Skip to content

Tribunale penale federale 31.05.2017 SK.2016.57

31. Mai 2017·Italiano·CH·penale federale·PDF·16,157 Wörter·~1h 21min·2

Zusammenfassung

Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup).;;Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup).;;Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup).;;Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup).

Volltext

Sentenza del 31 maggio 2017 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente del Collegio giudicante, Miriam Forni e Giuseppe Muschietti, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,

contro

1. A., patrocinato d’ufficio dall’avv. Lorenza Rossini Scornaienghi,

2. B., patrocinata d’ufficio dall’avv. Hugo Haab,

3. C., patrocinata d’ufficio dall’avv. David Simoni.

Oggetto Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2016.57

- 2 - Fatti: A. Nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (n. SV.09.0165-RA), condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) e sfociato nella sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015 (cl. 7 p. 23.1.4 e segg.), A. e B. sono stati sentiti il 23 marzo 2015 nella sede dibattimentale in qualità di persone informate sui fatti (cl. 4 p. 12.3.4 e segg. [A.]; p. 12.2.4 e segg. [B.]). Sulla scorta di quanto da loro dichiarato durante i dibattimenti, in data 17 aprile 2015 il MPC ha dato mandato alla Polizia giudiziaria federale (in seguito: “PGF”) di allestire un rapporto preliminare d’inchiesta su A. e B. (cl. 1 p. 10.1.1 e seg.). B. Alla luce di quanto riportato nel rapporto del 21 maggio 2015 della PGF (cl. 1 p. 10.2.1 e segg.), il 30 luglio 2015 il MPC ha aperto un’istruzione penale (n. SV.15.0406-RA) nei confronti di A. per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (RS 812.121; LStup) ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (p. 1.0.1). C. Su richiesta del MPC (cl. 1 p. 2.1.6 e seg.), in data 18 agosto 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha acconsentito a che il procedimento a carico di A. per il reato di cui all’art. 19 LStup venisse istruito dal MPC (p. 2.1.8). A tal proposito, va menzionato che il Ministero pubblico del Cantone Ticino aveva sin dal 2007 svolto indagini relative a traffici tra il Sud America e l’Europa nell’ambito dell’inchiesta denominata “E.”, sfociata nella sentenza della Corte delle assise criminali del 12 febbraio del 2010 nei confronti di F., G., H., I., J. e K. (v. cl. 6 p. 18.1.161 e segg.). D. L’inchiesta condotta nei confronti di A. è stata successivamente estesa, il 27 agosto 2015, all’ipotesi di reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP (cl. 1 p. 1.0.2); ipotesi di reato che è stata in seguito abbandonata, tramite decisione del 13 settembre 2016 (cl. 1 p. 3.0.3 e segg.). E. Il 2 dicembre 2015, l’indagine esperita ha in seguito portato il MPC a estendere il procedimento penale. L’indagine è così stata estesa anche a B. moglie di A., per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 1.0.3), e, il 5 febbraio 2016, nei confronti di C., per la medesima ipotesi di reato (p. 1.0.4). F. Mediante scritto del suo difensore del 20 gennaio 2016, B. ha chiesto al MPC di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato (cl. 1 p. 4.1.1). Il 25 gennaio seguente il MPC ha accolto la suddetta richiesta (p. 4.1.2 e seg.) e, in data

- 3 - 2 agosto 2015, ha conseguentemente disgiunto il procedimento condotto nei confronti di B. dal procedimento penale federale n. SV.15.0406-RA (p. 3.0.1 e seg.), per poi ricongiungerlo, il 13 settembre 2016, al predetto procedimento penale principale, in seguito alla mancata accettazione da parte dell’imputata dell’atto d’accusa con il dispositivo di sentenza (p. 1.0.5 e seg.). G. In data 28 novembre 2016 il MPC ha promosso l’accusa dinanzi al Tribunale penale federale nei confronti di A., B. e C. per titolo di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (cl. TPF p. 8.100.1 e segg.). La procedura è stata aperta e condotta dalla Corte penale con il numero di ruolo SK.2016.57. H. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 3 aprile 2017. Gli imputati A. e B. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata C. (cl. TPF p. 8.920.2). In tale occasione, il difensore dell’imputata C. ha prodotto agli atti un certificato medico, datato 30 marzo 2017, firmato dalla Dr. L. del centro “Medicina delle dipendenze” di Chiasso (cl. TPF p. 8.925.1). La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata C., regolarmente citata ai dibattimenti di primo grado, ha indetto una nuova udienza per l’8 maggio 2017 (cl. TPF p. 8.920.4). I. Il predetto certificato è stato in seguito completato da un ulteriore certificato medico, datato 3 aprile 2017, sempre a firma della Dr. L., inoltrato alla Corte dall’avv. Simoni tramite scritto del 5 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.523.3 e seg.). J. Su richiesta della Corte, il 6 aprile 2017 l’imputata C. ha svincolato la Dr. L. nonché il personale medico del centro “Medicina delle dipendenze” di Chiasso dal segreto professionale (cl. TPF p. 8.523.5 e segg.). K. Il Presidente del Collegio giudicante, preso atto del certificato medico datato 30 marzo 2017 relativo a C. (v. supra, consid. H), previo contatto telefonico del 4 aprile 2017 col Dr. med. M. (cl. TPF p. 8.293.1), ha informato le parti di voler conferire mandato al predetto medico FMH in Psichiatria e Psicoterapia al fine di valutare la capacità dibattimentale dell’imputata C., invitandole nel contempo a determinarsi ai sensi dell’art. 184 cpv. 3 CPP, entro il 7 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.300.11).

- 4 - Entro il termine assegnato, il MPC ha comunicato di non avere riserve né quanto alla designazione del perito nella persona del Dr. med. M., né in merito al mandato conferito a quest’ultimo (cl. TPF p. 8.510.13); il difensore di C. ha comunicato il suo nulla osta quanto alla valutazione peritale della capacità dibattimentale dell’imputata ad opera del Dr. med. M., trasmettendo nel contempo un ulteriore certificato medico, datato 3 aprile 2017, a firma della Dr. L. (cl. TPF p. 8.523.3 e segg.; v. supra, consid. I); le altre parti non si sono pronunciate in merito. In data 10 aprile 2017, il Presidente del Collegio giudicante ha dunque nominato il Dr. med. M. quale perito ai sensi dell’art. 184 cpv. 1 CPP nell’ambito della presente causa, al fine di valutare la capacità dibattimentale dell’imputata C. (cl. TPF p. 8.293.12 e segg.). Il 24 aprile 2017, il Dr. med. M. ha consegnato al Tribunale la sua perizia scritta (cl. TPF p. 8.293.27 e segg.). Il perito è giunto alla conclusione che, dal punto di vista psichiatrico forense, l’imputata “appare in condizioni di salute psichica tali da poter presenziare al dibattimento previsto per i giorni 8/9/10 maggio, sempre che - com’è ovvio - non subentrino nel frattempo mutamenti importanti delle sue condizioni di salute.” (p. 8.293.31). Con scritto del 24 aprile 2017, il Presidente del Collegio giudicante ha trasmesso alle parti la perizia del Dr. med. M., invitandole a pronunciarsi ai sensi dell’art. 188 CPP entro il 28 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.300.12 e seg.). Il MPC, entro il termine impartito, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cl. TPF p. 8.510.14). Pure il difensore di C., tramite scritto del 28 aprile 2017, inviato il 2 maggio 2017, ha riferito di non avere osservazioni in merito alla perizia (cl. TPF p. 8.523.12), mentre le altri parti sono rimaste silenti. L. La nuova udienza, rispettivamente la continuazione dell’udienza ha avuto luogo dall’8 al 9 maggio 2017 presso il Tribunale penale federale di Bellinzona. L’imputata C. si è presentata ai pubblici dibattimenti - seppur con un’ora abbondante di ritardo. Gli imputati A. e B. non si sono presentati (cl. TPF p. 8.920.8). La Corte ha quindi deciso di procedere secondo la procedura ordinaria contro i tre imputati (cl. TPF p. 8.920.9 e seg.). M. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

- 5 - M.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di dichiarare: 1. l’imputato A. colpevole per ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, reato realizzato nel 2007, e di condannarlo a una pena detentiva di quattro anni e otto mesi; 2. l’imputata B. colpevole per ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, reato realizzato nel 2007, e di condannarla a una pena detentiva di tre anni e quattro mesi; 3. l’imputata C. colpevole per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, reato realizzato nel 2007, e di condannarla a una pena detentiva di due anni e sei mesi, il MPC non opponendosi alla sospensione condizionale parziale ai sensi dell’art. 43 CP. Il MPC ha inoltre postulato la presa a carico parziale delle spese del procedimento cagionate da ciascun accusato. M.2 La difesa dell’imputato A. ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di ridurre massicciamente la pena proposta dalla pubblica accusa. M.3 La difesa dell’imputata B. ha chiesto: - la piena assoluzione; - in via subordinata, di condannare l’imputata a una pena detentiva non superiore ai sei mesi, a complemento di quella emanata dal Tribunale francese del 3 aprile 2009, da sospendere con la condizionale ai sensi dell’art. 42 CP per un periodo di prova di due anni. M.4 La difesa dell’imputata C. ha chiesto: - l’assoluzione per l’imputata C. e, di conseguenza, che all’imputata sia assegnata l’indennità richiesta con relativa istanza (v. cl. TPF p. 8.925.99 e segg.; v. infra, consid. 18); - nella denegatissima ipotesi in cui si dovesse pronunciare un giudizio di colpevolezza, in considerazione del lungo tempo intercorso nonché della crassa violazione del principio di celerità, che la stessa sia massicciamente ridotta rispetto a quanto prospettato dall’accusa, e ad ogni modo pronunciata una pena integralmente al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP. N. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 31 maggio 2017, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza degli imputati A., B. e C. (v. cl. TPF p. 8.920.15).

