Sentenza del 29 agosto 2016 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente del Collegio giudicante, Sylvia Frei e Miriam Forni, Cancelliera Francesca Pedrazzi Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,
e
accusatore privato:
F.,
contro
1. A., già patrocinato d’ufficio dall’avv. Tuto Rossi, e ora patrocinato dal difensore di fiducia avv. Alexandra Hardegger,
2. B., patrocinato d’ufficio dall’avv. Nadir Guglielmoni,
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto: SK.2015.7
- 2 - 3. C., patrocinato d’ufficio dall’avv. Daniele Timbal,
4. D., patrocinato d’ufficio dall’avv. Yasar Ravi,
5. E., patrocinato d’ufficio dall’avv. Ernesto Ferro.
Oggetto
Riciclaggio di denaro, usura, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, falsità in documenti
- 3 - Fatti: A. A seguito di una richiesta di informazioni da parte della Direzione nazionale antimafia italiana di Roma (cl. 649 p. 19.4.1 e segg.), il 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria (MPC/EAII/6/02/0155) nei confronti di A., C. e ignoti per titolo di infrazione qualificata alla Legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) giusta l’art. 19 n. 1 e 2 LStup, di sospetta appartenenza ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP (cl. 1 p. 1.0.1). Successivamente, la suddetta inchiesta è stata estesa, l’11 aprile 2003, anche nei confronti di D., di G. e di H., per i medesimi reati (cl. 1 p. 1.0.2 e segg.); il 5 giugno 2003 nei confronti di E. (cl. 1 p. 1.0.5 e segg.); il 1° settembre 2003 nei confronti di I. (cl. 1 p. 1.0.8 e segg.); il 27 gennaio 2004 nei confronti di B. (cl. 1 p. 1.0.17 e segg.); il 19 luglio 2004 nei confronti di J. e di K., limitatamente ai reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup e 260ter CP (cl. 1 p. 1.0.21 e seg.). B. Il 16 agosto 2004, il procedimento no. MPC/EAII/6/02/0155 è stato congiunto a quello aperto il 16 giugno 2004 (MPC/EAII/6/04/0162) nei confronti di A. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP, infrazione qualificata alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 LStup e infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54) ai sensi dell’art. 33 LArm (cl. 1 p. 1.0.20; cl. 479 p. 16.0.1). In data 19 agosto 2004, anche i procedimenti aperti il 1° dicembre 2003 (MPC/EAII/6/03/0336; MPC/EAII/6/03/0337; MPC/EAII/6/03/0338) nei confronti di I., L., M., N. e ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, sono stati riuniti nello stesso procedimento (cl. 1 p. 1.0.11 e seg.; p. 1.0.13 e seg.; p. 1.0.15 e seg.; p. 1.0.23). L’apertura dei procedimenti citati poc’anzi era stata decisa in seguito alle richieste di assunzione del procedimento presentate il 17 e il 26 novembre 2003 dalla Bezirksanwaltschaft III del Canton Zurigo al MPC (v. cl. 728 p. 18.2.12185 e seg.; p. 18.2.12187 e seg.). C. Dal 10 settembre 2004 al 13 dicembre 2005 si sono susseguite diverse ulteriori estensioni del procedimento MPC/EAII/6/02/0155, sia per quanto concerne i reati che gli indagati (cl. 1 p. 1.0.25 a 51; 54 a 83). Per quel che riguarda gli odierni imputati, l’inchiesta nei confronti di A. è stata estesa, il 17 settembre 2004, per titolo di aggressione ai sensi dell’art. 134 CP e per coazione giusta l’art. 181 CP (cl. 1 p. 1.0.260 e seg.), e il 19 aprile 2005 per
- 4 titolo di usura giusta l’art. 157 CP e per infrazione alla Legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) ai sensi degli artt. 33 e segg. LMB (cl. 1 p. 1.0.69 e seg.). L’inchiesta nei confronti di B. è stata estesa, l’11 novembre 2004, per titolo di usura ai sensi dell’art. 157 CP e di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (reato per il quale l’inchiesta nei confronti di B. era già stata avviata il 27 gennaio 2004) (cl. 1 p. 1.0.40), e il 2 dicembre 2004 per infrazione alla Legge federale sulle armi giusta gli artt. 33 e segg. LArm (cl. 1 p. 1.0.45). Il 23 agosto 2004 il procedimento nei confronti di E. è stato esteso per titolo di falsità in documenti giusta l’art. 251 CP (cl. 1 p. 1.0.24) e il 20 settembre 2004 per i reati di cui agli artt. 134 e 181 CP (cl. 1 p. 1.0.29). Con decisione del 13 dicembre 2005, il procedimento penale aperto nei confronti di A. è stato pure esteso ai reati di falsità in certificati ai sensi dell’art. 252 CP, di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell’art. 253 CP e di falsità in documenti giusta l’art. 251 CP; le accuse nei confronti di E. sono state estese ai reati di cui agli artt. 252 CP, 253 CP, nonché 33 e segg. LArm; quelle nei confronti di C. ai reati di cui agli artt. 134 CP, 181 CP, 33 e segg. LArm e 33 e segg. LMB; quelle nei confronti di B. ai reati di cui agli artt. 33 e segg. LMB (cl. 1 p. 1.0.76). D. Nell’ambito dell’indagine preliminare di polizia, a partire dal 20 dicembre 2002 sono stati ordinati vari controlli telefonici attivi e retroattivi delle utenze a disposizione di diversi indagati, tra i quali gli odierni imputati (v. rubrica 9). L’autorità inquirente ha inoltre fatto ricorso in ampia misura alla cooperazione internazionale e intercantonale, segnatamente tramite richieste di assistenza giudiziaria all’attenzione dei pubblici ministeri del Cantone Zurigo e del Cantone Ticino, e mediante rogatorie in Italia, Brasile, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Principato del Liechtenstein e Stati Uniti d’America (v. rubrica 18). E. Il 16 luglio 2004, il MPC ha spiccato un ordine d’arresto nei confronti di B. per i reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup e 260ter CP, per pericolo di fuga e pericolo di collusione (cl. 242 p. 6.3.1). B. è stato arrestato il 19 luglio 2004 dalla Polizia cantonale di Zurigo, unitamente a K. e J., come si evince dal rapporto di esecuzione redatto dalla Polizia giudiziaria federale (in seguito: “PGF”) (cl. 242 p. 6.3.17 e segg.). Il 21 luglio 2004, il MPC ha quindi presentato al Giudice istruttore federale (in seguito: “GIF”) una domanda di conferma dell’arresto (cl. 242 p. 6.3.20 e segg.) e lo stesso giorno si è tenuta l’udienza per la conferma dell’arresto dinanzi al GIF, al termine della quale detta autorità ha confermato il fermo di B. in regime di carcerazione preventiva, visti il rischio di fuga e di collusione (cl. 242 p. 6.3.25 e segg.).
- 5 - Il 2 agosto 2005, il MPC ha presentato un’istanza di applicazione di misure sostitutive dell’arresto (cl. 242 p. 6.3.259 e segg.); quest’istanza è stata accolta con decisione del GIF del 4 agosto 2005 (cl. 242 p. 6.3.263 e segg.) e B. è stato rilasciato il 5 agosto 2005 (cl. 242 p. 6.3.269). La sua scarcerazione è stata dunque sostituita da misure sostitutive quali il deposito del passaporto presso l’autorità giudiziaria, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di ottemperare a tutte le citazioni notificate al domicilio elettivo, l’obbligo di eleggere domicilio legale presso il difensore, nonché il divieto di rilasciare a terzi informazioni o atti inerenti il procedimento (cl. 242 p. 6.3.263 e segg.). Il 10 aprile 2009 il GIF ha ordinato, su richiesta del patrocinatore di B. (cl. 242 p.6.3.303), il dissequestro del documento di B. e ha pure revocato il divieto di lasciare il territorio svizzero (cl. 242 p. 6.3.308). F. Il 16 luglio 2004, il MPC ha altresì emanato un ordine d’arresto nei confronti di A. per i reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup, 260ter CP e 33 LArm, per pericolo di fuga e pericolo di collusione (cl. 240 p. 6.2.1); quest’ultimo è stato arrestato il 19 luglio 2004 presso il suo domicilio (cl. 240 p. 6.2.3 e segg.). Il 21 luglio 2004, il MPC ha quindi presentato al competente GIF una domanda di conferma dell’arresto (cl. 240 p. 6.2.9 e segg.) e lo stesso giorno si è tenuta l’udienza per la conferma dell’arresto, al termine della quale il GIF ha confermato il fermo di A. in regime di carcerazione preventiva, visti il rischio di fuga e di collusione (cl. 240 p. 6.2.17 e segg.). Il 12 luglio 2006, il GIF ha disposto il cambiamento di regime carcerario nei confronti di A. (cl. 241 p. 6.2.583 e seg.). Il 31 maggio 2007, il GIF ha accolto l’istanza di libertà provvisoria presentata dal patrocinatore di A. il 7 maggio 2007, ordinando allo stesso tempo delle misure sostitutive al carcere preventivo, segnatamente il versamento di un importo cauzionale di fr. 50’000.--, il sequestro dei documenti dei documenti d’identità, l’obbligo di presentarsi e notificarsi due volte la settimana presso il posto di polizia nel Canton Zurigo (cl. 241 p. 6.2.736 e segg.; p. 6.2.763 e segg.). Il ricorso presentato dal MPC il 5 giugno 2007 contro questa decisione (cl. 660 p. 21.39.19 e segg.) è stato respinto dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale in data 21 giugno 2007 (cl. 660 p. 21.39.150 e segg.) e il 21 giugno 2007 il GIF ha quindi ordinato l’immediata scarcerazione di A. (cl. 241 p. 6.2.775 e seg.). Il 10 aprile 2009 il GIF ha modificato le misure sostitutive all’arresto di A., dissequestrandone i documenti d’identità e revocandogli il divieto di lasciare il territorio svizzero, così come l’obbligo di notifica (cl. 241 p. 6.2.834). G. Il 20 agosto 2004, il MPC ha emesso un ordine d’arresto nei confronti di E. per i reati di cui agli artt. 260ter CP, 305bis CP e 19 n. 1 e 2 LStup, per pericolo di fuga e
- 6 pericolo di collusione (cl. 245 p. 6.17.1). E. è stato arrestato il 23 agosto 2004 (cl. 245 p. 6.17.7 e segg.), e il 24 agosto 2004 il MPC ha sottoposto al GIF la domanda di conferma dell’arresto (cl. 245 p. 6.17.14 e segg.). Il giorno seguente si è tenuta l’udienza dinanzi al GIF, il quale ha confermato il fermo di E. in regime di carcerazione preventiva (cl. 245 p. 6.17.22 e segg.). Il 13 settembre 2006 il GIF ha disposto la scarcerazione immediata di E., sottoponendola a delle misure sostitutive dell’arresto, quali l’obbligo di depositare il passaporto presso la PGF, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di presentarsi una volta alla settimana presso la PGF a Zurigo, l’obbligo di ottemperare a ogni citazione notificata al domicilio elettivo, nonché il divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento (cl. 246 p. 6.17.528 e segg.). Le misure sostitutive all’arresto sono state modificate in data 19 febbraio 2009; il passaporto è stato quindi restituito all’imputato, il divieto di lasciare il territorio svizzero è stato revocato, come pure l’obbligo di notifica settimanale (cl. 246 p. 6.17.634). H. Il 19 novembre 2004 il MPC ha emanato un ordine d’arresto nei confronti di D. per i reati di cui agli artt. 260ter CP, 305bis CP e 19 n. 1 e 2 LStup, per pericolo di fuga e di collusione (cl. 244 p. 6.8.1). D. è stato arrestato il 23 novembre 2004 (cl. 244 p. 6.8.3 e segg.) e lo stesso giorno il MPC ha richiesto la conferma dell’arresto al GIF (cl. 244 p. 6.8.17 e segg.). Il giorno seguente D. è stato sentito dal GIF (cl. 244 p. 6.8.28 e segg.), che ne ha confermato l’arresto seduta stante (cl. 244 p. 6.8.34 e segg.). D. è stato rilasciato dal carcere preventivo il 24 giugno 2005 (cl. 244 p. 6.8.162). Il 30 giugno 2005, il GIF ha accolto l’istanza di applicazione di misure sostitutive dell’arresto presentatagli dal MPC il 28 giugno 2005, e la scarcerazione di D. è stata dunque sottoposta a misure sostitutive quali l’obbligo di ottemperare a ogni citazione notificata al domicilio elettivo, l’obbligo di deposito del passaporto presso le autorità svizzere, nonché il divieto di rilasciare informazioni e atti relativi al procedimento a terzi (cl. 244 p. 6.8.166 e segg.; p. 6.8.170 e segg.). Il 10 aprile 2009 i documenti d’identità di D. sono stati dissequestrati e il divieto di lasciare il territorio svizzero è stato revocato (cl. 244 p. 6.8.183). I. Il 14 dicembre 2005, il MPC ha richiesto all’Ufficio dei Giudici Istruttori federali l’apertura dell’istruzione preparatoria per il procedimento n. MPC/EAII/6/02/0155 nei confronti di 42 persone, tra le quali gli odierni imputati, in applicazione dell’art. 108 cpv. 1 della Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; testo abrogato il 1° gennaio 2011; RS 312.0) (cl. 1 p. 1.0.84 e segg.).
