione « I. Oggetto della tassa », con il titolo « Eccezioni ». Da quanto precede, risulta che l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB concerne una mera modalità di calcolo privilegiata della tassa di bollo sui diritti di partecipazione a determinate condizioni, mentre l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB concerne una vera e propria esenzione dei diritti di partecipazione a determinate condizioni. Detto in altri termini, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB non prevede una esenzione dalla tassa di bollo d’emissione analogamente all’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, bensì unicamente un trattamento fiscale privilegiato, a determinate condi-

A-3761/2021 Pagina 22 zioni, delle ristrutturazioni di società di persone, mediante l’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione calcolata sul valore nominale dei diritti di partecipazione costituiti o aumentati in tale contesto (cfr. PIERRE-MARIE GLAUSER, Commentaire LT, n. 11-12 ad art. 9 LTB). 5.5.6.2 Ciò premesso, dalla sistematica della LTB, risulta che l’applicazione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB riferita ad un caso speciale costituisce un’eccezione al sistema alla stregua di quella dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB. A mente dello scrivente Tribunale, visto il carattere formale della tassa di bollo d’emissione, le condizioni per un trattamento fiscale privilegiato delle ristrutturazioni di società di persone di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB vanno pertanto interpretate perlomeno in maniera altrettanto restrittiva che le condizioni per un trattamento fiscale privilegiato delle ristrutturazioni di società di capitali di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB. Ciò è peraltro quanto risulta altresì dalla genesi dell’introduzione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB (cfr. consid. 5.5.7 del presente giudizio). 5.5.7 Quanto all’interpretazione storica e teologica (cfr. consid. 2.3.1 del presente giudizio), si impongono le seguenti precisazioni circa la genesi dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. 5.5.7.1 L’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB è stato introdotto dall’allegato n. 6 della nuova legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (LFus, RS 221.301; RU 2004 2617), anni dopo l’introduzione nel 1991 dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB. Il testo della versione attualmente in vigore dal 1° gennaio 2008 è stato modificato dall’allegato n. 6 alla modifica del 16 dicembre 2005 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (CO, RS 220; RU 2007 4791; PIERRE-MARIE GLAUSER, Commentaire LT, n. 10 ad art. 9 LTB; NORDIN/WILD, StG-Kommentar, n. 4 ad art. 9 LTB; MÜLLER/SCHREIBER, Umstrukturierungen 1, § 2 n. 293; SCHREIBER/KUMA- SHOVA, in: Martin Zweifel et al. [ed.], Umstrukturierungen, 2a ed. 2022 [di seguito: Umstrukturierungen 2], § 2 n. 292). Dal 1991 l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB limita l’esenzione dalla tassa di bollo di emissione alla ristrutturazione di società di capitali e di società cooperative, in particolare perché questa disposizione mira ad evitare, in caso di ristrutturazioni giustificate, la riscossione della tassa di bollo d’emissione presso entità che l’hanno già pagata alla costituzione o all’aumento del loro capitale. Questa esenzione non si applica invece alle operazioni di creazione di capitale (capitale sociale di società per azioni, capitale di società a responsabilità limitata, ecc.) in caso di ristrutturazioni concernenti entità

A-3761/2021 Pagina 23 escluse dal campo di applicazione della tassa di bollo d’emissione (istituzioni di diritto pubblico, società di persone, imprese individuali). In questo contesto, nel 1996 il gruppo di lavoro « Imposte in caso di ristrutturazioni », incaricato di formulare proposte sull’imposizione delle ristrutturazioni, ha osservato che le società di capitali, che sono state oggetto di una ristrutturazione privilegiata secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, nella maggior parte dei casi avevano dovuto versare una tassa di bollo d’emissione soltanto sul valore nominale. Esso ha quindi proposto di modificare la LTB in modo che la tassa di bollo d’emissione del 2% (percentuale della tassa di bollo d’emissione allora applicabile) sui diritti di partecipazione (costituiti o aumentati in occasione dell’esecuzione di decisioni di fusione con società commerciali senza personalità giuridica, associazioni, fondazioni o imprese di diritto pubblico) venisse riscossa unicamente sul valore nominale dei diritti di partecipazione creati al momento della ristrutturazione (e non sul valore venale delle imprese coinvolte; cfr. Rapporto del gruppo di lavoro « Imposte in caso di ristrutturazioni », Versione attualizzata [agosto 1997], pagg. 8-9 e 45, < https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html > Economia > Progetti di legislazione in corso > Progetti di legislazione conclusi > Legge sulle fusioni > Rapporto del gruppo di lavoro “Imposte in caso di ristrutturazioni” [Versione agosto 1997], consultato il 15.08.2024). Tuttavia, il Consiglio federale non ha adottato questa proposta nell’elaborazione del suo progetto di legge, motivo per cui il Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (FF 2000 3765; di seguito: Messaggio LFus) non menziona la nuova disposizione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. Questa disposizione è stata infatti aggiunta dalle Camere federali durante i lavori parlamentari (cfr. Boll. Uff. 2003 N 251-253; Boll. Uff. 2001 S 162-164; PIERRE-MARIE GLAUSER, Commentaire LT, n. 10 ad art. 9 LTB; NORDIN/WILD, StG-Kommentar, n. 4 ad art. 9 LTB; OBERSON/GLAUSER, Commentaire LFus, n. 1 ad art. 9 LTB; MARKUS WEIDMANN, Umstrukturierungen 1, § 1 n. 266; MÜLLER/SCHREIBER, Umstrukturierungen 1, § 2 n. 293; SCHREIBER/KUMASHOVA, Umstrukturierungen 2, § 2 n. 292). 5.5.7.2 Da un esame dei verbali dei lavori parlamentari, risulta che l’introduzione del trattamento fiscale privilegiato delle ristrutturazioni di società di persone di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB è stata oggetto di discussione soprattutto di natura finanziaria, in quanto la sua introduzione avrebbe comportato per la Confederazione una perdita di ca. 40-60 milioni di franchi di entrate fiscali (cfr. Boll. Uff. 2003 N 251-253; Boll. Uff. 2001 S 162-164). Dai lavori preparatori, traspare altresì che l’intenzione era quella di prevedere per le trasformazioni di società di persone in società di capitali il calcolo della tassa di bollo sul valore nominale, tenuto conto che le società

