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Tribunale penale federale 27.11.2018 SK.2018.3

27. November 2018·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,501 Wörter·~1h 18min·7

Zusammenfassung

Organizzazione criminale (art. 260ter CP), ricettazione (art. 160 CP), denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304 CP), infrazione alla Legge federale sulle armi (art. 33 LArm);;Organizzazione criminale (art. 260ter CP), ricettazione (art. 160 CP), denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304 CP), infrazione alla Legge federale sulle armi (art. 33 LArm);;Organizzazione criminale (art. 260ter CP), ricettazione (art. 160 CP), denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304 CP), infrazione alla Legge federale sulle armi (art. 33 LArm);;Organizzazione criminale (art. 260ter CP), ricettazione (art. 160 CP), denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304 CP), infrazione alla Legge federale sulle armi (art. 33 LArm)

Volltext

Sentenza del 27 novembre 2018 Corte penale Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente del collegio, Miriam Forni e Giuseppe Muschietti, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni

contro

A., difeso dall'avvocato d'ufficio Costantino Testa Oggetto

Organizzazione criminale; ricettazione; denuncia mendace, subordinatamente sviamento della giustizia; infrazione alla legge federale sulle armi

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2018.3

- 2 - Fatti: A. L'11 luglio 2013 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), su richiesta della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) del 7 maggio 2013 (cl. 1 p. 05-000-0001 e segg.), ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A. ed ignoti per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP (cl. 1 p. 01- 000-0001). In seguito a diverse perquisizioni domiciliari intervenute il 18 agosto 2015, che hanno permesso di rinvenire e mettere al sicuro svariate armi e munizioni, l'indagine è stata estesa, il 16 settembre 2015, per violazione dell'art. 33 della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54) nonché per titolo di ricettazione ai sensi dell'art. 160 CP (cl. 1 p. 01-000- 0002 e segg.). Successivi atti d'indagine hanno in seguito portato, il 16 agosto 2016, ad un’ulteriore estensione del procedimento nei confronti di A. per violazione dell'art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e per sviamento della giustizia giusta l'art. 304 CP. Il procedimento è stato nel contempo esteso alle seguenti persone: B. per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, per denuncia mendace giusta l'art. 303 CP e per favoreggiamento ai sensi dell'art. 305 CP; C. per titolo di sviamento della giustizia secondo l'art. 304 CP e per favoreggiamento giusta l'art. 305 CP; D., figlio dello stesso A., per violazione dell'art. 33 LArm (cl. 1 p. 01-000-0005 e segg.). Con decisione del 30 gennaio 2017, il MPC ha da ultimo esteso il procedimento nei confronti di A. per titolo di denuncia mendace ai sensi dell'art. 303 CP (cl. 1 p. 01-000-0008 e segg.).

B. Nel corso dell'istruzione sono state ordinate svariate misure coercitive: più precisamente, sono state perquisite e sequestrate svariate relazioni bancarie riconducibili agli indagati (v. cl. 1 p. 07-001-0001 e segg.), sono state effettuate diverse perquisizioni domiciliari (v. cl. 2 p. 08-000-0001 e segg.) e misure di sorveglianza (v. cl. 3 p. 09-101-0001 e segg.; cl. 5 p. 09-501-0001 e segg.), compreso l’impiego di agenti infiltrati (cl. 5 p. 09-601-0001 e segg.). Gli oggetti e i valori patrimoniali che, in definitiva, il MPC ha deciso di mantenere sotto sequestro sono i seguenti:

Oggetti e valori ritrovati al domicilio di A. a U.

01.03.0001 Classificatore di colore nero con pagine scritte a mano e giustificativi finanziari 01.05.0001 Una busta con mittente E. contenente 3 fatture

- 3 - 01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS, calibro 9 Parabellum, Patented, numero di serie 1, magazzino con 10 cartucce 9x19 mm e 5 cartucce calibro sconosciuto 01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2, magazzino con 6 cartucce calibro 6.35 01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri di telefono 01.06.0004 F. AG, certificato azionario (copia) 01.07.0003 Nunchaku di metallo 01.07.0004 Sega tascabile 01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum 01.07.0006 4 proiettili 01.07.0007 Copia licenza di condurre di A. 01.07.0009 Tessera di acquisto G., a nome di H. TTT. 01.07.0010 Lebara, Prepaid Mobile-Set senza carta SIM, numero di telefono cellulare: 3 01.07.0011 Chiave della cassaforte Securemme

Oggetti e valori ritrovati presso il Garage I. GmbH a V.

04.01.0021 Sacco di plastica contenente delle munizioni: 11 cartucce Loose fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia 04.02.0008 Fionda 04.02.0009 Agenda 2014 J. 04.02.0015 Contratto di prestito tra K., V. (creditrice) e L. (debitore) del 3 gennaio 2014 04.02.0017 Delivery Note Orange al Garage I. GmbH concernente Samsung Galaxy S V G900 black LTE, numero d‘ordine 4 04.02.0018 Preventivo con il titolo "Recherche de contrats pour artistes" relativo a due persone dell'Ucraina 04.02.0020 GPS Tracker incl. carta SIM 5 04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6 04.02.0030 Manuale d’uso per GPS Tracker 04.02.0034 Custodia chip yallo Mobile Prepaid con PIN 7 PUK 8 IMEI 9 (senza carta SIM) 04.02.0040 Cellulare Nokia N76 spento incl. carta WIND IMEI 10 04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile Geco per fucile a canna 04.02.0043 Cartucce in contenitore nero 04.02.0044 Cellulare LG rotto senza batteria IMEI 11

- 4 - 04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB Serial number 12 04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB Serial number 13 04.03.0004 Scatola di cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco 04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle, Marke SK contenente 50 cartucce ciascuna 04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger

Oggetti e valori ritrovati nei locali soprastanti il Garage I. GmbH

05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga 05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia di cuoio 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro12/70 Clever Mirage 05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi

Oggetti e valori ritrovati al domicilio di D. a U.

07.04.0002 Pistola; marca Crvena Zastava calibro 7.65 mm, mod. 70 07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce 07.04.0004 una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" con 13 cartucce dello stesso tipo di cui alla posizione precedente 07.04.0005 Coltello a serramanico con meccanismo di apertura con una sola mano, contrassegno sulla lama Speed Lock 07.04.0006 Contratto di lavoro (due pagine) del 12 maggio 2014 sottoscritto da M. e N. GmbH 07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm.

C. Il 29 novembre 2017 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di B. (cl. 1 p. 03-000-0004 e segg.). Il medesimo giorno esso ha emesso due decreti d'accusa: uno nei confronti di C. per sviamento della giustizia (art. 304 CP) e favoreggiamento (art. 305 CP), condannando lo stesso a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.– cadauna sospesa per un periodo di prova di due anni e a una multa di fr. 800.– (cl. 1 p. 03-000-0011 e segg.); l'altro a carico di D. per violazione dell'art. 33 LArm, condannando il medesimo a

- 5 una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna da eseguire (cl. 1 p. 03-000-0015 e segg.).

D. Il decreto di accusa a carico di C. è cresciuto in giudicato il 29 novembre 2017, mentre contro il decreto a carico di D. quest'ultimo ha interposto opposizione in data 4 dicembre 2017 (v. cl. 1 p. 03-000-0018 e segg.), poi ritirata il 4 febbraio 2018 dinanzi a questo Tribunale (v. decreto SK.2018.2 del 22 febbraio 2018), con la conseguenza che anche la condanna penale a carico di D. è passata in giudicato.

E. Con atto d'accusa dell'11 gennaio 2018, inoltrato al Tribunale penale federale (TPF), il MPC ha chiesto il rinvio a giudizio di A. per organizzazione criminale (art. 260ter CP), ricettazione (art. 160 CP), denuncia mendace (art. 303 CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304 CP) e infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art. 33 LArm).

F. Il dibattimento ha avuto luogo il 30 agosto, il 3 settembre nonché il 9 e il 12 ottobre 2018. A. si è regolarmente presentato in aula.

G. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

G.1 Per quanto riguarda il MPC:

Dichiarare l'imputato A. autore colpevole di: - appartenenza e sostegno ad un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) - ricettazione (art. 160 CP) - denuncia mendace (art. 303 cifra 2 CP) subordinatamente sviamento della giustizia (art. 304 CP) - ripetuta infrazione alla legge federale e sulle armi (art. 33 LArm)

e di condannare A. ad una pena detentiva di 4 anni.

Esso chiede la confisca dei seguenti oggetti:

Nr. Oggetto 01.06.0001 Berretta con manico di legno 9x19 mm, modello 92FS- calibro 9 Parabellum, Patented, numero di serie 1 con magazzino contenente 10 cartucce 9x19 mm / 5 cartucce calibro sconosciuto

- 6 - 01.06.0002 Arma da fuoco portatile marca Erma modello EP 655, calibro 6.35/25, numero di serie 2 con magazzino 6 cartucce calibro 6.35 01.07.0003 Nunchaku di metallo 01.07.0005 Proiettile 9x19 mm Parabellum 01.07.0006 4 proiettili 04.01.0021 Sacco di plastica contenente delle munizioni: 11 cartucce Loose per fucile a pallini, una scatola Remington contenente 3 cartucce, una scatola Gros Gibier contenente una cartuccia 04.02.0042 Cartucce per fucile a pallini di cui 9 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga e un proiettile Geco per fucile a canna 04.02.0043 Cartucce in contenitore nero 04.03.0004 Scatola di cartucce per pistola 9 mm (contenente 50 pezzi) marca Geco 04.03.0005 Sacco di plastica contenente 3 scatole di cartucce 22 Long Rifle, marca SK contenente 50 cartucce ciascuna 04.03.0007 10 cartucce 9 mm Geco Luger 05.04.0003 4 cartucce per fucile a pallini di cui 2 cartucce per fucile a canna Rottwil e 2 cartucce a pallini 7.5 Saga 05.08.0004 Doppietta Robust calibro 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia di cuoio 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia incl. 18 cartucce calibro 12/70 Clever Mirage 05.09.0007 Sacchetto contenente 2 custodie nere per armi, un contenitore materiale di pulizia e una scatola di cartucce calibro 6.35 mm contenente 13 pezzi 07.04.0002 Pistola marca Crvena Zastava calibro 7.65 mm Mod. 70 07.04.0003 Sacchetto di plastica con 3 cartucce 07.04.0004 Una scatola "Remington UMC 50 Centerfire Pistol & Revolver Cartridges" contenente 13 cartucce dello stesso tipo di cui alla posizione precedente 07.05.0001 3 cartucce calibro 9 mm

Per i restanti oggetti, il MPC si rimette al giudizio della Corte.

Esso chiede che le autorità del Canton Berna siano incaricate dell'esecuzione della pena detentiva in applicazione dell'art. 74 LOAP.

Esso chiede che le spese procedurali siano addossate all'imputato. Queste ammontano ad un totale pari a fr. 88'009.80 (ovvero fr. 16'000.– per gli emolumenti e fr. 72'009.80 per i disborsi) che devono essere imputate ad A., e ciò come già si evince dall'atto d'accusa dell'11 gennaio 2018.