- 7 - J. Con ordinanza del 7 aprile 2006, il Giudice istruttore federale ha ordinato l’apertura dell’istruzione preparatoria nel procedimento penale federale n. VU.2005.0022 nei confronti di A., B., C., D., E. e altri (cl. 1 p. 1.0.239 e segg.). Dal 1° giugno 2006 al 2 giugno 2010 si sono susseguite diverse estensioni dell’istruzione preparatoria, concernenti sia gli indagati che i reati (cl. 1 p. 1.0.249 a 281). Con mente agli odierni indagati, il 29 gennaio 2008 il procedimento nei confronti di E. è stato esteso per i reati di denuncia mendace giusta l’art. 303 CP e per sviamento della giustizia giusta l’art. 304 CP (cl. 1 p. 1.0.258 e seg.), mentre quello nei confronti di C. è stato esteso, il 22 dicembre 2008, per incitazione al soggiorno e all’uscita illegale ai sensi dell’art. 116 della Legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) in relazione all’art. 23 della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; testo abrogato il 1° gennaio 2008; RS 142.20) (cl. 1 p. 1.0.273) e quello nei confronti di B. è stato esteso per il reato di disobbedienza a decisione dell’autorità giusta l’art. 292 CP (cl. 1 p. 1.0.280 e seg.). K. Il 4 maggio 2006, il GIF ha spiccato un ordine d’arresto nei confronti di C. per i reati di cui agli artt. 19 n. 1 e 2 LStup, 260ter CP, 305bis CP, 134 CP, 181 CP e 33 e segg. LMB, per pericolo di fuga e collusione (cl. 253 p. 6.30.1). C. è stato arrestato il giorno stesso e il 5 maggio 2006 il GIF ne ha disposto la carcerazione preventiva (cl. 253 p. 6.30.7 e segg.). Il 16 agosto 2006, il GIF ha disposto la scarcerazione immediata di C., sottoponendola a misure sostitutive quali il deposito del passaporto, il divieto di lasciare il territorio svizzero, l’obbligo di ottemperare a ogni citazioni notificata al domicilio elettivo e il divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento in corso (cl. 253 p. 6.30.77). I documenti di C. sono stati definitivamente dissequestrati in data 5 marzo 2009, e il medesimo giorno gli è stato pure revocato il divieto di lasciare il territorio (cl. 253 p. 6.30.84). L. Tramite scritto del 27 ottobre 2006 e complemento dell’8 novembre 2006, il GIF ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano l’assunzione del procedimento penale avviato nei confronti di I., G., O., P., Q., R., S. e T., per i reati di cui agli artt. 305bis CP, 260ter CP, 251 CP, 19 n. 1 e 2 LStup, 33 LMB e altri (cl. 565 p. 18.11.83.1 e segg.; p. 18.11.86 e seg.). La domanda di delega del perseguimento penale all’Italia è pure stata trasmessa, in data 6 dicembre 2006, al Ministero della Giustizia italiano per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia (cl. 2 p. 1.2.8 e segg.). Tramite scritto del 12 febbraio 2007, il Ministero della Giustizia italiano ha comunicato al Dipartimento federale di Giustizia e polizia di aver richiesto alla competente Autorità giudiziaria di avviare il procedimento penale nei confronti dei succitati soggetti (cl. 565 p. 18.11.231 e seg.).
- 8 - M. Il 10 settembre 2003, F., tramite il suo patrocinatore avv. U., ha inoltrato una denuncia contro ignoti e contro I. concernente la M. alla Procura di Aarau, costituendosi parte civile nel procedimento (cl. 498 p. 18.2.3997 e segg.). Egli il 3 giugno 2003 aveva denunciato la perdita del suo passaporto, e il 29 agosto 2003 aveva già sporto denuncia penale presso il pubblico ministero del Cantone Ticino, che, con richiesta del 2 settembre 2003, aveva chiesto l’assunzione del procedimento alla Procura del Cantone Argovia (cl. 496 p. 18.2.3143 e segg.). In seguito, detto procedimento è stato assunto dalla Procura pubblica del Cantone Zurigo (cl. 498 p. 18.2.4064). La Procura pubblica del Cantone Zurigo, con scritto del 5 giugno 2007, ha chiesto al MPC di assumere il procedimento aperto contro I. e ignoti per titolo di falsità in documenti (cl. 498 p. 18.2.3995 e segg.; cl. 498 p. 18.2.4124 e segg. [Abtretungsverfügung della Staatsanwaltschaft III del 25 giugno 2007]). Durante il verbale di interrogatorio reso in qualità di testimone il 6 dicembre 2007 (cl. 448 p. 12.2.345 e segg.) e con scritto del 22 dicembre 2007 (cl. 2 p. 15.1.1), F. ha confermato la denuncia e la costituzione in qualità di accusatore privato nel procedimento penale in questione, richiedendo il risarcimento delle spese di avvocatura sostenute per un totale di fr. 39’470.05 e un risarcimento di fr. 500’000.-per danni morali e d’immagine. Tramite scritto del 3 giugno 2014, F. ha comunicato al MPC di mantenere la sua posizione di accusatore privato nei confronti degli imputati, solamente per quel che concerne la sua richiesta riguardante il risarcimento delle spese legali da lui sostenute (cl. 727 p. 15.3.1). N. Nel corso dell’istruzione preparatoria il GIF ha concesso alle parti, in data 10 luglio 2009, il diritto di prendere conoscenza degli atti completi ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 PP, fissando nel contempo alle stesse un termine entro il quale chiedere un completamento d’istruzione ex art. 119 cpv. 1 PP (cl. 480 p. 16.3.507 [A.]; cl. 482 p. 16.4.500 [B.]; cl. 483 p. 16.13.291 [D.]; cl. 487 p. 16.27.487 [C.]; cl. 486 p. 16.23.963 [E.]). Le domande di complemento istruttorio presentate dal difensore di A. il 16 novembre 2009 (cl. 480 p. 16.3.534 e segg.) sono state in parte accolte con decisione del 24 dicembre 2009 (cl. 480 p. 16.3.548 e segg.). Il 16 novembre 2009 il difensore di B. ha domandato vari complementi di indagini (cl. 482 p. 16.4.508 e segg.), dei quali il GIF ha accolto la richiesta di poter interrogare l’agente sotto copertura (cl. 482 p. 16.4.512 e segg.). Le richieste del patrocinatore di D., presentate il 16 novembre 2009 (cl. 483 p. 16.13.299), sono state respinte dal GIF con decisione del 1° marzo 2010 (cl. 483 p. 16.13.303), così come quelle presentate dal difensore di E. in data 16 novembre 2009 (cl. 487 p. 16.23.968 e segg.; p. 16.23.986 e segg.). O. L’8 giugno 2010, il Giudice istruttore federale straordinario ha disposto la chiusura dell’istruzione preparatoria, reputandone raggiunto lo scopo, e ha trasmesso al
- 9 - MPC il suo rapporto finale, datato anch’esso 8 giugno 2010 (cl. 1 p. 1.0.282 e seg.; p. 1.0.289 e segg.). P. Il 14 ottobre 2011, il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di B. per i titoli di reato di cui agli artt. 33 e segg. LArm e 33 e segg. LMB (cl. 700 p. 22.5.92 e segg.). Il procedimento nei confronti di A. per i reati di cui agli artt. 134 CP, 181 CP, 251 CP, 252 CP, 33 e segg. LArm e 33 e segg. LMB è stato abbandonato il 18 ottobre 2011 (cl. 700 p. 22.5.125 e segg.). Lo stesso giorno, il MPC ha decretato pure l’abbandono del procedimento nei confronti di D. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (cl. 700 p. 22.5.145 e segg.). Il 19 ottobre 2011, il procedimento nei confronti di C. è stato abbandonato per quel che concerne i reati di cui agli artt. 134 CP, 181 CP, 33 e segg. LArm, 33 e segg. LMB e 116 LStr in relazione con 23 LDDS (cl. 700 p. 2.5.153 e segg.). Lo stesso giorno, il MPC ha decretato l’abbandono del procedimento nei confronti di E. per i reati di cui agli artt. 33 e segg. LArm, 134 CP, 181 CP, 252 CP e 303 CP subordinatamente 304 CP (cl. 700 p. 22.5.148 e segg.). Q. Il 20 ottobre 2011, il MPC ha promosso l’accusa nei confronti di tredici imputati, compresi quelli odierni (v. SK.2011.23 cl. 740.1 p. 740.100.1 e segg.). Questa procedura è stata aperta e condotta dal Tribunale penale federale (in seguito: “TPF”) con il numero di ruolo SK.2011.23. Nell’ambito dell’esame dell’accusa (art. 329 CPP), la Corte ha constatato violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di partecipazione all’assunzione della prove e, di conseguenza, con ordinanza del 28 febbraio 2012, essa ha sospeso il procedimento SK.2011.23, rinviando l’accusa al MPC (v. SK.2011.23 cl. 740.4 p. 740.970.1 e segg.). La causa non è stata mantenuta pendente presso il TPF. R. Il 13 aprile 2012, il MPC ha decretato la riapertura dell’istruzione nei confronti di 13 persone tra le quali gli odierni imputati (cl. 701 p. 1.0.467 e segg.) e il 5 luglio 2013 ha notificato alle parti la chiusura di quest’ultima prospettando la promozione dell’accusa dinanzi al TPF (cl. 716 p. 22.14.1 e segg.). S. Nel contempo, il 4 marzo 2013, il procedimento nei confronti di B. per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CP è stato abbandonato (cl. 716 p. 22.9.1 e segg.). T. Con atto d’accusa del 29 agosto 2013, il MPC ha nuovamente disposto il rinvio a giudizio di diversi soggetti tra i quali A., B., C., D. e E., segnatamente per i reati di cui agli artt. 260ter CP, 305bis CP, 19 LStup, 157 CP, 251 CP e 253 CP (v. SK.2013.31 cl. 758.1 p. 758.100.1 e segg.). Questa procedura è stata condotta dal TPF con il numero di ruolo SK.2013.31. Nell’ambito dell’esame dell’accusa http://links.weblaw.ch/BSTGER-SK.2011.23 http://links.weblaw.ch/BSTGER-SK.2011.23
