Sentenza del 19 settembre 2022 Corte penale Composizione Giudici penali federali Fiorenza Bergomi, Presidente del Collegio giudicante, Roy Garré e Monica Galliker, Cancelliere Lorenzo Rapelli Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Elisabetta Tizzoni,
e
accusatrice privata: B., rappresentata dall'avv. Hugo Haab,
contro
A., attualmente detenuta presso le Strutture carcerarie cantonali, difesa dall'avv. d’ufficio Daniele Iuliucci,
Oggetto
Ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, ripetuto esercizio illecito della prostituzione
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto : SK.2022.20
- 2 - SK.2022.20 Fatti: A. A. è nata a U. il (…) da madre serba e padre di origine svizzera ed italiana. Da bambina ha sofferto di crisi epilettiche ed in età adolescenziale ha avuto problemi di anoressia, a seguito dei quali è stata presa a carico psichiatricamente. La sua scolarità, svolta in parte in classi speciali, è stata interrotta a 16 anni a causa di difficoltà di apprendimento. A. non ha concluso alcuna formazione professionale. Sempre all’età di 16 anni, l’imputata ha conosciuto un ragazzo di origine afgana, con il quale si è sposata il (…) per poi divorziare, dopo diverse separazioni e ricongiungimenti, nel 2021. In tale contesto relazionale si sarebbe convertita all’Islam ed il (…) ha dato alla luce un figlio, che verrà in seguito affidato ai nonni materni (e successivamente da loro adottato), visto il suo rifiuto ad occuparsene direttamente. Nel 2017 A. è stata ricoverata per due volte presso la Clinica psichiatrica cantonale di V., l’ultima delle quali dopo aver tentato di recarsi in Siria. A partire dal 2011 l’accusata ha beneficiato di prestazioni assistenziali; nel 2018 le è inoltre stata riconosciuta una rendita di invalidità per problemi di natura mentale e le è altresì stata istituita una curatela di rappresentanza. Al momento dei fatti, era in cura psichiatrica. A., domiciliata a W., in occasione del suo arresto aveva ventotto anni (act. MPC 13.1-0004 e segg.; act. SK.15.731.001-015). B. Dal rapporto di polizia risulta che, il 24 novembre 2020, l’imputata, dopo avere attentamente valutato dove e quando agire, è salita al quinto piano dei Grandi Magazzini E. SA di X. Si è quindi diretta presso il reparto casalinghi dove, alle ore 13:38, ha chiesto ad una commessa quale fosse il coltello migliore per tagliare il pane. Dopo avere scelto un coltello con lama seghettata della lunghezza di 21 cm, si è concentrata sulla ricerca di una vittima di sesso femminile ed ha individuato quale obiettivo B. Le si è avvicinata mentre le dava le spalle e l’ha bloccata da dietro con le due braccia, ha mirato e l’ha colpita al collo e al viso, cagionandole un profondo taglio alla gola di almeno 10 cm e uno al mento; mentre B. giaceva a terra, l’imputata le ha poi inferto ulteriori colpi dall’alto verso il basso. Nel tentativo di proteggersi con le braccia, B. ha subito ulteriori ferite agli avambracci, ai polsi e alle mani. A., nel compiere l’atto, ha gridato «Allah u Akbar». L’imputata si è fermata solo dopo aver pensato che la vittima fosse morta, l’ha lasciata a terra e si è diretta verso F. con l’intento di colpire anche quest’ultima. F. le ha tuttavia bloccato il polso della mano nella quale impugnava il coltello ed è riuscita ad evitare di essere a sua volta colpita al collo; alcune persone presenti sul luogo ed intervenute in aiuto delle vittime, sono quindi riuscite a disarmare ed immobilizzare A. fino all’arrivo della Polizia (act. MPC 10.1-0168-170). Come si vedrà meglio, la dinamica dei fatti è sostanzialmente accertata ad eccezione di alcuni dettagli, fra cui, ad esempio, le grida proferite durante l’aggressione (cfr. infra consid. VI, 3.1 e segg.).
- 3 - SK.2022.20 C. Alle 13:58 l’imputata è stata posta in stato di fermo dalle forze dell’ordine ed arrestata (act. MPC 10.1-0001). D. Sempre il 24 novembre 2020 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A. per le ipotesi di reato di omicidio (art. 111 CP), lesioni corporali gravi (art. 122 CP), come pure per infrazione all’art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (di seguito: legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico») ipotesi estese il 25 gennaio 2021 al reato di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP; cfr. act. MPC 1.1-0001, 2.1-0001 e segg.). E. Il 27 novembre 2020, il Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito GPC) ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva per un periodo di tre mesi formulata il 26 novembre 2020 dal MPC. F. Il 2 dicembre 2020 il MPC ha conferito mandato al Dr. med. G (di seguito: Dr. G.) di allestire una perizia psichiatrica concernente l’imputata, perizia che è stata consegnata il 23 febbraio 2021. A mente dell’esperto, A. soffre di una grave turba psichica, motivo per il quale le è ascrivibile una scemata imputabilità di grado medio. Secondo la perizia il rischio di recidiva è inoltre da considerarsi fondato. Per il perito, l’espiazione della pena non ostacolerebbe, né pregiudicherebbe il successo di un eventuale trattamento, che laddove raccomandato dovrà avere carattere essenzialmente psicoeducativo (act. MPC 11.1.1-0059 e segg.). G. Con decisione del 26 febbraio 2021 il GPC ha accolto la richiesta di proroga della carcerazione preventiva formulata il 19 febbraio 2021 dal MPC per un periodo di sei mesi (act. MPC 6.1-0114). H. Con complemento peritale del 7 maggio 2021, il Dr. G., formulando una prognosi piuttosto pessimistica, ha indicato la necessità di collocare A. in una struttura chiusa, senza accesso a strumenti potenzialmente pericolosi (act. MPC 11.1.1- 0155 e segg.). I. Il 30 giugno 2021 A., per il tramite del suo difensore, ha chiesto di essere posta in esecuzione anticipata della pena. J. Il 20 luglio 2021 il Dr. G. è stato interrogato in qualità di perito dal MPC, alla presenza del difensore dell’accusata (act. MPC 12.21-0008 e segg.). K. Con decreto del 3 agosto 2021, il MPC ha accolto la richiesta summenzionata ed ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena (act. MPC 6.1-0263 e segg.).
- 4 - SK.2022.20 L. Con decisione del 24 novembre 2021, il MPC ha esteso l’inchiesta penale nei confronti dell’imputata all’infrazione di esercizio illecito della prostituzione ed il 30 novembre ha deciso la riunione presso l’autorità federale di perseguimento penale dei vari reati imputati ad A. (act. MPC. 1.1-0067, 2.1-0007 e segg.). M. Con scritto di data 9 febbraio 2022, il MPC, su domanda della difesa, ha conferito mandato alla Dr.ssa med. H. (di seguito Dr.ssa H.) di determinarsi in relazione allo stato dell’accusata a seguito della somministrazione di una blanda terapia farmacologica. Il 30 marzo 2022 la Dr.ssa H. ha trasmesso al MPC il complemento di perizia psichiatrica. In tale referto, ha valutato il rischio di recidiva come medio-alto; la perita ha inoltre giudicato un trattamento stazionario in ambito chiuso, ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP, come una misura adeguata e proporzionale (act. MPC 11.1.5-0037 e segg.). N. Il 19 aprile 2022, il Dr. G., su invito del MPC, si è espresso sulla rivalutazione peritale effettuata dalla Dr.ssa H. Egli si è sostanzialmente associato alle considerazioni di quest’ultima quanto a diagnosi e rischio di recidiva, ribadendo l’adeguatezza e la proporzionalità di un trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP; l’unica alternativa, essendo, a suo avviso, un internamento giusta l’art. 64 CP (act. MPC 11.1.1-0173 e segg.). O. Il 16 maggio 2022 il MPC ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP), violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», nonché esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP); B. vi figura quale unica (formalmente) vittima e accusatrice privata (act. SK 15.100-001 a 013). P. Con scritto del 30 maggio 2022, la direzione della procedura ha informato il MPC che la Corte avrebbe dovuto poter valutare anche possibili ipotesi di reato commesse a danno di F., concedendo a tale scopo al pubblico ministero la possibilità di estendere l’accusa (act. SK 15.400.001). Q. Il 7 giugno 2022 l’avv. Iuliucci ha chiesto a questa Corte di estendere il gratuito patrocino per la difesa di A. all’avv. Simone Creazzo – costituendo così un collegio di difesa – ciò in ragione della prevedibile ingente mole di lavoro per la preparazione del pubblico dibattimento, nonché per la partecipazione al medesimo (act. SK 15.521.001). R. Con decreto del 15 giugno 2022, la Presidente del Collegio giudicante ha concesso all’avv. Iuliucci la possibilità di farsi coadiuvare dall’avv. Creazzo nell’ambito della difesa d’ufficio e per la preparazione del pubblico dibattimento, purché le prestazioni non venissero effettuate in doppio; alle medesime
- 5 - SK.2022.20 condizioni è pure stata ammessa la presenza dell’avv. Creazzo al pubblico dibattimento (act. SK 15.521.001, 15.911.001-006). S. Mediante missiva di medesima data, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 15.400.004-005). T. Il 23 giugno 2022 il MPC, dando seguito all’invito di cui sopra (cfr. supra lett. P), ha trasmesso alla Corte penale del TPF l’atto d’accusa modificato nei confronti di A. per le ipotesi di reato di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP), violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», come pure di ripetuto esercizio illecito della prostituzione, estendendolo alla vittima F. (act. SK 15.110.001-015). U. Il 4 luglio 2022 il MPC ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare (act. MPC 15.510-008 a 009). Il 6 luglio successivo il difensore di A. ha richiesto un aggiornamento sullo stato di salute fisica e mentale dell’imputata, come pure un rapporto circa le condizioni di carcerazione dell’imputata, presso il Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie del Canton VV. (di seguito: Strutture carcerarie; act. MPC 15.521-002 a 016). V. Il 13 luglio 2022, la direzione della procedura ha decretato l’acquisizione agli atti della seguente documentazione relativa all’imputata: estratto del casellario giudiziale svizzero, estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti, documentazione fiscale dal 2019 in poi, formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale; aggiornamento sullo stato dell’imputata da ottenersi, entro il 18 agosto 2022, presso il Dr. G., la Dr.ssa H. ed il Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie; rapporto circa le condizioni di carcerazione dell’imputata corredato da fotografie, in particolare sul regime e luogo di detenzione, tipologia della cella, ore e luogo di passeggio, ore trascorse al di fuori della cella per altre attività, possibilità di interazione con altre detenute e di risocializzazione, limitazioni imposte alla libertà religiosa, da richiedersi presso la Direzione delle Strutture carcerarie. Per quanto concerne gli interrogatori da svolgersi nel corso dei pubblici dibattimenti, sono state disposte, oltre all’interrogatorio dell’imputata, anche le audizioni dei periti Dr. G. e Dr.ssa H. (act. SK 15.250.001-006). W. Il 19 luglio 2022 la Corte ha invitato le parti a trasmettere eventuali eccezioni pregiudiziali. Il 22 luglio 2022 il difensore di A. e il 2 agosto 2022 il MPC, hanno comunicato di non avere questioni pregiudiziali da presentare (act. SK 15.510.010-011, 15.510.010-011). Il rappresentante di B. non ha inoltrato alcuna comunicazione al riguardo.
