TPF 2025 71
71 Anforderungen – unter dem Gesichtspunkt der beidseitigen Strafbarkeit nicht erlaubt, das dem Beschwerdeführer zur Last gelegte Verhalten unter den Tatbestand des Abgabebetrugs nach Art. 14 Abs. 2 VStrR zu subsumieren, namentlich weil der geltend gemachte Irrtum der Steuerbehörden nicht tatbestandsmässig sein kann.
Die Beschwerde erweist sich insoweit als begründet.
TPF 2025 71
11. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. e B. contro Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini del 14 maggio 2025 (RR.2024.149, RR.2024.150)
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; competenza del procuratore europeo Art. 1 cpv. 3ter AIMP La cooperazione con la Procura europea si basa su un’ordinanza ad hoc che prevede l’applicazione dell’AIMP. In virtù del principio della buona fede che regge i rapporti in ambito di assistenza internazionale e dei principi generali ivi vigenti, non vi è nessuna ragione di mettere in dubbio la competenza del procuratore europeo delegato a presentare una rogatoria, né di entrare nel merito delle relative questioni procedurali sollevate nel gravame (consid. 1.2 e 2).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Zuständigkeit des Europäischen Staatsanwalts Art. 1 Abs. 3ter IRSG Die Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft basiert auf einer ad hoc erlassenen Verordnung, welche die Anwendbarkeit des IRSG vorsieht. Aufgrund des im Bereich der internationalen Rechtshilfe massgebenden Vertrauensgrundsatzes und den dort allgemein geltenden Prinzipien besteht kein Anlass, die Zuständigkeit des mit der Stellung eines Rechtshilfeersuchens beauftragten Europäischen Staatsanwalts in Zweifel zu ziehen bzw. auf die diesbezüglich aufgeworfenen prozessualen Rügen einzutreten (E. 1.2 und 2).
Entraide judiciaire internationale en matière pénale; compétence du procureur européen
TPF 2025 71
72 Art. 1 al. 3ter EIMP
La coopération avec le Parquet européen repose sur une ordonnance adoptée ad hoc, qui prévoit l’applicabilité de l’EIMP. En raison du principe de confiance qui prévaut dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale et des principes qui y sont généralement applicables, il n’y a aucune raison de mettre en doute la compétence du procureur européen délégué pour présenter une demande d’entraide judiciaire ou d’entrer en matière sur les questions de procédure soulevées à ce propos dans le recours (consid. 1.2 et 2).
Riassunto dei fatti:
Il 24 febbraio 2023, la Procura europea (European Public Prosecutor’s Office [EPPO]), sede di Milano, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 19 luglio 2024, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis CP/I), bancarotta fraudolenta (art. 322 e 329 Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019), riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1. CP/I). In sostanza, le indagini svolte dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza avrebbero portato alla luce una vasta attività criminale perpetrata tra il 2017 e il 2020 a danno dell’Unione europea (UE). Il disegno criminoso avrebbe coinvolto diverse società italiane, rumene, ceche, slovacche, ungheresi e bulgare, interposte per compiere «frodi carosello», così da alimentare un giro di fatture che hanno come primo effetto quello di incamerare fraudolentemente l’IVA non pagata. L’analisi della documentazione bancaria pervenuta da Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria, relativa a conti correnti di società riconducibili ad A., nel frattempo arrestato e ristretto nel carcere di Rebibbia a Roma, ha permesso l’identificazione di ulteriori conti di sua pertinenza, fra cui quello oggetto della rogatoria qui in esame, radicato presso la banca C. (n. IBAN 1). L’autorità rogante postula l’acquisizione della relativa documentazione bancaria, unitamente al blocco dei valori patrimoniali ivi depositati a concorrenza di EUR 3’647’228.–.
Mediante decisione del 13 agosto 2024, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), al quale l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità europea, dando l’incarico al suo Servizio
TPF 2025 71
73 assistenza giudiziaria di eseguire le misure di assistenza richieste. In data 15 agosto 2024, l’UDSC ha notificato la suddetta decisione alla banca C., la quale, con lettera del 20 settembre 2024, ha trasmesso all’UDSC quanto richiesto relativo al conto n. 2, denominato «Trading», intestato ad A. e B. Con decisione di chiusura del 22 ottobre 2024, l’UDSC ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante di svariata documentazione relativa al conto di cui sopra, unitamente al blocco dei valori patrimoniali ivi depositati. L’11 dicembre 2024, A. e B. sono insorti contro la suddetta decisione di chiusura, postulando, in via principale, l’irricevibilità della domanda di assistenza giudiziaria del 22 ottobre 2024 e, in via subordinata, la reiezione della medesima.
La Corte dei reclami penali ha respinto il ricorso.
Sentenza del Tribunale Federale 1C_282/2025 del 6 giugno 2025: il ricorso è inammissibile.
Dai considerandi:
1.2 L’EPPO, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 (in seguito: il regolamento 2017/1939), è un’autorità dell’Unione europea. Ha avviato la sua attività il 1° giugno 2021 e persegue determinati reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (v. FINGERHUTH/MATJAZ, Die Europäische Staatsanwaltschaft und ihre Bedeutung für die Schweiz, forumpoenale 2023, pag. 115 e segg.). I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l’EPPO e la Confederazione Svizzera sono retti dall’AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 ordinanza del 21 dicembre 2022 sulla cooperazione con la Procura europea [RS 351.13], richiamato l’art. 1 cpv. 3ter AIMP).