- 6 - O. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

- 7 - La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 1. Competenza della Corte 1.1 Le parti non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni (v. cl. TPF p. 8.920.10). Ciononostante la Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa la Corte penale del Tribunale penale federale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale, quest’ultima può essere messa in discussione dalla Corte penale del Tribunale penale federale soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente abusivo del potere d’apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2). Nel caso concreto, il procedimento è stato avviato dal MPC sulla scorta di quanto dichiarato da due degli imputati dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale durante i dibattimenti di un altro procedimento (v. supra, consid. A). Nella fattispecie, le autorità di perseguimento cantonali e federali si sono accordate quanto al perseguimento ad opera del MPC delle infrazioni dedotte in accusa dinanzi alla scrivente Corte (v. supra, consid. C). Alla luce di quanto precede, la competenza della Corte penale è assodata, non sussistendo motivi particolarmente validi per declinarla. 2. Procedura applicabile 2.1 Il Presidente del Collegio giudicante, tramite decreto ordinatorio del 15 febbraio 2017 (cl. TPF p. 8.280.3 e segg.), ha fissato i dibattimenti della causa dal 3 al 7 aprile 2017, il 6 e 7 aprile essendo giorni di riserva. Le parti sono quindi state citate a comparire tramite citazioni del 17 febbraio 2017, debitamente notificate

- 8 agli imputati (cl. TPF p. 8.831.1 e segg.; p. 8.831.6 e segg. [A.]; p. 8.832.1 e segg.; p. 8.832.7 e segg. [B.]; p. 8.833.1 e segg. [C.]). Il 3 aprile 2017 gli imputati A. e B. si sono presentati ai pubblici dibattimenti, contrariamente all’imputata C. (cl. TPF p. 8.920.2) (v. supra, consid. H). In sede dibattimentale, il difensore dell’imputata C. ha presentato un certificato medico, datato 30 marzo 2017, firmato dalla Dr. L. del centro “Medicina delle dipendenze” di Chiasso (cl. TPF p. 8.925.1). La Corte ha preso atto dell’assenza dell’imputata C. benché regolarmente citata a comparire ai dibattimenti. In applicazione dell’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP, la predetta autorità ha indetto una nuova udienza per l’8 maggio 2017 (cl. TPF p. 8.920.4). La Corte ha quindi provveduto a citare le parti a tale nuova udienza mediante le citazioni del 4 aprile 2017, debitamente notificate agli imputati (cl. TPF p. 8.831.18 e segg. [A.]; p. 8.832.17 e segg. [B.]; p. 8.833.7 e segg. [C.]). Alla riapertura dei dibattimenti (v. supra, consid. L), in data 8 maggio 2017, alle ore 09:12 non era presente in aula alcuno dei tre imputati (v. cl. TPF p. 8.920.7). Alle ore 10:19 il Presidente del Collegio giudicante ha cionondimeno potuto constatare l’arrivo in aula dell’imputata C., che ha dato seguito spontaneamente alla citazione della Corte, seppur con un’ora abbondante di ritardo (p. 8.920.8). Per quel che concerne invece gli imputati A. e B., non avendo essi dato spontaneamente seguito alle citazioni del 4 aprile 2017, il Presidente del Collegio giudicante ha emanato un mandato di accompagnamento coattivo nei loro confronti (cl. TPF p. 8.831.24 e seg. [A.]; p. 8.832.23 [B.]. Ciononostante, non è stato possibile reperire né l’imputato A. né l’imputata B. (p. 8.831.26 e segg. [rapporto di esecuzione]; p. 8.831.30 [nota telefonica]). 2.2 La Corte, preso atto dell’assenza in aula l’8 maggio 2017 degli imputati A. e B., si è chinata sulla questione della procedura applicabile (v. cl. TPF p. 8.920.9 e seg.). Il Collegio giudicante ha rilevato che i dibattimenti sono iniziati il 3 aprile 2017 alla presenza degli accusati A. e B. Tale fatto esclude l’applicazione della procedura contumaciale. Infatti, anche per la dottrina è determinante, onde applicare la procedura ordinaria o la procedura contumaciale, la presenza dell’imputato all’apertura dei primi dibattimenti (MAURER in: NIGGLI/HEER/WICHPRÄCHTIGER (editori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 196-457 StPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 19 ad art. 366 CPP e dottrina citata). Nella fattispecie, per i predetti imputati i dibattimenti sono iniziati il 3 aprile 2017, e poco

- 9 importa se a causa dell’assenza di un altro imputato il dibattimento ha dovuto essere differito. Ne consegue che i dibattimenti si sono svolti conformemente alla procedura ordinaria nei confronti di A. e B. Tale procedura è altresì applicabile all’imputata C., in quanto ella si è presentata ai dibattimenti in data 8 maggio 2017. 3. Diritto applicabile 3.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio “nullum crimen sine lege” contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). 3.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della “lex mitior” di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006 consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 p. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF

- 10 - 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1). 3.3 Nel caso in esame, tutti i reati per i quali è stata promossa l’accusa nei confronti degli imputati sarebbero stati commessi fra il maggio e l’agosto del 2007, dunque prima del 1° luglio 2011, data in cui è entrata in vigore la revisione parziale della LStup (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup, che verranno esposte in dettaglio in seguito (v. infra, consid. 4). 3.4 Nel presente caso occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole agli imputati. Sull’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti 4. Ai tre imputati viene rimproverata l’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a LStup, per fatti che sarebbero occorsi nei mesi di maggio-giugno e agosto dell’anno 2007. 4.1 Come esposto in precedenza, il 1° luglio 2011 è entrata in vigore la revisione parziale della LStup (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup. Conseguentemente, occorre determinare, per ciascun imputato, quale sia il diritto applicabile (v. supra, consid. 3). È d’uopo menzionare, per completezza, che il 1° ottobre 2013 sono state introdotte ulteriori modifiche alla LStup (RU 2013 1451), che però non interessano la presente fattispecie. 4.2 Tanto l’art. 19 n. 1 vLStup quanto l’art. 19 cpv. 1 LStup sanzionano chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Come l’art. 19 n. 1 vLStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra produttore e consumatore di stupefacenti (DTF 133 IV 187 consid. 3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2010, n. 17 ad art. 19 LStup).

- 11 - Per pronunciare una sentenza di condanna è sufficiente che uno degli atti per i quali è promossa l’accusa e che si riferiscono allo stesso tipo e alla stessa quantità di droga sia di fatto provato e rientri, dal punto di vista giuridico, in una delle varianti di fattispecie dell’art. 19 n. 1 LStup. L’imputato non può essere punito più volte per diversi atti relativi alla medesima sostanza stupefacente (TPF 2006 221 consid. 2.2.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2008.3 dell’8 gennaio 2009, consid. 3; SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 2.1). La fattispecie di cui all’art. 19 LStup, rispettivamente dell’art. 19 vLStup, costituisce un reato di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 60 consid. 2); in tal senso, la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone. 4.3 Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19 della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 198 consid. 2). La disposizione in vigore prima del 1° luglio 2011, a differenza di quella attuale, prevedeva pure la punibilità delle infrazioni per negligenza (art. 19 cpv. 3 vLStup). Il nuovo diritto sarà quindi applicabile in caso di commissione per negligenza delle infrazioni di cui al n. 1 dell’art. 19 vLStup, ritenuto che, attualmente, la commissione per negligenza non è più punibile (FF 2006 7918); ciò non ha però alcun influsso nel caso concreto, posto che a nessuno dei tre imputati viene rimproverata un’infrazione commessa per negligenza. 4.4 Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la sanzione massima comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP; art. 35 vCP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917). La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo

- 12 - 2007, consid. 2). Basta che una sola circostanza aggravante sia adempiuta perché sia dato il caso grave e perché sia applicabile il quadro più rigoroso della pena; l’adempimento di una circostanza aggravante ulteriore può pertanto influire soltanto entro il quadro più rigoroso della pena (DTF 120 IV 330 consid. 1; HUG- BEELI, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, Basilea 2016, n. 985 ad art. 19 LStup). Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, qualora l’autore sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a vLStup); agiva come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b vLStup); realizzava, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2 lett. c vLStup). Secondo il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) o, per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (art. 19 cpv. 2 lett. d LStup). La legge attualmente in vigore ha dunque introdotto una nuova aggravante inesistente nella vecchia disposizione e appare dunque astrattamente meno favorevole rispetto al diritto previgente; siccome nessuno degli odierni imputati è accusato di infrazione aggravata alla LStup giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. d LStup, ciò concretamente non ha alcun influsso. Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le situazioni aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione delle formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup).

- 13 - 4.4.1 In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il nuovo diritto corrisponde per lo più al diritto previgente; la nozione di quantità è però stata eliminata dalla disposizione, siccome la pericolosità che la sostanza rappresenta per la salute non dipende unicamente da questo criterio, ma pure da altri fattori, quali il rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problematica o il consumo di miscele (FF 2006 p. 7916 e seg. [it.]; BBI 2006 p. 8612 [t.]; FF 2006 p. 8178 [fr.]; HUG-BEELI, op. cit., n. 992 ad art. 19 LStup). Ciononostante, la quantità e la qualità della sostanza concorrono in misura determinante, motivo per il quale la giurisprudenza sviluppata finora sulla questione della quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone è ancora attuale (HUG-BEELI, op. cit., n. 1103 ad art. 19 LStup, e riferimenti citati). La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 143 consid. 3b; 119 IV 180 consid. 2d; CORBOZ, op. cit., n. 81 ad art. 19 LStup). Se il grado di purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità media, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata (DTF 138 IV 100 consid. 3.5). In simili casi sono d’ausilio le statistiche pubblicate annualmente dalla Società svizzera di medicina legale relative alla cocaina confiscata in Svizzera (http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensischechemie/statistiken-kokain-und-heroin.html). Per quel che concerne il diritto applicabile, si rileva che il nuovo diritto parrebbe astrattamente meno favorevole agli imputati in quanto l’aggravante potrebbe essere adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore a quello ritenuto a rischio per la salute di molte persone dalla giurisprudenza relativa alla vecchia disposizione. In concreto tuttavia, poiché la quantità di cocaina trafficata dagli imputati è di molto superiore a quella determinante il caso grave secondo la giurisprudenza (v. infra, consid. 7), la questione resta di mera natura teorica. 4.5 Il nuovo art. 19 cpv. 4 LStup prevede, contrariamente all’art. 19 n. 4 vLStup, che, in caso di reati commessi all’estero, è applicabile la legge del luogo in cui l’atto è

- 14 stato commesso, se questa è più favorevole all’autore. Pertanto, nell’eventualità in cui all’imputato sia rimproverato un atto commesso all’estero, troverà applicazione il nuovo diritto in quanto più favorevole. Nel caso in esame, agli imputati è rimproverato di avere trasportato, importato dal Brasile alla Svizzera ed esportato dalla Svizzera verso l’Italia sostanza stupefacente; i reati dedotti in accusa sono quindi stati commessi anche in Svizzera, pertanto l’art. 19 cpv. 4 LStup non ha alcun influsso sulla determinazione del diritto applicabile al caso concreto. 4.6 Contrariamente al vecchio diritto, la nuova disposizione prevede due forme di attenuazione della pena: ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a, chi compie preparativi di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. g beneficia di attenuazione della pena (FF 2006 7917). Un’ulteriore attenuazione della pena è concessa nei casi di cui all’art. 19 cpv. 3 lett. b, ossia ai piccoli trafficanti tossicodipendenti. L’art. 19 cpv. 2 si riferisce invece ai trafficanti non tossicodipendenti che ottengono guadagni sul mercato della droga (FF 2006 7917). Nella fattispecie, il nuovo diritto, appare su questo punto astrattamente più favorevole agli imputati. In concreto però, siccome gli atti rimproverati dal magistrato requirente non rientrano nei casi sopra descritti, gli imputati non potrebbero comunque beneficiare di tali circostanze attenuanti. 4.7 L’azione penale per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup attualmente si prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP); mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Per quel che concerne il reato qualificato, il termine di prescrizione è di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv. 1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP). 4.8 Alla luce di quanto precede, nel caso concreto, il diritto attuale non risulta più favorevole agli imputati rispetto al diritto previgente. In conclusione, alla fattispecie è applicabile il diritto previgente. 4.9 Ai tre imputati è rimproverata l’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a LStup, per fatti che sarebbero occorsi nei mesi di maggio-giugno e agosto dell’anno 2007. La Corte ha quindi trattato le singole condotte rimproverate agli imputati procedendo in ordine cronologico e, ove necessario, in virtù dell’economia processuale, ne ha congiunto la trattazione. Il Collegio si è dunque chinato in entrata sui traffici che sarebbero avvenuti nel maggio-giugno del 2007 (v. infra, consid. 5), trattando dapprima il rimprovero mosso a B. vertente sul trasporto di cocaina dal Brasile alla Svizzera (§1.2.1), e