- 10 - (art. 329 CPP), la Corte ha constatato che i requisiti formali in materia di trascrizione e traduzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali erano stati disattesi; di conseguenza, con ordinanza del 23 gennaio 2014 essa ha sospeso il procedimento SK.2013.31, rinviando l’accusa al MPC (v. SK.2013.31 cl. 758.3 p. 758.970.1 e segg.). La causa non è stata mantenuta pendente presso il TPF. U. Il 5 maggio 2014, il MPC ha riaperto nuovamente l’istruzione nei confronti di 13 persone tra le quali gli odierni imputati (cl. 719 p. 1.0.470 e segg.), notificandone a questi ultimi l’avvenuta chiusura l’11 dicembre 2014 (cl. 728 p. 22.14.1 e seg. [A.]; p. 22.14.3 e seg. [B.]; p. 22.14.5 e seg. [C.]; p. 22.14.7 e seg. [D.]; p. 22.14.9 e seg. [E.]). V. L’11 dicembre 2014 il procedimento aperto nei confronti degli odierni imputati per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP è stato abbandonato (cl. 728 p. 22.10.47 e segg. [A.]; p. 22.10.52 e segg. [B.]; p. 22.10.58 e segg. [C.]; p. 22.10.64 e segg. [D.]; p. 22.10.70 e segg. [E.]). Per quel che concerne B. e C., pure le accuse di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e 2 lett. a CP sono state abbandonate. W. Con atto d’accusa del 22 gennaio 2015, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di A., B., C., D. e E. per i reati di cui agli artt. 305bis CP, 19 LStup, 157 CP, 251 CP e 253 CP (TPF cl. 1 p. 100.001 e segg.). X. Tramite decreto ordinatorio del 18 dicembre 2015, il Presidente del Collegio giudicante ha decretato segnatamente l’acquisizione agli atti della causa SK.2014.42 della Corte penale del Tribunale penale federale, i cui imputati erano V., H. e W. (TPF cl. 1 p. 280.3 e segg.), nonché del fascicolo concernente X. dal MPC. Tramite decreto suppletivo sulle prove del 27 aprile 2016 è stato pure richiamato il fascicolo della causa SK.2014.43, i cui imputati erano Y., Z. e AA. (TPF cl. 1 p. 280.14), le fattispecie imputate nelle suddette cause essendo connesse con quelle di cui all’atto d’accusa del 22 gennaio 2015. Mediante richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 28 aprile 2016, la direzione del procedimento ha postulato all’Autorità italiana la trasmissione della sentenza emessa il 21 novembre 2006 dalla Corte di Appello di Milano nei confronti di G. (TPF cl. 1 p. 292.1 e segg.); pronuncia trasmessa in data 11 maggio 2016 (p. 292.12 e segg.). Y. I pubblici dibattimenti hanno avuto luogo dal 17 al 23 maggio 2016 a Bellinzona, presso la sede del TPF. I cinque imputati si sono regolarmente presentati in aula. http://links.weblaw.ch/BSTGER-SK.2013.31
- 11 - Z. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: Z.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di dichiarare: 1. l’imputato A. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, reato realizzato dal 2002 al 2004, di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato dal 2001 fino al 19 luglio 2004, di usura, reato realizzato tra la fine del 2002 e il dicembre 2005, e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, reato realizzato il 18 luglio 2003, e di condannarlo a una pena detentiva di cinque anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto; 2. l’imputato B. autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato dal 2001 fino al 19 luglio 2004, e di usura, reato realizzato alla fine di giugno 2002, e di condannarlo a una pena detentiva di due anni e dieci mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto, la parte di pena non ancora espiata sospesa ai sensi dell’art. 43 CP per un periodo prova di tre anni; 3. l’imputato C. autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato tra il 12 e il 16 dicembre 2002, e di condannarlo a una pena detentiva di otto mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni; 4. l’imputato D. autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato dal gennaio 2002 fino al 23 novembre 2004, e di condannarlo a una pena detentiva di quindici mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni; 5. l’imputato E. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, reato realizzato da agosto 2001 fino al 23 agosto 2003, di falsità in documenti, reato realizzato dal 7 settembre 2001 fino al 24 aprile 2003, di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, reato realizzato il 18 luglio 2003, e di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, reato realizzato tra il 17 e il 18 dicembre 2002, e di condannarlo a una pena detentiva di cinque anni, dedotto il carcere preventivo sofferto. Il MPC ha inoltre confermato le richieste di confisca, come da punto 4 dell’atto di accusa. Il MPC ha postulato altresì la presa a carico da parte degli imputati delle spese del procedimento.
- 12 - Z.2 L’accusatore privato non è comparso personalmente ai dibattimenti, non si è fatto rappresentare e non ha presentato richieste scritte alla Corte. Z.3 La difesa dell’imputato A. ha formulato le seguenti conclusioni: la piena assoluzione; le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (v. infra, consid. XIII.2). Z.4 La difesa dell’imputato B. ha formulato le seguenti conclusioni: l’integrale proscioglimento per le imputazioni di cui ai capi d’accusa 1.2.2.1, 1.2.2.3 e 1.3.2, perché il fatto non sussiste, rispettivamente perché il fatto non costituisce reato, e il proscioglimento per sopraggiunta prescrizione per quanto concerne le restanti imputazioni; qualora fosse accertata la colpevolezza per alcuni capi d’imputazioni, una pena di quattro mesi di detenzione, condizionalmente sospesi per due anni; le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale (v. infra, consid. XIII.3); il dissequestro di fr. 10’100.-- ed EUR 675.--; la limitazione delle spese procedurali a fr. 5’000.--, nell’evenienza di una condanna. Z.5 La difesa dell’imputato C. ha formulato le seguenti conclusioni: il proscioglimento dall’accusa di violazione dell’art. 19 cpv. 1 lett. e LStup, con riferimento all’imputazione di finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti, per insussistenza di tutti gli elementi costitutivi; in via subordinata, l’accertamento dell’inesistenza dell’aggravante della banda e l’inesistenza del dolo, anche eventuale, circa la consapevolezza diretta (o eventuale) dell’utilizzo ai fini dell’acquisto illecito di stupefacenti della somma di fr. 16’000.--, e quindi la pronuncia del proscioglimento;
- 13 - il dissequestro di tutti i beni e valori sequestrati, il riconoscimento di ripetibili pari all’importo di spese legali fatte valere con separata istanza scritta e il risarcimento del torto morale e la rifusione delle spese vive, nonché l’indennizzo per ingiustificata carcerazione, come meglio precisato nella separata istanza motivata (v. infra, consid. XIII.4); in ogni caso, la liberazione da qualsiasi partecipazione alle spese d’inchiesta, che dovrebbero rimanere a carico dello Stato in considerazione della loro connessione con l’imputazione abbandonata di cui all’art. 260ter CP; in via subordinata, che un’eventuale partecipazione in caso di condanna dell’imputato venga definita senza alcun vincono di solidarietà con altri imputati eventualmente condannati. Z.6 La difesa dell’imputato D. ha formulato le seguenti conclusioni: il proscioglimento da ogni imputazione; la conferma delle pretese di indennizzo, come da scritti del 4, rispettivamente del 19 maggio 2016 (v. infra, consid. XIII.5); la retribuzione del difensore d’ufficio come da nota d’onorario; la restituzione degli importi sequestrati. Z.7 La difesa dell’imputato E. ha formulato le seguenti conclusioni: la non entrata in materia quanto all’accusa di riciclaggio di denaro, a seguito dell’intervenuta prescrizione; il proscioglimento dell’imputato da ogni capo d’accusa; il rigetto di ogni richiesta di confisca; il rigetto delle pretese di indennizzo avanzate dall’accusatore privato nei confronti dell’imputato; l’assunzione da parte dello Stato dei costi del procedimento e della difesa d’ufficio;
- 14 - il riconoscimento all’imputato, a carico dello Stato, di un’indennità d’inconvenienza, il risarcimento del danno patito e la riparazione del torto morale, come da istanza di indennizzo già inoltrata (v. infra, consid. XIII.6). AA. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica il 29 agosto 2016, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP. BB. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
- 15 - La Corte considera in diritto:
I. Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 1. In sede di dibattimento sono state sollevate le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP. 2. Il MPC ha postulato l’abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione del capo d’accusa 1.3.1.1, limitatamente alla fattispecie occorsa nell’anno 2000 (TPF cl. 1 p. 920.4). I presupposti essendo dati e le parti essendo concordi in punto all’abbandono, la Corte ha ordinato l’abbandono del capo d’accusa 1.3.1.1 in fine, per intervenuta prescrizione dell’azione penale (p. 920.11). 3. L’avv. Rossi ha chiesto l’estromissione dagli atti di tutto quanto concerne “BB.” (p. 920.7). La Corte ha respinto la questione pregiudiziale sollevata dal difensore di A., considerando che la valenza probatoria dei mezzi di prova agli atti e riguardanti l’intervento di “BB.” sarebbero stati oggetto di valutazione da parte del Collegio giudicante nel quadro dell’apprezzamento dei mezzi di prova in sede di deliberazione (p. 920.11; v. infra, consid. III.3.9). 4. L’avv. Ravi ha postulato l’estromissione dei verbali rifatti in violazione dell’art. 143 CPP, e meglio di tutti i verbali di CC., DD. e EE. (p. 920.4). La Corte ha respinto la questione pregiudiziale, la valenza probatoria dei verbali in questione dovendo essere valutata dalla Corte in sede di apprezzamento dei mezzi di prova, in camera di consiglio (p. 920.11; v. infra, consid. III.2.2 [CC.]; III.2.3 [DD.]; III.2.5 [EE.]). 5. L’avv. Ferro ha richiesto l’abbandono del procedimento per il capo d’accusa concernente il riciclaggio di denaro, adducendo l’intervenuta prescrizione dello stesso, la segretazione dal dossier di tutte le misure di sorveglianza, nonché il rinvio dell’accusa (p. 920.4 e segg.). 5.1. Per ciò che attiene alla questione pregiudiziale tendente all’abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale per le condotte di riciclaggio di denaro, la Corte ha respinto tale richiesta, osservando che la decisione quanto alla sussistenza eventuale dell’aggravante della banda, e la sua contestuale descrizione nell’atto d’accusa, presuppone uno scandaglio complessivo degli atti, e non può pertanto esimersi dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale (p. 920.11; v. infra, consid. V.2).