A-3761/2021 Pagina 24 di capitali hanno versato a suo tempo la tassa di bollo sul valore nominale. Lo scopo, era principalmente quello di armonizzare la tassa di bollo. Ciò posto, diversamente da quanto ritenuto dalla società ricorrente, dai lavori preparatori non si desume nulla circa l’esigenza di un « aumento o creazione di diritti di partecipazione » di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. Nessuno ha infatti fornito chiarimenti al riguardo, segnatamente indicando che detta esigenza andrebbe interpretata diversamente da quella contenuta in maniera analoga dall’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB o che detta esigenza andrebbe intesa, nel senso che pure il trasferimento di diritti di partecipazione andrebbe assimilato ad un aumento o alla creazione di diritti di partecipazione. Al contrario, a mente dello scrivente Tribunale, dalla genesi traspare che le due disposizioni in questione sono intrinsecamente legate tra di loro, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB essendo stato introdotto proprio per coprire le ristrutturazioni di società di persone escluse dal campo di applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB. Nella logica della LTB e nella misura in cui in entrambe le disposizioni viene menzionata la medesima condizione (« aumento o creazione di diritti di partecipazione »), il Tribunale ritiene dunque che non vi è motivo di intrepretarle diversamente. 5.5.8 5.5.8.1 La ricorrente sostiene che la dottrina sarebbe unanime nel ritenere l’eccezione dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB applicabile anche quando non vengono affatto creati o aumentati diritti di partecipazione. A titolo di esempio, sostiene che non vi potrebbero essere dubbi sul fatto che non sarebbe dovuta alcuna tassa di bollo in un caso di fusione tra società sorelle, o fusioni figlia-madre in cui di regola non vi è alcun aumento di capitale. Detta norma si applicherebbe a tutte le ristrutturazioni, e non solo alle decisioni di « fusione, scissione o trasformazione ». In altre parole, ad essere determinante sarebbe se si è in presenza di un caso di ristrutturazione ai sensi del diritto delle imposte dirette. La nozione di ristrutturazione – la cui interpretazione sarebbe fondata su una valutazione economica – sarebbe orientata al risultato e in linea di principio indipendente dagli strumenti civilistici addottati per raggiungere tale risultato, così come riconosciuto anche dalla prassi dell’autorità inferiore (cfr. Circolare n. 5, punto n. 2.2.1; ricorso 23 agosto 2021, punti n. 52-58). 5.5.8.2 Al riguardo, il Tribunale osserva quanto segue. Secondo la dottrina maggioritaria, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB troverebbe applicazione anche nei casi di ristrutturazione di società di persone, associazioni, fondazioni o società di diritto pubblico, senza costituzione o aumento dei diritti di partecipazione, ad esempio in caso di fusione di una società di persone con una società di capitali detenuta dalle stesse persone (cfr. NORDIN/WILD, StG-

