Sentenza del 28 maggio 2021 Corte penale Composizione Giudice penale federale Fiorenza Bergomi, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,
contro A., difeso dall'avv. di fiducia Luca Marcellini Oggetto Riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, esercizio di un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto: SK.2021.3
- 2 - SK.2021.3 Fatti: A. Il 16 giugno 2015 la Polizia di Stato – Squadra Mobile – di Milano ha presentato una richiesta di osservazione transfrontaliera urgente nei confronti di B. (che già dal 2008 sarebbe emigrato in Svizzera e sarebbe solito effettuare frequenti viaggi dall'Italia alla Svizzera dove risulta domiciliato a U., in ragione dell’esistenza di contatti saltuari in contesti economici, verosimilmente volti al riciclaggio di ingenti importi di denaro, emersi con C. e D., entrambi da anni considerati vicini al sodalizio camorrista "E." ed indagati nel procedimento penale italiano (act. MPC 09.04.0055 e segg.). B. A seguito di un incontro delle autorità elvetiche con gli investigatori della Squadra Mobile milanese svoltasi sempre il 16 giugno 2015, è stata avviata l’indagine preliminare di polizia denominata “G.”. C. Il 6 luglio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) e il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) hanno convenuto per la comunicazione spontanea d'informazioni a quest’ultimo. Già il 9 luglio 2015 la DDA, che già conduceva un procedimento penale nei confronti di C., D., B. ed altri per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità, ha presentato al MPC una richiesta di assistenza giudiziaria e di costituzione di una squadra investigativa comune (act. MPC 05.01.0001 e segg.). D. Il 17 luglio 2015 il MPC ha quindi aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (act. MPC 01.00.0001). Il 30 luglio 2017 l’istruzione è stata estesa nei confronti di H. e I. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e n. 2 CP (act. MPC 01.00.0002) e, il 2 ottobre 2015, nei confronti di J. e delle tre persone già imputate, tutti per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e n. 2 CP (act. MPC 01.00.0003). E. Il 9 febbraio 2016 l’istruzione è ulteriormente stata estesa a A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (act. MPC 01.00.0004 e seg.) e, in seguito, ad altre persone per questi ed altri titoli di reato (act. MPC 01.00.0006 e segg.). F. Il 22 dicembre 2017 il MPC ha deciso di estendere l’inchiesta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (act. MPC 02.00.0014 e seg.).
- 3 - SK.2021.3 G. Parallelamente, a seguito della denuncia penale della FINMA di data 24 aprile 2019 (act. MPC 05.04.0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta violazione dell'art. 44 della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in combinato disposto con l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro; LRD; RS 955.0). Il 9 maggio 2019, il DFF ha emanato la decisione di riunione del procedimento da esso aperto con l’inchiesta condotta dal MPC e relativa ai fatti denunciati al DFF dalla FINMA avvenuti anche mediante la società L. SA di V. con conseguente trasmissione dell’incarto al Ministero pubblico (act. MPC 05.04.0001 e segg.). H. Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (act. MPC 01.00.0017 e seg.). I. Con decreto del 5 dicembre 2019, il MPC ha disgiunto il procedimento concernente H. (in quanto egli si trovava all’estero e non aveva mai potuto essere interrogato) da quello condotto nei confronti di A., B. e J. (act. MPC 03.00.0046 e segg.). J. Con decreto d’accusa del 10 giugno 2020 (act. MPC 03.00.0052 e segg.) il MPC ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD), proponendo una pena detentiva di 6 mesi sospesa per tre anni, più una multa di fr. 3'000.-- e il pagamento delle spese procedurali pari a fr. 5'150.--. K. Il 10 giugno 2020 sono pure stati emessi due decreti d’accusa nei confronti di B. (act. MPC 03.00.0066 e segg.), rispettivamente di J. (act. MPC 03.00.0129 e segg.), entrambi cresciuti in giudicato. L. Il 22 giugno 2020 l’avv. Marcellini ha interposto opposizione avverso il decreto d’accusa emesso nei confronti di A. (act. MPC 03.00.0190). Il 15 gennaio 2021, nel termine impartitogli dal MPC prima della promozione dell’accusa dinanzi al Tribunale penale federale (di seguito: TPF), l’avv. Marcellini ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare (act. MPC 03.00.0194 e segg.).
- 4 - SK.2021.3 M. Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD) (act. SK 168.100.001 e segg.). N. Mediante missiva del 17 febbraio 2021, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 168.250.001 e seg.). Il 19 febbraio 2021 il difensore di A. e il 3 marzo 2021 il MPC, hanno comunicato di non avere istanze probatorie da presentare. Con decreto del 7 aprile 2021, la direzione della procedura ha deciso l’acquisizione agli atti dei seguenti documenti relativi all’imputato, non appena pervenuti alla Corte: l’estratto attuale del casellario giudiziale svizzero e italiano, l’estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti aggiornato, la documentazione fiscale per gli anni 2018-2020 e il formulario sulla situazione personale e patrimoniale (act. SK 168.250.003 e segg.; 168.231.1.005 e segg.; 168.231.3.002; 168.231.2.002-100; 168.231.4.005-011). La Corte ha in seguito deciso l’acquisizione della documentazione fiscale di A. per gli anni dal 2014 al 2017 e della società L. SA per gli anni 2014 e 2015, come pure la decisione di tassazione per l’anno 2014 e la documentazione fiscale per l’anno 2015 riguardanti la società M. SA di V. (act. SK 168.231.2.103-491). O. Con scritto del 30 aprile 2021, il MPC ha anticipato che in sede del pubblico dibattimento avrebbe chiesto la confisca unicamente dell’importo di fr. 10'960.-- (saldo al 31 dicembre 2020) depositato sulla relazione bancaria n. 1 intestata a la società M. SA e sita presso Banca N. SA di V. acconsentendo al dissequestro e restituzione dei restanti beni sequestrati (act. SK 168.510.180). L’avv. Marcellini ha per contro richiesto il dissequestro di detta relazione bancaria (act. SK 168.521.015). P. I pubblici dibattimenti si sono tenuti il 20 e 21 maggio 2021, alla presenza del MPC e di A., rappresentato dall’avv. Luca Marcellini. In aula è stato sentito unicamente l’imputato. L’avv. Marcellini ha prodotto due istanze di indennizzo, una a nome dell’imputato e una a nome di L. SA. Con requisitoria e arringa le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: Il MPC ha formulato le seguenti richieste:
- di dichiarare A. autore colpevole dei reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
- 5 - SK.2021.3 (305ter CP), di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD; - di condannare A. ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni; - di condannare A. al pagamento di una multa di fr. 3'000.-- ; - la confisca dell’importo di fr. 10'960.-- (saldo al 31 dicembre 2020) depositato sulla relazione bancaria n. 1 intestata a la società M. SA e sita presso Banca N. SA; - il dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei restanti beni sequestrati, una volta cresciuta in giudicato la decisione di merito; - il pagamento delle spese procedurali di fr. 5'150.--, oltre alle spese del presente procedimento; - la reiezione delle istanze di indennizzo presentate da A. e da L. SA. La difesa di A., in via preliminare, ha sollevato le eccezioni di competenza territoriale svizzera in merito all’atto di riciclaggio di cui ai capi d’accusa 1.1. e 1.2 dell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021. Nel merito, ha formulato le seguenti conclusioni: - il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa; - l’accoglimento delle istanze di indennizzo presentate da A. e da L. SA. L’imputato ha avuto l’ultima parola. Q. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 28 maggio 2021, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza dell’imputato. R. Con missiva del 4 giugno 2021, il MPC ha presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la presente sentenza (act. SK 168.940.004); il 7 giugno 2021, anche il difensore di A. ha annunciato di appellarsi contro la medesima ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP, e ne ha nel contempo richiesto la motivazione scritta (act. SK 168.940.004). S. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
- 6 - SK.2021.3 La Corte considera in diritto: 1. Competenza della Corte 1.1 Competenza territoriale 1.1.1 A. è accusato di avere commesso atti qualificati quali riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP a V. (Svizzera), a W. (Israele) e a X. (Bahamas), di avere accettato valori patrimoniali a V. adempiendo le condizioni del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP, come pure di avere esercitato un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD, ciò a V., Y. (Ungheria) e a Z. (Italia). 1.1.2 A tale riguardo, in sede di arringa, l’avv. Marcellini ha sollevato la questione della competenza di questa Corte a decidere le imputazioni di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2, non avendo i fatti in essi descritti, a suo parere, alcun legame con il territorio elvetico. 1.1.3 In realtà, dagli atti risulta chiaramente che il conto O. intestato a J. e da cui sono stati effettuati i bonifici contestati, è stato aperto a V. (act. MPC 18.02.6279 e segg., 6296, 6306, 6307, 6308); a V, nel 2012, è pure stato sottoscritto un formulario relativo ad un cambio di domicilio (act. MPC 18.02.6304). Oltre a ciò, almeno uno dei due bonifici di cui ai suddetti capi d’accusa, e meglio il secondo del 15 settembre 2015, è verosimilmente stato ordinato da V.: infatti dal rapporto di complemento della FEDPOL del 12 novembre 2018 (act. MPC 10.03.0213) risulta che il giorno 15 settembre 2015 in corrispondenza del secondo bonifico a favore di P. Ltd, J. era in territorio svizzero per circa 1 ora e mezza. La competenza elvetica delle autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio è dunque certamente data in virtù degli art. 3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CP (v. anche TPF 2007 165 consid. 1.4). L’affermazione della difesa, secondo cui i soldi sarebbero partiti da X., oltre a non essere dimostrata, non trova conferma negli atti. Come visto, il conto è stato aperto a V., e nel 2012 sono stati sottoscritti, sempre a V., documenti riferiti alla relazione. 1.1.4 Essendo pertanto ognuno dei reati ascritti a A. stato asseritamente commesso (anche) sul territorio elvetico, le autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio sono competenti in virtù degli art. 3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CP.
