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Tribunale penale federale 2024 TPF 2024 134

1. Januar 2024·Italiano·CH·CH_BSTG·PDF·2,378 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Legitimation der Privatklägerschaft zur Einsprache gegen einen Strafbefehl;;Légitimation de la partie plaignante pour faire opposition à une ordonnance pénale;;Legittimazione dell'accusatore privato a presentare opposizione contro un decreto d'accusa;;Legitimation der Privatklägerschaft zur Einsprache gegen einen Strafbefehl

Volltext

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3.4.4 Die Vermögensdisposition lag in der Zuschreibung des entsprechenden Spielwerts der Geldspielautomaten auf der Cashless-Karte. Inhaber solcher Karten mit betreffendem Guthaben konnten diese zum Spielen verwenden oder aber sich das Guthaben an Automaten resp. an einer Kasse ausbezahlen lassen und zwar bis Fr. 10’000.– ohne Weiterungen, d.h. ohne Abklärung, wie Herkunfts- oder Identitätsprüfung. Bereits die Gutschrift der betreffenden Geldwerte auf der Cashless-Karte führte somit zu einer Erhöhung der Passiven der Casino D. AG und damit zu einem Vermögensschaden. Die vermeintlich äquivalente Position auf der Aktivseite der Casino D. AG, die einbezahlten Banknoten, waren (analog wie bei einem Verwertungsbetrug von gestohlenem Deliktsgut) wertlos. Stammten diese Noten doch erkennbar aus einem Raub oder ähnlichem Delikt und waren infolgedessen zu restituieren resp. einzuziehen. Durch die Auszahlung des «frischen» Geldes trat dann «lediglich» noch die Bereicherung ein, d.h. die sog. Beendigung dieses Delikts mit überschiessender Innentendenz.

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22. Estratto del decreto della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione e accusatrici private B. Ltd e C. Ltd contro A. SA del 6 settembre 2024 (SK.2024.8) Legittimazione dell’accusatore privato a presentare opposizione contro un decreto d’accusa Art. 354 cpv. 1 lett. abis, 356 cpv. 2 CPP L’accusatore privato è legittimato a presentare opposizione a un decreto d’accusa se quest’ultimo non contiene una descrizione dei fatti che soddisfi i requisiti di legge (consid. 10.1.3, 10.1.5 e 10.2). Legitimation der Privatklägerschaft zur Einsprache gegen einen Strafbefehl Art. 354 Abs. 1 lit. abis, 356 Abs. 2 StPO Die Privatklägerschaft ist zur Einsprache gegen einen Strafbefehl legitimiert, wenn dieser keine den gesetzlichen Anforderungen genügende Sachverhaltsdarstellung enthält (E. 10.1.3, 10.1.5 und 10.2). Légitimation de la partie plaignante pour faire opposition à une ordonnance pénale Art. 354 al. 1 let. abis, 356 al. 2 CPP

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La partie plaignante est légitimée à faire opposition à une ordonnance pénale lorsque celle-ci ne contient pas un exposé des faits répondant aux exigences légales (consid. 10.1.3, 10.1.5 et 10.2).

Riassunto dei fatti:

In data 11 gennaio 2024, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha emanato nei confronti di A. SA un decreto d’accusa per responsabilità d’impresa (art. 102 cpv. 2 CP), da porre in relazione con il riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP).

Le accusatrici private B. Ltd e C. Ltd hanno formulato opposizione al decreto d’accusa. In seguito, il MPC ha trasmesso il decreto d’accusa in questione alla Corte penale per competenza, richiedendo di limitare la procedura alla verifica della questione preliminare della validità dell’opposizione e di giudicare la stessa non valida.

La Corte penale (il Giudice unico) ha dichiarato valida l’opposizione presentata da B. Ltd e C. Ltd al decreto d’accusa emanato in data 11 gennaio 2024 nei confronti di A. SA, nonché annullato il suddetto decreto d’accusa, rinviandolo al MPC affinché procedesse nei suoi incombenti.

Dai considerandi:

2.5 In base all’art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di primo grado statuisce innanzitutto sulla validità del decreto e dell’opposizione.

La validità del decreto e dell’opposizione costituiscono presupposti processuali che devono essere analizzati in entrata e verificati d’ufficio (sentenza del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4; DAPHINOFF, Basler Kommentar, 3a ediz. 2023, n. 16 ad art. 356 CPP).

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2.5.1 Il tribunale deve procedere a verificare dapprima la validità dell’opposizione, trattandosi di una condizione essenziale, in sostanza della «porta d’entrata» del procedimento ai sensi dell’art. 356 CPP. L’esame della validità dell’opposizione viene effettuato a titolo pregiudiziale nell’ambito dell’art. 329 cpv. 1 lett. b o art. 339 cpv. 2 lett. b CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_218/2020 del 17 aprile 2020 consid. 1.1). L’opposizione non è valida, a titolo di esempio, in caso di ritardo, nel caso in cui non rispetti la forma prevista o non sia motivata, o nel caso in cui manchi la procura in favore dell’avvocato.