- 6 - SK.2022.20 X. Il 28 luglio 2022 la Dr.ssa H. ha trasmesso a questa Corte un aggiornamento sulle condizioni di salute di A. L’esperta ha sostanzialmente confermato le conclusioni di cui al complemento del 30 marzo 2022 nonché l’adeguatezza e la proporzionalità di un trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP (act. SK 15.662.005-012). Il Dr. G. ha a sua volta presentato un referto aggiornato il 9 agosto 2022 (act. SK 15.661.004-007): anch’egli, in sostanza, non ha notato cambiamenti significativi rispetto a quanto descritto nella sua perizia e nel precedente complemento, che ha confermato integralmente. Il 10 agosto 2022, anche la Direzione delle Strutture carcerarie ha inoltrato alla Corte un aggiornamento sullo stato di salute psicofisica di A. redatto dal servizio medico (act. SK 15.231.7.002-007). Y. Il 18 agosto 2022, rispettivamente il 22 agosto 2022, l’Ufficio delle assicurazioni sociali e la Sezione del sostegno sociale – Ispettorato, hanno fatto pervenire alla Corte il conteggio di quanto da loro versato negli anni in favore di A. (act. SK 15.231.6.001-012). Z. I pubblici dibattimenti si sono tenuti dal 29 agosto 2022 al 2 settembre 2022, alla presenza del MPC, dell’imputata, difesa dall’avv. Iuliucci coadiuvato dall’avv. Creazzo e dell’accusatrice privata, rappresentata dall’avv. Haab. Z.a In sede dibattimentale questa Corte ha informato le parti della sua intenzione di valutare anche l’eventuale commissione del reato di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ex art. 148a CP. Ritenuta tuttavia l’assenza di sufficienti accertamenti da parte del MPC per un’estensione dell’accusa ex art. 333 cpv. 2 CPP, è stato deciso per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 3 CPP, ossia per l’eventuale avvio di una procedura preliminare da parte del pubblico ministero (act. SK 15.720.006; infra consid. IV, 2.2). Z.b In aula sono stati sentiti l’imputata e, in qualità di periti, il Dr. G. e la Dr.ssa H. Z.c Sempre durante i pubblici dibattimenti, in data 29 agosto 2022, il MPC ha esteso l’accusa nei confronti di A. in relazione al preteso invio di somme di denaro alle organizzazioni vietate di cui all’art. 1 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» (act. SK 15.720.006). L’estensione è stata formalizzata mediante un primo scritto di data 30 agosto 2022, consegnato alla Corte durante il pubblico dibattimento, per titolo di ripetuto finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP) e tentato finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP in combinato disposto con l’art. 22 CP). La pubblica accusa ha successivamente annullato e sostituito tale atto con un ulteriore documento in cui veniva avanzata l’ipotesi di reato di violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» anche in relazione all’invio delle somme di denaro in parola e meglio, «per avere, tra il 2017 e il 2020, a X.
- 7 - SK.2022.20 e Y., inviato per il tramite di terze persone, rimaste ignote, almeno CHF 18’000.in Siria per finanziare l’acquisto di armi in favore dello Stato islamico e della Guerra Santa» (act. SK 15.720.023). Z.d Il MPC ha esordito la propria requisitoria ponendo l’accento sull’ampia risonanza mediatica riservata alla vicenda e sulla minaccia ingenerata dal terrorismo in Svizzera. Dopo aver ripercorso il vissuto dell’imputata, ha contestualizzato i fatti del 24 novembre 2020, fornendo una propria valutazione delle prove agli atti. Qui, l’accusa ha sottolineato innanzitutto come l’imputata abbia continuato ad ammettere i fatti confermandoli coerentemente in tutte le fasi procedurali. In questo senso, le minime contraddizioni referenziabili sarebbero riconducibili alla sua volontà di cambiare versione per necessità e secondo la sua logica e non a carente lucidità, come confermato anche dal perito, secondo il quale la mancanza di ricordi precisi dell’attentato non configurerebbe confusione, ma contraddittorietà. Peraltro, a mente del MPC, le dichiarazioni delle persone presenti al momento dell’aggressione, i filmati della videosorveglianza, il materiale sequestrato, le analisi forensi e i riscontri alle domande rogatoriali suffragherebbero le affermazioni dell’imputata permettendo di ricostruire passo per passo la dinamica dell’attacco. Dai rapporti medici inerenti alle vittime si evincerebbe inoltre la brutalità delle azioni e la gravità delle lesioni riportate da B. Da un punto di vista soggettivo, l’imputata, nonostante la semplicità di pensiero e la psicosi, sarebbe stata perfettamente cosciente del fatto che accoltellare una persona alla gola ne potesse provocare la morte. Del resto, secondo le perizie, i disturbi psichici in essere non le avrebbero imposto di commettere i reati; vieppiù, per agire in tal senso sarebbe stata necessaria un’adesione di volontà. Altrettanto indiscusso sarebbe pure il fatto che l’imputata voleva, in nome dello Stato islamico, commettere un attentato sopprimendo delle persone, così da dimostrare al mondo intero la sua ideologia estremista, ben conscia del fatto che tale azione avrebbe fatto parlare di lei e dello Stato islamico. I messaggi scambiati su Facebook non lascerebbero dubbi quanto alle intenzioni «malefiche» dell’imputata. Ella avrebbe meditato, studiato e pianificato il suo gesto per poi tradurlo in atto senza lasciare nulla al caso, conoscendo già il luogo, l’arma e l’obiettivo e cancellando i dati dai suoi apparecchi elettronici. Avrebbe scelto il centro cittadino in quanto frequentato da un buon numero o comunque un numero appropriato di «miscredenti»; non troppi, né troppo pochi. La data avrebbe avuto a sua volta un significato, essendosi i fatti svolti esattamente un mese prima della vigilia di Natale. Su questi presupposti, per il MPC andrebbe riconosciuto il dolo diretto. Il motivo a monte dell’agire di A. sarebbe la sua conversione radicale all’Islam. Oggettivamente, l’attacco a B. denoterebbe mancanza di scrupoli. Utilizzando un coltello onde emulare le decapitazioni dello Stato islamico piuttosto che un’arma da fuoco, A. avrebbe mostrato particolare
- 8 - SK.2022.20 freddezza e determinazione. Avrebbe individuato quale prima vittima una donna, in quanto più facile da sopraffare rispetto ad un uomo. Vittima scelta a caso senza conoscerla, assalita all’improvviso alle spalle senza desistere nonostante fosse rovinata a terra, dimostrando un’efferatezza inaudita e il chiaro intento di sopprimerla. D’altro canto, ha proseguito la pubblica accusa, l’imputata, convinta che la prima vittima fosse stata eliminata, si sarebbe scagliata con veemenza contro la seconda tentando anche in tal caso di tagliarle la testa. Se non fosse stato per la prontezza e la presenza di spirito della mal capitata e soprattutto per l’intervento di terze persone, l’epilogo avrebbe potuto essere decisamente più drammatico. Alla luce di quanto precede, entrambe le aggressioni andrebbero sussunte quali tentati assassinii conformemente all’art. 112 CP. La pubblica accusa si è quindi chinata sull’ipotesi di reato inerente alla violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». In casu, non vi sarebbero dubbi quanto al fatto che l’intenzione e lo scopo dell’imputata sarebbero stati quelli di esternare la sua radicalizzazione mostrando al mondo intero la sua adesione e il suo sostegno a detti gruppi terroristici, concretizzandola commettendo l’attentato del 24 novembre 2020. Inoltre, secondo il MPC, i disturbi psichici non avrebbero impedito ad A. di capire la portata del suo gesto. L’imputata avrebbe meditato, ideato e concretizzato l’attentato riuscendo, non solo a diffondere paura e timore, ma pure il messaggio dello Stato islamico. Peraltro, in sede dibattimentale l’imputata avrebbe ammesso inequivocabilmente di aver inviato del denaro per un ammontare totale di ben CHF 18’000.– , in parte provento della prostituzione, alle organizzazioni vietate di cui all’art. 1 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Da un punto di vista generale, gli elementi soggettivi e oggettivi dell’art. 2 di tale atto normativo risulterebbero quindi pienamente soddisfatti e detto reato si porrebbe in concorso ideale perfetto con il ripetuto tentato assassinio, avendo l’azione dell’imputata simultaneamente messo in serio pericolo sia la vita di persone sia promosso i gruppi vietati. Come asserito da A. medesima e confermato dallo scambio di messaggi di posta elettronica, l’imputata avrebbe inoltre esercitato l’attività di prostituzione dal 2017 e fino ad una settimana prima dell’arresto, adescando i clienti attraverso dei siti di incontro ed arrivando a guadagnare fino ad un massimo di circa CHF 5’000.– al mese senza essersi annunciata alle preposte autorità cantonali, rendendosi colpevole di ripetuto esercizio illecito della prostituzione giusta l’art. 199 CP. Nella commisurazione della pena andrebbe in primo luogo considerata la grave colpa dell’imputata, ridotta a media per effetto della scemata imputabilità. Agendo in modo particolarmente riprovevole A. avrebbe messo in pericolo la vita umana, ossia il bene giuridico più importante. Movente e scopo sarebbero stati altrettanto riprovevoli. A., ancora al dibattimento, non si sarebbe pentita e, anche se non in Svizzera, rifarebbe quello che ha fatto. A visione delle fotografie delle ferite