G.2 La difesa di A. chiede:

1. Di ordinare l’abbandono dei capi di accusa per i quali è sopraggiunta la prescrizione dell’azione penale, se del caso in applicazione della lex mitior, a dipendenza dei singoli fatti e reati imputati al Signor A.

- 7 -

2. Di prosciogliere il signor A. dal reato contestatogli di partecipazione e sostegno a un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.

3. Di prosciogliere il signor A. dal reato contestatogli di ricettazione ai sensi dell’art. 160 CP.

4. Di prosciogliere il signor A. dall’accusa di denuncia mendace ai sensi dell’art. 303 cifra 2 CP e in subordine di sviamento della giustizia ai sensi dell’art. 304 CP.

5. Qualora non prescritti e nella misura in cui siano ritenuti adempiuti gli elementi costitutivi del reato, di giudicare colpevole il signor A. per i capi di imputazione di cui al § 1.4 dell’atto di accusa e di condannarlo a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 80.– e una multa di fr. 500.–. L’esecuzione della pena pecuniaria andrà sospesa con un periodo di prova di due anni.

6. Di ordinare la restituzione all’imputato di tutto quanto non sia oggetto di una istanza di confisca, in particolare: - 01.03.0001 Classificatore di colore nero - 01.05.0001 1 busta mittente E. contenente 3 fatture - 01.06.0003 Fogli con appunti presi a mano e lista di numeri telefonici - 01.07.0003 Nunchaku di metallo - 01.07.0014 Sega tascabile - 04.02.0008 Fionda - 04.02.0015 Contratto di Prestito K. / L. - 04.02.0020 GPS Tracker incl. Carta SIM 5 - 04.02.0028 Carta SIM Sunrise IMEI 6 - 04.02.0030 Manuale d’uso GPS Tracker - 04.02.0040 cell. Nokia N76 incl. carta WIND IMEI 10 - 04.02.0044 cell. LG rotto senza batteria IMEI 11 - 04.03.0001 Copia forense del PC noname HDD01_300GB - 04.03.0002 Copia forense del PC noname HDD02_300GB - 05.08.0004 Doppietta Robust cal. 12 n. 222 canna n. 14 con cinghia - 05.08.0005 Cintura per cartucce da caccia - 07.04.0006 Contratto di lavoro del 12 maggio 2014 Non ci si oppone al mantenimento del sequestro sulle rimanenti armi e munizioni, che si chiede che siano vendute a cura dell’autorità, con successiva corresponsione del ricavo all’imputato, se del caso previa trattenuta a garanzia del pagamento delle spese procedurali e di giudizio.

- 8 - 7. Di accollare i 4/5 dei costi procedurali e di giudizio a carico della Confederazione.

8. Di riconoscere i costi della difesa d’ufficio nella misura e ammontare calcolati sulla base della notula dettagliata presentata. Tenuto conto della sua situazione finanziaria, si prescinde dall’imporre ad A. un eventuale rimborso a favore della Confederazione.

9. Si chiede che all’imputato sia riconosciuto a titolo di indennizzo (art. 429 CPP) un importo pari alla differenza tra la retribuzione ufficiale (fr. 230.– orari) e l’onorario integrale (fr. 350.– orari) da versare al difensore, calcolato in base alle notule dettagliate in atti.

H. La sentenza è stata oralmente comunicata con succinta motivazione in udienza pubblica il 27 novembre 2018. Il dispositivo della sentenza è stato consegnato alle parti.

Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

- 9 - La Corte considera in diritto:

Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali

1. 1.1 La Corte si è dapprima chinata sulle condizioni di luogo delimitanti il campo d’applicazione del Codice penale, scandagliando, in altre parole, la ricorrenza o meno delle giurisdizione elvetica.

1.1.1 Giusta l’art. 3 cpv. 1 CP il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.

In forza dell’art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il principio dell’ubiquità, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento.

Giusta l’art. 260ter n. 3 CP è punibile anche chi commette il reato di organizzazione criminale all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’art. 3 cpv. 2 CP è applicabile. Questa normativa, che si ispira all’art. 260bis n. 3 CP, è stata introdotta al fine di garantire l’applicazione della norma penale anche qualora l’organizzazione eserciti, perlomeno in parte, la propria attività criminale in Svizzera o intenda farlo, nella misura in cui qualcuno la sostenga o vi partecipi dall’estero. La normativa concretizza il principio secondo cui il diritto svizzero si applica alla partecipazione ad un atto principale commesso in Svizzera. Estendendo la sovranità territoriale in ambito penale, essa conduce a una dilatazione del principio d’ubiquità (art. 8 CP). Essa non si applica di riflesso allorquando i principi generali di cui agli art. 3 e segg. CP già da soli fondano la competenza giurisdizionale elvetica, conducendo in altre parole all’applicazione del Codice penale, segnatamente, e in particolar modo, allorquando l’autore partecipa o sostiene l’organizzazione criminale a partire dalla Svizzera (art. 3 cpv. 1 CP). La norma di cui all’art. 260ter n. 3 CP si iscrive di conseguenza nel solco del principio di territorialità ma anche nel suo corollario dell’ubiquità (art. 8 CP) che tende ad estendere la giurisdizione elvetica al fine d’evitare conflitti negativi di competenza, pure in casi in cui la fattispecie non presenta vincoli stretti con il nostro Paese, purché sussista un nesso di collegamento (DTF 133 IV 171 consid. 6.3). In tale ottica, affinché l’art. 260ter CP possa trovare applicazione, occorre che l’esercizio (effettivo o prospettato) dell’attività criminale (violenta o tesa a conseguire un illecito profitto) dell’organizzazione criminale sia inteso nello stesso senso di un atto principale, a cui il membro dell’organizzazione,

- 10 rispettivamente colui che la sostiene, partecipi in senso lato. Alla stessa stregua di un correo ad un’infrazione, per il quale non è necessaria alcuna partecipazione all’esecuzione dell’atto (DTF 125 IV 134 consid. 3a), ma che deve nondimeno vedersi opporre il luogo del risultato conseguito dai partecipanti all’infrazione, il membro di un’organizzazione criminale deve vedersi opporre i risultati delle attività criminali dell’organizzazione che si sono prodotti in Svizzera, anche se la sua partecipazione si è concretizzata esclusivamente all’estero. In applicazione dell’art. 8 cpv. 1 e 2 CP, la nozione d’esercizio di un’attività criminale deve di riflesso essere intesa non solamente con mente al luogo di commissione effettivo o prospettato delle attività dell’organizzazione criminale, ma anche con riferimento al luogo in cui il risultato si produce o avrebbe dovuto prodursi (sentenza del Tribunale federale 6B_422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 7.1).

1.1.2 Nel caso concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa (v. cl. 22 p. 925.5975), il nesso territoriale con il nostro Paese è palese visto che in base alle ipotesi accusatorie l’imputato avrebbe agito in Svizzera come membro delle “locali” di W. e X., segnatamente con traffici di armi, guardie armate a campi di marijuana, preparativi di traffici di stupefacenti e quindi “attività criminali” ai sensi dell’art. 260ter n. 3 CP. Per i restanti reati la competenza giurisdizionale elvetica è da ravvisare sulla scorta del principio di territorialità (art. 3 cpv. 1 CP). La giurisdizione svizzera è pertanto data su tutti i reati in esame.

1.2 In base all'art. 24 cpv. 1 CPP il reato di organizzazione criminale giusta l'art. 260ter CP sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti siano stati commessi prevalentemente all'estero oppure siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi. Per quanto riguarda in particolare la nozione di reato commesso prevalentemente all'estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2). Nella fattispecie la dimensione internazionale, sia dell'inchiesta nel suo insieme che del complesso fattuale oggetto dell'atto d'accusa, è pacifica, motivo per cui, alla luce di detta giurisprudenza, il MPC ha giustamente ammesso la sussistenza della giurisdizione penale federale. Inoltre, sottostando la causa sia alla giurisdizione federale in relazione all'art. 260ter CP, sia a quella cantonale per quanto attiene agli art. 160, 303, 304 CP e 33 LArm, il MPC ha riunito l'istruzione e il giudizio presso l'autorità federale conformemente all'art. 26 cpv. 2 CPP, mediante decisione del 16 settembre 2015, notificata sia alla difesa di A. che alla Procura generale del Canton Berna (v. cl. 1 p. 01-000-0002 e segg.), mediante decisione

- 11 del 16 agosto 2016, notificata sia alla difesa che alla Procura generale del Canton Berna nonché al Ministero pubblico del Canton Grigioni (v. cl. 1 p. 01-000-0005 e segg.) e mediante decisione del 30 gennaio 2017, notificata sia alla difesa che alle predette procure cantonali (v. cl. 1 p. 01-000-0008). Visto l’art. 26 cpv. 2 CPP e preso atto delle precitate decisioni del MPC, tutte rimaste incontestate e passate in giudicato, la giurisdizione federale va dunque pacificamente ammessa anche per questi ultimi reati. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale impedirebbero comunque alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria competenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1), qui palesemente non dati.

Questa Corte è dunque competente a giudicare tutti i reati oggetto dell’atto di accusa a carico di A.

2. La Corte esamina d’ufficio anche la questione del diritto materiale applicabile. L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale. Costituisce deroga a questo principio la regola della lex mitior di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, secondo cui il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione (principio applicabile anche alle infrazioni previste dalla LStup per rinvio dell’art. 333 cpv. 1 CP). La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, in AJP/PJA 2006 pag. 1473). Il giudice deve esaminare l’azione sia applicando il vecchio che il nuovo diritto, e stabilire in base al risultato quale sia la norma più favorevole all’imputato (DTF 126 IV 5 consid. 2c, con rinvii). Quale sia il diritto da applicare risulta dall’interazione tra le norme della parte speciale e della parte generale del diritto penale (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.1). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (DTF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del

- 12 - Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008 consid. 5.1).

2.1 I reati rimproverati ad A. sarebbero stati commessi dal 2003 al 18 agosto 2015. Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore l’ultima revisione del diritto sanzionatorio (RU 2016 1249; FF 2012 4181). La nuova normativa si prefigge da un lato di ridurre la molteplicità delle sanzioni possibili, apportando in particolare delle modifiche in ambito di pene con la condizionale, dall’altro di ripristinare in parte le pene detentive di breve durata, in particolare riducendo il limite massimo della pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere e reintroducendo le pene detentive a partire da un minimo di 3 giorni (FF 2012 4193). Il 1° ottobre 2016 sono altresì entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di espulsione di stranieri che commettono reati (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nel caso in disamina, ad A. sono imputati vari reati fra cui quello di organizzazione criminale (art. 260ter CP). Dato che quest’ultimo reato a partire dal 1° ottobre 2016 prevede l’espulsione obbligatoria ex art. 66a cpv. 1 lett. l CP, riservate le eccezioni di cui al capoverso 2 di questo stesso articolo, nel caso in esame il nuovo diritto non costituisce palesemente lex mitior per l’imputato, in quanto straniero (sull'applicabilità della norma in questione ai cittadini dell'Unione europea v. sentenza del Tribunale federale 6B_235/2018 del 1° novembre 2018, destinata a pubblicazione), motivo per cui, visto l’art. 2 CP, si applica di massima il diritto penale in vigore al momento dei fatti.