- 15 in seguito i rimproveri mossi a A. quanto al trasporto dalla Svizzera verso l’Italia della medesima sostanza, trasporto che avrebbe avuto luogo tra maggio e il 12 giugno (§1.1.1 e §1.1.2). In secondo luogo la Corte ha esaminato i traffici che sarebbero occorsi nell’agosto del medesimo anno (v. infra, consid. 6), chinandosi anzitutto sui rimproveri mossi agli imputati quanto al trasporto di cocaina dal Brasile alla Svizzera (A. §1.1.3; B. §1.2.2; C. §1.3.1), e poi sulle accuse portanti sul trasporto di cocaina dalla Svizzera verso l’Italia mosse a A. (§1.1.4) nonché a B.(§1.2.3). 5. Traffici occorsi nel maggio-giugno del 2007 5.1 In particolare, al capo d’accusa 1.2.1, a B. viene rimproverato di avere, tra il 24 maggio 2007 e il 12 giugno 2007, personalmente trasportato, esportato ed importato dal Brasile alla Svizzera, con un volo aereo da BR-Fortaleza a Zurigo, proseguendo poi il viaggio da Zurigo a Lugano in auto, prendendo poi alloggio presso l’hotel N. di Paradiso-Lugano, con il ruolo di corriere, un quantitativo complessivo di tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un grado di purezza valutato all’83-96%, occultato nel doppiofondo di due valigie, nell’ambito di un traffico effettuato da O., P., Q. e altri quattro corrieri, identificati in R., S., G. e T., nel quale sarebbero stati trafficati complessivamente 16 chilogrammi di cocaina. 5.1.1 B. ha ammesso la sua implicazione nel traffico in parola già nel corso di un interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità giudiziaria francese (cl. 7 p. 18.2.41 e segg.; p. 18.2.43 e seg.), nell’ambito del procedimento penale aperto nei suoi confronti in Francia in seguito al suo arresto, occorso il 14 dicembre 2007 a F-Metz, essendo stata trovata in possesso, unitamente al compagno A., di circa nove chilogrammi di cocaina celati nel doppiofondo di cinque valigie (cl. TPF p. 8.8.280.10 e segg.). L’interrogatorio reso da B. il 18 dicembre 2007, è stato acquisito rogatorialmente dal MPC nell’ambito del procedimento “D.” (cl. 7 p. 18.2.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 27 maggio 2010]; p. 18.2.32 [trasmissione degli atti dall’Ufficio federale di giustizia del 22 luglio 2010]) e successivamente, tramite decreto del 12 ottobre 2015, è stato versato agli atti della presente causa (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.). Nel corso del succitato interrogatorio, B. ha riferito che il viaggio durante il quale è stata arrestata in flagranza di reato era il terzo che effettuava in qualità di corriere di sostanza stupefacente (cl. 7 p. 18.2.43 e seg.). Ella ha difatti riferito di

- 16 altri due precedenti viaggi: uno occorso nel maggio del 2007, durante il quale ha conosciuto A., l’altro del luglio del 2007. A proposito del primo viaggio da lei effettuato, ella ha riferito quanto segue: “Le premier voyage avait eu lieu en mai 2007. J’étais avec S., Q., R. G. nous attendait à FORTALEZA. Chacun avait une grande et une petite valises sauf Q., je savais que de la cocaine se trouvait dans les valises. Je le savais car R. m’avait déjà proposé de transporter de la cocaine en EUROPE en décembre 2006, mais j’avais refusé car je pouvais alors subvenir à mes besoins. À l’époque il m’avait proposé 5000 Reals c’est-à-dire environ 2000€. En mai je n’avais plus d’argent pour nourrir mon enfant et R. m’a alors proposé d’effectuer ce transport de deux valises à destination de la SUISSE à ZURICH, moyennant le versement d’une somme de 2000€. Chacune des personnes précitées sauf Q., avait deux valises, une grande et une petite contenant respectivement 2 et 1 kilos de cocaine. Nous avons fait le trajet CURITIBA-BRASILIA-FORTALEZA-LISBONNE-ZURICH. À ZURICH, c’est AA., BB., CC. et deux autres personnes que je ne connais pas sont venus nous chercher à bord de deux voitures dont je ne connais pas les marques, l’une était une espèce de GOLF et l’autre une espèce d’ESPACE pouvant contenir 8 personnes. De là nous sommes allés à LUGONA à l’hôtel N. où nous avons déposé les valises. Mon fiancé ne faisait pas partie de ce voyage. À l’hôtel c’est A. qui est venu chercher les valises pour les amener à ROME en ITALIE dans la maison de DD. Là Q. pensait que nous étions poursuivis pas la Police, il a alors pris un taxi pour nous amener à LYON en FRANCE où nous sommes resté deux jours avant de repartir à BARCELONE et de reprendre l’avion pour le BRESIL.” (cl. 7 p. 18.2.44). 5.1.1.1 Per il traffico conclusosi il 14 dicembre 2007 con l’arresto di B. e A. in Francia, il 2 settembre 2009 la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel de Nancy ha condannato B. a una pena detentiva di 24 mesi (cl. TPF p. 8.222.12 e seg.; p. 8.280.10 e segg.), e A. a una pena detentiva di 30 mesi (cl. TPF p. 8.221.8 e seg.; p. 8.280.10 e segg.). 5.1.2 B. il 22 febbraio 2011 è stata sentita in qualità di testimone dalle autorità giudiziarie portoghesi su richiesta del MPC nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (cl. 7 p. 18.3.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 15 settembre 2010]; p. 18.3.49 e segg. [verbale di interrogatorio in portoghese]; p. 18.3.80 e segg. [verbale di interrogatorio in italiano]). I predetti atti sono stati acquisiti all’incartamento della presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.).

- 17 - 5.1.2.1 Nell’interrogatorio del 22 febbraio 2011 di B. summenzionato, ella è stata sentita in qualità di testimone, posta sotto giuramento e con l’obbligo di dire la verità, come si evince dal verbale di interrogatorio stesso (cl. 7 p. 18.3.80). Avendo il MPC nel frattempo aperto un’inchiesta nei suoi confronti, le dichiarazioni che lei ha reso il 22 febbraio 2011 in qualità di testimone non sono utilizzabili nel presente procedimento (SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 162 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2a ed. Basilea 2016, n. 10 ad art. 162 CPP). A titolo abbondanziale, questo Collegio rileva che l’interrogatorio di B. è stato richiesto dal MPC alle autorità portoghesi il 15 settembre 2010, allorquando all’autorità rogante era già noto il coinvolgimento della stessa nel traffico del maggio-giugno 2007. Difatti, il verbale del 18 dicembre 2007, nel quale B. riferiva del predetto viaggio, era stato trasmesso al MPC già il 22 luglio 2010, dunque prima che la predetta autorità inoltrasse la sua domanda di assistenza giudiziaria all’autorità portoghese (cl. 7 p. 18.2.32). 5.1.3 Nel corso dell’interrogatorio reso il 23 marzo 2015 in qualità di persona informata sui fatti dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del procedimento penale denominato “D.”, nel quale erano imputati EE., FF., GG. nonché HH. (cl. 4 p. 12.2.4 e segg.; v. supra, consid. A), acquisito agli atti della presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.), B. non ha voluto rispondere a domande sui traffici antecedenti a quello che portò al suo arresto in Francia (cl. 4 p. 12.2.6 r. 39 e seg.). 5.1.4 In seguito, il 15 dicembre 2015, interrogata dal MPC in qualità di imputata, B. ha dichiarato quanto segue: “II 23 marzo 2015 non ho potuto rispondere, fare nessuna dichiarazione, in quanto in aula, dinanzi al Tribunale penale federale, erano presenti tutte le persone che ci avevano fatto del male. Quindi non sarei mai andata contro di loro, perché sapevano il mio nome e dove abitavo e no potevo fare nessun tipo di dichiarazione davanti a loro. È vero che non erano presenti tutte le persone coinvolte. È una storia molto complicata. lo però davanti a quelle persone non potevo dire nulla, per paura, quindi per proteggere i miei cari.” (cl. 5 p. 13.3.7 r. 27 e segg.). B., sempre nel corso del predetto interrogatorio, ha poi confermato di avere partecipato a due traffici di stupefacenti tra il Sud America e la Svizzera, oltre a quello di F-Metz - che portò al suo arresto nel dicembre del 2007 -, situando i viaggi nel maggio e nell’agosto del 2007 (cl. 5 p. 13.3.7 r. 39 e segg.). B. ha affermato che il reclutamento sarebbe stato proposto a delle persone con difficoltà finanziarie; i reclutatori avrebbero stretto amicizia con delle persone in difficoltà e gli avrebbero prestato del denaro, per poi chiederne la restituzione,

- 18 offrendo come alternativa la possibilità di effettuare traffici di sostanze stupefacenti e non restituire il denaro prestato. Ella ha dichiarato di avere dapprima rifiutato una proposta di reclutamento nel 2006, ma di averla poi accettata nel 2007, a causa dei suoi problemi finanziari, e anche perché le persone che l’avevano contattata vivevano nel suo stesso quartiere e quindi le era impossibile rifiutare la proposta; queste persone erano tale R. e tale “II.”, figlia di un uomo che si era trasferito in Spagna e di cui R. aveva preso il posto nel traffico (p. 13.3.8 r. 1 e segg.). B. ha pure riferito che, nel primo viaggio, “II.” e Q. portarono la cocaina da BR-Vilhena a BR-Curitiba, e che la cocaina era nascosta all’interno di una valigia che aveva un doppiofondo, che non si vedeva (p. 13.3.8 r. 19 e segg.). B. non ha saputo riferire in dettaglio quante valigie le fossero state consegnate; a questo proposito, ella ha dichiarato quanto segue: “D: A Lei quante valige sono state consegnate? R: Siccome ho fatto tre viaggi, non so dire se nel primo viaggio ho ricevuto 2 o 3 valige. Eravamo 4 persone e io non so quante valige mi erano state affidate, anche perché ero confusa, avevo paura, ero sotto pressione e quindi non so dire quante erano. ADR: le dimensioni delle valige erano di base c’erano sempre 1 valigia grande e 1 piccola per ogni corriere, ma non ricordo le dimensioni delle valige che avevo ricevuto, se 2 grandi o 1 grande e 1 piccola. D: Nell’interrogatorio del 18 dicembre 2007 dinanzi al Procuratore di F-Nancy Lei ha dichiarato di aver ricevuto 2 valige, 1 grande e 1 piccola, contenenti rispettivamente 2 e 1 kg di cocaina. Come ha saputo quali erano i quantitativi di cocaina trasportati e quando I’ha saputo? R: In primis, siccome sono passati tanti anni, non ero sicura di dare il quantitativo giusto. In seguito, anche se non ero sicura, sono venuta a sapere i quantitativi in quanto ne sentivo parlare da Q. e R., perché parlavano davanti a tutti. Loro pensavano che noi corrieri non parlavamo l’italiano, ma qualcosa riuscivamo a capire. D: Lei in occasione di questo primo traffico sapeva che stava trasporando della cocaina? Sì. Ho passato 3 mesi a scappare da loro. D: Quali quantitativi pensava di trasportare? R: Io avevo soltanto bisogno di soldi per pagare un avvocato, quindi non ho mai chiesto la quantità che dovevo trasportare. Volevo solo ricevere i soldi. […]” (p. 13.3.8 r. 26 e segg.; p. 13.3.9 r. 1 e seg.). Nel corso dell’interrogatorio B. ha fornito ulteriori dettagli quanto al viaggio da BR-Fortaleza a Zurigo, da Zurigo a Lugano, nonché sul soggiorno della comitiva a Lugano presso un hotel a Paradiso (p. 13.3.9 r. 18 e segg.). Ella ha poi riferito del suo primo incontro col futuro compagno, A., nei termini seguenti: “Una persona è venuta a prendere le valige che erano in auto per portarle non so dove. ADR: questa persona è A. ADR: sì, è in questa occasione che ho visto per la prima volta mia marito e abbiamo parlato un po’. È stata l’unica persona che mi ha trattata come un essere umano in questa cerchia. So che A. ha preso le valige, le ha caricate in auto, ma non so dove le ha portate. La decisione di dove portare queste valige e stata presa da BB., AA., CC., Q. e un altro signore, di cui non