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1.2 Competenza federale La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza in virtù dell’art. 35 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e degli art. 23 e 24 CPP che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). Il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP – infrazione inizialmente imputata a B. – sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti punibili siano stati commessi, come in concreto, prevalentemente all’estero oppure in più cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1 CPP). Essendo il reato di riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del procedimento SV.15.0863 presso il MPC, anche la successiva estensione al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP rimane sottoposta alla giurisdizione federale. Il perseguimento ed il giudizio dell’esercizio di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD competono, di principio, al DFF (v. art. 50 cpv. 1 LFINMA). Con decisione del 9 maggio 2019, in base all’art. 51 cpv. 1 LFINMA, il DFF ha tuttavia deciso di riunire il procedimento di diritto penale amministrativo n. 442.3.147 pendente presso il DFF contro A. e B. con il procedimento penale n. SV.15.0863 pendente presso il MPC contro i medesimi imputati e di trasmettere a quest’ultima autorità i relativi atti (act. MPC 05.04.0001 e segg.). Anche il perseguimento e giudizio di questi reati ricadono pertanto sotto la giurisdizione federale. Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la Corte penale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Pertanto la competenza federale andrebbe comunque ammessa, non riconoscendo questa Corte alcun motivo particolarmente valido per negarla. 2. Prescrizione 2.1 I fatti imputati a A. e connotati nell’atto d’accusa quali reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP, sarebbero avvenuti tra il 21 maggio 2015 ed il
- 8 - SK.2021.3 13 novembre 2015. Essendo il termine di prescrizione per tali atti di 10 anni (v. art. 97 cpv. 1 lett. c CP, in vigore dal 1° gennaio 2014), la prescrizione interverrebbe al più presto il 21 maggio 2025 (e al più tardi il 13 novembre 2025). 2.2 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) soggiace ad un termine di prescrizione di 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. d CP, in vigore dal 1° gennaio 2014). Risalendo i fatti contestati a A. al periodo tra settembre 2014 e dicembre 2014, la prescrizione interverrebbe al più presto nel settembre 2021. Essendo in realtà l’infrazione sanzionata dall’art. 305ter CP considerata un Dauerdelikt, la prescrizione inizia in genere a decorrere con la chiusura della relazione d’affari (v. MARK PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ediz. 2019, n. 35 ad art. 305bis CP); nel caso concreto, dunque – essendo il bonifico di EUR 700'000.-- stato effettuato il 7 gennaio 2015 (act. MPC 07.02.01.07.0003; la fattura essendo invece del dicembre 2014) ed essendo in seguito (stando a quanto asserito da Q.: v. interrogatorio di Q. del 29 settembre 2016, act. MPC 05.04.0016) il conto stato estinto – al più presto nel gennaio 2022. 2.3 Per quanto attiene all’imputazione di avere svolto un’attività senza autorizzazione (art. 44 LFIMNA in combinato disposto con l’art. 14 LRD), essendo i fatti contestati avvenuti tra dicembre 2014 e dicembre 2015, il termine di prescrizione di 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP, in vigore dal 1° gennaio 2014), verrebbe a scadenza tra il dicembre 2024 ed il dicembre 2025. Volendo ipotizzare la commissione per negligenza, il termine di prescrizione sarebbe di 7 anni giusta l’art. 52 LFINMA (secondo cui il perseguimento delle contravvenzioni alla LFINMA e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in 7 anni) e verrebbe a scadenza al più presto a dicembre 2021. 2.4 Ne segue che, alla data della pronuncia del dispositivo della presente sentenza, ossia al 28 maggio 2021, nessuno degli atti imputati a A. tramite l’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 era prescritto. 3. Sul diritto applicabile 3.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d; PETER POPP/ ANNE BERKEMEIER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4a ediz. 2019, n. 5 ad art. 2 CP).
- 9 - SK.2021.3 3.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. 3.3 La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_442/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 3.4 Per quanto attiene ai reati disciplinati dalla LFINMA o dalle leggi sui mercati finanziari, è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Giusta l’art. 2 DPA, le disposizioni generali del Codice penale svizzero si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative. Giusta l’art. 333 cpv. 1 CP le disposizioni generali del CP si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia. La DPA è silente quanto alle condizioni per determinare il diritto applicabile quando vi è un cambiamento di normativa; per tale aspetto trovano dunque
- 10 - SK.2021.3 applicazione le disposizioni del CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.47 del 26 aprile 2019 consid. 3.1 con riferimenti). 3.5 Nell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 viene rimproverato a A. di avere commesso il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) nel periodo dal 21 maggio 2015 al 13 novembre 2015, il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) dal settembre 2014 al 30 dicembre 2014 e il reato di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione registrazione (art. 44 LFINMA) in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione (art. 14 LRD) nel corso del 2014 e fino al dicembre 2015. Avendo alcune disposizioni legali applicabili alla presente fattispecie subito delle modifiche dal momento in cui sarebbero avvenuti i fatti imputati a A., occorre verificare il rispetto del principio della lex mitior, ossia quale sia il diritto più favorevole all’imputato per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. 3.6 Per quanto attiene al termine di prescrizione, come appena visto al paragrafo precedente, nulla muta in concreto, essendo le normative attuali già in vigore all’epoca dei fatti ascritti a A. 3.7 La prima infrazione contestata all’imputato consiste nell’avere compiuto atti costituenti riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1 CP. Come risulta dal Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012 e dal n. I 4 della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, dal 1° gennaio 2016 l’art. 305bis cpv. 1 CP ha assunto un nuovo tenore e la norma è stata completata con il cpv. 1bis. In sostanza al cpv. 1 è stata aggiunta l’espressione «o da un delitto fiscale qualificato». Quali reati debbano essere considerati “delitto fiscale qualificato” è stato precisato al cpv. 1bis. Oltre ai crimini ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 CP, il delitto fiscale qualificato nelle imposte dirette come descritto al numero 1bis costituisce pertanto, dal 1° gennaio 2016, un reato preliminare al riciclaggio di denaro. È così prevista un’eccezione nella soglia del crimine, tuttavia esclusivamente per le imposte dirette. In relazione alle imposte indirette, l’articolo 14 cpv. 4 DPA presenta la gravità di un crimine rientrando così già, con il riferimento al termine generico di «crimine», nel campo di applicazione dell’articolo 305bis CP. La definizione del riciclaggio di denaro rimane per contro invariata. Si tratta principalmente di un atto finalizzato a vanificare la confisca dei valori patrimoniali di origine criminale o in futuro anche delittuosa (v. FF 2014 563 e segg., in particolare 626 e segg.; FF 2014 661 e segg., in particolare 667 e seg.).