2.2 Dal 2003 ad oggi non vi sono però state solo modifiche del sistema sanzionatorio ma anche della LArm.

2.2.1 L’art. 33 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm; RS 514.45), nella sua versione in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008, recitava:

“È punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente, senza diritto, aliena, procura per mediazione, acquista, fabbrica, modifica, porta o importa armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2002 250).

Il 12 dicembre 2008 è entrata in vigore la seguente nuova versione del disposto:

- 13 - “È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, ripara a titolo professionale, modifica, porta o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2008 5517, per l’entrata in vigore cfr. la relativa ordinanza del Consiglio federale, RU 2008 5406).

Il 28 luglio 2010 è infine entrata in vigore la seguente (e attuale) formulazione dell'art. 33 cpv. 1 lett. a Larm:

“È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, senza diritto, offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni” (RU 2010 2902).

2.2.2 Secondo i capi d'accusa 1.4.4-1.4.10, 1.4.12 e 1.4.13, A. avrebbe posseduto armi e munizioni senza relativo permesso fino al 18 agosto 2015. L'atto d'accusa non indica la data d'inizio di tale possesso. Ai capi d'accusa 1.4.1-1.4.3 all'imputato viene contestato l'acquisto e il possesso senza diritto, dal 2010 al 18 agosto 2015, di tre armi.

In virtù del principio della lex mitior, occorre quindi determinare il diritto più favorevole all'imputato. Qualora, come nella fattispecie, la condotta è punibile sia in virtù delle vecchie legislazioni che di quella in vigore, bisogna paragonare le differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 22).

2.2.3 Una parte dei fatti rimproverati all'imputato è sanzionata dall'art. 33 cpv. 1 lett. a della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008 e una parte dei fatti dall'art. 33 cpv.1 lett. a nella versione entrata in vigore il 12 dicembre 2008 sino al 27 luglio 2010. Ambedue le versioni citate come pure quella in vigore dal 28 luglio 2010 sanzionano l'acquisto e il possesso di armi e munizioni. Nel caso di specie, come si è visto (cfr. supra consid. 2.2.1) la pena massima è la stessa sia nelle vecchie versioni che nel nuovo diritto, ossia la pena detentiva fino a tre anni. Per quanto riguarda la pena minima la legge prevede la pena pecuniaria anziché la multa di cui alla versione in vigore dal 1° marzo 2002 all’11 dicembre 2008.

- 14 - Vista la gravità dei reati rimproverati ad A., è tuttavia esclusa l’applicabilità di una mera pena pecuniaria. Non si impone dunque una comparazione fra la pena pecuniaria e la multa. In merito alla pena detentiva il diritto in vigore al momento dei fatti non ha subìto modifiche. Per le infrazioni commesse prima del 12 dicembre 2008 va dunque applicata la LArm del 1° gennaio 2002, per quelle commesse dopo, quella del 12 dicembre 2008.

2.2.4 Riassumendo, visto l’art. 2 CP, si applica il diritto in vigore al momento dei fatti.

3. La Corte ha esaminato d'ufficio anche il rispetto del principio accusatorio. L’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: da un lato serve ad informare e definire la materia di cui si discuterà nel processo (funzione informativa) e dall’altro serve a delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito (funzione delimitativa), potendo contare sul fatto che il Tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (cosiddetto principio di immutabilità). Il principio accusatorio ha natura costituzionale (v. art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost., nonché cpv. 6 n. 3 lett. a e b CEDU), è oggetto di una diuturna e vasta giurisprudenza (v. DTF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2 e 3; sentenze del Tribunale federale 6B_938/2017 del 2 luglio 2018 consid. 3.1; 6B_748/2017 del 30 maggio 2018 consid. 2.2; 6B_1217/2017 del 17 maggio 2018 consid. 1.1; 6B_28/2016 del 10 ottobre 2016 consid. 2.1; 6B_666/2015 del 27 giugno 2016 consid. 1.4.1; 6B_710/2015 del 16 dicembre 2015 consid. 1, pubblicato anche in forumpoenale 2017, pag. 10 e seg.) e dal 2011 è anche codificato agli art. 9, 325 cpv. 1 lett. f e 350 cpv. 1 CPP. In base all’art. 325 cpv. 1 lett. f e g CPP l’atto d’accusa deve segnatamente indicare, in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sarebbero stati commessi, nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute. Esso non ha lo scopo né di dimostrare né di provare le allegazioni del pubblico ministero, le quali saranno discusse durante il dibattimento. In questo senso non deve contenere prove o considerazioni volte a corroborare i fatti (sentenza del Tribunale federale 6B_938/2017 del 2 luglio 2018 consid. 3.1 e rinvio), ma solo le accuse in quanto tali e le disposizioni di legge pertinenti. Nel caso concreto, l’atto di accusa presentato dal Ministero pubblico della Confederazione a carico di A. specifica luoghi, tempi e modalità di commissione di tutti i reati in esame con sufficiente precisione e permette un effettivo esercizio dei diritti processuali dell’imputato, informandolo in maniera completa sulle accuse mosse a suo carico e delimitando il campo delle stesse in maniera chiara, conformemente a quanto richiesto dalle predette disposizioni di legge e dalla relativa giurisprudenza, la

- 15 quale, del resto, ammette eventuali imprecisioni relative a date e luoghi, nella misura in cui l’imputato non può comunque avere dubbi sui comportamenti concreti che gli sono rimproverati (sentenze del Tribunale federale 6B_166/2017 del 16 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_275/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 2.1; 6B_1141/2015 del 3 giugno 2016 consid. 1.1).

4. Giusta l'art. 278 CPP, se nell'ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell'ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l'imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati (cpv. 1). Se nell'ambito della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni vengono scoperti reati, le informazioni possono essere utilizzate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3 (cpv. 1bis). Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione (cpv. 3). Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento (cpv. 4).

4.1 In concreto, in data 18 agosto 2014 il MPC, nell'ambito del procedimento penale condotto contro A. e ignoti per titolo di appartenenza o sostegno ad un'organizzazione criminale giusta l'art. 260ter CP, ha inoltrato al Tribunale delle misure coercitive del Canton Berna (in seguito: TMC) una richiesta di proroga e di approvazione della sorveglianza ai sensi dell'art. 274 cpv. 1 CPP riguardante, tra l'altro, il collegamento telefonico 15 intestato a H. (v. cl. 3 p. 09-401-0058 e segg.). Con decisione del 20 agosto seguente, il TMC ha accolto la richiesta in questione, prorogando la sorveglianza attiva con effetto dal 21 agosto al 20 novembre 2014 (v. cl. 3 p. 09-401-0077 e segg.). Ora, nel suo rapporto del 27 maggio 2016 sulle risultanze relative all'analisi di supporti elettronici sequestrati (v. cl. 1 p. 05-000-0048 e segg.), destinato al MPC, la Polizia giudiziaria federale ha sostanziato, sulla base del contenuto di svariate conversazioni telefoniche intervenute tra il 29 settembre e il 2 dicembre 2014 tra A. e C. attraverso il collegamento telefonico di cui sopra, in uso ad A., nonché di documentazione frutto di svariate perquisizioni domiciliari avvenute il 18 agosto 2015, l'esistenza di sospetti relativi ai reati di infrazione alla legge sulla circolazione stradale, denuncia mendace (art. 303 CP), sviamento della giustizia (art. 304 CP), favoreggiamento (art. 305 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP). Con decisione del 16 agosto 2016 il MPC ha esteso il procedimento di cui sopra a B., C. e D. per i reati già evidenziati in precedenza (v. supra lett. A). Basandosi tali estensioni

- 16 - – relative a reati scoperti per caso e completamente diversi rispetto all'organizzazione criminale – essenzialmente sul contenuto delle conversazioni già evidenziate, il MPC avrebbe dovuto disporre senza indugio la sorveglianza e avviare la procedura di approvazione anche per tali nuovi reati, come previsto dall'art. 278 cpv. 3 CPP (v. DTF 144 IV 254 consid. 1.3; sentenze del Tribunale federale 6B_605/2018 del 28 settembre 2018 consid. 1.1 e 6B_228/2018 del 22 agosto 2018 consid. 1.1; HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, 2017, n. 1107 e segg., in particolare n. 1162 e segg.). Il MPC avrebbe dovuto chiedere al TMC, perlomeno al momento in cui vi è stata la relativa estensione del procedimento (avvenuta il 16 agosto 2016; v. cl. 1 p. 01-000-0005 e segg.), di poter utilizzare le informazioni derivanti dalla sorveglianza già in corso anche per i nuovi presunti reati (v. HANSJAKOB, op. cit., n. 1175). Gli atti dell'incarto non permettono di concludere che ciò sia avvenuto e il MPC ha in effetti ammesso al dibattimento di non averlo fatto (v. cl. 22 p. 920.004).

Giusta l'art. 141 cpv. 1 CPP, le prove raccolte in violazione dell'art. 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del CPP. Tale norma sancisce l'inutilizzabilità assoluta delle prove raccolte in violazione dei divieti di ordine generale contenuti all'art. 140 CPP. Pure di carattere assoluto è la conseguenza di inutilizzabilità quando prevista da specifiche norme del CPP (v. GALLIANI/MARCELLINI, in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda [ed.], Codice svizzero di procedura penale [CPP], Commentario, 2010, n. 1 ad art. 141 CPP). Tra le prove assolutamente non utilizzabili figurano le informazioni derivanti da scoperte casuali emerse nell'ambito di sorveglianze della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (v. GLESS, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 58 ad art. 141 CPP). In una recente sentenza di principio, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare l'inutilizzabilità delle prove derivanti da scoperte casuali che non hanno fatto l'oggetto di un'autorizzazione (v. DTF 144 IV 254 consid. 1.4.3; v. anche 6B_605/2018 consid. 1.1 e 6B_228/2018 consid. 1.1). Questo ha come conseguenza in concreto che le registrazioni topiche possono essere utilizzate soltanto per le accuse di organizzazione criminale. Per quanto riguarda gli altri reati, esse sono invece inutilizzabili, senza possibilità di procedere ad una ponderazione degli interessi ex art. 141 cpv. 2 CPP (v. GLESS, op. cit., n. 46 ad art. 141 CPP).

Va del resto sottolineato come il reato di sviamento della giustizia, contrariamente a quello di denuncia mendace, non figuri nemmeno nel catalogo dei reati per i quali può essere disposta la sorveglianza telefonica; ma anche quello di denuncia mendace vi figura a condizione che si riferisca ad un crimine o a un delitto (v. art. 269 cpv. 2 CPP). Dato che nel caso in esame si tratterebbe di una denuncia

- 17 mendace in riferimento ad una contravvenzione giusta l’art. 303 n. 2 CP, una sorveglianza telefonica non avrebbe potuto dunque essere autorizzata (v. art. 278 cpv. 1 CPP; DTF 141 IV 459 consid. 4.1 pag. 461 e seg.).