- 19 ricordo il nome.” (p. 13.3.10 r. 1 e segg.). A proposito del compenso ricevuto per effettuare i viaggi in questione, B. ha dichiarato: “D: Quale è stato il Suo compenso per questi viaggi? R: EUR 2’000.-- in totale, per ogni viaggio. Ho saputo che R., ossia colui che ingaggiava i corrieri, riceveva da Q. EUR 5’000.-per ogni corriere, ma lui ne consegnava solo EUR 2’000.-- ai corrieri e tratteneva il resto.” (p. 13.3.12 r. 25 e segg.). 5.1.5 Il 28 settembre 2016, in occasione dell’interrogatorio finale in qualità di imputata ex art. 317 CPP, B., a proposito del traffico occorso nel maggio del 2007, ha dichiarato di non negare nulla, ma di non potere confermare il quantitativo contenuto nelle valigie, ossia i tre chilogrammi di cocaina (cl. 5 p. 13.3.61 r. 44 e segg.). Ella ha nondimeno confermato che, in occasione del traffico del maggio del 2007, sapeva di trasportare della cocaina e che la stessa era occultata nelle valigie che trasportava. Ella ha pure dichiarato di non avere visto la cocaina e neppure controllato o pesato le valigie (p. 13.3.62 r. 2 e segg.). 5.1.6 A titolo preliminare, la Corte osserva che l’inchiesta ha permesso di appurare che i tre traffici di cui ha riferito B. nei suoi interrogatori, vale a dire quelli di maggiogiugno, luglio-agosto e dicembre 2007 in sostanza avevano la medesima matrice. In particolare la cocaina aveva un grado di purezza elevato e proveniva dalla Bolivia. I traffici erano organizzati dal produttore in Bolivia, O., e dall’esportatore, Q. Quest’ultimo, con altre persone, segnatamente con HH., P. e GG., s’occupava inoltre di reclutare e di consegnare lo stupefacente ai corrieri in Brasile, di controllare i corrieri durante i viaggi e di assicurare il successivo trasporto dello stupefacente dalla Svizzera all’Italia, destinazione finale della cocaina. Q. si occupava pure del pagamento delle spese, del versamento dei compensi ai corrieri nonché dell’incasso della vendita. Per tutti e tre i traffici, lo stupefacente era celato nelle valigie dei corrieri; di regola una valigia grande conteneva due chili di cocaina e una valigia piccola conteneva un chilo di cocaina (v. già citata sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015 [cl. 7 p. 23.1.4 e segg.], acquisita agli atti della presente causa tramite decreto del MPC del 12 ottobre 2015 [cl. 2 p. 10.3.1 e seg.]). 5.1.7 Le confessioni, ossia le dichiarazioni con cui l’imputato riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti, devono essere verificate d’ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale. Questo principio ha trovato codificazione nell’art. 160 CPP secondo cui, quando l’imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le

- 20 circostanze della fattispecie. Dopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove in quanto praticamente dispensava le autorità penali dalla raccolta di altri mezzi probatori, la confessione costituisce oggi una prova ordinaria che, quandanche di centrale importanza, non gode di un valore particolare rispetto ad altre dichiarazioni o altri mezzi di prova. In applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP (e indirettamente dell’art. 160 CPP), il giudice valuta liberamente la sincerità della confessione e – così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) – può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie. Indotta o spontanea, la confessione può essere ritrattata in ogni momento. Il giudice deve tuttavia verificare, secondo il principio del libero apprezzamento delle prove di cui all’art. 10 cpv. 2 CPP, il valore della ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve tenerne conto. Il giudice può dunque fondare una condanna anche su una confessione ritrattata qualora giunga al convincimento che la stessa è stata rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appaia in sé credibile, in particolare quando essa trovi conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi, rispettivamente in altri indizi. Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di tutte le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.43 del 5 aprile 2016, consid. 2.2.1; VERNIORY, in: KUHN/JEANNERET (editori), Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Basilea 2011, n. 1 e segg. ad art. 160 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, in: Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 3 ad art. 157 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 99, n. 729 e segg.). 5.1.8 Nel caso in esame, la Corte rileva che le ammissioni di B. sono spontanee, costanti e circostanziate. L’imputata ha riferito con dovizia di particolari quanto ai tempi, ai luoghi nonché alle circostanze del traffico, sicché il Collegio non ha motivo alcuno di dubitare della veridicità delle sue dichiarazioni quanto all’avere effettuato il traffico di sostanza stupefacente in esame. La Corte rileva pure che la versione dei fatti fornita da B. non è in contraddizione con quella data da A. che, pur non avendo preso direttamente parte al traffico in questione, si è in seguito occupato del trasporto delle valigie dalla Svizzera all’Italia (v. infra, consid. 5.2). A. ha difatti riferito di avere visto la sua attuale moglie – B. - per la prima volta all’hotel N. a Paradiso, ma di non sapere se lei avesse all’occasione partecipato a un traffico di cocaina (p. 13.1.14 r. 18 e segg.).

- 21 - Con mente alla quantità di sostanza stupefacente trasportata, l’imputata, nell’interrogatorio finale, ha dichiarato di non poter confermare la quantità di droga che le era rimproverato di aver trasportato, ossia tre chilogrammi di cocaina, asserendo di non aver mai visto lo stupefacente in questione. A questo proposito, il Collegio giudicante ha preso atto che ella, già il 18 dicembre 2007, a pochi mesi dai fatti, aveva dichiarato che ogni corriere aveva ricevuto una valigia grande e una piccola, contenenti due chilogrammi, rispettivamente un chilogrammo di cocaina (cl. 7 p. 18.2.44), e che il 15 dicembre 2015 ha dichiarato di non ricordare le dimensioni delle valigie che aveva ricevuto, ossia se si trattava di due valigie grandi oppure di una valigia grande e una piccola (cl. 5 p. 13.3.8 r. 30-32). La Corte ha pure preso atto che ella, nel medesimo interrogatorio, invitata dal Procuratore federale a spiegare perché il 18 dicembre 2007 avesse dichiarato di avere ricevuto una valigia grande e una piccola, ha risposto che siccome erano passati tanti anni non era sicura di indicare il quantitativo giusto; inoltre, anche se non era sicura, era tuttavia giunta a conoscenza dei quantitativi perché ne sentiva discutere Q. e R., che ne parlavano davanti a tutti (p. 13.3.8 r. 34-41). Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che B. sapeva che la chiave di ripartizione della droga consegnata a ogni corriere era di due chilogrammi per ogni valigia grande, rispettivamente di un chilogrammo per ogni valigia piccola. B. sapeva quindi di trasportare dal Brasile alla Svizzera, nel periodo indicato nell’atto d’accusa (v. supra, consid. 5.1), un quantitativo di tre chilogrammi di cocaina nascosti nei suoi bagagli, ossia due chilogrammi nascosti nella valigia grande e un chilogrammo della medesima sostanza nascosto nella valigia piccola. 5.1.9 La condotta di B. consistente nel trasportare, esportare e importare tre chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup. 5.2 Ai capi d’accusa 1.1.1 e 1.1.2 a A. è rimproverato di avere, tra maggio e il 12 giugno 2007, a Lugano e a I-Milano, personalmente trasportato ed esportato dalla Svizzera all’Italia, a bordo della sua autovettura, un quantitativo complessivo di almeno due chilogrammi di cocaina, occultata in due valigie (capo d’accusa 1.1.1), rispettivamente di almeno quattro chilogrammi di cocaina, occultata in quattro valigie (capo d’accusa 1.1.2); cocaina precedentemente importata in Svizzera nell’ambito del traffico di cocaina rimproverato a B. al capo d’accusa 1.2.1.

- 22 - 5.2.1 Già nel corso dell’interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità francese in seguito al suo arresto, occorso il 14 dicembre 2007, per essere stato trovato in possesso di circa nove chilogrammi di cocaina, unitamente a B. (v. supra, consid. 5.1.1.1), A. ha descritto entrambe le fattispecie con dovizia di particolari, nei termini seguenti: “Entre temps, en mai-juin 2007, j’ai transporté de la cocaine en ITALIE, de LUGANO à MILAN et de LUGANO à ROME. La première fois, il s’agissait de deux valises contenant quelques kilos de cocaine mais je ne sais pas combien exactement, il devait s’agir d’environ 2 kilos au total vu la taille des valises. C’est Q. qui m’avait remis ces valises à I’hôtel N. de LUGANO en me demandant de les remettre à MILAN à l’avocat JJ. […] J’ai touché 1000€ pour chaque valise. Q. m’a remsi la somme de 2000€ pour ce transport. Pour le second transport de LUGANO à ROME, il s’agissait de 4 valises, contenant environ entre 4 et 8 kilos de cocaine au total. Q. m’a remis ces valises à I’hôtel N, de LUGANO et m’a demandé de les transporté à ROME avec I., H. et DD., dans deux voitures. Je précise que comme pour MILAN, j’étais seul dans ma voiture avec les valises contenant la cocaine. I. et H. me précédaient à bord d’une AUDI A3 noire immatculée 1. La deuxième fois, pour le voyage à ROME, DD. était avec eux dans cette voiture qui me précédait également pour me montrer le chemin. J’ai remis ces valises dans un garage souterrain où il y avait la voiture de DD. qui est une Mercedes ML 55 AMG, c’est un 4X4 de couleur grise. C’est DD. qui en a pris possession. J’ai touché 2500Francs suisses pour les deux voyages par I. qui me les a remis en main propre.” (cl. 7 p. 18.2.36 e seg.). Il predetto interrogatorio è stato acquisito rogatorialmente dal MPC nell’ambito del procedimento “D.” (cl. 7 p. 18.2.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria internazionale del 27 maggio 2010]; p. 18.2.32 [trasmissione degli atti dall’Ufficio federale di giustizia del 22 luglio 2010]) e poi, tramite decreto del 12 ottobre 2015, è stato versato agli atti della presente causa (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.). 5.2.2 A. il 22 febbraio 2011 è stato sentito in qualità di testimone dalle autorità giudiziarie portoghesi su richiesta del MPC nell’ambito del procedimento penale “D.” (cl. 7 p. 18.3.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 15 settembre 2010]; p. 18.3.37 e segg. [verbale di interrogatorio in portoghese]; p. 18.3.43 e segg. [verbale di interrogatorio in italiano]). I predetti atti sono stati acquisiti nell’incartamento della presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.). 5.2.2.1 La Corte rileva tuttavia che l’interrogatorio reso da A. non è utilizzabile nel presente procedimento, valendo a tal proposito quanto già considerato supra, al consid. 5.1.2.1, in merito alle dichiarazioni rese da B. dinanzi alle autorità portoghesi.