- 16 - 5.2. Per ciò che concerne la questione pregiudiziale tendente alla segretazione e all’esclusione dal dossier dei verbali, delle misure di sorveglianza e di ulteriori atti d’inchiesta, e ciò con mente al rimprovero di cui all’art. 253 CP, la Corte ha respinto tale richiesta, la valenza dei mezzi di prova raccolti e delle misure d’indagine esperite dovendo essere vagliata in sede di apprezzamento delle prove (p. 920.11; v. infra, consid. VII.2). 5.3. Per ciò che riguarda la questione pregiudiziale tendente al rinvio dell’accusa al magistrato requirente, la Corte ha rigettato tale domanda, un terzo rinvio dell’accusa non parendo né necessario né opportuno segnatamente alla luce del principio di celerità (p. 920.11).
II. Sulle questioni procedurali Competenza della Corte La Corte esamina d’ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 CPP, i reati di cui all’art. 305bis CP sottostanno alla giurisdizione federale, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all’estero (lett. a) o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). Alle stesse condizioni, il MPC può aprire un’istruzione in caso di usura, di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, qualora nessuna attività cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal MPC l’assunzione del procedimento (art. 24 cpv. 2 CPP). Per quanto riguarda la nozione di reato commesso prevalentemente all’estero occorre valutare, in termini qualitativi e non puramente quantitativi, se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d’indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un’efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2). Nel caso in esame, stando all’atto d’accusa, la banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio di denaro, di cui A. e E. sarebbero stati membri,
- 17 avrebbe agito in Svizzera, in Italia, in Spagna, in Gran Bretagna e nel Principato del Liechtenstein. Inoltre la dimensione internazionale ed intercantonale, sia dell’inchiesta nel suo insieme che del complesso fattuale oggetto dell’atto d’accusa, è pacifica, motivo per cui, alla luce di detta giurisprudenza, il MPC ha correttamente ammesso la sussistenza della giurisdizione penale federale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i principi dell’efficienza e della celerità della procedura penale impedirebbero comunque alla Corte penale del Tribunale penale federale di declinare la propria competenza, eccezion fatta per il caso in cui sussistessero motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1); del resto, la competenza, pacifica, di questa Corte non è nemmeno stata contestata dagli imputati nella presente procedura. Diritto applicabile L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio “nullum crimen sine lege” contenuto nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4/d). Costituisce deroga a questo principio la regola della “lex mitior” di cui all’art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale sostanziale si applichi alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell’infrazione. La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il previgente e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle vecchie legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nelle previgenti e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 22). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto
- 18 non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1). Nel caso in esame, tutti i reati per i quali è stata promossa l’accusa nei confronti degli imputati sarebbero stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell’entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006 3459). Detta revisione ha portato alla modifica e all’adeguamento delle pene comminabili per ogni singolo reato al nuovo sistema di sanzioni, mentre gli elementi costitutivi dei reati sono rimasti invariati. Per quel che concerne la LStup, occorre inoltre rilevare che il 1° luglio 2011 vi è stata una revisione parziale di questa normativa (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup, che verranno esposte in dettaglio in seguito (v. infra, consid. III.1). Il 1° ottobre 2013 sono state apportate ulteriori modifiche alla LStup (RU 2013 1451), che non interessano il caso in esame. Nella fattispecie, occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole agli imputati, la cui analisi concreta potrà avvenire unicamente nell’ambito della commisurazione della pena (v. infra, consid. VIII).
III. Sull’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti Tutti gli imputati sono accusati di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, per fatti che sarebbero occorsi fra il 2001 e il 19 luglio 2004. Come esposto in precedenza (v. supra, consid. II.2.3 e seg.), il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la revisione della parte generale del Codice penale (RU 2006 3459) e il 1° luglio 2011 vi è stata una revisione parziale della LStup (RU 2009 2623), mentre il 1° ottobre 2013 sono state apportate ulteriori modifiche alla LStup (RU 2013 1451), che però non interessano la presente fattispecie. L’art. 19 vLStup in vigore all’epoca della commissione dei fatti rimproverati agli imputati
- 19 reprimeva le medesime azioni compiute intenzionalmente represse dall’art. 19 vLStup in vigore dal 1° gennaio 2007 e, salvo per alcune eccezioni indicate in seguito, dal 1° luglio 2011. Tanto l’art. 19 n. 1 vLStup quanto l’art. 19 cpv. 1 LStup sanzionano chiunque, intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta, importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 19 n. 1 LStup; art. 19 n. 1 paragrafo 9 prima frase vLStup; prima del 1° gennaio 2007: detenzione o multa). Come l’art. 19 n. 1 vLStup, la nuova disposizione reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra produttore e consumatore di stupefacenti (DTF 133 IV 187 consid. 3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2010, n. 17 ad art. 19 LStup). Per pronunciare una sentenza di condanna è sufficiente che uno degli atti per i quali è promossa l’accusa e che si riferiscono allo stesso tipo e alla stessa quantità di droga sia di fatto provato e rientri, dal punto di vista giuridico, in una delle fattispecie dell’art. 19 n. 1 LStup. L’imputato non può essere punito più volte per diversi atti relativi alla medesima sostanza stupefacente. Se gli atti realizzano più stadi del medesimo agire delittuoso, l’imputato deve essere riconosciuto autore colpevole per l’ultimo atto della catena che è stato realizzato, e ciò in applicazione della cosiddetta “Strangtheorie” (TPF 2006 221 consid. 2.2.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2008.3 dell’8 gennaio 2009, consid. 3; SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 2.1). La fattispecie di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup, rispettivamente 19 vLStup, costituisce un reato di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 60 consid. 2); in tal senso, la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica) indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
- 20 - Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19 della LStup è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 198 consid. 2). La disposizione in vigore prima del 1° luglio 2011, a differenza di quella attuale, prevedeva pure la punibilità delle infrazioni per negligenza (art. 19 cpv. 3 vLStup). Il nuovo diritto sarà quindi applicabile in caso di commissione per negligenza delle infrazioni di cui al n. 1 dell’art. 19 vLStup, ritenuto che, attualmente, la commissione per negligenza non è più punibile (FF 2006 7918). Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b con rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3). Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la sanzione detentiva massima comminabile è quindi di 20 anni (art. 40 CP; art. 35 vCP), cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917) (prima del 1° gennaio 2007: reclusione http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-397%3Afr&number_of_ranks=0#page397 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IV-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IV-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161
- 21 o detenzione non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una multa fino a un milione di franchi). La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo 2007, consid. 2). Basta che una sola circostanza aggravante sia adempiuta perché sia dato il caso grave e perché sia applicabile il quadro più rigoroso della pena; l’adempimento di una circostanza aggravante ulteriore può pertanto influire soltanto entro il quadro più rigoroso della pena (DTF 120 IV 330 consid. 1; HUG- BEELI, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, Basilea 2016, n. 985 ad art. 19 LStup). Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, quando l’autore sapeva o dovesse presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a vLStup); agiva come membro di una banda, costituitasi per esercitare il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b vLStup); realizzava, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2 lett. c vLStup). Secondo il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup); realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) o, per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (art. 19 cpv. 2 lett. d LStup). La legge attualmente in vigore ha dunque introdotto una nuova aggravante inesistente nella vecchia disposizione e appare dunque astrattamente meno favorevole rispetto al diritto previgente; siccome nessuno degli odierni imputati è accusato di infrazione aggravata alla LStup giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. d LStup, ciò concretamente non ha alcun influsso sulla determinazione del diritto applicabile nel caso in esame. Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006 7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le situazioni
- 22 aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione delle formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. CORBOZ, op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup). 1.5.1 In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il nuovo diritto corrisponde per lo più al diritto previgente; la nozione di quantità è però stata eliminata dalla disposizione, siccome la pericolosità che la sostanza rappresenta per la salute non dipende unicamente da questo criterio, ma pure da altri fattori, quali il rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso problematica o il consumo di miscele (FF 2006 7916 e seg. [it.]; BBI 2006 8612 [t.]; FF 2006 8178 [fr.]; HUG-BEELI, op. cit., n. 992 ad art. 19 LStup). Ciononostante, la quantità e la qualità della sostanza concorrono in misura determinante, motivo per il quale la giurisprudenza sviluppata finora sulla questione della quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone è ancora attuale (HUG-BEELI, op. cit., n. 1103 ad art. 19 LStup, e riferimenti citati). La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334 consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 143 consid. 3b, CORBOZ, op. cit., n. 81 ad art. 19 LStup; DTF 119 IV 180 consid. 2d). Se il grado di purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità media, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata (DTF 138 IV 100 consid. 3.5). La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le statistiche relative alla cocaina confiscata in Svizzera (http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin.html). Per quel che concerne il diritto applicabile, si rileva che il nuovo diritto parrebbe astrattamente meno favorevole agli odierni imputati in quanto l’aggravante potrebbe essere adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore a quello ritenuto a rischio dalla giurisprudenza relativa alla vecchia disposizione per la salute di molte persone. http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin.html http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin.html