Accertata l’inutilizzabilità assoluta di queste prove per il reato di denuncia mendace, subordinatamente sviamento della giustizia, si è posto il quesito, in sede pregiudiziale, della possibilità o meno di condurre comunque un’istruttoria dibattimentale anche per il punto 1.3 dell’atto d’accusa (v. cl. 22 p. 920.004). Tuttavia, dato che la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di effetto indiretto (cosiddetta Fernwirkung) del divieto di utilizzare prove illecite secondo l’art. 141 cpv. 4 CPP, pur ispirandosi alla nota dottrina del diritto nordamericano “Fruit of the poisonous tree” (metafora coniata dal giudice Felix Frankfurter nella sentenza della Corte Suprema statunitense Nardone v. United States dell’11 dicembre 1939, sulla base di una giurisprudenza risalente al 1920; v. DRESSLER/THOMAS III, Criminal procedure, 4a ediz., 2010, pag. 494 e seg.), lascia margini di utilizzabilità qualora, sulla base di un corso ipotetico delle indagini, la prova conseguente sarebbe stata raccolta, almeno con una grande verosimiglianza, anche senza la prima prova illegale (DTF 138 IV 169 consid. 3.3.3; v. anche DTF 133 IV 329 consid. 4.5), non era possibile, a quello stadio della procedura, escludere a priori questa eventualità, per cui non vi era ragione di impedire che l’istruttoria venisse comunque effettuata. È chiaro comunque che, pur senza raggiungere determinati estremi della dottrina “Fruit of the poisonous tree”, la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero esige comunque che non vi sia nesso di causalità fra la prima e la seconda prova (v. DTF 138 IV 169 consid. 3.1), per cui questa Corte è arrivata alla conclusione che sulla base di un corso ipotetico delle indagini, non si possa ritenere che la prova conseguente sarebbe stata raccolta, almeno con una grande verosimiglianza, anche senza la prima prova illegale. Ne consegue che l’imputato deve essere prosciolto dal capo d’accusa 1.3 (v. infra consid. 12 e 13).

4.2 Pur non essendo stato oggetto di censura da parte della difesa la Corte ha esaminato d’ufficio anche la questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ottenute mediante rogatoria. Quest’ultime sono state correttamente approvate secondo la procedura penale italiana (v. cl. 10 p. 18-101-0246A [Milano] e 18-101-0274 [Torino]) e sono state regolarmente ottenute per vie rogatoriali (v. cl. 10 p. 18-101-232 e segg. [Milano] e p. 18-101-0253 e segg. [Torino]). Secondo la dottrina e la giurisprudenza italiane è possibile l’estensione ad altre persone della procedura per i reati menzionati nell’ordine di sorveglianza: in questo senso non ci si trova di fronte ad “altro procedimento” ex art. 270 CPP/I (v. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 45 ad art. 278 CPP e relativi riferimenti, nonché Codice di procedura penale

- 18 commentato, a cura di GIARDA/SPANGHER, 2017, pag. 2714 e segg.). Il fatto che A. non sia esplicitamente menzionato negli ordini di sorveglianza non costituisce dunque un ostacolo all’utilizzabilità di detto materiale nella presente procedura. Diritto procedurale determinante, per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, è infatti quello dello Stato richiesto (v. art. 3 n. 1 CEAG; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz. 2014, n. 272). Del resto non si tratta di intercettazioni domandate dalle autorità svizzere in via rogatoriale, ma di intercettazioni e osservazioni fatte in maniera autonoma dalle autorità italiane, ovviamente secondo le modalità del codice di rito estero (locus regit actum), trasmesse in un secondo tempo alla Svizzera in modo tale che le autorità del nostro Paese potessero valutare eventuali addentellati svizzeri delle inchieste italiane (v. cl. 22 p. 925.5823). Non vi è quindi nessun ostacolo all’utilizzo a fini probatori delle intercettazioni in questione.

5. Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'art. 159 CPP (art. 147 cpv. 1 CPP). In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande (art. 159 cpv. 1 CPP). Le parti non hanno quindi il diritto di essere presenti alla raccolta di prove da parte della polizia, come ad esempio in caso d'interrogatori da parte di quest'ultima di persone informate sui fatti (conclusione derivante, a contrario, dall'art. 147 cpv. 1 prima frase CPP; sentenze del Tribunale federale 6B_886/2017 del 26 marzo 2018 consid. 3.1; 6B_217/2015 del 5 novembre 2015 consid. 2.2, non pubblicato in: DTF 141 IV 423; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 6B_422/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 1.3; 6B_760/2016 del 29 giugno 2017 consid. 3.2.2). Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell'ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero (art. 312 cpv. 2 CPP; sentenze 6B_422/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 1.3; 6B_217/2015 del 5 novembre 2015 consid. 2.2, non pubblicato in: DTF 141 IV 423; cfr. anche DTF 139 IV 25 consid. 4.2 pag. 29 e seg.). Le prove raccolte in violazione dell'art. 147 CPP non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente (art. 147 cpv. 4 CPP). Il diritto specifico di partecipare e di collaborare deriva dal diritto di essere sentito (art. 107 cpv. 1 lett. b CPP). Esso può essere limitato solamente dalla legge (cfr. art. 108, 146 cpv. 4 e 149 cpv. 2 lett. b CPP; v. anche art. 101 cpv. 1 CPP). La rinuncia alla partecipazione può essere espressa o implicita, anticipata o a posteriori, potendo la rinuncia dell'imputato provenire anche dal suo difensore. Una rinuncia è altresì da desumersi se l'imputato non presenta le sue richieste in tempo utile e nella debita

- 19 forma. La rinuncia al diritto di presenza esclude la ripetizione dell'assunzione della prova (DTF 143 IV 397 consid. 3.3.1 pag. 402 e seg. con rinvii).

L'art. 6 n. 3 lett. d CEDU prevede che ogni accusato ha diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico (cfr. anche art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost.). In linea di principio, una deposizione incriminante può essere utilizzata solo se l'imputato ha avuto almeno una volta nel corso del procedimento un'adeguata e sufficiente possibilità di contestare la testimonianza e di porre domande al testimone dell'accusa. Affinché i diritti della difesa siano rispettati, l'imputato deve in particolare essere in grado di verificare la credibilità di una dichiarazione e di testare e contestare in contraddittorio il valore delle prove (DTF 133 I 33 consid. 3.1 pag. 40; 131 I 476 consid. 2.2 pag. 481; 129 I 151 consid. 3.1 pag. 153 e seg. e consid. 4.2 pag. 157, ognuno con rinvii; sentenza 6B_886/2017 del 26 marzo 2018 consid. 2.3.2). Di norma, ciò presuppone che l'interrogato si esprima (nuovamente) in merito alla questione in presenza dell'imputato (sentenze 6B_542/2016 del 5 maggio 2017 consid. 2.4; 6B_764/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 1.7.3; 6B_839/2013 del 28 ottobre 2014 consid. 1.4.2; 6B_369/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 2.3.3). Di norma, il diritto di porre domande deve essere concesso congiuntamente all'imputato e al suo difensore (sentenze 6B_542/2016 del 5 maggio 2017 consid. 2.3; 6B_208/2015 del 24 agosto 2015 consid. 8.3; 6B_324/2011 del 26 ottobre 2011 consid. 1.2; 6B_45/2008 del 2 giugno 2008 consid. 2.4). È possibile rinunciare al diritto al contraddittorio (cfr. DTF 125 I 127 consid. 6c/bb pag. 134; 121 I 306 consid. 1b pag. 309; 118 Ia 462 consid. 5b pag. 470; sentenze 6B_208/2015 del 24 agosto 2015 consid. 8.3; 6B_978/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.2, non pubblicato in: DTF 141 IV 305; 6B_529/2014 del 10 dicembre 2014 consid. 5.2, pubblicato in: DTF 140 IV 196; ognuno con rinvii).

Nel caso concreto la Corte ha direttamente interrogato i due pentiti, già peraltro sentiti in contraddittorio nella procedura predibattimentale, per cui i predetti princìpi sono stati pienamente rispettati. Per il resto le ulteriori testimonianze utilizzate, segnatamente quelle di O. e di P., non rappresentano in alcun modo l’unico fondamento del giudizio di colpevolezza (cosiddetta sole or decisive rule; v. TPF 2017 1 consid. 6 e riferimenti). La difesa non ha mai peraltro sollevato in proposito eccezioni di sorta (v. implicitamente anche cl. 22 p. 931.015 e seg.). Nulla osta quindi ad un loro utilizzo.

6. Da un controllo effettuato al momento della ricezione degli oggetti sequestrati da parte della Corte, è risultato che 8 cartucce 32 Auto R.P., registrate al

- 20 n. 07.04.0002.01, sono state inoltrate all'autorità giudicante senza figurare nella lista a pagina 15 e 16 dell'atto d'accusa (v. cl. 22 p. 100.073). Invitato a determinarsi su questo punto (v. cl. 22 p. 100.075), il MPC ha affermato quanto segue:

"In occasione della perquisizione del 18 agosto 2015 presso il domicilio di D., è stata rinvenuta la pistola Crvena Zastava, munita di magazzino all'interno del quale erano contenute le 8 cartucce. Nel verbale relativo alla perquisizione sia l'arma che il magazzino che le cartucce sono state registrate alla posizione numero 07.04.0002 (il magazzino con le 8 cartucce sono stati menzionati nelle osservazioni). La sottorubrica 07.04.0002.01, specifica che interessa le sole 8 cartucce, è stata aggiunta dalla Polizia giudiziaria federale (PGF) unicamente in occasione della consegna del materiale al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in data 11 marzo 2016 (doc. 08-000-0133/0134). Questo MPC ha ordinato in data 3 marzo 2016 il sequestro dell'arma comprensiva di magazzino e cartucce. L'imprecisione è relativa alla sola descrizione della posizione di cui al n. 07.04.0002, posizione che non specifica espressamente, oltre all'arma, anche il magazzino e le 8 cartucce" (cl. 22 p. 510.020).

Non dovesse essere condivisa la sua posizione, il MPC ha chiesto che il magazzino con le 8 cartucce in questione venga sequestrato. L'imputato, dal canto suo, dopo aver precisato che per la confisca fa testo esclusivamente l'atto d'accusa, ha chiesto la restituzione delle cartucce a D., aggiungendo che la richiesta di sequestro sarebbe manifestamente tardiva ed irricevibile (v. cl. 22 p. 521.006). Con scritto del 22 maggio 2018, il MPC ha confermato la sua posizione, rimettendosi al giudizio della Corte. Esso ha comunque preannunciato che avrebbe domandato alla Corte, in occasione dei dibattimenti, di concedere l'opportunità di modificare parzialmente il punto 1.4.3 dell'atto d'accusa estendendo i fatti contestati nei confronti dell'imputato anche al possesso senza diritto delle 8 cartucce rinvenute all'interno del magazzino della pistola Crvena Zastava calibro 7.65, mod. 70, n. di matricola 17, mantenendo le relative indicazioni di tempo e di luogo (v. cl. 22 p. 510.022).