- 11 - SK.2021.3 Nella misura in cui l’art. 305bis cpv. 1 CP, così come modificato il 1° gennaio 2016, prevede un’estensione delle fattispecie caratterizzate quali reati a monte del riciclaggio di denaro, esso non appare più favorevole all’imputato rispetto alla versione in vigore sino al 31 dicembre 2015. Tanto più che le citate estensioni concernono unicamente casi insorti dopo la sua entrata in vigore e non si applicano comunque alla presente fattispecie. Dal punto di vista dell’art. 305bis cpv. 1 CP è dunque il diritto in vigore al momento dei fatti a trovare applicazione. 3.8 3.8.1 In merito all’art. 305ter CP, il suo cpv. 2 ha subito una modifica il 1° gennaio 2016. In casu, applicabile è tuttavia unicamente il primo capoverso dell’art. 305ter CP, rimasto immutato con la revisione summenzionata. Sia il diritto previgente che quello attuale portano al medesimo risultato. Siccome il diritto attualmente in vigore non risulta più favorevole all’imputato rispetto a quello previgente, si giustifica l’applicazione di quest’ultimo, ossia del diritto in vigore al momento dei fatti. Per l’applicazione dell’art. 305ter CP risultano in concreto di rilievo, come si vedrà in seguito (v. consid. 6.2 e 6.5 infra) anche gli art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 1 LRD, nonché l’art. 7 dell’ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071 in vigore al momento dei fatti contestati e abrogata il 1° gennaio 2016) sostituto dal 1° gennaio 2016 dall’art. 7 dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza sul riciclaggio di denaro; ORD; RS 955.01). 3.8.2 L’art. 2 cpv. 3 LRD in vigore all’epoca dei fatti ha subito, con effetto 1° gennaio 2020, l’abrogazione della sua lett. e. La medesima non era comunque di rilievo per la presente fattispecie, di modo che anche sotto questo profilo applicabile risulta il diritto previgente. 3.8.3 L’art. 4 cpv. 1 LRD è invece stato soggetto ad una modifica più sostanziale a partire dal 1° gennaio 2016. Tramite il n. I 7 della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, è infatti stato introdotto l’obbligo, per tutti gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD, di accertare l’avente economicamente diritto secondo la Raccomandazione 10 del GAFI relativamente alle persone fisiche e giuridiche, ad eccezione delle società quotate in borsa o delle loro filiali controllate a maggioranza. Di conseguenza veniva proposto l’adeguamento della LRD al fine di introdurre formalmente il dovere, già esistente nella prassi, di rilevare sistematicamente l’avente economicamente diritto di una
- 12 - SK.2021.3 relazione d’affari. Tale modifica si rendeva necessaria non essendo più sufficiente, alla luce delle Raccomandazioni, la prassi seguita fino a quel momento secondo cui, in linea di principio, vigeva la presunzione che ci fosse identità tra la controparte e l’avente economicamente diritto: l’intermediario finanziario era tenuto a conoscere i propri clienti e i loro affari e a organizzarsi in modo da essere in grado di individuare elementi che facessero presumere che la controparte e l’avente economicamente diritto fossero identici, oppure a riconoscere l’esistenza di dubbi in merito a tale identità: in questo caso l’intermediario finanziario era tenuto a richiedere la compilazione scritta del modulo A. Con la regolamentazione riveduta, si è proposto di integrare l’art. 4 LRD con un nuovo cpv. 1, in vigore dal 1° gennaio 2016, nel quale viene sancito, come detto, il principio generale dell’accertamento obbligatorio dell’avente diritto economico. Secondo questo nuovo cpv. 1, quando ritiene che la controparte sia anche l’avente economicamente diritto, l’intermediario finanziario è tenuto a documentarlo conformemente all’art. 7 LRD. In tal modo, in assenza di dubbi al proposito, l’intermediario potrà limitarsi ad accertare in ogni caso (e non solo in presenza di dubbi) l’avente economicamente diritto, adducendo nei documenti necessari per l’apertura del conto che non vi sono indizi tali da escludere l’identità fra la controparte e l’avente economicamente diritto (dunque non necessariamente tramite un formulario A). La disposizione precedente riguardante l’obbligo di richiedere una dichiarazione scritta sull’avente economicamente diritto in determinati casi – tra cui in presenza di una società di domicilio giusta il precedente art. 4 cpv. 1 lett. b LRD – è comunque stata mantenuta (con un’aggiunta non rilevante in concreto), diventando, dal 1° gennaio 2016, il nuovo capoverso 2 (v. messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013, FF 2014 563 e segg., 565, 577, 639). L’obbligo di richiedere una dichiarazione scritta era ed è dunque presente, in caso di una società di domicilio, sia nel diritto previgente che in quello attualmente in vigore. Anche sotto questo profilo pertanto, la nuova regolamentazione non appare più favorevole all’imputato. 3.8.4 Per quanto attiene all’art. 7 cpv. 1 lett. a e b OAIF, esso prevedeva, per quanto qui di interesse, che un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a fr. 20'000.-- oppure se durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione. Giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. a e b ORD (in vigore dal 1° gennaio 2016), il rendimento lordo deve essere superiore ai fr. 50'000.-- all’anno, rispettivamente durante un anno civile avviare o mantenere con oltre 20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola le operazione.
- 13 - SK.2021.3 Ora, in concreto ci troviamo di fronte al caso in cui una norma penale rinvia a delle regole di diritto amministrativo o di diritto civile per le quali la legge penale sanziona una violazione. Anche in questa costellazione si pone la questione dall’applicazione della lex mitior. Nella sentenza DTF 97 IV 233 (consid. 3) il Tribunale federale ha ritenuto che l’art. 2 cpv. 2 CP poteva trovare applicazione in presenza di una disposizione amministrativa che regola un determinato comportamento e che forma, con la norma penale che prevede una pena, un’unità; la modifica della regola amministrativa è dunque suscettibile di condurre ad una condanna più o meno grave a seconda del caso di specie. In questi casi, l’Alta Corte, considera che l’art. 2 cpv. 2 CP possa trovare applicazione unicamente allorquando la modifica della regola amministrativa è dovuta ad un cambiamento dei concetti giuridici. L’idea alla base del principio della lex mitior è che l’atto appaia, a seguito della modifica di concetti giuridici, meno punibile o non più punibile del tutto. Ciò è il caso ad esempio del reato di adulterio, previsto dall’art. 214 vCP e abrogato a far tempo dal 1° gennaio 1990 (DTF 123 IV 84 consid. 3b). Nel caso di specie, la modifica sopra evocata introdotta dall’art. 7 cpv. 1 lett. a ORD, dove si prevede un rendimento lordo non inferiore a fr. 50'000.-- (rispetto ai fr. 20'000.-- previsti dall’art. 7 cpv. 1 lett. a OAIF) non concerne, a mente della Corte, un cambiamento di una concezione giuridica. La modifica del contenuto di uno dei criteri (alternativi) per ritenere l’attività a titolo professionale di un intermediario finanziario, non cambia il concetto giuridico secondo il quale l’attività di un intermediario finanziario è considerata svolta a titolo professionale allorquando realizza un determinato ricavato lordo durante un anno civile. Ne consegue che, non essendo in casu intervenuta una modifica dei concetti giuridici, l’art. 2 cpv. 2 CP non trova applicazione nel caso di specie, al quale va applicato il diritto previgente, ovvero l’OAIF (in vigore fino al 31 dicembre 2015). 3.9 La verifica del diritto più favorevole relativa all’imputazione di avere esercitato un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione ed affiliazione previsto dall’art. 14 LRD, esige di analizzare entrambe le norme. Conformemente all’art. 14 LRD in vigore all’epoca dei fatti, gli intermediari finanziari di cui all’art. 2 cpv. 3 LRD, se non affiliati ad un organismo riconosciuto di autodisciplina, avevano l’obbligo di chiedere un’autorizzazione alla FINMA per l’esercizio della loro attività. La violazione di tale obbligo era sanzionata dall’art. 44 cpv. 1 LFINMA (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019).
- 14 - SK.2021.3 A far tempo dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la nuova legge federale sugli istituti finanziari (LIFin poi divenuta LIsFi; RS 954.1) e la relativa ordinanza (OlsFi; RS 954 11). L’introduzione della LIsFi ha condotto alla modifica dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA, norma che, dal 1° gennaio 2020, è stata completata con la violazione intenzionale dell’obbligo di affiliazione, ritenuto che gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD non possono più essere assoggettati alla vigilanza diretta della FINMA, bensì devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Dal 1° gennaio 2020 anche l’art. 14 LRD ha subito la medesima modifica, prevedendo l’obbligo, per gli intermediari finanziari, di affiliarsi ad un organismo di autodisciplina. Tali modifiche non hanno comunque comportato, a ben vedere, una situazione più favorevole all’imputato. Per quanto attiene all’art. 7 OAIF, di rilievo anche per questa infrazione, si rimanda a quanto esposto al considerando precedente; ragionamento che va pure applicato all’art. 9 OAIF ed al più recente art. 9 ORD, che si basano sui medesimi parametri. Anche sotto il profilo dell’art. 44 LFINMA e dell’art. 14 LRD, le fattispecie ascritte a A. vanno pertanto lette alla luce di tali norme nella loro versione in vigore all’epoca dei fatti. Va qui precisato che il 1° gennaio 2016 è stato abrogato il cpv. 3 dell’art. 44 LFINMA, norma che disponeva che in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere. Tal modifica non ha tuttavia rilevanza in concreto. 3.10 Il 1° gennaio 2018 è inoltre entrata in vigore la revisione del diritto sanzionatorio nel CP (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa proposta si prefigge, da un lato, di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili – il lavoro di pubblica utilità cessa infatti di essere considerato una pena a sé stante divenendo una forma di esecuzione – e, dall’altro, di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata (FF 2012 4193). 3.10.1 Con mente alla pena detentiva, con la revisione è stata reintrodotta la possibilità per il giudice di pronunciare pene detentive di breve durata – meno di sei mesi – con o senza la condizionale. La durata minima della pena detentiva inoltre è stata fissata in tre giorni, salvo per pene detentive pronunciate in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate (art. 40 cpv. 1 CP). Le condizioni per pronunciare una pena detentiva in luogo di una pena pecuniaria sono inoltre state codificate all’art. 41 CP.