- 9 - SK.2022.20 riportate dalla prima vittima, non avrebbe mostrato rimorso o pentimento. Unica attenuante, ha proseguito la pubblica accusa, risulterebbe il fatto che l’assassinio si sia fermato allo stadio del tentativo. Tale aspetto avrebbe però un’importanza relativa, avendo l’imputata sia nei confronti della prima vittima che della seconda, fatto tutto quanto poteva per giungere al risultato. Da ultimo, per quanto concerne la necessità di pronunciare una misura, il MPC ha richiamato il tenore delle perizie psichiatriche e i rischi di recidiva in essere. Il MPC ha quindi chiesto: - di dichiarare A. colpevole dei reati di ripetuto tentato assassinio, violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e ripetuto esercizio illecito della prostituzione; - di condannare A. ad una pena detentiva di anni 14, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, nonché al pagamento di una multa di CHF 200.–; - che venga ordinato il trattamento stazionario da eseguirsi in un penitenziario chiuso; - che l’esecuzione della pena detentiva sia sospesa giusta l’art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario di cui sopra; - che le autorità del Cantone Ticino siano dichiarate competenti per l’esecuzione della pena e della misura; - che siano riconosciute le pretese civili in favore di B.; - la confisca e la distruzione dei reperti 100215, 24037, 24039, 25678, 31000, nonché delle registrazioni di videosorveglianza, nella misura in cui non servano come mezzi di prova e debbano restare negli atti; - la conferma del sequestro dei valori patrimoniali per un totale di CHF 4’328.70 ed il loro utilizzo a copertura delle spese di procedura; - il dissequestro e la restituzione ad A. dei reperti 19731, 19732, 19733, 24033, 24034, 24035, 24197, 24198, 25760, 25761, 25762, 25763, 25764, 25766, 25767, 26069, 42040, 42041, 42042, 42043, 42044, 42045, 42046, 42047, 42048, 42049, 42050, 42051, 42053, 42054, 42055; - il dissequestro e la restituzione a B. dei reperti 25769, 25770, 25771, 25772, 25773, 25775, 25780; - il dissequestro e la restituzione a I. del reperto 23718,
- 10 - SK.2022.20 - che ad A. venga posta a carico la somma di CHF 135’770.60 a titolo di spese della procedura preliminare, in aggiunta alle spese procedurali generate presso il TPF; - che l’avv. Iuliucci, coadiuvato dall’avv. Creazzo, sia indennizzato per la difesa d’ufficio di A. attingendo alla cassa della Confederazione tenendo conto degli acconti già versati e per un importo che sarà determinato dalla Corte, A. venendo condannata a rimborsare integralmente alla Confederazione le spese per la difesa d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano. Z.e Nel suo intervento, l’accusatrice privata, per il tramite del suo patrocinatore, ha contestualizzato e motivato le sue pretese risarcitorie. Ella, ancora oggi, porterebbe i segni indelebili di quanto accaduto il 24 novembre 2020. Il danno fisico avrebbe carattere permanente e una ripresa a tempo pieno della professione risulterebbe del tutto improbabile. L’essere vittima di un tale atto, ha proseguito il suo legale, le avrebbe causato un contraccolpo psicologico ed una lesione della personalità. A mente dell’accusatrice privata, il pregiudizio al suo avvenire economico andrebbe calcolato in funzione della comparazione tra lo stato patrimoniale o la capacità di reddito post evento e la situazione che sarebbe stata in essere se il danno non fosse intervenuto. B. ha quindi chiesto che A. venisse condannata al versamento in suo favore di complessivi CHF 412’811.– oltre interessi del 5% annui a far tempo dal 24 novembre 2020, importo così suddiviso: - CHF 382’811 quale risarcimento del danno; - CHF 30’000 quale indennità per torto morale. Z.f In sede di arringa, la difesa ha posto in rilievo tutta una serie di aspetti. Dapprima, ha sottolineato come il caso in esame si differenzi rispetto ai gravi attentati terroristici del passato e come non vi siano state scene di panico o di fuga. L’accusata, inoltre, non avrebbe in alcun modo pianificato l’atto del 24 novembre 2020. Quanto alla religione, per la difesa, A. non sarebbe stata, al momento dei fatti, in alcun modo praticante, non portando il velo, non osservando il digiuno, non attenendosi alle regole sul cibo; ancora oggi essa non conoscerebbe il Corano, testo sacro che avrebbe acquistato peraltro solo un paio di giorni prima dei fatti. La difesa ha sollevato altresì seri dubbi sul fatto che l’accusata si sia convertita (conversione che esigerebbe, per i minorenni, l’accordo dei genitori), così come da essa sostenuto, non essendovi prove agli atti a supporto di tale fatto. La stessa attività di prostituzione sarebbe in contrasto con i dettami del Corano. Solo dopo essere stata bloccata dalla vittima F. e dai di lei colleghi,
- 11 - SK.2022.20 l’imputata avrebbe cominciato a parlare di Islam. In punto a quest’ultima questione, la difesa ha riepilogato i verbali dei testimoni presenti durante i fatti del 24 novembre 2020, sottolineando come tutti abbiano riportato di avere sentito A. proferire frasi inneggianti ad Allah solo dopo l’aggressione, quando ormai era stata bloccata. Solo la vittima si sarebbe espressa diversamente, affermando di avere sentito durante l’aggressione la frase «Allah u Akbar»: per la difesa la vittima non avrebbe mentito, ma riporterebbe un cosiddetto falso ricordo. I combattenti jihadisti, ha proseguito la difesa, esisterebbero unicamente nella mente dell’accusata e nulla avrebbe potuto essere dimostrato quanto a contatti fra A. e terroristi islamici. Dagli atti di inchiesta emergerebbe in effetti che l’account Facebook di J. (alias J.1), persona di cui essa si sarebbe innamorata e per la quale avrebbe intrapreso il viaggio verso la Siria nel 2017, non sarebbe più attivo dal 2016. K. avrebbe per contro in effetti corrisposto con l’accusata ma, dei 2500 messaggi scambiati, la maggior parte sarebbe composta da emoticon ed immagini che nulla avrebbero a che vedere con il terrorismo. La difesa ha pure sottolineato come l’accusata sia parsa costantemente confusa durante i suoi verbali di interrogatorio, abbia raccontato varie bugie e si sia spesso contraddetta; in questo senso, è dell’opinione che le affermazioni di A. in quanto «confessione» debbano essere ben ponderate e ritenute veritiere unicamente in presenza di ulteriori prove. La difesa si è soffermata a lungo sulla perizia del Dr. G., della quale essa non condivide una parte dei contenuti. In particolare per la difesa, il Dr. G. sarebbe stato indotto dall’accusata – erroneamente – a parlare di premeditazione, aspetto giuridico, che come tale neppure gli competerebbe. Essa ha dissentito con quanto riferito dal perito circa l’influenza dei farmaci sul comportamento dell’accusata. Per la difesa, l’interruzione – volontaria – della terapia farmacologica avrebbe giocato un ruolo fondamentale sugli eventi del 24 novembre 2020. Parimenti, così come emerso dall’inchiesta, l’accusata avrebbe sospeso la terapia prescrittale dal Dr. med. L. (di seguito: Dr. L.) alcuni mesi prima dei fatti del 24 novembre 2020. I suoi deliri si protrarrebbero, secondo la difesa, da più di tre anni, ovvero da un lasso temporale sufficiente per diagnosticare una vera e propria schizofrenia paranoide. Al momento dei fatti A. non si sarebbe trovata, contrariamente a quanto sostenuto dal perito Dr. G., nel suo stato abituale. Essa sarebbe dunque da ritenere totalmente incapace in relazione al preteso movente jihadista e non limitatamente (grado medio), come sostenuto dal perito. Per quanto attiene al reato di esercizio illecito della prostituzione, la difesa ha eccepito che una parte di esso risulterebbe prescritta, lo stesso potendo essere imputato all’accusata unicamente a partire dal mese di settembre 2019. Quanto alla violazione dell’art. 2 della legge, la difesa ha illustrato l’evoluzione della situazione legislativa inerente al divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato
- 12 - SK.2022.20 islamico», sostenendo altresì che la prevenzione generale del diritto penale sarebbe stata attuata comprimendo i diritti costituzionali. Essa si è poi opposta all’estensione dell’accusa effettuata in aula dal MPC relativamente al punto 1.2 dell’atto d’accusa, ricordando come l’accusata avesse già riferito spontaneamente in occasione dei suoi verbali di interrogatorio in merito all’invio di denaro in Siria. Nel merito l’accusa non troverebbe in ogni caso fondamento, poiché il denaro che si suppone essere stato inviato, era destinato ad K., risultato non essere un combattente jihadista. Riferendosi poi al decreto di non luogo a procedere emesso nel 2017 dal MPC ed inerente al viaggio in Siria, la difesa ha posto l’accento sul fatto che l’accusata non sarebbe in grado, a causa delle sue facoltà mentali turbate dalla malattia, di maturare una propria e convinta volontà di agire. Essa alternerebbe la sua esistenza fra due mondi: quello in cui è una donna piuttosto sola e con nessuna prospettiva per il futuro e quello più dinamico in cui lei è una jihadista. La difesa, sempre in relazione all’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» ha altresì: - criticato la formulazione dell’atto d’accusa, ritenendola troppo generica, in violazione dunque dell’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP; - contestato l’accusa di «avere messo a disposizione sé stessa allo Stato islamico attentando alla vita delle signore B. e F.», poiché in caso di applicazione dell’art. 112 CP vi sarebbe concorso imperfetto; - contestato che A. abbia «generato panico alla E. e diffuso il terrore nella popolazione incoraggiando e garantendo l’esistenza dello Stato islamico e ciò vista la risonanza mediatica», riferendosi a quanto emerge dagli atti ed alla reazione concretamente avuta della popolazione del Canton Ticino; - ritenuto l’accusa di «aver agito con intenzione nel pianificare l’assassinio per vendicare Maometto dalle discriminazioni subite dai musulmani ad opera del Presidente francese Macron» priva di senso, trattandosi semmai della premeditazione dell’assassinio; - ritenuto troppo generico, oltre che non comprovato, il rimprovero di «aver scambiato tra il 7.10.2020 e il 20.11.2020 tramite Facebook con l’utente K. 2’507 comunicazioni per la maggior parte pro Stato islamico»; - sostenuto che i sei messaggi inviati ad K. avrebbero avuto quale unico scopo quello di convincere l’interlocutore a permetterle di recarsi in Siria per contrarre matrimonio, specificando che la frase «voglio servire Dio fino a morire» non avrebbe connotazione terroristica (discutibile sarebbe la