La presente Corte rileva che le 8 cartucce registrate al n. 07.04.0002.01 risultano messe al sicuro il 18 agosto 2015, in occasione della perquisizione del domicilio di D. a U., e in base al verbale di perquisizione (v. cl. 2 p. 08-000-0056) erano contenute nel magazzino della pistola Crvena Zastava registrata al n. 07.04.0002. Esse figurano nell'elenco degli oggetti consegnati dalla PGF al MPC in data 11 marzo 2016 (v. cl. 2 p. 08-000-0133 e 0134), ma non sono contenute nell'elenco allegato all'ordine di sequestro del 3 marzo 2016 (v. cl. 2 p. 08-000- 0125, 0128 e 0129). Ora, nella misura in cui il magazzino con le 8 cartucce era,

- 21 al momento della perquisizione e sequestro, inserito nella pistola Crvena Zastava – nel verbale di perquisizione, nella rubrica "Bemerkungen", viene menzionato un "eingesetzes Magazin mit 8 Vollmantelpatronen" –, risulta credibile e logico quanto affermato dal MPC, ossia che sotto il numero 07.04.0002 sia compreso anche il magazzino con le 8 cartucce, parti integranti della pistola in questione. La sottorubrica 07.04.0002.01, che comunque è inclusa nella rubrica 07.04.0002 e quindi facente parte della lista di cui alla pagina 15 e seg. dell'atto d'accusa, è stata aggiunta dalla PGF solo in occasione della consegna del materiale al MPC l'11 marzo 2016, fatto che ha creato una situazione d'incertezza che questa Corte ha ritenuto importante chiarire, ma ciò non toglie che si tratta di una palese svista e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non vi è nessun motivo per non considerare confiscabile anche tutto quanto contenuto nella pistola e nel suo magazzino inserito, ovvero anche le munizioni.

7. Da quanto sopra discende che non vi sono ostacoli alla trattazione nel merito di tutti i capi contenuti nell'atto d'accusa. Per quanto riguarda la domanda di estensione presentata il 30 agosto 2018, e preannunciata nel predetto scritto del 22 maggio 2018, va preso atto che il MPC l'ha ritirata, per cui la questione non merita ulteriore disamina (v. cl. 22 p. 920.002 e seg.).

Sull'organizzazione criminale

8. A. è anzitutto accusato di organizzazione criminale.

8.1 Si rende colpevole del reato di partecipazione ad un’organizzazione criminale, ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP, chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. Commette il reato nella forma del sostegno, giusta l’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale. Riservato l’art. 3 cpv. 2 CP, è punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera (art. 260ter n. 3 CP).

8.2 Nell’ipotesi accusatoria importanti atti dell’organizzazione sarebbero stati commessi in Svizzera, segnatamente in relazione alla fornitura da parte dell'accusato di armi all'organizzazione, ai servizi di sorveglianza armata di piantagioni di canapa, all'intermediazione dell'accusato in traffici illeciti di sostanze stupefacenti nonché ad aiuti forniti a membri dell'organizzazione. In questo senso l’organizzazione sarebbe stata attiva non soltanto in Italia, ma

- 22 anche in Svizzera. Ne consegue che, in virtù dell’art. 260ter n. 3 CP, qualsiasi attività svolta in/per questa organizzazione è punibile secondo la predetta disposizione.

8.3 L’infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d’organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l’art. 275ter CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n. 3 e 140 n. 3 CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall’opacità verso l’esterno. La mancanza di trasparenza verso l’esterno si manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L’organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L’arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell’organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP, come ad esempio crimini contro il patrimonio o crimini giusta l’art. 19 n. 2 LStup (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l’attività dell’organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest’ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell’intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006 consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo, un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell’omertà e lo scopo criminale (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ediz. 2010, n. 1 ad art. 260ter CP).

Secondo giurisprudenza e dottrina corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, 2007, n. 15 ad art. 260ter CP). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996 consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).

- 23 -

8.4 La variante della partecipazione ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 1 CP si applica a tutte le persone funzionalmente integrate nell’organizzazione e concretamente attive nel perseguimento degli scopi criminali della stessa. Le attività concrete svolte per l’organizzazione non devono necessariamente integrare in sé e per sé fattispecie penali, ma possono costituire operazioni di vario tipo (ad esempio logistico, pianificatorio, organizzativo, finanziario ecc.), comunque strettamente legate alle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.3). La partecipazione può essere anche di natura informale e non presuppone l’esercizio di una funzione di quadro o comunque di particolare rilievo all’interno dell’organizzazione (DTF 131 II 235 consid. 2.12.1; 128 II 355 consid. 2.3).

8.5 La variante del sostegno ai sensi dell’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP si applica per contro nel caso di persone che, nonostante non facciano parte integrante dell’organizzazione, dall’esterno apportano un consapevole contributo a sostegno delle attività criminali dell’organizzazione. Il reato di sostegno ad un’organizzazione criminale presuppone che gli atti o le omissioni imputate al reo possano essere considerati un sostegno all’attività criminale in quanto tale dell’organizzazione e non come un mero appoggio ad un membro di quest’ultima (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP e dottrina citata). Il sostegno si distingue dalla partecipazione esclusivamente alla luce della posizione del reo per rapporto all’organizzazione: non è suo membro ma sostiene dall’esterno la sua azione contribuendo alla realizzazione del suo scopo (TPF 2005 127 consid. 3.1; TRECHSEL/VEST, Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 10 ad art. 260ter CP). Il sostegno ad un’organizzazione criminale è qualificato come crimine nel Codice penale, in questo senso il legislatore lo considera un’infrazione di particolare gravità. Il reato è commesso soltanto se l’autore ha l’intenzione di fornire un fattivo contributo al perseguimento degli scopi criminali dell’organizzazione (DTF 128 II 355 consid. 2.4 pag. 361). Il dolo eventuale è sufficiente per adempiere la fattispecie soggettiva del reato: è dunque necessario che la persona sappia o perlomeno preveda e accetti la possibilità che il suo contributo possa servire al perseguimento delle finalità criminali dell’organizzazione (DTF 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4).

9. A. è accusato di aver partecipato e sostenuto l'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta, la quale si distingue per il carattere unitario e verticistico, pur nella persistente autonomia delle singole articolazioni territoriali in specie operative in Lombardia, Piemonte e Calabria, associazioni mafiose che hanno esercitato o intendevano esercitare l'attività criminale in parte in Svizzera.

- 24 - Organizzazioni criminali che tenevano segreti la struttura e i suoi componenti e che avevano lo scopo di commettere atti di violenza criminale o di arricchirsi con mezzi criminali. Sodalizi criminali duraturi, dotati di una stabile e professionale struttura organizzativa, fondata su una gerarchia rigida e sulla ripartizione dei compiti secondo determinate regole gerarchiche, compartimentata e segreta nella sua struttura e nei suoi componenti al fine di durare nel tempo, i cui vertici, capi e membri erano interscambiabili, la cui azione si avvaleva della forza d'intimidazione, del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento, della violenza e dell'omertà per salvaguardare i propri interessi e la propria esistenza. Il suo scopo principale era la realizzazione di attività di natura criminale fra le quali reati contro il patrimonio, la vita e l'incolumità personale, traffici internazionali di stupefacenti, estorsioni, usure, furti, riciclaggio, corruzione, favoreggiamento di latitanti, ricettazione, reati in materia di armi ed esplosivi ed altri reati, con l'intenzione di contribuire all'esistenza delle organizzazioni criminali e di agire quale membro, sostenitore o persona di fatto arruolata.

Secondo la pubblica accusa, l'imputato avrebbe partecipato a partire almeno dal 2005 e sino ad almeno l’11 aprile 2011, alle espressioni lombarde della ‘ndrangheta, ovvero alle “locali” di W. e di X., con a capo Q. e R. Egli avrebbe ricevuto denaro per la fornitura di armi e procurato armi dalla Svizzera, richiedendo e ottenendo i servizi di membri della stessa locale per la sorveglianza armata di piantagioni di canapa in Svizzera. Egli avrebbe preso parte a riunioni di stampo ‘ndranghetistico della locale in questione, fungendo da intermediario per traffici illeciti di sostanze stupefacenti e fornito altro aiuto a membri delle “locali” di W. e X.

L'imputato è inoltre accusato di aver sostenuto a partire almeno dal 2003, le “locali” calabresi di Y. e Z., con a capo S. e T. Egli avrebbe in particolare partecipato a un incontro con membri della ‘ndrangheta in un casolare nel comune di Y., ricevendo da un membro della “locale” in questione del denaro per la fornitura di armi e fornendo in contropartita un imprecisato numero di armi ed altro aiuto a membri delle “locali” di Y. e Z. Egli avrebbe inoltre sostenuto, dal 19 settembre 2003 e sino ad almeno il 30 novembre 2004, il “crimine” torinese, in particolare gestendo per conto dei fratelli AA. e BB. attività economiche generanti profitti per la ‘ndrangheta.

9.1 Per quanto riguarda il requisito oggettivo dell’esistenza di organizzazioni criminali ai sensi dell’art. 260ter CP e della sopraccitata giurisprudenza (v. supra consid. 8.3), va rilevato che il funzionamento delle locali di W. e X., riconducibili a Q. e R., di Y. e Z., con a capo S. e T., nonché del "crimine" torinese, legato ai fratelli AA. e BB., è ampiamente descritto nelle sentenze passate in giudicato emanate

- 25 nei procedimenti penali italiani denominati "Infinito" per Milano (cl. 11 p. 18-101- 376 e segg.), "Crimine" per Catanzaro (cl. 15 p. 18-101-1795 e segg.) e "Minotauro" per Torino (cl. 10 p. 18-101-274 e segg.).

9.1.1 L'esistenza delle locali di W. e X. è attestata dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dell'11 novembre 2011 (v. pag. 514 e segg.) e confermata sia dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23 aprile 2013, Sezione Prima Penale (v. pag. 986 e segg.) che dalla sentenza della Corte suprema di cassazione, Sesta Sezione Penale, del 6 giugno 2014 (v. pag. 65 e segg.; pag. 157). Quest'ultima Corte ha in particolare evidenziato che "della esistenza della 'ndrangheta, quale associazione di stampo mafioso localmente così dominata, originariamente operante nelle province calabresi, numerose sentenze passate in giudicato hanno dato contezza, tanto che, per una espressa scelta del legislatore, il riferimento a tale consorteria criminale è stato esplicitamente inserito anche nel comma 8 dell'art. 416 bis cod. pen.: associazione per delinquere caratterizzata dall'esistenza di una pluralità di gruppi, spesso a base familistica, le 'ndrine, ciascuno avente una sua tendenziale autonomia operativa nell'ambito di ben definite circoscrizioni territoriali della Calabria. È l'esperienza giudiziaria rappresentata in numerose sentenze irrevocabili, oltre che nei risultati delle indagini svolte nel presente procedimento, a confermare le caratteristiche di quel sodalizio criminale di stampo mafioso, qualificato dalla presenza di un'articolata organizzazione di tipo gerarchicopiramidale, in cui le singole realtà territoriali ad essa riconducibili possono essere guidate da una pluralità di soggetti, con ruoli diversi […]. Gli elementi di prova acquisiti nel presente processo hanno consentito di avere conferma dell'esistenza di una sorta di fenomeno di 'colonizzazione', dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato nazionale precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un maggiore sviluppo economico e da un più elevato grado di ricchezza generale: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quella medesima organizzazione criminale, denominate organizzazioni 'locali', ciascuna delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle delle 'locali' o dei 'mandamenti' della organizzazione 'casa madre' calabrese; in ogni 'locale', così, erano stati riproposti rituali, regole di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale, con l'attribuzione di specifici 'gradi' o 'doti' a ciascun associato, con una simbologia ed un riti di affiliazione espressione di regole tradizionali 'ndranghetistiche, fissate per governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali. Le carte del procedimento hanno permesso di comprovare – per un verso – come le