- 15 - SK.2021.3 3.10.2 Per quanto attiene alla pena pecuniaria, con la revisione l’ammontare delle aliquote giornaliere è stato limitato a un minimo di tre aliquote e un massimo di 180 aliquote (art. 34 cpv. 1 CP), mentre il diritto previgente prevedeva un massimo di 360 aliquote (art. 34 cpv. 1 vCP) e il minimo – non regolamentato dalla legge – era di una aliquota giornaliera (NICOLAS QUELOZ, Commentaire romand - Code pénal I, 2a ediz. 2021, n. 2 ad art. 34-41 CP). L’importo dell’aliquota giornaliera – precedentemente non regolamentato dalla legge – è stato fissato in fr. 30.-- con la possibilità di ridurlo eccezionalmente fino a fr. 10.--, mentre l’importo massimo di fr. 3’000.-- ad aliquota è rimasto invariato (art. 34 cpv. 2 vCP e CP). 3.10.3 Il diritto previgente prevedeva la sospensione condizionale delle pene pecuniarie, del lavoro di pubblica utilità e delle pene detentive della durata di sei mesi a due anni (art. 42 cpv. 1 vCP), mentre il nuovo diritto prevede la sospensione delle pene pecuniarie e delle pene detentive di durata non superiore a due anni (art. 42 cpv. 1 CP). Secondo la nuova normativa il giudice non può più cumulare a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria senza condizionale; la possibilità di cumulare una multa resta invece intatta (art. 42 cpv. 4 vCP e CP). 3.10.4 Con la revisione è stata soppressa la possibilità di sospendere parzialmente l’esecuzione della pena pecuniaria (art. 43 cpv. 1 CP). Ai sensi del nuovo art. 43 CP, il giudice può dunque sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore, mentre il diritto previgente permetteva di sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (art. 43 cpv. 2 vCP). 3.10.5 Alla luce di quanto sopra, nel caso concreto, tenuto conto dei reati rimproverati a A., la Corte ritiene che il previgente regime sanzionatorio sarebbe indubbiamente più favorevole all’imputato rispetto alla vigente normativa; difatti, le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2018 hanno introdotto le pene detentive di breve durata, nonché limitato le pene pecuniarie da un minimo di 3 aliquote ad un massimo di 180, introducendo altresì un importo minimo per l’aliquota giornaliera. Elementi che risultano essere più sfavorevoli all’autore, rispetto alla normativa previgente, ritenuto altresì che le differenze tra il vecchio e il nuovo
- 16 - SK.2021.3 diritto in merito alla sospensione condizionale della pena di cui all’art. 42 cpv. 1 CP non hanno alcun influsso nel caso concreto. 3.11 Conseguentemente, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio previgente, ossia il regime sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti imputati a A. Sul riciclaggio di denaro 4. 4.1 Giusta l’art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (o da un delitto fiscale qualificato – in concreto non applicabile – secondo la modifica dell’art. 305bis n. 1 CP in vigore dal 1° gennaio 2016; v. RU 2015 1389; FF 2014 563), è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice – come imputato nel caso in esame – che nella forma aggravata. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP). 4.2 Costituiscono atti di riciclaggio, le operazioni aventi per scopo la dissimulazione del legame di origine o l’appartenenza reale di beni e che sono, pertanto, atte ad ostacolare il tracing ed il sequestro degli averi. Trattandosi di un delitto comune, il riciclaggio di denaro può essere commesso da chiunque (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; MARK PIETH, op. cit., n. 1 ad art. 305bis CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MOZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 22 ad art. 305bis CP). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all’art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; MARK PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis CP). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis CP, è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tale è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-323%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page323
- 17 - SK.2021.3 4.3 L’atto di riciclaggio di cui all’art. 305bis CP porta su dei valori patrimoniali. La nozione di valori mobiliari s’interpreta in senso ampio; essa ingloba tutti i vantaggi pecuniari immaginabili, come ad esempio qualsivoglia forma di denaro o divise, beni mobili e immobili, diritti di credito in generale (Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, FF 1989 II 837, p. 857; MARK PIETH, op. cit., n. 9 ad art. 305bis CP; DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MOZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 12 ad art. 305bis CP). Per poter essere riciclati, i valori patrimoniali devono provenire da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP oppure, vista la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2016, da un delitto fiscale qualificato giusta l’art. 305bis cpv. 1bis CP (RU 2015 1389; FF 2014 563). Il termine “provenienza” implica che deve esistere un collegamento sufficientemente stretto fra il crimine a monte e i vantaggi economici che ne risultano (DUPUIS/ MOREILLON/ PIGUET/ BERGER/ MOZOU/ RODIGARI, op. cit., n. 20 ad art. 305bis CP). Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211 consid. 2b), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con banconote di taglio differente (DTF 126 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2c), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da e per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20 consid. 2b/cc e 3b;); tuttavia, il trasferimento di fondi di provenienza criminale da uno stato all’altro non costituisce, già di per sé, un atto vanificatorio; ciò è il caso unicamente se il trasferimento costituisce un atto suscettibile di vanificare la confisca all’estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; MARK PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4a) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il “paper trail” (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-211%3Ait&number_of_ranks=0#page211 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59
- 18 - SK.2021.3 La questione a sapere se si è in presenza di un atto vanificatorio deve essere valutata di caso in caso, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Determinante è che l’atto sia, in concreto, un atto suscettibile di vanificare l’accesso delle autorità penali di perseguimento ai valori patrimoniali provenienti da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise, quali l’esistenza o meno di un procedimento penale e così via; occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (MAURO MINI, Manuale di diritto finanziario, Vol. I, 2017, pag. 28, n. 35). Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2). Il reato di riciclaggio di denaro presuppone comunque che i valori patrimoniali in questione provengano da un crimine presupposto. Il crimine deve essere la causa essentielle e adeguata dell’ottenimento dei valori patrimoniali e questi valori devono provenire typiquement dal crimine in oggetto. Detto altrimenti, tra il crimine e l’ottenimento dei valori patrimoniali deve esistere un rapporto di causalità tale che il secondo appaia come la conseguenza diretta ed immediata del primo (DTF 137 IV 79 consid. 3.2 pag. 80 e segg.; DTF 138 IV 1, consid. 4.2.3.2.). Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza del Tribunale federale 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 con riferimenti), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis n. 3 CP; sentenza 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). Non è necessario che lo stato estero qualifichi a sua volta l’atto principale quale reato a monte del riciclaggio, mentre per il diritto svizzero tale condizione deve essere data (MARK PIETH, op. cit., n. 67 ad art. 305bis CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere
- 19 - SK.2021.3 ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che esista la prova che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3; MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In un simile caso, ovvero in assenza di una decisione di condanna passata in giudicato, non è necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un procedimento penale e così via): occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine (o delitto fiscale qualificato) (MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In sostanza, in applicazione del principio della doppia punibilità astratta (su cui il Tribunale federale si basa, cfr. sentenza TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010), non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera; basta che le legislazioni dei due paesi contengano norme simili (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3; MAURO MINI, op. cit., n. 54, p. 33). Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (DTF 120 IV 323, 328; URSULA CASSANI, Commentaire romand – Code Pénal II, 2017, n. 24 ad art. 305bis CP). La norma di cui all’art. 305bis n. 3 CP pone dunque l’esigenza della doppia punibilità, per la quale occorre che il reato a monte sia punibile nel luogo di commissione (all’estero) e sia configurabile come crimine in base al diritto svizzero (DTF 126 IV 255, consid. 3b/aa; MAURO MINI, op. cit., pag. 32 e seg., n. 51 e segg.; URSULA CASSANI, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP). 4.4 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP; DTF 122 IV 211 consid. 2e). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea ad interrompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista
- 20 - SK.2021.3 precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008 consid. 3.2.4; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, Volume II, 3a ediz. 2010, n. 42 ad art. 305bis CP; URSULA CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; MARK PIETH, op. cit., n. 59 ad art. 305bis CP). L’autore “deve presumere” l’origine criminale; è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, e ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305bis CP (v. sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 6.1 con rinvii, non pubblicato in DTF 136 IV 179). 5. Con l’atto d’accusa del 27 gennaio 2021, vengono contestate a A. due tipologie di atti di riciclaggio. La prima, per avere acquistato, in correità con B., J. e H., un numero imprecisato di diamanti per conto di quest’ultimi con denaro facente parte del provento dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode all’l.V.A. - c.d. frode carosello) commessi da H., B., J. ed altri. La seconda, per avere occultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., denaro contante, precedentemente ricevuto da B. da parte del padre H. e da D. e proveniente dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estorsione e usura commessi da C. e D. 5.1 Ora, in merito alla prima tipologia di riciclaggio, A. è più precisamente accusato di avere, a V. e X., dal 21 maggio 2015 e fino al 26 maggio 2015, e dal 21 maggio 2015 fino all’8 settembre 2015, agendo in correità con H., B. e J., nella sua qualità di persona autorizzata ad accedere alla BB. di R., Israele, tramite invito ricevuto da parte della società P. Ltd. acquistato presso quest’ultima società un numero imprecisato di diamanti per l’importo di USD 350’000.-- e USD 400'000.-- per conto di B., J. e H., importi pagati mediante due bonifici a debito della relazione cifrata n. 2 “O.” intestata a J. presso la Banca S. Ltd a favore del conto IBAN n. 3 intestato alla società P. Ltd presso Banca T. Ltd, W. con la causale “NN”, operazioni finanziarie che avrebbero permesso a B., J. e H. di convertire gli importi di USD 350'000.-- e di USD 400'000.-- in un numero imprecisato di diamanti da investimento, importi facenti parte della somma di EUR 28’396’993.60 quale provento dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti
- 21 - SK.2021.3 per operazioni inesistenti (frode all’ l.V.A. - c.d. frode carosello) ai sensi dell’art. 416 CP-I e degli artt. 5 e 8 del D. Lgs. 74/2000, commessi da H., B. e J. ed altri, e per i quali gli stessi sono stati condannati rispettivamente alla pena di 8 anni di reclusione, di 6 anni e mesi 6 di reclusione e di 3 anni di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Milano — Sez. III penale — n. 14828/11 del 22 dicembre 2011, pene ridotte rispettivamente alla pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione, alla pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione, alla pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione con sentenza emessa da parte della Corte di Appello di Milano — Sez. III penale - n. 6267/13 del 16 ottobre 2013, sentenza quest’ultima impugnata davanti alla Corte Suprema di Cassazione — Terza Sezione Penale di Roma che con la sentenza del 12 settembre 2019 R.G. n. 42678/2015 ha assolto J. per i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, ridotto la pena di sei mesi a H. e dichiarato inammissibile il ricorso interposto da B. (act. MPC 18.01.8267 e segg.). 5.1.1 Confrontato a tali accuse, A. ha sempre negato, anche in sede del pubblico dibattimento, il suo coinvolgimento in dette operazioni. Egli ha dichiarato di non essere né venditore né intermediario per tali attività di vendita di diamanti. A suo dire, dalle carte risulta che cliente della P. Ltd per l’acquisto dei diamanti è J., persona con la quale A. ha affermato di avere avuto risicatissimi rapporti nei dieci anni precedenti e con la quale non ha avuto contatti per le vendite in oggetto. A. ha ammesso di avere effettuato un viaggio in Israele nel maggio 2015 e di esserci andato con sua moglie, con sua sorella, nonché con il compagno di quest’ultima, B. L’idea del gruppo era di fare qualche giorno al mare e salutare H. che si trovava, in quel periodo, in Israele. Ha pure confermato di avere ricevuto, unitamente ai suoi ospiti, un invito da parte della P. Ltd (società affittuaria di locali presso la BB. e con la quale A. aveva già concluso contratti per l’acquisto di diamanti) per visitare la BB. (in merito alla questione dell’invito, v. anche consid. 5.1.6 infra), visita che è stata essenzialmente di cortesia e che è durata circa 45 minuti; ha sottolineato che durante la loro permanenza presso la BB. non avrebbero effettuato alcuna transazione. Ha inoltre precisato che, essendo un tecnico, per scegliere un simile quantitativo di diamanti avrebbe necessitato di alcune ore per comprendere meglio le specificità degli oggetti da eventualmente acquistare. A sostegno della sua tesi, ha evidenziato che se avesse partecipato ad una vendita l’avrebbe fatto come L. SA e che, ad ogni modo, non esisterebbe alcun compenso o provvigione, alcun contratto, alcun pagamento da parte sua, alcun rapporto di debito/credito né egli sarebbe mai stato a X. in tutta la sua vita e neppure avrebbe mai avuto contatti con la Banca S. LTD di V. o X. o di altri paesi. A dire di A., B. poteva avere accesso alla BB. se invitato, invito che poteva ottenere dalla P. Ltd, avendo anch’egli i contatti di tale società, rispettivamente con tale società, ritenuto che già si era occupato di pratiche doganali per diamanti per conto della L. SA presso cui lavorava (v. interrogatorio di A. del 26 novembre
- 22 - SK.2021.3 2019, act. MPC 13.02.0569; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.017-024). In sede di pubblico dibattimento, la difesa ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale in merito a tale accusa (eccezione già evasa al precedente consid. 1.1), l’assenza della prova che gli averi presenti sul conto O. provenissero da un crimine, la mancata dimostrazione della conoscenza di A. in merito ad eventuali truffe commesse dai membri della H.; inoltre, gli atti della rogatoria in Israele avrebbero dimostrato che A. nulla aveva a che fare con i citati acquisti di diamanti. 5.1.2 Dagli atti della rogatoria in Israele, trasmessa dal MPC il 1° luglio 2016, è emerso che per effettuare delle transazioni alla BB. è necessario adempiere ai requisiti imposti dalle leggi dello Stato di Israele, ossia essere detentori di una licenza d’affari nel campo dei diamanti rilasciata dall’ispettore incaricato del settore dei diamanti al Ministero dell’economia. Inoltre, al fine di divenire membro della BB. è necessario rispettare le seguenti condizioni: un controllo di sicurezza che include un esame “polygraphe” (legato alla grafia), disporre delle raccomandazioni di almeno cinque membri stabili della BB. e presentare delle garanzie per l’importo di USD 150'000.-- di cinque membri della BB., presentarsi dinanzi alla commissione d’ammissione, pagare la quota di membro della BB. (svariate decine di migliaia di dollari). Una volta confermata l’ammissione, questa è comunque limitata a cinque anni. Trascorso tale periodo, a condizione che tutto sia corretto e non sia intervenuto alcun evento particolare, la persona deve presentarsi dinanzi alla commissione per la decisione in merito all’autorizzazione definitiva. D’altro lato, vi sono poi i visitatori della BB., che non sono membri della BB. ma che vi si recano per una visita puntuale presentando un invito rilasciato precedentemente da un ufficio. In caso di cittadini stranieri, questi devono inoltre presentare un documento di identità ed essere sottoposti ad un controllo di sicurezza al magnetometro; i dati della persona vengono registrati e viene chiesta un’autorizzazione di entrata all’ufficio che ha emesso l’invito, viene quindi emesso un pass per l’entrata temporanea ad uso unico. Dal momento che la persona è all’interno della BB., la direzione non ha alcuna informazione in merito all’attività (transazioni in diamanti) che quest’ultima effettua nell’edificio (audizione di AA. del 15.03.2017, vice direttore della BB. di R., act. MPC 18.07.0080 e segg.). Nella medesima audizione AA. ha confermato che A. non è membro della BB. e non detiene alcuna autorizzazione “régulière” per entrare alla BB. A dire di AA., A. ha effettuato cinque visite presso la BB. negli anni 2014-2016, invitato dalla P. Ltd, società locataria di locali nell’edificio della BB. Le visite si sarebbero svolte il 6 aprile 2014, il 4 gennaio 2015, il 16 febbraio 2015, nuovamente il
- 23 - SK.2021.3 16 febbraio 2015 e il 25 maggio 2015; per quest’ultima data, dal diario delle visite della BB. risulta in effetti l’entrata alle ore 10:29 e l’uscita alle ore 12:00/12:16. La BB. non dispone di alcuna informazione in merito a transazioni che A. avrebbe effettuato (audizione di AA. del 15 marzo 2017, act. MPC 18.07.0080 e segg.). Uno dei proprietari della P. Ltd, il signor CC., ha confermato di conoscere A. dal 2014 e che quest’ultimo è un cliente residente in Svizzera. Egli ha asserito di avere inviato diamanti alla L. SA, società di A., come pure che il denaro relativo agli acquisiti proveniva sempre tramite bonifico da un conto bancario svizzero della L. SA, società di A., in favore del conto bancario di P. Ltd. CC. ha fornito le date relative alle transazioni di diamanti con A., incluse le date di invio dei diamanti al cliente, precisando che le transazioni erano state effettuate qualche giorno prima della spedizione. CC. ha affermato sapere che esiste un registro che riporta le date delle visite dei clienti alla BB. per una visita o un acquisto di diamanti, come pure che quando A. si recava da lui alla BB., la sicurezza lo contattava e lui confermava che A. aveva ricevuto un invito da parte sua e che si sarebbe recato nei suoi uffici presso la BB.; si trattava dunque sempre di visite organizzate. CC. ricorda che una volta o due A. lo ha informato di viaggiare con la moglie, sua sorella ed il suo amico e che A. era arrivato da lui in loro compagnia, ma non ricorda se all’occasione di tali visite siano state effettuate delle transazioni; asserisce di non avere comunque avuto alcun contatto con gli accompagnatori di A. in tale occasione. CC. ha infine dichiarato che, in sede della visita alla BB. di A., sua moglie, sua sorella e B., gli sembra di ricordare che A. fosse più occupato da loro che a fare una transazione con diamanti (audizione di CC. del 26 marzo 2017, act. MPC 18.07.0086 e segg.). 5.1.3 Tramite un complemento rogatoriale del 2 marzo 2018, il MPC ha informato le autorità di Israele, tra l’altro, di avere estrapolato dall’analisi della documentazione bancaria sequestrata l’esistenza di due bonifici di USD 350'000.-- e USD 400'000.-- di data 26 maggio 2015, rispettivamente 16 settembre 2015, provenienti dal conto n. 7 intestato a “O.” presso Banca S. Ltd, di cui beneficiario economico è J., in favore del conto intestato a P. Ltd; il MPC ha inoltre comunicato alle autorità israeliane di avere rinvenuto, in occasione delle perquisizioni presso la L. SA e la società M. SA, entrambe società riconducibili a A. e con sede operativa a V., almeno 59 diamanti di cui non è stato possibile ritrovare alcuna documentazione o fattura di acquisto (act. MPC 18.07.0146). Il MPC ha quindi richiesto, segnatamente, di interrogare nuovamente il signor CC., di acquisire presso la P. Ltd le fatture e ogni documentazione utile riferite ai due bonifici succitati e di diamanti eventualmente tramite questi acquistati. Le persone interrogate hanno dichiarato quanto segue.