A-3761/2021 Pagina 25 Kommentar, n. 5 ad art. 9 LTB; SCHREIBER/KUMASHOVA, Umstrukturierungen 2, § 2 n. 304 e 305; MÜLLER/SCHREIBER, Umstrukturierungen 1, § 2 n. 302; MARKUS WEIDMANN, Umstrukturierungen 1, § 1 n. 268; OBER- SON/GLAUSER, Commentaire LFus, n. 5 ad art. 9 LTB). Secondo NOR- DIN/WILD e SCHREIBER/KUMASHOVA, sebbene non sia contemplato dal testo della disposizione, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB andrebbe interpretato in conformità all’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, che si applicherebbe anche ai casi in cui non vengono creati nuovi diritti di partecipazione (cfr. NORDIN/WILD, StG-Kommentar, n. 38 ad art. 6 LTB e n. 5 ad art. 9 LTB; SCHREIBER/KUMA- SHOVA, Umstrukturierungen 2, § 2 n. 304 e 305). A mente di PIERRE-MARIE GLAUSER, il trasferimento di patrimonio da un’entità di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB ad una società di capitali potrebbe beneficiare di detta norma, sia che avvenga nel contesto di una fusione, di una trasformazione, di una scissione (cfr. art. 29 segg. LFus), di un trasferimento di patrimonio (cfr. art. 69 segg. LFus) o di una delle forme specifiche di ristrutturazione previste dalla LFus (trasferimento di patrimonio da fondazioni ex art. 86 segg. LFus, operazioni che coinvolgono istituti di diritto pubblico ex art. 98 segg. LFus, ecc.; cfr. PIERRE-MARIE GLAUSER, Commentaire LT, n. 15 ad art. 9 LTB). OBERSON/GLAUSER ritengono che, ad esempio, la tassa di bollo non sarebbe prelevata se tutta o una parte di un’impresa enumerata all’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB è apportata ad una società di capitali, già esistente senza creazione di diritti di partecipazione (cfr. OBERSON/GLAUSER, Commentaire LFus, n. 5 ad art. 9 LTB). 5.5.8.3 Questa dottrina è la medesima a sostenere che pure l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB dovrebbe trovare applicazione anche nei casi senza costituzione o aumento di capitale (cfr. segnatamente, NORDIN/WILD, StG-Kommentar, n. 5 ad art. 9 LTB e n. 38 ad art. 6 LTB; SCHREIBER/KUMASHOVA, Umstrukturierung 2, § 2 n. 304 ad art. 9 LTB; consid. 5.4.5.1 del presente giudizio). Sennonché, come visto, la giurisprudenza del Tribunale federale è molto chiara e va contro il parere della dottrina, esigendo per l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB la costituzione/creazione o l’aumento di capitale. Nella misura in cui le due disposizioni vanno lette insieme – l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB coprendo la ristrutturazione di società di capitali, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB coprendo le ristrutturazioni di società di persone non coperte dall’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB – lo scrivente Tribunale non intravvede un valido motivo per interpretare diversamente la nozione di costituzione/creazione o aumento dei diritti di partecipazione nel caso dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. Quand’anche il punto di vista della dottrina sia qui difendibile, ritenere che l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB copra anche le ristrutturazioni di società di persone senza costituzione/creazione o aumento dei diritti di partecipazione, comporterebbe infatti un trattamento privilegiato di queste

A-3761/2021 Pagina 26 forme di società rispetto alle società di capitali, ciò che non può essere lo spirito della LTB. Visto il carattere formale della tassa di bollo d’emissione, ogni eccezione o trattamento fiscale privilegiato previsto dalla LTB va interpretato in maniera restrittiva. Ciò ancor più se si considera, come visto (cfr. consid. 5.5.7.1 del presente giudizio), che – a differenza delle società di persone – le società di capitali hanno già versato la tassa di bollo di emissione al momento della loro costituzione. Ne consegue che si deve ritenere che, alla stregua dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, pure l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB esige per la sua applicazione la costituzione/creazione o aumento dei diritti di partecipazione. A mente del Tribunale, sebbene non sia contemplato dal testo della disposizione, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB deve dunque essere interpretato in conformità all’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB. 5.5.9 In definitiva, visto tutto quanto suesposto, lo scrivente Tribunale giunge dunque alla conclusione secondo cui il trattamento fiscale privilegiato dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB esige per la sua applicazione la costituzione/creazione o aumento dei diritti di partecipazione conformemente a decisioni di fusione, scissione o trasformazione di società di persone. 6. Chiarite le condizioni di applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB e dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, occorre ora identificare e circoscrivere « l’operazione di ristrutturazione » qui determinante ai fini della tassa di bollo, nella misura in cui le parti si trovano in disaccordo anche su questo punto. Più concretamente, per il Tribunale si tratta di determinare se, dal punto di vista della tassa di bollo, la cessione dei diritti di partecipazione di cui alla convenzione 14 dicembre 2011 (cfr. atto n. 37 dell’inc. AFC) – oggetto della presente procedura di ricorso e della ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore nei confronti della società ricorrente – possa o meno essere considerata come una fase del processo di ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______, ciò che presuppone di verificare se si sia o meno in presenza di una cosiddetta « un’unica operazione di ristrutturazione » (« einheitlichen Umstrukturierungsvorgang »), suddivisa in più fasi. 6.1 Ai sensi della giurisprudenza sviluppata nel contesto della quasi fusione di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB, si può considerare che vi sia « un’unica operazione di ristrutturazione », quando sussiste un legame sufficientemente stretto tra le varie fasi del processo di ristrutturazione, ciò che presuppone che ogni fase sia stata pianificata fin dall’inizio come parte del processo di ristrutturazione, sicché ogni fase risulta come un passo parziale necessario al raggiungimento della prospettata ristrutturazione (cfr. sentenza del TF 2C_1071/2018 del 12 novembre 2019 consid. 4.3;