- 26 numerose 'locali' istituite presso diversi comuni delle province lombarde, ognuna delle quali avente una propria tendenziale autonomia funzionale, si fossero, per così dire, consorziate ovvero confederate tra loro all'interno di una più ampia struttura, detta 'Lombardia', cui erano state assegnate funzioni di coordinamento tra le singoli 'locali' e di unitaria rappresentanza delle stesse verso l'esterno; e come – per altro verso – le vicende criminali di quel raggruppamento di più 'cellule', appunto la 'Lombardia', fossero state qualificate da una costante tensione con gli affiliati all'organizzazione-madre calabrese, vivendo situazioni di acceso contrasto con coloro che, dalla regione del Sud, avevano sperato di poter dirigere le iniziative delinquenziali degli appartenenti ai gruppi nordici, laddove questi ultimi, pur nel rispetto dovuto a chi di quelle regole associative era stato il fondatore, avevano alla fine acquisto una propria autonomia decisionale ed operativa. Di tali aspetti vi è una lineare ed apprezzabile ricostruzione nella sentenza gravata, nella quale sono stati tratteggiati, con rigore argomentativo e un convincente percorso logico, i dati salienti di un corretto giudizio probatorio, i cui risultati non appaiono censurabili in questa sede di legittimità. Ricostruzione che appare rispettosa dell'indirizzo ermeneutico privilegiato da questa Corte di Cassazione, che ha già avuto modo di puntualizzare come sia ben possibile la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. laddove, come nella fattispecie è accaduto, l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" con peculiari connotazioni e risulti aver conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche […]" (pag. 67-68). Con separato giudizio del 24 luglio 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha condannato Q., R. ed altri per appartenenza alla 'ndrangheta (v. cl. 11 p. 18-101-279 e segg.), sottolineando il ruolo apicale dei predetti, divenuti collaboratori di giustizia, in seno alle locali di W. e X. (v. pag. 115 e segg.). Q. è stato condannato ad una pena di sedici anni di reclusione, R. ad una pena di sei anni di reclusione. Va qui inoltre rilevato che entrambi sono stati oggetto di precedenti procedure penali sfociate in pesanti condanne. Mediante sentenza del 20 giugno 2011 emanata sempre dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano Q. è stato condannato a undici anni e sei mesi di reclusione per la commissione di gravi crimini nell'ambito dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte (v. cl. 11 p. 18-101-279 e segg.). Con sentenza del 4 febbraio 2013 della Corte d'Assise di Milano, R. è stato condannato ad una pena detentiva di 23 anni (v. cl. 10 p. 18-101-10 e segg.).

Dell'esistenza della locale di X. e W. e del ruolo ivi svolto dai predetti (per un resoconto sulle varie procedure penali intervenute in Italia v. sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione 6a penale, del 27 giugno 2014, pag. 1 e

- 27 segg., in cl. 11 p. 18-101-0279), non vi è dunque modo di dubitare e del resto nemmeno la difesa ha sollevato dubbi in proposito.

9.1.2 Le sentenze milanesi permettono altresì di confermare l'esistenza delle locali di Y. e Z., riconducibili a T. la prima e ad S. la seconda (v. sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dell'11 novembre 2011, pag. 143 e 156; sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, VIII Sezione penale, del 6 dicembre 2012, pag. 443 e 450).

9.1.3 Per quanto attiene, infine, al "crimine" torinese, la sua esistenza e il ruolo apicale dei fratelli AA. e BB. sono attestati dalla sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione V Penale, del 22 novembre 2013 (v. pag. 17, 39, 126, 195 e 413), dalla sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Torino del 2 ottobre 2012 (v. pag. 16 e segg.) e dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione IV Penale, del 5 dicembre 2013 (v. pag. 630 e segg.).

9.1.4 Sotto il profilo oggettivo le organizzazioni in questione corrispondono alla nozione di organizzazione criminale così come essa è stata sviluppata dalla giurisprudenza e dottrina sopraccitate (v. supra consid. 8.3). Che la 'ndrangheta sia un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP è assodato (v. TPF 2010 29 consid. 3.1; sentenze del Tribunale penale federale RR.2018.81 del 15 marzo 2018 consid. 4.4.5; RR.2016.246 del 14 febbraio 2017 consid. 3.3.3; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 1C_129/2017 del 20 marzo 2017 consid. 1.2).

9.2 Ciò posto si pone il quesito di sapere se A. abbia obiettivamente e soggettivamente partecipato a dette organizzazioni.

9.3 Secondo il punto 1.1.1 dell'atto d'accusa, l'imputato è accusato di aver partecipato, a partire almeno dal 2005 e sino ad almeno all’11 aprile 2011, in Svizzera ed in Italia, alla ’ndrangheta nella sua manifestazione delle predette “locali” di W. e X., a capo delle quali vi erano Q., dal 27 marzo 2008 e sino al suo arresto avvenuto il 13 luglio 2010, e R., affiliato alla ’ndrangheta calabrese e capo locale dal 13 luglio 2010, sino al suo arresto avvenuto l’11 aprile 2011, associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico la cui esistenza e operatività è stata accertata con sentenze passate in giudicato, i cui settori illeciti specifici si estendevano alla realizzazione di reati contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità personale, a traffici internazionali di stupefacenti, ad estorsioni, ad usure, a furti, a riciclaggio, a corruzione, a favoreggiamento a favore di latitanti, a ricettazione, a reati in materia di armi ed esplosivi e ad altri reati, segnatamente, ricevendo dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico denaro per la

- 28 fornitura di armi dalla Svizzera e procurando loro armi dalla Svizzera, richiedendo e ottenendo i servizi di due membri della locale di W. per la sorveglianza armata di piantagioni di canapa in Svizzera, prendendo parte a riunioni di stampo ‘ndranghetistico della locale in questione alle quali era invitato secondo la sua funzione e nel contesto delle quali avvenivano affiliazioni o decisioni operative nei settori illeciti specifici all’organizzazione, fornendo appoggio logistico, facendo da autista al capo locale, cucinando per il sodalizio, fungendo da intermediario a favore di membri delle “locali” di W. e X. per traffici illeciti di stupefacenti, fornendo altro aiuto a membri delle stesse qualora fosse stato richiesto o di sua iniziativa, segnatamente procurando a membri delle organizzazioni alloggio presso alberghi in Svizzera e fungendo personalmente da messaggero, a favore di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia e in relazione ai fini illeciti perseguiti dalle associazioni mafiose di stampo ‘ndranghetistico, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi. Più particolarmente, l'imputato è accusato di avere:

- fra il 29 ottobre 2007 ed il 30 dicembre 2008, in Svizzera a UU., a U. e in Italia a VV., dapprima acquistato a UU. senza diritto e senza permesso d’acquisto d’armi per l’importo di fr. 2'000.– da CC., poi detenuto senza diritto in Svizzera e successivamente fornito in Svizzera senza diritto a Q., in occasione di una delle sue visite in territorio svizzero, nonostante A. fosse intenzionato a recapitargliela personalmente in Italia, la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17, nella consapevolezza che tale arma era destinata ad attività criminose delle organizzazioni di stampo ‘ndranghetistico riconducibili a Q. e alle “locali” di W. e X., arma rinvenuta con inserito il caricatore e con 7 cartucce e sequestrata nell’ambito della perquisizione avvenuta il 30 dicembre 2008 da parte dei Carabinieri della Compagnia di X. nell’ambito del procedimento penale n. 43733/06 (operazione denominata “Infinito”) a VV. in un deposito della ditta DD. S.r.l, ditta che ha la sua sede a WW. accanto al Bar EE., luogo di incontri dei sodali del “locale” di W. e gestito da FF., zio materno di Q. e membro affiliato alla “locale” di W. con il ruolo di “Contabile”, arma trasportata nel deposito da GG., alias GG.a. e membro affiliato alla stessa “locale” (v. punto 1.1.1.1 atto d'accusa);

- nel corso del 2008, in particolare fra il 26 giugno 2008 ed il 6 luglio 2008, in Svizzera e in Italia a XX. e a Milano, ricevuto assegni da Q. per la fornitura di almeno 3 pistole e fornito successivamente a quest’ultimo dalla Svizzera le pistole richieste, nella consapevolezza che le stesse erano destinate all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di W. e suoi membri, fra i quali Q. (punto 1.1.1.2 dell'atto d'accusa);

- 29 -

- al più tardi il 28 febbraio 2010, in Svizzera ed in Italia a YY., fornito e fatto dono a HH., membro della “locale” di W. e affiliato alla stessa dal 28 febbraio 2010, affiliazione alla quale ha assistito anche A., di una pistola proveniente dalla Svizzera e simile a una semiautomatica marca SIG 210, edizione speciale per il 700esimo giubileo, calibro 9 mm, HH. che in data 28 febbraio 2010 a YY. è stato visto da Q. e anche da R. in possesso di detta arma e meglio al tiro al volo di YY., che si identifica nel Bar Ristorante e Tiro al Volo ZZ., gestito dallo stesso HH., nella consapevolezza che tale arma era destinata all’esecuzione delle attività criminose cui era dedita la “locale” di W. e i propri membri, fra i quali HH. (v. punto 1.1.1.3 dell'atto d'accusa);

- nel mese di ottobre 2007, in Svizzera a UUU., a VVV. e in Italia, richiesto e ottenuto da Q., in occasione di un incontro in Italia nel quale A. si è presentato in compagnia di II. a bordo di un‘autovettura marca Mercedes, la messa a disposizione, dietro pagamento, di due uomini nelle persone dei cugini di Q., due fra JJ., KK. e LL., membri affiliati alla ’ndrangheta e in particolare alla locale di W., consegnando a questi ultimi delle armi che già erano in Svizzera per garantire una sorveglianza armata per alcuni giorni di piantagioni di canapa situate su una superficie di circa 7,5 ettari totali di terreno agricolo nei predetti comuni bernesi, in cambio di un compenso di fr. 5'000.–, compenso versatogli a sua volta da O., denaro che quest’ultimo ha ricevuto da P. (v. punto 1.1.1.4 dell'atto d'accusa);

- nel mese di agosto 2010, in Svizzera e in Italia a WWW., presso un uliveto di proprietà dei genitori di MM. sito a WWW., nelle vicinanze di Y., partecipato in veste di rappresentante della locale di W., su invito di R., divenuto capo della locale di W. in seguito all’arresto di Q. avvenuto il 13 luglio 2010, congiuntamente allo stesso R., a NN., a OO., a PP., a QQ. nonché l’allora capo della “locale” di Y., RR., tutti membri affiliati alla ‘ndrangheta, alla riunione finalizzata all’affiliazione di MM. alla ’ndrangheta (v. punto 1.1.1.5 dell'atto d'accusa);

- almeno a far tempo dal 7 marzo 2008 e il 21 marzo 2008, in Svizzera e in Italia a XXX., frequentato come punto di riferimento per incontri di ‘ndrangheta con Q. e SS., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., il maneggio “TT.” di XXX., il 21 marzo 2008 recatosi al maneggio a bordo dell’autovettura Skoda Fabia di colore grigio con targa svizzera 18 in uso ad A., maneggio che A. sapeva essere un luogo d’incontro e vera e propria base logistica per i summit tra membri delle predette locali, nonché deposito e nascondiglio per