- 13 - SK.2022.20 frase «voglio servire Dio con la mia morte»); ritenuto che le restanti frasi potrebbero effettivamente rientrare nella categoria del sostegno «in altro modo» allo Stato islamico, ma sollevato dubbi sull’interpretazione del criterio del «sostegno personale» già sviluppato dalla Corte penale (SK.2017.43 del 15 dicembre 2017), ritenendola estensiva della legge, non costituzionale e tendente ad incidere sulla libertà di pensiero; sostenuto che l’invio delle due fotografie ad un singolo utente non adempirebbe i requisiti oggettivi del reato. La difesa ha anche giudicato insostenibile quanto affermato dal Dr. G. sull’imputabilità di A. per il reato di violazione dell’art. 2 legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», postulando una totale incapacità di discernimento. La media scemata imputabilità ritenuta per il reato di assassinio non porterebbe infatti automaticamente a ritenere un pari grado per un reato ideologico ed intellettuale come quello in esame. La difesa ha poi ricordato come il primo sintomo della schizofrenia, riconosciuta dalla Dr.ssa H., sarebbe la perdita di contatto con la realtà. La limitatezza mentale, combinata con la sua disconnessione con la realtà, le avrebbero impedito di comprendere l’illiceità del comportamento. Essa sarebbe, come affermato dal Dr. G. in sede di complemento del 9 agosto 2022, incapace di distinguere la realtà dalla fantasia. A tal proposito la difesa ha richiamato nuovamente il decreto di non luogo a procedere del 2017, che si fonderebbe sull’ipotesi, appunto, che l’accusata non fosse in grado di comprendere la portata del viaggio intrapreso verso la Siria, a causa della sua malattia mentale. Venendo all’ipotesi di ripetuto tentato assassinio intenzionale, la difesa, dopo aver enunciato i criteri che contraddistinguono tale forma qualificata dal semplice omicidio intenzionale, ha sostenuto che, venendo a mancare l’elemento della particolare brutalità evocato nell’atto d’accusa, l’atto commesso dall’imputata ai danni di B. e F. debba essere qualificato come omicidio intenzionale (ovviamente non consumato) e non già come assassinio. Sull’aspetto soggettivo, la difesa ha tenuto a sottolineare anzitutto come non vi sia stata premeditazione. Si tratterebbe di un atto di violenza improvviso ed improvvisato, circostanza indiziante di omicidio e non di assassinio. Per la difesa, A. avrebbe perpetrato l’aggressione quale gesto del tutto irrazionale, derivante dalla malattia e dalla disabilità, nonché dalle fantasie che la malattia avrebbe suggerito alla mente. Si tratterebbe del gesto di una pazza e non di una jihadista, di un atto folle, perpetrato in un momento nel quale l’accusata avrebbe palesemente scompensato e che non denoterebbe la
- 14 - SK.2022.20 particolare perversità e assenza di scrupoli necessarie per l’imputazione oggettiva dell’aggravante di assassinio. Peraltro il movente jihadista può essere evinto unicamente dopo i fatti. Il movente non denoterebbe neppure particolare perversità o egoismo, poiché l’imputata avrebbe agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze renderebbero umanamente comprensibile, ovvero in uno stato mentale generale alterato scusabile dalle circostanze. La difesa ha esternato infine il proprio dissenso sulle comunicazioni date al pubblico immediatamente dopo i fatti presso la E., da parte della Polizia cantonale VV. e soprattutto da fedpol, affermazioni che avrebbero influenzato le indagini, di competenza peraltro delle autorità cantonali e non federali, in assenza di una componente legata al terrorismo. Per la difesa, la colpa di A. sarebbe grave, poiché con il suo agire, essa avrebbe minacciato il bene giuridico più prezioso, ovvero la vita, e poiché dopo il primo fendente, l’imputata non avrebbe esitato a proseguire sferrando ulteriori colpi, agendo peraltro in pieno giorno, all’interno di un grande magazzino, testimoniando così la sua spregiudicatezza. Ad attenuare leggermente la colpa vi sarebbe la scelta del coltello (per il pane, invece che per la carne) ed il fatto che le vittime non si sarebbero mai trovate in pericolo di vita. I danni causati poi, non costituirebbero fisicamente un trauma indelebile. Sotto il profilo soggettivo l’imputata avrebbe agito in preda ad un delirio psicotico che la renderebbe impunibile per la violazione della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e solo parzialmente imputabile per i tentati omicidi. Una riduzione della pena si imporrebbe anche in virtù del fatto che il risultato dell’infrazione non sarebbe subentrato. Dalla pena concernente il tentato omicidio, andrebbe dedotto un anno per le condizioni di carcerazione a cui sono astrette le donne nel Cantone e per l’eco mediatica che marchierà l’imputata per il resto della sua vita, nonché per le ulteriori limitazioni subite durante la carcerazione a causa della lotta contro la pandemia Covid e per l’isolamento derivante dall’abbandono della famiglia. Per la prostituzione, la difesa ritiene la colpa dell’accusata lieve, considerata la media scemata imputabilità. Circa le misure terapeutiche la difesa concorda con il trattamento stazionario prospettato dai periti, auspicando che lo stesso venga eseguito oltre Gottardo. Quanto alle pretese civili, la difesa ha posto in rilievo come il trattamento di parte delle lesioni della vittima B. non sia ancora terminato, così come non sembri chiarita in modo definitivo la riduzione della capacità d’impiego. Essa auspica un rinvio al foro civile, ma non si oppone al principio dell’integrale risarcimento. In merito alle pretese per torto morale, essa si rimette
- 15 - SK.2022.20 al prudente giudizio della Corte, precisato che in caso di parziale assoluzione, l’eventuale indennità attribuitale potrà essere ceduta all’accusatrice privata. La difesa ha formulato le seguenti conclusioni: - la derubricazione delle accuse di ripetuto tentato assassinio in ripetuto tentato omicidio; - il proscioglimento dal reato di violazione dell’art. 2 della legge federale legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» previsto al punto 1.2 dell’atto d’accusa; - la condanna per esercizio illecito della prostituzione ex art. 199 CP in combinazione con gli art. 4 e 27 della legge cantonale sull’esercizio della prostituzione (di seguito: LProst); - avendo agito in stato di media scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 CP, la condanna alla pena detentiva di 8 (otto) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre a CHF 200.– di multa; - la pronuncia della misura ai sensi dell’art. 59 CP, da eseguirsi presso il penitenziario femminile di GG. (BE) o HH. (GE); - l’assegnazione alla parte civile di un importo per torto morale stabilito secondo il prudente giudizio della Corte, nonché, accertato il principio dell’integrale risarcimento del danno, il rinvio al foro civile per le restanti pretese. Z.g Nella propria replica, il MPC ha preso innanzitutto posizione sulle critiche mosse dalla difesa alla gestione dell’informazione al pubblico nel periodo immediatamente successivo all’attacco, sottolineando come le autorità si siano in realtà limitate a riportare i fatti. Quo al non luogo a procedere risalente al 2017, esso non andrebbe discusso in questa sede, fermo restando che gli elementi in presenza oggi sarebbero diversi da quelli recensibili all’epoca. Venendo al merito della questione, l’accusa ha osservato come la difesa, nella propria arringa, abbia illustrato una serie di condizioni cui l’imputata avrebbe dovuto adempiere per rientrare nella definizione di terrorista. A mente del MPC, tuttavia, non sarebbe affatto necessario che l’autore di un tale gesto sia un perfetto musulmano praticante agente secondo una logica di pensiero coerente e costante. I mezzi di prova raccolti durante l’inchiesta avrebbero peraltro permesso di suffragare gli elementi costitutivi dei reati imputati ad A., che pure nei limiti della sua semplicità di pensiero e della turba psichica, avrebbe agito con convinzione e spinta dal suo estremismo. Per il MPC quand’anche ci si trovi in presenza di un atto commesso da una persona radicalizzatasi in solitario, e ad un minor numero di vittime, si tratterebbe pur sempre di un atto terroristico. Inoltre, indipendentemente della questione a sapere se i due profili Facebook fossero o meno riconducibili a
- 16 - SK.2022.20 esponenti dello Stato islamico, l’imputata sarebbe stata convinta di comunicare con persone dall’ideologia estrema. In uno dei due account sarebbero peraltro stati rinvenuti indizi di jihadismo. Il fatto poi che A. fosse ignorante sull’Islam non le avrebbe impedito di passare all’azione. Da ultimo, per quanto attiene alle contestazioni sulla perizia del Dr. G., l’accusa ha criticato l’attitudine della difesa, i cui rappresentanti si sarebbero eretti a esperti psichiatri. Per il MPC, la situazione risulterebbe chiara, atteso che entrambi i periti sarebbero giunti alla medesima conclusione, e ciò per ambedue i reati principali. Anche i dubbi circa la presenza di un disturbo schizofrenico sarebbero stati ampiamente sviluppati dal perito, il quale avrebbe pure evidenziato la minima correlazione esistente tra la cessazione della terapia farmacologica e l’agire dell’imputata. La diagnosi sarebbe peraltro stata confermata anche dalla Dr.ssa H. Z.h Anche l’accusatrice privata ha replicato brevemente per il tramite del suo patrocinatore, riconfermandosi integralmente nella sua posizione e chiedendo che laddove la Corte non ritenesse matura la pretesa su tutti i punti, venga emessa una decisione parziale. Z.i In sede di duplica la difesa ha ribadito che A. non sarebbe in alcun modo una persona radicalizzata e che non corrisponderebbe, in tal senso, all’immagine dipinta dal MPC. Chinandosi ulteriormente sulla perizia del Dr. G., la difesa ha sostenuto che questi avrebbe dovuto prendere in considerazione la diagnosi di schizofrenia paranoide effettuata dal Dr. L. e discuterne con quest’ultimo. La difesa ha poi ridimensionato le competenze informatiche dell’accusata, ribadendo infine nuovamente l’estraneità di quest’ultima al mondo del terrorismo. AA. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 19 settembre 2022, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza dell’imputata, del MPC e dell’accusatrice privata. BB. Con scritto del 23 settembre 2022, il MPC ha presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la presente sentenza (act. SK 15.940.001- 002). CC. Il 30 settembre 2022, la Corte penale ha trasmesso alle parti copia del verbale principale dei dibattimenti, del verbale di interrogatorio dell’imputata e dei verbali di interrogatorio dei periti. DD. Il 5 ottobre 2022, le parti sono state avvisate che il MPC ha, nel termine legale, annunciato il ricorso in appello contro la sentenza.