Senza una valida opposizione, il decreto d’accusa diviene definitivo (art. 354 cpv. 3 CPP). In tal caso, il tribunale emette una decisione di non entrata in materia a cui è possibile opporsi mediante reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lett. b CPP (DAPHINOFF, op. cit., n. 17 ad art. 356 CPP). […]

4. Per quanto attiene alla legittimazione, mentre il vecchio art. 354 cpv. 1 CPP prevedeva che il decreto d’accusa potesse essere impugnato entro dieci giorni dall’imputato (lett. a) e da altri diretti interessati (lett. b), il nuovo art. 354 cpv. 1 CPP, entrato in vigore al 1° gennaio 2024, prevede espressamente che l’accusatore privato possa impugnare il decreto d’accusa (art. 354 cpv. 1 lett. abis CPP); egli non può per contro impugnare un decreto d’accusa riguardo alla sanzione inflitta (art. 354 cpv. 1bis CPP). […]

5.1 Nel decreto d’accusa sono indicati i fatti contestati all’imputato (art. 353 cpv. 1 lett. c CPP).

5.1.1 Il decreto d’accusa, quale procedura sommaria, deve contenere una descrizione succinta dei fatti ritenuti e della loro qualifica giuridica. […] L’accusato deve avere la possibilità di riconoscere i fatti ritenuti a suo carico da parte del pubblico ministero. Non è per contro necessario che quest’ultimo esponga i motivi che lo hanno portato a ritenere tali fatti (GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 3 ad art. 353 CPP). Anche nella procedura del decreto d’accusa vige il principio accusatorio e il decreto deve di principio contenere le medesime informazioni di un atto d’accusa (art. 325 CPP), come l’indicazione dell’autorità che l’ha emesso, la persona accusata, la fattispecie penale considerata realizzata, così come il luogo e la data dell’emanazione. Per quanto attiene ai fatti, così come richiesto per l’atto d’accusa, è necessaria una descrizione precisa (art. 325 cpv. 1 lett. f CPP), dato che il decreto d’accusa, in caso di opposizione, viene considerato come atto d’accusa, ex art. 356 cpv. 1 CPP (DAPHINOFF, op. cit., n. 2 ad art. 353 CPP). […]

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5.1.2 Così come l’accusato, anche il danneggiato può appellarsi alla violazione del principio accusatorio (DAPHINOFF, op. cit., n. 13 ad art. 353 CPP).

5.1.3 Un decreto d’accusa con una carente motivazione relativa alla fattispecie comporta un errore di forma e non è valido. In questo caso deve essere annullato e rinviato al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare, ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP (DAPHINOFF, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 353 CPP; sentenza del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 2.4).

6. 6.1 In base all’art. 102 CP, se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi (art. 102 cpv. 1 CP).

6.2 Se, tra gli altri, si tratta di un reato ai sensi dell’articolo 305bis CP, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative e ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato (art. 102 cpv. 2 CP).

Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa (art. 102 cpv. 3 CP).

6.3 L’art. 102 CP costituisce una norma di imputazione fondata su una forma particolare di colpa. La carente organizzazione è la condizione soggettiva dell’imputazione. Presa a sé stante, quest’ultima non costituisce tuttavia, una nuova infrazione. Non v’è dunque l’infrazione di carente organizzazione. In effetti l’impresa risponde del fatto di essere mal organizzata unicamente in occasione della commissione di un’infrazione della parte speciale del Codice penale (o di un’altra legge speciale; DTF 146 IV 68 consid. 2.3-2.4; MACALUSO, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 102 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, condizione per l’applicazione dell’art. 102 CP è la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat). Anche l’ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall’entità del

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danno causato. Sostenere che l’impresa non risponde dell’Anlasstat, ma unicamente della carente organizzazione non è corretto (DTF 146 IV 68 consid. 2.3.4). In effetti, secondo l’Alta Corte, la carente organizzazione non è che una delle condizioni della responsabilità dell’impresa (MACALUSO, op. cit., n. 2c ad art. 102 CP).

Oltre all’esistenza di un legame tra l’autore del reato e l’impresa ed al fatto che l’infrazione deve essere stata commessa nell’esercizio delle attività commerciali, in conformità allo scopo imprenditoriale, occorre che l’infrazione sia effettivamente stata realizzata da una persona fisica. Come stabilito dal Tribunale federale nella decisione «La Poste suisse» (DTF 146 IV 68), l’autore fisico deve avere realizzato tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, affinché quest’ultima possa essere imputata all’impresa (MACALUSO, op. cit., n. 27 e segg. e n. 40 ad art. 102 CP).