- 30 armi, munizioni e bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva (v. punto 1.1.1.6 dell'atto d'accusa);

- in data 7 maggio 2008, in Svizzera e in Italia WW., presso il bar EE. gestito da FF., zio materno di Q. e membro affiliato alla “locale” di W. con il ruolo di “Contabile”, incontrato SS. ed KK., entrambi affiliati alle locali di W. e di X., bar ubicato accanto ai locali della ditta DD.S.r.l, in un deposito della quale sono state sequestrate in data 30 dicembre 2008 diverse armi del sodalizio facente capo alla “Locale di W.” fra cui la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle, calibro 44 Magnum, numero di matricola 17 e presso il quale si tenevano riunioni di ‘ndrangheta della locale di W. ma anche di altri affiliati alla ‘ndrangheta, una di tali riunioni tenutasi lo stesso 7 maggio 2008 giorno in cui è stata monitorato l’incontro di diversi affiliati alla locale di W. ed altri membri della ‘ndrangheta, fra cui S., Q., AAA., FF. e altri due uomini non meglio identificati i quali si sono allontanati verso le ore 18:45 a bordo di un’autovettura con targhe svizzere (punto 1.1.1.7 dell'atto d'accusa);

- in data 28 febbraio 2010, in Svizzera e Italia a YY., partecipato alla riunione di ‘ndrangheta delle “locali” di W. e di X. tenutasi presso il Tiro al volo di YY. che si identifica nel Bar Ristorante e Tiro al Volo ZZ., gestito da HH., riunione nella quale A. ha assistito all’affiliazione di HH. alle locali in questione e gli ha fornito e portato in dono la pistola simile ad una semiautomatica marca SIG 210, edizione speciale per il 700esimo giubileo, calibro 9 mm, in occasione di tale incontro di ‘ndrangheta è stata inoltre conferita la dote di "Vangelo" a BBB., CCC., OO. e PP., ed è stata conferita a DDD. la carica di "Capo giovani", accompagnando a tale riunione di ‘ndrangheta Q. a bordo del veicolo Hummer, di colore bianco in uso ad A., e apportando, nel corso di questa riunione, anche il proprio sostengo materiale e meglio cucinando per i membri presenti e partecipando alla “mangiata” (v. punto 1.1.1.8 dell'atto d'accusa);

- a far tempo dal 2006 e in particolare nell’autunno del 2006, in Svizzera in territorio di YYY. e U. e in altre località ed in Italia, fatto da tramite per Q. ed EEE., entrambi affiliati alle “locali” di W. e di X., nell’esame delle campionature di sostanze stupefacenti, ovvero marijuana e cocaina, allo scopo di finalizzare delle compravendite di delle suddette sostanze per ingenti quantitativi non inferiori a 20 o 30 chilogrammi a fornitura, con individui di origine turche, favorendo l’espansione internazionale delle attività criminose legate al traffico di stupefacenti cui erano dedite le “locali” in questione, compravendite però non concluse a causa della scarsa qualità dello stupefacente mostrato (v. punto 1.1.1.9 dell'atto d'accusa);

- 31 -

- a partire dal 2005 e almeno fino al 13 luglio 2010, in particolare, il 21/22 ottobre 2006, il 24/25 novembre 2006, il 25 gennaio 2007 e il 10 novembre 2008, in Svizzera, nella zona di V. e in altre località, fornito sostegno logistico a Q. e ai membri delle “locali” di W. e X. che all’occasione lo accompagnavano, in occasione dei loro spostamenti in Svizzera finalizzati all’acquisito di armi e stupefacenti, segnatamente procurando loro alloggio presso un albergo di cui conosceva il proprietario e presso il quale non venivano richiesti documenti di identità e facendosi carico delle spese relative al loro soggiorno in Svizzera (v. punto 1.1.1.10 dell'atto d'accusa);

- a partire dal 2005, in particolare dopo il 27 marzo 2008 e fino al 13 luglio 2010, in Italia ed in Svizzera in diverse località, fatto personalmente da messaggero per conto di membri di spicco della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia, quali S., T., FFF. ed Q., in relazione ai fini illeciti dalla stessa perseguiti e ciò, per evitare che le autorità di perseguimento penale intercettassero i messaggi e risalissero così ai membri di spicco dell’organizzazione (v. punto 1.1.1.11 dell'atto d'accusa).

L'imputato, dal canto suo, nella misura in cui non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha contestato le accuse nei suoi confronti riguardanti la sua presunta partecipazione all'organizzazione criminale in questione, sia in sede predibattimentale (v. cl. 8 p. 13-000-0076 e segg.; p. 13-000-0084 e segg) che dibattimentale (v. cl. 22 p. 931.007 e segg., in part. 015).

9.3.1 Per quanto riguarda i fatti contestati dal MPC all'imputato in relazione all'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale, vi sono innanzitutto da evidenziare i riscontri oggettivi relativi a svariate forniture di armi da parte del predetto a membri delle locali in questione. Le dichiarazioni di Q. e R. costituiscono infatti una chiamata di correo (seppur di differenti procedimenti: il loro in Italia, il presente in Svizzera), ovvero una dichiarazione con cui il suo autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione di un reato, accusa anche altri di averlo perpetrato (v. MINI, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414). Conformemente al principio della libera valutazione delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, tali dichiarazioni e decide se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito di tale valutazione spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è "vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti,

- 32 suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo (sentenze del Tribunale federale 6B_155/2013 del 17 settembre 2013 consid. 2.2 e 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).

9.3.1.1 Per quanto concerne la pistola semiautomatica IMI modello Desert Eagle (v. cl. 15 p. 18-101-1720), di cui al punto 1.1.1.1 dell'atto d'accusa, sequestrata in Italia (in un deposito della ditta DD. S.r.l., accanto al Bar EE. a WW., luogo d'incontri della locale di W.) nell'ambito dell'inchiesta Infinito e trasmessa per via rogatoriale al MPC (v. cl. 12 p. 18-101-0805 e segg.), occorre innanzitutto rilevare l'esistenza di un contratto di compravendita del 28 ottobre 2007 tra GGG., in quanto venditore, e CC., in quanto acquirente (v. cl. 7 p. 12-012-0012) e uno, del 29 ottobre 2007, tra CC., in quanto venditore e A., in quanto acquirente (v. cl. 7 p. 12-012-0013). Confrontato con tali documenti, CC. ha confermato di aver acquistato l'arma in questione presso il poligono di tiro di GGG. a UU., poligono frequentato anche da A.. Avendo trovato l'arma troppo grande e potente e sapendo che anche l'imputato era interessato alla stessa, CC. ha deciso di rivendergliela al prezzo di fr. 2'000.– (v. cl. 7 p. 12-012-0005).

Nel suo interrogatorio predibattimentale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18- 101-1698 e 1699), nonché in quello dibattimentale (v. cl. 22 p. 933.007) Q. ha confermato di aver ricevuto l'arma in questione dall'imputato in Svizzera nel 2007, dopo averla visionata in compagnia di SS. Sul fatto che l'imputato sapesse o potesse immaginare l'utilizzo criminale che Q. avrebbe potuto farne non v'è dubbio, dato che egli era al corrente del contesto criminale in cui si muoveva Q. (v. infra consid. 9.3.3). Quest'ultimo ha del resto affermato che non occorreva di certo spiegare ad A. a cosa servivano le armi da lui fornite, precisato che l'imputato si è addirittura ritrovato ad accompagnare Q. allorquando quest'ultimo andava a riscuotere denaro frutto di estorsioni. Egli ha puntualizzato che le armi, tutte schedate, venivano utilizzate per azioni delittuose, come estorsioni o omicidi. A seconda del tipo di azione veniva impiegata un'arma differente. In Calabria venivano utilizzati fucili automatici, a Milano pistole potenti ma di piccole dimensioni. L'omicidio di HHH. sarebbe stato compiuto da Q. e R. con due pistole a tamburo. La pistola di cui sopra è stata sequestrata dalle autorità italiane a VV. il 30 dicembre 2008, in un'area della famiglia dello zio di Q., FF. (v. sentenza della Corte Suprema di cassazione, Sesta sezione penale, del 5-6 giugno 2014, p. 25, in cl. 11 p. 18-101-0376). A dire di Q., l'imputato, alla notizia del sequestro, si è mostrato molto preoccupato, dato che il numero di matricola dell'arma non era stato limato, come solitamente si faceva, ciò che avrebbe permesso di risalire all'utilizzatore svizzero. Q. ha ancora confermato in sede dibattimentale come l'organizzazione criminale potesse fare affidamento sull'imputato per quanto riguarda segnatamente la fornitura di armi (v. cl. 22 p. 933.004). Egli ha pure

- 33 confermato di aver ricevuto in Svizzera la pistola Desert Eagle dall'imputato (v. cl. 22 p. 933.007), il quale non poteva non sapere che l'arma sarebbe stata utilizzata per scopi criminali (v. cl. 22 p. 933.006). Egli ha spiegato in aula come per la 'ndrangheta sia importante scegliere l'arma giusta a dipendenza del tipo di reato da commettere. Se al Sud viene utilizzato piuttosto il fucile, al Nord l'organizzazione preferisce operare con pistole potenti, come appunto la Desert Eagle (v. cl. 22 p. 933.007). L'imputato ha riconosciuto in aula la pistola in questione, affermando che Q., al quale era molto piaciuta, se l'era presa una volta che si trovava da lui in Svizzera (v. cl. 22 p. 931.009). Egli ha dichiarato di averla comprata regolarmente mediante un contratto, aggiungendo: "pensavo di fare un contratto con lui in un secondo tempo, che mi firmasse un foglio. Gliel'ho data in fiducia. In un secondo tempo si poteva risolvere tutta la faccenda". In pratica, Q. gli avrebbe pagato l'arma in un secondo tempo, al prezzo d'acquisto (ossia fr. 2'000.–), visto che sul momento non aveva abbastanza denaro (v. ibidem); il pagamento non sarebbe tuttavia più avvenuto (v. cl. 22 p. 931.010; cl. 22 p. 933.007). La pistola è stata trovata e sequestrata in Italia nell'ambito di una perquisizione avvenuta il 30 dicembre 2008 da parte dei Carabinieri della Compagnia di X. nel quadro della procedura "Infinito" a VV., in un deposito della ditta DD. S.r.l., con il numero di matricola ancora ben visibile. In tale deposito sono del resto state trovate svariate armi appartenenti alla locale di W. (v. cl. 10 p. 18-101-0233 e 0234 e 18-101-0246; v. cl. 22 p. 933.010). Il MPC ha dunque giustamente concluso che l’agire dell’imputato in relazione alla fornitura di detta pistola sia oggettivamente e soggettivamente tipico di un membro dell’organizzazione criminale in questione.

