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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2021 A-101/2021

6. Juli 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,065 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Protezione dei dati | Protezione dei dati; consultazione di documenti d'esame

Volltext

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Corte I A-101/2021

Sentenza d ’ inammissibilità d e l 6 luglio 2021 Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Alexander Misic, Jérôme Candrian, cancelliera Sara Pifferi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC, CGQ Profilo professionale di maestro/maestra conducente, Effingerstrasse 8, casella postale, 3001 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Protezione dei dati; consultazione di documenti d’esame.

A-101/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 15 novembre 2018 signor A._______ ha sostenuto l’esame professionale per il conseguimento dell’attestato federale di maestro conducente, senza superarlo. Il 20 maggio 2019 signor A._______ ha ripetuto l’esame, superandolo. A.b Con scritto 13 giugno 2019, il signor A._______ ha chiesto all’Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti (ASMC), Segretariato della Commissione di garanzia della qualità (di seguito: CGQ), tra l’altro, l’accesso agli atti dell’esame superato. B. B.a Con scritto 30 gennaio 2020, il signor A._______ ha poi inoltrato una « denunzia » per denegata giustizia alla Segreteria di Stato per la formazione professionale, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), quale autorità di sorveglianza. Egli – invocando la legge sulla protezione dei dati – ha in particolare censurato la mancata concessione da parte dell’ASMC del diritto di esaminare gli atti. B.b Con scritto 16 marzo 2020, l’ASMC, Segretariato CGQ, ha preso posizione al riguardo dinanzi alla SEFRI, indicando i motivi per cui non è stato concesso al signor A._______ l’accesso agli atti. B.c Il 23 giugno 2020, la SEFRI si è pronunciata in merito alla denunzia / al ricorso 30 gennaio 2020 del signor A._______. C. Il 14 agosto 2020, il signor A._______ ha altresì inoltrato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) una richiesta per la mancata concessione da parte dell’ASMC dell’accesso agli atti dell’esame superato. A tale richiesta, l’IFPDT ha risposto il 5 ottobre 2020. D. Con decisione 18 dicembre 2020, l’ASMC, CGQ Profilo professionale di maestro/maestra conducente, ha formalmente deciso di non accordare al signor A._______ l’accesso agli atti degli esami superati del 20 maggio 2019. Essa ha espressamente indicato quale rimedio giuridico il seguente: « […] La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI […] »

A-101/2021 Pagina 3 E. E.a Avverso detta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso 8 gennaio 2021 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, con copia per conoscenza alla SEFRI. Protestando tasse, spese e ripetibili, in via incidentale, chiede che venga accertata la competenza del Tribunale amministrativo federale ad evadere il suo ricorso, con rettifica del rimedio giuridico indicato nella decisione impugnata. In via principale, postula l’annullamento della decisione impugnata, con conseguente accertamento del suo diritto ad accedere a tutti i suoi dati personali contenuti nella collezione dell’ASMC, nonché trasmissione dell’incarto personale completo relativo all’esame sostenuto il 20 maggio 2019. E.b Con ordinanza 3 febbraio 2021, il Tribunale ha invitato l’ASMC, CGQ Profilo professionale di maestro/maestra conducente (di seguito: autorità inferiore), a inoltrare una risposta al ricorso – segnatamente sulla questione dell’ammissibilità – nonché l’incarto completo. E.c Con risposta 1° aprile 2021, l’autorità inferiore ha postulato la reiezione del ricorso. Essa ha tra l’altro precisato che l’autorità di ricorso competente è la SEFRI, come indicato nella decisione impugnata. E.d Con ordinanza 14 aprile 2021, il Tribunale ha invitato il ricorrente e l’autorità inferiore ad inoltrare le loro eventuali osservazioni finali, esprimendosi in particolare sull’ammissibilità del ricorso. E.e Con osservazioni finali 10 maggio 2021 (designate quale « replica »), il ricorrente si è riconfermato nel suo ricorso. Egli ha tra l’altro ribadito di ritenere il Tribunale quale autorità di ricorso competente. F. Ulteriori fatti e argomenti verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del precedente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).