- 24 - SK.2021.3 CC., in merito ai due bonifici di USD 350'000.-- e USD 400'000.--, ha precisato di non conoscere J.; ha affermato che detti trasferimenti di denaro erano riferiti all’acquisto di diamanti, pietre che egli avrebbe spedito ad Hong Kong a DD., il loro rappresentante di vendita, affinché venissero alienate in occasione di fiere che si erano tenute durante i mesi di giugno e settembre del 2015. Ha aggiunto di non avere alcun registro per i diamanti venduti ad Hong Kong. Nel periodo tra giugno e settembre, ricorda di avere inviato il proprio rappresentante con dei diamanti ad Hong Kong, con l’incarico di venderli e ciò che non veniva alienato rimaneva presso dei clienti locali ad Hong Kong con cui già la P. Ltd faceva delle transazioni. Ha prodotto sei fatture per i diamanti spediti e venduti ad Hong Kong nel periodo sopra indicato del 2015, fatture per l’importo complessivo di USD 2'675'940.42, dunque ben superiore a USD 750'000.--; non ha tuttavia saputo dire a chi le pietre siano eventualmente state vendute né di quali diamanti, con quali caratteristiche, si tratti, non essendo, a suo dire, necessario avere quelle informazioni a quel tempo. Alla domanda a sapere se A. abbia partecipato in qualche maniera all’acquisto di diamanti per la somma di USD 750'000.--, CC. ha affermato di non sapere se A. si trovasse ad Hong Kong e abbia acquistato questi diamanti. Questionato a sapere se A. si sia recato presso la P. Ltd per scegliere e acquistare dei diamanti per il controvalore di USD 750'000.--, ha risposto negativamente. Invitato a indicare se vi sia un legame tra le somme ricevute da P. Ltd tra maggio e settembre 2015 pari a USD 750'000.-- per dei diamanti venduti a Hong Kong a A., con cui l’interrogato ha fatto transazioni in diamanti, ha nuovamente risposto negativamente, precisando di non avere conoscenza di un legame tra, da un lato, i diamanti alienati in maggio e settembre 2015 per l’importo di UDS 750'000.--, e A. dall’altro. Ha aggiunto che se dei diamanti per USD 750'000.-- fossero stati venduti a A. all’estero, DD. gliel’avrebbe riferito (audizione di CC. del 2 agosto 2018, act. MPC 18.07.0208 e segg.). DD., rappresentante della P. Ltd a Hong Kong, ha dichiarato di non conoscere il nome di J. e di non avere alcun rapporto con il conto della società “EE.” in Israele (società il cui ruolo non è noto a questa Corte, n.d.r.), di non poter in alcun modo sapere quali diamanti siano stati venduti contro la somma di USD 750'000.--. DD. afferma di non poter dunque fornire maggiori informazioni in merito alle transazioni di cui all’atto d’accusa. Egli ha confermato di conoscere A. essendo quest’ultimo cliente della P. Ltd, ma di non avere mai effettuato transazioni con lui (audizione di DD. del 2 agosto 2018, act. MPC 18.07.0205 e segg.). 5.1.4 B., interrogato in proposito dal MPC dinanzi al giudice italiano (v. interrogatorio di B. dell’11 dicembre 2015, ricevuto dal MPC nei propri atti il 20 giugno 2016, act. MPC 18.01.5381 e segg., 5996 e segg., in particolare 6055 e segg. e i cui passaggi più rilevanti sono riportati nel rapporto di complemento della PGF di
- 25 - SK.2021.3 data 12 novembre 2018 intitolato: “missione analisi documenti e mezzi di prova ricevuti da Israele”, act. MPC 10.03.0211-218), ha dichiarato di avere acquistato per conto proprio (senza specificare quando), tramite la P. Ltd e senza informarne direttamente A., dei diamanti a titolo personale, che avrebbe pagato a contanti. Alla domanda a sapere se A. sapesse di questi suoi acquisti, ha risposto negativamente asserendo di non averglielo mai confermato, seppure, a suo parare, A. poteva immaginarlo. B. ha precisato che per tali acquisti non doveva passare per forza tramite A. o la sua società L. SA, ciò era necessario solo per gli acquisti ufficiali (per i quali si passava sempre tramite L. SA), non per quelli ufficiosi come quelli che aveva effettuato lui a titolo personale. Ha aggiunto che gli acquisti ufficiali, quelli per cui veniva rilasciata una fattura, venivano gestiti da A. tramite la società L. SA, mentre gli acquisiti “ufficiosi” venivano effettuati direttamente da B. stesso, senza che egli ne informasse direttamente A. La disponibilità finanziaria di B. per questi acquisti a contanti derivava in parte da sue disponibilità e in parte dal denaro che D. e C. gli avevano momentaneamente affidato, che poi restituiva una volta rivendute le pietre. Le pietre venivano rivendute ad amici ma anche a clienti di A. o a L. SA, senza che A. lo sapesse o comunque che si informasse in merito alla provenienza delle medesime. Dinanzi alle autorità elvetiche, il 25 novembre 2019, B. ha asserito: “mio fratello J. ha voluto acquistare in queste occasioni dei diamanti per l'importo totale di USD 750'000.--. Mio fratello ha fatto un bonifico dal suo conto corrente alle Bahamas. Lo leggo adesso indicato nelle condotte che mi avete trasmesso il 19 novembre 2019. Quando è stato fatto l'acquisto sapevo che mio fratello avrebbe pagato per bonifico da un suo conto, non sapevo da quale. Potevo immaginare che i valori patrimoniali utilizzati per l'acquisto di diamanti da mio fratello potessero provenire dall'utile conseguito relativo ai reati realizzati in Italia. Potevo immaginare o non lo escludo per me sono sinonimi”. Ha inoltre spiegato che i diamanti erano verosimilmente arrivati in parte direttamente in Svizzera e in parte in Italia. B. ha dichiarato che il fratello li aveva consegnati a lui perché lui poteva portarli al sicuro in Svizzera più facilmente. Riferisce pure che J. intendeva, con l’acquisto dei diamanti, fare un investimento, probabilmente anche perché sapeva che B. lavorava presso la L. SA e che poteva acquistare diamanti tramite A. J. aveva pure autorizzato il fratello, se avesse trovato l’occasione di fare un utile, a vendere i diamanti anche tramite le società L. SA o la società M. SA, ciò che, a dire di B., in parte è avvenuto. B. asserisce che i diamanti rimasti sarebbero in seguito stati sequestrati durante le perquisizioni eseguite in Svizzera nella sua cassetta di sicurezza presso la banca S. LTD, a casa sua, e in parte al momento del suo arresto in Italia, verosimilmente nel baule della sua auto. Infine, B. ha affermato di non essere certo che lui e suo fratello avrebbero potuto accedere alla BB. in Israele senza la presenza di A. (interrogatorio del 25 novembre 2019 di B., act. MPC 13.26.0018 e seg.; [a tale
- 26 - SK.2021.3 riguardo, la Corte constata che queste affermazioni non coincidono perfettamente – ma nemmeno contrastano – con quanto riferito da B. in precedenza, dinanzi al giudice italiano, occasione in cui aveva affermato di avere effettuato acquisti “ufficiosi” di diamanti in assenza e all’insaputa di A.; v. supra]). In sede di interrogatorio di confronto con A., il 26 novembre 2019, B. ha ulteriormente confermato di essersi recato nel mese di maggio 2015 in Israele e più precisamente alla BB., con FF., A. e GG., moglie di A. Non ha contestato essersi recato in Israele per fare (anche) una vacanza. Ha asserito che non conosceva i proprietari della P. Ltd e di averli conosciuti in quell’occasione. Sarebbero rimasti non più di due ore nei loro uffici e lì, e questo era uno degli scopi del viaggio noto a A., avrebbero visionato dei diamanti sia per la L. SA che per l’investimento di J. Ad avere le competenze per visionare i diamanti era A., anche se a quel momento non conosceva l’entità dell’importo che J. intendeva destinare all’acquisto delle pietre; B. immagina (testualmente: “immagino che”) tuttavia che alla fine dell’operazione A. abbia saputo “dell’importo per le due tranches per l’acquisto dei diamanti da parte di mio fratello J.”. I diamanti da acquistare sarebbero stati scelti su consiglio di A. A dire di B., A. sapeva che per gli acquisti destinati a J. i soldi arrivavano appunto da J., ma non era a conoscenza della loro provenienza, la quale era sconosciuta anche a B. [la Corte rileva che, interrogato il giorno precedente, B. aveva fatto affermazioni leggermente diverse, asserendo che poteva immaginare, o comunque non poteva escludere, che i valori patrimoniali utilizzati per l’acquisto di diamanti da suo fratello potessero provenire dall’utile relativo ai reati realizzati in Italia; v. supra]. B. ha pure asserito che parte dei diamanti acquistati dal fratello in Israele sono in seguito stati rivenduti a L. SA. Relativamente alle possibilità di fare acquisti presso la BB., B. non è stato molto chiaro: ha affermato di non sapere se in assenza di A. avrebbe potuto effettuare gli acquisti direttamente alla P. Ltd, di non conoscere i criteri per poter acquistare direttamente alla P. Ltd, asserendo che, a suo parere, le modalità per acquistare alla BB. potrebbero essere state comunicate direttamente dalla P. Ltd a A. [a tale riguardo, la Corte constata che B. in precedenza, dinanzi al giudice italiano, aveva affermato di avere effettuato acquisti “ufficiosi” di diamanti in assenza e all’insaputa di A., senza però specificare quando; v. supra]. Va comunque detto che B., in occasione degli interrogatori in Svizzera, non ha smentito le precedenti affermazioni, semplicemente è parso un po’ più vago. In particolare, nell’interrogatorio di confronto con A., B. ha fatto una precisazione spontanea (ciò che dimostra che nel verbale svizzero non ha smentito le sue precedenti dichiarazioni: v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0029), chiarendo di essere stato in Israele una volta in precedenza, subito dopo il Natale 2014, occasione in cui avrebbe conosciuto personalmente “CC.” della P. Ltd con il quale peraltro aveva già contatti per la L. SA. Dal canto suo, A. ha dichiarato di