A-3761/2021 Pagina 27 sentenze del TAF A-1121/2020 del 30 giugno 2021 consid. 3.3 con rinvii; A-6828/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 4.3). Visto il legame in essere tra l’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB e l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB (cfr. al riguardo, consid. 5.3 del presente giudizio), a mente del Tribunale, la predetta nozione di « unica operazione di ristrutturazione » va ripresa, in maniera analoga, anche nel contesto dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. 6.2 6.2.1 Al riguardo, l’autorità inferiore ha ritenuto che nel caso della società ricorrente non vi sarebbe stata una ristrutturazione unica di un’impresa di persone senza incidenza fiscale nell’ambito della tassa di bollo d’emissione, suddivisa in più fasi, iniziata con l’acquisto dell’allora B._______ nel mese di maggio 2010 e terminata con la cessione delle sei partecipazioni alla società ricorrente il 14 dicembre 2011, ossia dopo oltre un anno e mezzo. Tali operazioni sarebbero avvenute a distanza di diversi anni e non potrebbero infatti essere esaminate nella loro globalità. L’unica operazione qui rilevante dal punto di vista della tassa di bollo – ed effettuata nella società ricorrente secondo la convenzione 14 dicembre 2011 – sarebbe la vendita delle citate partecipazioni da parte dell’azionista unico, il signor C._______, alla sua società holding, ovvero la società ricorrente. Con questa operazione, non si sarebbe ovviamente confrontati con una ristrutturazione di un’impresa individuale con relativo trasferimento del patrimonio in una società di capitali (SA), in quanto mancherebbe fra l’altro la qualifica di esercizio o ramo d’attività (cfr. decisione impugnata, considd. 4.2 in fine e 4.3; risposta 4 novembre 2011, pagg. 7-8). Essa ha poi aggiunto che al momento del trasferimento nel 2011 di dette partecipazioni alla società ricorrente, le stesse non sarebbero più state parte della sostanza commerciale della ditta individuale C._______, bensì della sostanza privata del signor C._______, così come risultante dalla sua dichiarazione fiscale per l’anno 2010, ove le partecipazioni sarebbero state designate come sostanza privata. Non si sarebbe dunque confrontanti con il trasferimento di sostanza commerciale in una holding e non vi sarebbe quindi stata un’unica ristrutturazione (cfr. risposta 4 novembre 2011, pag. 7). 6.2.2 Di avviso contrario, la società ricorrente sostiene che la ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ sarebbe avvenuta in un’unica operazione, suddivisa in due passaggi principali a giugno 2010 e a dicembre 2011, connessi tra loro e pianificati fin dall’inizio. L’ipotesi della ristrutturazione in due fasi con un risultato finale costituito da una holding a cui detta ditta individuale avrebbe apportato le partecipazioni sarebbe infatti stata presente fin dalla prima pianificazione del 2006. Non vi sarebbe mai stato dubbio che alla prima fase (apporto degli immobili alle società immo-

A-3761/2021 Pagina 28 biliari) sarebbe seguita la seconda (apporto delle partecipazioni alla nuova holding di gruppo), che avrebbe concluso la liquidazione della ditta individuale. Tale concetto di una ristrutturazione unica sarebbe stato precisato a più riprese dalla fiduciaria (cfr. scritti 28 gennaio 2010 e 12 maggio 2010) e riconosciuto dalla stessa DDC (cfr. scritto 16 giugno 2010 e verbale d’audizione del 5 novembre 2014). A suo avviso, sarebbe a torto che l’autorità inferiore non avrebbe considerato la sussistenza di un’unica operazione di ristrutturazione, a motivo che tra la prima e la seconda fase sarebbe trascorso un lasso di tempo troppo lungo (18 mesi). Oltre a porsi in contrasto con la giurisprudenza, la sua posizione denoterebbe un dualismo metodologico, nella misura in cui nei casi di quasi fusione l’AFC riterrebbe automaticamente le due operazioni come parte di una sola ristrutturazione, trattando la fattispecie come se da subito fosse avvenuta una fusione. Per le quasi fusioni, l’AFC considererebbe inoltre un lasso di tempo di 5 anni sufficientemente breve per considerare tutte le operazioni avvenute entro tale lasso di tempo come collegate, mentre per il suo caso specifico un lasso di tempo di soli 18 mesi apparirebbe troppo lungo (cfr. ricorso 23 agosto 2021, punti n. 61-70; replica 10 gennaio 2022, n. 21). La ricorrente contesta poi che al momento del loro trasferimento le partecipazioni fossero parte della sostanza privata del signor C._______. Lo scritto 12 febbraio 2010 della DDC, lo scritto 12 maggio 2010 nonché le tabelle allegate, così come la conferma finale 16 giugno 2010 della DDC, mostrerebbero chiaramente che si trattava di sostanza commerciale. Il motivo per cui le partecipazioni sarebbero state dichiarate come sostanza privata sarebbe da ricercarsi nel fatto che ai fini delle imposte dirette l’intera ristrutturazione sarebbe avvenuta con effetto retroattivo al 31 dicembre 2009, come risulterebbe sia dalla conferma 16 giugno 2010 che dal verbale d’audizione del 5 novembre 2014. La stessa convenzione 14 dicembre 2011 specificherebbe che il trasferimento sarebbe avvenuto nel contesto della ristrutturazione societaria e menzionerebbe, nella tabella allegata, i valori contabili/d’investimento delle partecipazioni (cfr. replica 10 gennaio 2022, n. 26). 6.3 6.3.1 In tale contesto, preso atto di quanto indicato dall’autorità inferiore e dalla ricorrente, da un esame oggettivo degli atti dell’incarto, il Tribunale constata quanto segue circa l’operazione di ristrutturazione qui litigiosa. 6.3.1.1 Nel progetto iniziale di ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ sottoposto nel 2006, con scritto 25 ottobre 2006 (cfr. atto n. 34 dell’inc. AFC), ad approvazione sia alla DDC che all’autorità inferiore, si erano immaginate tre diverse ipotesi:

A-3761/2021 Pagina 29 1) costituzione di una SA con apporto di parte dei beni immobiliari e mobiliari attualmente leggibili nel bilancio della ditta individuale C._______; 1b) costituzione di più SA con apporto di parte dei beni immobiliari e mobiliari attualmente leggibili nel bilancio della ditta individuale C._______; 2) costituzione di una o più SA (a seconda della scelta degli scenari di cui al punto 1 o 1b) con apporto di parte dei beni immobiliari e mobiliari attualmente leggibili nel bilancio della ditta individuale C._______ con contestuale cessione dei diritti di partecipazione ad una società holding il cui capitale azionario rimane integralmente nel patrimonio del signor C._______. Per quanto concerne l’ipotesi 2, era stato precisato: « […] Questa ipotesi risponde ad un’esigenza del signor C._______ per una migliore e più razionale gestione della o delle società immobiliari. Lo scenario prevede che la società holding abbia un capitale azionario corrispondente al valore nominale del capitale azionario della o delle società immobiliari […] ». 6.3.1.2 Con scritto 2 novembre 2006 (cfr. atto n. 33 dell’inc. AFC), la DDC ha confermato – a determinate condizioni – la neutralità dal punto di vista delle imposte dirette di detto progetto di ristrutturazione, indicando quanto segue con riferimento all’ipotesi 2: « […] Il motivo della costituzione di una holding non ci è del tutto chiaro […] ». Se ne deduce che per la DDC la realizzazione dell’ipotesi 2 avrebbe implicato la costituzione di una holding. Tale punto non è peraltro stato contestato da nessuno. Dal canto suo, con scritto 26 marzo 2007 (cfr. atto n. 32 dell’inc. AFC), l’autorità inferiore ha approvato il progetto di ristrutturazione di cui allo scritto 25 ottobre 2006, purché « […] rispettate tutte le condizioni poste dall’autorità Cantonale, […] (con lettera del 2 novembre 2006 […] » e quindi pure, per l’ipotesi 2, implicitamente quanto ritenuto dalla DDC, ovvero la costituzione di una holding. 6.3.1.3 Con scritto 28 gennaio 2010 indirizzato alla DDC (cfr. atto n. 31 dell’inc. AFC), la fiduciaria che allora rappresentava la ditta individuale, dopo aver indicato che l’alternativa finalizzata alla costituzione di un fondo immobiliare era definitivamente caduta, aveva precisato quanto segue: « […] Premessa l’esistenza di sei società anonime […], parte integrante della sostanza aziendale del Sig. C._______, saranno costituite altre quattro/cinque società a cui saranno ceduti i diversi beni immobiliari con modalità ancora da definire. […] L’obiettivo del cliente viene completato dalla scelta di trasferire tutti i vari pacchetti azionari delle società esistenti e quelle in costituzione ad una holding il cui capitale sarà detenuto in misura totalitaria dal Sig. C._______ […]. Considerato l'impegno del Sig. C._______ a non cedere le azioni della costituenda holding entro il termine di cinque anni dalla sua costituzione, si chiede che le azioni della stessa vengano considerate di natura privata con la