- 17 - SK.2022.20 EE. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
- 18 - SK.2022.20 La Corte considera in diritto:
I. Competenza della Corte 1. Competenza territoriale 1.1 Giusta l’art. 3 cpv. 1 CP, il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. In forza dell’art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il principio dell’ubiquità, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento. Per quel che attiene ai delitti commessi mediante internet, secondo la dottrina e la giurisprudenza il luogo di commissione dell’atto è quello in cui l’autore si trova nel momento in cui effettua le manipolazioni necessarie alla diffusione o alla conservazione dei contenuti illeciti (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 3.1.1 ; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 17 ad art. 8 CP). 1.2 Nel caso in esame, non è contestato che al momento della commissione degli atti l’imputata si trovasse in Svizzera. 1.3 La competenza delle autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio è dunque certamente data in virtù degli art. 3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CP (cfr. anche TPF 2007 165 consid. 1.4). 2. Competenza federale 2.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza in virtù dell’art. 35 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e degli art. 23 e 24 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). 2.2 All’imputata è contestata, oltre al reato di tentato assassinio e di esercizio illecito della prostituzione, anche la violazione dell’art. 2 cpv. 1 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Giusta l’art. 2 cpv. 3 della predetta legge federale, il perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della stessa sottostanno alla giurisdizione federale. 2.3 Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la
- 19 - SK.2022.20 Corte penale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). 2.4 In sede dibattimentale non sono state formalmente sollevate eccezioni per quanto riguarda la giurisdizione federale. Nella propria arringa, la difesa, con riferimento alla procedura preliminare, ha però eccepito che in assenza di una componente legata al terrorismo, il caso avrebbe dovuto essere attribuito alle autorità cantonali. 2.5 Fermi considerati i capi di accusa contestati, come pure il fatto che non sussiste alcun motivo valido per negarla, la competenza federale è data e nulla osta all’esame delle imputazioni da parte di questa Corte.
- 20 - SK.2022.20 II. Prescrizione 1. 1.1 I reati imputati ad A. sono stati commessi – secondo quanto indicato nell’atto d’accusa – il 24 novembre 2020 per quanto concerne il ripetuto tentato assassinio (reato soggetto ad un periodo di prescrizione di trent’anni giusta l’art. 97 cpv. 1 lett. a CP) e la violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» (che soggiace ad un periodo di prescrizione di quindici anni giusta l’art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Tale reato le è però stato contestato anche in relazione a degli invii di messaggi risalenti all’ottobre del 2020. L’accusa di ripetuto esercizio illecito della prostituzione (che in quanto contravvenzione si prescrive in tre anni giusta l’art. 109 CP) fa invece riferimento ad un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020. 1.2 Al dibattimento, il MPC ha esteso l’accusa di violazione dell’art. 2 della legge «Al- Qaïda» e «Stato islamico» in relazione a dei trasferimenti di denaro per un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020. 2. 2.1 In specie non vi sono problemi legati alla prescrizione per i reati di ripetuto tentato assassinio e violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». 2.2 2.2.1 La difesa ha eccepito che una parte del reato di esercizio illecito della prostituzione risulterebbe prescritta. 2.2.2 Secondo l’art. 98 CP, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato (lett. a), dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto se il reato è stato eseguito mediante atti successivi (lett. b) oppure dal giorno in cui è cessata la continuazione se il reato è continuato per un certo tempo (lett. c). 2.2.3 L’art. 98 lett. b CP si applica in caso di unità normativa dell’atto e in caso di unità naturale dell’atto. Negli altri casi, la prescrizione decorre in maniera separata per ogni infrazione (DTF 133 IV 256 consid. 4.5.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Sussiste unità normativa dell’atto quando il comportamento illecito stesso sanzionato dalla norma penale presuppone la commissione di atti separati, p.es. una rapina ex art. 140 CP o la violenza carnale ex art. 190 CP (ROTH/KOLLY, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 24 e segg. ad art. 98 CP), oppure quando il comportamento consiste in atti separati commessi su un determinato periodo di tempo che costituiscono un insieme penalmente rilevante (ZURBRÜGG, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 19 ad art. 98 CP), per esempio l’esercizio di una
- 21 - SK.2022.20 professione senza attenersi a un divieto imposto dal praticarla ex art. 294 CP (ROTH/KOLLY, op. cit., n. 24 ad art. 98 CP). Un’unità naturale dell’atto è invece data quando atti separati succedono a una decisione unica e risultano oggettivamente come parte di un insieme in ragione della loro stretta relazione nel tempo e nello spazio e, sul lato soggettivo, rispondono a un atto di volontà unico (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5; ZURBRÜGG, op. cit., n. 22 ad art. 98 CP). Quando l’intenzione dell’autore dell’infrazione si rinnova a ogni commissione, il criterio soggettivo non è soddisfatto; rispettivamente, quando un lasso di tempo eccessivo passa tra un atto e l’altro oppure gli atti risultano lontani nello spazio, l’unità naturale non è data. La nozione di unità naturale dell’atto deve essere interpretata in maniera restrittiva (ROTH/KOLLY, op. cit., n. 25 e segg. ad art. 98 CP). 2.2.4 Un reato è invece continuato per un certo tempo, o permanente (art. 98 lett. c CP) allorquando gli atti che creano la situazione illecita formano un’unità con quelli che la protraggono o con l’omissione di farla cessare, purché il comportamento volto al mantenimento della situazione illecita sia espressamente o implicitamente previsto dagli elementi costitutivi del reato (sentenza del Tribunale federale 2C_66/2013 del 7 maggio 2013 consid. 6.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 consid. 3.2). 2.2.5 In concreto, va dunque esaminato quale delle possibilità alternative di cui all’art. 98 CP sia applicabile ai fatti ascritti ad A. L’accusata ha dichiarato di aver cominciato a prostituirsi nel 2012, e di aver continuato a farlo fino a poco prima del suo arresto (act. MPC 13.1.0040, 13.1- 0063; 13.1-0124; act. SK 15.731.033); ella non si è regolarizzata all’inizio della sua attività e ha continuato a svolgerla, sia con clienti abituali che con clienti occasionali, senza ulteriormente annunciarsi o cercare di regolarizzare la propria attività (act. MPC 13.1-0124 e segg.). La decisione iniziale di A. è stata quella di offrire prestazioni sessuali per vendicarsi del marito e per ottenere in cambio del denaro («Ho iniziato dopo aver scoperto che mio marito mi tradiva […] Al mese quanto riusciva a arrotondare? Ogni tanto CHF 5000-6000 al mese, a dipendenza di quante persone vedevo» [act. MPC 13.1.0040]), senza alcun annuncio all’autorità cantonale preposta, per un determinato periodo di tempo e ad intervalli regolari. Il fatto di prostituirsi in cambio di denaro, per cifre anche importanti, senza annunciarsi alle autorità competenti ed essendo al corrente trattarsi di attività soggetta ad autorizzazione, configura una sequela di atti separati commessi sull’arco di diversi anni, che costituisce un insieme penalmente rilevante ai sensi dell’art. 98 lett. b CP. L’imputata, nel corso della procedura preliminare, ha indicato nello specifico di aver avuto un rapporto sessuale con un suo vicino di
- 22 - SK.2022.20 casa, che era suo cliente, il giorno prima dell’attentato (act. MPC 13.1-0063; 13.1- 0102). Nell’interrogatorio dibattimentale, chiamata a determinarsi nuovamente al riguardo, A. ha affermato di essersi prostituita per l’ultima volta una settimana prima dell’atto terroristico (act. SK 15.731.033). Quale di queste date debba essere presa in considerazione come giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto è ininfluente, ritenuto che, fermo considerato il termine di prescrizione di tre anni, è pacifico che il perseguimento penale del reato di cui all’art. 199 CP non sia ancora prescritto.
- 23 - SK.2022.20 III. Diritto applicabile 1. L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commette un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d; POPP/ BERKEMEIER, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 2 CP). 2. Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior consacrata all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. Come detto, nel caso di specie gli atti imputati ad A. dal MPC risalgono al 24 novembre 2020 per quanto attiene ai reati di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP) e violazione dell’art. 2 della legge «Al- Qaïda» e «Stato islamico», che le è anche stata contestata in relazione a degli invii di messaggi avvenuti in un periodo compreso tra il 7 ed il 20 ottobre 2020 e a dei trasferimenti di denaro all’estero intervenuti in un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020. Da allora, nessuna delle norme relative ai reati in questione ha subito modifiche. La contravvenzione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione risale a sua volta al periodo 2017 - 2020: anche in questo caso, l’art. 199 CP non ha subito, dal 2017 ad oggi, modifica di sorta. Lo stesso dicasi per gli art. 103 e segg. CP relativi alla normativa concernente le contravvenzioni. 3. Conseguentemente, non essendo il diritto attualmente in essere diverso o più favorevole all’imputata rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio in vigore al momento dell’asserita commissione delle fattispecie imputate ad A.