- 27 - SK.2021.3 attenersi a quanto dichiarato in precedenza, sentendosi supportato dagli esiti della rogatoria in Israele. Ha comunque precisato che sicuramente B. aveva già avuto contatti con “CC.” per il lavoro con la L. SA, incluso contatto e-mail e telefonico (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0027 e segg.). 5.1.5 J., nel novembre 2019, ha dichiarato di essere stato lui ad eseguire i due bonifici per gli importi rispettivamente di USD 400'000.-- e USD 350'000.-- dal conto O. presso la Banca S. Ltd a favore del conto intestato a P. Ltd; lo scopo era di investire in diamanti – sebbene lui non fosse affatto cognito di queste pietre preziose – dato che suo fratello ci lavorava. Conferma di essersi rivolto a suo fratello per l’acquisto dei preziosi, e asserisce di non aver saputo nel dettaglio come quest’ultimo avrebbe eseguito l’acquisto. Afferma che B. gli avrebbe quindi fornito gli estremi della società in favore della quale effettuare il bonifico bancario e di averlo eseguito; B. lo avrebbe in seguito informato che i diamanti erano arrivati, ma J. non sapeva né dove né come. Sul ruolo di A. – persona che sapeva lavorare con B. e che ricorda di avere visto, a quel tempo, due o tre volte – ha asserito di non essere a conoscenza se fosse completamente escluso da questo affare o se dovesse fare qualcosa (interrogatorio di J. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.01.0041). 5.1.6 Le emergenze dell’inchiesta hanno permesso di accertare che A. è effettivamente stato in Israele, presso la BB., il 25 maggio 2015. La sua visita, nella quale era accompagnato da sua moglie, sua sorella e B., è durata circa due ore. Stando a quanto affermato da A. in aula, a sapere se per accedere alla BB., rispettivamente ai palazzi o ai piani delle contrattazioni, fosse obbligatorio un invito, egli ha risposto che “non esiste per forza un vero e proprio invito” (v. interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.016 e seg.). L’istruttoria ha pure evidenziato che B. aveva anch’egli contatti diretti con la P. Ltd e che egli, senza confermarlo espressamente a A. e senza necessità del suo intervento, faceva acquisti “ufficiosi” di diamanti presso la P. Ltd, a titolo personale. È inoltre stato appurato che gli importi di USD 350'000.-- e USD 400'000.--, bonificati dal conto O. presso la Banca S. Ltd di pertinenza di J., sono stati utilizzati per l’acquisto di diamanti a Hong Kong; i bonifici sono stati ordinati da J. ed avevano quale destinatario la P. Ltd, società che ha appunto girato i soldi al proprio corrispondente di Hong Kong. L’istruttoria, con ciò si intende gli atti raccolti in via rogatoriale (v. act. MPC 18.07.0080 e seg.), non ha invece permesso di stabilire se, in occasione della visita del 25 maggio 2015, la P. Ltd abbia emesso un invito, un invito unico a favore di A. e dei suoi accompagnatori, oppure un invito personale per ognuno di loro, né con certezza chi abbia richiesto l’emissione di tale invito. Le indagini non
- 28 - SK.2021.3 hanno neppure permesso di provare un legame certo tra i bonifici dei complessivi USD 750'000.-- per la compravendita dei diamanti in questione e A. Anzi, CC. e DD. hanno espressamente negato l’esistenza di un coinvolgimento di A. in tali transazioni. Oltre a ciò, nessuna delle date relative a transazioni effettuate da A. (29.07.2014, 17.11.2014, 18.12.2014, 12.01.2015, 19.02.2015, 16.04.2015. 01.06.2015, 14.10.2015, 04.11.2015, 2.11.2016; v. act. MPC 18.07.0087 e 88, 18.07.0044) corrisponde agli acquisti avvenuti con averi provenienti dal conto O. di J., nemmeno per importo (v. act. MPC 18.07.0194-197). Vero è che B., in sede di confronto, ha asserito che uno degli scopi del viaggio in Israele, noto a A., era l’acquisto di diamanti per L. SA e per J., pietre che sarebbero state consigliate da A. Neppure dall’interrogatorio di B. risulta cosa significhi concretamente “consigliato”; in effetti, non gli è stato chiesto. Che A. possa avere espresso un suo punto di vista è una cosa, altra cosa è che egli abbia agito (come imputatogli dal MPC) in correità. B., nel dire che A. ha “consigliato” delle pietre, ancora non lo coinvolge quale attore diretto nell’acquisto delle pietre. A fronte di queste dichiarazioni di B., A. si è invece riferito alle emergenze della rogatoria in Israele; e che, ad ogni modo, non dimostrano alcun coinvolgimento concreto ed attivo di A. nelle operazioni di acquisto e vendita oggetto dei due bonifici di cui ai capi d’accusa n. 1.1. e 1.2. Tanto più che l’istruttoria ha accertato che il 25 maggio 2015 il quartetto si sarebbe trattenuto negli uffici della BB. – che avrebbero pure visitato – per poco più di un’ora e trenta minuti (orari di entrata ed uscita), periodo in cui sono comprese le formalità di entrata e di uscita, i dovuti convenevoli, eccetera, così che il tempo che è rimasto era decisamente limitato per permettere di esaminare dettagliatamente eventuali pietre da acquistare per un importo di EUR 700'000.--. Durante tale permanenza, A. avrebbe tutt’al più potuto dire, a grandi linee, in modo superficiale, quali pietre gli parevano migliori di altre, opinione che, manifestamente non può corrispondere ad un parere dettagliato sufficiente da essere considerato determinante nella scelta degli acquisti. Si rileva pure che, nell’ambito dei decreti d’accusa – cresciuti in giudicato – a carico di B. e J., fossero contenute le medesime accuse in correità con A. L’odierno imputato non era tuttavia neppure parte destinataria di tali decisioni e il contenuto delle medesime non può pertanto essere utilizzato a suo carico. In buona sostanza dunque, le testimonianze raccolte in Israele con la rogatoria internazionale non permettono di ritenere provato che A. abbia acquistato i diamanti riferiti ai capi di imputazione n. 1.1. e 1.2, anzi semmai il contrario. Né permettono di provare che A. sia andato in Israele ad acquistare diamanti per conto di B., H. e J. né che abbia fornito un qualsivoglia aiuto attivo significativo per tale operazione. Lo stesso B. riferisce che il di lui fratello (J.) ha voluto acquistare dei diamanti per l’importo di USD 750'000.-- (complessivi) e i
- 29 - SK.2021.3 documenti agli atti hanno dimostrato che gli acquisiti in questione sono stati ordinati da J. direttamente ed effettuati tramite un conto a lui riferibile. Lo stesso A. (ancorché non decisiva la sua affermazione), come detto, si è inoltre chiamato fuori da tali acquisti. Sempre B. ha poi dichiarato che egli effettuava acquisti a titolo personale e per questi suoi acquisti (ovvero quelli fatti direttamente, in via ufficiosa) non necessitava di passare tramite A. Ciò che dimostra come, in realtà, vi era la possibilità per B., H. e J. di effettuare transazioni sui diamanti senza coinvolgere A. 5.1.7 Ora, giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 1451V 154 consid. 1.1 con rinvii). Tutto ponderato la Corte non ha pertanto ritenuto provato un coinvolgimento diretto di A. nell’acquisto dei diamanti oggetto delle imputazioni per riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. In particolare la Corte non ha ritenuto essere presenti sufficienti elementi a dimostrazione degli acquisti fatti per conto di B., H. e J., rispettivamente, come risulta dalle testimonianze, che A. abbia effettivamente acquistato diamanti in quelle precise date. Con il che l’imputato deve essere prosciolto dalle imputazioni formulate ai predetti capi d’accusa. Non si giustifica pertanto di trattare le ulteriori censure sollevate dalla difesa di A. (v. supra consid. 5.1.1). 5.2 La seconda tipologia di accuse per riciclaggio riguarda l’aver occultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., presso gli uffici della società L. SA e della società M. SA, nel locale caveau all’interno della cassetta di sicurezza n. 13 e all’interno della cassetta di sicurezza n. 17 rispettivamente l’importo di fr. 350'000.-- e l’importo di fr. 289'000.-- per totali fr. 639'000.--. Importo facente parte della somma di fr. 4'250'000.-- precedentemente ricevuta da B. da parte del
- 30 - SK.2021.3 padre H. e da D. e provenienti dalle attività criminali per le quali C. e D. sono stati condannati, in particolare, dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti (solo per C.), di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (solo per C.), di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (solo per C.), di associazione di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, di estorsione e usura commessi da C. e D., come accertato con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB — n. 10539/99 R.G.N.R — n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. — proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado (act. MPC 18.01.4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182). In sostanza dunque, il MPC imputa a A. di avere commesso riciclaggio di denaro per avere, agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto di L. SA, occultato o lasciato che venisse occultato nel locale caveau di L. SA, all’interno delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 tale contante di origine criminale. 5.2.1 A. ha contestato tali accuse. Egli ha asserito di non poter disporre delle cassette in questione, di non conoscerne il contenuto e di non conoscere in ogni caso l’origine criminale dell’eventuale denaro in esse depositato. 5.2.2 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza TF 6B_1 427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se