- 23 - 1.5.2 In merito all’aggravante di cui all’art 19 cpv. 2 lett. b LStup, per la nozione di banda v. infra, consid. V.1.6. In materia di stupefacenti, l’associazione ad una banda deve perseguire lo scopo di commettere in modo ripetuto il traffico illecito di stupefacenti. Nella pratica, in generale l’accusato non rivela le sue intenzioni e l’esistenza della banda non può essere costatata che sulla base di fatti già avvenuti. In tal senso, la pluralità delle infrazioni commesse conduce di regola a costatare la gravità della fattispecie in quanto riferita a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. In tale evenienza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sono adempiute (DTF 122 IV 265 consid. 2c; 120 IV 330 consid. 1c/aa). 1.5.3 Ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup si rende responsabile di un caso grave chi, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. L’autore agisce per mestiere se risulta dal tempo e dai mezzi che dedica all’attività criminale, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato nonché dal reddito auspicato od ottenuto che esercita l’attività illecita come una professione, anche se accessoria (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore deve aspirare ad ottenere dei redditi regolari che costituiscano un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita e che si sia adagiato nella delinquenza (DTF 123 IV 113 consid. 2c). La quantità di stupefacente trafficata non è determinante per stabilire se l’autore si sia reso colpevole dell’aggravante. Conformemente al testo della legge, devono essere considerati, da un lato, il reddito lordo proveniente dal traffico e, dall’altro, il guadagno netto conseguito. Secondo la giurisprudenza si è in presenza di una grossa cifra d’affari a partire da un importo di fr. 100’000.-- e di un guadagno considerevole a partire da un importo di fr. 10’000.-- (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L’aggravante del mestiere è ammessa unicamente se la cifra d’affari o il guadagno sono effettivamente conseguiti, in denaro o in natura (CORBOZ, op. cit., n. 103 ad art. 19 LStup). Nella pratica, le condizioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. a (quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone) sono generalmente adempiute nel caso del mestiere. In tale circostanza, ci si può dispensare dall’esaminare se le condizioni dell’art. 19 cpv. 2 lett. c siano adempiute (DTF 120 IV 330 consid. 1 c/aa). Il nuovo art. 19 cpv. 4 LStup prevede, contrariamente all’art. 19 n. 4 vLStup, che in caso di reati commessi all’estero è applicabile la legge del luogo in cui l’atto è stato commesso, se questa è più favorevole all’autore. Pertanto, nell’eventualità in cui all’imputato sia rimproverato un atto commesso all’estero, troverà applicazione il nuovo diritto in quanto più favorevole; nel caso in esame, non essendo
- 24 agli imputati rimproverati reati commessi all’estero, questo non ha alcun influsso sulla determinazione del diritto applicabile al caso concreto. Contrariamente al vecchio diritto, la nuova disposizione prevede due forme di attenuazione della pena: ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a, chi compie preparativi di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. g beneficia di attenuazione della pena (FF 2006 7917). Un’ulteriore attenuazione della pena è concessa nei casi di cui all’art. 19 cpv. 3 lett. b, ossia ai piccoli trafficanti tossicodipendenti. L’art. 19 cpv. 2 si riferisce invece ai trafficanti non tossicodipendenti che ottengono guadagni sul mercato della droga (FF 2006 7917). Nella fattispecie, il nuovo diritto, appare su questo punto astrattamente più favorevole agli imputati. In concreto però, gli odierni imputati non rientrando nei casi sopra descritti, non potrebbero beneficiare di tali circostanze attenuanti. L’azione penale per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup attualmente si prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP); mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Per quel che concerne il reato qualificato, il termine di prescrizione è di 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv. 1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP). Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte rileva che, il diritto attuale non essendo concretamente più favorevole agli imputati, la Legge federale sugli stupefacenti nella sua versione in vigore all’epoca dei fatti troverà applicazione al caso di specie. D. Secondo l’ipotesi accusatoria, D. avrebbe, in correità con A., Z., B. e V., dal gennaio 2002 e fino al 23 novembre 2004, in più località della Svizzera e in più occasioni, senza essere autorizzato, alienato, trasportato e detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina stimato fra i 1’075 e i 1’326 grammi. Egli avrebbe agito unitamente alle persone elencate poc’anzi, come membro di una banda, costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, secondo una pianificazione che prevedeva la suddivisione dei compiti esecutivi in relazione alle caratteristiche dei singoli e alle loro capacità.
- 25 - Vista l’importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, egli avrebbe agito sapendo o dovendo presumere di mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (v. capo d’accusa 1.2.5, TPF cl. 1 p. 100.32 e seg.). La Corte ha trattato le singole condotte rimproverate a D. iniziando dai capi d’accusa riguardanti le alienazioni di cocaina a terzi, rispettivamente il deposito e le offerte di cocaina (1.2.5.1.1-1.2.5.1.5), e chinandosi successivamente sui rimproveri inerenti all’approvvigionamento di droga (1.2.5.1, 1.2.5.2, 1.2.5.3). Al capo d’accusa 1.2.5.1.1 a D. viene rimproverato di avere, dall’inizio del 2002 e fino al 23 novembre 2004, nel Cantone Ticino, in più occasioni, alienato 250 grammi di cocaina a CC. per il prezzo di fr. 150.-- al grammo. 2.2.1 D., in un primo tempo, interrogato dalla PGF, aveva negato di aver avuto a che fare con stupefacenti e di aver consumato, venduto o ceduto droga dopo il suo primo arresto, avvenuto nel 1992 (cl. 459 p. 13.11.6; p. 32; p. 130), poi, il 24 novembre 2004, sempre dinanzi alla PGF, egli ha ammesso di consumare cocaina, affermando di non essere un consumatore abituale (cl. 459 p. 13.11.35), e negando di essere entrato in traffici di cocaina (p. 13.11.38). Il 23 novembre 2004, dinanzi alla PGF, D. ha riferito di non avere mai avuto niente a che fare con CC. per questioni di droga, e di non avergli mai venduto sostanza stupefacente (cl. 459 p. 13.11.11). Il 5 gennaio 2005, interrogato dal MPC in presenza del suo difensore, D. ha dichiarato: “Io saltuariamente comperavo 2-3 massimo 5 gr. al mese di cocaina per me e poi dividevo la spesa col Signor CC. Non guadagnavo niente da questa cessione. Per me era come fargli un favore.” (cl. 459 p. 13.11.54); “Domanda: Ci può dare indicazione lei sul quantitativo di sostanza stupefacente complessiva consegnata a CC.? Risposta: Penso 100-150 gr, forse anche meno.” (p. 13.11.62); “Domanda del difensore: Di questa sostanza stupefacente consegnata a CC. quanta ne avete consumata insieme? Risposta: Penso parecchia. Avevamo il sistema di offrire.” (p. 13.11.63). Interrogato dagli inquirenti della PGF in data 8 giugno 2005, D. ha confermato di avere venduto all’incirca 100 grammi di cocaina a CC. (cl. 459 p. 13.11.105). D. ha altresì confermato queste sue dichiarazioni dinanzi al GIF, allorquando era pure presente il suo difensore, il 6 novembre 2008 (cl. 459 p. 13.11.214).
- 26 - 2.2.2 Interrogato in qualità di persona informata sui fatti il 2 dicembre 2004, CC. ha dichiarato di intrattenere un rapporto di amicizia con D. da una quindicina di anni (cl. 444 p. 12.1.4044). Dall’inizio del 2002 e per un periodo di circa due anni e mezzo, durante il quale ci sarebbero stati dei periodi di pausa, avrebbe acquistato da D. circa 10 grammi di cocaina ogni mese, al prezzo di fr. 150.-- al grammo, per un totale di circa 250 grammi di cocaina (p. 12.1.4046). Normalmente l’acquisto sarebbe avvenuto a Biasca, talvolta anche ad Arbedo presso il garage di D. (p. 12.1.4047). CC., nella medesima circostanza, ha pure parlato della qualità della droga che avrebbe acquistato da D., dichiarando che normalmente, nell’insieme, questa sarebbe stata di buona qualità; a specifica domanda, egli ha affermato di non sapere da chi si rifornisse D. (p. 12.1.4047). In seguito, CC. ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al MPC, in data 23 giugno 2005 (cl. 437 p. 12.1.1655), e pure durante l’interrogatorio in contraddittorio, svoltosi sette anni dopo, l’11 giugno 2012, al quale sia D. che il suo difensore erano presenti, e nell’ambito del quale il difensore ha posto domande supplementari (cl. 703 p. 12.20.3 e segg.). 2.2.3 Il 18 febbraio 2013 si è tenuto un interrogatorio di confronto fra D. e CC. (cl. 710 p. 13.56.5 e segg.). Durante il confronto CC. ha mantenuto la sua versione dei fatti, vale a dire di avere acquistato da D. 250 grammi di cocaina, al prezzo di fr. 150.-- al grammo (p. 13.56.7). D., per contro, ha negato questa ricostruzione dei fatti, dichiarando di aver reso le precedenti dichiarazioni perché si trovava in detenzione e così facendo sperava di tornare a casa prima (p. 13.56.7). 2.2.4 In seguito, durante il suo interrogatorio finale del 24 maggio 2013, D. ha affermato di non avere mai acquistato o trasportato cocaina, e, relativamente alle dichiarazioni rese quando si trovava in detenzione preventiva, ha dichiarato di averle fatte perché stava male e c’erano delle pressioni da parte degli inquirenti; quando avrebbe capito cosa volevano sentire gli inquirenti, egli avrebbe detto loro ciò che volevano sentire, con la speranza di uscire dal carcere (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 51). Anche in sede dibattimentale D. ha fermamente respinto questo addebito (TPF cl. 8 p. 930.122 e segg.). 2.2.5 La Corte si è innanzitutto chinata sulla validità degli interrogatori resi da CC., avendo la difesa rilevato come lo stesso fosse stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti nonostante egli avesse ammesso di avere consumato cocaina. A questo proposito, la Corte ha ritenuto che, siccome egli non era imputato nel presente procedimento, si giustificava la sua audizione quale persona