10.1 10.1.1 Nel decreto d’accusa 11 gennaio 2024 a carico di A. SA per carente organizzazione dell’impresa, a pagina 3 e 4, si legge:

«che a A. SA viene imputata la responsabilità d’impresa (art. 102 cpv. 2 CP in combinazione con l’art. 305bis n. 2 CP) per avere in Svizzera, in particolare a U., tra agosto 2010 e giugno 2014, nell’esercizio della sua attività bancaria, omesso di prendere tutte le misure organizzative ragionevoli ed indispensabili per impedire il reato di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato commesso da propri collaboratori, segnatamente dai “Consulenti” impiegati presso A.2. Ltd Singapore,

risultando in particolare la carente organizzazione ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 CP dalle modalità operative e di controllo così come sono state accertate e anche dalla decisione 23 maggio 2016 della FINMA nei confronti di A. SA, U. […]

considerato

- che l’origine come pure la movimentazione del denaro (e il retroscena economico) sulle relazioni bancarie di J. (come pure di K.) non è stata sufficientemente chiarita, documentata e monitorata,

- che gli accertamenti in A. si basavano sulle allegazioni fornite dai “Consulenti” (che avevano il contatto con tali clienti), i quali si

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limitavano a riportare le argomentazioni addotte da J., che venivano recepite acriticamente, senza un esame sufficiente della loro plausibilità,

- […]

e, alla luce del riciclaggio di denaro aggravato commesso dai “Consulenti”,

- che giusta l’art. 102 cpv. 3 CP la multa è determinata in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato; multa che può essere comminata fino a fr. 5 milioni,

- che tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto, fra cui l’importo complessivo riciclato, il tempo trascorso dai fatti, considerata anche la situazione giuridica attuale della A. SA, la multa viene fissata in fr. 4.5 milioni […].»

10.1.3 Come visto, i fatti contestati all’imputato devono essere indicati nel decreto d’accusa e devono essere descritti in maniera succinta e precisa, in virtù del principio accusatorio, diritto spettante anche alla parte accusatrice.

Per quanto attiene più specificatamente all’art. 102 CP, la presenza di un crimine o un delitto (Anlasstat) è condizione per la sua applicazione e, l’ampiezza della sanzione non dipende unicamente dal grado di gravità di carente organizzazione, bensì in particolare anche dalla gravità del crimine o del delitto e dall’entità del danno causato. L’Anlasstat è dunque un elemento essenziale per l’applicazione dell’art. 102 CP.

Dal decreto d’accusa in esame si evince unicamente, per quanto attiene al crimine o al delitto, che si tratterebbe di «riciclaggio di denaro aggravato», compiuto dai «consulenti». Null’altro. La mancata indicazione nel decreto d’accusa di una più precisa descrizione concernente l’Anlasstat viola, a mente di questo Giudice, i diritti delle opponenti nell’ottica di poter far valere le rispettive pretese dinnanzi al giudice civile.

Nel caso di specie, tale difetto fonda la legittimazione delle parti accusatrici ad interporre opposizione al decreto in esame.

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10.1.5 Questo Giudice si è chinato sulla tesi proposta dal MPC e dall’accusata A. SA secondo cui, C. Ltd e B. Ltd avrebbero dovuto impugnare un dispositivo, concludendo per il rigetto della stessa. […] Come già indicato, in virtù del principio accusatorio, anche la parte danneggiata ha il diritto di ottenere un decreto motivato ed avere dunque la possibilità di riconoscere i fatti ritenuti a carico dell’accusato, al fine di far valere le proprie pretese nelle opportune sedi civili. A fronte di una fattispecie non sufficientemente dettagliata, non si vede quale altra possibilità potrebbe avere l’accusatore privato per far valere i propri diritti, se non quella di impugnare la – mancata o lacunosa – motivazione del decreto […]. Al proposito si ricorda qui la decisione del Tribunale federale 6B_910/2017 del 29 dicembre 2017, in cui l’Alta Corte ha riconosciuto la legittimazione di un’accusatrice privata, nell’ambito di un ricorso concernente un decreto d’accusa dal contenuto lacunoso, proprio quanto ai requisiti di cui all’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, rimproverando al Tribunale di prima istanza, di non avere annullato il decreto d’accusa ai sensi dell’art. 356 cpv. 5 CPP.

Si rileva infine come, una motivazione lacunosa del decreto d’accusa dei fatti contestati all’imputato si rapporta all’aspetto della colpa dell’autore, aspetto sul quale, l’accusatore privato è legittimato a formulare opposizione (DTF 139 IV 78 consid. 3.3.3; CALAME, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 11 ad art. 382 CP e supra consid. 4). In concreto, mancando, nel decreto d’accusa, la parte di descrizione dei fatti relativa al reato di riciclaggio di denaro, la colpevolezza di A. SA, sembra essere fondata unicamente sull’aspetto della sua mancata organizzazione. Elemento che, a mente di questo Giudice, non è sufficiente dato che, come visto, l’imputazione di cui all’art. 102 CP impone la commissione di un’infrazione in un’impresa, a causa di una mancata organizzazione al suo interno (cfr. supra consid. 6.2 e 6.3).

10.2 Le accusatrici private B. Ltd e C. Ltd risultano dunque legittimate ad opporsi al decreto d’accusa dell’11 gennaio 2024 nei confronti di A. SA in punto alla carenza di motivazione.

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