- 23 - 5.2.3 A., interrogato il 23 marzo 2015 in qualità di persona informata sui fatti dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del procedimento penale “D.” (v. supra, consid. A), a questo proposito ha dichiarato quanto segue: “D: In Francia lei disse di aver fatto dei trasporti da Lugano all’Italia, mentre oggi dice di aver fatto dei viaggi da Lugano all’Italia. Cosa è accaduto? R: Ho fatto dei viaggi. A parte che sono andato anche per fare delle spese. A volte ho anche accompagnato delle persone che sinceramente non conoscevo. D: Portava della cocaina? R: Di principio no. ADR: c’erano delle persone che avevano delle valige, ma quello che c’era all’interno io non posso saperlo. D: Ricorda in generale le deposizioni che Lei ha reso in Francia? R: Non mi ricordo. Ho fatto delle dichiarazioni concernenti il mio caso, però in generale non posso dire con esattezza quello che ho dichiarato o no. Erano anche dei momenti un po’ particolari, siccome non ero abituato a questo stile di cose. Uscivo anche da un caso di tossicodipendenza, siccome avevo fatto consumo di diverse sostanze in Sud America. Sono state dette alcune cose che o non sono esatte o non mi ricordo esattamente quello che ho detto.” (cl. 4 p. 12.3.7 r. 42 e segg.; p. 12.3.8 r. 1 e segg.). Il predetto verbale di interrogatorio è stato acquisito agli atti della presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.). 5.2.4 Interrogato dal MPC in qualità di imputato il 27 agosto 2015, A. ha dichiarato di avere effettuato due viaggi dalla Svizzera all’Italia, per trasportare con la sua vettura personale valigie contenenti sostanza stupefacente, la prima volta a Milano e la seconda volta a Roma, nel maggio-giugno del 2007 (cl. 5 p. 13.1.12 r. 19 e segg.). Ha dichiarato di avere conosciuto le persone che gli hanno proposto di portare delle valigie contenenti della sostanza stupefacente in Italia nell’ambiente del consumo della cocaina, in quanto ne consumava. In tale contesto ha conosciuto I., denominato il dottore, e H. (p. 13.1.12 r. 23 e segg.). Ha dichiarato di avere preso in consegna le valigie a Lugano all’albergo N. (p. 13.1.12 r. 28 e seg.), e di non ricordare il numero esatto delle valigie trasportate nell’ambito dei due viaggi, ma di avere trasportato quattro o cinque valigie nel corso del primo viaggio (p. 13.1.12 r. 37 e seg.), e due o tre valigie nel corso del secondo viaggio (p. 13.1.13 r. 4 e seg.). Le valigie gli sono state consegnate da I. e H., non ricorda se era presente anche Q. oppure se l’ha conosciuto dopo (p. 13.1.12 r. 31 e segg.). Egli ha riferito che era a conoscenza del fatto che all’interno delle valigie vi era della cocaina e che i quantitativi erano di circa un chilogrammo a valigia, anche se al momento del trasporto non era a conoscenza dei quantitativi. Egli ha precisato di sapere che una valigia poteva contenere da uno a tre chilogrammi di cocaina, e ha affermato che la tipologia delle valigie è sempre stata la stessa in tutti i traffici/trasporti che ha effettuato (p. 13.1.13 r. 6 e segg.). A. ha dichiarato che il suo compenso per il primo viaggio doveva essere di fr. 2’000.--, ma alla fine ha ricevuto il predetto importo per

- 24 entrambi i viaggi; egli ha precisato che gli sono state pagate le spese di viaggio. Egli ha inoltre precisato di essere stato pagato a viaggio e non a valigia trasportata (cl. 5 p. 13.1.13 r. 14 e segg.). Egli ha pure riferito di avere visto sua moglie per la prima volta all’hotel N. a Paradiso, ma di non sapere se lei avesse all’occasione partecipato a un traffico di cocaina (p. 13.1.14 r. 18 e seg.). 5.2.5 Interrogato il 4 novembre 2015 in qualità di imputato, dinanzi al MPC A. ha confermato di avere trafficato dalla Svizzera all’Italia almeno sei chilogrammi di cocaina proveniente dal Sud America (cl. 5 p. 13.1.32 r. 3 e segg.), e il 28 settembre 2016, in occasione del suo interrogatorio finale ex art. 317 CPP, egli non ha contestato il rimprovero mossogli dal magistrato requirente (cl. 5 p. 13.1.159 e segg.). 5.2.6 Nel caso in esame, la Corte rileva che sin dall’interrogatorio reso dinanzi alle autorità francesi nel 2007, A. ha ammesso spontaneamente i fatti, descrivendo dettagliatamente i tempi, i luoghi e le circostanze di entrambi i traffici verso l’Italia. Il fatto che egli in seguito, il 23 marzo 2015 dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, abbia rilasciato dichiarazioni più sfumate ammettendo certo i viaggi in Italia ma sostenendo di essersi limitato ad accompagnare delle persone con delle valigie senza tuttavia conoscere il contenuto delle stesse, non ha valenza di ritrattazione. In effetti egli ha ribadito, in seguito, nel corso degli interrogatori del 27 agosto 2015, del 4 novembre 2015 nonché nell’interrogatorio finale del 28 settembre 2016, le sue piene ammissioni in merito agli addebiti in parola. Le ammissioni dell’imputato, del resto non contestate in sede di arringa dal suo difensore, sono apparse assolutamente credibili alla Corte, non avendo ravvisato elementi di segno opposto propri ad istillare la benché minima ombra di dubbio in merito al contenuto delle stesse. A. ha difatti riferito, con dovizia di particolari, quanto alle circostanze del suo reclutamento da parte di tale I. e H., alla consegna delle valigie - almeno due in occasione del primo viaggio, rispettivamente almeno quattro in occasione del secondo viaggio - all’hotel N. da parte di questi ultimi, nonché alle circostanze dei viaggi occorsi a destinazione di I-Milano, rispettivamente I-Roma, e ai relativi compensi (cl. 7 p. 18.2.36 e seg.; cl. 5. p. 13.1.12 e segg.). La versione dei fatti fornita da A. è inoltre confermata dalle dichiarazioni di B., che ha partecipato al traffico dal Brasile alla Svizzera in qualità di corriere (v. supra, consid. 5.1). Ella difatti il 18 dicembre 2007 ha dichiarato: “À l’hôtel c’est A. qui est venu chercher les valises pour les amener à ROME en ITALIE dans la maison de DD.” (cl. 7 p. 18.2.44) e il 15 dicembre 2015: “Una persona è venuta a prendere le valige che erano in auto per portarle non so dove. ADR: questa persona è A. ADR: sì, è in questa occasione che ho visto per la prima

- 25 volta mia marito e abbiamo parlato un po’. È stata l’unica persona che mi ha trattata come un essere umano in questa cerchia. So che A. ha preso le valige, le ha caricate in auto, ma non so dove le ha portate. […]” (cl. 5 (p. 13.3.10 r. 1 e segg.). Dopo aver raggiunto, al di là di ogni ragionevole dubbio, il convincimento che l’accusato ha trasportato cocaina dalla Svizzera all’Italia, la Corte ha proceduto all’apprezzamento della quantità di cocaina trasportata dall’accusato. A tal proposito, l’imputato ha riferito di essere stato a conoscenza che all’interno delle valigie trasportate vi era della cocaina, e che i quantitativi erano di circa un chilogrammo a valigia, anche se la quantità esatta non gli era nota. Egli ha precisato di sapere che una valigia poteva contenere da uno a tre chilogrammi di cocaina, e ha affermato che la tipologia delle valigie è sempre stata la stessa in tutti i traffici/trasporti che ha effettuato (cl. 5 p. 13.1.13 r. 6 e segg.). Difettando ulteriori riscontri quanto alle dimensioni delle valigie trasportate da A. - valigie grandi o valigie piccole -, il Collegio giudicante, in ossequio all’interpretazione più favorevole all’imputato, ha raggiunto il convincimento che egli abbia trasportato due valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna in occasione del primo viaggio (due valigie piccole), rispettivamente quattro valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna durante il secondo viaggio (quattro valigie piccole). 5.2.7 Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che A. ha trasportato ed esportato, nel maggio/giugno del 2007, almeno due valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna, da Lugano a I-Milano, rispettivamente almeno quattro valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna da Lugano a I-Roma. 5.2.8 La condotta di A. consistente nel trasportare ed esportare sei chilogrammi di cocaina dalla Svizzera all’Italia realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup. 6. Traffici occorsi nell’agosto del 2007 6.1 A tutti e tre gli imputati è rimproverato di avere partecipato, in qualità di corrieri, a un traffico di cocaina dal Brasile alla Svizzera effettuato nell’agosto del 2007 (A. §1.1.3; B. §1.2.2; C. §1.3.1).

- 26 - Il rimprovero verte sul fatto di avere, tra il 1° e il 19 agosto 2007, con volo aereo da BR-Fortaleza a Zurigo, proseguendo il viaggio da Zurigo a Lugano in treno, prendendo poi alloggio presso l’hotel KK. di Z., personalmente trasportato, esportato ed importato dal Brasile alla Svizzera, con il ruolo di corrieri, un quantitativo complessivo di tre chilogrammi di cocaina ciascuno, con un grado di purezza valutato all’83-96%, occultato nel doppiofondo di due valigie ciascuno, nell’ambito di un traffico effettuato da O., HH., P., Q., GG. e otto corrieri, identificati in F., A., B., C., R., LL., MM. e NN., nel quale sarebbero stati trafficati complessivamente almeno 24 chilogrammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata a essere esportata in Italia per poi essere rivenduta. 6.2 B. 6.2.1 B. ha spontaneamente ammesso il suo coinvolgimento nel traffico in questione. 6.2.1.1 Difatti, già il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità francese, ella ha riferito che il viaggio durante il quale è stata arrestata in flagranza di reato era il terzo che effettuava in qualità di corriere di sostanza stupefacente (cl. 7 p. 18.2.43 e seg.). Ella ha in quindi riferito di altri due precedenti viaggi: uno avvenuto nel maggio del 2007, durante il quale ha conosciuto A., l’altro del luglio del 2007. A proposito del secondo viaggio, ella ha dichiarato quanto segue: “Le second transport a eu lieu le 25 juillet 2007. Je l’ai fait car R. m’a dit que si je ne faisais pas ce voyage, il tuerait mon enfant et ma famille, d’autant qu’il disait connaître notre adresse. Je lui ai dit que j’avais peur de faire ce voyage mais il m’a dit que si j’étais attrapé je devais assumer et ne rien dire. Donc j’ai accepté de faire ce second transport de deux valises une grande et une petite, contenant toutes les deux de la cocaine à destination de ZURICH en passant pas la frontière bolivienne puis CAUIBA, puis escale à FORTALEZA. Dans cette dernière ville nous attendaient A. et F. Lors de ce voyage, je n’étais pas accompagnée par les mêmes personnes que celles qui avaient participé au premier. Nous sommes partis tous ensemble vers LISBONNE. Nous étions: HH., Q., OO., MM., NN., R., PP., II, A., F. et moi. Les seules personnes qui ne portaient pas de valises étaient OO., Q. et HH. Toutes les autres portaient deux valises contenant de la cocaine cachée dans le double fond du bagage. Seule II. transportait 3 valises. À LISBONNE, nous sommes partis à ZURICH où nous avons pris le train pour LUGANO où nous avons été cherché par QQ., un ami de A. Nous sommes allés à un hôtel de la ville de LUGANO mais je ne sais plus Ie nom de cet hôtel. A. s’occupait des transports des valises par groupes de 2 ou 3 à chaque fois vers ITALIE, toujours avec Q. ou HH., qui s’occupaient tout deux de la vente à RR. et à DD., ainsi qu’à d’autres individus que je ne connais pas. Pour ce voyage, j’ai touché 2000€ de Q.” (cl. 7 p. 18.2.44).