- 27 informata sui fatti. Il fatto che CC. sia stato sentito come persona informata sui fatti non inficia dunque la validità degli interrogatori da lui resi. 2.2.6 Per quel che concerne l’utilizzabilità delle dichiarazioni di CC. a scapito di D., la Corte rileva che, nel caso concreto, fra CC. e D. vi è stato in data 23 giugno 2005 un interrogatorio in contraddittorio e, in seguito, un interrogatorio di confronto, svoltosi il 18 febbraio 2013, durante il quale CC. ha ribadito che D. gli aveva venduto della cocaina. In queste circostanze, il diritto al contraddittorio essendo stato garantito (CC. ha accettato di deporre e ha risposto alle domande postegli dalle parti ai sensi dell’art. 147 cpv. 1 CPP rispettivamente dalla difesa; v. anche infra, consid. III.2.6.4.1), le dichiarazioni di CC. sono utilizzabili anche a sfavore di D. 2.2.7 Per quel che concerne la validità dell’interrogatorio reso da D. il 6 novembre 2008 dinanzi al GIF, la Corte ritiene che, anche se in quella circostanza a D. non sono stati letti i suoi diritti, egli è stato comunque informato di essere interrogato in qualità di imputato (cl. 459 p. 13.11.214), e nel corso di precedenti interrogatori egli era stato informato a più riprese sui suoi diritti. L’informazione data durante il primo interrogatorio è sufficiente (sentenza del Tribunale federale 6B_327/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2.4). La Corte ne ha concluso la validità di detto verbale. 2.2.8 La Corte rileva che le dichiarazioni di CC. a carico di D. costituiscono una chiamata di correo che, come tale, purché sia attendibile, riveste qualità di semplice indizio. Una chiamata di correo acquisisce forza probatoria in particolare se è “vestita”, come sviluppato dalla giurisprudenza dell’Alta Corte (sentenze del Tribunale federale 6P.30/1997 del 28 aprile 1997, consid. 3a; 6B_155/2013 del 17 settembre 2013, consid. 2.2; 6B_163.2013 del 17 settembre 2013, consid. 3.2). Nel caso in esame, vi è in questo senso da rilevare che, come verrà dettagliatamente esposto in seguito (v. infra, consid.III.2.3 [DD.], III.2.4 [Z.], III.2.5 [EE.]), la chiamata di correo non avviene da una sola persona, ma che più soggetti hanno fatto dichiarazioni in tal senso. 2.2.9 La confessione è soggetta a valutazione da parte del giudice in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, il quale ne apprezza liberamente la sincerità e la credibilità intrinseca. In caso di ritrattazione, spetta al giudice verificarne, in applicazione del principio del libero apprezzamento delle prove, la valenza e la portata. Se la ritrattazione non appare credibile, il giudice non deve tenerne conto. Il giudice può dunque fondare una condanna anche in presenza di una confessione ritrattata nella misura in cui la confessione appare provvista di credibilità intrinseca,
- 28 specie se questa trova conferma in altre audizioni o è supportata da ulteriori riscontri oggettivi. 2.2.10 Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto credibile e circostanziata la confessione da parte di D. quanto al fatto di avere alienato cocaina a CC.; confessione ribadita dinanzi alla PGF, al MPC e al GIF. La fattispecie ammessa da D. è inoltre supportata dalle dichiarazioni di CC. stesso, che risultano costanti, univoche e dettagliate (CC. descrive tempi, luoghi e circostanze). Fra CC. e D. vi era inoltre un rapporto di amicizia, e questo Collegio non intravvede motivi che avrebbero potuto indurre CC. a voler danneggiare D. con deposizioni menzognere. La ritrattazione di D. e le motivazioni addotte per detta ritrattazione, in particolare quanto all’aver reso delle dichiarazioni in detenzione preventiva perché sarebbe stato male e ci sarebbero state delle pressioni da parte degli inquirenti e con la speranza di uscire dal carcere non ha convinto la Corte, siccome le ammissioni quanto all’alienazione di cocaina erano state ribadite da D., oltre che dinanzi al GIF nel 2008, allorquando egli non si trovava più in detenzione, pure dinanzi al Procuratore federale, in presenza del suo difensore, il 5 gennaio 2005. Per quel che concerne il quantitativo venduto da D. a CC., la Corte ha ritenuto il quantitativo indicato da D. stesso il 5 gennaio 2005 dinanzi al MPC, vale a dire 100 grammi di cocaina. 2.2.11 Alla luce di quanto precede, la condotta di D. consistente nell’alienare 100 grammi di cocaina a CC. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup. Al capo d’accusa 1.2.5.1.2, a D. è mosso il rimprovero di avere, dall’inizio del 2003 e fino ai primi mesi del 2004, nel Cantone Ticino, in più occasioni, alienato 100 grammi di cocaina a DD. per il prezzo di fr. 100.--/120.-- al grammo. 2.3.1 Interrogato dagli inquirenti della PGF in qualità di persona informata sui fatti il 23 febbraio 2005, DD. ha dichiarato di avere ricevuto droga da D., situando il loro rapporto relativo alla droga fra l’inizio dell’anno 2003 e l’inizio dell’anno 2004 (cl. 444 p. 12.1.3907 e seg.). Egli ha quantificato i suoi acquisti in un massimo di circa 2 grammi la settimana, per una media di circa 7/8 grammi al mese (p. 12.1.3908), dichiarando quindi di aver ricevuto da D., in totale, circa 100 grammi di cocaina (p. 12.1. 3909). Per quel che concerne il prezzo dello stupefacente, DD. ha dichiarato di avere pagato a D. inizialmente fr. 120.-- al grammo, e in seguito fr. 100.-- al grammo (p. 12.1.3909). Il fornitore di cocaina di D. non era noto a DD. (p. 12.1.3909). Egli si sarebbe incontrato con D. spesso a Savosa,
- 29 al bar “FF.” o al “GG.” di Manno (p. 12.1.3909). DD. inoltre ha riferito di aver accumulato un debito di fr. 2’000.--/3000.-- nei confronti di D. perché inizialmente questo gli aveva consegnato la cocaina anche quando egli non aveva i soldi per pagarla. All’inizio del 2004, egli avrebbe saldato il debito e da questo momento in poi i due avrebbero avuto una discussione per questo denaro (p. 12.1.3908). In seguito, il 23 giugno 2005, DD. ha confermato dinanzi al MPC le dichiarazioni rese in precedenza (cl. 444 p. 12.1.3917 e segg.; p. 12.1.3922). 2.3.2 Il 24 giugno 2005 avrebbe dovuto avere luogo un interrogatorio di confronto fra D. e DD.; DD. in quell’occasione ha dichiarato di non sentirsela di vedere D. per motivi legati al loro grado di parentela (cl. 444 p. 12.1.3930), e di temere ritorsioni da parte di D. (p. 12.1.3931); conseguentemente, l’interrogatorio di confronto è stato annullato. 2.3.3 D., confrontato dal MPC con le dichiarazioni rese da DD., il 24 giugno 2005, in presenza del suo difensore, ha affermato di avere venduto a DD. una cinquantina di grammi di cocaina, indicando che il prezzo dichiarato da DD. durante i suoi interrogatori sarebbe stato corretto (cl. 459 p. 13.11.121 e seg.). Nella medesima circostanza, D. ha pure riconosciuto che DD. avrebbe accumulato un debito di fr. 1’000.--/1’500.-- nei suoi confronti per la cocaina vendutagli (p. 13.11.122). D. ha pure confermato queste sue dichiarazioni dinanzi al GIF, il 6 novembre 2008, in presenza del suo difensore (cl. 459 p. 13.11.214; p. 13.11.218). 2.3.4 DD., interrogato il 28 giugno 2012 dal MPC alla presenza delle parti, dopo avere letto i verbali da lui resi nel corso degli anni, ha dichiarato quanto segue: “Preciso che alcune dichiarazioni che ho fatto, in considerazione del tempo trascorso non le ricordo. […] Dopo 7 anni non ricordo certi dettagli sui quantitativi di sostanza stupefacente consumata e acquistata, quindi oggi non potrei confermare che si tratta dei medesimi quantitativi che ho riconosciuto in occasione dei precedenti verbali. Nei verbali che ho riletto ci sono dei dettagli che non ricordavo” (cl. 703 p. 12.19.11). 2.3.5 Il 18 febbraio 2013 si è tenuto l’interrogatorio di confronto fra D. e DD. (cl. 710 p. 13.55.5 e segg.). In quest’occasione, DD. ha modificato la sua versione dei fatti, affermando di non aver mai dato soldi a D., ma di aver fatto uso di cocaina insieme a lui, e di avergli fatto dei favori. DD. ha pure dichiarato che i quantitativi esposti in precedenza erano teorici, e che “effettivamente non è successo quello” (p. 13.55.7). DD., interpellato quanto alle ragioni delle sue precedenti dichiarazioni, ha risposto: “Perché mi sembrava la cosa più facile da uscire da questa
- 30 situazione. Ero interrogato su delle cose, era già passato il periodo da quel momento in cui ci eravamo visti, per cui mi sembrava la cosa più semplice da dire. Mi è già capitato un interrogatorio del genere in passato, non pensavo che andasse ad influire sulla sua storia, però pensavo che il discorso di farne uso insieme fosse più grave piuttosto che se mi fosse stata venduta. E dire che me ne lasciava un po’ non mi sembrava il caso di dirlo. Era più logico dire che me l’aveva venduta e basta” (p. 13.55.7 e seg.). D., dal canto suo, ha dichiarato di non avere venduto niente a DD., specificando che quanto da lui dichiarato in precedenza non era vero, e di aver reso le precedenti dichiarazioni pensando di tornare a casa prima, siccome si trovava in detenzione (p. 13.55.8). Nella medesima occasione, D. ha confermato di aver consegnato a DD. della cocaina per loro uso personale, senza ricevere soldi in cambio (p. 13.55.8). 2.3.6 D. ha respinto l’addebito anche in sede di interrogatorio finale (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e in sede dibattimentale (TPF cl. 8 p. 930.124 e segg.). 2.3.7 Per quel che concerne la validità degli interrogatori resi da DD., essendo lo stesso stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti nonostante egli avesse ammesso di avere consumato cocaina, la Corte si rifà alle considerazioni esposte in precedenza per CC. (v. supra, consid. III.2.2.5). 2.3.8 Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto credibile e circostanziata la confessione da parte di D. quanto al fatto di avere alienato cocaina a DD., confessione resa dinanzi al Procuratore federale e in presenza del suo difensore. La ritrattazione di D. e le motivazioni addotte per detta ritrattazione, in particolare quanto all’aver reso delle dichiarazioni in detenzione preventiva perché sarebbe stato male e ci sarebbero state delle pressioni da parte degli inquirenti e con la speranza di uscire dal carcere non ha convinto la Corte, siccome le ammissioni quanto all’alienazione di cocaina a DD. sono state rese dinanzi al Procuratore federale e non dinanzi agli inquirenti, in presenza del suo difensore, e sono state pure ribadite dinanzi al GIF nel 2008, allorquando egli non si trovava più in detenzione. Anche in questa circostanza era presente il suo difensore. La Corte constata inoltre che le dichiarazioni di DD. sono state rese nel rispetto del principio del contraddittorio, siccome fra lui e D. vi è stato un interrogatorio in presenza delle parti e un interrogatorio di confronto (v. infra, consid. III.2.6.4.1). DD. dapprima ha affermato che D. gli avrebbe venduto cocaina, precisando e dettagliando le sue dichiarazioni, per poi ritrattarle in seguito in sede di confronto.