A-3761/2021 Pagina 30 conseguenza che, sempre trascorso il termine di cinque anni, eventuali plusvalenze maturate sulle stesse non siano assoggettabili come utile aziendale [...] ». In tale scritto, oltre all’intenzione di creare quattro/cinque SA accanto a sei già esistenti, viene altresì menzionata l’intenzione di costituire una holding. 6.3.1.4 Nello scritto 12 febbraio 2010 (cfr. atto n. 30 dell’inc. AFC), ove la DDC si è espressa in merito alla ristrutturazione della ditta individuale dal punto di vista delle imposte dirette in risposta allo scritto 28 gennaio 2010, viene fatto ancora chiaramente riferimento « alla neo costituita holding ». 6.3.1.5 Con accordo di cessione del 10 maggio 2010 (cfr. atto n. 38 dell’inc. AFC), il signor C._______, quale cessionario, ha acquistato 100 azioni al portatore con valore nominale di 1'000 franchi caudana dell’allora B._______ riprendendo il debito del vecchio azionista nei confronti della società di 103'038.75 franchi ed azzerando con questo atto il conto debitore fino a quel momento aperto, contro pagamento del controvalore di 1 franco. In tale contesto, il 10 maggio 2010 la ragione sociale della predetta società è stata modificata in A._______ (qui società ricorrente; cfr. atto n. 39 dell’inc. AFC). 6.3.1.6 Con scritto 12 maggio 2010 indirizzato alla DDC (cfr. atto n. 27 dell’inc. AFC), la fiduciaria aveva poi indicato di voler apportare tutte le SA alla società E._______ e solo in un secondo momento ad una holding, precisando chiaramente che detta holding era da costituire: « […] Partecipazioni in SA e finanziamenti. In prima battuta tutte le SA vengono apportate alla E._______ ed in un secondo momento cedute alla Holding da costituire […] ». Con scritto 16 giugno 2010 (cfr. atto n. 26 dell’inc. AFC), è su quest’ultima ipotesi di trasferimento delle partecipazioni nella E._______ che la DDC si è in ultimo espressa, senza fornire alcuna indicazione circa il fatto che in un secondo momento dette partecipazioni sarebbero state cedute ad una holding da costituire. 6.3.1.7 Con convenzione 14 dicembre 2011 (cfr. atto n. 37 dell’inc. AFC), il signor C._______ ha tuttavia proceduto diversamente da quanto indicato con scritto 12 maggio 2010, cedendo alla società ricorrente – e non alla E._______ –, al valore contabile/d’investimento, in particolare le seguenti partecipazioni: 1) F._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 2) G._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%);

A-3761/2021 Pagina 31 3) H._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 4) E._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 5) I._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 6) J._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%). 6.3.1.8 Con scritto 7 marzo 2013 (cfr. atto n. 24 dell’inc. AFC), la fiduciaria ha poi informato l’autorità inferiore in merito alla predetta convenzione 14 dicembre 2011, precisando che in tale contesto la società ricorrente avrebbe assunto il ruolo di « holding del “Gruppo C._______” ». 6.3.2 Da quanto precede, come giustamente rilevato dall’autorità inferiore, risulta che il progetto di ristrutturazione concretamente realizzato non corrisponde a quello inizialmente pianificato nel 2006 (cfr. consid. 6.3.1.1 del presente giudizio). Il progetto in questione, ha infatti subito varie modifiche, non di poco conto: diversamente da quanto discusso con la DDC negli ultimi scritti risalenti al 2010 ove si era ipotizzata la costituzione di una holding, concretamente il 10 maggio 2010 si è infatti proceduto all’acquisto di una SA (e meglio, l’allora B._______), con modifica della sua ragione sociale in quella della società ricorrente (cfr. consid. 6.3.1.5 del presente giudizio) e, a distanza di un anno e mezzo, con successivo trasferimento a quest’ultima dei diritti di partecipazione delle SA di cui alla convenzione 14 dicembre 2011 (cfr. consid. 6.3.1.7 del presente giudizio), con assunzione del ruolo di « holding ». Certo è che – alla luce delle varie modifiche apportate nel corso degli anni al progetto iniziale – non era inizialmente chiaro nemmeno allo stesso C._______ che la ristrutturazione della sua ditta individuale sarebbe stata attuata in tal modo. Una chiara volontà di procedere in tal senso non traspare infatti dagli atti dell’incarto. In tale contesto, argomentare che tale era quanto voluto fin dall’inizio non è qui sostenibile. Che le modalità di realizzazione della ristrutturazione non siano state definite nel 2006, bensì solo successivamente e di volta in volta, è semmai un ulteriore indizio a sfavore della tesi secondo cui vi sarebbe stato un’unica operazione di ristrutturazione. Di fatto, l’attuazione delle varie fasi dell’asserita ristrutturazione della ditta individuale C._______ non è stata effettuata secondo quanto ipotizzato nel 2006, bensì – come visto – discusso e stabilito di volta in volta (nel corso dei 4-5 anni successivi) con la DDC dal punto di vista delle imposte dirette. È poi solo dopo aver discusso con la DDC, che l’autorità inferiore veniva informata dal punto di vista della tassa di bollo di ogni fase attuata della ristrutturazione. 6.3.3 A prescindere dal fatto che la holding sia stata acquistata e non costituita, visto altresì il tempo trascorso tra le due operazioni (18 mesi), non vi sono in ogni caso elementi sufficienti per ritenere che la cessione