A-101/2021 Pagina 4 Giusta l’art. 7 cpv. 1 PA, il Tribunale amministrativo federale accerta d’ufficio la sua competenza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.9). 1.2 In concreto, la competenza del Tribunale amministrativo federale risulta qui problematica, sicché occorre fare chiarezza al riguardo. 1.3 1.3.1 Nella decisione impugnata, con cui è stato negato al ricorrente l’accesso agli atti dell’esame professionale federale di maestro conducente, da lui superato il 20 maggio 2019, l’autorità inferiore ha indicato nei rimedi giuridici che detta decisione poteva essere impugnata con ricorso dinanzi alla SEFRI, nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. Nella risposta 1° aprile 2021, l’autorità inferiore ha precisato di essersi fondata sulla cifra 7.3 del regolamento d’esame del 29 agosto 2007 relativo al rilascio dell’attestato professionale federale quale maestro/a conducente (di seguito: regolamento; cfr. atto n. 6 dell’incarto prodotto dall’autorità inferiore [di seguito: inc. ASMC]), secondo cui l’autorità di ricorso di prima istanza competente risulta essere la SEFRI (cfr. citata risposta, pag. 3). Tale indicazione, poggia altresì su quanto indicatole dalla stessa SEFRI con messaggio di posta elettronica del 6 ottobre 2020 (cfr. per l’estratto completo, citata risposta, pag. 3): « […] Per quanto riguarda il ruolo dell’IFPDT, questi si attiva contro un diniego del diritto d’accesso secondo la LPD soltanto se risulta che l’organo federale interessato rifiuta sistematicamente I’accesso (cosiddetto errore di sistema) (art. 29 cpv. 1 lett. a LPD). NeI caso A._______, tuttavia, un simile errore di sistema non è stato individuato. Per questo motivo, la SEFRI e I’IFPDT ritengono che dapprima l’ente responsabile debba emanare una decisione di diniego dell’esame degli atti e deI diritto d’accesso secondo Ia LPD e che in seguito Ia SEFRI debba valutare la liceità di tale rifiuto in qualità di istanza di ricorso […] ». 1.3.2 Di avviso contrario, ritenendo l’indicazione dei mezzi giuridici come manifestamente errata, il ricorrente ritiene invece che la decisione impugnata, nella misura in cui concerne un rifiuto di accesso ai dati personali ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), sia invero impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale. A suo avviso la SEFRI, quale organo federale che ha delegato la competenza per gli esami di maestro conducente all’ASMC e che è parimenti autorità di sorveglianza, non avrebbe infatti nessuna competenza per statuire sul ricorso avverso la decisione impugnata (cfr. ricorso 8 gennaio 2021, pagg. 2 seg.; replica 10 maggio 2021, pag. 3).

A-101/2021 Pagina 5 1.4 A tal proposito, il Tribunale rileva che il regolamento in questione (cfr. atto n. 6 dell’inc. ASMC) è stato emanato dall’autorità inferiore sulla base dell’art. 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10). Esso è stato approvato dall’allora Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), poi sostituito dall’attuale SEFRI a far tempo dal 1° gennaio 2013. Per quanto qui di pertinenza, nella sezione 7 denominata « ATTESTATO PROFESSIONALE; TITOLO E PROCEDURA » del regolamento, alla cifra 7.3 « Rimedi giuridici » è indicato quanto segue: « 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative alla non ammissione all’esame finale o al rifiuto di rilasciare l’attestato professionale può essere inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve contenere Ie richieste deI/della ricorrente e la relativa motivazione. 7.32 I ricorsi sono decisi, in prima istanza, dall’UFFT. La decisione dell’UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale ». Il Tribunale non ha alcun motivo di mettere in dubbio la validità del regolamento e dei rimedi giuridici ivi contenuti, sicché vi è luogo di far riferimento allo stesso per determinare l’autorità di ricorso competente nel caso in disamina. L’indicazione UFFT va ovviamente sostituita con SEFRI. 1.5 Ciò premesso, è qui pacifico che il ricorrente ha superato l’esame professionale federale di maestro conducente in data 20 maggio 2019. In tali circostanze – non essendo di fronte ad una decisione di non ammissione all’esame finale o di rifiuto di rilasciare l’attestato professionale – è chiaro che non trova qui applicazione la cifra 7.31 del regolamento. Nel caso concreto, trova però applicazione la cifra 7.32 del regolamento, secondo cui le decisioni dell’autorità inferiore sono impugnabili in prima istanza dinanzi alla SEFRI (ex UFFT), successivamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale. La decisione impugnata è infatti per l’appunto una decisione dell’autorità inferiore. In tale frangente, sulla base della cifra 7.32 del regolamento, la decisione del 18 dicembre 2020 dell’autorità inferiore di rifiuto d’accesso agli atti relativi all’esame superato dal ricorrente risulta pertanto impugnabile in prima istanza dinanzi alla SEFRI e non allo scrivente Tribunale. Ne consegue che il rimedio giuridico indicato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata è corretto.

A-101/2021 Pagina 6 1.6 In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non risulta materialmente competente, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile, mediante l’emanazione di una decisione d’inammissibilità (cfr. art. 9 cpv. 2 PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.24). Vista la competenza della SEFRI, quale corretta autorità di ricorso di prima istanza, la presente causa va deferita a quest’ultima (cfr. art. 8 cpv. 1 PA). 2. Visto l’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, lo stesso avendo presentato ricorso all’autorità incompetente, malgrado l’indicazione corretta dei rimedi giuridici nella decisione impugnata (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 1'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà dedotto interamente dall’anticipo spese di 1'000 franchi da lui versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione al ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)

A-101/2021 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La causa è trasmessa alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI per sua competenza. 3. Le spese processuali di 1'000 franchi sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto interamente dall’anticipo spese di 1'000 franchi versato a suo tempo dal ricorrente. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (atto giudiziario) – Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI (raccomandata; con incarto della causa)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Pifferi

A-101/2021 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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