- 31 - La motivazione addotta da DD. per la sua ritrattazione non ha però convinto la Corte. Infatti le iniziali deposizioni di DD. erano costanti e dettagliate, con indicazioni dei tempi, dei luoghi e delle circostanze. Esse erano allora inoltre sorrette dalle dichiarazioni di Z. in merito ai debiti accumulati da DD. nei confronti di D. e derivanti dall’acquisto di cocaina (cl. 464 p. 13.21.23). Non sussistono indicazioni di una falsa dichiarazione. DD. è legato a D. da rapporti di parentela e, inoltre, con le sue dichiarazioni ha palesato la propria implicazione in merito all’acquisto rispettivamente al consumo di cocaina. Le sue affermazioni risultano dunque attendibili. La spiegazione per la ritrattazione, ovvero che, a suo dire, descrivere (falsamente) acquisti di cocaina gli sarebbe sembrata la “cosa più facile”, non convince. Non è chiaro perché dettagliare una fattispecie, a suo dire non avvenuta, dovrebbe essere “più facile”. La sua affermazione di aver creduto che il consumo di droga fosse “più grave” della sua vendita inoltre è contraria al buon senso. Per quel che concerne il quantitativo venduto da D. a DD., la Corte ha ritenuto il quantitativo indicato da D. stesso il 24 giugno 2005 dinanzi al MPC, vale a dire 50 grammi di cocaina. 2.3.9 Alla luce di quanto precede, la condotta di D. consistente nell’alienare 50 grammi di cocaina a DD. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup. Inoltre, secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.1.3), D. avrebbe, in più occasioni, da marzo 2003 e fino ad aprile 2003, depositato e detenuto un quantitativo di almeno 180 grammi di cocaina a HH., presso la lavanderia “II.” di Z. 2.4.1 Z., interrogato il 1° dicembre 2004 in qualità di persona informata sui fatti dalla PGF, ha dichiarato di gestire una lavanderia e di avere conosciuto D. circa sette o otto anni prima; quando si trovava allo Stampino (sezione aperta del carcere penale); D. gli avrebbe chiesto lavoro presso la sua lavanderia, dove avrebbe lavorato tra la fine del 1996 e la primavera del 1997, e quando avrebbe finito di scontare la sua pena sarebbe tornato a lavorare come meccanico (cl. 434 p. 12.1.434). Con D. sarebbe stato sempre in ottimi rapporti e ci sarebbe stata reciproca stima (p. 12.1.434). Z. si sarebbe recato regolarmente a Zurigo avendo trovato in quella regione nuovi clienti della lavanderia; G. gli avrebbe detto che A. avrebbe aperto un ristorante a OOOOO. e avrebbe potuto diventare cliente della lavanderia (p. 12.1.435). D. avrebbe chiesto spesso dei passaggi a Z., che
- 32 si rutrecava a Zurigo, e di sovente i due si sarebbero poi recati all'esercizio pubblico di JJ., gestito da B., dove qualche volta avrebbero visto anche A. (p. 12.1.435). B. gli sarebbe stato presentato da A. (p. 12.1.436). Z., nel suo interrogatorio reso in qualità di imputato in data 27 maggio 2005 dinanzi alla PGF, inizialmente ha dichiarato quanto segue: “Si a più riprese D. ha nascosto delle sostanze stupefacenti per un quantitativo totale di circa 80 grammi (50 gr. + 30 gr.). In particolare la sostanza è stata nascosta su di uno scaffale dove avete trovato la bilancia che avete sequestrato (50 gr.) ed una seconda volta (30 gr.) nella zona dei bagni dove c’è la cassaforte ora in disuso.” (cl. 464 p. 13.21.19); “A noi risulta che D. abbia anche tagliato la sostanza nella sua lavanderia. Cosa ci può dire in merito? Si confermo. Sarà successo un paio di volte nel mio ufficio, quello di mezzo. ADR: Sono stato io su richiesta di D. ad acquistare il calcio in un paio di occasioni.” (p. 13.21.19); “A questo punto mi viene in mente un altro episodio. Qualche tempo prima, ricordo che D. aveva nascosto oltre gli 80 (50 + 30) grammi già menzionati, circa 130 grammi di cocaina. Era più o meno marzo, aprile del 2003. Era cocaina già tagliata da D. Questa cocaina era nascosta nella cassaforte di cui ho già accennato. Purtroppo questa la cassaforte è stata scassinata e la merce è sparita. Oltre alla cocaina nella cassaforte c’erano delle chiavi. ADR: questa cocaina suppongo che venisse da Zurigo.” (p. 13.21.20 e seg.); “ADR: Si, la cocaina era un blocco che veniva prima messa un foglio di plastica. Qui veniva schiacciata e fatta in polvere. In seguito veniva tagliata con il calcio. Per la pesa D. usava una bilancia elettronica che ora non c’è più. D. la bilancia l’ha portata via quanto è stata scassinata la cassaforte, circa in estate 2003.” (p. 13.21.21); “Nota a verbale: alla rilettura del verbale, a pagina 3, circa i quantitativi di cocaina di 50+30 (80 gr) l’interrogato domanda che vengano ridotti questi quantitativi, nonostante gli interroganti facciano notare che, il testo riporta quanto da lui dichiarato. Tuttavia, l’interrogato intende precisare che il quantitativo di cui si fa riferimento, che era stato depositato nella lavanderia, era di 50 grammi al massimo così composto (30 grammi sopra lo scaffale nel locale attrezzi dove è stata trovata la bilancia), 20 grammi nel ufficio dell’interrogato. Si precisa che questa modifica non riguarda il quantitativo di 130 grammi che è stato depositato in cassaforte, che l’interrogato conferma anche dopo la rilettura.” (p. 13.21.23 e seg.). Z. ha confermato queste dichiarazioni sia dinanzi al Procuratore federale, il 10 giugno 2005 (cl. 464 p. 13.21.60), che durante l’interrogatorio di confronto con D., tenutosi il 15 giugno 2005 (cl. 459 p. 13.11.110 e segg.). Egli ha pure confermato di avere tenuto più o meno 180 grammi di cocaina nella sua lavanderia nell’interrogatorio reso il 4 dicembre 2008 dinanzi al GIF (cl. 464 p. 13.21.165).
- 33 - In seguito, Z., nel suo interrogatorio finale reso il 28 marzo 2013 (cl. 709 p. 13.53.3 e segg.; p. 13.53.19; p. 13.53.22) ha ritrattato le sue dichiarazioni, affermando che tutto ciò che aveva dichiarato il 27 maggio 2005 era falso e frutto della sua fantasia. Nel 2005, un inquirente gli avrebbe detto: “ ‘Z. o collabori con noi o collabori con i calabresi’. Mi fa ‘scelga lei, ma se vuole stare dalla parte dei calabresi le rammento che suo figlio una spiegazione deve darmela. Nel senso, in officina in lavanderia abbiamo trovato dei guanti in lattice, abbiamo chiesto la chiave della lavanderia. Chi ce l’ha? E suo figlio ha confermato che la chiave ce l’ha sempre lui. Abbiamo chiesto agli altri dipendenti e ci hanno confermato che è vero. Allora non è possibile che un padre può essere cosi bastardo da mettere in difficoltà il proprio figlio.’ ” (p. 13.53.18). Oggi Z. si renderebbe conto che l’agire dell’inquirente avrebbe rappresentato piuttosto un tentativo per sensibilizzarlo che un dato di fatto. Egli non ricorderebbe di aver confermato tutto al Procuratore federale (p. 13.53.19). Richiesto di spiegare le ragioni a seguito delle quali egli non avrebbe già dichiarato queste circostanze nell’interrogatorio svoltosi il 4 dicembre 2008 quando non si trovava in stato di detenzione, dinanzi al GIF e in presenza del suo difensore, Z. risponde: “All’epoca avevo ben altro a cui pensare di più importante. Dopo l’arresto mi sono trovato con la mia famiglia disperata. Con una ditta che era finita sul lastrico e dovevo pensare di risolvere i problemi della mia famiglia e della mia vita.” (p. 13.53.38). Il processo nei confronti di Z. si è svolto dal 21 al 22 marzo 2016 davanti alla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2014.43). Con sentenza del 5 aprile 2016 il Giudice unico ha riconosciuto Z. autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (SK.2014.43 TPF cl. 3 p. 970.14). La predetta sentenza è passata in giudicato. 2.4.2 Il 30 maggio 2005, interrogato dalla PGF, D. ha dichiarato di non aver mai custodito quantitativi di cocaina presso la lavanderia di Z. (cl. 459 p. 13.11.100). Egli ha negato questo addebito pure nel corso degli interrogatori successivi, segnatamente in sede di confronto con Z., il 15 giugno 2005, (cl. 459 p. 13.11.110 e segg.), in sede di interrogatorio finale, il 24 maggio 2013 (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.127 e seg.). 2.4.3 La lavanderia di Z. è stata perquisita il 20 maggio 2005 (cl. 17 p. 5.2.3276 e segg.). Le analisi di laboratorio effettuate segnatamente su una bilancia e su dei coltelli prelevati nella lavanderia hanno evidenziato una contaminazione intensa di cocaina, che suggerisce che gli oggetti in questione sono stati messi in contatto diretto (contaminazione primaria) con la cocaina, ad esempio per una manipolazione in vista del suo confezionamento o consumo (p. 10.0.182).
- 34 - 2.4.4 La Corte rileva innanzitutto che la chiamata di correo di Z., resa nel rispetto del principio del contraddittorio e “vestita” da riscontri oggettivi esterni, è circostanziata. Il fatto che Z. abbia poi ritrattato le sue dichiarazioni non intacca in maniera rilevante la credibilità intrinseca delle sue precedenti affermazioni. Difatti, Z. aveva reso dichiarazioni dettagliate quanto al luogo dove veniva tagliata la cocaina all’interno della lavanderia da parte di D., come appariva lo stupefacente e come veniva pesato, e aveva ribadito le sue dichiarazioni anche in occasione dell’interrogatorio con D., dinanzi al MPC e dinanzi al GIF. Ammettendo di aver utilizzato la sua lavanderia come luogo di deposito, egli ha inoltre confessato una propria implicazione nel reato. Non si evince per quale motivo egli avrebbe in tal senso avuto un interesse a dichiarare fatti menzogneri. Anche la spiegazione di Z. di aver descritto (falsamente) il deposito di cocaina nella sua lavanderia, per ottenere la scarcerazione, non convince. Infatti, egli rende le stesse dichiarazioni anche dopo la sua scarcerazione. A questo proposito, Z. spiega di aver sempre e ancora dichiarato il falso (nel 2008) perché avrebbe avuto cose più importanti a cui pensare. Tuttavia, anche dei problemi famigliari e di lavoro nel 2008 non spiegano in alcun modo i motivi di una falsa dichiarazione in merito alla custodia di circa 180 grammi di cocaina nel 2003 nella sua lavanderia. 2.4.5 Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha raggiunto il convincimento che D. abbia depositato 180 grammi di cocaina, senza essere autorizzato, presso la lavanderia di Z. Il fatto che egli abbia pure detenuto lo stupefacente è sussidiario rispetto all’atto - più specifico - del deposito (CORBOZ, op. cit., n. 144 ad art. 19 LStup). 2.4.6 Ne consegue che il comportamento di D. adempie le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup, l’intenzionalità evincendosi dal fatto che egli abbia posto lo stupefacente anche accanto alla bilancia sulla quale sono state trovate tracce di contaminazione diretta. Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.1.4), D. avrebbe, dalla primavera del 2004 e fino all’estate del 2004, a Bioggio, a Lamone e Manno, in più occasioni, alienato 30 grammi di cocaina a EE. per il prezzo di fr. 100.--/130.-- al grammo. 2.5.1 EE. è stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti il 22 giugno 2005 dalla PGF (cl. 442 p. 12.1.3586) e ha dichiarato quanto segue: “Durante la primavera/estate del 2004, in un periodo di circa 4 mesi, in diverse occasioni ho acquistato da D. un quantitativo complessivo di almeno 30 grammi di cocaina, tutta destinata al mio consumo personale. ADR: di solito acquistavo da D. una
- 35 media di 2 grammi cocaina la volta che mi faceva pagare CHF 120/130.- il grammo. La sostanza me la forniva solitamente avvolta in carta plastificata ed era di buona qualità. ADR: la cocaina ricevuta era sempre sciolta (in polvere e non in sassi) e non aveva nessun colore particolare.” (p. 12.1.3588). Egli ha confermato questa versione pure durante l’interrogatorio reso il 1° giugno 2012 in presenza delle parti (cl. 702 p. 12.13.3 e segg.). 2.5.2 D., interrogato a questo proposito dal MPC in presenza del suo difensore, il 24 giugno 2005 ha dichiarato di avere venduto la cocaina a EE., specificando di non ricordare la quantità, ma che 30 grammi gli sembrava un po’ troppo. Per quel che concerneva il prezzo, ha indicato di averla venduta forse a fr. 100.-- o forse a fr. 120.-- (cl. 459 p. 13.11.121). Il 6 novembre 2008, egli ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al GIF (cl. 459 p. 13.11.214), per poi ritrattarle in sede di interrogatorio finale (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e dinanzi alla Corte (TPF cl. 8 p. 930.128 e seg.). 2.5.3 Per quel che concerne la validità degli interrogatori resi da EE., essendo lo stesso stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti nonostante egli avesse ammesso di avere consumato cocaina, la Corte si rifà alle considerazioni esposte in precedenza per CC. (v. supra, consid. III.2.2.5). 2.5.4 Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto credibile e circostanziata la confessione da parte di D. quanto al fatto di avere alienato cocaina a EE., confessione resa dinanzi al Procuratore federale e in presenza del suo difensore, e ha dunque raggiunto il convincimento che D. abbia alienato cocaina a EE. La ritrattazione di D. e le motivazioni addotte per detta ritrattazione, in particolare quanto all’aver reso delle dichiarazioni in detenzione preventiva perché sarebbe stato male e ci sarebbero state delle pressioni da parte degli inquirenti e con la speranza di uscire dal carcere non ha convinto la Corte, siccome le ammissioni quanto all’alienazione di cocaina a EE. sono state rese dinanzi al Procuratore federale e non dinanzi agli inquirenti, e sono state pure ribadite dinanzi al GIF nel 2008, allorquando egli non si trovava più in detenzione, e siccome in ognuna di dette circostanze era presente il suo difensore. La Corte constata inoltre che la chiamata di correo di EE., costante e univoca, è stata resa nel rispetto del principio del contraddittorio, siccome nel 2012 vi è stato un interrogatorio, al quale il difensore di D. ha preso parte, e durante il quale egli ha potuto porre delle domande a EE., avendo dunque l’occasione di mettere in dubbio la credibilità delle sue dichiarazioni (v. infra, consid. III.2.6.4.1).