- 24 - SK.2022.20 IV. Modifiche ed estensioni dell’accusa 1. 1.1 I rimproveri mossi alla persona accusata e dunque gli elementi costitutivi del reato che sono oggetto di verifica presso tutti i gradi di giudizio devono essere definiti dall’atto d’accusa e non da interpretazioni ad opera del tribunale (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.46 del 16 dicembre 2019 consid. 3.3; NIGGLI/ HEIMGARTNER, Basler Kommentar, op. cit., n. 21a ad art. 29 CP). Quale eccezione al principio accusatorio, una modifica o un’estensione dell’atto d’accusa è possibile alle condizioni disciplinate dall’art. 333 CPP. Secondo l’art. 333 cpv. 1 CPP, il giudice dà al pubblico ministero la possibilità di modificare l’accusa se ritiene che i fatti ivi descritti potrebbero realizzare un’altra fattispecie penale. A norma dell’art. 333 cpv. 2 CPP il giudice può inoltre consentire al pubblico ministero di estendere l’accusa quando, durante la procedura dibattimentale, viene a conoscenza di altri reati commessi dall’imputato. Si tratta di una possibilità offerta al pubblico ministero; il giudice non può però obbligarlo a procedere in tal senso (sentenza del Tribunale federale 6B_719/2017 del 10 settembre 2018 consid. 2.2.2 con rinvii; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, Basler Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 5a e 7 ad art. 333 CPP). 1.2 Sia la modifica che l’estensione dell’accusa presuppongono che siano salvaguardati i diritti dell’imputato e dell’accusatore privato (art. 333 cpv. 4 CPP). Il pubblico ministero deve formulare l’accusa modificata o estesa in forma scritta e trasmetterla al tribunale e alle altre parti (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.46 del 16 dicembre 2019 consid. 3.5). Il tribunale deve quindi concedere ai rappresentanti delle parti un tempo ragionevole per discutere della nuova accusa con il mandante; se del caso il giudice deve interrompere il dibattimento (STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, op. cit., n. 11 ad art. 333 CPP). L’estensione dell’accusa non è invece ammessa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare (art. 333 cpv. 3 CPP). 2. 2.1 Nel caso in narrativa, l’atto di accusa originariamente presentato dal MPC il 16 maggio 2022 non contemplava alcuna ipotesi di reato a danno di F. Il 30 maggio 2022, la direzione della procedura ha così concesso al pubblico ministero una prima possibilità di modificarlo ai sensi dell’art. 333 CPP. Ciò ha condotto alla trasmissione, il 22 giugno 2022, di un secondo atto di accusa per ripetuto tentato assassinio, violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», come pure ripetuto esercizio illecito della prostituzione. Ora, vista
- 25 - SK.2022.20 anche la gravità ed il potenziale influsso su colpa e pena dell’ipotesi di reato inizialmente omessa, questa Corte non si spiega quali possano essere state le ragioni che hanno indotto la procura federale a tralasciarla. L’esistenza di fatti accertati che avrebbero dovuto condurre ad imputare ad A., sin da subito, anche il secondo tentato assassinio, appariva peraltro nitida già da un esame prima facie dell’incarto. Ciò sembra essere stato chiaro anche al MPC, atteso che già nell’atto di accusa del 16 maggio 2022 veniva espressamente indicato che l’imputata, dopo aver attentato alla vita di B., la avrebbe lasciata a terra dirigendosi verso F., la quale, riuscendo a scansarsi dal tentativo di essere parimenti colpita, le aveva bloccato il polso della mano nella quale impugnava il coltello. Ciò nonostante, inizialmente tali fatti non sono stati formalmente imputati ad A. (act. SK 15.100-001 a 003). 2.2 Per quanto attiene all’ipotesi di reato di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ex art. 148a CP va osservato che l’esistenza di indizi per la commissione di tale delitto, punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria, risultava a tal punto evidente che lo stesso legale dell’imputata, nel corso di uno degli interrogatori svoltisi nella procedura preliminare (act. MPC 13.1-0040), ha reso attenta la sua assistita al riguardo. Alla luce di quanto esposto poc’anzi, era quindi lecito attendersi che il MPC formalizzasse anche tale capo d’accusa in modo da permettere alla Corte di apprezzarlo nel merito. In sede dibattimentale, ritenuta l’assenza di sufficienti accertamenti per un’estensione dell’accusa ex art. 333 cpv. 2 CPP, la Corte ha dovuto decidere per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 3 CPP, ossia per l’eventuale avvio di una procedura preliminare da parte del MPC. Di conseguenza, sarà compito del MPC valutare ulteriormente anche questo aspetto, soluzione, quest’ultima, non del tutto soddisfacente da un punto di vista del principio dell’unità della procedura (art. 29 CPP). 2.3 Anche l’ulteriore estensione inerente al preteso invio di denaro a sostegno del terrorismo, già corretta in sede dibattimentale e di cui si dirà più avanti, come rettamente osservato dalla difesa, non è del tutto priva di problematiche per quanto riguarda il principio accusatorio, atteso che, seppur senza fornirne i dettagli, già nel corso della procedura preliminare l’imputata aveva indicato di aver trasferito del denaro a persone legate alla radicalizzazione (act. MPC 13.1- 0092). Visto l’esito di merito cui è giunta la Corte su tale punto, la questione dell’eventuale violazione del principio accusatorio può non di meno rimanere aperta (cfr. infra consid. IX, 5).
- 26 - SK.2022.20 V. Il fenomeno del terrorismo nel contesto elvetico 1. Il terrorismo è un fenomeno antico che ha trovato nella modernità forme di manifestazione e vie di diffusione particolarmente favorevoli, e nel quale si esprime oggi una frangia del radicalismo religioso islamico così come altre volte vi si è espresso il radicalismo politico laico (FOSSATI, Terrorismo e terroristi, 2003). Dalle diverse definizioni in circolazione, può esserne innanzitutto dedotta la finalità eversiva, che si prefigge di intimidire la popolazione propagando paura o timore o di costringere uno stato o un’organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto, come pure la natura violenta e criminale degli atti posti in esecuzione in detto contesto (cfr. art. 260quinquies CP; art. 19 cpv. 2 lett. a della legge federale sulle attività informative [LAIn]). Dal canto suo, il jihadismo è definito come una sottocorrente violenta del salafismo, movimento musulmano sunnita revivalista che rifiuta la democrazia e i parlamenti eletti, sostenendo che la legislazione umana sia in contrasto con lo status di Dio come unico legislatore. I jihadisti mirano a creare un califfato islamico governato esclusivamente dalla legge islamica. Per giungere a tale fine, si servono, tra le altre cose, di atti di terrore (cfr. Europol, EU Terrorism Situation and Trend Report [TE-SAT] 2022, consultato il 06.09.2022 all’indirizzo < https://www.europol.europa.eu/cms/sites/d efault/files/documents/Tesat_Report_2022_0.pdf >). 2. Il terrorismo rappresenta una minaccia per i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto della Svizzera nonché per la libertà della sua popolazione. Il terrorismo di matrice jihadista ha dato un nuovo volto al fenomeno, configurandosi sempre più come un terrorismo «low cost» che può essere perpetrato con mezzi modesti e una scarsa pianificazione anche da singoli individui. Gli attentati possono colpire chiunque, ovunque. A differenza di organizzazioni del passato quali la «Rote Armee Fraktion» o l’«Irish Republican Army», il terrorismo jihadista è una minaccia globale. I suoi attacchi sono rivolti contro un’ampia gamma di bersagli e prendono di mira indiscriminatamente le società liberali e aperte. Per raggiungere i propri obiettivi, il terrorismo jihadista usa non da ultimo le possibilità offerte da Internet e dai social media. La minaccia terroristica rappresentata dal gruppo Stato islamico e da Al Qaïda nonché da altre organizzazioni associate resta elevata anche in Svizzera. Lo Stato islamico incita esplicitamente i suoi seguaci a compiere attentati ovunque, utilizzando i mezzi e le capacità a loro disposizione. La minaccia più probabile è qui costituita da singoli individui o da piccoli gruppi presenti nel nostro Paese e ispirati da organizzazioni terroristiche estere (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.9 del 15 giugno 2016 consid. 1.14.2: Messaggio del 22 maggio 2019 concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, adottata il 13 giugno 2021 in consultazione popolare, FF 2019 3935, 3940).
- 27 - SK.2022.20 3. Non priva di rilievo nel contesto odierno è pure la tematica della radicalizzazione quale prodromo di un atto di terrore. Come precisato nel terzo rapporto del gruppo di coordinamento operativo TETRA (Terrorist Tracking), essa può tranquillamente avvenire all’interno dei confini nazionali. L’individuo può essere semplicemente ispirato dalla propaganda jihadista senza necessariamente essere legato allo Stato islamico o ad altri gruppi. La radicalizzazione inizia così spesso in modo insidioso. La persona è disorientata, può aver fallito negli studi o aver subito delusioni sentimentali. Si sente sola ed incompresa, esclusa dalla società ed è in cerca di risposte. Così, diventa attiva sui social network, pubblica contenuti a sostegno di gruppi estremisti e legge la propaganda jihadista. In questo modo, segnala la sua ammirazione per coloro che combattono in Siria o commettono attentati, assumendo posizioni vieppiù estreme (cfr. Terzo rapporto del gruppo di coordinamento operativo TETRA, consultato il 05.09.2022 all’indirizzo < https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/publiservice/publikatio nen/berichte/weitere_berichte.html >). 4. È proprio attraverso la rete che vengono veicolate il più delle volte istruzioni generiche, ma talvolta anche specifiche, a soggetti più o meno ideologicamente radicalizzati che poi si prestano all’esecuzione di attentati anche a costo della propria vita. Non di meno, gli individui che vengono raggiunti da tali indicazioni non necessariamente hanno contatti diretti con le strutture verticistiche di un’organizzazione terroristica, potendo anche decidere di agire autonomamente. Anzi, esistono soggetti estremamente radicalizzati che non hanno alcun tipo di contatto con lo Stato islamico e che quindi possono agire a loro discrezione ed in totale autonomia (cfr. POLINO, Il contrasto alle nuove forme di terrorismo internazionale, 6 marzo 2017, consultato il 07.09.2022 all’indirizzo < https://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-nuove-forme-di-terror ismo-internazionale.htm >). In gergo, si parla dei cosiddetti «lupi solitari», ossia del terrorista senza struttura e schemi, ma con un progetto individuale, riconducibile a una confusa visione del mondo facilmente definita «folle» (cfr. OLIMPO, Il terrorismo solitario e la prevenzione possibile, in: Gnosis, Rivista italiana di intelligence, n. 3/2011). Va detto, che la letteratura specialistica più recente relativizza la portata reale del fenomeno, ritenendolo minoritario rispetto al terrorismo organizzato (cfr. SAAL, The Dark Social Capital of Religious Radicals Jihadi Networks and Mobilization in Germany, Austria and Switzerland 1998–2018, 2021, pag. 53 e 500; SCHUURMAN/LINDEKILDE/MALTHANER/ O’CONNOR/GILL/BOUHANA, End of the Lone Wolf: The Typology that Should Not Have Been, in: Studies in Conflict & Terrorism, 2019, 42:8, pag. 771-778). Resta il fatto che tale tipologia di terrorismo esiste. Ad esempio, nel solo 2016, tra Germania, Svizzera e Austria, sei attacchi, consumati o tentati, sono stati pianificati da individui senza affiliazioni organizzative o sociali con altre persone radicalizzate (cfr. SAAL, op. cit., pag. 456).