A-3761/2021 Pagina 32 delle predette partecipazioni di cui alla convenzione 14 dicembre 2011 sia avvenuta « contestualmente » all’acquisto della holding. Anche senza tenere conto di questo lasso di tempo, come detto, in ogni caso un nesso causale tra queste due operazioni non traspare fin dall’inizio. In tale contesto, un approccio globale non appare adeguato e neppure possibile. 6.3.4 Infine, che, come concordato con la DDC, le partecipazioni siano state o meno considerate retroattivamente come parte della sostanza privata del signor C._______ a ristrutturazione ultimata e che per tale motivo le stesse siano state dichiarate dal signor C._______ nella sua dichiarazione d’imposta per l’anno 2010 come sostanza privata e non come sostanza aziendale (cfr. doc. I prodotto dalla ricorrente), è poi un ulteriore elemento non concordato con l’autorità inferiore dal punto di vista della tassa di bollo. Dallo scritto 28 gennaio 2010 (cfr. atto n. 30 dell’inc. AFC), traspare che è la stessa fiduciaria ad avere espressamente chiesto alla DDC di considerarli come sostanza privata, al fine di evitare l’assoggettamento come utile aziendale di eventuali plusvalenze. Le ragioni per cui si è proceduto in tal modo nel contesto delle imposte dirette, non sono comunque influenti dal punto di vista della tassa di bollo d’emissione. Peraltro, né l’autorità inferiore né lo scrivente Tribunale sono legate alle decisioni di altre autorità e, quindi, alle decisioni della DDC in materia di imposte dirette (cfr. sentenza del TAF A-944/2020 del 22 marzo 2021 consid. 4.3.3.2). Ora, per prassi costante, la società ricorrente è tenuta a tollerare il trattamento fiscale risultante dalla scelta della forma giuridica da essa data ai suoi rapporti giuridici (cfr. consid. 5.2 del presente giudizio), nello specifico le conseguenze per la tassa di bollo d’emissione risultanti dalla scelta di attribuire le partecipazioni qui litigiose alla sostanza privata del signor C._______, al fine di evitare l’assoggettamento alle imposte dirette. 6.3.5 In conclusione, lo scrivente Tribunale non intravvede sufficienti elementi per ritenere la cessione dei diritti di partecipazione di cui alla convenzione 14 dicembre 2011 come pianificata fin dall’inizio quale tappa necessaria e indispensabile del processo più complesso di ristrutturazione dell’allora ditta individuale C._______ (cfr. consid. 6.1 del presente giudizio). In tali circostanze, è dunque a giusto titolo che l’autorità inferiore ha negato la sussistenza di un’unica operazione di ristrutturazione, procedendo all’esame distinto dell’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione dell’operazione di cui alla convenzione 14 dicembre 2011 per quanto concerne la qui società ricorrente. Nello specifico, determinante è dunque unicamente detta operazione di ristrutturazione, oggetto della decisione impugnata. La censura ricorsuale al riguardo va pertanto qui respinta.

A-3761/2021 Pagina 33 7. 7.1 Tenuto conto di quanto precede (cfr. consid. 6.3 del presente giudizio), come giustamente rilevato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, consid. 4.3), si deve conseguentemente concludere che non si è ovviamente confrontati con una ristrutturazione di una società di persone ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, nella misura in cui oggetto della convenzione 14 dicembre 2011 (cfr. atto n. 37 dell’inc. AFC) è la cessione da parte del signor C._______ alla società ricorrente dei diritti di partecipazione di varie società anonime, in particolare delle seguenti sei società anonime, di cui egli è presidente (cfr. relativi estratti del registro di commercio): 1) F._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 2) G._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 3) H._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 4) E._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 5) I._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%); 6) J._______, con sede a X._______ (quota azionaria: 100%). Il fatto che il signor C._______ si trovi dietro alle sei predette SA in questione e alla stessa società ricorrente (cfr. relativo estratto del registro di commercio), non permette di ritenere che, con convenzione 14 dicembre 2011, si sia proceduto ad una ristrutturazione di una società di persone in una società di capitali. Questo ancor più, se si considera che dalla sua dichiarazione d’imposta per l’anno 2010, tali partecipazioni erano state dichiarate come sua sostanza privata anziché sostanza commerciale/aziendale (cfr. doc. I prodotto dalla ricorrente). Già per tale motivo, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, non trova qui applicazione, poiché – come visto (cfr. considd. 5.3 e 5.5.2 del presente giudizio) – detta norma si applica unicamente alle ristrutturazioni di società di persone in società di capitali. Ciò constatato, quand’anche si ipotizzasse che – come ritenuto dalla società ricorrente – invero dette partecipazioni andrebbero ascritte alla ditta individuale, con conseguente ammissione di una ristrutturazione di una società di persone in una società di capitali, andrebbe ritenuto quanto segue circa la realizzazione dei restanti presupposti dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB. 7.2 Come già constatato, l’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB presuppone per la sua applicazione la costituzione o l’aumento di diritti di partecipazione (cfr. consid. 5.5.9 del presente giudizio), alla stregua dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB (cfr. consid. 5.4.4 del presente giudizio). 7.2.1 Al riguardo, l’autorità inferiore ha ritenuto che nello specifico non sarebbero stati costituiti né aumentati i diritti di partecipazione della società