- 36 - Per quel che concerne il quantitativo di cocaina alienato, la Corte, sulla scorta delle dichiarazioni di EE., ha raggiunto il convincimento che D. ha venduto a questi 30 grammi di cocaina. D. stesso ha ammesso, in un primo momento, il 24 giugno 2005 dinanzi al MPC, prima di ritrattare la sua dichiarazione, di avere venduto cocaina a EE., pur mitigando il quantitativo alienato che l’accusato D. ritiene inferiore a 30 grammi. Questo Collegio ha ritenuta provata la vendita di cocaina a EE., del resto ammessa da D., portante su un quantitativo di 30 grammi, come costantemente ammesso da EE. e in consonanza con le dichiarazioni dell’accusato stesso. 2.5.5 Alla luce di quanto precede, la condotta di D. consistente nell’alienare 30 grammi di cocaina a EE. realizza le condizioni oggettive e soggettive di cui all’art. 19 n. 1 cpv. 4 vLStup. Secondo l’ipotesi accusatoria (capo d’accusa 1.2.5.1.5), D. avrebbe pure, dal 2002 e fino al 2003, in imprecisate località del Cantone Ticino, offerto 5 o 6 grammi di cocaina a V. 2.6.1 D., interrogato dalla PGF l’8 giugno 2005, a proposito dei suoi rapporti con V. ha dichiarato di conoscerlo, ma di non avere mai avuto storie di cocaina con lui (cl. 459 p. 13.11.108). Egli ha negato ogni addebito concernente una dazione di cocaina a V. pure in sede di interrogatorio finale, il 24 maggio 2013 (cl. 709 p. 13.48.40 e segg.; p. 13.48.51) e dinanzi alla Corte, il 18 maggio 2016 (TPF cl. 8 p. 930.129 e seg.). 2.6.2 V., durante l’interrogatorio reso in qualità di imputato dinanzi agli inquirenti della PGF il 29 ottobre 2004, ha dichiarato di conoscere D., detto anche “KK.” (cl. 463 p. 13.17.43). Egli ha pure affermato quanto segue: “Dichiaro effettivamente questa persona mi ha dato dei piccoli quantitativi di droga. In sostanza io mettevo a disposizione di KK. il mio appartamento perché quest’ultimo aveva una relazione extraconiugale. Per questi favori che io gli facevo, lui mi ripagava con della cocaina. Non sono in grado di dire esattamente quante volte sia successo, ma almeno 4 o 5 volte. Giudico che in totale KK. mi ha dato 5 o 6 grammi di cocaina. ADR: Questo si è verificato tra il 2002 e il 2003. ADR: Non so dove KK. prendeva la droga, ma comunque quelle volte che io l’ho visto, l’aveva a disposizione.” (p. 13.17.43). In seguito, V. ha confermato le sue dichiarazioni dinanzi al MPC, l’8 novembre 2004 (cl. 463 p. 13.17.62). Poi, durante il suo interrogatorio finale, egli ha modificato la sua versione dei fatti, dichiarando che in cambio dell’appartamento, D. gli avrebbe dato dei soldi e non della droga (cl. 709 p. 13.50.36 e seg.).
- 37 - 2.6.3 La Corte ha anzitutto constatato che le affermazioni di V., seppur non costanti nel tempo poiché oggetto di ritrattazione, appaiono sufficientemente circostanziate e d’acchito non sprovviste di credibilità intrinseca. 2.6.4 Il Collegio giudicante si è dunque chinato sulla portata del contraddittorio concesso all’imputato D. in occasione dell’interrogatorio finale di V., posto che in occasione degli interrogatori resi antecedentemente alla prima messa in accusa dinanzi al TPF, agli imputati non era stato garantito il diritto al contraddittorio, motivo per cui la Corte, tramite ordinanza del 28 febbraio 2012, aveva sospeso la causa e rinviato l’accusa al MPC (v. supra, consid. Q). 2.6.4.1 Il diritto dell’imputato, garantito dall’art. 6 n. 3 lett. d della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, sgorga direttamente dal diritto ad un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU. È escluso che una pronuncia penale si fondi su dichiarazioni di testimoni senza che il prevenuto abbia avuto, almeno una volta, l’occasione adeguata e sufficiente di mettere in dubbio tali testimonianze e di controinterrogare i testimoni stessi. Nella misura in cui costituisce l’espressione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost; RS 101), tale diritto è parimenti garantito dall’art. 32 cpv. 2 Cost. La nozione di teste ai sensi dell’art. 6 n. 3 lett. d CEDU sottostà ad interpretazione autonoma, non formalmente legata alla normativa nazionale. Sono considerate deposizioni di testi tutte quelle che sono formalmente ammesse, a conoscenza della Corte e da lei utilizzabili. Di principio, è lecito utilizzare a detrimento di un imputato dichiarazioni rese da testimoni, coimputati o persone informate sui fatti solamente una volta esperito il contraddittorio e, se necessario, anche il confronto. Questo diritto è assoluto allorquando la testimonianza riveste importanza decisiva, segnatamente nel caso in cui si tratta dell’unico testimone oppure qualora la sua deposizione si configuri alla stregua di un mezzo di prova essenziale (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; 125 I 127 consid. 6c/dd; 125 I 127 consid. 6a). Tale diritto può essere esercitato in occasione dell’escussione del testimone oppure successivamente nel corso del procedimento (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 127 consid. 6b). La necessità del contraddittorio concerne tutte le testimonianze che mettono in causa l’imputato e che il tribunale utilizza per motivare la propria pronuncia. Una testimonianza che costituisce una maglia di una catena d’indizi è utilizzabile unicamente nel caso in cui è stato rispettato il diritto dell’imputato al contraddittorio (sentenza del Tribunale federale 6B_56/2011 del 17 ottobre 2011, consid. 2.1 con riferimenti; DTF 131 I 476 consid. 2.2). La violazione di questo principio ha comportato l’ordinanza di rinvio del
- 38 - 28 febbraio 2012 dell’atto d’accusa del 20 ottobre 2011 nella procedura SK.2011.23 (v. SK.2011.23 cl. 740.4 p. 740.970.1 e segg.). Secondo la giurisprudenza, la mancata possibilità d’interrogare un testimone a carico non viola la citata garanzia quando questi rifiuta legittimamente di deporre, quando rimane irreperibile nonostante l’avvio di adeguate ricerche, quando è incapace di testimoniare durevolmente o per un lungo periodo, oppure in caso di decesso. L’utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l’imputato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le deposizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l’unico fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l’imputato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile alla responsabilità dell’autorità (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e 2.3.4 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, consid. 5.2). 2.6.4.2 V. è stato interrogato per la prima volta alla presenza delle parti e dei loro patrocinatori l’11 aprile 2013 (cl. 709 p. 13.50.3 e segg.). 2.6.4.3 Il diritto al contraddittorio contemplato all’art. 6 n. 3 lett. d CEDU prevede che l’imputato possa esercitare realmente il suo diritto di domanda e che gli sia consentito di mettere in dubbio la credibilità di una dichiarazione; se la ripetizione dell’interrogatorio si limita alla richiesta di conferma formale delle dichiarazioni rilasciate in precedenza, all’imputato non è infatti permesso di esercitare in modo efficiente il suo diritto di difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_369/2013 del 31 ottobre 2013, consid. 2.3.3). 2.6.4.4 Dal verbale di interrogatorio, nonché dalla visione della registrazione audio e video dello stesso, risulta che a V., nell’ambito dell’interrogatorio durato oltre tre ore, sono state sottoposte sedici contestazioni, articolate, ricche di riferimenti nonché di numerosi e lunghi stralci scritti. Alla luce di ciò, solamente chi poteva seguire le contestazioni nella forma scritta poteva seguire l’interrogatorio con cognizione di causa. Nello specifico, soltanto l’interrogato stesso e il suo difensore hanno ricevuto copia del verbale di interrogatorio (p. 13.50.3). Alle altre parti presenti (fra queste anche il difensore di D.) è stata data la possibilità di porre domande all’interrogato al seguito dell’ultima contestazione. A mente della Corte, questo modo di procedere non ha permesso alle parti di comprendere le contestazioni, di valutare le succinte risposte dell’interrogato e quindi di mettere realmente in dubbio la credibilità delle dichiarazioni di V. 2.6.4.5 Visto ciò che precede, la Corte è giunta alla conclusione che le modalità d’esercizio del diritto al contraddittorio di D. durante l’interrogatorio finale di V. dell’11 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_254%2F2016+%09++&rank=0&azaclir=aza