9.3.1.2 Confrontato con il contenuto di un'intercettazione telefonica italiana del 26 giugno 2008, riguardante un colloquio intervenuto tra lui e A. (v. cl. 10 p. 18-101-0246B e cl. 15 p. 18-101-1721 e 1722; cl. 6 p. 10-000-0171), Q. ha confermato di aver consegnato al secondo, a Milano, tra il 3 e il 6 luglio 2008, degli assegni per il pagamento di una fornitura di armi (v. punto 1.1.1.2 dell'atto d'accusa; cl. 15 p. 18-101-1699): capitava infatti, a volte, che A. segnalasse a Q. le sue disponibilità in armi e che lo stesso, esplicitata la sua intenzione d'acquisto, gli desse degli anticipi di pagamento. L'utilizzo di assegni era facilitato dal fatto che A. avesse una persona di fiducia (un genero o un cognato) che lavorava in banca; per ogni altra persona tali operazioni venivano effettuate solo mediante denaro contante. Il metodo di pagamento mediante assegni tra Q. e l'imputato è stato confermato in aula da Q. stesso (v. cl. 22 p. 933.007). Certo l'imputato ha negato di aver ricevuto assegni da Q. per il pagamento di armi (v. cl. 22 p. 931.010), tuttavia non si vede perché Q. debba avere mentito. La sua dichiarazione è lineare e nasce dal preciso confronto con i contenuti di un colloquio intercettato tra lui e A. stesso: un colloquio spiegato da Q. in maniera logica e pienamente credibile. A. ha del

- 34 resto confermato di avere un parente che lavorava in banca per cui anche nei suoi contorni l’episodio è inserito in un quadro coerente, costante e lineare (v. cl. 22 p. 931.10). Q. ha anche aggiunto che gli assegni si usavano comunque solo con persone di fiducia, come appunto A. Altrimenti si usava il contante. Anche sotto questo profilo l’agire dell’imputato è dunque tipico di una persona ben inserita nell’organizzazione criminale.

9.3.1.3 Nel suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1699 e 1700), Q. ha dichiarato che in un incontro avvenuto presso il bar-ristorante e tiro a volo ZZ., HH., gestore dell'infrastruttura e membro della locale di W., avrebbe mostrato ai presenti, tra i quali R., una pistola semiautomatica SIG Sauer regalatagli dall'imputato (v. punto 1.1.1.3 dell'atto d'accusa; cl. 15 p. 18-101- 1723). Quanto precede è stato inoltre confermato da R. in occasione del suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1730), il quale, unitamente ad altri, avrebbe provato l'arma proprio nel centro di cui sopra. Egli ha precisato che il giorno in questione, a YY., c'era anche l'imputato, il quale si era presentato con la sua auto marca Hummer bianca. Un'osservazione effettuata dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, Sezione Anticrimine di Milano, intervenuta il 28 febbraio 2010 ha attestato la presenza quel giorno, presso il bar-ristorante e tiro a volo ZZ., sia di un'auto la cui targa è risultata essere intestata a R. che dell'Hummer bianco in questione, anche se la targa di quest'ultimo non è stata visualizzata dai carabinieri (v. cl. 10 p. 18-101- 0030). Q. ha confermato ancora in aula di aver visto l'arma in questione in possesso dei fratelli HH. e CCC., in occasione di una riunione di 'ndrangheta avvenuta al bar-ristorante e tiro a volo ZZ., arma regalata ai predetti dall'imputato (v. cl. 22 p. 933.004). Che si trattò di un regalo fatto da A. a HH. e CCC., in occasione dell'affiliazione di uno dei fratelli HH. e CCC., Q. lo venne a sapere sia da A. stesso che dai fratelli HH. e CCC. (v. cl. 22 p. 933.004 e 011). Dell'arma e della riunione di 'ndrangheta in questione ne ha riferito anche R., il quale ha affermato a sua volta che la pistola era stata procurata dall'imputato (v. cl. 22 p. 932.004). Quest'ultimo ha negato di aver procurato tale arma ai fratelli HH. e CCC. (v. cl. 22 p. 931.009). La sua smentita non è tuttavia credibile e contrasta con il quadro probatorio così come emerge sia dalle concordanti, lineari e costanti dichiarazioni dei pentiti che dalle osservazioni della polizia italiana. Anche questo fatto è dunque provato e non vi è dubbio che sia avvenuto nel contesto di un’organizzazione criminale e che l’imputato non possa che avere agito in qualità di suo membro.

9.3.2 Q. ha altresì dichiarato di aver inviato ad A., su esplicita richiesta di quest'ultimo, i suoi cugini JJ. e LL. o KK., persone affiliate alla locale di W., per aiutarlo nella sorveglianza di una piantagione di canapa in Svizzera (v. punto 1.1.1.4 dell'atto

- 35 d'accusa; cl. 15 p. 18-101-1701). Tale sorveglianza doveva servire a proteggere il raccolto da possibili assalti ad opera di turchi o di altre persone. Le armi necessarie per la sorveglianza sono state messe a disposizione dall'imputato, il quale ha provveduto anche a ricompensare le persone messe a disposizione da Q. Una parallela inchiesta penale portata avanti dal Ministero pubblico del Canton Berna in ambito di stupefacenti ha permesso di stabilire che il compito di sorvegliare le piantagioni di canapa, situate nei comuni di UUU. e VVV., è stata affidata ad A. da O., imputato nell'inchiesta bernese, il quale ha consegnato fr. 5'000.– ad A. per l'esecuzione di tale mansione, denaro che O. ha ricevuto a sua volta da P., coindagato nel procedimento bernese (v. cl. 17 p. 18-206-0320 e segg.; p. 18-206-0426 e 0427; p. 18-206-0532 e 0533; cfr. anche cl. 17 p. 18- 206-0003 e segg. nonché cl. 17 p. 18-206-0315 e segg., in part. 0320). O. ha confermato l'impiego, da parte di A., di due italiani provenienti da Milano (v. cl. 17 p. 18-206-0426). Da notare che P. ha dichiarato che l'imputato sorvegliava armato i campi di cui sopra e che per tale attività egli si è fatto aiutare da due italiani di cui non ha voluto fare il nome per non coinvolgerli (v. cl. 7 p. 12-003- 0008). Anche se né P. né O. hanno dichiarato espressamente che i due italiani avrebbero eseguito la sorveglianza con delle armi, ciò deve essere desunto dalle dichiarazioni di P. in punto alla sorveglianza armata effettuata da A. Non si vede infatti per quale motivo l'imputato avrebbe dovuto, con l'aiuto dei due italiani, cambiare modus operandi passando da una sorveglianza armata ad una non armata. Le armi erano del resto una passione di A. (v. cl. 22 p. 931.005), il quale ne possedeva diverse, e tutte pronte all'uso, come testimoniato dai sequestri effettuati al suo domicilio e al garage I. In aula Q. ha confermato in toto le sue precedenti dichiarazioni (v. cl. 22 p. 933.007). L'imputato ha dichiarato di non essere mai stato armato per la sorveglianza dei campi e che poteva difendersi anche senza armi, essendo cresciuto in strada nonché cintura nera di karate (v. cl. 22 p. 931.003). Egli ha aggiunto che ad aiutarlo in questo compito vi sono state altre tre persone, ossia un certo signor III., con suo padre e suo fratello (v. cl. 22 p. 931.004). Egli ha negato l'invio da parte di Q. dei cugini JJ., KK. e LL. per tale sorveglianza (v. cl. 22 p. 931.013). In un ambiente come questo è decisamente inverosimile che la guardia rispettivamente la difesa da saccheggio sia avvenuta a mani nude. Quanto dichiarato dall’imputato non è nemmeno compatibile con i ritrovamenti di armi e munizioni a casa sua, che denotano una sua propensione ad avere con sé armi da fuoco per difendersi da non meglio precisate minacce. È in questo senso credibile quanto detto in proposito da Q. sia nell’istruttoria predibattimentale, sia durante l’interrogatorio dibattimentale. Le dichiarazioni di Q. combaciano inoltre con gli accertamenti fatti dalle autorità penali bernesi in questo ambito. È indubbio inoltre che un simile servizio non venga offerto a chiunque da parte dell’organizzazione criminale in questione. A. sapeva di avvalersi di un servizio

- 36 che viene in genere offerto soltanto a membri della stessa, visto che è escluso che la ‘ndrangheta mandi suoi membri in Svizzera a fornire guardie armate a piantagioni di canapa, senza assicurarsi che questo venga organizzato da persone di fiducia, funzionalmente integrate nella stessa.

9.3.3 Sempre in relazione all'accusa di appartenenza ad un'organizzazione criminale, vi sono poi riscontri relativi a partecipazioni dell'imputato a riunioni di 'ndrangheta avvenute in più luoghi in Italia.

9.3.3.1 Nel suo interrogatorio rogatoriale del 19 settembre 2016 (v. cl. 15 p. 18-101-1729 e 1730), R. ha dichiarato che A. ha partecipato, in qualità di rappresentante della locale di W., ad una riunione finalizzata all'affiliazione di MM. avvenuta a WWW., in un terreno appartenente ai genitori di MM. (v. punto 1.1.1.5 dell'atto d'accusa). Su disposizione di S., egli ha invitato le persone affiliate alla locale di W. che si trovavano in zona, in particolare QQ., il quale, a sua volta, ha contattato A. In definitiva, alla riunione erano presenti R., l'imputato, QQ., NN. (figlio di T.), PP., OO. nonché il capo società di Y., RR. Quanto precede è confermato dal Tribunale Ordinario di Milano, VIII Sezione Penale, nella sua sentenza del 6 dicembre 2012, resa nell'ambito del procedimento penale italiano denominato "Infinito" (v. cl. 11 p. 18-101-0376). Descrivendo, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia R., le circostanze legate all'affiliazione di cui sopra, il Tribunale afferma che "MM. era stato dunque "rimpiazzato" in presenza di OO., PP., A. (che abitava in Svizzera ma quando veniva a Milano attivava il locale di W.) e tale RR. (che era in quel periodo il capo del locale di Y.). Anche NN. era stato avvertito della affiliazione. Il rito si era svolto in Calabria a WWW. in un uliveto che era di proprietà dei genitori di MM." (pag. 485 della sentenza). Seppur verosimile la partecipazione di A. non è tuttavia suffragata da ulteriori elementi probatori. Come si vedrà ciò non è tuttavia sufficiente per scardinare un impianto accusatorio comunque fondato su un numero tale di episodi sufficienti per ammettere l’adempimento della fattispecie partecipativa ex art. 260ter CP (v. infra consid. 9.3.9).

9.3.3.2 Nella sua sentenza del 19 novembre 2011, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha avuto modo di affermare come il maneggio ubicato a XXX., gestito da JJJ., membro della locale di X./W., rappresentasse una vera e propria base logistica per gli incontri ed i summit tra componenti del gruppo e i personaggi calabresi che venivano a Milano, nonché un deposito per armi, munizioni, bombe a mano e mezzi di provenienza furtiva. Esso costituiva anche un luogo di sicuro rifugio quando l'organizzazione si sentiva in pericolo (v. p. 515 e seg., in cl. 11 p. 18-101-0376). Con l'arresto di JJJ., avvenuto il 19 novembre 2009 presso il maneggio in questione, le autorità penali italiane

- 37 hanno potuto rinvenire numerose armi, munizioni ed esplosivi (v. p. 517). Appartenente alla medesima locale è SS., figlio del predetto, arresta

SK.2018.3 — Tribunale penale federale 27.11.2018 SK.2018.3 — Swissrulings