2. 2.1 I ricorrenti contestano innanzitutto la competenza del procuratore europeo delegato a trattare la presente procedura di assistenza giudiziaria internazionale. Oltre a non essere membro dell’Unione europea, la Svizzera non parteciperebbe alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. Nella fattispecie, non tornerebbero applicabili le disposizioni che reggono normalmente i rapporti di assistenza giudiziaria tra Svizzera e Italia, dato che la rogatoria proverrebbe dalla Procura europea. Ne deriverebbe che dalla legislazione italiana applicabile non sarebbe il procuratore europeo delegato a essere competente per la trasmissione di rogatorie a Paesi terzi come la Svizzera, ma il Ministero della giustizia, ciò che renderebbe irricevibile la
TPF 2025 71
74 domanda di assistenza in questione o avrebbe come conseguenza la sua reiezione. Ma anche a volere ammettere la competenza, mancherebbe in casu qualsiasi atto di impulso da parte del Procuratore capo europeo. Inoltre, per quanto riguarda la frode carosello, l’EPPO sarebbe competente soltanto qualora gli atti perseguiti siano connessi al territorio di due o più Stati con un danno complessivo di almeno EUR 10 milioni, ciò che non sarebbe il caso in concreto. La domanda di assistenza giudiziaria del 19 luglio 2024 sarebbe peraltro intervenuta fuori termine, quando le indagini preliminari erano già state definitivamente chiuse. Per tacere del fatto che non vi sarebbe nessun provvedimento da parte delle autorità giudiziarie italiane che autorizzi o convalidi il sequestro del conto litigioso.
2.2 Si ribadisce innanzitutto, come già evidenziato in ingresso (v. supra consid. 1.2), che l’assistenza internazionale in materia penale tra la Svizzera e la Procura europea è retta dall’art. 1 cpv. 3ter AIMP ed è resa possibile in virtù dell’ordinanza del 21 dicembre 2022 sulla cooperazione con la Procura europea, entrata in vigore il 15 febbraio 2023, la quale prevede, all’art. 1, che l’AIMP si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione con la Procura europea. Tale ordinanza è stata emanata dal Consiglio federale sulla base di un’approfondita analisi, da parte dell’UFG, della base legale che definisce le competenze della Procura europea, del rispetto dei principi dello Stato di diritto e della tutela degli interessi della Svizzera (v. UFG, Rapporto esplicativo del 21 dicembre 2022 all’ordinanza sulla cooperazione con la Procura europea, pag. 2-3; FINGERHUTH/MATJAZ, op. cit., pag. 117 e seg.). L’applicazione per analogia dell’AIMP ai procedimenti di cooperazione con l’EPPO significa che, quando l’AIMP fa riferimento alla nozione di Stato («interstatale», «Stato richiedente», «Stato richiesto», «Stato in cui il reato è stato commesso», ecc.), all’EPPO spettano i diritti e gli obblighi che spettano a uno Stato. In tal modo gli standard consolidati, sviluppati dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, sono applicabili anche alla cooperazione con l’EPPO (Rapporto esplicativo dell’UFG, ibidem, pag. 4). In altre parole, le autorità svizzere possono concedere assistenza giudiziaria all’EPPO analogamente a quanto succede con gli Stati. La cooperazione comprende esclusivamente i provvedimenti previsti dall’assistenza giudiziaria interstatale. Ne fanno ad esempio parte le deposizioni di testimoni, la trasmissione di oggetti e documenti, lo scambio di informazioni, le perquisizioni o il sequestro di valori patrimoniali. L’ordinanza non crea pertanto alcun obbligo supplementare né una nuova forma di cooperazione; permette semplicemente di applicare per analogia a un nuovo soggetto, diverso da uno Stato, le disposizioni vigenti sulla cooperazione interstatale (Rapporto esplicativo dell’UFG, loc. cit.). Sotto questo profilo non emerge
TPF 2025 71
75 dunque nessun ostacolo procedurale, né di natura legale, né di natura costituzionale.
Per il resto, in virtù del principio della buona fede che regge i rapporti in ambito di assistenza internazionale (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ediz. 2024, n. 224 con rinvii giurisprudenziali) e dei principi generali vigenti in ambito di assistenza internazionale (v. in particolare DTF 133 IV 40 consid. 4.2; 122 II 134 consid. 7b; 116 Ib 89 consid. 2c/aa; 114 Ib 254 consid. 5; 113 Ib 157 consid. 4), non vi è nessuna ragione di mettere in dubbio la competenza del procuratore europeo delegato a presentare la presente rogatoria, né di entrare nel merito delle articolate questioni procedurali sollevate nel gravame. In base all’art. 5 del regolamento 2017/1939 l’EPPO deve infatti assicurare che le sue attività rispettino i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell’Unione europea (che corrispondono a quelli della CEDU o sono più estesi) e i principi dello Stato di diritto e della proporzionalità (v. anche FINGERHUTH/MATJAZ, op. cit., pag. 118). L’art. 41 del regolamento 2017/1939 stabilisce le garanzie procedurali che la Procura europea deve rispettare: esse comprendono il diritto a un giudice imparziale e i diritti alla difesa come il diritto all’interpretazione e alla traduzione, il diritto all’informazione, il diritto al silenzio e alla presunzione d’innocenza nonché il diritto al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, l’imputato e le altre persone coinvolte nel procedimento godono di tutti i diritti procedurali previsti dal diritto nazionale applicabile. Il rispetto delle garanzie procedurali è pertanto garantito e non vi è nessun motivo per ritenere che i ricorrenti non avranno la possibilità di riproporre tutte le censure presentate in questa sede nel contesto della procedura penale condotta dall’EPPO. In definitiva, le censure in questo ambito esulano dalla competenza del giudice dell’assistenza (v. anche sentenze del Tribunale penale federale RR.2022.229 del 12 aprile 2023 consid. 3.6; RR.2020.28 del 16 aprile 2020 consid. 3.2.4; RR.2019.296 del 13 febbraio 2020 consid. 10.2) e non meritano ulteriore disamina.