- 28 - SK.2022.20 5. Un recente studio del Federal Bureau of Investigation statunitense ha peraltro dimostrato che una percentuale significativa degli autori di atti di violenza terroristica individuale era affetta da problemi di salute mentale. La maggior parte degli aggressori si trovava in una situazione di esposizione a forte stress psicologico al momento dell’attacco. Nel 40% dei casi, i soggetti avevano addirittura espresso intenzioni suicide. Al 25% degli attentatori è stata diagnosticata una malattia mentale. Tra coloro per i quali era stata emessa una diagnosi, il 38% era stato preso a carico nell’anno precedente l’attacco. I ricercatori hanno anche misurato ulteriori variabili relative a specifici problemi di percezione presenti prima della commissione degli atti. In questo contesto, più della metà degli attentatori dimostrava una pervasiva diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri. Quasi la metà delle persone analizzate aveva una falsa credenza o un insieme di false credenze irrazionali e persistenti. Alcuni soggetti riferivano o mostravano segni di allucinazioni uditive, descritte come voci distinte dai loro stessi pensieri. La ricerca ha anche potuto stabilire che dette persone si erano solitamente radicalizzate in un periodo di tempo relativamente lungo. Almeno il 77% del campione ha consumato propaganda estremista e nel 79% dei casi sono stati colpiti obiettivi privi di misure di protezione o con misure minime (cfr. U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, A Study of Lone Offender Terrorism in the United States, 2019, consultato il 16.09.2022 all’indirizzo < https://www.fbi.gov/news/stories/fbi-releases-lone-offender-terroris m-report-111319 >). Anche uno studio scientifico svizzero ha evidenziato che su un campione di 26 persone che si erano recate o avevano tento di recarsi nella zona bellica mediorientale, 7 presentavano indizi di disturbi mentali (cfr. BIELMANN, Combattants terroristes étrangers: analyse des motivations individuelles des djihadistes de Suisse, 2017).
- 29 - SK.2022.20 VI. Accertamento dei fatti 1. 1.1 Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questo disposto – che concretizza il principio della libera valutazione delle prove previsto all’art. 10 cpv. 2 CPP e quello della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP – conferma come gli strumenti per l’accertamento della verità non siano soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. CPP – e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg. CPP), dei testi (art. 162 e segg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg. CPP), le perizie (art. 182 e segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg. CPP) – ma anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. L’enumerazione non è esaustiva, non vi è un numerus clausus dei mezzi di prova utilizzabili. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (BÉNÉDICT, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 2 ad art. 139 CPP; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 24 ad art. 10 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 1 ad art. 139 CPP; BÉNÉDICT, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 139 CPP). L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. 1.2 Secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il «buon volere del giudice» o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; BERNASCONI, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 10 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona
- 30 - SK.2022.20 informata sui fatti, di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (sentenze del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1-4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; BERNASCONI, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva – di un determinato mezzo di prova (HOFER, op. cit., n. 58 e segg. ad art. 10 CPP; SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP). 1.3 Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). 2. Le confessioni, ossia le dichiarazioni con cui l’imputato riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti, devono essere verificate d’ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale. Questo principio ha trovato codificazione nell’art. 160 CPP secondo cui, quando l’imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. Dopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove la confessione costituisce oggi una prova ordinaria che, quand’anche di centrale importanza, non gode di un valore particolare rispetto ad altre dichiarazioni o altri mezzi di prova. In applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP (e indirettamente dell’art. 160 CPP), il giudice valuta liberamente la sincerità della confessione e – così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) – può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie. Siffatta verifica è innanzitutto finalizzata a premunirsi dagli errori giudiziari ingenerati dalle false confessioni, le quali possono avere diverse cause: affezioni psichiatriche, apatia, coercizione fisica o psicologica durante le audizioni, errori sui fatti, protezione di terzi, volontà di andare in prigione, ricerca di un alibi per atti più gravi o infamanti e così via. La confessione va valutata in funzione della precisione e della coerenza delle dichiarazioni dell’imputato, di modo che si possa distinguere tra le confessioni circostanziate, ovvero per le quali il prevenuto formula indicazioni ben precise e/o supplementari sullo svolgimento dei fatti, e una semplice risposta positiva ad una versione «premasticata» dei fatti presentati dall’interrogante (sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.57 del 31 maggio 2017 consid. 5.1.7;
- 31 - SK.2022.20 GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 3 ad art. 157 CPP; VERNIORY, op. cit., n. 1 e segg. ad art. 160 CPP). 3. 3.1 Prima di valutare i capi di imputazione, è opportuno chinarsi sui dubbi sollevati dalla difesa quanto alla portata probatoria delle dichiarazioni di A., per la quale l’atto d’accusa poggerebbe esclusivamente sulla sua – presunta – confessione (cfr. act. SK.15.721.126). Essa ha posto in risalto le contraddizioni e le bugie che avrebbe raccontato l’assistita, la cui analisi della realtà sarebbe irrimediabilmente compromessa in virtù del suo stato mentale e delle malattie psichiatriche che l’affliggono. 3.2 Interrogata la prima volta lo stesso giorno dei fatti, alle ore 20.03, dopo che ne è stata attestata l’interrogabilità, l’accusata ha riferito immediatamente di avere agito intenzionalmente, di avere deciso di effettuare l’aggressione tra le 14.00 e le 17.00 (orario in cui la E. sarebbe più affollata), e di avere provveduto, nei giorni precedenti, a cancellare la cronologia dei suoi due cellulari. Essa ha fornito le informazioni relative al suo curriculum vitae e di seguito ha raccontato, dettagliatamente, come aveva trascorso la giornata del 24 novembre 2020. L’accusata ha ricordato in particolare di avere chiesto ad una commessa quale fosse il coltello migliore per il pane e di avere scelto quello meno imballato, di avere individuato la vittima (donna, poiché più facile da sopraffare) e di essersi avvicinata a quest’ultima. Ha però precisato di non ricordare nel dettaglio cosa le avrebbe fatto, segnatamente se aveva utilizzato il coltello o meno su di lei, per poi affermare di aver individuato una seconda donna, non lontana dalla prima, dopo aver sferrato il primo attacco (cfr. act. MPC 13.01-0009). A. ha pure raccontato di essere stata in contatto sin dal 2016 con persone dello Stato Islamico (i cui pseudonimi sarebbero K. e J.) e di avere cancellato la cronologia di tali contatti qualche giorno prima, per timore che la Polizia, scoprendola, potesse impedire il preventivato attacco. 3.3 Ora, fatta eccezione per quanto concerne il momento vero e proprio dell’aggressione, va detto che la versione fornita dall’accusata relativamente ai momenti precedenti l’atto è apparsa precisa, ricca di dettagli e circostanziata. Anche ponendo mente alle riflessioni che l’imputata ha riportato di avere fatto (scelta dell’orario caduta sul pomeriggio in virtù della maggiore frequentazione, cancellazione delle conversazioni, scelta delle vittime più vulnerabili, e del coltello imballato nel modo più semplice possibile), occorre concludere che le stesse risultano avere un loro senso e ben si inseriscono nella logica di quanto essa ha perpetrato.
- 32 - SK.2022.20 La Corte non ha intravvisto, come lo vorrebbe la difesa, una particolare confusione nel racconto dell’accusata, che è rimasto, salvo qualche dettaglio, lo stesso durante tutti i verbali di interrogatorio e che neppure è mutato durante l’audizione dibattimentale. In aula A. è parsa lucida e precisa nel ricordo degli eventi della sua vita, delle date e degli avvenimenti oggetto dell’atto d’accusa, ribadendo quanto già affermato nei suoi verbali e dimostrando dunque coerenza nella versione fornita. In punto alla preparazione dell’aggressione poi, ella non si è contraddetta e non ha fornito ritrattazioni della sua versione. A ciò si aggiunga che dei movimenti di quel giorno cosi come raccontati dall’accusata, vi sono i riscontri dati dalle videocamere di sorveglianza. Analogamente, il fatto ricordato dall’accusata di avere chiesto ad una commessa quale fosse il coltello migliore per tagliare il pane, risulta confermato dalla commessa stessa, così come il ricordo dell’accusata di avere proferito parole riferite ad Allah, è confermato dai testimoni. La cancellazione di dati dai cellulari in suo possesso risulta infine attestata dal rapporto tecnico di fedpol (act. MPC 10.1.0148 e segg.). Nei suoi verbali di interrogatorio l’accusata ha fornito molteplici dettagli, decidendo nel contempo di non dare indicazioni in relazione ad alcuni aspetti (si veda ad esempio la partecipazione di terze persone o i nominativi di determinate conoscenze in Italia). Anche sotto questo punto di vista ella ha dimostrato coerenza, rifiutando sistematicamente ad ogni ulteriore verbale, ed in aula, di fornire risposte in merito. Per la difesa, la confusione dell’accusata emergerebbe in modo particolare dal fatto che ella avrebbe più volte cambiato versione quanto alla sua posizione durante l’aggressione della prima vittima. Ora, durante la sua audizione dibattimentale A. ha affermato di avere aggredito B. da davanti (act. SK.15.731.022). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa però (per la quale nei primi verbali A. avrebbe dichiarato di avere attaccato tale vittima di fronte), nel suo primo verbale essa ha affermato di non ricordare nulla per rapporto alla prima vittima e di avere colpito dal davanti la seconda vittima (act. MPC 13.1.-0010). Nel secondo verbale ella ha riconfermato di non ricordare se B. fosse girata verso di lei o di spalle, aggiungendo unicamente che il suo desiderio era di averla di fronte a sé (act. MPC 13.1-0049). Nel verbale finale A. si è limitata ad affermare di non avere nulla da aggiungere a quanto affermato dal MPC, ovvero di avere aggredito B. alle spalle (act. MPC 13.1-0162), versione che risulta confermata dalla vittima B. (act. MPC 12.14-0004-0005, 12.14-0016). Solo in aula l’imputata ha dichiarato di avere attaccato sia la prima che la seconda vittima frontalmente (act. 15.731.018). Tale fatto, unitamente ad un’eventuale parziale amnesia quanto alla prima aggressione non provano, come lo vorrebbe la difesa, che l’accusata abbia mentito e cambiato versione in continuazione.
- 33 - SK.2022.20 3.4 Ne consegue che la difesa non può essere seguita in punto a tale argomentazione. A prescindere da ciò, va anticipato sin d’ora, che le conclusioni cui la Corte è giunta e di cui meglio si dirà in seguito, non poggiano esclusivamente sulle dichiarazioni di A.; di queste ultime si è in effetti tenuto conto alla luce segnatamente della flagranza di reato, delle audizioni testimoniali, delle riprese di videosorveglianza, dei riscontri forensi e degli esiti alle richieste di assistenza giudiziaria.