A-3761/2021 Pagina 34 ricorrente, né ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. e LTB, né ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB. Dalla convenzione 10 maggio 2010 risulterebbe infatti che vi sarebbe stata da parte del signor C._______ una mera cessione – rispettivamente un mero trasferimento – dei diritti di partecipazione di varie SA alla società ricorrente, di cui all’inserto A ivi allegato. La vendita delle partecipazioni alla società ricorrente sarebbe avvenuta ben 18 mesi dopo l’acquisto dell’allora B._______, sicché non si potrebbe poi considerare che l’acquisto del mantello giuridico avvenuto il 10 maggio 2010 costituirebbe una costituzione di diritti di partecipazione nell’ambito della quasi fusione, ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB. Non si sarebbe inoltre mai proceduto (né al 10 maggio 2010 né al 14 dicembre 2011) ad una liberazione della costituzione e/o dell’aumento del capitale azionario per mezzo del predetto trasferimento di partecipazioni. In effetti, il descritto trasferimento sarebbe avvenuto in controprestazione della voce « Apporto Capitale C._______ » (capitale di terzi/valore nominale) e « Aggio d’apporto » (capitale proprio/riserve imponibili), anche perché nel 2010 tali partecipazioni avrebbero fatto parte della sostanza privata del signor C._______ e si avrebbe voluto probabilmente evitare le conseguenze di una trasposizione imponibile (cfr. decisione impugnata, considd. 3.3 e 3.5; risposta 4 novembre 2021, pagg. 8- 9). 7.2.2 Di avviso contrario, la società ricorrente ritiene detta condizione come adempiuta. La società ricorrente sarebbe stata acquistata quale mantello giuridico con il chiaro intento che fungesse da società holding del gruppo, rimanendo inattiva fino al momento della cessione delle partecipazioni. A suo avviso, l’acquisto, rispettivamente il trasferimento di un mantello giuridico sarebbe fiscalmente equiparabile, ex art. 5 cpv. 2 lett. b LTB, alla costituzione di una nuova società, motivo per cui in concreto vi sarebbe stata, fiscalmente, una costituzione con apporto di beni o perlomeno con ripresa di beni. Dal punto di vista economico, determinante nel diritto delle ristrutturazioni, non vi potrebbe essere alcuna differenza tra apporto misto nell’ambito dell’aumento del capitale minimo (ad esempio con un valore nominale di fr. 0.01) e una compravendita o un apporto a fondo perso (cfr. ricorso 23 agosto 2021, n. 28, 75-76). 7.2.3 A tal proposito, in primis, il Tribunale non può che constatare come quanto indicato dall’autorità inferiore trovi riscontro negli atti dell’incarto. Di fatto, non si può infatti negare che, nello specifico, con convenzione 14 dicembre 2011 (cfr. atto n. 37 dell’inc. AFC), non sono stati costituiti né aumentati i diritti di partecipazione della società ricorrente, bensì unicamente a lei ceduti dei diritti di partecipazione. Detta convenzione prevede infatti il mero trasferimento dei diritti di partecipazione detenuti dal signor

A-3761/2021 Pagina 35 C._______, delle SA menzionate nell’allegato A (ovvero: F._______, G._______, H._______, E._______, I._______ e J._______), alla società ricorrente. Dal bilancio al 31 dicembre 2011 della società ricorrente (cfr. atto n. 40 dell’inc. AFC), risulta che il trasferimento dei diritti di partecipazione, non è poi avvenuto mediante liberazione del capitale azionario, bensì in controprestazione della voce « Apporto Capitale C._______ » (capitale terzi/valore nominale) e « Aggio d’apporto » (capitale proprio/versamento suppletivo). Neppure dall’estratto del registro di commercio della società ricorrente traspare la costituzione o un aumento dei suoi diritti di partecipazione. Pure dagli estratti del registro di commercio delle sei SA, le cui partecipazioni sono state trasferite alla società ricorrente, non risulta nulla di rilevante per il presente caso. Ora, detta conclusione si applicherebbe quand’anche fosse stata ammessa la sussistenza di un’unica operazione di ristrutturazione (che però qui non sussiste; cfr. consid. 6.3.5 del presente giudizio). 7.2.4 Ciò appurato, in merito all’argomentazione circa la sussistenza di un trasferimento di un « mantello giuridico » assimilabile alla costituzione di una nuova società, rispettivamente alla costituzione di diritti di partecipazione, il Tribunale osserva quanto segue. 7.2.4.1 Giusta l’art. 5 cpv. 2 lett. b LTB, alla costituzione di diritti di partecipazione giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a LTB è equiparato il trasferimento della maggioranza delle azioni e, ove trattasi di società a garanzia limitata e di società cooperative, delle quote sociali di una società economicamente liquidata o i cui attivi sono convertiti in mezzi liquidi. Detta norma intende in particolare colpire la ripresa di un cosiddetto « quadro o mantello giuridico » (« Mantelhandel », « vente d’un cadre/manteau d’actions »): operazione con cui i partecipanti di fatto eludono la tassa sulla costituzione di una nuova società con l’acquisto delle azioni di una società economicamente liquidata, per poi continuarne l’attività coi nuovi mezzi apportati (cfr. sentenze del TF 2C_749/2019 del 13 gennaio 2020 consid. 5.3 con rinvii; 2C_108/2013 del 19 luglio 2013 consid. 3.1; Messaggio del 25 ottobre 1972 concernente una nuova legge federale sulle tasse di bollo, FF 1972 II 1068, 1081; ECKERT/PIGUET, Commentaire LT, n. 46 ad art. 5 LTB; ROMAN SIEBER, StG Kommentar, n. 97 ad art. 5 LTB). Più nel dettaglio, il trasferimento di un mante

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