- 27 - 6.2.1.2 Come rilevato in precedenza, le dichiarazioni rese da B. dinanzi all’autorità portoghese non sono utilizzabili nel presente procedimento (v. supra, consid. 5.1.2) e l’imputata, nel corso dell’interrogatorio del 23 marzo 2015, sentita in qualità di persona informata sui fatti dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (cl. 4 p. 12.2.4 e segg.; v. supra, consid. A), non ha voluto rispondere a domande sui traffici antecedenti a quello che portò al suo arresto in Francia (p. 12.2.6 r. 39 e seg.). 6.2.1.3 In seguito, il 15 dicembre 2015, interrogata dal MPC in qualità di imputata, B. ha dichiarato di non avere potuto fare alcuna dichiarazione il 23 marzo 2015, in quanto, a suo dire, in aula erano presenti tutte le persone che le avevano fatto del male. Quindi, per paura e per proteggere i suoi cari, ella scelse di tacere (cl. 5 p. 13.3.7 r. 27 e segg.). Durante il medesimo interrogatorio, a proposito del traffico in parola, B. ha dichiarato: “Dopo il primo traffico sono rientrata in Brasile e dopo un po’ di tempo sono stata ricontatta da II. e R. Comunque sono sempre rimasta in contatta con loro fra il primo e secondo viaggio, in quanto abitavamo nello stesso quartiere. Durante questa pausa fra il primo e secondo viaggio sono andata in discoteca con II., dove lei reclutava altre persone. Durante una di queste uscite in discoteca sono state reclutata 3 ragazze, di cui una si chiama MM. e delle altre non ricordo il nome. Ricordo che una lavorava come prostituta.” (p. 13.3.11 r. 1 e segg.); “Da BR-Curitiba a BR-Valhena siamo partiti io, II., NN., MM. e R. A Valhena abbiamo incontrato HH., SS., Q. e O., che non e mio marito. Insieme siamo partiti per BR- Fortaleza, dove abbiamo incontrato A. e F. Da BR-Fortaleza, a parte SS. e O., il produttore, che sono i capi, siamo partiti per la Svizzera insieme a Q. Si sono aggiunti OO. e PP., Q., HH. e OO. non trasportavano cocaina. Ai corrieri sono state consegnate da 2 a 3 valige, grandi e piccole, che abbiamo ricevuto a BR- Vilhena. Le valige le ha portate O., che era anche il produttore. Volevo precisare che non sono sicura che O. era il produttore, lo chiamavano così. Non so se veniva dalla Bolivia o dalla Colombia. Non so se era il produttore o il capo trasportatore. In seguito abbiamo fatto il volo da BR-Vilhena fino a BR-Fortaleza, dove abbiamo incontrato A. A BR-Fortaleza siamo rimasti 3 giorni e poi abbiamo preso il volo per la Svizzera che ha fatto scalo in Portogallo e poi siamo volati a Zurigo. Da Zurigo siamo andati a Lugano in treno e dalla stazione di Lugano fino all’hotel in taxi. ADR: no, non era lo stesso hotel del primo viaggio. Questa volta eravamo a Z. ADR: sì, abbiamo soggiornato tutti nello stesso hotel. F. non ha soggiornato presso l’hotel, veniva solo per vedere II., perché stavano insieme. A. soggiornava in hotel con me perché anche noi stavamo insieme. ADR: non so

- 28 esattamente quanto tempo siamo stati a Z., ma più o meno 1 mese. […]” (p. 13.3.11 r. 15 e segg.). 6.2.1.4 In occasione del suo interrogatorio finale in qualità di imputata ex art. 317 CPP, tenutosi il 28 settembre 2016, B. ha confermato di avere funto da corriere nell’ambito del traffico in questione e di avere trasportato della cocaina occultata nel doppiofondo di due valigie (cl. 5 p. 13.3.66). 6.2.2 Nel caso in esame, il Collegio giudicante rileva che le ammissioni di B. sono state spontanee, costanti nel tempo e univoche. Ella ha riferito con dovizia di particolari quanto ai tempi, ai luoghi nonché alle circostanze del traffico in esame, sicché la Corte non ha motivo di dubitare della sua credibilità. Il Collegio giudicante rileva pure che la versione dei fatti fornita da B. è suffragata anche dalle dichiarazioni di A. (v. infra, consid. 6.3) nonché da ulteriori elementi probatori quali segnatamente la sua presenza presso l’hotel KK. nel periodo critico, ossia durante il mese di agosto del 2007, contemporaneamente a quella di altri membri della comitiva partecipanti al traffico in parola. Agli atti figura infatti copia del passaporto di B. consegnata dalla direzione dell’hotel agli inquirenti assieme alle copie dei passaporti degli altri membri della comitiva precitata. A tal proposito, il Collegio giudicante riferirà più in dettaglio in seguito (v. infra, consid. 6.4.1.7). La Corte non ha pertanto ravvisato motivo alcuno di dubitare della veridicità delle dichiarazioni di B. 6.2.3 Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che B. ha trasportato, dal Brasile alla Svizzera, nell’agosto del 2007, tre chilogrammi di cocaina in qualità di corriere. 6.2.4 La condotta di B. consistente nel trasportare, esportare e importare tre chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup. 6.3 A. 6.3.1 Anche A. ha ammesso di avere preso parte in qualità di corriere al traffico in parola. 6.3.1.1 In particolare, già nel corso dell’interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità francese, egli ha dichiarato quanto segue: “La première fois que j’ai transporté de la cocaine depuis le BRESIL jusqu’en EUROPE, c’etait en juillet 2007. II s’agissait je crois de 2 ou 3 kilos de cocaine que j’ai transporté dans deux valises de FORTALEZA à ZURICH en passant par LISBONNE. J’étais avec B.,

- 29 - Q., R., OO., HH., MM., F., une femme blonde prénommé NN. je crois, PP., II. Chacune des femmes avait une valise contenant de la cocaine caché dans un double fond. F. et moi, ainsi que R. transportions également chacun deux valises avec de la cocaine dissimulée dans un double fond. Seuls les chefs, c’est-à-dire Q., HH. et OO. ne transportaient pas de produits stupéfiants. C’est Q. qui avait organisé ce voyage qui portait sur une vingtaine peut être 25 kilos de cocaine. Chacun devait toucher 5000€ pour ce voyage, les femmes ne devaient recevoir que 2000€. Pour chaque femme, R. devait recevoir la somme de 3000€ de Q. R. était le recruteur des femmes passeurs au BRESIL, il faisait son rabatage à CURITIBA. Ces produits étaient déstiné à l’ITALIE et à l’ESPAGNE. Les produits devaient être livrés aux personnes qui les avaient commandé dans ces pays. Pour l’ITALIE, il s’agissait d’un avocat JJ. de Milan. Pour l’ESPAGNE, il s’agissait d’une personne que je ne connais pas, mais qui connaissait HH., et qui devait récupérer les invendus italiens. À notre arrivée à l’aéroport de ZURICH, nous avons tous ensemble pris le train pour aller à LUGANO où nous avons été cherché en taxi pour aller dans I’hôtel KK à Z. Toutes les valises ont été déposées dans cet hôtel où nous avons occupé 4 chambres. […] Pour ce premier voyage du Bresil à ZURICH, j’ai touché 5000€.” (cl. 7 p. 18.2.35 e seg.). 6.3.1.2 La Corte ha già avuto modo di rilevare come le dichiarazioni rilasciate da A. dinanzi all’autorità portoghese non siano utilizzabili nel presente procedimento (v. supra, consid. 5.2.2). A. ha confermato di avere effettuato il viaggio in questione pure nel corso dell’interrogato reso in qualità di persona informata sui fatti il 23 marzo 2015 dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (v. supra, consid. A; cl. 4 p. 12.3.7 r. 1 e segg.). 6.3.1.3 A., nel corso dell’interrogatorio reso il 27 agosto 2015 in qualità di imputato dinanzi al MPC, ha descritto le circostanze che hanno portato al suo reclutamento come corriere nel traffico in esame. In particolare, ha riferito che la proposta di partecipare al viaggio del luglio-agosto del 2007 gli è stata rivolta da Q. (cl. 5 p. 13.1.13 r. 20 e segg.). Egli ha pure riferito, con dovizia di particolari, del viaggio effettuato come corriere. Segnatamente, A. ha riferito di essersi recato in Brasile tra luglio-agosto 2007 e di essere rimasto in albergo a BR-Fortaleza per circa due settimane; in seguito è arrivato Q. con altri corrieri e gli ha consegnato le valigie. Durante il viaggio hanno fatto scalo a P-Lisbona. A. ha dichiarato di non ricordare quanti erano i corrieri, ma che in totale v’era una decina di persone. Egli ha pure detto di non ricordare nemmeno se tutti portavano delle valigie contenenti della cocaina. Arrivati a Zurigo, hanno preso il treno per Lugano, e da Lugano si sono recati a Z., presso il ristorante “KK.”, che ha anche delle camere, e vi hanno soggiornato per circa due settimane. Egli ha riferito di avere trasportato due

- 30 valigie, una piccola e una grande. (p. 13.1.13 r. 33 e segg.). Per quel che concerne il compenso, l’imputato ha dichiarato di avere ricevuto fr. 7’000.--/ 8’000.-- più tutte le spese di viaggio (p. 13.1.14 r. 16 e seg.). A proposito della partecipazione di B. al traffico in questione, A. ha riferito che la stessa ha partecipato come corriere per il traffico del luglio-agosto 2007 (p. 13.1.14 r. 20 e seg.). L’imputato ha pure precisato di aver pensato che tutti i corrieri portassero lo stesso quantitativo di valigie, ossia una valigia piccola e una grande (p. 13.1.14 p. 22 e seg.). Ad A. è stata sottoposta una documentazione fotografica; egli ha riconosciuto tale “II.” e ha specificato che si trattava di un corriere (p. 13.1.14 r. 46). 6.3.1.4 Interrogato il 4 novembre 2015 in qualità di imputato, dinanzi al MPC A. ha confermato di avere trafficato, nel corso del luglio-agosto del 2007, due valigie (una piccola e una grande) contenenti un quantitativo di cocaina stimato in un minimo di tre chilogrammi, dal Sud America alla Svizzera (cl. 5 p. 13.1.32 r. 18 e segg.), mentre in occasione dell’interrogatorio finale ex art. 317 CPP, tenutosi il 28 settembre 2016, A. non ha voluto determinarsi quanto a tale rimprovero (cl. 5 p. 13.1.164 e segg.). 6.3.1.5 Agli atti vi è inoltre copia del passaporto di A., sul quale figurano timbri di entrata e uscita dal Brasile, datati 25 luglio 2007, rispettivamente 1° agosto 2007 (cl. 7 p. 18.2.52 e segg.). 6.3.2 In casu, il Collegio giudicante rileva che le ammissioni di A. sono state spontanee, costanti nel tempo e univoche. Egli ha riferito con dovizia di particolari quanto ai tempi, ai luoghi nonché alle circostanze del traffico, sicché le sue dichiarazioni sono parse credibili agli occhi della Corte. Il Collegio giudicante rileva inoltre che la versione dei fatti fornita da A. è suffragata pure dalle dichiarazioni di B. (v. supra, consid. 6.2) nonché da ulteriori elementi probatori (v. supra, consid. 6.3.1.5). La Corte non ha pertanto ravvisato motivo alcuno di dubitare della veridicità delle dichiarazioni di A. 6.3.3 Visto quanto precede, la Corte ha quindi raggiunto il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che A. ha trasportato, dal Brasile alla Svizzera, nell’agosto del 2007, tre chilogrammi di cocaina in qualità di corriere. 6.3.4 La condotta di A. consistente nel trasportare, esportare e importare tre chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.