VII. Sul dolo 1. L’intenzionalità è definita all’art 12 cpv. 2 CP secondo cui commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l’evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
- 34 - SK.2022.20 VIII. Sul tentato assassinio 1. 1.1 È colpevole di omicidio intenzionale, giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona. L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte altrui. Deve inoltre esistere un rapporto di causalità tra il comportamento adottato dall’autore e il decesso della vittima. Il comportamento rimproverato all’autore deve rappresentare la causa naturale e adeguata della morte della vittima (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ediz. 2010, n. 1 e 12 e segg. ad art. 111 CP). 1.2 Giusta l’art. 112 CP, se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, è dato il reato di assassinio e la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. L’assassinio costituisce dunque una lex specialis rispetto all’omicidio di cui all’art. 111 CP (SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 111 CP e n. 32 ad art. 112 CP). Esso rappresenta un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; CORBOZ, op. cit., n. 3-23 ad art. 112). 1.3 Quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli – che è una circostanza personale speciale a norma dell’art. 27 CP – correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche quali il fanatismo o il terrorismo (DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5). L’autore cui si riferisce la norma penale è dunque una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse. Queste caratteristiche – da accertarsi secondo criteri morali oggettivi – devono apparire come un carattere costante della sua personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b). 1.4 1.4.1 Il movente è particolarmente odioso, tra l’altro, quando l’autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_719/2012 del 13 maggio 2013 consid. 1.4), per eliminare una persona ritenuta a vario titolo sgradita (DTF 118 IV 122 consid. 2b; 101 IV 279), per ereditare o beneficiare di prestazioni
- 35 - SK.2022.20 assicurative (sentenze del Tribunale federale 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure senza ragione o per una sciocchezza (sentenze del Tribunale federale 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). In questo senso, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che colui che uccide la moglie o la compagna perché non accetta di essere abbandonato agisce nel contesto di un movente particolarmente odioso e futile (sentenze del Tribunale federale 6B_429/2010 del 24 gennaio 2012 consid. 4.3; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 11 ad art. 112). 1.4.2 Il movente non presenta invece particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. Ciò è segnatamente il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 3d; sentenze del Tribunale federale 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; CORBOZ, op. cit., n. 4, n. 8 e n. 23 ad art. 112). 1.5 Con scopo particolarmente perverso si intende il fine «esteriore» dell’azione. Esso è particolarmente odioso quando l’autore vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione di un reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (sentenza del Tribunale federale 6B_355/2015 del 22 febbraio 2016 consid. 1.1) o quando la sua azione tende a evitare disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie preferendone un’altra (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). Ritenuto che dietro ad uno scopo particolarmente perverso vi è praticamente sempre anche un movente particolarmente perverso, l’assenza di scrupoli riferita allo scopo, per parte della dottrina è priva di importanza propria (CORBOZ, op. cit. n.9 ad art. 112; DISCH, L’homicide intentionnel, 1999, pag. 315 e 317; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 19 ad art. 112 CP). 1.6 Per quanto concerne il modo di agire particolarmente odioso, l’attenzione va invece riposta sulla sequenza esterna degli eventi dell’omicidio e sui mezzi utilizzati per commettere il reato (SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 20 ad art. 112 CP). Si tratta delle casistiche in cui l’autore, compiendo l’atto, dimostra crudeltà o sadismo (sentenze del Tribunale federale 6B_532/2012
- 36 - SK.2022.20 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Ciò è in particolare il caso quando questi, da un punto di vista della durata o dell’intensità, infligge alla vittima un dolore fisico o mentale, una sofferenza o un’angoscia maggiori di quelli che comporta necessariamente un omicidio (DTF 106 IV 342; sentenza del Tribunale federale 6S.298/2006 del 10 novembre 2011 consid. 4.3; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 21 ad art. 112 CP), quando l’autore si guadagna per la prima volta la fiducia della vittima al fine di ucciderla approfittando della sua astuzia (DTF 106 IV 342 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.491/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2), in caso di uso di veleno, fuoco o mezzi simili (DTF 106 IV 342 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.10/2004 del 1° aprile 2004 consid. 5) o laddove l’atto metta in pericolo in modo concreto altre persone (sentenza del Tribunale federale 6S.491/2005 del 25 ottobre 2004 consid. 5.1; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 24 ad art. 112 CP). 1.7 La particolare mancanza di scrupoli può anche essere ammessa quando altre circostanze conferiscono all’atto una specifica gravità. Così, la premeditazione e la pianificazione, che pure non sono presupposti necessari al reato di cui all’art. 112 CP, possono costituire elementi suscettibili di fare ritenere un’assenza particolare di scrupoli (sentenza del Tribunale federale 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 1.2). Pure mediante la freddezza nell’esecuzione e la padronanza di sé, l’autore può manifestare assoluto disprezzo per la vita altrui (DTF 141 IV 61 consid. 4.1 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 6B_734/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 2.1). Si può anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio mentre che la mancanza di premeditazione indizi un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. sentenze del Tribunale federale 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 – entrambi casi di strangolamento – ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio). 1.8 Un fanatismo politico o religioso che arriva sino al disprezzo totale della vita costituisce così uno degli elementi tipici dell’assassinio, poiché rivela la mentalità dell’agente e lo specifico e duraturo pericolo che questi rappresenta per coloro che non condividono i suoi principi (DTF 117 IV 369 consid. 19c; 115 IV 8 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_215/2012 consid. 2.2.2; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 14 ad art. 112 CP). È tuttavia discutibile se una tale casistica debba essere intesa quale movente particolarmente odioso (cfr. in questo senso SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 14 ad art. 112 CP) o rientri piuttosto nella clausola generale della particolare mancanza di scrupoli (DTF 127 IV 101 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 19b; sentenza della Corte delle assise criminali del Cantone Ticino 72.2015.38 del 17 giugno 2015 consid. 5.1; POZO/ILLÀNEZ, Commentaire romand, op. cit., n. 15 ad art. 112 CP).
- 37 - SK.2022.20 1.9 1.9.1 Per determinare se ci si trovi in presenza di un assassinio, occorre procedere a un apprezzamento d’insieme delle circostanze esterne (comportamento, modo d’agire dell’autore) e interne dell’atto (movente, scopo). La fattispecie di assassinio è realizzata quando dal complesso di queste circostanze risulta che l’autore ha dato prova del disprezzo più completo per la vita altrui. Mentre l’omicida agisce per motivi più o meno comprensibili, generalmente in una grave situazione conflittuale, l’assassino è una persona che agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo primario e perverso e che, allo scopo di perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui. Nel reato di assassinio, l’egoismo prevale in generale su ogni altra considerazione, l’autore essendo pronto, per soddisfare i propri bisogni, a sacrificare un essere umano. La soppressione della vita altrui è sempre di estrema gravità. Per ammettere la qualifica di assassinio, occorre tuttavia che la colpa dell’autore, segnatamente il suo carattere perverso, si distingua chiaramente da quella di un omicida ai sensi dell’art. 111 CP (DTF 141 IV 61; sentenza 6B_754/2016 consid. 2.2.1). 1.9.2 Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione, ma unicamente se direttamente connessi allo stesso, nella misura in cui forniscono un quadro della sua personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; sentenze del Tribunale federale 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6P_252/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 9.1; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 7 ad art. 112). Non è peraltro nemmeno necessario che l’agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell’ucciderla così come non si richiede un’assenza di legami tra di loro o che l’agente abbia agito a sangue freddo (sentenza della Corte delle assise criminali del Cantone Ticino 72.2015.99 del 18 settembre 2015 consid. 8d). 1.9.3 Considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b). Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione, tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (sentenze del Tribunale federale 6S_359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2; 6S_780/1997 del 22 dicembre 1997 consid. 1a; CORBOZ, op. cit., ad n. 22 ad art. 112). La nostra Alta Corte ha ad esempio ritenuto la qualifica di assassinio in un caso in cui l’autore, al quale era ascrivibile una scemata imputabilità di grado medio-alto, era convinto che la moglie stesse avvelenando lui e il suo cane; a detta del Tribunale federale, le sue manie
- 38 - SK.2022.20 persecutorie non avevano sminuito la violenza e la crudeltà con cui le aveva tolto la vita, di modo che, detta circostanza andava considerata solo sul piano della colpa e non su quello della qualifica di assassinio (sentenza del Tribunale federale 6B_825/2016 del 6 luglio 2017 consid. 2.3.3). 1.10 1.10.1 Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che l’autore agisca con dolo eventuale; il dolo – al momento dell’azione – deve ricoprire non solo l’intento di uccidere ma anche la particolare perversità (DTF 104 IV 182; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 26 e 27 ad art. 112 CP). Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è invece del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita (sentenza del Tribunale federale 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3; sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino 17.2012.78 del 5 novembre 2012 consid. 12f). 1.10.2 La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per caratterizzare questa circostanza personale particolare, quali, segnatamente, gli elementi riconducibili al modo di agire particolarmente odioso, sono di natura oggettiva. Inoltre, quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La valutazione del carattere più o meno perverso del movente o dello scopo non può dunque poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In altri termini, l’autore non deve per forza di cose ritenere che il suo agire risulti particolarmente riprovevole. Si tratta qui di una questione di apprezzamento che compete all’autorità giudicante (DISCH, op. cit., pag. 323; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 27 ad art. 112 CP). 2. 2.1 Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, l’autore che, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con pena attenuata. Vi è così tentativo quando l’autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi del reato e manifestato la sua decisione di commetterlo, ma gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte (DTF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1146/2019 dell’8 novembre 2018 consid. 4.2). 2.2 Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale (sentenze del Tribunale federale 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). L’equivalenza delle due forme di dolo, diretto ed eventuale, si applica pure in questo contesto (DTF 122 IV 246 consid. 3a; 120
- 39 - SK.2022.20 IV 17 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 1.1.3). Ciò include le particolari caratteristiche soggettive («subjektiven Merkmale») del reato (DTF 128 IV 21; 122 IV 248; DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21a ediz. 2022, n. 3 ad art. 22). 2.3 2.3.1 Secondo la cosiddetta «Schwellentheorie» elaborata dal Tribunale federale, «Zur Ausführung der Tat zählt […] schon jede Tätigkeit, die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen» (DTF 99 IV 153; sentenza del Tribunale penale federale CA.2019.28 del 25 settembre 2020 consid. 5.3.1). 2.3.2 Pertanto, l’esecuzione dell’infrazione comincia con qualsiasi atto che, secondo il piano dell’agente, costituisce l’ultimo passo decisivo verso la realizzazione del reato, dopo il quale di regola non si recede, a meno che circostanze esterne non ne ostacolino o ne rendano impossibile la continuazione (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1 pag. 104; sentenz