- 31 - SK.2021.3 visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). 5.2.3 Dagli atti risulta che il 13 novembre 2015 gli inquirenti hanno effettuato, alla presenza di A., una perquisizione nell’ufficio sito a V. ed occupato dalle due società: M. SA e L. SA, al primo piano, nonché nel caveau situato al piano 0 che era in gestione a L. SA ma in uso anche a M. SA (v. interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.004 e segg.; v. verbale di perquisizione del 13 novembre 2015, act. MPC 08.02.0023 e segg.). In sede di interrogatorio dibattimentale, A. ha precisato che in realtà, al momento della perquisizione, non esisteva ancora un vero e proprio caveau, ma vi era una grande cassaforte rossa, a codice, con all’interno almeno 60 cassette; in quel periodo, in quella stanza, vi era l’intenzione di costruire il caveau blindato – che stavano iniziando a realizzare – e sarebbero state create delle altre cassette (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.032-033). Alla cassaforte era possibile accedere, stando a A., tramite un codice conosciuto solo da A. medesimo e da B. Oltre a loro, anche l’impiegata HH. conosceva la combinazione, ma poteva accedere alla cassaforte solo dietro autorizzazione. Le chiavi delle cassette di sicurezza, in due o tre copie, si trovavano in un armadietto situato, per questioni di spazio, nell’ufficio di B. o in segreteria; era un armadietto semovente, non fissato al muro ma appoggiato a terra. Le cassette di sicurezza si potevano aprire tramite una chiave master (una in possesso di B. e una in possesso di A.) unitamente ad una seconda chiave corrispondente alla singola cassetta. A. ricorda di avere riferito agli inquirenti che, per quanto a lui noto, le uniche cassette di sicurezza occupate erano le n. 21, n. 23 e n. 41; nessun cliente aveva in affitto cassette di sicurezza. Durante la perquisizione le cassette di sicurezza n. 13 e n. 17 hanno tuttavia dovuto essere forzate, essendo le chiavi delle medesime mancanti. A. ha precisato che lui non era a conoscenza dell’assenza delle chiavi n. 13 e n. 17, in quanto chiavi di altre cassette erano state appoggiate sui posti assegnati alle chiavi delle cassette n. 13 e n. 17, come pure che non era consapevole che tali cassette fossero occupate e tantomeno gli era noto il contenuto di quelle due cassette di sicurezza; ha affermato che le chiavi delle cassette n. 13 e n. 17 non erano in suo possesso ma erano, a suo parere, nella disponibilità di B. Dopo la forzatura è emerso che nella cassetta n. 13 erano contenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-- per un totale di fr. 350'000.--, suddivise in una mazzetta da 50 banconote e tre mazzette da 100 banconote ognuna. Nella cassetta n. 17 erano invece contenuti, oltre ad altri oggetti, l’atto costitutivo della società M. SA datato 12 febbraio 2012, due chiavi di cassette di sicurezza riportanti entrambe il n. 6, una chiave della cassetta di
- 32 - SK.2021.3 sicurezza n. 17, due chiavi della cassetta di sicurezza n. 13, due chiavi di cassetta di sicurezza indicanti il n. 4, quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-- per un totale di fr. 289'000.--, suddivise in una mazzetta da 50 banconote, due da 100 banconote e una da 39 banconote (v. interrogatorio in qualità di persona informata sui fatti del 13 novembre 2015, act. MPC 12.01.004 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.033 e segg.). 5.2.4 Non è contestato che A. fosse amministratore unico con firma individuale di M. SA e amministratore di fatto di L. SA. GG. era iscritta a Registro di commercio quale amministratrice unica con firma individuale di L. SA, ma era in realtà A. a gestire la società. In sostanza, era dunque A. l’amministratore delle due società. 5.2.5 In merito alla “titolarità” delle cassette n. 13 e n. 17, A. ha affermato di non sapere – prima del 13 novembre 2015 – che B. le avesse a disposizione né che ne avesse le chiavi (interrogatorio del 3 giugno 2016 e del 26 novembre 2019, act. MPC 13.02.0523 e 13.02.0573). B., in sede di interrogatorio di confronto, ha confermato che A. non poteva aprire le cassette di sicurezza n. 13 e n. 17, in quanto le chiavi le aveva sempre lui, non essendo i soldi suoi e preferendo dunque tenere lui le chiavi (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.; interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.036). 5.2.6 B. ha dichiarato che il denaro raffigurato sulle fotografie in cui era ritratto solo o insieme a A. (act. MPC 13.02.0526, 0528, 0530) apparteneva a C. e a D.; alla domanda a sapere se tale denaro facesse parte della somma di fr. 4'250'000.-precedentemente da lui ricevuta da parte di suo padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per i quali C. e D. sono stati condannati, ha risposto che, sebbene non sapesse da dove provenisse il denaro né come C. e D. lo avessero guadagnato, il medesimo ere parte dell’importo ricevuto da suo padre H. e da D. (interrogatorio di B. del 25 novembre 2019, act. MPC 13.26.0019). In sede di confronto con A. B., questionato a sapere se, allorquando aveva dichiarato che i soldi (che erano nelle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17) erano di C. e D., avesse riferito a A. chi erano queste due persone e che avevano precedenti penali, ha risposto che “A. sapeva che avevano dei precedenti importanti, perché glielo avevo detto io”. B. ha pure precisato che lui stesso aveva sempre le chiavi delle cassette di sicurezza n. 13 e n. 17, perché i soldi non erano suoi e preferiva tenerle lui (interrogatorio di confronto di B. e A., act. MPC 13.27.0026). A., nuovamente questionato in proposito al pubblico dibattimento, ha ribadito di non conoscere e di non avere mai sentito né visto C. e D., né di sapere che B. avesse a che fare con queste persone e neppure che essi avevano dei precedenti penali importanti o che la provenienza del denaro fosse illecita; a suo parere, prova di
- 33 - SK.2021.3 questo sarebbe anche il fatto che nulla in contrario sarebbe emerso dalle indagini svolte. Inoltre, B. non gli avrebbe mai detto di avere necessità di cassette di sicurezza, né lo avrebbe informato che inseriva soldi nelle medesime, soldi che comunque A. nega di avere mai maneggiato. A. ha confermato di essere a conoscenza del problema di natura fiscale di B. e H., problema che comunque non aveva impedito a B. di poter risiedere in Svizzera, quindi, a parere di A., era un aspetto da provare, in divenire. Infine, A. ha contestato l’affermazione di B. secondo cui i soldi venivano messi e tolti insieme dalla cassetta di sicurezza, anche perché, se avesse saputo dell’origine di quei fondi, mai gli avrebbe permesso di tenerli presso gli uffici di (interrogatorio dibattimentale del 20 maggio 2021, act. SK 168.731.041-043). 5.2.7 La contestazione sollevata in sede dibattimentale dalla difesa di A., secondo cui i soldi raffigurati nelle fotografie summenzionate, scattate negli uffici il 4 maggio 2015, non sarebbero gli stessi rinvenuti in sede di perquisizione il 13 novembre 2015 nelle cassette di sicurezza, non è, a mente di questa Corte, credibile. In effetti, nei giorni attorno al 14 luglio 2015 le società L. SA e la società M. SA hanno traslocato i loro uffici da, dove non vi erano cassette di sicurezza, dove, come visto, L. SA aveva in gestione una cassaforte/ caveau con cassette di sicurezza. Questa Corte ritiene pertanto verosimile che parte dei soldi che B. deteneva in contanti in ufficio (v. interrogatorio di A. del 3 giugno 2016, act. MPC 13.02.0522-524), siano stati portati nelle cassette di sicurezza, appena queste sono state disponibili. 5.2.8 Quo all’origine criminale dei fondi – fondi che B. ha confermato essere parte dei fr. 4'250'000.-- precedentemente da lui ricevuti da parte di suo padre H. e da D. (v. supra consid. 5.2.6) – questa è stata accertata tramite la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB — n. 10539/99 R.G.N.R — n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. — proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Tali sentenze hanno accertato la
- 34 - SK.2021.3 commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estorsione e usura (act. MPC 18.01.4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 3904 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182). 5.2.9 Tali reati, tra cui in particolare il furto, la rapina, l’estorsione, l’usura, l’organizzazione criminale, costituiscono, per il diritto svizzero (v. art. 139, 140, 156, 157, 260ter CP), dei crimini – in casu oltretutto commessi da un’organizzazione criminale – e vanno dunque ritenuti reati a monte ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). 5.2.10 B. ha aggiunto che, in alcune occasioni, il denaro sarebbe stato introdotto nelle cassette insieme a A. e che tale denaro era stato utilizzato per effettuare dei cambi di valuta per poi essere restituito ai proprietari; A. lo avrebbe addirittura aiutato – recandosi negli uffici cambi per ritirare o cambiare i soldi – ad eseguire i cambi franchi euro per la restituzione in Italia (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. MPC 13.27.0024 e segg.). Confrontato a tali dichiarazioni, A. ha confermato essere possibile che qualche volta abbia cambiato valuta per conto di B., per importi di fr. 5'000.--/10'000.--, ma non per gli scopi indicati da B. (interrogatorio di confronto A. e B. del 26 novembre 2019, act. 13.27.0024 e segg.). 5.2.11 Ora, in merito all’accusa di cui al capo 1.3, le dichiarazioni di A. e di B. non coincidono perfettamente. Il coinvolgimento di A. in tale accusa risulta soprattutto da una chiamata di correo, ovvero da una dichiarazione con cui B., oltre a confessare la propria implicazione nella commissione del reato, accusa anche altri di averlo perpetrato. Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente, os