- 31 - 6.4 C. 6.4.1 L’imputata C., dal canto suo, ha costantemente respinto tale addebito, da ultimo nelle more del dibattimento (cl. TPF p. 8.930.6 e segg.). 6.4.1.1 Interrogata dal MPC in qualità di imputata il 18 febbraio 2016, C. ha dichiarato di essersi recata in Svizzera per la prima volta nel 2007, accompagnata dal suo nuovo compagno F., seguendo l’itinerario da BR-Fortaleza a Zurigo, a scopo di vacanza. Nella stessa deposizione, la predetta ha aggiunto che durante l’estate del 2007 era al settimo mese di gravidanza, incinta della sua prima figlia. Ha aggiunto di aver avuto problemi di salute a causa di questa gravidanza e quindi di essere dovuta rimanere in Svizzera. È arrivata a Zurigo, ha preso il treno e col suo ex compagno si è recata a Lugano, dove è subito andata all’Ospedale Civico perché stava perdendo il bambino. Ha soggiornato in un albergo che costava poco a Z. prima di andare all’ospedale. In seguito, alcuni giorni dopo, è andata in treno a Barcellona, dove ha partorito (cl. 5 p. 13.5.7 r. 5 e segg.). In quest’occasione, C. ha pure dichiarato: “Mio papà mi chiama II., sin da piccola e siccome mi piace questo nome, mi presento a tutti come II.” (p. 13.5.7 r. 27 e seg.). In seguito alla contestazione mossale dal Procuratore federale quanto alla sua partecipazione al traffico in parola, ella ha dichiarato: “Sostanzialmente io mi sono trovata nel momento sbagliato con le persone sbagliate. lo avevo pagato da sola il biglietto d’aereo, non mi hanno pagato nulla. lo sapevo cosa avevo nelle mie valigie, avevo dei libri per mia mamma e non sapevo cosa trasportassero le altre persone. Praticamente sono partita dal Brasile perché i miei genitori sono partiti per la Spagna. Mio padre ha ceduto la sua officina a me, in quanto ero incinta del mio primo ex compagno e siccome lui aveva altre donne che erano incinta, ho deciso di vendere tutto e di recarmi in Spagna dai miei genitori, siccome in Brasile praticamente non avevo più nulla. Quindi una parte delle mie cose le ho donate e gran parte l’ho venduta per poter acquistare il biglietto d’aereo.” (p. 13.5.9 r. 35 e segg.). L’imputata ha inoltre dichiarato di avere trascorso più tempo in ospedale che in hotel (p. 13.5.10 r. 4). C. ha pure affermato di non ricordare quante valigie trasportasse, essendo passati sette anni; aveva delle valigie e alcune sono arrivate con un altro volo (p. 13.5.10 r. 20 e seg.). Quanto alla scelta dell’hotel, C. ha precisato che lo stesso è stato scelto da F.; lei e il suo compagno sono andati in albergo e, al mattino presto, lei è andata in ospedale. È rimasta più tempo in ospedale che in albergo. (p. 13.5.13 r. 4 e seg.), e all’hotel KK. non ha visto nessun’altro (p. 13.5.13 r. 13). C. ha pure dichiarato quanto segue: “ADR: il viaggio da Zurigo al Ticino l’ho fatto unicamente

- 32 con F. ADR: non mi ricordo se ho incontrato le altre persone che hanno partecipato a questo traffico. Mi ricordo soltanto di aver preso il treno con il mio ex, non ricordo di avere visto altre persone.” (p. 13.5.13 r. 6 e segg.). Ella ha dichiarato che F. ha pagato il suo soggiorno in Ticino (p. 13.5.13 r. 40). C. ha dichiarato di avere conosciuto A. a BR-Fortaleza nel periodo del viaggio, quindi durante l’estate del 2007, in spiaggia. Ella ha riferito di non ricordare di averlo rivisto in altre circostanze o in Svizzera (p. 13.5.10 r. 28 e segg.). Quando le è stata sottoposta la fotografia di A., ella non l’ha riconosciuto (p. 13.5.12 r. 28 e seg.) L’imputata ha pure dichiarato di avere conosciuto B. nell’estate del 2007 a BR- Curitiba (p. 13.5.10 r. 38 e segg.). Quando le è stata sottoposta la fotografia di B., ella l’ha riconosciuta (p. 13.5.12 r. 37). Confrontata con le dichiarazioni che B. ha rilasciato il 18 dicembre 2007 quanto alla partecipazione di tale “II.” al traffico in questione, C. ha dichiarato: “Non è vera questa dichiarazione. Prima che il mio ex compagno venisse arrestato, io non sapevo che c’erano tutte queste persone. Soltanto dopo sono venuta a conoscenza che queste persone facessero parte di questo traffico. lo sapevo cosa portavo e non ho niente da aggiungere. Preciso che non portavo niente di illecito.” (p. 13.5.15 r. 39 e segg.); “Io non ho niente contro nessuno, però B. era l’ex compagna di F., quindi forse posso pensare che lei abbia un rancore o qualche problema con me.” (p. 13.5.15 r .46 e seg.); “[…] Credo che lei abbia raccontato tutte queste storie a suo favore. Comunque non ho niente da aggiungere.” (p. 13.5.16 r. 14 e seg.); “Io non ho niente da dire, devo però dire che ero presente, però non ho fatto niente. Io sono venuta a conoscenza della presente di tutte queste persone tramite il verbale che ho fatto con l polizia di Lugano, ma a quel momento stavo così male con la mia gravidanza che non ho notato la presenza di queste persone.” (p. 13.5.16 r. 33 e segg.). 6.4.1.2 Le dichiarazioni dell’imputata divergono dalle dichiarazioni di HH., già condannato mediante sentenza passata in giudicato del 13 maggio 2015 del Tribunale penale federale per infrazione aggravata alla LStup segnatamente in relazione al traffico in parola (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015, consid. 8.2). La versione dei fatti dell’imputata C., come si vedrà in seguito, è inoltre sostanzialmente contraddetta dalle dichiarazioni rilasciate dai coimputati B. e A., che assieme a HH. chiamano l’imputata in correità.

- 33 - Nell’interrogatorio di confronto del 2 marzo 2016 fra C. e HH., per l’occasione interrogato come persona informata sui fatti (cl. 5 p. 13.6.1/8 e segg.), quest’ultimo ha dichiarato di conoscere C. con il soprannome di “II.”, e di averla conosciuta a BR-Vilhena, quando stava iniziando un viaggio, nell’agosto o settembre del 2007. In quell’occasione, egli sarebbe arrivato con altre tre persone (Q., SS. e il TT.) a Vilhena per iniziare il viaggio a Fortaleza e poi andare in Svizzera, e C. sarebbe stata con R., B. - che è poi divenuta la compagna di A. e altre quattro donne; in totale vi sarebbero state sei persone che viaggiavano e trasportavano droga (cl. 5 p. 13.6.4 r. 2 e segg.). Egli ha specificato che il viaggio era stato pianificato in Bolivia, e lo scopo dello stesso era il trasporto di cocaina dalla Bolivia al Brasile e poi all’Europa (p. 13.6.4 r. 24 e segg.). HH. ha riferito che lo stupefacente era nascosto nel doppiofondo delle valigie (p. 13.6.4 r. 27). Egli ha pure riferito di essere arrivato in Brasile in macchina con tre persone, mentre la cocaina è stata trasportata da altre persone dalla Bolivia al Brasile. Egli si è recato a BR-Vilhena, dove ha incontrato le altre persone (p. 13.6.4 r. 31 e segg.). In merito al reclutamento dei corrieri, HH. ha dichiarato: “Quando siamo arrivati R. era la persona che si occupava delle persone, in particolare stabiliva gli accordi con le stesse. R. lavorava per Q., che è la persona menzionata in precedenza e che ha organizzato il traffico. R. cercava le persone che dovevano viaggiare per conto di Q. e trasportare la cocaina.” (p. 13.6.4 r. 42 e segg.). A domanda del Procuratore federale: “Ricorda chi erano queste persone che erano state contattate o reclutate da R.?” egli ha risposto: “Sì, perfettamente. Le persone che erano presenti erano II., R., B., una donna che aveva la carnagione bianca e i capelli chiari e un’altra signora un po’ più robusta e anche anziana. Quando siamo arrivati R. era in albergo con queste signore. Di seguito R. ha presentato le signore a loro 4 che erano giunti in auto dalla Bolivia. Il giorno dopo Q. ha dato le valige da trasportare ad ogni persona, due valige a testa. ADR: si trattava di due tipo di valige. Una di grandezza media e una più piccola. La marca era Roncato o Delsey tipo trolley. ADR: la valigia media conteneva 2 kg di cocaina e la valigia piccola 1 kg di cocaina. ADR: sì, le valige sono state consegnate ai corrieri a BR-Vilhena. ADR: sì, confermo che a II. e a tutti gli altri corrieri sono state consegnate 2 valige, 1 media e 1 piccola, contenenti rispettivamente 2 kg e 1 kg cocaina, per effettuare il trasporto dal Brasile verso la Svizzera come preventivamente concordato con R. […]” (p. 13.6.4 r. 42 e segg.; p. 13.6.5 r. 1 e segg.). HH. ha poi riferito che vi è stato un volo intermedio, da BR-Vilhena e BR-Cuiaba e da BR-Cuiaba a BR-Fortaleza, dove la comitiva, in albergo, ha incontrato A. e F. ai quali sono state consegnate due valigie contenenti tre chili di cocaina (p. 13.6.5 r. 12 e segg.). F. e II. si sono accompagnati, mentre A. si è accompagnato con B. In seguito, il gruppo è arrivato a Zurigo via P-Lisbona. Da Zurigo si sono spostati in treno fino a Lugano, e dalla stazione di Lugano, con un furgone-taxi, si sono trasferiti all’hotel KK. di

- 34 - Z., dove sono rimasti per circa un mese (p. 13.6.5 r. 18 e segg.). A domanda su chi avesse trasportato le valigie contenenti la cocaina durante la trasferta dal Brasile alla Svizzera, HH. ha risposto: “A., F., R., II. e B. e l’altra donna bionda, di cui non ricordo il nome, MM. e la signora un po’ più robusta. ADR: complessivamente con questo viaggio sono stati trasportati 24 kg di cocaina da 8 persone.” (cl. 5 p. 13.6.5 r. 27 e segg.). A domanda se C. fosse sempre stata presente all’hotel KK., HH. ha risposto quanto segue: “Sì, è stata presente tutto il mese. Ricordo che ha avuto un problema in ragione del suo stato di gravidanza. Si è sentita male e F. l’ha portata dal medico ed è stata ricoverata 1 o 2 giorni e in seguito è rientrata in hotel. ADR: i corrieri soggiornavano in 4-5 persone insieme. Si trattava di appartamenti con più posti letto. ADR: C. soggiornava nella mio stesso appartamento presso l’hotel KK. C’erano tre camere. In una stava Q. con la persona bionda, in una stavamo io, R., MM. e II. Nell’altra camera stava A. che stava con la sua compagna B. e con la donna un po’ più robusta. II TT. stava da solo in una quarta camera.” (cl. 5 p. 13.6.6 r. 4 e segg.). Quanto al compenso dei corrieri, HH. ha dichiarato che era di circa USD 6’000.--; USD 2’000.-- li teneva R. e USD 4’000.-- andavano ai corrieri. In merito alla remunerazione dei corrieri, HH. non ha potuto fornire più dettagli, perché questa funzione era attribuita a Q. (p. 13.6.13 r. 21 e segg.). HH. ha riferito di avere visto Q. dare a R. del denaro per pagare “II.”, perché a R. sarebbe spettata una commissione per la partecipazione di “II.” al traffico (p. 13.6.13 r. 9 e segg.). Egli ha pure dichiarato di avere visto R. consegnare i soldi a C., ma di non avere potuto verificarne l’importo (p. 13.6.13 r. 28 e seg.). A domanda del difensore di C., HH. ha poi dichiarato di avere visto la cocaina a I-Milano (p. 13.6.11 r. 34 e segg.; p.13.6.12 r. 1 e seg.). Egli ha pure riferito di non avere visto dare le valigie direttamente a C., ma di avere visto le valigie in hotel a BR-Vilhena, e di avere visto C. trasportare quelle valigie (p. 13.6.12 r. 30 e segg.). C., dal canto suo, invitata a prendere posizione in merito alle dichiarazioni di HH., ha anzitutto precisato di non avere soggiornato per l’intero mese all’hotel KK., ma di essere stata più tempo in ospedale (p. 13.6.6 r. 17 e segg.), più precisamente all’ospedale Civico, che in albergo (p. 13.6.8 r. 5 e segg.). Ella ha pure dichiarato di avere conosciuto HH. a BR-Fortaleza, ma di non ricordare in quale occasione, e ha contestato di avere partecipato al traffico in qualità di corriere come asserito da HH. (p. 13.6.6 r. 32 e segg.). Ella ha riferito di aver effettuato il viaggio da BR- Fortaleza alla Svizzera unicamente in compagnia di F.; aveva acquistato il biglietto per fare la tratta BR-Fortaleza-P-Lisbona e quindi recarsi in Spagna, ma siccome c’erano dei problemi in quanto tanti brasiliani erano stati rimpatriati in Brasile, ha dovuto cambiare rotta e recarsi a Zurigo prima di andare in Spagna;

- 35 si è poi dovuta fermare in Svizzera per i problemi che ha avuto con la gravidanza, ed è infine partita di nuovo alla volta della Spagna in treno (p. 13.6.7 r. 9 e seg.). Ella ha pure riferito di non essere andata in ospedale a Zurigo arrivando dal Brasile in quanto era notte fonda e non parlava tedesco, e aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse (p. 13.6.7 r. 16 e segg.). C. ha dichiarato di ricordare di avere soggiornato presso l’hotel KK. (p. 13.6.7 r. 21), che la sistemazione era stata scelta dal suo compagno perché costava poco, e di non essersi fermata molto in hotel, in quanto aveva lasciato le sue cose a casa del suo compagno, e di avere soggiornato in hotel con F. (p. 13.6.7 r. 22 e segg.). A domanda: “Come si spiega che Lei ha fatto il viaggio da BR-Fortaleza e Lisbona, quindi a Zurigo, poi prendere il treno e andare all’hotel KK. a Z. unitamente a tutti gli altri partecipanti di questo traffico di 24 kg di cocaina svoltosi nell’agosto 2007, ritenuto che Lei si dichiara totalmente estranea allo stesso traffico, mentre più partecipanti al traffico La coinvolgono direttamente?” C. ha risposto: “Per me è difficile spiegare. Voglio solo dire che sono stata nel luogo sbagliato al momento sbagliato, ossia sono stata in questo albergo con F., che ha scelto in quanto era l’albergo più economico.” (p. 13.6.8 r. 11 e segg.). C. ha contestato di avere ricevuto dei soldi per avere fatto qualcosa (p. 13.6.13 r. 31 e segg.). 6.4.1.2.1 In merito alla chiamata di correo di HH., la Corte rileva che la stessa è stata formulata nel rispetto del principio del contraddittorio, è costante, univoca e dettagliata. Egli ha reso dichiarazioni particolareggiate, circostanziate e coerenti quanto alla presenza di C. durante il traffico, ciò a partire da BR-Vilhena, dove HH. ha incontrato i corrieri, fino all’hotel KK. di Z. Nelle sue dichiarazioni HH. ha pure descritto il ruolo espletato dalla C. nel traffico. 6.4.1.3 Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto fra le imputate C. e B. dell’8 luglio 2016 dinanzi al MPC (cl. 5 p. 13.7.12 e segg.), interrogata sulla natura del suo rapporto con F., l’imputata B. ha dichiarato che quest’ultimo era un conoscente, un amico di suo marito e di averlo incontrato esclusivamente durante il traffico di cocaina effettuato nel 2007, aggiungendo di non avere mai avuto relazioni sentimentali con il predetto (p. 13.7.14 r. 33 e segg.). In quest’occasione, B. ha ribadito la sua chiamata in correità nei confronti di C. (p. 13.7.16 r. 36 e segg.); chiamata del resto già formulata nei suoi interrogatori del 18 dicembre 2007 (cl. 7 p. 18.2.44) e del 15 dicembre 2015 (cl. 5 p. 13.3.11). Ella ha in particolare dichiarato che C. ha partecipato al viaggio dell’agosto del 2007 trasportando della cocaina, ma di non avere potuto constatare personalmente se all’interno delle sue valigie ci fosse della cocaina (cl. 5 p. 13.7.16 r. 33 e seg.; r. 37 e segg.). B. ha altresì dichiarato che a ogni corriere erano state date una valigia grande e una piccola, e che secondo le informazioni

- 36 fornitele, nella valigia piccola c’era un chilogrammo e nella valigia grande due chilogrammi di cocaina (p. 13.7.17 r. 20 e segg.). B. ha inoltre asserito che C. trasportava non più di tre valigie (p. 13.7.18 r. 38 e segg.). B. ha pure confermato la presenza di C. durante il viaggio a partire da BR-Curitiba a BR-Vilhena, dove sono state consegnate le valigie, e poi in hotel a Vilhena, dove le due donne hanno condiviso la stanza con altre due donne. B. ha altresì dichiarato che all’hotel KK. di Z. condivideva la camera con C. ed altre persone, ossia O. e PP. (p. 13.7.19 r. 25 e segg.). A domanda del difensore di C. volta a sapere se avesse visto, durante il viaggio del luglio/agosto 2007, la consegna di valigie a C., B. ha risposto di avere visto O., che si trovava a BR-Vilhena, consegnare a tutti delle valigie (p. 13.7.23 r. 12 e segg.). C., dal canto suo, ha contestato di avere effettuato un traffico di cocaina, affermando unicamente di avere viaggiato con il suo ex compagno. In particolare, ella ha dichiarato di non poter sapere se sull’aereo ci fosse anche B., in quanto l’aereo era molto grande e c’erano tante persone. Ha inoltre riferito di avere trasportato cinque valigie, contenenti cose di sua madre nonché delle cose per il bebè (p. 13.7.17 r. 1 e segg.). Per quel che concerne l’hotel di Z., ella ha ribadito che fu il suo compagno a scegliere l’albergo in Svizzera aggiungendo di non ricordare di avere condiviso la camera con altre persone (p. 13.7.20 r. 1 e segg.). 6.4.1.3.1 Il Collegio giudicante rileva che la chiamata di correo di B., formulata nel rispetto del principio del contraddittorio, è stata costante durante l’inchiesta, univoca e dettagliata. Ella ha reso dichiarazioni particolareggiate, circostanziate e coerenti quanto alla presenza di C. durante il traffico, già a partire da BR-Curitiba e fino all’hotel KK. di Z., nonché sulla sua presenza allorquando ai corrieri sono state consegnate le valigie. 6.4.1.4 Nell’interrogatorio di confronto fra gli imputati C. e A. del 23 novembre 2016 (cl. 5 p. 13.8.9 e segg.), quest’ultimo ha dichiarato di avere incontrato C. in occasione del traffico di stupefacenti a cui ha partecipato nel luglio-agosto del 2007 e di averla incontrata in Brasile pur non ricordando la città. Egli non ricorda chi gliel’ha presentata, ma C. gli è stata presentata come “II.” (p. 13.8.11 r. 8 e segg.). A. ha dichiarato di avere partecipato al traffico in questione in qualità di corriere, e che come controllori c’erano R. nonché HH. (p. 13.8.12 r. 18 e segg.). A. ha confermato la presenza di C. durante il viaggio pur ignorando se ella fosse un corriere o meno (p. 13.8.12 r. 26 e segg.). Confrontato con le sue dichiarazioni rese il 27 agosto 2015, allorquando egli aveva dichiarato che C. era un corriere, A. ha aggiunto: “Quello che sapevo è che c’erano delle persone che controllavano il viaggio e c’erano dei corrieri. Lei non era un controllore, quindi ho dedotto che presumibilmente fosse un corriere.” (p. 13.8.12 r. 33 e segg.). A.

- 37 ha pure affermato che C. viaggiava in gruppo con lui (p. 13.8.12 r. 42 e segg.). Egli ha quindi riferito di essere partito da Lugano con F. e di essersi recato a BR- Fortaleza, dove è rimasto per circa due settimane aspettando le altre persone, che sono poi arrivate in gruppo - compresa C. In albergo gli sono state consegnate le valigie. In seguito sono rimasti qualche altro giorno a BR-Fortaleza prima di fare rientro in Europa. Sono giunti a Zurigo, da dove hanno proseguito il viaggio verso Lugano in treno, e da Lugano si sono recati in taxi a Z. dove hanno prenotato presso l’hotel KK. Egli ha dichiarato di essere rimasto a Z. per circa due settimane e che all’hotel era presente anche C., che condivideva la stanza con lui, sua moglie, PP. e NN. Erano state prenotate 3-4 stanze in totale con più posti letto (p. 13.8.13 r. 4 e segg.). Quanto al quantitativo di cocaina trasportato in questo traffico, A. ha riferito che gli sono state consegnate due valigie, una grande e una piccola (p. 13.8.13 r. 38 e segg.). A domanda del difensore di C., volta a sapere se A. avesse visto personalmente la consegna delle valigie a C., egli ha risposto: “No. C’erano diverse stanze ed io ero in camera con mia moglie. Le valigie sono state consegnate nelle stanze. ADR: a me le valigie le ha consegnate Q. Aggiungo che parte delle valigie erano state già consegnate a BR-Curitiba o a BR-Vilhena, comunque io non posso saperlo di preciso, perché il mio viaggio è iniziato a BR-Fortaleza” (p. 13.8.14 r. 5 e segg.). C., dal canto suo, ha affermato di avere visto la fotografia di A. quando il suo compagno è stato arrestato, ma di non averlo conosciuto personalmente (p. 13.8.11 r. 1 e segg.). Ella ha contestato di avere partecipato al traffico, dichiarando: “Io ero lì, ma non ho fatto nessun traffico. Non sapevo cosa loro facessero. Ero al posto sbagliato al momento sbagliato.” (p. 13.8.13 r. 1 e segg.); “Non mi ricordo di tutti queste cose che sta dicendo A. È passato tanto tempo, non mi ricordo di tutte queste cose. Mi ricordo che stavo male, perché ero incinta. Non ricordo di essere stata in camera con tutte queste persone. Ricordo di essere stata in ospedale, presso il Civico di Lugano. Io contesto, non ho preso nessuna valigia, non ho mai abbandonato le mie valigie.

SK.2016.57 — Tribunale penale federale 31.05.2017 SK.2016.57 — Swissrulings